Settore: | Normativa europea |
Materia: | 8. trasporti |
Capitolo: | 8.3 trasporti terrestri |
Data: | 15/03/2006 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Sistemi di controllo |
Art. 3. Statistiche |
Art. 4. Controlli su strada |
Art. 5. Controlli concertati |
Art. 6. Controlli nei locali delle imprese |
Art. 7. Collegamento intracomunitario |
Art. 8. Scambio di informazioni |
Art. 9. Sistema di classificazione del rischio |
Art. 10. Relazione |
Art. 11. Migliori prassi |
Art. 12. Procedura di comitato |
Art. 13. Misure di esecuzione |
Art. 14. Negoziati con paesi terzi |
Art. 15. Aggiornamento degli allegati |
Art. 16. Attuazione |
Art. 17. Abrogazione |
Art. 18. Entrata in vigore |
Art. 19. Destinatari |
§ 8.3.234 - Direttiva 15 marzo 2006, n. 22.
Direttiva n. 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 11 aprile 2006, n. L 102).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione l'8 dicembre 2005,
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Nel Libro bianco «La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare i controlli e le sanzioni, in particolare per quanto riguarda la legislazione sociale nel settore dei trasporti su strada, e in modo specifico di aumentare il numero di controlli, di incoraggiare lo scambio sistematico di informazioni tra Stati membri, di coordinare le attività di ispezione e di promuovere la formazione dei funzionari incaricati dell'applicazione di detta legislazione.
(3) È pertanto necessario garantire un'applicazione adeguata e un’interpretazione armonizzata della normativa sociale nel settore del trasporto su strada, mediante la definizione di norme minime che consentano agli Stati membri di verificare in modo efficace e uniforme il rispetto di tale normativa. Lo scopo delle attività di controllo dovrebbe essere quello di ridurre e prevenire le infrazioni. Inoltre sarebbe opportuno istituire un meccanismo che consenta di controllare in modo più rigoroso e frequente le imprese classificate ad alto rischio.
(4) I rischi derivanti dallo stato di fatica dei conducenti dovrebbero essere affrontati anche mediante l'applicazione della
(5) Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero solo portare ad un aumento della sicurezza dei trasporti stradali, ma anche contribuire ad un'armonizzazione delle condizioni di lavoro in ambito comunitario e promuovere la parità a livello concorrenziale.
(6) La sostituzione dell'apparecchio di controllo analogico con il tachigrafo digitale consentirà progressivamente di analizzare un volume crescente di dati in tempi più rapidi e con maggiore precisione. Per tale motivo, gli Stati membri saranno sempre più in grado di effettuare un elevato volume di controlli. Per quanto riguarda i controlli, la percentuale dei giorni di lavoro controllati, effettuati da conducenti di veicoli rientranti nell'ambito della legislazione sociale, dovrebbe quindi essere aumentata gradualmente fino a raggiungere il 4 %.
(7) Per quanto riguarda i sistemi di controllo, l'obiettivo deve essere che i sistemi nazionali abbiano un'evoluzione che garantisca l'interoperabilità e la fattibilità a livello europeo.
(8) Tutte le unità di controllo dovrebbero poter disporre di sufficienti strumentazioni standard e adeguate competenze legali per poter svolgere in modo efficace ed efficiente le proprie attività.
(9) Gli Stati membri dovrebbero cercare di assicurare, fatta salva la corretta esecuzione dei compiti imposti dalla presente direttiva, che i controlli su strada siano svolti in maniera efficace e rapida, affinché possano essere portati a termine nel minor tempo possibile e con un ritardo minimo per il conducente.
(10) All'interno di ciascuno degli Stati membri dovrebbe essere costituito un unico organismo per il collegamento intracomunitario con le altre autorità competenti. L'organismo in questione dovrebbe compilare anche le pertinenti statistiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre attuare una coerente strategia nazionale di controllo sul loro territorio e per coordinare tale attuazione possono designare un unico organismo.
(11) La cooperazione tra le autorità di controllo degli Stati membri dovrebbe essere ulteriormente incentivata mediante controlli concertati, iniziative congiunte di formazione, scambio elettronico di informazioni e scambio di informazioni ed esperienze.
(12) Per facilitare e promuovere la diffusione delle migliori prassi nelle operazioni di controllo dei trasporti su strada e in particolare per garantire un trattamento armonizzato dei documenti giustificativi delle assenze del conducente per malattia o ferie annuali, è opportuno dare vita a un forum che riunisca le autorità di controllo degli Stati membri.
(13) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva vanno adottate conformemente alla
(14) Poiché l'obiettivo dell'azione prospettata, consistente nell'elaborazione di chiare norme comuni sui requisiti minimi per la verifica della corretta e uniforme applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 nonché del
(15) Alla luce di quanto precede, la
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1. Oggetto
La presente direttiva stabilisce norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.
Art. 2. Sistemi di controllo
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controlli adeguati e regolari dell'applicazione corretta e coerente, ai sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti.
I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.
Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. A tal fine, gli Stati membri possono designare un organismo di coordinamento per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 4 e 6. In tal caso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.
2. Se ciò ancora non avviene, entro il 1° maggio 2007 gli Stati membri conferiscono alle autorità preposte ai controlli tutte le adeguate competenze giuridiche necessarie per poter svolgere correttamente i compiti di ispezione che loro incombono in forza della presente direttiva.
3. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che, a decorrere dal 1° maggio 2006, sia controllato l'1 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata almeno al 2 % dopo il 1° gennaio 2008 e almeno al 3 % dopo il 1° gennaio 2010.
Dopo il 1° gennaio 2012, tale percentuale minima può essere aumentata al 4 % dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a condizione che, dalle statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati sono muniti di un tachigrafo digitale. Nell'adottare la decisione la Commissione tiene altresì conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare della disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese.
Almeno il 15 % del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 30 % nei locali delle imprese. Dopo il 1° gennaio 2008 almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 % nei locali delle imprese.
4. Le informazioni trasmesse alla Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85, indicano il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati nonchè il numero e la tipologia delle infrazioni verbalizzate, precisando se siano attinenti al trasporto di passeggeri o merci.
Art. 3. Statistiche
Gli Stati membri si assicurano che le statistiche relative ai controlli effettuati a norma dell'articolo 2, paragrafi 1 e 3, siano ripartite nelle seguenti categorie:
a) per quanto riguarda i controlli su strada:
i) tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, e paese in cui è stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo, per evitare discriminazioni;
ii) tipo di tachigrafo: analogico o digitale;
b) per quanto riguarda i controlli nei locali delle imprese:
i) tipo di attività di trasporto, ossia se si tratta di attività a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi;
ii) dimensioni del parco veicoli dell'impresa;
iii) tipo di tachigrafo: analogico o digitale.
Le statistiche suddette sono presentate ogni due anni alla Commissione e pubblicate in una relazione.
Le autorità competenti degli Stati membri conservano i dati rilevati nell'anno precedente.
Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati, rispettivamente, nei locali delle imprese e nei confronti dei conducenti su strada.
Gli eventuali chiarimenti richiesti delle definizioni delle categorie di cui alle lettere a) e b) sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 4. Controlli su strada
1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo.
2. Gli Stati membri provvedono a che:
a) siano adottate disposizioni sufficienti per disporre posti di blocco su strade esistenti e progettate o nelle loro vicinanze e che, ove necessario, le stazioni di servizio e altri luoghi sicuri lungo le autostrade possano fungere da posti di blocco;
b) i controlli vengano effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico.
3. I punti da verificare nei controlli su strada sono indicati nella parte A dell'allegato I. Se la situazione lo richiede, i controlli possono concentrarsi su un punto specifico.
4. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, i funzionari incaricati dell'applicazione della normativa non possono operare alcuna discriminazione fondata sui seguenti motivi:
a) paese di immatricolazione del veicolo;
b) paese di residenza del conducente;
c) paese di stabilimento dell'impresa;
d) punto di partenza e destinazione del viaggio;
e) tipo di tachigrafo: analogico o digitale.
5. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:
a) un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nella parte A dell'allegato I;
b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.
6. Se in uno Stato membro gli accertamenti effettuati al momento del controllo su strada del conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro danno motivo di ritenere che siano state commesse infrazioni non verificabili durante il controllo per mancanza dei dati necessari, le autorità competenti degli Stati membri interessati si prestano reciproca assistenza per chiarire la situazione.
Art. 5. Controlli concertati
Gli Stati membri organizzano, almeno sei volte l'anno, controlli concertati per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. Queste operazioni sono svolte contemporaneamente dalle autorità di controllo di due o più Stati membri, che operano ciascuna sul proprio territorio.
Art. 6. Controlli nei locali delle imprese
1. I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza acquisita riguardo alle diverse categorie di trasporto e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85 o al regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. I controlli nei locali delle imprese comprendono i punti elencati nelle parti A e B dell'allegato I.
3. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:
a) un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nelle parti A e B dell'allegato I;
b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II.
4. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa in un determinato Stato membro tengono conto, nel corso dei controlli, di tutte le informazioni fornite dall'organismo di collegamento designato di qualsiasi altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, relativamente alle attività svolte dall'impresa in quest'ultimo Stato membro.
5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti o ai dati pertinenti trasmessi, su loro richiesta, dalle imprese, hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.
Art. 7. Collegamento intracomunitario
1. Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:
a) assicurare il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri coinvolti nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 5;
b) trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85;
c) fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.
L'organismo è rappresentato in seno al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta designazione dell'organismo. La Commissione li comunica agli altri Stati membri.
3. Lo scambio di dati, informazioni e intelligence tra gli Stati membri è promosso soprattutto, ma non esclusivamente, per il tramite del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e di tutti gli altri organismi che la Commissione può designare conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 8. Scambio di informazioni
1. Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 sono scambiate tra gli organismi notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2:
a) almeno una volta ogni sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva;
b) su richiesta specifica di uno Stato membro, in relazione a singoli casi.
2. Gli Stati membri cercano di istituire sistemi per lo scambio elettronico di informazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, definisce una metodologia comune per lo scambio efficace di informazioni.
Art. 9. Sistema di classificazione del rischio
1. Gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporti, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 o (CEE) n. 3821/85. La Commissione sostiene il dialogo tra gli Stati membri al fine di incoraggiare la coerenza tra tali sistemi di classificazione del rischio.
2. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. I criteri e le modalità di attuazione di tale sistema sono discussi dal comitato di cui all'articolo 12, al fine di istituire un sistema di scambio di informazioni sulle migliori prassi.
3. Un elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 è riportato nell'allegato III.
Allo scopo di definire linee direttrici sulla valutazione delle infrazioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, la Commissione può, ove opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, adattare l'allegato III onde definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie in funzione della loro gravità.
La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone.
Art. 10. Relazione
Entro il 1° maggio 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che analizza le sanzioni previste dalle legislazioni degli Stati membri per le infrazioni gravi.
Art. 11. Migliori prassi
1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione definisce gli orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli.
Tali orientamenti sono pubblicati in una relazione biennale della Commissione.
2. Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori prassi, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri.
3. Un modulo in formato elettronico e stampabile è elaborato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e va utilizzato in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente, oppure di guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agenti responsabili dei controlli ricevano una formazione adeguata all'espletamento dei loro compiti.
Art. 12. Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/85.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.
Art. 13. Misure di esecuzione
La Commissione adotta, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa e conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, misure di esecuzione aventi in particolare i seguenti obiettivi:
a) promuovere un'impostazione comune per l'applicazione della presente direttiva;
b) favorire la coerenza dei metodi e un'interpretazione armonizzata del regolamento (CEE) n. 3820/85 tra le autorità di controllo;
c) agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo.
Art. 14. Negoziati con paesi terzi
Al fine dell'applicazione di una normativa equivalente a quella prevista dalla presente direttiva, la Comunità avvia negoziati con i paesi terzi interessati non appena essa sia entrata in vigore.
In attesa della conclusione di tali negoziati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sui controlli effettuati sui veicoli dei paesi terzi come indicato all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85.
Art. 15. Aggiornamento degli allegati
Le modifiche degli allegati, che si rendano necessarie per adeguare questi ultimi all'evoluzione delle migliori prassi, sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.
Art. 16. Attuazione
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° aprile 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, unitamente a una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Art. 17. Abrogazione
1. La
2. riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.
Art. 18. Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 19. Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
PARTE A
CONTROLLI SU STRADA
Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti:
1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'allegato II della presente direttiva e/o sui tabulati;
2) per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 [per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della
3) all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3820/85.
5) all’occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura [1].
PARTE B
CONTROLLI NEI LOCALI DELLE IMPRESE
Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quelli stabiliti nella parte A:
1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unità di bordo e della carta del conducente.
Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilità di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.
ALLEGATO II
Strumentazione standard da fornire alle unità di controllo
Gli Stati membri assicurano che le unità di controllo incaricate dei compiti di cui all'allegato I dispongano della seguente strumentazione standard:
1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unità di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo.
3) apparecchiatura specifica d’analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione del loro apparecchio di controllo [2].
ALLEGATO III [3]
(Omissis)
[1] Punto aggiunto dall'art. 1 della
[2] Punto aggiunto dall'art. 1 della
[3] Allegato modificato da ultimo dall'art. 1 della