§ 5.1.59 - Direttiva 14 giugno 2017, n. 1132.
Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:14/06/2017
Numero:1132


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo
Art. 4.  Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo o in un documento separato
Art. 5.  Autorizzazione per l'inizio dell'attività
Art. 6.  Società a più soci
Art. 7.  Disposizioni generali e responsabilità solidale
Art. 8.  Effetti della pubblicità nei confronti di terzi
Art. 9.  Atti degli organi sociali e rappresentanza della società
Art. 10.  Forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società
Art. 11.  Condizioni per la nullità di una società
Art. 12.  Conseguenze della nullità
Art. 13.  Ambito di applicazione
Art. 13 bis.  Definizioni
Art. 13 ter.  Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle procedure online
Art. 13 quater.  Disposizioni generali sulle procedure online
Art. 13 quinquies.  Oneri per le procedure
Art. 13 sexies.  Pagamenti
Art. 13 septies.  Obblighi di informazione
Art. 13 octies.  Costituzione online delle società
Art. 13 nonies.  Modelli per la costituzione online di società
Art. 13 decies.  Amministratori interdetti
Art. 13 undecies.  Presentazione di informazioni e documenti societari online
Art. 14.  Atti e indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società
Art. 15.  Modifiche agli atti e alle indicazioni
Art. 16.  Pubblicità nel registro
Art. 16 bis.  Accesso alle informazioni pubblicate
Art. 17.  Informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardante i diritti dei terzi
Art. 18.  Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle indicazioni
Art. 19.  Oneri per il rilascio di documenti e informazioni
Art. 20.  Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro
Art. 21.  Lingua della pubblicità e traduzione degli atti e delle indicazioni soggetti a pubblicità
Art. 22.  Sistema di interconnessione dei registri
Art. 23.  Sviluppo e gestione della piattaforma
Art. 24.  Atti di esecuzione
Art. 25.  Finanziamento
Art. 26.  Informazioni su corrispondenza e ordinativi
Art. 27.  Persone che compiono le formalità relative alla pubblicità
Art. 28.  Sanzioni
Art. 28 bis.  Registrazione online delle succursali
Art. 28 ter.  Presentazione di documenti e informazioni online per le succursali
Art. 28 quater.  Chiusura delle succursali
Art. 29.  Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali
Art. 30.  Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità
Art. 30 bis.  Modifiche i documenti e alle informazioni della società
Art. 31.  Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili
Art. 32.  Lingua della pubblicità e traduzione dei documenti soggetti a pubblicità
Art. 33.  Pubblicità nei casi di più succursali in uno Stato membro
Art. 34.  Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza e alla cancellazione della società dal registro
Art. 35.  Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi
Art. 36.  Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali
Art. 37.  Atti e indicazioni oggetti ad obbligo di pubblicità
Art. 38.  Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili
Art. 39.  Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi
Art. 40.  Sanzioni
Art. 41.  Persone che compiono le formalità relative alla pubblicità
Art. 42.  Eccezioni alle norme sulla pubblicità di documenti contabili per le succursali
Art. 44.  Disposizioni generali
Art. 45.  Capitale minimo
Art. 46.  Elementi dell'attivo
Art. 47.  Prezzo di emissione delle azioni
Art. 48.  Liberazione di azioni emesse come corrispettivo
Art. 49.  Relazione di un esperto sui conferimenti non in contanti
Art. 50.  Deroga al requisito di una relazione di un esperto
Art. 51.  Conferimenti non in contanti senza la relazione di un esperto
Art. 52.  Acquisizioni sostanziali successivamente alla costituzione o all'autorizzazione a iniziare l'attività
Art. 53.  Obbligo degli azionisti al conferimento
Art. 54.  Garanzie in caso di trasformazione
Art. 55.  Modifica dello statuto o dell'atto costitutivo
Art. 56.  Norme generali sulla distribuzione
Art. 57.  Restituzione di distribuzioni effetuate illegittimamente
Art. 58.  Perdita grave del capitale sottoscritto
Art. 59.  Divieto di sottoscrizione di azioni proprie
Art. 60.  Acquisizione di azioni proprie
Art. 61.  Deroghe alle norme sull'acquisizione di azioni proprie
Art. 62.  Conseguenze dell'illegittima acquisizione di azioni proprie
Art. 63.  Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie
Art. 64.  Assistenza finanziaria di una società per l'acquisizione di sue azioni da parte di un terzo
Art. 65.  Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati
Art. 66.  Accettazione in garanzia da parte della società di azioni proprie
Art. 67.  Sottoscrizione, acquisizione o detenzione di azioni da parte di una società in cui la società per azioni dispone della maggioranza dei voti o sulla quale può esercitare un'influenza dominante
Art. 68.  Decisione dell'assemblea sull'aumento di capitale
Art. 69.  Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti
Art. 70.  Azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti
Art. 71.  Aumento di capitale non integralmente sottoscritto
Art. 72.  Aumento di capitale mediante conferimento in denaro
Art. 73.  Decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto
Art. 74.  Riduzione del capitale sottoscritto in caso di più categorie di azioni
Art. 75.  Garanzie per i creditori in caso di riduzione del capitale sottoscritto
Art. 76.  Deroghe alle garanzie per i creditori in caso di riduzione del capitale sottoscritto
Art. 77.  Riduzione del capitale sottoscritto e capitale minimo
Art. 78.  Ammortamento del capitale sottoscritto senza riduzione
Art. 79.  Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni
Art. 80.  Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro di azioni acquistate dalla società stessa o per suo conto
Art. 81.  Ammortamento del capitale sottoscritto o riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni in caso di più categorie di azioni
Art. 82.  Condizioni per il riscatto delle azioni
Art. 83.  Requisiti in materia di voto per le decisioni dell'assemblea
Art. 84.  Deroghe a determinati requisiti
Art. 85.  Parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche
Art. 86.  Disposizioni transitorie
Art. 86 bis.  Ambito di applicazione
Art. 86 ter.  Definizioni
Art. 86 quarter.  Procedure e formalità
Art. 86 quinquies.  Progetto di trasformazione transfrontaliera
Art. 86 sexies.  Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti
Art. 86 septies.  Relazione dell’esperto indipendente
Art. 86 octies.  Pubblicità
Art. 86 nonies.  Approvazione dell’assemblea generale
Art. 86 decies.  Tutela dei soci
Art. 86 undecies.  Tutela dei creditori
Art. 86 duodecies.  Informazione e consultazione dei lavoratori
Art. 86 terdecies.  Partecipazione dei lavoratori
Art. 86 quaterdecies.  Certificato preliminare alla trasformazione
Art. 86 quindecies.  Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione
Art. 86 sexdecies.  Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione
Art. 86 septdecies.  Iscrizione
Art. 86 octodecies.  Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera
Art. 86 novodecies.  Effetti della trasformazione transfrontaliera
Art. 86 vicies.  Esperti indipendenti
Art. 86 unvicies.  Validità
Art. 87.  Disposizioni generali
Art. 88.  Norme che regolano fusioni mediante incorporazione e fusioni mediante costituzione di una nuova società
Art. 89.  Definizione di «fusione mediante incorporazione»
Art. 90.  Definizione di «fusione mediante costituzione di una nuova società»
Art. 91.  Progetto di fusione
Art. 92.  Pubblicazione del progetto di fusione
Art. 93.  Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna società partecipante alla fusione
Art. 94.  Deroga all'obbligo di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale
Art. 95.  Relazione scritta dettagliata e informazioni sulla fusione
Art. 96.  Esame del progetto di fusione da parte di esperti
Art. 97.  Disponibilità di documenti per presa visione da parte degli azionisti
Art. 98.  Tutela dei diritti dei lavoratori
Art. 99.  Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione
Art. 100.  Tutela degli interessi degli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione
Art. 101.  Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali
Art. 102.  Redazione dell'atto pubblico
Art. 103.  Data di decorrenza dell'efficacia della fusione
Art. 104.  Formalità pubblicitarie
Art. 105.  Effetti della fusione
Art. 106.  Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata
Art. 107.  Responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere la relazione per conto della società incorporata
Art. 108.  Condizioni di nullità della fusione
Art. 109.  Fusione mediante costituzione di una nuova società
Art. 110.  Trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo da una o più società a un'altra società che è titolare di tutte le azioni della prima
Art. 111.  Esenzione dal requisito di approvazione da parte dell'assemblea
Art. 112.  Azioni detenute dalla, società incorporante o per conto di essa
Art. 113.  Fusione mediante incorporazione da parte di una società che è titolare del 90 % o più delle azioni della società incorporata
Art. 114.  Esenzione dai criteri applicabili alle fusioni mediante incorporazione
Art. 115.  Trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo da parte di una o più società ad un'altra società che detenga il 90 % o più delle azioni di queste
Art. 116.  Fusioni con conguaglio in denaro superiore al 10 %
Art. 117.  Fusioni senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano
Art. 118.  Disposizioni generali
Art. 119.  Definizioni
Art. 120.  Ulteriori disposizioni sull'ambito di applicazione
Art. 121.  Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere
Art. 122.  Progetto comune di fusione transfrontaliera
Art. 123.  Pubblicità
Art. 124.  Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti
Art. 125.  Relazione di esperti indipendenti
Art. 126.  Approvazione da parte dell'assemblea generale
Art. 126 bis.  Tutela dei soci
Art. 126 ter.  Tutela dei creditori
Art. 126 quater.  Informazione e consultazione dei lavoratori
Art. 127.  Certificato preliminare alla fusione
Art. 127 bis.  Trasmissione del certificato preliminare alla fusione
Art. 128.  Controllo della legittimità della fusione transfrontaliera
Art. 129.  Efficacia della fusione transfrontaliera
Art. 130.  Iscrizione
Art. 131.  Effetti della fusione transfrontaliera
Art. 132.  Formalità semplificate
Art. 133.  Partecipazione dei lavoratori
Art. 133 bis.  Esperto indipendente
Art. 134.  Validità
Art. 135.  Disposizioni generali relative alle operazioni di scissione
Art. 136.  Definizione di scissione mediante incorporazione
Art. 137.  Progetto di scissione
Art. 138.  Pubblicazione del progetto di scissione
Art. 139.  Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione
Art. 140.  Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società beneficiaria
Art. 141.  Relazione scritta particolareggiata e informazioni sulla scissione
Art. 142.  Esame del progetto di scissione da parte di esperti
Art. 143.  Disponibilità di documenti per visione da parte degli azionisti
Art. 144.  Formalità semplificate
Art. 145.  Tutela dei diritti dei lavoratori
Art. 146.  Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione; responsabilità solidale delle società beneficiarie
Art. 147.  Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali
Art. 148.  Redazione dell'atto pubblico
Art. 149.  Data di decorrenza dell'efficacia di una scissione
Art. 150.  Formalità pubblicitarie
Art. 151.  Effetti della scissione
Art. 152.  Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società scissa
Art. 153.  Condizioni di nullità di una scissione
Art. 154.  Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società scissa
Art. 155.  Definizione di «scissione mediante costituzione di nuove società»
Art. 156.  Applicazione delle norme sulle scissioni mediante incorporazione
Art. 157.  Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria
Art. 158.  Scissioni con conguaglio in contanti superiore al 10 %
Art. 159.  Scissioni senza che la società scissa si estingua
Art. 160.  Disposizioni transitorie
Art. 160 bis.  Ambito di applicazione
Art. 160 ter.  Definizioni
Art. 160 quarter.  Procedure e formalità
Art. 160 quinquies.  Progetto di scissione transfrontaliera
Art. 160 sexies.  Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti
Art. 160 septies.  Relazione dell’esperto indipendente
Art. 160 octies.  Pubblicità
Art. 160 nonies.  Approvazione dell’assemblea generale
Art. 160 decies.  Tutela dei soci
Art. 160 undecies.  Tutela dei creditori
Art. 160 duodecies.  Informazione e consultazione dei lavoratori
Art. 160 terdecies.  Partecipazione dei lavoratori
Art. 160 quaterdecies.  Certificato preliminare alla scissione
Art. 160 quindecies.  Trasmissione del certificato preliminare alla scissione
Art. 160 sexdecies.  Controllo della legalità della scissione transfrontaliera
Art. 160 septdecies.  Iscrizione
Art. 160 octiesdecies.  Data di efficacia della scissione transfrontaliera
Art. 160 noviesdecies.  Effetti della scissione transfrontaliera
Art. 160 vicies.  Formalità semplificate
Art. 160 unvicies.  Esperto indipendente
Art. 160 duovicies.  Validità
Art. 161.  Protezione dei dati
Art. 162.  Relazione, dialogo periodico sul sistema di interconnessione dei registri e riesame
Art. 162 bis.  Modifiche degli allegati
Art. 163.  Esercizio della delega
Art. 164.  Procedura del comitato
Art. 165.  Comunicazione
Art. 166.  Abrogazione
Art. 167.  Entrata in vigore
Art. 168.  Destinatari


§ 5.1.59 - Direttiva 14 giugno 2017, n. 1132. [1]

Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (testo codificato)

(G.U.U.E. 30 giugno 2017, n. L 169)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

TITOLO I

NORME GENERALI SULLO STABILIMENTO E SUL FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

 

CAPO I

Oggetto

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva stabilisce misure concernenti:

- il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la costituzione di società per azioni, nonché la salvaguardia e le modifiche del capitale sociale delle stesse per rendere siffatte garanzie equivalenti,

- il coordinamento delle garanzie che, a tutela degli interessi dei soci e dei terzi, sono richieste dagli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del trattato, per quanto riguarda la pubblicità, la validità degli obblighi di tali società, nonché la nullità delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata, per rendere siffatte garanzie equivalenti,

- le norme in materia di costituzione online delle società, di registrazione online delle succursali e di presentazione online di documenti e informazioni online da parte delle società e delle loro succursali,

- la pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato,

- le fusioni delle società per azioni,

- trasformazioni transfrontaliere, fusioni transfrontaliere e scissioni transfrontaliere delle società di capitali,

- le scissioni delle società per azioni.

 

CAPO II

Costituzione e nullità della società e validità dei suoi obblighi

 

Sezione 1

Costituzione della società per azioni

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società di cui all'allegato I. La denominazione sociale di ciascuna società che sia di uno dei tipi di cui all'allegato I deve comportare un'indicazione diversa da quelle prescritte agli altri tipi di società o deve essere accompagnata da tale indicazione.

2. Gli Stati membri possono non applicare la presente sezione alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a tali società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 26.

Per «società d'investimento a capitale variabile», ai sensi della presente direttiva, s'intendono esclusivamente le società:

- il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, in valori immobiliari diversi o in altri valori, all'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi,

- che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni,

- il cui statuto prevede che, entro i limiti di un capitale minimo e di un capitale massimo, esse possano in qualsiasi momento emettere azioni, riscattarle o rivenderle.

 

     Art. 3. Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo

Lo statuto o l'atto costitutivo delle società contengono almeno le seguenti indicazioni:

a) il tipo e la denominazione della società;

b) l'oggetto sociale;

c) se la società non ha un capitale autorizzato, l'importo del capitale sottoscritto,

d) se la società ha un capitale autorizzato, il suo importo e l'importo del capitale sottoscritto al momento della costituzione della società o dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare le attività, nonché in occasione di ogni modifica del capitale autorizzato, fatto salvo l'articolo 14, lettera e);

e) nella misura in cui non siano disciplinate dalla legge, le norme relative al numero e alle modalità di designazione dei membri degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi, dell'amministrazione, della direzione, della vigilanza o del controllo della società, nonché le norme relative alla ripartizione delle competenze tra tali organi;

f) la durata della società, se quest'ultima non è costituita a tempo indeterminato.

 

     Art. 4. Informazioni obbligatorie da fornire nello statuto o nell'atto costitutivo o in un documento separato

Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità dell'articolo 16 indica:

a) la sede sociale;

b) il valore nominale delle azioni sottoscritte e almeno annualmente, il numero di tali azioni;

c) il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale, quando la legislazione nazionale ne autorizzi l'emissione;

d) le eventuali condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;

e) le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d), per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria;

f) la forma delle azioni, cioè se nominative o al portatore, allorché il diritto nazionale preveda tali due forme, nonché tutte le disposizioni relative alla loro conversione, salvo che quest'ultima sia disciplinata dalla legge;

g) l'importo del capitale sottoscritto versato al momento della costituzione della società o al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione a iniziare l'attività;

h) il valore nominale delle azioni o, in mancanza di un valore nominale, il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti, nonché l'oggetto di tale conferimento e il nome della persona che effettua il conferimento;

i) le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l'atto costitutivo ovvero, quando la costituzione della società non è simultanea, le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto costitutivo;

j) l'importo totale, almeno approssimativo, di tutte le spese che, in occasione della costituzione della società e, se del caso, prima che la società ottenga l'autorizzazione a iniziare la propria attività, incombono alla società stessa o sono poste a suo carico;

k) qualsiasi particolare utile attribuito, in occasione della costituzione della società o sino a che quest'ultima non abbia ottenuto l'autorizzazione a dare inizio alla propria attività, a chiunque abbia partecipato alla costituzione della società o alle operazioni dirette a ottenere la suddetta autorizzazione.

 

     Art. 5. Autorizzazione per l'inizio dell'attività

1. La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'autorizzazione, deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detta autorizzazione è concessa o negata.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'autorizzazione a iniziare le attività sia concessa.

 

     Art. 6. Società a più soci

1. In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, l'appartenenza delle azioni a una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.

2. Se, nei casi di cui al paragrafo 1 la legislazione di uno Stato membro prevede che può essere pronunciato lo scioglimento giudiziale della società, l'autorità giudiziaria competente deve poter accordare a quest'ultima un termine sufficiente per regolarizzare la propria situazione.

3. Con la pronuncia di scioglimento di cui al paragrafo 2 la società deve essere liquidata.

 

Sezione 2

Nullità della società di capitali e validità dei suoi obblighi

 

     Art. 7. Disposizioni generali e responsabilità solidale

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II.

2. Qualora siano stati compiuti atti in nome di una società in formazione prima che acquistasse la personalità giuridica e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

 

     Art. 8. Effetti della pubblicità nei confronti di terzi

L'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

 

     Art. 9. Atti degli organi sociali e rappresentanza della società

1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

3. Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alle norme di legge in materia, essere attribuito dallo statuto a una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 16.

 

     Art. 10. Forma dell'atto costitutivo e dello statuto della società

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

 

     Art. 11. Condizioni per la nullità di una società

La legislazione degli Stati membri può disciplinare la nullità delle società unicamente alle seguenti condizioni:

a) la nullità deve essere dichiarata in giudizio;

b) la nullità può essere dichiarata soltanto nei casi seguenti:

i) mancanza dell'atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;

ii) carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;

iii) mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;

iv) inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;

v) incapacità di tutti i soci fondatori;

vi) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

Al di fuori dei casi di nullità di cui al primo comma, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.

 

     Art. 12. Conseguenze della nullità

1. L'opponibilità ai terzi di una pronuncia di nullità è disciplinata dall'articolo 16. L'opposizione di terzo, quando prevista dal diritto nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione di tale pronuncia.

2. La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento.

3. La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei suoi confronti, salvi gli effetti dello stato di liquidazione.

4. La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci.

5. I possessori di quote o di azioni di una società sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non versato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.

 

CAPO III

Procedure online (costituzione, registrazione e presentazione di documenti), pubblicità e registri

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 13. Ambito di applicazione

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente sezione e dalla sezione 1 bis si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato II e, ove specificato, ai tipi di società elencati agli allegati I e II bis.

 

     Art. 13 bis. Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1) «mezzi di identificazione elettronica», mezzi di identificazione elettronica quali definiti all'articolo 3, punto 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)

2) «regime di identificazione elettronica», un regime di identificazione elettronica quale definito all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) n. 910/2014;

3) «mezzi elettronici», dispositivi elettronici utilizzati per l'elaborazione, compresa la compressione digitale, e la memorizzazione di dati attraverso i quali le informazioni sono inizialmente inviate e ricevute a destinazione; tali informazioni sono interamente trasmesse, veicolate e ricevute secondo modalità determinate dagli Stati membri;

4) «costituzione», l'intero processo di costituzione di una società conformemente al diritto nazionale, compresa la stesura dell'atto costitutivo di una società e tutte le misure necessarie per l'iscrizione di una società nel registro;

5) «registrazione di una succursale», il processo che conduce alla divulgazione dei documenti e delle informazioni relativi ad una succursale di nuova apertura in uno Stato membro;

6) «modello», un modello per l'atto costitutivo di una società redatto da uno Stato membro in conformità del diritto nazionale e utilizzato per la costituzione online di una società a norma dell'articolo 13 octies.

 

     Art. 13 ter. Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle procedure online

1. Gli Stati membri provvedono affinché i seguenti mezzi di identificazione elettronica per identificare i richiedenti che sono cittadini dell'Unione possano essere utilizzati nelle procedure online di cui al presente capo:

a) i mezzi di identificazione elettronica emessi nell'ambito di un regime di identificazione elettronica approvato dal loro Stato membro;

b) i mezzi di identificazione elettronica emessi in un altro Stato membro e riconosciuti ai fini dell'autenticazione transfrontaliera a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 910/2014.

2. Gli Stati membri possono rifiutare il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica se i livelli di garanzia di tali mezzi di identificazione elettronica non rispettano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 910/2014.

3. Tutti i mezzi di identificazione riconosciuti dagli Stati membri sono resi disponibili al pubblico.

4. Ove sia giustificato da motivi di interesse pubblico per impedire l'usurpazione o l'alterazione di identità, gli Stati membri possono adottare misure che potrebbero richiedere una presenza fisica ai fini della verifica dell'identità del richiedente dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona od organismo incaricati dal diritto nazionale di trattare qualsiasi aspetto delle procedure online di cui al presente capo, compresa l'elaborazione dell'atto costitutivo di una società. Gli Stati membri provvedono affinché la presenza fisica del richiedente possa essere richiesta solo caso per caso se vi sono motivi di sospettare una falsificazione dell'identità, e garantiscono che qualsiasi altra fase della procedura possa essere completata online.

 

     Art. 13 quater. Disposizioni generali sulle procedure online

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le normative nazionali che, conformemente agli ordinamenti giuridici degli Stati membri e alle loro tradizioni giuridiche, designano le autorità, le persone o gli organismi incaricati a norma del diritto nazionale di trattare ogni aspetto concernente la costituzione online delle società, della registrazione online delle succursali e della la presentazione online di documenti e informazioni.

2. La presente direttiva non pregiudica le procedure e i requisiti stabiliti dal diritto nazionale, compresi quelli relativi alle procedure giuridiche per la redazione degli atti costitutivi, purché siano possibili la costituzione online di una società, come previsto dall'articolo 13 octies, la registrazione online di una succursale, come previsto dall'articolo 28 bis, e la presentazione online di documenti e informazioni, come previsto agli articoli 13 undecies e 28 ter.

3. Restano impregiudicati dalla presente direttiva i requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile concernenti l'autenticità, l'accuratezza, l'affidabilità, l'attendibilità e la forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni presentati, purché siano possibili la costituzione online, come previsto dall'articolo 13 octies, la registrazione online di una succursale, come previsto dall'articolo 28 bis, e la presentazione online di documenti e infomazioni, come previsto dagli articoli 13 undecies e 28 ter.

 

     Art. 13 quinquies. Oneri per le procedure

1. Gli Stati membri assicurano che le norme in materia di oneri applicabili alle procedure online di cui al presente capo siano trasparenti e siano applicate in modo non discriminatorio.

2. Eventuali diritti applicati dai registri, di cui all'articolo 16, per le procedure online non superano i costi di recupero di fornitura di tali servizi.

 

     Art. 13 sexies. Pagamenti

Nel caso in cui il completamento di una procedura stabilita nel presente capo preveda un pagamento, gli Stati membri assicurano che tale pagamento possa essere effettuato per mezzo di un servizio di pagamento online ampiamente disponibile che può essere utilizzato nei servizi di pagamento transfrontalieri, che consenta l'identificazione della persona che ha effettuato il pagamento e che sia fornito da un istituto finanziario o da un prestatore di servizi di pagamento stabilito in uno Stato membro.

 

     Art. 13 septies. Obblighi di informazione

Gli Stati membri assicurano che siano rese disponibili informazioni concise e agevoli, gratuitamente, in almeno una lingua ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri, sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico, per assistere nella costituzione di società e nella registrazione di succursali. Le informazioni riguardano almeno i seguenti aspetti:

a) modalità per la costituzione delle società, comprese le procedure online di cui agli articoli 13 octies e 13 undecies e le prescrizioni relative all'uso di modelli e ad altri documenti per la costituzione, all'identificazione delle persone, all'uso delle lingue e ai diritti applicabili;

b) modalità per la registrazione delle succursali, comprese le procedure online di cui agli articoli 28 bis e 28 ter, e le prescrizioni relative agli atti di registrazione, all'identificazione delle persone e all'uso delle lingue;

c) una sintesi delle norme applicabili per diventare membri degli organi di amministrazione, gestione o vigilanza di una società, comprese le norme sull'interdizione degli amministratori e sulle autorità o gli organismi incaricati di conservare le informazioni sugli amministratori interdetti;

d) una sintesi delle competenze e delle responsabilità degli organi di amministrazione, gestione e vigilanza di una società, compresa la capacità di rappresentanza di una società nei confronti di terzi.

 

Sezione 1 bis

Costituzione online, presentazione di documenti online e pubblicità

 

     Art. 13 octies. Costituzione online delle società

1. Gli Stati membri provvedono affinché la costituzione online delle società possa essere completamente svolta online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione online delle società, compresa la redazione dell'atto costitutivo di una società, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, e del paragrafo 8 del presente articolo.

Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non prevedere procedure di costituzione online per i tipi di società diversi da quelli di cui all'allegato II bis.

2. Gli Stati membri precisano le modalità per la costituzione online delle società, comprese le norme relative all'uso di modelli, di cui all'articolo 13 nonies, e i documenti e le informazioni richiesti per la costituzione di una società. Nel quadro di tali norme, gli Stati membri assicurano che la costituzione online possa essere effettuata presentando documenti o informazioni in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4.

3. Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

a) le procedure intese a garantire che i richiedenti abbiano la capacità giuridica e la capacità di rappresentare la società;

b) i mezzi per verificare l'identità dei richiedenti in conformità dell'articolo 13 ter;

c) i requisiti relativi all'uso, da parte dei richiedenti, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

d) le procedure per verificare la legittimità dell'oggetto della società, nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale;

e) le procedure per verificare la legittimità della denominazione della società, nella misura in cui tali controlli siano previsti dal diritto nazionale;

f) le procedure per verificare la nomina degli amministratori.

4. Le modalità di cui al paragrafo 2 possono inoltre prevedere, in particolare, quanto segue:

a) le procedure per garantire la legittimità degli atti costitutivi della società, compreso per verificare l'uso corretto dei modelli;

b) le conseguenze dell'interdizione di amministratori da parte dell'autorità competente in qualunque Stato membro;

c) il ruolo di un notaio o di altre persone o organismi incaricati ai sensi del diritto nazionale di trattare per qualsiasi aspetto della costituzione online di una società;

d) l'esclusione della costituzione online nei casi in cui il capitale sociale della società deve essere pagato sotto forma di contributi in natura.

5. Gli Stati membri non subordinano la costituzione online di una società all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione prima della registrazione stessa, a meno che tale condizione sia indispensabile per la corretta supervisione di cui al diritto nazionale di determinate attività stabilite dal diritto nazionale.

6. Gli Stati membri assicurano che, quando la procedura di costituzione di una società prevede il versamento del capitale sociale, il pagamento possa essere effettuato online, in conformità dell'articolo 13 sexies, su un conto bancario della banca che opera nell'Unione. Essi provvedono inoltre a che anche la prova di tali pagamenti possa essere fornita online.

7. Gli Stati membri assicurano che la costituzione online sia completata entro cinque giorni lavorativi, laddove la società sia costituita esclusivamente da persone fisiche che utilizzino i modelli di cui all'articolo 13 nonies, oppure dieci giorni lavorativi negli altri casi, a decorrere dall'ultimo, in ordine di tempo, degli eventi seguenti:

a) la data di adempimento di tutte le formalità richieste per la costituzione online, compreso il ricevimento di tutti i documenti e le informazioni, conformi al diritto nazionale, da parte di un'autorità o di una persona o un organismo incaricati a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della costituzione di una società;

b) la data del pagamento di una commissione di registrazione, il pagamento del capitale sociale in contanti, o il pagamento del capitale in natura mediante un conferimento in natura, a seconda di quanto previsto dal diritto nazionale.

Qualora non sia possibile completare la procedura entro i termini di cui al presente paragrafo, gli Stati membri assicurano che il richiedente sia informato dei motivi di eventuali ritardi.

8. Ove giustificato da motivi di interesse pubblico a garantire il rispetto delle norme sulla capacità giuridica e sull'autorità dei richiedenti di rappresentare una società, qualsiasi autorità o qualsiasi persona od organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualsiasi aspetto della costituzione online di una società, compresa la redazione dell'atto costitutivo, può chiedere la presenza fisica del richiedente. Gli Stati membri provvedono affinché in tali casi la presenza fisica dei richiedenti possa essere richiesta solo caso per caso e ove vi siano motivi di sospettare l'inosservanza delle norme di cui al paragrafo 3, lettera a). Gli Stati membri garantiscono che tutte le altre fasi della procedura possano essere comunque completate online.

 

     Art. 13 nonies. Modelli per la costituzione online di società

1. Gli Stati membri mettono a disposizione, per i tipi di società elencati nell'allegato II bis, i modelli sui portali o sui siti web per la registrazione accessibili mediante lo sportello digitale unico. Essi possono altresì mettere a disposizione online modelli per la costituzione di altri tipi di società.

2. Gli Stati membri assicurano che i modelli di cui al paragrafo 1 possano essere usati dai richiedenti nel quadro della procedura di costituzione online di cui all'articolo 13 octies. Qualora i richiedenti utilizzino i modelli in conformità alle norme di cui all'articolo 13 octies, paragrafo 4, lettera a), l'obbligo di disporre degli atti costitutivi della società redatti e certificati in forma di atti pubblici qualora non sia previsto un controllo preventivo amministrativo o giudiziario, come previsto all'articolo 10, si considera soddisfatto.

La presente direttiva non pregiudica il requisito, ai sensi del diritto nazionale, che gli atti costitutivi siano redatti in forma di atto pubblico, purché la costituzione online di cui all'articolo 13 octies rimanga possibile.

3. Gli Stati membri mettono a disposizione i modelli in almeno una lingua ufficiale dell'Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri. I modelli in lingue diverse dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato sono resi disponibili a scopi puramente informativi, a meno che tale Stato membro decida che è possibile costituire una società utilizzando modelli in tale altra lingua.

4. Il contenuto dei modelli è disciplinato dal diritto nazionale.

 

     Art. 13 decies. Amministratori interdetti

1. Gli Stati membri garantiscono di predisporre norme sull'interdizione degli amministratori. Tali norme comprendono la previsione della facoltà di tenere conto dell'interdizione in vigore o delle informazioni pertinenti in materia di interdizione in un altro Stato membro. Ai fini del presente articolo, gli amministratori includono almeno le persone di cui all'articolo 14, lettera d), punto i).

2. Gli Stati membri possono esigere che le persone che si candidano come amministratori dichiarino se sono a conoscenza di circostanze che potrebbero comportare un'interdizione nello Stato membro in questione.

Gli Stati membri possono rifiutare la nomina ad amministratore di una società di una persona attualmente interdetta dalla funzione di amministratore in un altro Stato membro.

3. Gli Stati membri garantiscono di essere in grado di rispondere a una richiesta di informazioni di un altro Stato membro relativa all'interdizione degli amministratori a norma del diritto dello Stato membro destinatario della richiesta.

4. Al fine di rispondere a una richiesta di cui al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri adottano quanto meno le disposizioni necessarie per garantire di essere in grado di fornire, senza ritardo, informazioni che indicano se una data persona è interdetta o è registrata in uno dei loro registri, contenenti informazioni pertinenti all'interdizione degli amministratori, mediante il sistema di cui all'articolo 22. Gli Stati membri possono inoltre scambiarsi ulteriori informazioni, ad esempio sulla durata e i motivi dell'interdizione. Tale scambio è disciplinato dal diritto nazionale.

5. La Commissione fissa le modalità e i dettagli tecnici dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo mediante gli atti di esecuzione di cui all'articolo 24.

6. I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, qualora una società presenti informazioni relative alla nomina di un nuovo amministratore nel registro di cui all'articolo 16.

7. I dati personali delle persone di cui al presente articolo sono trattati conformemente al regolamento (UE) 2016/679 e al diritto nazionale al fine di consentire all'autorità, a una persona o un organismo incaricato a norma del diritto nazionale di valutare le informazioni necessarie relative all'interdizione della persona dalla funzione di amministratore, con l'obiettivo di impedire comportamenti fraudolenti o altrimenti abusivi e di garantire la tutela di tutte le persone che interagiscono con le società o le succursali.

Gli Stati membri provvedono affinché nei registri di cui all'articolo 16 le autorità, le persone o gli organismi incaricati, a norma del diritto nazionale, di trattare ogni aspetto delle procedure online non conservino i dati personali trasmessi ai fini del presente articolo più a lungo del necessario, e in ogni caso non più a lungo dei dati personali relativi alla costituzione di una società, alla registrazione di una succursale o alla presentazione di documenti da parte di una società o di una succursale.

 

     Art. 13 undecies. Presentazione di informazioni e documenti societari online

1. Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni, in conformità all'articolo 14, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online presso il registro entro i termini previsti dalle leggi dello Stato membro in cui la società è registrata. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi della presentazione online di documenti e informazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4, e, se del caso, dell'articolo 13 octies, paragrafo 8.

2. Gli Stati membri assicurano che l'origine e l'integrità degli atti presentati online possano essere verificate elettronicamente.

3. Gli Stati membri possono richiedere che determinate società o tutte le società presentino online alcuni o tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.

4. l'articolo 13 octies, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis alla presentazione online di documenti e informazioni.

5. Gli Stati membri possono continuare ad autorizzare modalità di presentazione diverse da quelle di cui al paragrafo 1, anche per via elettronica o su supporto cartaceo, da parte delle società, dei notai o di altre persone o organismi incaricati, ai sensi del diritto nazionale, di trattare mediante tali modalità della presentazione.

 

     Art. 14. Atti e indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

a) l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato;

b) le modifiche degli atti di cui alla lettera a), compresa la proroga della società;

c) dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;

d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:

i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità precisano se le persone che hanno il potere di obbligare la società possano agire da sole o siano tenute ad agire congiuntamente;

ii) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;

e) almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;

f) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 86/635/CEE (2), 91/674/CEE (3) e della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

g) ogni trasferimento della sede sociale;

h) lo scioglimento della società;

i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

j) la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;

k) l'eventuale chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.

 

     Art. 15. Modifiche agli atti e alle indicazioni

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie a garantire che le modifiche agli atti e alle indicazioni di cui all'articolo 14 siano trascritte nel registro competente di cui all'articolo 16, paragrafo 1, primo comma, e rese pubbliche, conformemente all'articolo 16, paragrafi 3 e 5, di norma entro ventuno giorni dal ricevimento della documentazione completa attinente a tali modifiche, incluso, se del caso, il controllo di legalità, secondo quanto richiesto dal diritto nazionale per l'iscrizione nel fascicolo.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai documenti contabili di cui all'articolo 14, lettera f).

 

     Art. 16. Pubblicità nel registro

1. In ciascuno Stato membro è costituito un fascicolo presso un registro centrale, presso il registro di commercio o presso il registro delle imprese («registro») per ogni società iscritta.

Gli Stati membri provvedono a che le società dispongano di un identificativo unico europeo («EUID»), di cui al punto 8 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione (5), che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri istituito in conformità dell'articolo 22 («il sistema di interconnessione dei registri»). Tale identificativo unico comprende, quanto meno, gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della società in detto registro e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

2. Tutti i documenti e le informazioni soggetti ad obbligo di pubblicità a norma dell'articolo 14 sono inseriti nel fascicolo di cui al paragrafo 1 del presente articolo o trascritti direttamente nel registro; nel fascicolo risulta l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, indipendentemente dal mezzo usato per la loro presentazione, sono inseriti nel fascicolo nel registro o inseriti direttamente in formato elettronico. Gli Stati membri assicurano che tutti i documenti e le informazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo siano convertiti in formato elettronico dal registro il prima possibile.

Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 che sono stati registrati su supporto cartaceo prima del 31 dicembre 2006 siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica.

3. Gli Stati membri provvedono affinché la pubblicità dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 avvenga rendendoli pubblicamente accessibili nel registro. Essi possono inoltre esigere che alcuni o tutti i documenti e le informazioni siano pubblicati in un bollettino nazionale designato allo scopo o mediante mezzi di effetto equivalente. Tali mezzi devono almeno comportare l'utilizzo di un sistema che consenta l'accesso ai documenti o alle informazioni pubblicate in ordine cronologico grazie a una piattaforma elettronica centrale. In tal caso, il registro assicura che tali documenti e informazioni siano inviati per via elettronica dal registro al bollettino nazionale o alla piattaforma elettronica centrale.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il contenuto del registro e il contenuto del fascicolo.

Gli Stati membri che richiedono la pubblicazione di documenti e informazioni in un bollettino nazionale o su una piattaforma elettronica centrale adottano le misure necessarie per evitare discordanze tra quanto divulgato in conformità del paragrafo 3 e quanto pubblicato nel bollettino o sulla piattaforma.

In caso di discordanze nel quadro del presente articolo, prevalgono i documenti e le informazioni resi disponibili nel registro.

5. I documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 3 del presente articolo, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, i documenti e le informazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

I terzi possono sempre valersi dei documenti e delle informazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità renda tali documenti o informazioni inefficaci.

6. Gli Stati membri assicurano che tutti i documenti e le informazioni presentati come parte integrante della costituzione di una società, della registrazione di una succursale o della presentazione da parte di una società o di una succursale siano conservati dai registri in un formato consultabile e leggibile da dispositivo automatico o come dati strutturati.

 

     Art. 16 bis. Accesso alle informazioni pubblicate

1. Gli Stati membri assicurano che copie di tutti i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 o di parti di essi possano essere ottenute dal registro su richiesta e che tali richieste possano essere presentate al registro in forma cartacea o elettronica.

Tuttavia gli Stati membri possono decidere che alcuni tipi o parti degli documenti e delle informazioni presentati su supporto cartaceo il 31 dicembre 2006 o anteriormente non possano essere ottenuti per via elettronica se è trascorso un determinato lasso di tempo tra la data in cui sono stati presentati e la data della richiesta. Detto periodo non è inferiore a 10 anni.

2. Il prezzo per il rilascio, su supporto cartaceo o per via elettronica, di una copia parziale o integrale dei documenti o delle informazioni di cui all'articolo 14 non supera il costo amministrativo, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

3. Le copie elettroniche e cartacee trasmesse a un richiedente sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente.

4. Gli Stati membri assicurano che le copie e gli estratti elettronici dei documenti e delle informazioni forniti dal registro siano stati autenticati per mezzo dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 al fine di garantire che le copie e gli estratti elettronici siano stati forniti dal registro e che il loro contenuto sia una copia certificata conforme del documento conservato dal registro o sia coerente con le informazioni in esso contenute.

 

     Art. 17. Informazioni aggiornate sul diritto nazionale riguardante i diritti dei terzi

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano disponibili informazioni aggiornate, a norma dell'articolo 16, paragrafi 3, 4 e 5, sulle disposizioni del diritto nazionale attestanti che le informazioni e ciascun tipo di atto di cui all'articolo 14 sono attendibili.

2. Gli Stati membri forniscono le informazioni da pubblicare sul portale europeo della giustizia elettronica («portale»), rispettando le regole e i requisiti tecnici del portale.

3. La Commissione pubblica dette informazioni sul portale in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

 

     Art. 18. Disponibilità di copie elettroniche degli atti e delle indicazioni

1. Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 sono parimenti rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Gli Stati membri possono inoltre mettere a disposizione i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14 per i tipi di società diversi da quelli elencati nell'allegato II.

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 14 siano disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri in un formato standard di messaggio nonché accessibili elettronicamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che siano rispettate le norme minime per la sicurezza della trasmissione dei dati.

3. La Commissione fornisce, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, un servizio di ricerca sulle società iscritte nei registri degli Stati membri al fine di rendere accessibili attraverso il portale:

a) i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, anche per i tipi di società diversi da quelli elencati nell'allegato II se tali documenti sono resi disponibili dagli Stati membri;

a bis) i documenti e le informazioni di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;

b) le note esplicative, disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, che elencano le suddette indicazioni e i tipi di atti.

 

     Art. 19. Oneri per il rilascio di documenti e informazioni

1. Gli oneri previsti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 14 attraverso il sistema di interconnessione dei registri non sono superiori ai costi amministrativi, ivi compresi i costi dello sviluppo e della manutenzione dei registri.

2. Gli Stati membri provvedono affinché almeno documenti e le informazioni seguenti siano disponibili a titolo gratuito attraverso il sistema di interconnessione dei registri:

a) la o le denominazioni e la ragione sociale della società;

b) la sede sociale della società e lo Stato membro in cui essa è registrata;

c) il numero di iscrizione della società nel registro e il suo EUID;

d) i dettagli del sito web della società, ove tali dettagli siano registrati nel registro nazionale;

e) lo stato della società, ad esempio quando è chiusa, cancellata dal registro, liquidata, sciolta, economicamente attiva o inattiva, così come definito dalla legislazione nazionale e se registrato nei registri nazionali;

f) l'oggetto della società, se registrato nel registro nazionale;

g) le indicazioni relative alle persone che, in quanto organismo o membri di tale organismo, sono attualmente autorizzate dalla società a rappresentarla nei rapporti con terzi e nei procedimenti giudiziari, e le informazioni che precisino se le persone autorizzate a rappresentare la società possono agire da sole o sono tenute ad agire congiuntamente;

h) le informazioni sulle succursali aperte dalla società in un altro Stato membro, compreso il nome, il numero di registrazione, l'EUID e lo Stato membro in cui sono registrate.

3. Lo scambio di informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri è a titolo gratuito per i registri.

4. Gli Stati membri possono stabilire che le informazioni di cui alle lettere d) e f) siano rese disponibili gratuitamente solo per le autorità di altri Stati membri.

 

     Art. 20. Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro

1. Attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il registro della società rende disponibili senza indugio le informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di eventuali procedimenti di liquidazione o insolvenza della società e alla cancellazione della società dal registro, se ciò produce effetti giuridici nello Stato membro del registro della società.

2. Il registro in cui è iscritta la succursale assicura, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, il ricevimento immediato delle informazioni di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 21. Lingua della pubblicità e traduzione degli atti e delle indicazioni soggetti a pubblicità

1. Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 14 sono redatti e registrati in una delle lingue consentite dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

2. Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 16, gli Stati membri consentono che la pubblicità volontaria delle traduzioni degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 14 sia effettuata a norma dell'articolo 16 in qualsiasi lingua ufficiale dell'Unione.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti e indicazioni sia autenticata.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria.

3. In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 16 e alla pubblicità volontaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell'articolo 16 in qualsiasi altra lingua.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

4. In caso di discordanza fra gli atti e le indicazioni pubblicati nelle lingue ufficiali del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest'ultima non può essere opposta ai terzi. I terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.

 

     Art. 22. Sistema di interconnessione dei registri

1. È istituita una piattaforma centrale europea («piattaforma»).

2. Il sistema di interconnessione dei registri si compone degli elementi seguenti:

- i registri degli Stati membri,

- la piattaforma,

- il portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo.

3. Gli Stati membri assicurano l'interoperabilità dei loro registri all'interno del sistema di interconnessione dei registri attraverso la piattaforma.

4. Gli Stati membri possono istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Essi notificano immediatamente alla Commissione l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.

Anche la Commissione può istituire punti di accesso opzionali al sistema di interconnessione dei registri. Tali punti di accesso consistono in sistemi sviluppati e gestiti dalla Commissione o da altre istituzioni, organi, uffici o agenzie dell'Unione per lo svolgimento delle loro funzioni amministrative o per conformarsi a disposizioni del diritto dell'Unione. La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri l'istituzione di tali punti di accesso e le modifiche significative riguardanti il loro funzionamento.

5. l'accesso alle informazioni contenute nel sistema di interconnessione dei registri è garantito attraverso il portale e i punti di accesso opzionali istituiti dagli Stati membri e dalla Commissione.

6. L'istituzione del sistema di interconnessione dei registri non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti tra gli Stati membri relativamente allo scambio di informazioni sulle società.

 

     Art. 23. Sviluppo e gestione della piattaforma

1. La Commissione decide di sviluppare e/o gestire la piattaforma autonomamente o ricorrendo a terzi.

Qualora la Commissione decida di sviluppare e/o gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la scelta dei terzi e l'applicazione da parte della Commissione dell'accordo concluso con i terzi in questione sono effettuate conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

2. Qualora decida di sviluppare la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, stabilisce le specifiche tecniche ai fini della procedura di appalto pubblico e la durata dell'accordo che deve essere concluso con i terzi in questione.

3. Qualora decida di gestire la piattaforma ricorrendo a terzi, la Commissione, mediante atti di esecuzione, adotta norme dettagliate sulla gestione operativa della piattaforma.

La gestione operativa della piattaforma comprende, in particolare:

- la supervisione del funzionamento della piattaforma,

- la sicurezza e la protezione dei dati trasmessi e scambiati utilizzando la piattaforma,

- il coordinamento dei rapporti tra i registri degli Stati membri e i terzi in questione.

La supervisione del funzionamento della piattaforma è svolta dalla Commissione.

4. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 164, paragrafo 2.

 

     Art. 24. Atti di esecuzione

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta:

a) la specifica tecnica che definisce i metodi di comunicazione elettronica ai fini del sistema di interconnessione dei registri;

b) la specifica tecnica relativa ai protocolli di comunicazione;

c) le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri;

d) la specifica tecnica che definisce i metodi per lo scambio di informazioni tra il registro della società e il registro della succursale di cui agli articoli 20, 28 bis 28 quater, 30 bis e 34;

e) l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri di cui agli articoli 20, 28 bis, 28 quater, 30 bis e 34;

e bis) l’elenco dettagliato dei dati da trasmettere ai fini dello scambio di informazioni tra registri e a scopo di pubblicità di cui agli articoli 86 octies, 86 quindecies, 86 septdecies, 123, 127 bis, 130, 160 octies, 160 quindecies e 160 septdecies;

f) la specifica tecnica che definisce la struttura del formato standard di messaggio per lo scambio di informazioni tra i registri, la piattaforma e il portale;

g) la specifica tecnica che definisce i dati necessari affinché la piattaforma svolga la sua funzione e il metodo per la memorizzazione, l'utilizzo e la protezione di tali dati;

h) la specifica tecnica che definisce la struttura e l'uso dell'identificativo unico ai fini della comunicazione tra i registri;

i) la specifica che definisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di interconnessione dei registri per quanto concerne la diffusione e lo scambio di informazioni e la specifica che definisce i servizi informatizzati forniti dalla piattaforma, garantendo la trasmissione dei messaggi nella versione linguistica pertinente;

j) i criteri armonizzati per il servizio di ricerca fornito dal portale;

k) le modalità di pagamento, tenendo conto delle possibilità di pagamento disponibili, come il pagamento online;

l) i dettagli relativi alle note esplicative che elencano le indicazioni e i tipi di atti di cui all'articolo 14;

m) le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione dei registri;

n) la procedura e i requisiti tecnici per il collegamento dei punti di accesso opzionali alla piattaforma di cui all'articolo 22;

o) le modalità dettagliate per le specifiche tecniche dello scambio tra registri delle informazioni di cui all'articolo 13 decies.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 164, paragrafo 2.

La Commissione adotta atti di esecuzione in conformità delle lettere d), e), n) e o) entro il 1° febbraio 2021. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui alla lettera e bis) entro il 2 luglio 2021.

 

     Art. 25. Finanziamento

1. L'istituzione e il futuro sviluppo della piattaforma, così come gli adeguamenti del portale risultanti dalla presente direttiva, sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione.

2. La manutenzione e il funzionamento della piattaforma sono finanziati a titolo del bilancio generale dell'Unione e possono essere cofinanziati fatturando agli utenti individuali i costi dell'accesso al sistema di interconnessione dei registri. Il disposto del presente paragrafo non pregiudica in alcun modo la previsione di oneri a livello nazionale.

3. Mediante atti delegati, e conformemente all'articolo 163, la Commissione può adottare norme sull'opportunità di co-finanziare la piattaforma attraverso la previsione di oneri, determinando in tal caso il loro importo per utenti individuali conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 del presente articolo lasciano impregiudicati gli eventuali tributi previsti dagli Stati membri per l'ottenimento degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.

5. I tributi previsti in conformità del paragrafo 2 del presente articolo non sono applicati per l'ottenimento delle indicazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

6. Ogni Stato membro si fa carico dei costi di adeguamento dei registri nazionali, nonché dei costi della manutenzione e gestione degli stessi derivanti dalla presente direttiva.

 

     Art. 26. Informazioni su corrispondenza e ordinativi

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

a) le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo di cui all'articolo 16, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;

b) il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.

 

     Art. 27. Persone che compiono le formalità relative alla pubblicità

Gli Stati membri stabiliscono quali persone devono compiere le formalità relative alla pubblicità.

 

     Art. 28. Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni almeno per i casi di:

a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall'articolo 14, lettera f);

b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 26.

 

Sezione 2

Norme sulla registrazione e sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di altri Stati membri

 

     Art. 28 bis. Registrazione online delle succursali

1. Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione in uno Stato membro della succursale di una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro possa essere svolta completamente online, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi a un'autorità o a qualsiasi persona o organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della domanda di registrazione di succursali, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4 e, mutatis mutandis, dell'articolo 13 octies, paragrafo 8.

2. Gli Stati membri precisano le norme per la registrazione online delle succursali, comprese le norme relative ai documenti e alle informazioni da trasmettere all'autorità competente. Nel quadro di tali norme, gli Stati membri assicurano che la registrazione online possa essere effettuata presentando le informazioni o i documenti in formato elettronico, comprese le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, o utilizzando i documenti o le informazioni precedentemente trasmessi al registro.

3. Le modalità di cui al paragrafo 2 prevedono almeno quanto segue:

a) le procedure intese a garantire che i richiedenti abbiano la necessaria capacità giuridica e che abbiano la capacità rappresentare la società;

b) i mezzi per verificare l'identità della o delle persone che registrano la succursale o i loro rappresentanti;

c) i requisiti relativi all'uso, da parte dei richiedenti, dei servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

4. Le norme di cui al paragrafo 2 possono inoltre prevedere le procedure per:

a) verificare la legittimità dell'oggetto della succursale;

b) verificare la legittimità della denominazione della succursale;

c) verificare la legittimità dei documenti e delle informazioni presentati per la registrazione della succursale;

d) stabilire il ruolo di un notaio o di qualsiasi altra persona o organismo coinvolto nel processo di registrazione della succursale nel quadro delle disposizioni nazionali applicabili.

5. Gli Stati membri possono verificare le informazioni relative alla società attraverso il sistema di interconnessione dei registri all'atto della registrazione di una succursale di una società con sede in un altro Stato membro.

Gli Stati membri non subordinano la registrazione online di una succursale all'ottenimento di una licenza o di un'autorizzazione prima della registrazione stessa, a meno che detta condizione sia indispensabile per la corretta supervisione di cui al diritto nazionale di determinate attività stabilite dal diritto nazionale.

6. Gli Stati membri garantiscono che la registrazione online di una succursale sia completata entro 10 giorni lavorativi a decorrere dall'adempimento di tutte le formalità, compreso il ricevimento di tutti i documenti e le informazioni necessari, conformi al diritto nazionale, da parte di un'autorità o di una persona o un organismo incaricato a norma del diritto nazionale di occuparsi di qualunque aspetto della registrazione di una succursale.

Qualora non sia possibile registrare una succursale entro i termini di cui al presente paragrafo, gli Stati membri assicurano che il richiedente sia informato dei motivi del ritardo.

7. In seguito alla registrazione della succursale di una società costituita a norma delle disposizioni legislative di un altro Stato membro, il registro dello Stato membro in cui è registrata la succursale comunica allo Stato membro in cui è iscritta la società che la succursale è stata registrata mediante il sistema di interconnessione dei registri. Lo Stato membro in cui è registrata la società conferma il ricevimento della notifica e inserisce l'informazione nel suo registro senza ritardo.

 

     Art. 28 ter. Presentazione di documenti e informazioni online per le succursali

1. Gli Stati membri assicurano che i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, comprese eventuali modifiche degli stessi, possano essere presentati online entro i termini previsti dalla legge dello Stato membro in cui ha sede la succursale. Essi provvedono affinché sia possibile completare tali operazioni interamente online senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all'autorità o persona o organismo incaricato ai sensi del diritto nazionale di trattare la presentazione online di documenti e informazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 ter, paragrafo 4 e, mutatis mutandis, dell'articolo 13 octies, paragrafo 8.

2. l'articolo 28 bis, paragrafi da 2 a 5, si applica mutatis mutandis alla presentazione online di documenti e informazioni per le succursali.

3. Gli Stati membri possono richiedere che alcuni o tutti i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1 siano presentati solo online.

 

     Art. 28 quater. Chiusura delle succursali

Gli Stati membri assicurano che, dopo aver ricevuto i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera h), il registro dello Stato membro in cui è registrata la succursale di una società informi, mediante il sistema di interconnessione dei registri, il registro dello Stato membro in cui è iscritta la società che la sua succursale è stata chiusa e depennata dal registro. Il registro dello Stato membro della società conferma il ricevimento della notifica, sempre tramite tale sistema, e registra l'informazione senza ritardo.

 

     Art. 29. Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali

1. Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società rientranti nei tipi elencati nell'allegato II, soggette alla legislazione di un altro Stato membro sono pubblicati a norma della legislazione dello Stato membro in cui è situata la succursale, conformemente all'articolo 16.

2. Quando la pubblicità effettuata presso la succursale diverge dalla pubblicità fatta presso la società, la prima prevale per le operazioni effettuate con la succursale.

3. Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono resi pubblici mediante il sistema di interconnessione dei registri. L'articolo 18 e l'articolo 19, paragrafo 1, si applicano mutatis mutandis.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le succursali dispongano di un identificativo unico che consenta di identificarle inequivocabilmente nelle comunicazioni tra registri attraverso il sistema di interconnessione dei registri. Tale identificativo unico comprende quanto meno gli elementi che consentono di identificare lo Stato membro del registro, il registro nazionale d'origine e il numero di iscrizione della succursale in detto registro, e, ove opportuno, elementi atti a evitare errori di identificazione.

 

     Art. 30. Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità

1. L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 29 concerne unicamente gli atti e le indicazioni seguenti:

a) l'indirizzo della succursale;

b) l'indicazione delle attività della succursale;

c) il registro presso il quale il fascicolo di cui all'articolo 16 è costituito per la società ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;

d) la denominazione e il tipo della società e la denominazione della succursale se questa non corrisponde a quella della società;

e) la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

- in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo, conformemente alla pubblicità fatta dalla società ai sensi dell'articolo 14, lettera d),

- in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale, con indicazione della portata dei loro poteri;

f) - lo scioglimento della società, la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione, conformemente alla pubblicità effettuata dalla società ai sensi dell'articolo 14, lettere h), j) e k),

- una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

g) i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 31;

h) la chiusura della succursale.

2. Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prevedere la pubblicità, quale prevista all'articolo 29:

a) della firma delle persone di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f) del presente articolo;

b) dell'atto costitutivo e degli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, conformemente all'articolo 14, lettere a), b) e c), nonché delle modifiche di tali documenti;

c) di un attestato del registro di cui al paragrafo 1, lettera c) del presente articolo concernente l'esistenza della società;

d) di un'indicazione delle garanzie costituite sui beni della società situati in detto Stato membro, purché questa pubblicità sia relativa alla validità di tali garanzie.

 

     Art. 30 bis. Modifiche i documenti e alle informazioni della società

Lo Stato membro in cui è registrata una società informa senza ritardo, tramite il sistema di interconnessione dei registri, lo Stato membro in cui è registrata una succursale della società qualora sia stata presentata una modifica di uno degli elementi seguenti:

a) la denominazione della società;

b) la sede legale della società;

c) il numero di registrazione della società nel registro;

d) la forma giuridica della società;

e) i documenti e le informazioni di cui all'articolo 14, lettere d) e f).

Al ricevimento della notifica di cui al primo comma del presente paragrafo, il registro in cui è iscritta la succursale ne dà conferma mediante il sistema di interconnessione dei registri e assicura che i documenti e le informazioni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, siano aggiornati senza ritardo.

 

     Art. 31. Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera g) concerne soltanto i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati a norma del diritto dello Stato membro cui la società è soggetta, in conformità della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e della direttiva 2013/34/UE.

Gli Stati membri possono stabilire che l'obbligo di pubblicità dei documenti contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1), lettera g), possa essere considerato soddisfatto dalla pubblicità nel registro dello Stato membro in cui la società è registrata in conformità all'articolo 14, lettera f).

 

     Art. 32. Lingua della pubblicità e traduzione dei documenti soggetti a pubblicità

Lo Stato membro in cui è stata creata la succursale può prescrivere che la pubblicità dei documenti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 31 sia effettuata in un'altra lingua ufficiale dell'Unione e che la traduzione di detti documenti sia autenticata.

 

     Art. 33. Pubblicità nei casi di più succursali in uno Stato membro

Allorché in uno Stato membro esistono più succursali create dalla stessa società, la pubblicità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera b) e all'articolo 31 può essere effettuata nel registro di una di queste succursali, a scelta della società.

Nel caso di cui al primo comma, l'obbligo di pubblicità delle altre succursali consiste nell'indicazione del registro della succursale nel quale la pubblicità è stata effettuata nonché del numero di iscrizione di tale succursale in detto registro.

 

     Art. 34. Informazioni in merito all'apertura e alla chiusura di procedimenti di liquidazione o insolvenza e alla cancellazione della società dal registro

1. L'articolo 20 si applica rispettivamente al registro della società e al registro della succursale.

2. Gli Stati membri decidono la procedura da seguire in seguito al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 20, paragrafi 1 e 2. Detta procedura garantisce che, ove una società sia stata sciolta o cancellata dal registro, le sue succursali siano anch'esse cancellate immediatamente dal registro.

3. La seconda frase del paragrafo 2 non si applica alle succursali di società che sono state cancellate dal registro a seguito di un cambiamento della ragione sociale della società interessata, di fusioni o scissioni, o del trasferimento transfrontaliero della sede sociale.

 

     Art. 35. Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalle succursali indichino, oltre alle menzioni prescritte all'articolo 26, il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro.

 

Sezione 3

Norme sulla pubblicità applicabili alle succursali di società di paesi terzi

 

     Art. 36. Pubblicità di atti e indicazioni concernenti le succursali

1. Gli atti e le indicazioni concernenti le succursali create in uno Stato membro da società non soggette al diritto di uno Stato membro, ma che sono di tipo comparabile a quelli previsti dall'allegato II, sono pubblicati secondo la legislazione dello Stato membro in cui la succursale è stata creata, in conformità dell'articolo 16.

2. Si applica l'articolo 29, paragrafo 2.

 

     Art. 37. Atti e indicazioni oggetti ad obbligo di pubblicità

L'obbligo della pubblicità di cui all'articolo 36 concerne almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

a) l'indirizzo della succursale;

b) l'indicazione delle attività della succursale;

c) la legislazione dello Stato cui la società è soggetta;

d) se tale legislazione lo prevede, il registro nel quale la società è iscritta ed il numero di iscrizione di questa in detto registro;

e) l'atto costitutivo e gli statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, nonché qualsiasi modifica ad essi relativa;

f) il tipo, la sede e l'oggetto della società, nonché, almeno annualmente, l'importo del capitale sottoscritto, se tali indicazioni non figurano negli atti di cui alla lettera e);

g) la denominazione della società e la denominazione della succursale, se questa non corrisponde a quella della società;

h) la nomina, la cessazione dalle funzioni e le generalità delle persone che hanno il potere di impegnare la società nei confronti dei terzi e di rappresentarla in giudizio:

- in quanto organo della società previsto dalla legge o membri di tale organo,

- in quanto rappresentanti stabili della società per quanto concerne l'attività della succursale.

Occorre precisare la portata dei poteri delle persone che hanno il potere di impegnare la società nonché se queste possono agire da sole o devono agire congiuntamente;

i) - lo scioglimento della società e la nomina, le generalità ed i poteri dei liquidatori, nonché la chiusura della liquidazione,

- una procedura di fallimento, di concordato o altre procedure analoghe cui sia soggetta la società;

j) i documenti contabili, alle condizioni previste all'articolo 38;

k) la chiusura della succursale.

 

     Art. 38. Limiti agli obblighi di pubblicità per i documenti contabili

1. L'obbligo di pubblicità di cui all'articolo 37, lettera j) concerne i documenti contabili della società redatti, controllati e pubblicati secondo la legislazione dello Stato cui la società è soggetta. Allorché detti documenti non sono redatti conformemente o in modo equivalente alla direttiva 2013/34/UE, gli Stati membri possono esigere che siano compilati e resi pubblici i documenti contabili relativi alle attività della succursale.

2. Si applicano gli articoli 32 e 33.

 

     Art. 39. Informazioni riguardo alle lettere e agli ordinativi

Gli Stati membri prescrivono che le lettere e gli ordinativi utilizzati dalla succursale indichino il registro presso il quale è costituito il fascicolo della succursale, nonché il numero di iscrizione della succursale in detto registro. Se la legislazione dello Stato cui è soggetta la società prevede l'iscrizione in un registro, devono essere indicati altresì il registro presso il quale è costituito il fascicolo della società e il numero di iscrizione della società in detto registro.

 

Sezione 4

Applicazione e modalità di esecuzione

 

     Art. 40. Sanzioni

Gli Stati membri prescrivono adeguate sanzioni per i casi di inottemperanza all'obbligo di pubblicità di cui agli articoli da 29, 30, 31, 36, 37 e 38 e nei casi in cui nelle lettere e negli ordinativi non figurino le indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 35 e 39.

 

     Art. 41. Persone che compiono le formalità relative alla pubblicità

Ciascuno Stato membro determina le persone che devono compiere le formalità relative alla pubblicità prescritta dalle sezioni 2 e 3.

 

     Art. 42. Eccezioni alle norme sulla pubblicità di documenti contabili per le succursali

1. Gli articoli 31 e 38 non si applicano alle succursali create da enti creditizi ed istituti finanziari che formano oggetto della direttiva 89/117/CEE del Consiglio (7).

2. Fino a coordinamento ulteriore, gli Stati membri possono non applicare gli articoli 31 e 38 alle succursali create dalle imprese assicuratrici.

 

CAPO IV

Salvaguardia e modificazione del capitale

 

Sezione 1

Requisiti patrimoniali

 

     Art. 44. Disposizioni generali

1. Le misure di coordinamento prescritte dal presente capo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri possono non applicare il presente capo alle società di investimento a capitale variabile e alle cooperative, costituite in uno dei tipi di società di cui all'allegato I. Qualora le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale facoltà, esse impongono a tali società di far comparire rispettivamente i termini «società di investimento a capitale variabile» o «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 26.

 

     Art. 45. Capitale minimo

1. Per la costituzione della società o per il conseguimento dell'autorizzazione a iniziare la propria attività, le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato a un importo inferiore a 25 000 EUR.

2. Ogni cinque anni il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione conformemente all'articolo 50, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera g), del trattato, procedono all'esame e, se del caso, alla revisione dell'importo di cui al paragrafo 1, espresso in euro, tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione economica e monetaria nell'Unione e, dall'altro, della tendenza a riservare alle grandi e medie imprese la scelta dei tipi di società di cui all'allegato I.

 

     Art. 46. Elementi dell'attivo

Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell'attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.

 

     Art. 47. Prezzo di emissione delle azioni

Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile.

Tuttavia, gli Stati membri possono permettere che le persone che, professionalmente, collocano azioni, corrispondano un importo inferiore all'importo totale delle azioni da essi sottoscritte nel corso di tale operazione.

 

     Art. 48. Liberazione di azioni emesse come corrispettivo

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività, in misura non inferiore al 25 % del valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, del valore contabile.

Tuttavia, le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti al momento della costituzione della società o quando la società ottiene l'autorizzazione a iniziare la propria attività devono essere interamente liberate entro cinque anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l'autorizzazione.

 

Sezione 2

Garanzie relative al capitale statutario

 

     Art. 49. Relazione di un esperto sui conferimenti non in contanti

1. I conferimenti non in contanti formano oggetto di una relazione redatta, prima della costituzione della società o prima che essa ottenga l'autorizzazione a iniziare la propria attività, da uno o più esperti indipendenti dalla stessa, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

2. La relazione degli esperti di cui al paragrafo 1 deve contenere almeno la descrizione dei singoli conferimenti, compresi i criteri di valutazione adottati, e indicare se i valori risultanti dall'applicazione di tali criteri corrispondono almeno al numero e al valore nominale o, in mancanza di un valore nominale, al valore contabile ed eventualmente, al premio d'emissione delle azioni da emettere come corrispettivo.

3. La relazione degli esperti deve formare oggetto di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

4. Gli Stati membri possono non applicare il presente articolo quando il 90 % del valore nominale o, in mancanza di questo, del valore contabile di tutte le azioni è emesso come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società e quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per quanto riguarda la società beneficiaria di tali conferimenti, i soggetti indicati all'articolo 4, lettera i), hanno rinunciato alla relazione di esperti;

b) tale rinuncia ha formato oggetto di pubblicità conformemente al paragrafo 3;

c) le società che effettuano tali conferimenti dispongono di riserve di cui la legge o lo statuto non consentono la distribuzione e il cui importo è almeno pari al valore nominale o, in mancanza, al valore contabile delle azioni emesse come corrispettivo dei conferimenti non in contanti;

d) le società che effettuano tali conferimenti si impegnano a garantire, a concorrenza dell'importo indicato alla lettera c), i debiti della società beneficiaria insorti nel lasso di tempo compreso tra l'emissione delle azioni come corrispettivo dei conferimenti non in contanti e un anno dopo la pubblicazione dei conti annuali di tale società relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti. Durante tale periodo è vietato qualunque trasferimento delle azioni;

e) la garanzia di cui alla lettera d) ha formato oggetto di pubblicità, conformemente al paragrafo 3; e

f) le società che effettuano tali conferimenti incorporano un importo, pari a quello indicato nella lettera c), in una riserva che potrà essere distribuita soltanto alla scadenza di un periodo di tre anni a decorrere dalla pubblicazione dei conti annuali della società beneficiaria relativi all'esercizio durante il quale sono stati effettuati i conferimenti o successivamente, se necessario, dal momento in cui tutti i reclami concernenti la garanzia di cui alla lettera d), e presentati in tale periodo, saranno stati risolti.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente articolo alla formazione di una nuova società tramite fusione o scissione quando è redatta una relazione di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il presente articolo nei casi di cui al primo comma, possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la relazione degli esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o dagli stessi esperti.

 

     Art. 50. Deroga al requisito di una relazione di un esperto

1. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, della presente direttiva qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, i conferimenti non in contanti siano costituiti dai valori mobiliari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o dagli strumenti del mercato monetario di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della stessa direttiva, valutati al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della stessa direttiva durante un periodo sufficiente, come definito dalle legislazioni nazionali, precedente la data effettiva del conferimento non in contanti.

Tuttavia, qualora si siano verificati fatti eccezionali che abbiano inciso in misura tale sul prezzo da modificare sensibilmente il valore che le attività hanno alla data effettiva del loro conferimento, comprese le situazioni in cui il mercato di tali valori mobiliari o strumenti del mercato monetario non è più liquido, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione.

Ai fini di tale nuova valutazione, si applica l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari e dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 del presente articolo il cui valore equo sia già stato valutato da un esperto indipendente abilitato e siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a) il valore equo è determinato con riferimento a una data non anteriore di oltre sei mesi rispetto alla data effettiva del conferimento; e

b) la valutazione è stata effettuata conformemente ai principi e ai criteri di valutazione generalmente riconosciuti nello Stato membro per il tipo di attività da cui è costituito il conferimento.

Qualora intervengano fatti nuovi rilevanti che possano modificare sensibilmente il valore equo delle attività alla data effettiva del conferimento, si procede ad una nuova valutazione su iniziativa e sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione.

Ai fini della nuova valutazione di cui al secondo comma si applica l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

In mancanza di tale nuova valutazione, uno o più azionisti che detengano una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale possono chiedere una valutazione da parte di un esperto indipendente, nel qual caso si applica l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

Tali azionista o azionisti possono richiedere tale valutazione fino alla data effettiva del conferimento, a condizione che, alla data della richiesta, l'azionista o gli azionisti in questione detengano ancora una quota complessiva pari ad almeno il 5 % del capitale sottoscritto della società, come esistente alla data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, qualora, su decisione dell'organo di amministrazione o di direzione, il conferimento non in contanti sia costituito da attività diverse dai valori mobiliari o dagli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 1 del presente articolo il cui valore equo sia ricavato dal valore di ogni singolo cespite dai conti obbligatori dell'esercizio precedente, a condizione che i conti siano stati sottoposti a revisione ai sensi della direttiva 2006/43/CE.

Il paragrafo 2, commi dal secondo al quinto, del presente articolo si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 51. Conferimenti non in contanti senza la relazione di un esperto

1. Qualora sia effettuato un conferimento non in contanti conformemente all'articolo 50 senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, oltre alle informazioni previste all'articolo 4, lettera h), ed entro un mese dalla data effettiva del conferimento, è pubblicata una dichiarazione contenente le seguenti informazioni:

a) una descrizione del conferimento non in contanti in oggetto;

b) il relativo valore, l'indicazione della fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;

c) una dichiarazione che precisi se il valore risultante corrisponde almeno al numero e al valore nominale, o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile ed, eventualmente, al premio di emissione delle azioni da emettere a fronte di tale conferimento; e

d) una dichiarazione che indichi che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti che incidono sulla valutazione iniziale.

La pubblicazione della dichiarazione è effettuata secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 16.

2. Qualora sia offerto un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, a fronte di un aumento di capitale proposto ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 2, è pubblicato un annuncio indicante la data in cui è stata adottata la decisione relativa all'aumento del capitale contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo le modalità definite dalla legislazione di ciascuno Stato membro in conformità dell'articolo 16, prima che il conferimento non in contanti sia effettuato. In tal caso, la dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si limita all'indicazione che non sono intervenuti fatti nuovi rilevanti dopo la pubblicazione del summenzionato annuncio.

3. Ogni Stato membro prevede garanzie adeguate per assicurare il rispetto delle procedure stabilite all'articolo 50 e al presente articolo qualora sia effettuato un conferimento non in contanti senza la relazione di un esperto di cui all'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3.

 

     Art. 52. Acquisizioni sostanziali successivamente alla costituzione o all'autorizzazione a iniziare l'attività

1. L'acquisizione da parte della società di elementi dell'attivo appartenenti a una delle persone o società di cui all'articolo 4, lettera i), per un controvalore di almeno un decimo del capitale sottoscritto è soggetta a verifica e a pubblicità analoghe a quelle previste dall'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, nonché all'approvazione dell'assemblea quando detta acquisizione ha luogo entro un termine stabilito dalla legislazione nazionale, non inferiore a due anni a decorrere dalla costituzione della società o dal momento in cui essa ha ottenuto l'autorizzazione a iniziare la propria attività.

Gli articoli 50 e 51 si applicano mutatis mutandis.

Gli Stati membri possono anche prevedere l'applicazione di queste disposizioni quando l'elemento dell'attivo appartiene a un azionista o a un'altra persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell'ambito dell'amministrazione ordinaria della società né alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di un'autorità amministrativa o giudiziaria, né alle acquisizioni in borsa.

 

     Art. 53. Obbligo degli azionisti al conferimento

Fatte salve le disposizioni sulla riduzione del capitale sottoscritto, gli azionisti non possono essere esonerati dall'obbligo del conferimento.

 

     Art. 54. Garanzie in caso di trasformazione

Fino a ulteriore coordinamento delle legislazioni nazionali, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché almeno garanzie identiche a quelle previste dagli articoli da 3 a 6 e da 45 a 53 siano richieste in caso di trasformazione di una società di diverso tipo in società per azioni.

 

     Art. 55. Modifica dello statuto o dell'atto costitutivo

Gli articoli da 3 a 6 e da 45 a 54 lasciano impregiudicate le disposizioni previste dagli Stati membri sulla competenza e la procedura concernente la modifica dello statuto o dell'atto costitutivo.

 

Sezione 3

Norme sulla distribuzione

 

     Art. 56. Norme generali sulla distribuzione

1. A eccezione dei casi di riduzione del capitale sottoscritto, nessuna distribuzione a favore degli azionisti può aver luogo se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge o lo statuto della società non permettono di distribuire.

2. L'importo del capitale sottoscritto indicato al paragrafo 1 è diminuito dell'importo del capitale sottoscritto non richiesto dalla società, quando quest'ultimo non è contabilizzato all'attivo del bilancio.

3. L'importo di una distribuzione a favore degli azionisti non può superare l'importo del risultato dell'ultimo esercizio chiuso, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a questo scopo e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente alla legge o allo statuto.

4. Il termine «distribuzione» figurante ai paragrafi 1 e 3 comprende, in particolare, il pagamento dei dividendi e quello degli interessi relativi alle azioni.

5. Quando la legislazione di uno Stato membro ammette il versamento di acconti sui dividendi, lo sottopone almeno alle seguenti condizioni:

a) esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti,

b) l'importo da distribuire non può superare l'importo dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva in virtù di un obbligo legale o statutario.

6. I paragrafi da 1 a 5 non pregiudicano le disposizioni degli Stati membri relative a un aumento del capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve.

7. La legislazione di uno Stato membro può prevedere deroghe al paragrafo 1 nel caso di una società di investimento a capitale fisso.

Ai fini del presente paragrafo, per «società di investimento a capitale fisso» si intendono esclusivamente le società:

a) il cui unico oggetto consiste nel collocamento dei propri fondi in valori mobiliari diversi o in valori immobiliari diversi o in altri valori all'unico scopo di ripartire i rischi di investimento e di far beneficiare i loro azionisti dei risultati della gestione dei loro averi; e

b) che fanno appello al pubblico per collocare le proprie azioni.

Nella misura in cui le legislazioni degli Stati membri si avvalgono della facoltà di prevedere deroghe, esse:

a) impongono a tali società di far comparire i termini «società di investimento» su tutti i documenti indicati all'articolo 26;

b) non consentono a una società di questo tipo il cui attivo netto sia inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 di procedere a una distribuzione agli azionisti se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, il totale dell'attivo della società quale risulta dai conti annuali è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore a una volta e mezza l'importo totale dei debiti della società verso i creditori risultante dai conti annuali; e

c) impongono a ogni società di tale tipo che proceda a una distribuzione mentre il suo attivo netto è inferiore all'importo specificato nel paragrafo 1 di precisarlo in una nota nei propri conti annuali.

 

     Art. 57. Restituzione di distribuzioni effetuate illegittimamente

Ogni distribuzione effettuata in contrasto con l'articolo 56 deve essere restituita dagli azionisti che l'hanno ricevuta, se la società dimostra che tali azionisti erano a conoscenza dell'irregolarità delle distribuzioni effettuate a loro favore o non potevano ignorarla, tenuto conto delle circostanze.

 

     Art. 58. Perdita grave del capitale sottoscritto

1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l'assemblea deve essere convocata nel termine previsto dalla legislazione degli Stati membri, per esaminare se sia necessario sciogliere la società o prendere altri provvedimenti.

2. La legislazione di uno Stato membro non fissa a più di metà del capitale sottoscritto l'importo della perdita considerata come grave ai sensi del paragrafo 1.

 

Sezione 4

Norme sull'acquisizione di azioni proprie

 

     Art. 59. Divieto di sottoscrizione di azioni proprie

1. La società non può sottoscrivere azioni proprie.

2. È considerato sottoscrittore per conto proprio chiunque abbia sottoscritto in nome proprio, ma per conto della società, azioni di quest'ultima.

3. Le persone o società di cui all'articolo 4, lettera i) o, in caso di aumento del capitale sottoscritto, i membri dell'organo di amministrazione o di direzione sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che ogni interessato può liberarsi da tale obbligo dimostrando che non gli si può imputare personalmente alcuna colpa.

 

     Art. 60. Acquisizione di azioni proprie

1. Fatti salvi il principio della parità di trattamento di tutti gli azionisti che si trovano in condizioni identiche e il regolamento (UE) n. 596/2014, lo Stato membro può consentire a una società di acquisire azioni proprie, o direttamente o tramite una persona che agisca in nome proprio ma per conto di tale società. Nella misura in cui tali acquisizioni sono consentite, gli Stati membri le subordinano alle condizioni seguenti:

a) l'autorizzazione è accordata dall'assemblea, che ne determina modalità e condizioni, in particolare il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per cui è accordata l'autorizzazione, la cui durata massima sarà determinata dalla legislazione nazionale ma che, in ogni caso, non può essere superiore a 5 anni e, in caso di acquisizione a titolo oneroso, il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo. I membri dell'organo di amministrazione o di direzione si assicurano che, per ogni acquisizione autorizzata, siano rispettate le condizioni di cui alle lettere b) e c);

b) le acquisizioni, ivi comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisca in nome proprio ma per conto della società non possono avere l'effetto di diminuire l'attivo netto al di sotto dell'importo di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2; e

c) l'operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

Gli Stati membri possono inoltre subordinare le acquisizioni di cui al primo comma a una delle seguenti condizioni:

a) il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni acquisite in precedenza dalla società e detenute nel suo portafoglio, nonché le azioni acquisite da una persona che agisce in nome proprio, ma per conto della società, non superi un limite determinato dagli Stati membri; tale limite non può essere inferiore al 10 % del capitale sottoscritto;

b) la facoltà della società di acquisire azioni proprie ai sensi del primo comma, il numero massimo di azioni da acquisire, il periodo per il quale la facoltà è accordata nonché l'importo del corrispettivo minimo o massimo risultino dallo statuto o dall'atto costitutivo della società;

c) la società soddisfi requisiti adeguati in materia di obblighi di comunicazione e di notifica;

d) talune società, come stabilito dagli Stati membri, possano essere tenute ad annullare le azioni acquisite, a condizione che un importo equivalente al valore nominale delle azioni annullate sia iscritto in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti eccetto in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante capitalizzazione delle riserve; e

e) l'acquisizione non pregiudichi la soddisfazione dei diritti dei creditori.

2. La legislazione di uno Stato membro può derogare al paragrafo 1, primo comma, lettera a), prima frase, quando le acquisizioni di azioni proprie sono necessarie per evitare alla società un danno grave e imminente. In tal caso, l'assemblea immediatamente successiva deve essere informata dall'organo di amministrazione o di direzione dei motivi e dello scopo delle acquisizioni effettuate, del numero e del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del valore contabile delle azioni acquisite, della frazione del capitale sottoscritto che esse rappresentano nonché del corrispettivo di tali azioni.

3. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1, primo comma, lettera a), prima frase, alle azioni acquisite dalla società stessa ovvero da una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, allo scopo di essere distribuite al suo personale o al personale di una società collegata a quest'ultima. La distribuzione di tali azioni deve essere effettuata entro dodici mesi a decorrere dalla loro acquisizione.

 

     Art. 61. Deroghe alle norme sull'acquisizione di azioni proprie

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 60:

a) alle azioni acquisite in esecuzione di una decisione di riduzione del capitale o nei casi di cui all'articolo 82;

b) alle azioni acquisite in seguito a trasmissione a titolo universale di patrimonio;

c) alle azioni interamente liberate acquisite a titolo gratuito o acquisite da banche e da altri istituti finanziari a titolo di commissione d'acquisto;

d) alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti, in particolare in caso di fusione, di cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all'estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni;

e) alle azioni acquisite da un azionista a causa dell'omessa liberazione delle stesse;

f) alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;

g) alle azioni interamente liberate acquisite in occasione d'una vendita forzata eseguita per soddisfare un credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni; e

h) alle azioni interamente liberate emesse da una società d'investimento a capitale fisso definite all'articolo 56, paragrafo 7, secondo comma e acquisite da questa o da una società ad essa collegata, su richiesta di coloro che effettuano gli investimenti. Si applica l'articolo 56, paragrafo 7, terzo comma, lettera a). Tali acquisizioni non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire.

2. Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati al paragrafo 1, lettere da b) a g), devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione, salvo che il valore nominale o, in mancanza di questo, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome, ma per conto della società, non superi il 10 % del capitale sottoscritto.

3. In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2, le azioni devono essere annullate. La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento a una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente. Tale riduzione dev'essere obbligatoria qualora l'acquisizione di azioni da annullare abbia come effetto che l'attivo netto diventi inferiore all'importo di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 62. Conseguenze dell'illegittima acquisizione di azioni proprie

Le azioni acquisite in violazione degli articoli 60 e 61 debbono essere trasferite entro un anno a decorrere dalla loro acquisizione. Se esse non sono state trasferite entro tale termine, si applica l'articolo 61, paragrafo 3.

 

     Art. 63. Detenzione di azioni proprie e relazione annuale in caso di acquisizione di azioni proprie

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:

a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni, dè in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;

b) se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta a una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa esige che la relazione di gestione precisi almeno:

a) i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;

b) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;

c) in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso, il corrispettivo delle azioni;

d) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.

 

     Art. 64. Assistenza finanziaria di una società per l'acquisizione di sue azioni da parte di un terzo

1. Qualora uno Stato membro permetta a una società di anticipare fondi, accordare prestiti o fornire garanzie per l'acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo, direttamente o indirettamente, esso subordina tali operazioni alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le operazioni hanno luogo sotto la responsabilità dell'organo di amministrazione o di direzione, a condizioni di mercato eque, in particolare per quanto riguarda gli interessi pagati e le garanzie prestate alla società per i prestiti o l'anticipo di fondi di cui al paragrafo 1.

Il merito di credito del terzo o, in caso di operazioni multilaterali, di ciascuna controparte, deve essere stato debitamente valutato.

3. L'organo di amministrazione o di direzione sottopone l'operazione all'autorizzazione preventiva dell'assemblea, la quale delibera secondo le regole in materia di numero legale e di maggioranza di cui all'articolo 83.

L'organo di amministrazione o di direzione presenta all'assemblea una relazione scritta che illustra:

a) le ragioni dell'operazione,

b) l'interesse che l'operazione presenta per la società,

c) le condizioni dell'operazione,

d) i rischi che l'operazione comporta per la liquidità e per la solvibilità della società; e

e) il prezzo al quale il terzo acquisirà le azioni.

Tale relazione è trasmessa al registro per la successiva pubblicazione ai sensi dell'articolo 16.

4. L'importo complessivo dell'assistenza finanziaria prestata ai terzi non comporta mai una riduzione dell'attivo netto della società al di sotto dell'importo di cui all'articolo 56, paragrafi 1 e 2, tenuto conto anche dell'eventuale riduzione dell'attivo netto derivante dall'acquisto, da parte della società o per conto della stessa, di azioni proprie conformemente all'articolo 60, paragrafo 1.

La società iscrive nel passivo del bilancio una riserva indisponibile pari all'importo complessivo dell'assistenza finanziaria.

5. Qualora un terzo, usufruendo dell'assistenza finanziaria della società acquisti da essa azioni proprie di cui all'articolo 60, paragrafo 1, ovvero sottoscriva azioni emesse nel quadro di un aumento del capitale sottoscritto, tale acquisizione o tale sottoscrizione sono realizzate a un giusto prezzo.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle operazioni effettuate nell'ambito delle operazioni correnti delle banche e di altri istituti finanziari, né alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni da parte del o per il personale della società o di una società collegata a quest'ultima.

Questi atti negoziali e queste operazioni non possono tuttavia avere l'effetto che l'attivo netto della società scenda al di sotto dell'importo di cui all'articolo 56, paragrafo 1.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano alle operazioni effettuate per l'acquisizione di azioni di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera h).

 

     Art. 65. Garanzie addizionali in caso di operazioni con soggetti correlati

Qualora singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società partecipante ad un'operazione di cui all'articolo 64, paragrafo 1, della presente direttiva, o singoli membri dell'organo di amministrazione o di direzione di un'impresa madre ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE o la stessa impresa madre, o terzi che agiscano a nome proprio ma per conto di detti membri o di detta impresa, siano parti di una tale operazione, gli Stati membri assicurano, tramite garanzie adeguate, che l'operazione non sia contraria al miglior interesse della società.

 

     Art. 66. Accettazione in garanzia da parte della società di azioni proprie

1. L'accettazione in garanzia da parte della società delle proprie azioni, direttamente o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto di tale società, è equiparata alle acquisizioni di cui all'articolo 60, all'articolo 61, paragrafo 1, e agli articoli 63 e 64.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti di banche e di altri istituti finanziari.

 

     Art. 67. Sottoscrizione, acquisizione o detenzione di azioni da parte di una società in cui la società per azioni dispone della maggioranza dei voti o sulla quale può esercitare un'influenza dominante

1. La sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione di azioni della società per azioni da parte di un'altra società rientrante nei tipi elencati nell'allegato II, in cui la società per azioni dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante, è considerata come effettuata dalla società per azioni stessa.

Il primo comma si applica anche quando l'altra società è soggetta al diritto di un paese terzo e ha una forma giuridica paragonabile a quella di cui all'allegato II.

Tuttavia, quando la società per azioni dispone indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare indirettamente un'influenza dominante, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il primo e secondo comma, purché prevedano la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società.

2. In mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi, gli Stati membri possono:

a) definire i casi in cui si presume che una società per azioni possa esercitare un'influenza dominante su un'altra società; se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, la sua legislazione prevede comunque che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni:

i) ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società; o

ii) è azionista o socio dell'altra società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società, il controllo della maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di detta società.

Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere altri casi oltre ai due menzionati nel primo comma, punti i) e ii);

b) definire i casi in cui si considera che una società per azioni disponga indirettamente del voto o eserciti indirettamente un'influenza dominante;

c) precisare le circostanze in cui si considera che una società per azioni disponga dei diritti di voto.

3. Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata per conto di una persona diversa da quella che sottoscrive, acquisisce o detiene, che non sia né la società per azioni di cui al paragrafo 1 né un'altra società in cui la società per azioni disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei diritti di voto o possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante.

4. Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di non applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata dall'altra società nella sua qualità di operatore professionale su titoli e nell'ambito di tale attività, purché essa sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o sia autorizzata o controllata da un'autorità di uno Stato membro competente per la vigilanza degli operatori professionali su titoli che, ai sensi della presente direttiva, possono includere gli enti creditizi.

5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il primo e secondo comma del paragrafo 1 qualora la detenzione di azioni della società per azioni da parte dell'altra società derivi da un'acquisizione effettuata prima che fra le due società in questione si istituisca una relazione corrispondente ai criteri stabiliti al paragrafo 1.

Tuttavia, i diritti di voto connessi con tali azioni sono sospesi e le azioni sono prese in considerazione per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b).

6. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare l'articolo 61, paragrafi 2 o 3 o l'articolo 62 in caso di acquisizione di azioni di una società per azioni da parte dell'altra società, purché essi prevedano:

a) la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società; e

b) l'obbligo per i membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società per azioni di riacquistare dall'altra società le azioni di cui all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 62 al prezzo al quale sono state acquistate da quest'altra società; questa sanzione non è applicabile nel solo caso in cui detti membri provino che la società per azioni è totalmente estranea alla sottoscrizione o all'acquisizione di dette azioni.

 

Sezione 5

Norme per l'aumento e la riduzione del capitale

 

     Art. 68. Decisione dell'assemblea sull'aumento di capitale

1. Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea. Tale decisione nonché l'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

2. Tuttavia, lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea la cui decisione deve formare oggetto di pubblicità in conformità del paragrafo 1, possono autorizzare l'aumento del capitale sottoscritto fino a concorrenza di un importo massimo che essi stabiliscono rispettando l'importo massimo eventualmente previsto dalla legge. Nei limiti dell'importo stabilito, l'organo della società a tal uopo autorizzato decide, se del caso, di aumentare il capitale sottoscritto. I poteri di quest'ultimo non possono superare i cinque anni e possono essere rinnovati una o più volte dall'assemblea per un periodo che, ogni volta, non può superare i cinque anni.

3. Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea concernente l'aumento di capitale di cui al paragrafo 1 o l'autorizzazione di aumentare il capitale di cui al paragrafo 2 è subordinata ad una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

4. Il presente articolo si applica all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione, ma non alla conversione dei titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

 

     Art. 69. Liberazione di azioni emesse come corrispettivo di conferimenti

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25 % del loro valore nominale o, in mancanza di valore nominale, del loro valore contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente.

 

     Art. 70. Azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti

1. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto.

2. I conferimenti di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una relazione redatta, prima dell'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto, da uno o più esperti indipendenti dalla società, designati o autorizzati da un'autorità amministrativa o giudiziaria. Tali esperti possono, secondo la legislazione di ogni Stato membro, essere persone fisiche o persone giuridiche o società.

Si applicano l'articolo 49, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 50 e 51.

3. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 2 se l'aumento del capitale sottoscritto è effettuato per realizzare una fusione, una scissione o un'offerta pubblica di acquisto o di scambio di azioni e per retribuire gli azionisti di una società assorbita, o scissa, oppure oggetto dell'offerta pubblica di acquisto o di scambio.

Nel caso di fusione o di scissione, tuttavia, gli Stati membri applicano il primo comma solo quando è redatta una relazione di uno o più esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione.

Quando gli Stati membri decidono di applicare il paragrafo 2 in caso di fusione o scissione, essi possono prevedere che la relazione di cui al presente articolo e la relazione di uno o più esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione possano essere redatte dallo stesso esperto o esperti.

4. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 2 quando tutte le azioni emesse a seguito di un aumento del capitale sottoscritto sono emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti effettuati da una o più società, purché tutti gli azionisti della società beneficiaria dei conferimenti abbiano rinunciato alla relazione di esperti e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 49, paragrafo 4, lettere da b) a f).

 

     Art. 71. Aumento di capitale non integralmente sottoscritto

Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se le condizioni di emissione hanno espressamente previsto tale possibilità.

 

     Art. 72. Aumento di capitale mediante conferimento in denaro

1. Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.

2. Gli Stati membri possono:

a) non applicare il paragrafo 1 alle azioni fornite di un diritto limitato di partecipazione alle distribuzioni ai sensi dell'articolo 56 e/o alla suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione; oppure,

b) permettere che quando il capitale sottoscritto di una società avente più categorie di azioni, per cui il diritto di voto o il diritto di partecipazione alla distribuzione ai sensi dell'articolo 56 o di suddivisione del patrimonio sociale in caso di liquidazione sono diversi, è aumentato mediante l'emissione di nuove azioni in una sola di tali categorie, gli azionisti delle altre categorie esercitino il diritto di opzione solo dopo che gli azionisti della categoria in cui le azioni sono emesse abbiano esercitato lo stesso diritto.

3. L'offerta di sottoscrizione in opzione e il termine entro il quale questo diritto deve essere esercitato formano oggetto di pubblicazione nel bollettino nazionale designato in conformità dell'articolo 15. La legislazione di uno Stato membro può tuttavia non prevedere tale pubblicazione quando tutte le azioni della società sono nominative. In questo caso, tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto. Il diritto di opzione deve essere esercitato entro un termine che non può essere inferiore a quattordici giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta o dall'invio delle lettere agli azionisti.

4. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall'atto costitutivo. L'esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall'assemblea. L'organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisi i motivi per limitare o sopprimere il diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto. L'assemblea delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza prescritta nell'articolo 83. La sua decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

5. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che lo statuto, l'atto costitutivo o l'assemblea che delibera secondo le regole in materia di numero legale, di maggioranza e di pubblicità indicate al paragrafo 4 del presente articolo possono dare il potere di escludere o di limitare il diritto di opzione all'organo della società che può decidere l'aumento del capitale sottoscritto nei limiti del capitale autorizzato. Questo potere non può avere una durata superiore a quella dei poteri previsti all'articolo 68, paragrafo 2.

6. I paragrafi da 1 a 5 si applicano all'emissione di tutti i titoli convertibili in azioni o forniti di un diritto di sottoscrizione di azioni, ma non alla conversione di tali titoli né all'esercizio del diritto di sottoscrizione.

7. Non vi è esclusione del diritto d'opzione ai sensi dei paragrafi 4 e 5 quando, secondo la decisione sull'aumento del capitale sottoscritto, le azioni sono emesse a banche o altri istituti finanziari per essere offerte agli azionisti della società in conformità dei paragrafi 1 e 3.

 

     Art. 73. Decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto

Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata a una decisione dell'assemblea che delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza stabilite all'articolo 83 fatti salvi gli articoli 79 e 80. Tale decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

 

     Art. 74. Riduzione del capitale sottoscritto in caso di più categorie di azioni

Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano lesi dall'operazione.

 

     Art. 75. Garanzie per i creditori in caso di riduzione del capitale sottoscritto

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto, almeno i creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione relativa alla riduzione hanno quanto meno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento della pubblicazione. Gli Stati membri possono negare tale diritto soltanto se il creditore gode di adeguate garanzie o se tali garanzie non sono necessarie, tenuto conto del patrimonio della società.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di cui al primo comma. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori possano rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate tutele, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la riduzione del capitale sottoscritto pregiudichi i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate tutele.

2. Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché un'autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3. Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

 

     Art. 76. Deroghe alle garanzie per i creditori in caso di riduzione del capitale sottoscritto

1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 75 alle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva, purché, a seguito di tale operazione, l'importo di detta riserva non sia superiore al 10 % del capitale sottoscritto ridotto. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno le misure necessarie ad assicurare che le somme provenienti dalla riduzione del capitale sottoscritto non possano essere utilizzate per effettuare versamenti o distribuzioni agli azionisti e nemmeno per la liberazione degli azionisti dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

 

     Art. 77. Riduzione del capitale sottoscritto e capitale minimo

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto a un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell'articolo 45.

Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare tale riduzione se essi stabiliscono anche che la decisione di procedere a una riduzione ha effetto solo se si procede a un aumento del capitale sottoscritto allo scopo di portare quest'ultimo a un livello almeno pari al minimo prescritto.

 

     Art. 78. Ammortamento del capitale sottoscritto senza riduzione

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l'ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a) se lo statuto o l'atto costitutivo prevede l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza; qualora lo statuto o l'atto costitutivo non preveda l'ammortamento, esso è deciso dall'assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme in materia di numero legale e di maggioranza previste all'articolo 83. La decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione degli Stati membri, in conformità dell'articolo 16;

b) l'ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4;

c) gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

 

     Art. 79. Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a) il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni oggetto del ritiro;

b) se il ritiro forzato è autorizzato unicamente dallo statuto o dall'atto costitutivo, esso è deciso dall'assemblea a meno che gli azionisti in questione l'abbiano approvato all'unanimità;

c) l'organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l'atto costitutivo;

d) si applica l'articolo 75 a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4; in questi casi un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva; questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione; e

e) la decisione sul ritiro forzato è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

2. L'articolo 73, primo comma, e gli articoli 74, 76 e 83 non si applicano nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 80. Riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro di azioni acquistate dalla società stessa o per suo conto

1. In caso di riduzione del capitale sottoscritto mediante ritiro d'azioni acquistate dalla società stessa o da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della medesima, il ritiro è sempre deciso dall'assemblea.

2. L'articolo 75 si applica a meno che non si tratti di azioni interamente liberate che sono acquisite a titolo gratuito o mediante le somme distribuibili ai sensi dell'articolo 56, dal paragrafo 1 a 4; in questi casi, un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti. Essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

3. Gli articoli 74, 76 e 83 non sono applicabili nei casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 81. Ammortamento del capitale sottoscritto o riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni in caso di più categorie di azioni

Nei casi di cui all'articolo 78, all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 80, paragrafo 1, quando esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sull'ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata, almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione.

 

     Art. 82. Condizioni per il riscatto delle azioni

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l'atto costitutivo prima della sottoscrizione delle azioni riscattabili;

b) le azioni devono essere interamente liberate;

c) le condizioni e le modalità del riscatto sono stabilite dallo statuto o dall'atto costitutivo;

d) il riscatto può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4, o con i proventi di una nuova emissione effettuata per tale riscatto;

e) un importo pari al valore nominale o, in mancanza di valore nominale, al valore contabile di tutte le azioni riscattate deve essere incorporato in una riserva che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve;

f) la lettera e) non si applica quando il riscatto è avvenuto mediante i proventi di una nuova emissione effettuata ai fini di tale riscatto;

g) quando, in seguito al riscatto, è previsto il versamento di un premio agli azionisti, tale premio può essere prelevato soltanto dalle somme distribuibili in conformità dell'articolo 56, paragrafi da 1 a 4, o da una riserva diversa da quella di cui alla lettera e) del presente articolo che non può essere distribuita agli azionisti, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto; questa riserva può essere utilizzata solo per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve, per coprire le spese di cui all'articolo 4, lettera j), o quelle delle emissioni di azioni o di obbligazioni o per effettuare il versamento di un premio a favore dei detentori delle azioni o delle obbligazioni da riscattare;

h) il riscatto è oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

 

     Art. 83. Requisiti in materia di voto per le decisioni dell'assemblea

Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all'articolo 72, paragrafi 4 e 5, e agli articoli 73, 74, 78 e 81 devono essere almeno adottate a una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel primo comma è sufficiente quanto è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

 

Sezione 6

Applicazione e modalità di esecuzione

 

     Art. 84. Deroghe a determinati requisiti

1. Gli Stati membri possono derogare all'articolo 48, paragrafo 1, all'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli articoli 68, 69 e 72, quando la deroga è necessaria per l'adozione o l'applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese.

2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 60, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché gli articoli 73, 74, e da 79 a 82 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale e azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività del personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto.

3. Gli Stati membri garantiscono che l'articolo 49, l'articolo 58, paragrafo 1, l'articolo 68, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 70, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 72 a 75 e gli articoli 79, 80 e 81 non si applichino in caso di uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

4. Gli Stati membri derogano all'articolo 58, paragrafo 1, agli articoli 68, 72, 73 e 74, all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 80, paragrafo 1, e all'articolo 81 nella misura e per il periodo in cui tali deroghe sono necessarie per l'istituzione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

Il primo comma lascia impregiudicato il principio della parità di trattamento degli azionisti.

 

     Art. 85. Parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche

Per l'applicazione del presente capo le legislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si trovano in condizioni identiche.

 

     Art. 86. Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'articolo 4, lettere g), i), j) e k), alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative, adottati al fine di soddisfare la direttiva 77/91/CEE del Consiglio (11).

 

TITOLO II

TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DI SOCIETÀ DI CAPITALI

 

CAPO -I

Trasformazioni transfrontaliere

 

     Art. 86 bis. Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle trasformazioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione in società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro.

2. Il presente capo non si applica alle trasformazioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

3. Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovino in una delle situazioni seguenti:

a) società in liquidazione e che hanno iniziato la distribuzione del proprio patrimonio attivo fra i propri azionisti;

b) società sottoposte a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

4. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che sono:

a) sottoposte a procedure di insolvenza o sottoposte a quadri di ristrutturazione preventiva;

b) sottoposte a procedure di liquidazione, diverse da quelle di cui al paragrafo 3, lettera a); o

c) sottoposte a misure di prevenzione della crisi come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

 

     Art. 86 ter. Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

1) «società» una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II che effettua una trasformazione transfrontaliera;

2) «trasformazione transfrontaliera»: l’operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione, pur conservando la propria personalità giuridica, muta il tipo in cui è iscritta nello Stato membro di partenza in uno dei tipi di società elencati nell’ allegato II previsti per le società nello Stato membro di destinazione, nel quale trasferisce almeno la sede sociale;

3) «Stato membro di partenza»: lo Stato membro nel quale la società è iscritta prima della trasformazione transfrontaliera;

4) «Stato membro di destinazione»: lo Stato membro nel quale la società trasformata è iscritta in esito alla trasformazione transfrontaliera;

5) «società trasformata»: una società costituita nello Stato membro di destinazione come conseguenza di una trasformazione transfrontaliera.

 

     Art. 86 quarter. Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della trasformazione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza, per la parte finalizzata all’ottenimento del certificato preliminare alla trasformazione, e dal diritto dello Stato membro di destinazione, per la parte successiva al ricevimento di tale certificato.

 

     Art. 86 quinquies. Progetto di trasformazione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione della società prepara il progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il tipo e la denominazione della società nello Stato membro di partenza e l’ubicazione della sua sede sociale in tale Stato membro;

b) il tipo e la denominazione proposte per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e l’ubicazione della sede sociale proposta per tale società in tale Stato membro;

c) l’atto costitutivo della società nello Stato membro di destinazione, se del caso, e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato;

d) il calendario indicativo proposto per la trasformazione transfrontaliera;

e) i diritti accordati dalla società trasformata ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

f) le salvaguardie offerte ai creditori, quali garanzie e impegni;

g) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società;

h) se la società abbia beneficiato di incentivi o sovvenzioni nello Stato membro di partenza nel corso dell’ultimo quinquennio;

i) i dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 86 decies;

j) le probabili ripercussioni della trasformazione transfrontaliera sull’occupazione;

k) se del caso, le informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite, a norma dell’articolo 86 terdecies, le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società trasformata.

 

     Art. 86 sexies. Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1. L’organo di amministrazione o di direzione della società redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione transfrontaliera ed espone le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i dipendenti.

La relazione illustra in particolare le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2. La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3. La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b) le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i soci;

c) i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 86 decies.

4. La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5. La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a) le implicazioni della trasformazione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b) le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c) in che modo gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono sulle imprese controllate.

6. La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

7. I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione o della società riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8. La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società, e le sue eventuali controllate, hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9. Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10. I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

 

     Art. 86 septies. Relazione dell’esperto indipendente

1. Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di trasformazione transfrontaliera e rediga una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a loro disposizione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro. Nel valutare la liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni nella società prima dell’annuncio della proposta di trasformazione o il valore della società, prescindendo dall’effetto della trasformazione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b) precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione della liquidazione; e

c) descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3. L’esame del progetto di trasformazione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società decidano di farne a meno.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

 

     Art. 86 octies. Pubblicità

1. Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano comunicati dalla società e pubblicati nel registro dello Stato membro di partenza almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies:

a) il progetto di trasformazione transfrontaliera; e

b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società o, in mancanza di tali rappresentanti, i lavoratori stessi, della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di trasformazione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia comunicata e pubblicata nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2. Gli Stati membri possono esonerare una società dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies e finisce non prima della conclusione di tale assemblea generale, tale società rende disponibili al pubblico i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel suo sito web, senza costi per il pubblico.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari per garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti, e proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3. Ove la società renda disponibili i termini del progetto di trasformazione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro dello Stato membro di partenza, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies, le informazioni seguenti:

a) il tipo, la denominazione della società e la sua sede sociale nello Stato membro di partenza nonché il tipo e la denominazione proposti per la società trasformata nello Stato membro di destinazione e la sua sede sociale proposta in tale Stato membro;

b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di trasformazione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di partenza rende disponibili pubblicamente le informazioni di cui ai punti da a) a d) del primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile assolvere interamente per via telematica agli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro di partenza, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di trasformazione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

6. Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

 

     Art. 86 nonies. Approvazione dell’assemblea generale

1. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 86 sexies e 86 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 86 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 86 octies, l’assemblea generale della società delibera se approvare il progetto di trasformazione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.

2. L’assemblea generale della società può subordinare l’esecuzione della trasformazione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte sua delle modalità previste all’articolo 86 terdecies.

3. Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e di qualsiasi modifica dello stesso sia pari ad almeno due terzi, ma a non oltre il 90 %, dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4. Se una clausola del progetto di trasformazione transfrontaliera o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società trasformanda determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono richiedere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o la modifica dell’atto costitutivo siano approvati dal socio interessato, a condizione che tale socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 86 decies.

5. Gli Stati membri impediscono che l’approvazione della trasformazione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale possa essere contestata solo per i motivi seguenti:

a) la liquidazione in denaro a norma dell’articolo 86 quinquies, lettera i), è stata determinata in modo non adeguato; o

b) le informazioni fornite in merito alla liquidazione in denaro di cui alla lettera a) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

 

     Art. 86 decies. Tutela dei soci

1. Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci che hanno votato contro il progetto di trasformazione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, in cambio di una adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 5.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione esplicita al progetto di trasformazione transfrontaliera, le intenzioni dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di trasformazione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2. Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3. Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di trasformazione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 86 octodecies, la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4. Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritengono inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti l’autorità competente o a un organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro di partenza e a che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro di partenza.

 

     Art. 86 undecies. Tutela dei creditori

1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento di tale pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera prevista all’articolo 86 octies, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di trasformazione transfrontaliera di cui all’articolo 86 quinquies, lettera f), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che, in conseguenza della trasformazione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octodecies.

2. Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data di tale dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società possa, una volta che la trasformazione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di trasformazione transfrontaliera a norma dell’articolo 86 octies.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa dello Stato membro di partenza in materia di soddisfacimento o garanzia degli obblighi pecuniari o non pecuniari nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

4. Gli Stati membri provvedono a che i creditori i cui crediti siano anteriori alla data di pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera possano agire in giudizio contro la società anche nello Stato membro di partenza, entro due anni dalla data in cui la trasformazione ha acquistato efficacia, senza pregiudizio delle norme sulla competenza derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale o da un accordo contrattuale. Tale facoltà di agire in giudizio si aggiunge alle altre norme sulla scelta del foro competente applicabili conformemente al diritto dell’Unione.

 

     Art. 86 duodecies. Informazione e consultazione dei lavoratori

1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla trasformazione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE, per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione ai lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2. Nonostante l’articolo 86 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 86 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di trasformazione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 86 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea generale prevista all’articolo 86 nonies.

3. Senza pregiudizio di eventuali disposizioni e pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

 

     Art. 86 terdecies. Partecipazione dei lavoratori

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la società trasformata è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione.

2. Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro di destinazione non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di trasformazione transfrontaliera, la società ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro di partenza impone per attivare la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione dello Stato membro di destinazione:

a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società prima della trasformazione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b) non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società trasformata situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro di destinazione.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo la partecipazione dei lavoratori nella società trasformata e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7 del presente articolo, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a) articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b) articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); e articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c) articolo 5;

d) articolo 6

e) articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f) articoli 8, 10, 11 e 12; e

g) allegato, parte terza, lettera a).

4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di destinazione;

b) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società trasformata. Tuttavia, qualora nella società i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c) provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori applicabili prima della trasformazione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione delle norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di disposizioni di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5. L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società trasformata impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6. Se la società trasformata è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme richiamate al paragrafo 2, la società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7. La società trasformata gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della trasformazione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8. La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

 

     Art. 86 quaterdecies. Certificato preliminare alla trasformazione

1. Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle trasformazioni transfrontaliere per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro di partenza e a rilasciare il certificato preliminare alla trasformazione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro di partenza («autorità competente»).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia degli obblighi derivanti da procedimenti in corso.

2. Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla trasformazione presentata dalla società sia corredata:

a) del progetto di trasformazione transfrontaliera;

b) della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 86 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 86 septies, ove disponibili;

c) delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 86 octies, paragrafo 1; e

d) di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea generale di cui all’articolo 86 nonies.

3. Gli Stati membri possono esigere che la domanda della società di rilascio del certificato preliminare sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a) il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di trasformazione transfrontaliera;

b) l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) informazioni in merito al soddisfacimento degli obblighi della società nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi le informazioni e i documenti, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 86 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro di partenza verifica se il progetto di trasformazione transfrontaliera contiene informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili, e sulle relative alternative possibili.

6. Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a) tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) se del caso, la segnalazione da parte della società dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 86 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della trasformazione transfrontaliera da parte dell’assemblea generale della società. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla trasformazione se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla trasformazione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la trasformazione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie; in tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla trasformazione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una trasformazione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali.

9. Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la trasformazione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione o all’elusione del diritto dell’Unione o nazionale, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10. Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.

11. Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla trasformazione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro di destinazione, e ottenere da tali autorità e dalla società le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo di legalità della trasformazione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

 

     Art. 86 quindecies. Trasmissione del certificato preliminare alla trasformazione

1. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla trasformazione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla trasformazione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri

2. L’accesso al certificato preliminare alla trasformazione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 86 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

 

     Art. 86 sexdecies. Controllo della legalità della trasformazione transfrontaliera da parte dello Stato membro di destinazione

1. Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della trasformazione transfrontaliera per la parte della procedura disciplinata dal diritto dello Stato membro di destinazione ad approvare la trasformazione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che la società trasformata rispetti le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 86 terdecies.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società trasmette all’autorità prevista al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di trasformazione transfrontaliera approvato dall’assemblea generale a norma dell’articolo 86 nonies.

3. Ciascuno Stato membro provvede a che la società possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini del paragrafo 1, compresi le informazioni e i documenti necessari, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4. L’autorità di cui al paragrafo 1 approva la trasformazione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.

5. Il certificato preliminare alla trasformazione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili nello Stato membro di partenza, in mancanza del quale la trasformazione transfrontaliera non può essere approvata.

 

     Art. 86 septdecies. Iscrizione

1. Il diritto dello Stato membro di partenza e quello dello Stato membro di destinazione stabiliscono, per quanto riguarda i rispettivi territori, le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta trasformazione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a) nel registro dello Stato membro di destinazione, che l’iscrizione della società trasformata è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

b) nel registro dello Stato membro di destinazione, la data di iscrizione della società trasformata;

c) nel registro dello Stato membro di partenza, che la cancellazione o la soppressione della società dal registro è la conseguenza di una trasformazione transfrontaliera;

d) nel registro dello Stato membro di partenza, la data della cancellazione o della soppressione della società dal registro;

e) nei registri dello Stato membro di partenza e dello Stato membro di destinazione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società trasformata.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3. Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro di destinazione trasmetta al registro dello Stato membro di partenza, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione che la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia. Gli Stati membri provvedono a che la società sia cancellata o soppressa immediatamente dal registro al ricevimento di tale comunicazione.

 

     Art. 86 octodecies. Data di efficacia della trasformazione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro di destinazione determina la data a decorrere dalla quale la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data è posteriore all’esecuzione del controllo previsto agli articoli 86 quaterdecies e sexdecies.

 

     Art. 86 novodecies. Effetti della trasformazione transfrontaliera

La trasformazione transfrontaliera comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 86 octodecies, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo della società, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, appartiene alla società trasformata;

b) i soci della società continuano a essere soci della società trasformata, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 86 decies, paragrafo 1;

c) i diritti e gli obblighi della società derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la trasformazione transfrontaliera acquista efficacia appartengono alla società trasformata.

 

     Art. 86 vicies. Esperti indipendenti

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 86 septies.

2. Gli Stati membri devono disporre di norme atte a garantire:

a) che l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla trasformazione; e

b) che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

 

     Art. 86 unvicies. Validità

Non può essere pronunciata la nullità della trasformazione transfrontaliera che ha acquistato efficacia nel rispetto delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi del diritto nazionale dopo la data alla quale la trasformazione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

 

CAPO I

Fusioni di società per azioni

 

Sezione 1

Disposizioni generali in materia di fusioni

 

     Art. 87. Disposizioni generali

1. Le misure di coordinamento prescritte dal presente capo si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti i tipi di società elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri possono non applicare il presente capo alle società cooperative costituite in uno dei tipi di società indicati nell'allegato I. Nella misura in cui le legislazioni degli Stati membri si avvalgano di tale possibilità esse impongono a queste società di far comparire il termine «cooperativa» su tutti i documenti di cui all'articolo 26.

3. Gli Stati membri possono non applicare il presente capo se una o più società in via di incorporazione o di estinzione sono oggetto di una procedura di fallimento, di una procedura di scioglimento delle società insolventi, di concordato giudiziale, di concordato preventivo o di altre procedure affini.

4. Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alla società o alle società che sono soggette all'uso di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

 

     Art. 88. Norme che regolano fusioni mediante incorporazione e fusioni mediante costituzione di una nuova società

Gli Stati membri disciplinano, per le società regolate dalla propria legislazione nazionale, la fusione mediante l'incorporazione in una società di una o più società e la fusione mediante la costituzione di una società nuova.

 

     Art. 89. Definizione di «fusione mediante incorporazione»

1. Ai fini del presente capo, per «fusione mediante incorporazione» si intende l'operazione con la quale una o più società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferiscono ad un'altra l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società o delle società incorporate di azioni della società incorporante e, eventualmente, di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante incorporazione possa essere attuata anche quando una o più società incorporate sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia limitata alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

 

     Art. 90. Definizione di «fusione mediante costituzione di una nuova società»

1. Ai fini del presente capo, per «fusione mediante costituzione di una nuova società» si intende l'operazione con la quale più società, tramite il loro scioglimento senza liquidazione, trasferiscono a una società che esse costituiscono l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione ai loro azionisti di azioni della nuova società ed, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile.

2. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che la fusione mediante costituzione di una nuova società possa essere attuata anche se una o più società che si estinguono sono in liquidazione, a condizione che tale possibilità sia limitata alle società che non hanno ancora iniziato la distribuzione degli attivi fra i propri azionisti.

 

Sezione 2

Fusione mediante incorporazione

 

     Art. 91. Progetto di fusione

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione redigono per iscritto un progetto di fusione.

2. Il progetto di fusione indica almeno:

a) il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione;

b) il rapporto di cambio delle azioni ed, eventualmente, l'importo del conguaglio;

c) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante;

d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporata si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società incorporante;

f) i diritti accordati dalla società incorporante ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;

g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 96, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla fusione.

 

     Art. 92. Pubblicazione del progetto di fusione

Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione degli Stati membri, conformemente all'articolo 16, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione.

Ciascuna società partecipante alla fusione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 16 se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima della data fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di fusione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti e limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di questi obiettivi.

In deroga al secondo comma del presente articolo, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 16, paragrafo 5. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi garantiscono che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in detta piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di fusione sul sito Internet ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

 

     Art. 93. Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna società partecipante alla fusione

1. La fusione deve essere deliberata almeno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Le legislazioni degli Stati membri dispongono che tale delibera di approvazione deve essere adottata da una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.

La legislazione di uno Stato membro può tuttavia prevedere che la maggioranza semplice dei voti indicati al primo comma è sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto. Inoltre, se del caso, si applicano le regole relative alle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto sociale.

2. Se esistono più categorie di azioni, la deliberazione sulla fusione è subordinata a una votazione separata almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti siano pregiudicati dall'operazione.

3. La deliberazione verte sull'approvazione del progetto di fusione e sulle eventuali modifiche dell'atto costitutivo rese necessarie dalla realizzazione della fusione.

 

     Art. 94. Deroga all'obbligo di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la pubblicazione prescritta all'articolo 92 èessere fatta, per la società incorporante, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della società o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b) tutti gli azionisti della società incorporante hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 97, paragrafo 1;

c) uno o più azionisti della società incorporante che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto hanno il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società incorporante che deve deliberare sulla fusione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

Ai fini del primo comma, lettera b), si applica l'articolo 97, paragrafi 2, 3 e 4.

 

     Art. 95. Relazione scritta dettagliata e informazioni sulla fusione

1. Gli organi amministrativi o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redigono una relazione scritta dettagliata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni.

Tale relazione descrive inoltre eventuali difficoltà particolari di valutazione.

2. Gli organi di direzione o di amministrazione delle società interessate informano l'assemblea generale della loro società, nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle altre società interessate, affinché questi ultimi informino a loro volta le rispettive assemblee generali in merito a ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di fusione e la data delle assemblee generali che devono deliberare sul progetto di fusione.

3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione di cui al paragrafo 1 e/o le informazioni di cui al paragrafo 2 non siano richieste a condizione che tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione abbiano espresso il loro accordo.

 

     Art. 96. Esame del progetto di fusione da parte di esperti

1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, uno o più esperti indipendenti da queste designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa esaminano il progetto di fusione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione degli Stati membri può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla fusione se tale designazione, su domanda congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Tali esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche o società.

2. Nella relazione di cui al paragrafo 1, gli esperti devono in ogni caso dichiarare se a parer loro il rapporto di cambio è congruo o meno. Questa dichiarazione deve almeno:

a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio proposto;

b) indicare se tale metodo o tali metodi sono adeguati nel caso specifico, indicare i valori risultanti da ciascuno di tali metodi e fornire un parere sull'importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato.

La relazione descrive inoltre le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

3. Ciascun esperto ha il diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

4. Non occorrono né l'esame del progetto di fusione né la relazione di un esperto qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla fusione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

 

     Art. 97. Disponibilità di documenti per presa visione da parte degli azionisti

1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di fusione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

a) il progetto di fusione;

b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione;

c) se del caso, la situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di fusione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano ad un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) se del caso, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla fusione previste all'articolo 95;

e) se del caso, la relazione di cui all'articolo 96, paragrafo 1.

Ai fini del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE, e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo. Gli Stati membri, inoltre, possono prevedere che la situazione contabile non sia obbligatoria se tutti gli azionisti e i detentori di altri titoli con diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione hanno espresso il loro accordo a rinunciarvi.

2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere che:

a) non è necessario procedere a un nuovo inventario reale;

b) le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre tuttavia tener conto:

- degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

- delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3. Ciascun azionista che ne faccia richiesta ha il diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o, se lo desidera, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1.

Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.

4. Una società non è esentata dall'obbligo di mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima della data fissata per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di fusione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, per tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.

 

     Art. 98. Tutela dei diritti dei lavoratori

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società partecipanti alla fusione è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE.

 

     Art. 99. Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione

1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusione per i crediti anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri prevedono, quantomeno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la fusione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

3. La tutela può essere diversa per i creditori della società incorporante e per quelli della società incorporata.

 

     Art. 100. Tutela degli interessi degli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione

Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, l'articolo 99 si applica agli obbligazionisti delle società partecipanti alla fusione, a meno che la fusione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

 

     Art. 101. Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nella società incorporante, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società incorporata, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da un'assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli portatori di detti titoli ovvero a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.

 

     Art. 102. Redazione dell'atto pubblico

1. Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le fusioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, i verbali delle assemblee generali che deliberano la fusione e, se del caso, il contratto di fusione posteriore alle assemblee generali devono farsi per atto pubblico. Se la fusione non deve essere approvata dalle assemblee generali di tutte le società partecipanti alla fusione, il progetto di fusione deve farsi per atto pubblico.

2. Il notaio o l'autorità competente a redigere l'atto pubblico verificano e certificano l'esistenza e la legittimità degli atti e delle formalità che devono essere compiuti dalla società per la quale esplicano la propria funzione di notaio o autorità competente, nonché del progetto di fusione.

 

     Art. 103. Data di decorrenza dell'efficacia della fusione

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia.

 

     Art. 104. Formalità pubblicitarie

1. Per ognuna delle società partecipanti alla fusione, la fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16.

2. La società incorporante può adempiere le formalità pubblicitaria relativa alla società o alle società incorporate.

 

     Art. 105. Effetti della fusione

1. La fusione produce ipso jure e simultaneamente i seguenti effetti:

a) il trasferimento tanto tra la società incorporata e la società incorporante quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata alla società incorporante;

b) gli azionisti della società incorporata divengono azionisti della società incorporante; e

c) la società incorporata si estingue.

2. Nessuna azione della società incorporante è scambiata in sostituzione delle azioni della società incorporata detenute:

a) dalla società incorporante stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società; oppure

b) dalla società incorporata stessa o da una persona che agisce a proprio nome ma per conto della società.

3. Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società incorporata. La società incorporante può procedere essa stessa a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società incorporata di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la fusione ha efficacia.

 

     Art. 106. Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società incorporata nei confronti degli azionisti di questa società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della fusione.

 

     Art. 107. Responsabilità civile degli esperti incaricati di redigere la relazione per conto della società incorporata

Le legislazioni degli Stati membri prevedono almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società incorporata degli esperti incaricati di redigere per conto di tale società la relazione prevista all'articolo 96, paragrafo 1, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 108. Condizioni di nullità della fusione

1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della fusione solo alle condizioni seguenti:

a) la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;

b) le fusioni efficaci ai sensi dell'articolo 103 possono essere dichiarate nulle solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;

c) l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la fusione diventa opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure lì dove la nullità sia stata sanata;

d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della fusione, il giudice competente deve assegnare alle società interessate un termine di sanatoria;

e) la sentenza che dichiara la nullità della fusione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16;

f) l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è pubblicata conformemente alla sezione 1 del capo III del titolo I;

g) la sentenza che dichiara la nullità della fusione non pregiudica di per se stessa la validità degli obblighi della società incorporante o degli obblighi assunti nei confronti di essa anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data in cui la fusione ha efficacia; e

h) le società che hanno partecipato alla fusione rispondono solidalmente degli obblighi della società incorporante indicati alla lettera g).

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della fusione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi a un'autorità giudiziaria. Il paragrafo 1, lettera b), e lettere da d) a h), si applica per analogia all'autorità amministrativa. Tale azione di nullità non può essere esercitata dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui la fusione ha efficacia.

3. Sono fatte salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una fusione dichiarata in seguito a un controllo della fusione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

 

Sezione 3

Fusione mediante costituzione di una nuova società

 

     Art. 109. Fusione mediante costituzione di una nuova società

1. Gli articoli 91, 92 e 93 nonché gli articoli da 95 a 108 si applicano, fatti salvi gli articoli 11 e 12, alla fusione mediante costituzione di una società nuova. A tal fine, le espressioni «società partecipanti alla fusione» o «società incorporata» indicano le società che si estinguono e l'espressione «società incorporante» indica la società nuova.

L'articolo 91, paragrafo 2, lettera a), si applica anche alla società nuova.

2. Il progetto di fusione e, se formano oggetto di atti separati, l'atto costitutivo o il progetto dell'atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto della nuova società devono essere approvati dall'assemblea generale di ciascuna delle società che si estinguono.

 

Sezione 4

Incorporazione di una società in un'altra che possiede almeno il 90 % delle azioni della prima

 

     Art. 110. Trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo da una o più società a un'altra società che è titolare di tutte le azioni della prima

Gli Stati membri disciplinano a favore delle società soggette alla loro legislazione l'operazione con la quale una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società che sia titolare di tutte le loro azioni e di tutti gli altri titoli che conferiscono un diritto di voto all'assemblea generale. Tali operazioni sono soggette alle disposizioni della sezione 2 del presente capo. Tuttavia, gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui all'articolo 91, paragrafo 2, lettere b), c) e d), agli articoli 95 e 96, all'articolo 97, paragrafo 1, lettere d) ed e), all'articolo 105, paragrafo 1, lettera b), nonché agli articoli 106 e 107.

 

     Art. 111. Esenzione dal requisito di approvazione da parte dell'assemblea

Gli Stati membri non applicano l'articolo 93 alle operazioni di cui all'articolo 110, se sussistono le condizioni seguenti:

a) la pubblicazione prescritta all'articolo 92 è effettuata per ciascuna delle società partecipanti all'operazione almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti;

b) ogni azionista della società incorporante ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, almeno un mese prima che l'operazione produca i suoi effetti, dei documenti di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettere a), b) e c);

c) si applica l'articolo 94, paragrafo 1, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l'articolo 97, paragrafi 2, 3 e 4.

 

     Art. 112. Azioni detenute dalla, società incorporante o per conto di essa

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 110 e 111 alle operazioni con le quali una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se tutte le azioni e gli altri titoli, indicati all'articolo 110, della società o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome, ma per conto della società incorporante.

 

     Art. 113. Fusione mediante incorporazione da parte di una società che è titolare del 90 % o più delle azioni della società incorporata

Nel caso di fusione mediante l'incorporazione di una o più società da parte di un'altra società che è titolare del 90 % o più, ma non della totalità, delle loro azioni rispettive e degli altri titoli che conferiscono diritto di voto nell'assemblea generale, gli Stati membri non impongono l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante, se sono soddisfatte almeno le condizioni seguenti:

a) la pubblicazione prescritta all'articolo 92 è effettuata per la società incorporante almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale della società o delle società incorporate che deve deliberare sul progetto di fusione;

b) almeno un mese prima della data indicata alla lettera a), ogni azionista della società incorporante è legittimato a prendere visione, presso la sede legale di questa società, dei documenti specificati all'articolo 97, paragrafo 1, lettere a), b) e, se del caso, c), d) ed e);

c) si applica l'articolo 94, paragrafo 1, lettera c).

Ai fini del primo comma, lettera b), del presente articolo si applica l'articolo 97, paragrafi 2, 3 e 4.

 

     Art. 114. Esenzione dai criteri applicabili alle fusioni mediante incorporazione

Gli Stati membri non impongono gli obblighi di cui agli articoli 95, 96 e 97 nel caso di una fusione ai sensi dell'articolo 113 se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) gli azionisti di minoranza della società incorporata hanno il diritto di fare acquistare le loro azioni dalla società incorporante;

b) nel caso in cui esercitino tale diritto, essi hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni;

c) in caso di disaccordo su tale contropartita, quest'ultima dovrà essere stabilita da un giudice o da una autorità amministrativa designata a tale scopo dallo Stato membro.

Non è necessario che uno Stato membro applichi il primo comma qualora le leggi di tale Stato membro consentano alla società incorporante, senza una precedente offerta pubblica di acquisto, di richiedere a tutti i detentori dei rimanenti titoli della società o delle società che saranno acquisite di vendere ad essa i titoli in questione prima della fusione a un prezzo equo.

 

     Art. 115. Trasferimento dell'intero patrimonio attivo e passivo da parte di una o più società ad un'altra società che detenga il 90 % o più delle azioni di queste

Gli Stati membri possono applicare gli articoli 113 e 114 a operazioni per cui una o più società si sciolgono senza liquidazione e trasferiscono l'intero patrimonio attivo e passivo a un'altra società se il 90 % o più, ma non la totalità, delle azioni e altri titoli indicati all'articolo 113 della o delle società incorporate appartengono alla società incorporante e/o a persone che detengono tali azioni e titoli a loro nome ma per conto della società incorporante.

 

Sezione 5

Altre operazioni assimilate alla fusione

 

     Art. 116. Fusioni con conguaglio in denaro superiore al 10 %

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 88, che il conguaglio in denaro superi il 10 %, si applicano le sezioni 2 e 3 del presente capo nonché gli articoli 113, 114 e 115.

 

     Art. 117. Fusioni senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui agli articoli 88, 110 e 116, senza che tutte le società che trasferiscono si estinguano di conseguenza, si applicano ove opportuno la sezione 2, salvo l'articolo 105, paragrafo 1, lettera c), e la sezione 3 o 4 del presente capo.

 

CAPO II

Fusioni transfrontaliere di società di capitali

 

     Art. 118. Disposizioni generali

Il presente capo si applica alle fusioni di società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi («fusioni transfrontaliere»).

 

     Art. 119. Definizioni

Ai fini del presente capo, si intende per:

1) «società di capitali», in seguito denominata «società»:

a) una società rientrante nei tipi elencati nell'allegato II; o

b) una società dotata di capitale sociale e avente personalità giuridica, che possiede un patrimonio distinto il quale risponde, da solo, dei debiti della società e che è soggetta in virtù della sua legislazione nazionale alle condizioni di garanzia previste dalla sezione 2 del capo II del titolo I e dalla sezione 1 del capo III del titolo I per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

2) «fusione», l'operazione mediante la quale:

a) una o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente — la società incorporante — mediante l'assegnazione ai loro soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della società incorporante ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o di tali quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

b) due o più società trasferiscono, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad una società da loro costituita — la nuova società — mediante l'assegnazione ai propri soci di titoli o quote rappresentativi del capitale sociale della nuova società ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 % del valore nominale di tali titoli o quote o, in mancanza di valore nominale, della loro parità contabile; o

c) una società trasferisce, all'atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale; o

d) una o più società trasferiscono, all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente - la società incorporante - senza che questa emetta nuove azioni, purché un’unica persona detenga, direttamente o indirettamente, tutte le azioni delle società che partecipano alla fusione oppure i soci di tali società detengano una stessa percentuale di titoli o quote in tutte queste società.

 

     Art. 120. Ulteriori disposizioni sull'ambito di applicazione

1. In deroga all'articolo 119, paragrafo 2, il presente capo si applica alle fusioni transfrontaliere anche allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in contanti di cui all'articolo 119, paragrafo 2, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, della parità contabile dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale della società risultante dalla fusione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest'ultima rientrerebbe nella definizione di «società di capitali» di cui all'articolo 119, paragrafo 1.

3. Il presente capo non si applica alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d'inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

4. Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:

a) la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;

b) la società è sottoposta agli strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:

a) sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;

b) sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o

c) sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

 

     Art. 121. Condizioni relative alle fusioni transfrontaliere

1. Se il presente capo non dispone altrimenti:

b) una società che partecipa ad una fusione transfrontaliera rispetta le disposizioni e le formalità della legislazione nazionale cui è soggetta. Se la legislazione di uno Stato membro consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi di interesse pubblico, a una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera se almeno una delle società che partecipano alla fusione è soggetta al diritto di tale Stato membro. La presente disposizione non si applica nella misura in cui è applicabile l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 139/2004.

2. Le disposizioni e le formalità di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo riguardano in particolare il processo decisionale relativo alla fusione e la tutela dei lavoratori per quanto riguarda i diritti diversi da quelli disciplinati dall’articolo 133.

 

     Art. 122. Progetto comune di fusione transfrontaliera

L'organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale progetto comprende almeno gli elementi seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la società risultante dalla fusione transfrontaliera e l’ubicazione della sede sociale proposta;

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentative del capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

d) le probabili ripercussioni della fusione transfrontaliera sull'occupazione;

e) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

f) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società che partecipano alla fusione si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

g) i diritti accordati dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera ai soci titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle quote rappresentative del capitale sociale o le misure proposte nei loro confronti;

h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società che partecipano alla fusione;

i) l’atto costitutivo, se del caso, e lo statuto della società risultante dalla fusione transfrontaliera, se forma oggetto di un atto separato;

j) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell'articolo 133 le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nella società derivante dalla fusione transfrontaliera;

k) informazioni sulla valutazione degli elementi patrimoniali attivi e passivi che sono trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera;

l) la data della chiusura dei conti delle società partecipanti alla fusione utilizzati per definire le condizioni della fusione transfrontaliera;

m) dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci in conformità dell’articolo 126 bis;

n) eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.

 

     Art. 123. Pubblicità

1. Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126:

a) il progetto comune di fusione transfrontaliera; e

b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società partecipante alla fusione o, in loro mancanza, i dipendenti stessi della possibilità di presentare alla rispettiva società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea generale, osservazioni sul progetto di comune di fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2. Gli Stati membri possono esonerare le società che partecipano alla fusione dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se esse, per un periodo continuativo che ha inizio non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea generale prevista all’articolo 126 e finisce non prima della conclusione di detta assemblea generale, mettono i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel loro sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di tali obiettivi.

3. Le società che partecipano alla fusione che rendono disponibile il progetto comune di fusione transfrontaliera in conformità del paragrafo 2 del presente articolo trasmettono al rispettivo registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea generale prevista all’articolo 126, le informazioni seguenti:

a) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione il loro tipo, denominazione e l’ubicazione della loro sede sociale, nonché il tipo e la denominazione proposti per l’eventuale società di nuova costituzione e l’ubicazione proposta della sua sede sociale;

b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto comune di fusione transfrontaliera, l’avviso previsto al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e le informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo è effettuata almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

6. Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto comune di fusione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso, provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

7. Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni di cui al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 6, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

 

     Art. 124. Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1. L’organo di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società che partecipano alla fusione redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera, ed espone le implicazioni della fusione transfrontaliera per i dipendenti.

Essa illustra in particolare le implicazioni della fusione transfrontaliera per l’attività futura della società.

2. La relazione prevista al paragrafo comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai dipendenti.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3. La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b) il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire tale rapporto di cambio, se applicabile;

c) le implicazioni della fusione transfrontaliera per i soci;

d) i diritti e i mezzi di ricorso di cui i soci dispongono a norma dell’articolo 126 bis.

4. La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5. La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra in particolare gli aspetti seguenti:

a) le implicazioni della fusione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b) le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c) il modo in cui gli aspetti di cui alle lettere a) e b) incidono sulle società controllate.

6. La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori di ciascuna delle società che partecipano alla fusione o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea generale di cui all’articolo 126.

Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno sei settimane prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

7. I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione della società che partecipa alla fusione riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dalla legge nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8. La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società che partecipa alla fusione e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9. Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla presentazione della sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10. I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

 

     Art. 125. Relazione di esperti indipendenti

1. Una relazione di esperti indipendenti destinata ai soci e disponibile almeno un mese prima della data della riunione dell'assemblea generale di cui all'articolo 126 è redatta per ciascuna delle società che partecipano alla fusione. Tali esperti possono essere, a seconda della legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche.

Tuttavia, se, a norma dell’articolo 126, paragrafo 3, non è necessaria l’approvazione dell’assemblea generale della società incorporante, la relazione è messa a disposizione almeno un mese prima della data fissata per l’assemblea generale dell’altra o delle altre società che partecipano alla fusione.

2. In alternativa ad esperti che operino per conto di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, possono esaminare il progetto comune di fusione transfrontaliera e redigere una relazione scritta unica destinata a tutti i soci uno o più esperti indipendenti designati a tal fine, su richiesta congiunta di tali società, da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta una delle società che partecipano alla fusione o la società risultante dalla fusione, o abilitati da tale autorità.

3. La relazione di cui al paragrafo 1 comprende in ogni caso il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nel valutare la liquidazione in denaro l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società che partecipano alla fusione prima dell’annuncio della proposta di fusione o il valore delle società, prescindendo dall’effetto della fusione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;

c) precisare se il metodo o i metodi usati sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; qualora nelle diverse società che partecipano alla fusione siano usati metodi diversi, precisare altresì se l’uso di metodi diversi era giustificato; e

d) descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

4. L'esame del progetto comune di fusione transfrontaliera da parte di esperti indipendenti e la relazione degli esperti non sono richiesti qualora tutti i soci di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera vi rinuncino.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

 

     Art. 126. Approvazione da parte dell'assemblea generale

1. Preso atto delle relazioni di cui agli articoli 124 e 125, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 124 e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 123 l’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione delibera se approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se forma oggetto di un atto separato.

2. L'assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera può subordinare la sua realizzazione alla condizione che l'assemblea stessa approvi espressamente le modalità della partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera.

3. Non è necessario che la legislazione di uno Stato membro richieda l'approvazione della fusione da parte dell'assemblea generale della società incorporante se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 94.

4. Gli Stati membri provvedono a che l’approvazione della fusione transfrontaliera deliberata dall’assemblea generale non possa essere contestata solo per uno o più dei motivi seguenti:

a) il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 122, lettera b) è stato determinato in modo non adeguato;

b) che la liquidazione in denaro prevista all’articolo 122, lettera m), è stata determinata in modo non adeguato; o

c) che le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

 

     Art. 126 bis. Tutela dei soci

1. Gli Stati membri provvedono a che, nelle società che partecipano alla fusione, quanto meno i soci che hanno votato contro l’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni per un’adeguata liquidazione in denaro alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, a seguito della fusione, acquistino azioni della società risultante dalla fusione, che è disciplinata dal diritto di uno Stato membro diverso da quello della rispettiva società partecipante alla fusione.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci delle società che partecipano alla fusione.

Gli Stati membri possono richiedere che l’opposizione espressa al progetto comune di fusione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 126. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto comune di fusione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2. Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società che partecipa alla fusione la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea prevista all’articolo 126. Gli Stati membri provvedono a che le società che partecipano alla fusione forniscano un indirizzo elettronico per ricevere tale dichiarazione per via elettronica.

3. Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto comune di fusione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 129, la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

4. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi socio che ha comunicato la sua decisione di esercitare il suo diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società partecipante alla fusione sia legittimato ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti all’autorità competente o all’organismo incaricato a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.
Gli Stati membri possono prevedere che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società partecipante alla fusione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società che partecipa alla fusione e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.

6. Gli Stati membri provvedono a che i soci delle società che partecipano alla fusione che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato, ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. La procedura è avviata dinanzi all’autorità competente o all’organismo incaricato a norma del diritto nazionale dello Stato membro cui è soggetta la pertinente società che partecipa alla fusione, entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l’iscrizione della fusione transfrontaliera. La decisione è vincolante per la società risultante dalla fusione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono altresì disporre che il rapporto di cambio delle azioni stabilito in tale decisione si applichi a qualsiasi socio della società partecipante alla fusione che non aveva o che non ha esercitato il diritto di alienare le proprie azioni.

7. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società risultante dalla fusione transfrontaliera abbia la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.

 

     Art. 126 ter. Tutela dei creditori

1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera prevista all’articolo 123, il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto comune di fusione transfrontaliera, di cui all’articolo 122, lettera n), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che tale creditore possa dimostrare, in modo credibile che, in conseguenza della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che le società partecipanti alla fusione non hanno fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 129.

2. Gli Stati membri possono esigere che gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione forniscano una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società, a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione, gli organi di amministrazione o di direzione delle società che partecipano alla fusione affermano che a loro conoscenza, viste le informazioni di cui dispongono alla data della dichiarazione ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che la società risultante dalla fusione possa non essere in grado di rispondere delle proprie obbligazioni alla scadenza. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto comune di fusione transfrontaliera a norma dell’articolo 123.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata l’applicazione della normativa degli Stati membri delle società che partecipano alla fusione in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

 

     Art. 126 quater. Informazione e consultazione dei lavoratori

1. Gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla fusione transfrontaliera e siano esercitati in conformità del quadro giuridico previsto dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE qualora la fusione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE nonché, se del caso per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, dalla direttiva 2009/38/CE. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2. Nonostante l’articolo 123, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 124, paragrafo 7, gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto comune di fusione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 124, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea prevista all’articolo 126.

3. Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

 

     Art. 127. Certificato preliminare alla fusione

1. Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità delle fusioni transfrontaliere per le parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società che partecipa alla fusione, e a rilasciare il certificato preliminare alla fusione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità nello Stato membro della società che partecipa alla fusione («autorità competente»).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento, o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2. Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla fusione presentata dalla società che partecipa alla fusione sia corredata:

a) del progetto comune di fusione transfrontaliera;

b) della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 124, nonché della relazione prevista all’articolo 125, ove disponibili;

c) delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 123, paragrafo 1; e

d) di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 126.

3. Gli Stati membri possono esigere che la domanda di certificato preliminare alla fusione da parte della società che partecipa alla fusione sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a) il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto comune di fusione transfrontaliera;

b) l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) informazioni circa il soddisfacimento degli obblighi della società che partecipa alla fusione nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società che partecipa alla fusione.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 133, l’autorità competente dello Stato membro della società che partecipa alla fusione verifica se il progetto comune di fusione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità applicabili e sulle relative alternative possibili.

6. Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente esamina:

a) tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) se del caso, la segnalazione, da parte delle società che partecipano alla fusione, dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 133, paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della fusione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società che partecipa alla fusione. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla fusione se viene stabilito che la fusione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla fusione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la fusione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili, o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla fusione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una fusione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali.

9. Se, durante il controllo di cui al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la fusione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10. Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di altri tre mesi.

11. Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla fusione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro della società risultante dalla fusione, e ottenere da tali autorità e dalla società che partecipa alla fusione le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della fusione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione, l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

 

     Art. 127 bis. Trasmissione del certificato preliminare alla fusione

1. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla fusione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 128, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla fusione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2. L’accesso al certificato preliminare alla fusione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 128, paragrafo 1, e per i registri.

 

     Art. 128. Controllo della legittimità della fusione transfrontaliera

1. Ogni Stato membro designa l'organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione transfrontaliera per la parte della procedura relativa alla realizzazione della fusione transfrontaliera e, se necessario, alla costituzione di una nuova società derivante dalla fusione transfrontaliera quando quest'ultima è soggetta alla sua legislazione nazionale. Tali autorità controllano in particolare che le società che partecipano alla fusione transfrontaliera abbiano approvato il progetto comune di fusione transfrontaliera negli stessi termini e, se necessario, che le modalità relative alla partecipazione dei lavoratori siano state stabilite a norma dell'articolo 133.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna delle società che partecipano alla fusione trasmette all’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 126 oppure, nei casi in cui l’approvazione dell’assemblea non è necessaria a norma dell’articolo 132, paragrafo 3, il progetto comune di fusione transfrontaliera approvato da ciascuna delle società che partecipano alla fusione a norma del diritto nazionale.

3. Ciascuno Stato membro provvede a che ciascuna delle società che partecipano alla fusione possa presentare interamente per via telematica una domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità indicata al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4. L’autorità indicata al paragrafo 1 approva la fusione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni.

5. Il certificato preliminare alla fusione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili previste nel rispettivo Stato membro, in mancanza del quale la fusione transfrontaliera non può essere approvata.

 

     Art. 129. Efficacia della fusione transfrontaliera

La legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 128.

 

     Art. 130. Iscrizione

1. Il diritto degli Stati membri a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione e la società risultante dalla fusione per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabiliscono le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta fusione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a) nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, che l’iscrizione della società risultante dalla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

b) nel registro dello Stato membro della società risultante dalla fusione, la data di iscrizione della società risultante dalla fusione;

c) nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, che la cancellazione o la soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione è la conseguenza della fusione transfrontaliera;

d) nel registro dello Stato membro di ciascuna delle società che partecipano alla fusione, la data della cancellazione o della soppressione dal registro della società che partecipa alla fusione;

e) nei registri degli Stati membri di ciascuna delle società che partecipano alla fusione e dello Stato membro della società risultante dalla fusione, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo di ciascuna società che partecipa alla fusione e il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società risultante dalla fusione.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3. Gli Stati membri garantiscono che il registro dello Stato membro dove è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera notifica al registro dello Stato membro di ciascuna delle società partecipanti alla fusione attraverso il sistema di interconnessione dei registri che la fusione è divenuta efficace. Gli Stati membri garantiscono inoltre che l’iscrizione della società che partecipa alla fusione è cancellata o rimossa dal registro immediatamente al ricevimento di tale notifica.

 

     Art. 131. Effetti della fusione transfrontaliera

1. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l’articolo 119, punto 2, lettere a), c) e d), comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 129, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo della società incorporata, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla società incorporante;

b) i soci della società incorporata diventano soci della società incorporante, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;

c) la società incorporata si estingue.

2. La fusione transfrontaliera realizzata secondo l'articolo 119, punto 2, lettera b), comporta, a partire dalla data di cui all'articolo 129, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo delle società che partecipano alla fusione, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alla nuova società;

b) i soci delle società che partecipano alla fusione diventano soci della nuova società, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 126 bis, paragrafo 1;

c) le società che partecipano alla fusione si estinguono.

3. Qualora, in caso di fusione transfrontaliera di società cui si applica il presente capo, la legislazione di uno Stato membro prescriva formalità particolari per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalle società partecipanti alla fusione, tali formalità sono adempiute dalla società derivante dalla fusione transfrontaliera.

4. I diritti e gli obblighi delle società che partecipano alla fusione derivanti dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro esistenti alla data in cui la fusione transfrontaliera acquista efficacia sono, in virtù dell'efficacia della fusione transfrontaliera, trasferiti alla società derivante dalla fusione transfrontaliera alla data a decorrere dalla quale la fusione ha efficacia.

5. Nessuna quota della società incorporante è scambiata con quote della società incorporata detenute:

a) dalla società incorporante stessa o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporante;

b) dalla società incorporata o tramite una persona che agisce in nome proprio ma per conto della società incorporata.

 

     Art. 132. Formalità semplificate

1. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene tutte le azioni e tutti gli altri titoli che conferiscono diritti di voto nell’assemblea della società o delle società incorporate ovvero da una persona che detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della società incorporante e di quelle incorporate e la società incorporante non assegna azioni nel contesto della fusione:

- l’articolo 122, lettere b), c), e) ed m), l’articolo 125 e l’articolo 131, paragrafo 1, lettera b), non si applicano;

- l’articolo 124 e l’articolo 126, paragrafo 1, non si applicano alla o alle società incorporate.

2. Quando una fusione transfrontaliera mediante incorporazione è realizzata da una società che detiene una quota pari o superiore al 90 %, ma non la totalità, delle quote e degli altri titoli rappresentativi del capitale sociale che conferiscono diritti di voto nell'assemblea generale della società o delle società incorporate, le relazioni di uno o più esperti indipendenti, nonché i documenti necessari per il controllo sono richiesti soltanto qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale cui è soggetta la società incorporante o la o le società incorporate, conformemente al capo I del titolo II.

3. Se la normativa di ciascuno Stato membro delle società che partecipano alla fusione prevede l’esonero dall’approvazione dell’assemblea in conformità dell’articolo 126, paragrafo 3, e del paragrafo 1 del presente articolo, il progetto comune di fusione transfrontaliera o, rispettivamente, le informazioni previste all’articolo 123, paragrafi da 1 a 3, e le relazioni previste agli articoli 124 e 125 sono messi a disposizione almeno un mese prima della data in cui la società adotta la decisione sulla fusione a norma del diritto nazionale.

 

     Art. 133. Partecipazione dei lavoratori

1. Fatto salvo il paragrafo 2, la società derivante dalla fusione transfrontaliera è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

2. Tuttavia, le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto comune di fusione transfrontaliera, almeno una delle società che partecipano alla fusione ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro sotto la cui giurisdizione si trova la società che partecipa alla fusione impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, oppure se la legislazione nazionale applicabile alla società risultante dalla fusione transfrontaliera:

a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione di cui trattasi, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell'organo di amministrazione o dell'organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b) non prevede, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione transfrontaliera situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a) articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, articolo 3, paragrafo 4, secondo comma, e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b) articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h), e articolo 4 paragrafo 3;

c) articolo 5;

d) articolo 6;

e) articolo 7, paragrafo 1, articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, e articolo 7, paragrafo 3. Tuttavia, ai fini del presente capo, le percentuali richieste nell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b), della direttiva 2001/86/CE per l'applicazione delle disposizioni di riferimento riportate nella parte terza dell'allegato di detta direttiva, sono aumentate dal 25 % al 33 1/3 %;

f) articoli 8, 10 e 12;

g) articolo 13, paragrafo 4;

h) allegato, parte terza, lettera b).

4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3, gli Stati membri:

a) conferiscono ai competenti organi delle società che partecipano alla fusione, qualora almeno una di tali società sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE, il diritto di scegliere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettati alle disposizioni di riferimento per la partecipazione di cui all’allegato, parte 3, lettera b), di tale direttiva, stabilite dalla legislazione dello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società risultante dalla fusione transfrontaliera, e di ottemperare a tali disposizioni a decorrere dalla data di iscrizione;

b) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori e che comprenda i voti di membri che rappresentano i lavoratori di almeno due Stati membri diversi, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro in cui sarà situata la sede sociale della società derivante dalla fusione transfrontaliera;

c) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le disposizioni di riferimento per la partecipazione e nonostante tali disposizioni, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione della società derivante dalla fusione transfrontaliera. Tuttavia, qualora in una delle società che partecipano alla fusione i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell'organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione inferiore a un terzo.

5. L'estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori della società derivante dalla fusione transfrontaliera impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta alcun obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l'ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6. Se almeno una delle società che partecipano alla fusione è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori e se la società derivante dalla fusione transfrontaliera sarà disciplinata da un siffatto regime a norma delle disposizioni di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che preveda l'esercizio dei diritti di partecipazione.

7. La società risultante dalla fusione transfrontaliera che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione e scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della fusione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le disposizioni stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8. La società comunica ai dipendenti, o ai loro rappresentanti, se opta per l’applicazione delle disposizioni di riferimento per la partecipazione richiamate al paragrafo 3, lettera h), o se avvia negoziati con la delegazione speciale di negoziazione. Nella seconda ipotesi la società comunica immediatamente ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati.

 

     Art. 133 bis. Esperto indipendente

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 125.

2. Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:

a) l’esperto o la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla fusione; e

b) il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

 

     Art. 134. Validità

Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma dell'articolo 129.

Il paragrafo 1 non incide sui poteri degli Stati membri, segnatamente in materia di diritto penale, di prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni ai sensi al diritto nazionale dopo la data alla quale la fusione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

 

CAPO III

Scissioni di società per azioni

 

Sezione 1

Disposizioni generali

 

     Art. 135. Disposizioni generali relative alle operazioni di scissione

1. Se gli Stati membri permettono per le società ientranti nei tipi elencati nell'allegato I, soggette alla loro legislazione, l'operazione di scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 136, essi sottopongono tale operazione alla sezione 2 del presente capo.

2. Se gli Stati membri permettono per i tipi di società di cui al paragrafo 1 l'operazione di scissione tramite costituzione di nuove società, definita all'articolo 155, paragrafo 1, essi assoggettano tale operazione alla sezione 3 del presente capo.

3. Se gli Stati membri permettono per i tipi di società di cui al paragrafo 1 l'operazione con la quale una scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 136, paragrafo 1, è combinata con una scissione mediante costituzione di nuove società, definita all'articolo 155, paragrafo 1, essi assoggettano tale operazione alla sezione 2 del presente capo ed all'articolo 156.

4. Si applica l'articolo 87, paragrafi 2, 3 e 4.

 

Sezione 2

Scissione mediante incorporazione

 

     Art. 136. Definizione di scissione mediante incorporazione

1. Ai sensi del presente capo per «scissione mediante incorporazione» si intende l'operazione con la quale una società, tramite uno scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie dei conferimenti risultanti dalla scissione, in seguito denominate «società beneficiarie», ed eventualmente di un conguaglio in denaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2. È d'applicazione l'articolo 89, paragrafo 2.

3. Laddove il presente capo rinvia alle disposizioni del capo I del titolo II, l'espressione «società partecipanti alla fusione» designa le società che partecipano alla scissione, l'espressione «società incorporata» designa la società oggetto di scissione, l'espressione «società incorporante» designa ciascuna delle società beneficiarie e l'espressione «progetto di fusione» designa il progetto di scissione.

 

     Art. 137. Progetto di scissione

1. Gli organi di amministrazione o di direzione delle società partecipanti alla scissione redigono per iscritto un progetto di scissione.

2. Il progetto di scissione indica almeno:

a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla scissione;

b) il rapporto di cambio delle azioni e, eventualmente, l'importo del conguaglio;

c) le modalità di assegnazione delle azioni delle società beneficiarie;

d) la data a decorrere dalla quale tali azioni danno diritto al dividendo, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

e) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute per conto dell'una o dell'altra società beneficiaria;

f) i diritti accordati dalle società beneficiarie ai titolari di azioni fornite di diritti speciali e ai portatori di titoli diversi dalle azioni ovvero le disposizioni proposte nei loro confronti;

g) tutti i vantaggi particolari attribuiti agli esperti di cui all'articolo 142, paragrafo 1, nonché ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo delle società partecipanti alla scissione;

h) la descrizione e la ripartizione esatte degli elementi del patrimonio attivo e passivo da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;

i) la ripartizione tra gli azionisti della società scissa delle azioni delle società beneficiarie nonché il criterio sul quale si basa tale ripartizione.

3. Se un elemento del patrimonio attivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, questo elemento o il suo controvalore è ripartito tra tutte le società beneficiarie proporzionalmente all'attivo netto attribuito a ciascuna di dette società nel progetto di scissione.

Se un elemento del patrimonio passivo non è attribuito nel progetto di scissione e l'interpretazione di quest'ultimo non permette di deciderne la ripartizione, ciascuna delle società beneficiarie ne è solidalmente responsabile. Gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità solidale sia limitata all'attivo netto attribuito a ciascuna società beneficiaria.

 

     Art. 138. Pubblicazione del progetto di scissione

Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, il progetto di scissione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione.

Ciascuna società coinvolta nella scissione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall'articolo 16 se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di scissione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all'articolo 16, paragrafo 5. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo. Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.

Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in tale piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione.

Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.

 

     Art. 139. Approvazione da parte dell'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione

1. La scissione deve essere approvata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. L'articolo 93 è applicabile per quanto riguarda la maggioranza richiesta per tali decisioni, la loro portata e la necessità di una votazione separata.

2. Se le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società, gli Stati membri possono prevedere che gli azionisti minoritari di quest'ultima possano esercitare il diritto di far acquistare le loro azioni. In tale caso hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni. In caso di disaccordo su tale contropartita, essa deve poter essere stabilita da un giudice.

 

     Art. 140. Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società beneficiaria

La legislazione di uno Stato membro può non imporre la deliberazione di approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale di una società beneficiaria se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

a) la pubblicità prescritta all'articolo 138 è effettuata, per la società beneficiaria, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione;

b) tutti gli azionisti della società beneficiaria hanno il diritto, almeno un mese prima della data di cui alla lettera a), di prendere visione, presso la sede sociale di tale società, dei documenti indicati nell'articolo 143, paragrafo 1;

c) uno o più azionisti della società beneficiaria che dispongono di azioni per una percentuale minima del capitale sottoscritto hanno il diritto di ottenere la convocazione di un'assemblea generale della società beneficiaria che deve deliberare sulla scissione. Tale percentuale minima non può essere fissata a più del 5 %. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che le azioni senza diritto di voto siano escluse dal calcolo di questa percentuale.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), si applica l'articolo 143, paragrafi 2, 3 e 4.

 

     Art. 141. Relazione scritta particolareggiata e informazioni sulla scissione

1. Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla scissione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni, nonché il criterio per la loro ripartizione.

2. La relazione indica le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

Se del caso, essa menziona l'elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all'articolo 70, paragrafo 2, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata.

3. Gli organi di direzione o di amministrazione della società scissa devono informare l'assemblea generale della società scissa nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle società beneficiarie, affinché informino l'assemblea generale della loro società in merito ad ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di scissione e la data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione.

 

     Art. 142. Esame del progetto di scissione da parte di esperti

1. Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, uno o più esperti indipendenti da queste, designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa, esaminano il progetto di scissione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla scissione se tale designazione, su richiesta congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Gli esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche ovvero società.

2. Si applica l'articolo 96, paragrafi 2 e 3.

 

     Art. 143. Disponibilità di documenti per visione da parte degli azionisti

1. Almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione, ogni azionista ha il diritto di prendere visione, presso la sede sociale, almeno dei documenti seguenti:

a) il progetto di scissione;

b) i conti annuali, nonché le relazioni di gestione degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla scissione;

c) se del caso, la situazione contabile riferita a una data che non deve essere anteriore al primo giorno del terzo mese precedente la data del progetto di scissione, qualora gli ultimi conti annuali si riferiscano a un esercizio chiuso oltre sei mesi prima di tale data;

d) se del caso, le relazioni degli organi di amministrazione o di direzione delle società coinvolte nella scissione previste all'articolo 141, paragrafo 1;

e) se del caso, le relazioni di cui all'articolo 142.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, lettera c), la situazione contabile non è richiesta se la società pubblica una relazione finanziaria semestrale, a norma dell'articolo 5 della direttiva 2004/109/CE e la mette a disposizione degli azionisti, conformemente al presente paragrafo.

2. La situazione contabile di cui al paragrafo 1, lettera c), è redatta secondo gli stessi metodi e secondo gli stessi criteri di presentazione dell'ultimo stato patrimoniale annuale.

Tuttavia la legislazione di uno Stato membro può prevedere che:

a) non è necessario procedere ad un nuovo inventario reale;

b) le valutazioni contenute nell'ultimo stato patrimoniale sono modificate soltanto in ragione dei movimenti delle scritture contabili; occorre peraltro tener conto:

i) degli ammortamenti e accantonamenti provvisori,

ii) delle modificazioni sostanziali del valore reale che non appaiono nelle scritture contabili.

3. Copia integrale o, se lo desiderano, parziale dei documenti indicati al paragrafo 1, deve essere rilasciata gratuitamente agli azionisti che ne facciano richiesta.

Quando un azionista ha acconsentito all'uso, da parte della società, di mezzi elettronici per la trasmissione di informazioni, tali copie possono essere fornite per posta elettronica.

4. Una società è esentata dal mettere a disposizione i documenti di cui al paragrafo 1 nella sua sede legale se essa, per un periodo continuativo avente inizio almeno un mese prima del giorno fissato per l'assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, li pubblica sul suo sito web. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l'autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.

Il paragrafo 3 non si applica se il sito web offre agli azionisti la possibilità, durante tutto il periodo di cui al primo comma del presente paragrafo, di scaricare e stampare i documenti di cui al paragrafo 1. In tal caso, tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che la società metta detti documenti a disposizione degli azionisti presso la sua sede legale a fini di consultazione.

Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l'assemblea generale nel loro sito web. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell'interruzione temporanea dell'accesso al sito web per cause tecniche o di altra natura.

 

     Art. 144. Formalità semplificate

1. Non occorrono né l'esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto come previsto all'articolo 142, paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

2. Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l'articolo 141 e l'articolo 143, paragrafo 1, lettere c) e d), qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.

 

     Art. 145. Tutela dei diritti dei lavoratori

La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna delle società nepartecipanti alla scissione è disciplinata conformemente alla direttiva 2001/23/CE.

 

     Art. 146. Tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione; responsabilità solidale delle società beneficiarie

1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

2. Ai fini di cui al paragrafo 1, le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l'obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all'autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.

3. Nella misura in cui non sia stato soddisfatto un creditore della società alla quale è stato trasferito l'obbligo, conformemente al progetto di scissione, le società beneficiarie sono solidalmente responsabili di questo obbligo. Gli Stati membri possono limitare tale responsabilità all'attivo netto attribuito ad ogni società diversa da quella cui l'obbligo è stato trasferito. Gli Stati membri possono non applicare il presente paragrafo, qualora conformemente all'articolo 157 l'operazione di scissione sia sottoposta al controllo di un'autorità giudiziaria e qualora la maggioranza dei creditori, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, o una maggioranza di una categoria di creditori della società scissa, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, abbia rinunciato, in un'assemblea tenuta conformemente all'articolo 157, paragrafo 1, lettera c), a invocare la responsabilità solidale.

4. Si applica l'articolo 99, paragrafo 3.

5. Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, i paragrafi da 1 a 4 sono applicabili agli obbligazionisti delle società partecipanti alla scissione a meno che la scissione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le società beneficiarie siano vincolate solidalmente per gli obblighi della società scissa. In tal caso essi possono non applicare i paragrafi da 1 a 5.

7. Se uno Stato membro combina il sistema di tutela dei creditori di cui ai paragrafi da 1 a 5 con la responsabilità solidale delle società beneficiarie di cui al paragrafo 6, esso può limitare questa responsabilità all'attivo netto attribuito a ciascuna di tali società.

 

     Art. 147. Tutela dei portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali

I portatori di titoli diversi dalle azioni, forniti di diritti speciali, devono beneficiare, nelle società beneficiarie nei cui confronti tali titoli possono essere fatti valere conformemente al progetto di scissione, di diritti almeno equivalenti a quelli di cui beneficiavano nella società scissa, a meno che la modifica dei loro diritti sia stata approvata da una assemblea dei portatori di detti titoli, se la legislazione nazionale prevede questa assemblea, oppure dai singoli portatori di detti titoli, o anche a meno che tali portatori abbiano il diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli.

 

     Art. 148. Redazione dell'atto pubblico

Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le scissioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla scissione, si applica l'articolo 102.

 

     Art. 149. Data di decorrenza dell'efficacia di una scissione

Le legislazioni degli Stati membri determinano la data dalla quale decorre l'efficacia della scissione.

 

     Art. 150. Formalità pubblicitarie

1. Per ognuna delle società partecipanti alla scissione, la scissione deve essere resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16.

2. Qualunque società beneficiaria può adempiere le formalità di pubblicità relativa alla società scissa.

 

     Art. 151. Effetti della scissione

1. La scissione produce ipso jure e simultaneamente glieffetti seguenti:

a) il trasferimento, tanto tra la società scissa e le società beneficiarie, quanto nei confronti dei terzi, dell'intero patrimonio attivo e passivo della società scissa alle società beneficiarie; tale trasferimento è effettuato per parti conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione o dall'articolo 137, paragrafo 3;

b) gli azionisti della società scissa divengono azionisti di una o delle società beneficiarie conformemente alla ripartizione prevista dal progetto di scissione;

c) la società scissa si estingue.

2. Nessuna azione di una società beneficiaria è scambiata in sostituzione delle azioni della società scissa detenute:

a) dalla società beneficiaria stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società; oppure

b) dalla società scissa stessa o da una persona che agisce a proprio nome, ma per conto della società.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri che richiedono formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di taluni beni, diritti e obblighi apportati dalla società scissa. La società o le società beneficiarie cui sono trasferiti tali beni, diritti o obblighi conformemente al progetto di scissione o all'articolo 137, paragrafo 3, possono procedere esse stesse a tali formalità; tuttavia la legislazione degli Stati membri può permettere alla società scissa di continuare a procedere a tali formalità durante un periodo limitato che non può essere fissato, salvo casi eccezionali, a più di sei mesi dopo la data in cui la scissione ha efficacia.

 

     Art. 152. Responsabilità civile dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società scissa

Le legislazioni degli Stati membri disciplinano almeno la responsabilità civile nei confronti degli azionisti della società scissa, dei membri dell'organo di amministrazione o di direzione di tale società in conseguenza di irregolarità di membri di detto organo commesse nella preparazione e nella realizzazione della scissione, nonché la responsabilità civile degli esperti, incaricati di redigere per tale società la relazione prevista dall'articolo 142, in conseguenza di irregolarità commesse da detti esperti nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 153. Condizioni di nullità di una scissione

1. Le legislazioni degli Stati membri possono disciplinare il regime di nullità della scissione solo alle condizioni seguenti:

a) la nullità dev'essere dichiarata con sentenza;

b) una scissione efficace ai sensi dell'articolo 149 può essere dichiarata nulla solo se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, oppure l'atto pubblico, o se si è accertato che la deliberazione dell'assemblea generale è nulla o annullabile in virtù del diritto nazionale;

c) l'azione di nullità non può essere proposta decorsi sei mesi dalla data alla quale la scissione è opponibile a chi vuol far valere la nullità oppure se la nullità è stata sanata;

d) quando è ancora possibile eliminare l'irregolarità suscettibile di provocare la nullità della scissione, il giudice competente assegna alle società interessate un termine di sanatoria;

e) la sentenza che dichiara la nullità della scissione è resa pubblica secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 16;

f) l'opposizione di terzo, se prevista dalla legislazione di uno Stato membro, non può essere proposta oltre sei mesi dalla data in cui la sentenza è resa pubblica conformemente al capo III del titolo I;

g) la sentenza che dichiara la nullità della scissione non pregiudica per sé stessa la validità degli obblighi delle società beneficiarie o degli obblighi assunti nei confronti di esse anteriori alla pubblicità della sentenza e posteriori alla data indicata all'articolo 149;

h) ciascuna delle società beneficiarie è responsabile degli obblighi sorti a suo carico dopo la data in cui la scissione ha acquisito efficacia e prima della data in cui è stata pubblicata la decisione di nullità della scissione. Anche la società scissa è responsabile di tali obblighi; gli Stati membri possono prevedere che tale responsabilità sia limitata all'attivo netto attribuito alla società beneficiaria a carico della quale è sorto l'obbligo.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, la legislazione di uno Stato membro può anche far dichiarare la nullità della scissione da parte di un'autorità amministrativa qualora sia possibile fare ricorso contro tale atto dinanzi ad un'autorità giudiziaria. Le lettere b) e da d) ad h) del paragrafo 1 del presente articolo si applicano per analogia all'autorità amministrativa. Tale procedura di nullità non potrà più essere intrapresa dopo la scadenza di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di cui all'articolo 149.

3. Sono salve le legislazioni degli Stati membri relative alla nullità di una scissione dichiarata in seguito ad un controllo della scissione diverso dal controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo.

 

     Art. 154. Deroga al requisito dell'approvazione da parte dell'assemblea generale della società scissa

Fatto salvo l'articolo 140, gli Stati membri non impongono l'approvazione della scissione da parte dell'assemblea generale della società scissa se le società beneficiarie detengono congiuntamente tutte le azioni della società scissa e tutti gli altri titoli che conferiscono il diritto di voto nell'assemblea generale della medesima società e sussistono le condizioni seguenti:

a) è fatta per ciascuna delle società che partecipano all'operazione la pubblicità prescritta all'articolo 138, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti;

b) tutti gli azionisti delle società che partecipano all'operazione hanno il diritto, almeno un mese prima che l'operazione sia produttiva di effetti, di prendere conoscenza nella sede sociale della loro società dei documenti indicati all'articolo 143, paragrafo 1;

c) in mancanza di convocazione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sulla scissione, l'informazione di cui all'articolo 141, paragrafo 3, riguarda qualsiasi modifica importante del patrimonio attivo e passivo avvenuta dopo la data di compilazione del progetto di scissione.

Ai fini del primo comma, lettera b), si applicano l'articolo 143, paragrafi 2, 3 e 4, e l'articolo 144.

 

Sezione 3

Scissione mediante costituzione di nuove società

 

     Art. 155. Definizione di «scissione mediante costituzione di nuove società»

1. Ai sensi del presente capo per «scissione mediante costituzione di nuove società» si intende l'operazione con la quale una società, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10 % del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.

2. Si applica l'articolo 90, paragrafo 2.

 

     Art. 156. Applicazione delle norme sulle scissioni mediante incorporazione

1. Alla scissione mediante costituzione di nuove società sono applicabili gli articoli 137, 138 e 139 e 141, l'articolo 142, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 143 a 153, fatti salvi gli articoli 11 e 12. A tal fine l'espressione «società partecipanti alla scissione» designa la società scissa e l'espressione «società beneficiaria» designa ciascuna delle nuove società.

2. Il progetto di scissione menziona, oltre alle indicazioni previste all'articolo 137, paragrafo 2, il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle nuove società.

3. Il progetto di scissione e, se sono oggetto di un atto separato, l'atto costitutivo o il progetto di atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto di ciascuna delle nuove società sono approvati dall'assemblea generale della società scissa.

4. Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli articoli 141 e 142 e all'articolo 143, paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.

 

Sezione 4

Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria

 

     Art. 157. Scissioni soggette al controllo dell'autorità giudiziaria

1. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 se l'operazione di scissione è soggetta al controllo di un'autorità giudiziaria che ha il potere di:

a) convocare l'assemblea generale degli azionisti della società scissa al fine di deliberare sulla scissione;

b) assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno i documenti di cui all'articolo 143 entro un termine che consenta loro di esaminarli in tempo utile prima della data della riunione dell'assemblea generale della loro società che deve deliberare sulla scissione. Qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 140, il termine deve essere sufficiente per consentire agli azionisti delle società beneficiarie di esercitare i diritti che l'articolo 140 summenzionato conferisce loro;

c) convocare qualsiasi assemblea di creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione per deliberare in merito alla stessa;

d) assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno il progetto di scissione entro un termine che consenta loro di esaminarlo in tempo utile prima della data di cui alla lettera b);

e) approvare il progetto di scissione.

2. Se l'autorità giudiziaria costata che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), e non è arrecato alcun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, essa può dispensare le società che partecipano alla scissione dall'applicazione:

a) dell'articolo 138, purché l'adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori di cui all'articolo 146, paragrafo 1, copra tutti i crediti, indipendentemente dalla data a cui essi risalgono:

b) delle condizioni di cui all'articolo 140, lettere a) e b), qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista in detto articolo;

c) dell'articolo 143 per quanto concerne il termine e le modalità fissate per permettere agli azionisti di prendere conoscenza dei documenti a cui detto articolo si riferisce.

 

Sezione 5

Altre operazioni assimilate alla scissione

 

     Art. 158. Scissioni con conguaglio in contanti superiore al 10 %

Quando la legislazione di uno Stato membro permette, per una delle operazioni di cui all'articolo 135, che il conguaglio in contanti sia superiore al 10 %, si applicano le sezioni 2, 3 e 4 del presente capo.

 

     Art. 159. Scissioni senza che la società scissa si estingua

Quando la legislazione di uno Stato membro permette una delle operazioni di cui all'articolo 135, senza che la società scissa si estingua, sono applicabili le sezioni 2, 3 e 4 del presente capo, salvo l'articolo 151, paragrafo 1, lettera c).

 

Sezione 6

Modalità di esecuzione

 

     Art. 160. Disposizioni transitorie

Gli Stati membri possono non applicare gli articoli 146 e 147 per quanto riguarda i detentori di obbligazioni e di altri titoli convertibili in azioni qualora, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni indicate all'articolo 26, paragrafo 1 o 2, della direttiva 82/891/CEE del Consiglio, le condizioni di emissione abbiano già fissato la posizione di tali detentori in caso di scissione.

 

CAPO IV

Scissioni transfrontaliere di società di capitali

 

     Art. 160 bis. Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere della società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la propria sede, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nell’Unione, a condizione che almeno due delle società di capitali interessate dalla scissione siano disciplinate dal diritto di Stati membri diversi («scissione transfrontaliera»).

2. In deroga all’articolo 160 ter, punto 4, il presente capo si applica alle scissioni transfrontaliere allorché la legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati consente che il conguaglio in denaro di cui all’articolo 160 ter, punto 4, lettere a) e b), superi il 10 % del valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il 10 % della parità contabile dei titoli o quote che rappresentano il capitale delle società beneficiarie.

3. Il presente capo non si applica alle scissioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società. Gli atti o le operazioni compiuti da tale società per garantire che la quotazione in borsa delle sue quote non vari in modo significativo rispetto al valore netto d’inventario sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso.

4. Gli Stati membri provvedono a che il presente capo non si applichi alle società che si trovano in una delle situazioni seguenti:

a) la società è in liquidazione e ha iniziato la distribuzione del suo patrimonio attivo fra i soci;

b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE.

5. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il presente capo alle società che:

a) sono sottoposte a procedure di insolvenza o di ristrutturazione preventiva;

b) sono sottoposte a procedure di liquidazione diverse da quelle di cui al paragrafo 4, lettera a); o

c) sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE.

 

     Art. 160 ter. Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

1) «società», una società di capitali di uno dei tipi elencati nell’allegato II;

2) «società scissa»: la società che ha avviato la procedura di scissione transfrontaliera in cui trasferisce a due o più società la totalità del suo patrimonio attivo e passivo, in caso di scissione totale, ovvero parte del suo patrimonio attivo e passivo a una o più società, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo;

3) «società beneficiaria»: nuova società costituita nel corso della scissione transfrontaliera;

4) «scissione»: l’operazione che produce uno degli effetti seguenti:

a) all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la società scissa trasferisce a due o più società beneficiarie l’intero patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie ai soci della società scissa e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero, in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote («scissione totale»);

b) la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del proprio patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione ai propri soci di titoli o quote delle società beneficiarie, della società scissa o sia delle une sia dell’altra e, se applicabile, di un conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale ovvero in mancanza di valore nominale, non superiore al 10% della parità contabile di tali titoli o quote («scissione parziale»); oppure

c) la società scissa trasferisce a una o più società beneficiarie parte del patrimonio attivo e passivo in cambio dell’attribuzione di titoli o quote delle società beneficiarie alla società scissa («scissione per scorporo»).

 

     Art. 160 quarter. Procedure e formalità

Nel rispetto del diritto dell’Unione, le procedure e formalità da assolvere ai fini della scissione transfrontaliera sono disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa, per quelle parti finalizzate all’ottenimento del certificato preliminare alla scissione, e dal diritto degli Stati membri di ciascuna società beneficiaria, per quelle parti successive al ricevimento di tale certificato.

 

     Art. 160 quinquies. Progetto di scissione transfrontaliera

L’organo di amministrazione o di direzione o della società scissa prepara il progetto di scissione transfrontaliera. Il progetto di scissione transfrontaliera comprende almeno gli elementi seguenti:

a) il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposti per la nuova società o le nuove società risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione delle sedi sociali proposte;

b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale e l’importo dell’eventuale conguaglio in denaro, se previsto;

c) le modalità di assegnazione dei titoli o delle quote che rappresentano il capitale sociale delle società beneficiarie o della società scissa;

d) il calendario indicativo proposto per la scissione transfrontaliera;

e) le probabili ripercussioni della scissione transfrontaliera sull’occupazione;

f) la data a decorrere dalla quale tali titoli o quote rappresentativi del capitale sociale danno diritto alla partecipazione agli utili, nonché ogni modalità particolare relativa a tale diritto;

g) la data o le date a decorrere da cui le operazioni della società scissa si considerano, dal punto di vista contabile, compiute dalle società beneficiarie;

h) tutti i vantaggi particolari eventualmente attribuiti ai membri degli organi di amministrazione, di direzione, di vigilanza o di controllo della società scissa;

i) i diritti accordati dalle società beneficiarie ai soci della società scissa titolari di diritti speciali o ai possessori di titoli diversi dalle azioni che rappresentano il capitale sociale della società scissa, ovvero le misure proposte nei loro confronti;

j) gli atti costitutivi delle società beneficiarie, se del caso, e i relativi statuti, se questi ultimi formano oggetto di un atto separato, e, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, le modifiche dell’atto costitutivo della società scissa;

k) se del caso, informazioni sulle procedure secondo le quali sono stabilite a norma dell’articolo 160 terdecies le modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione nelle società beneficiarie;

l) una descrizione esatta del patrimonio attivo e passivo della società scissa e una dichiarazione sul modo in cui tali attività e passività saranno ripartite tra le società beneficiarie o saranno conservate nella società scissa in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, e che comprenda l’indicazione del trattamento da riservare al patrimonio non assegnato espressamente nel progetto di scissione transfrontaliera, quali le attività o passività ignote alla data di redazione del progetto di scissione transfrontaliera;

m) informazioni sulla valutazione delle attività e passività che saranno attribuite a ciascuna impresa interessata dalla scissione transfrontaliera;

n) la data dei conti della società scissa usata per stabilire le condizioni della scissione transfrontaliera;

o) nel caso, l’assegnazione ai soci della società scissa di titoli e quote delle società beneficiarie, della società scissa o di entrambe, e il criterio sul quale si fonda tale assegnazione;

p) dati sulla liquidazione in denaro offerta ai soci, in conformità dell’articolo 160 decies;

q) eventuali garanzie e impegni offerti ai creditori.

 

     Art. 160 sexies. Relazione dell’organo di amministrazione o di direzione ai soci e ai dipendenti

1. L’organo di amministrazione o di direzione della società scissa redige una relazione destinata ai soci e ai dipendenti nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della scissione transfrontaliera ed espone le implicazioni della scissione transfrontaliera per i dipendenti.

Essa illustra in particolare le implicazioni della scissione transfrontaliera per l’attività futura delle società.

2. La relazione comprende altresì una sezione destinata ai soci e una sezione destinata ai lavoratori.

La società può decidere di elaborare un’unica relazione contenente tali due sezioni o elaborare due relazioni separate, contenenti la sezione pertinente, destinate rispettivamente ai soci e ai dipendenti.

3. La sezione della relazione destinata ai soci illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) la liquidazione in denaro e il metodo utilizzato per determinare tale liquidazione;

b) il rapporto di cambio delle azioni e il metodo o i metodi utilizzati per stabilire il rapporto di cambio delle azioni, se applicabile;

c) le implicazioni della scissione transfrontaliera per i soci;

d) i diritti e i mezzi di ricorso di cui dispongono i soci a norma dell’articolo 160 decies.

4. La sezione della relazione destinata ai soci non è obbligatoria se tutti i soci della società hanno concordato di prescindere da tale requisito. Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

5. La sezione della relazione destinata ai dipendenti illustra, in particolare, gli aspetti seguenti:

a) le implicazioni della scissione transfrontaliera per i rapporti di lavoro come anche, se del caso, le eventuali misure per salvaguardare tali rapporti;

b) le eventuali modifiche sostanziali delle condizioni d’impiego applicabili o dell’ubicazione dei centri di attività della società;

c) il modo in cui gli elementi di cui alle lettere a) e b) incidono anche sulle imprese controllate.

6. La relazione o le relazioni sono messe a disposizione dei soci e dei rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, dei lavoratori stessi in ogni caso in forma elettronica, unitamente al progetto di scissione transfrontaliera, se disponibile, almeno sei settimane prima della data dell’assemblea di cui all’articolo 160 nonies.

7. I soci sono informati se l’organo di amministrazione o di direzione della società scissa riceve in tempo utile un parere sulle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 5, espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società o, in loro mancanza, dai lavoratori stessi, secondo quanto previsto dal diritto nazionale; il parere è accluso alla relazione.

8. La sezione della relazione destinata ai dipendenti non è necessaria se la società scissa e le sue eventuali controllate hanno come unici dipendenti i membri dell’organo di amministrazione o di direzione.

9. Qualora, conformemente al paragrafo 4, si prescinda dalla sezione della relazione destinata ai soci prevista al paragrafo 3 e la sezione destinata ai dipendenti prevista al paragrafo 5 non sia necessaria ai sensi del paragrafo 8, la relazione non è obbligatoria.

10. I paragrafi da 1 a 9 del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e le procedure di informazione e consultazione applicabili introdotti a livello nazionale in recepimento della direttiva 2002/14/CE e della direttiva 2009/38/CE.

 

     Art. 160 septies. Relazione dell’esperto indipendente

1. Gli Stati membri provvedono a che un esperto indipendente esamini il progetto di scissione transfrontaliera ed elabori una relazione destinata ai soci. Tale relazione è messa a disposizione dei soci almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. A seconda di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro, l’esperto può essere una persona fisica o una persona giuridica.

2. La relazione di cui paragrafo 1 comprende almeno il parere dell’esperto in merito alla adeguatezza della liquidazione in denaro e del rapporto di cambio delle azioni. Nella valutazione della liquidazione in denaro, l’esperto considera l’eventuale prezzo di mercato delle azioni della società scissa prima dell’annuncio della proposta di scissione o il valore della società prescindendo dall’effetto della scissione proposta, calcolato secondo metodi di valutazione generalmente riconosciuti. La relazione deve almeno:

a) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione della liquidazione in denaro proposta;

b) indicare il metodo o i metodi utilizzati per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni proposto;

c) precisare se il metodo o i metodi sono adeguati per valutare la liquidazione in denaro e il rapporto di cambio delle azioni, indicare il valore ottenuto utilizzando tali metodi, e fornire un parere sull’importanza relativa attribuita a tali metodi nella determinazione del valore adottato; e

d) descrivere le eventuali difficoltà particolari di valutazione.

L’esperto ha il diritto di ottenere dalla società scissa tutte le informazioni che ritiene necessarie per l’assolvimento dei propri compiti.

3. L’esame del progetto di scissione transfrontaliera da parte di un esperto indipendente e la relazione dell’esperto indipendente non occorrono qualora tutti i soci della società scissa abbiano così deciso.

Gli Stati membri possono escludere le società unipersonali dall’applicazione del presente articolo.

 

     Art. 160 octies. Pubblicità

1. Gli Stati membri dispongono che i documenti seguenti siano pubblicati dalla società e resi disponibili al pubblico nel registro dello Stato membro della società scissa almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies:

a) il progetto di scissione transfrontaliera; e

b) un avviso che informa i soci, i creditori e i rappresentanti dei lavoratori della società scissa o, in loro mancanza, i lavoratori stessi della possibilità di presentare alla società, almeno cinque giorni lavorativi prima della data dell’assemblea, osservazioni sul progetto di scissione transfrontaliera.

Gli Stati membri possono esigere che la relazione dell’esperto indipendente sia pubblicata e resa disponibile al pubblico nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che la società sia in grado di eliminare le informazioni riservate dalla pubblicazione della relazione dell’esperto indipendente.

I documenti cui è stata data pubblicità in conformità del presente paragrafo sono accessibili anche attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2. Gli Stati membri possono esonerare una società scissa dall’obbligo di pubblicità imposto dal paragrafo 1 del presente articolo se, per un periodo continuativo che inizia non più tardi di un mese prima della data fissata per l’assemblea prevista all’articolo 160 nonies e finisce non prima della conclusione di detta assemblea, tale società mette i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo gratuitamente a disposizione del pubblico nel suo sito web.

Tuttavia, gli Stati membri non subordinano tale esonero a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e che siano proporzionati al conseguimento di detti obiettivi.

3. Ove la società scissa renda disponibile il progetto di scissione transfrontaliera a norma del paragrafo 2 del presente articolo, essa trasmette al registro, almeno un mese prima della data dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies, le informazioni seguenti:

a) il tipo e la denominazione della società scissa e l’ubicazione della sua sede sociale nonché il tipo e la denominazione proposte per la o le società di nuova costituzione risultanti dalla scissione transfrontaliera e l’ubicazione proposta delle loro sedi sociali;

b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all’articolo 14 riferiti alla società scissa, e il relativo numero di iscrizione in tale registro;

c) l’indicazione delle modalità di esercizio dei diritti da parte dei creditori, dei dipendenti e dei soci; e

d) l’indicazione del sito web nel quale sono accessibili per via telematica, gratuitamente, il progetto di scissione transfrontaliera, l’avviso di cui al paragrafo 1, la relazione dell’esperto e informazioni esaurienti sulle modalità di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

Il registro rende disponibili al pubblico le informazioni di cui alle lettere da a) a d) del primo comma.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile inviare interamente per via telematica le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, senza necessità che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente nello Stato membro interessato, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Oltre alla pubblicità prevista ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono esigere che il progetto di scissione transfrontaliera o le informazioni previste al paragrafo 3 del presente articolo siano pubblicati nel bollettino nazionale o tramite una piattaforma elettronica centrale, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3. In tal caso provvedono a che il registro trasmetta al bollettino nazionale o a una piattaforma elettronica centrale le informazioni d’interesse.

6. Gli Stati membri provvedono a che la documentazione prevista al paragrafo 1 o le informazioni previste al paragrafo 3 siano accessibili al pubblico gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri inoltre provvedono a che, per la pubblicità prevista ai paragrafi 1 e 3 e, se applicabile, per la pubblicazione di cui al paragrafo 5, il registro imponga alla società oneri non superiori al recupero dei costi amministrativi di erogazione di tali servizi.

 

     Art. 160 nonies. Approvazione dell’assemblea generale

1. Dopo aver preso conoscenza delle relazioni di cui agli articoli 160 sexies e 160 septies, se applicabili, dei pareri espressi dai dipendenti in conformità dell’articolo 160 sexies e delle osservazioni presentate in conformità dell’articolo 160 octies, l’assemblea generale della società scissa delibera se approvare il progetto di scissione transfrontaliera e se modificare l’atto costitutivo e lo statuto, se quest’ultimo forma oggetto di un atto separato.

2. L’assemblea generale della società scissa può subordinare la realizzazione della scissione transfrontaliera alla condizione della espressa ratifica da parte dell’assemblea stessa delle modalità previste all’articolo 160 terdecies.

3. Gli Stati membri dispongono che la maggioranza necessaria per l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera e di qualsiasi modifica del progetto di scissione sia pari ad almeno due terzi ma a non oltre il 90 % dei voti attribuiti alle azioni o al capitale sottoscritto rappresentati nell’assemblea generale. In nessun caso la percentuale minima di voti richiesta è superiore a quella che il diritto nazionale prevede per l’approvazione di una fusione transfrontaliera.

4. Se una clausola del progetto di scissione transfrontaliera, o una qualsiasi modifica dell’atto costitutivo della società scissa, determina un aumento degli obblighi economici di un socio nei confronti della società o di terzi, gli Stati membri possono esigere, in tali circostanze specifiche, che tale clausola o modifica dell’atto costitutivo della società scissa sia approvato dal socio interessato, a condizione che detto socio non sia in grado di esercitare i diritti enunciati all’articolo 160 decies.

5. Gli stati membri provvedono a che l’approvazione della scissione transfrontaliera deliberata dall’assemblea non possa essere contestata solo per un motivo seguente:

a) il rapporto di cambio delle azioni previsto all’articolo 160 quinquies, lettera b), è stato determinato in modo non adeguato;

b) la liquidazione in denaro prevista all’articolo 160 quinquies, lettera p), è stata determinata in misura non adeguata;

c) le informazioni fornite in merito al rapporto di cambio delle azioni di cui alla lettera a) o alla liquidazione in denaro di cui alla lettera b) non sono conformi alle prescrizioni di legge.

 

     Art. 160 decies. Tutela dei soci

1. Gli Stati membri provvedono a che quanto meno i soci di una società scissa che hanno votato contro l’approvazione del progetto di scissione transfrontaliera abbiano il diritto di alienare le loro azioni, per un’adeguata liquidazione in denaro, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6, purché, per effetto della scissione transfrontaliera, acquistino azioni delle società beneficiarie, che siano soggette al diritto di uno Stato membro diverso dallo Stato membro della società scissa.

Gli Stati membri possono riconoscere il diritto di cui al primo comma anche ad altri soci della società scissa.

Gli Stati membri possono esigere che l’opposizione espressa al progetto di scissione transfrontaliera, l’intenzione dei soci di esercitare il loro diritto di alienare le loro azioni, o entrambe, siano adeguatamente documentate al più tardi nell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. Gli Stati membri possono permettere che la registrazione dell’opposizione al progetto di scissione transfrontaliera sia considerata un’adeguata documentazione di un voto contrario.

2. Gli Stati membri fissano il termine entro il quale i soci di cui al paragrafo 1 sono tenuti a comunicare alla società scissa la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni. Tale termine cade entro un mese dall’assemblea prevista all’articolo 160 nonies. Gli Stati membri provvedono a che la società scissa fornisca un indirizzo elettronico al quale trasmettere tale dichiarazione per via elettronica.

3. Gli Stati membri fissano inoltre il termine entro il quale deve essere pagata la liquidazione in denaro specificata nel progetto di scissione transfrontaliera. Tale termine non può cadere più di due mesi dopo la data in cui, conformemente all’articolo 160 octodecies, la scissione transfrontaliera ha efficacia.

4. Gli Stati membri provvedono a che i soci che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni, ma che ritiene inadeguata la liquidazione in denaro offerta dalla società scissa siano legittimati ad agire per ottenere un conguaglio in denaro davanti alle autorità competenti o agli organismi incaricati a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri fissano un termine finale per la proposizione della domanda relativa al conguaglio in denaro.

Gli Stati membri possono disporre che la decisione finale in merito alla corresponsione di un conguaglio in denaro si applichi a tutti i soci della società oggetto di scissione che hanno comunicato la loro decisione di esercitare il diritto di alienare le proprie azioni conformemente al paragrafo 2.

5. Gli Stati membri provvedono a che i diritti previsti ai paragrafi da 1 a 4 siano disciplinati dal diritto dello Stato membro cui è soggetta la società scissa e che la competenza esclusiva a risolvere qualsiasi controversia relativa a tali diritti spetti a tale Stato membro.

6. Gli Stati membri provvedono a che i soci della società scissa che non avevano il diritto di alienare le proprie azioni o che non lo hanno esercitato ma che considerano inadeguato il rapporto di cambio delle azioni fissato nel progetto di scissione transfrontaliera possano contestare tale rapporto e chiedere un conguaglio in denaro. Tale procedura è avviata dinanzi all’autorità competenti o all’organismo incaricato a norma del diritto dello Stato membro al quale la società scissa è soggetta entro il termine stabilito da tale diritto nazionale; tale procedura non impedisce l’iscrizione della scissione transfrontaliera. La decisione è vincolante per le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, anche per la società scissa.

7. Gli Stati membri possono altresì prevedere che la società beneficiaria interessata e, in caso di scissione parziale, anche la società scissa abbiano la facoltà di corrispondere il conguaglio mediante attribuzione di azioni o altro indennizzo anziché in denaro.

 

     Art. 160 undecies. Tutela dei creditori

1. Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori i cui crediti siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicità.

Gli Stati membri provvedono a che, entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera prevista all’articolo 160 octies il creditore che non è soddisfatto delle garanzie offerte nel progetto di scissione transfrontaliera, di cui all’articolo 160 quinquies, lettera q), possa rivolgersi alla competente autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere garanzie adeguate, a condizione che possa dimostrare, in modo credibile, che in conseguenza della scissione transfrontaliera, il soddisfacimento dei suoi crediti è in pericolo e che la società non ha fornito adeguate garanzie.

Gli Stati membri provvedono a che le garanzie siano subordinate all’efficacia della scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 octodecies.

2. Se un creditore della società scissa non riceve il pagamento dalla società a cui il debito è assegnato, le altre società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale o tramite scorporo, sono responsabili di tale obbligo in solido con la società a cui il debito è assegnato. Ciascuna società interessata dalla scissione è tuttavia responsabile in solido nei limiti del valore del patrimonio netto assegnatole alla data di efficacia della scissione.

3. Gli Stati membri possono esigere che l’organo di amministrazione o di direzione della società scissa fornisca una dichiarazione che rifletta accuratamente la situazione finanziaria della società a una data non anteriore a un mese rispetto alla pubblicazione della dichiarazione. Nella dichiarazione l’organo di amministrazione o di direzione afferma che a sua conoscenza, viste le informazioni di cui dispone alla data della dichiarazione, ed effettuate indagini ragionevoli, nulla indica che una delle società beneficiarie, nonché la società scissa in caso di scissione parziale, possa, una volta che la scissione avrà efficacia, non essere in grado di rispondere, alla scadenza, delle passività assegnatele in base al progetto di scissione transfrontaliera. La dichiarazione è resa pubblica unitamente al progetto di scissione transfrontaliera a norma dell’articolo 160 octies.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicata l’applicazione del diritto dello Stato membro della società scissa in materia di soddisfacimento o di garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

 

     Art. 160 duodecies. Informazione e consultazione dei lavoratori

1. Gli stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati in relazione alla scissione transfrontaliera e siano esercitati in conformità al quadro giuridico stabilito dalla direttiva 2002/14/CE e dalla direttiva 2001/23/CE, qualora la scissione transfrontaliera sia considerata un trasferimento di impresa a norma della direttiva 2001/23/CE, nonché, se del caso, dalla direttiva 2009/38/CE per le imprese e i gruppi di imprese di dimensioni comunitarie. Gli Stati membri possono decidere di applicare i diritti di informazione e consultazione a lavoratori di società che non siano quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE.

2. Nonostante l’articolo 160 sexies, paragrafo 7, e l’articolo 160 octies, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri provvedono a che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati quanto meno prima che si deliberi sul progetto di scissione transfrontaliera o la relazione di cui all’articolo 160 sexies, secondo quale dei due sia anteriore, in modo da dare ai lavoratori una risposta motivata prima dell’assemblea prevista all’articolo 160 nonies.

3. Senza pregiudizio di eventuali disposizioni o pratiche in vigore più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri definiscono le modalità pratiche per l’esercizio del diritto di informazione e consultazione conformemente all’articolo 4 della direttiva 2002/14/CE.

 

     Art. 160 terdecies. Partecipazione dei lavoratori

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna società beneficiaria è soggetta alle disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.

2. Le disposizioni vigenti in materia di partecipazione dei lavoratori, ove esistano, nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società risultante dalla scissione transfrontaliera non si applicano se, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di scissione transfrontaliera, la società scissa ha alle sue dipendenze un numero medio di lavoratori pari ai quattro quinti della soglia che il diritto dello Stato membro cui appartiene impone per la partecipazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE oppure se la legislazione nazionale applicabile a ciascuna delle società beneficiarie:

a) non prevede un livello di partecipazione dei lavoratori almeno identico a quello attuato nella società scissa prima della scissione transfrontaliera, misurato con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza o dei rispettivi comitati o del gruppo dirigente competente per i centri di profitto della società, qualora sia prevista la rappresentanza dei lavoratori; oppure

b) non prevede, per i lavoratori di stabilimenti delle società beneficiarie situati in altri Stati membri, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società beneficiaria.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la partecipazione dei lavoratori nelle società risultanti dalla scissione transfrontaliera e il loro coinvolgimento nella definizione dei relativi diritti sono disciplinati dagli Stati membri, mutatis mutandis e fatti salvi i paragrafi da 4 a 7, secondo i principi e le modalità di cui all’articolo 12, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 2157/2001 e a norma delle disposizioni seguenti della direttiva 2001/86/CE:

a) articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto i); articolo 3, paragrafo 2, lettera b); articolo 3, paragrafo 3; articolo 3, paragrafo 4, prime due frasi; e articolo 3, paragrafi 5 e 7;

b) articolo 4, paragrafo 1; articolo 4, paragrafo 2, lettere a), g) e h); articolo 4, paragrafi 3 e 4;

c) articolo 5;

d) articolo 6;

e) articolo 7, paragrafo 1, ad eccezione del secondo trattino della lettera b);

f) articoli 8, 10, 11 e 12; e

g) allegato, parte terza, lettera a).

4. Nello stabilire i principi e le modalità di cui al paragrafo 3 gli Stati membri:

a) conferiscono alla delegazione speciale di negoziazione il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei lavoratori, di non avviare negoziati o di porre termine ai negoziati già avviati e di attenersi alle disposizioni in materia di partecipazione vigenti nello Stato membro di ciascuna delle società beneficiarie;

b) possono stabilire, qualora in seguito a negoziati preliminari si applichino le norme di riferimento per la partecipazione e nonostante tali norme, di limitare la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione delle società beneficiarie. Tuttavia, qualora nella società scissa i rappresentanti dei lavoratori costituiscano almeno un terzo dell’organo di amministrazione o di vigilanza, tale limitazione non può in alcun caso tradursi in una quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione inferiore a un terzo;

c) provvedono a che le norme sulla partecipazione dei lavoratori che si applicavano prima della scissione transfrontaliera continuino ad applicarsi fino alla data di applicazione di norme concordate successivamente o, in mancanza di queste, fino all’applicazione di norme di riferimento in conformità dell’allegato, parte terza, lettera a), della direttiva 2001/86/CE.

5. L’estensione dei diritti di partecipazione ai lavoratori delle società beneficiarie impiegati in altri Stati membri, di cui al paragrafo 2, lettera b), non comporta l’obbligo, per gli Stati membri che optano per questa formula, di tener conto di tali lavoratori al momento di calcolare l’ordine di grandezza delle soglie che fanno scattare i diritti di partecipazione in virtù della legislazione nazionale.

6. Se una delle società beneficiarie è destinata ad essere gestita in regime di partecipazione dei lavoratori in conformità delle norme di cui al paragrafo 2, tale società è obbligata ad assumere una forma giuridica che permetta l’esercizio dei diritti di partecipazione.

7. La società beneficiaria che è gestita in regime di partecipazione dei lavoratori è obbligata ad adottare provvedimenti per garantire la tutela dei diritti di partecipazione dei lavoratori in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione, siano esse transfrontaliere o nazionali, effettuate nei quattro anni successivi alla data di efficacia della scissione transfrontaliera, applicando, mutatis mutandis, le norme stabilite nei paragrafi da 1 a 6.

8. La società comunica senza indebito ritardo ai dipendenti o ai loro rappresentanti l’esito dei negoziati sulla partecipazione dei lavoratori.

 

     Art. 160 quaterdecies. Certificato preliminare alla scissione

1. Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per quelle parti della procedura disciplinate dal diritto dello Stato membro della società scissa e a rilasciare il certificato preliminare alla scissione attestante il soddisfacimento di tutte le condizioni applicabili e il regolare adempimento di tutte le procedure e formalità in tale Stato membro («autorità competente»).

In tale adempimento delle procedure e delle formalità può rientrare il soddisfacimento o la garanzia delle obbligazioni pecuniarie o non pecuniarie nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici, o il rispetto di particolari prescrizioni settoriali, compresa la garanzia delle obbligazioni derivanti da procedimenti in corso.

2. Gli Stati membri provvedono a che la domanda di certificato preliminare alla scissione presentata dalla società scissa sia corredata:

a) del progetto della scissione transfrontaliera;

b) della relazione e del parere allegato, se esistente, previsti all’articolo 160 sexies, nonché della relazione prevista all’articolo 160 septies, ove disponibili;

c) delle eventuali osservazioni presentate conformemente all’articolo 160 octies, paragrafo 1; e

d) di informazioni sull’approvazione da parte dell’assemblea di cui all’articolo 160 nonies.

3. Gli Stati membri possono esigere che la domanda di rilascio del certificato preliminare alla scissione da parte della società scissa sia corredata di informazioni supplementari, concernenti segnatamente:

a) il numero di dipendenti al tempo in cui è stato redatto il progetto di scissione transfrontaliera;

b) l’esistenza di società controllate e la loro rispettiva ubicazione geografica;

c) informazioni riguardanti il soddisfacimento degli obblighi della società scissa nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici.

Ai fini del presente paragrafo, le autorità competenti possono richiedere ad altre autorità pertinenti le informazioni in questione, qualora esse non siano state fornite dalla società scissa.

4. Gli Stati membri provvedono a che sia possibile presentare interamente per via telematica la domanda prevista ai paragrafi 2 e 3, compresi i documenti e le informazioni necessari, senza necessità che i richiedenti compaiano di persona dinanzi all’autorità competente, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

5. Ai fini del rispetto delle disposizioni sulla partecipazione dei lavoratori previste all’articolo 160 terdecies, l’autorità competente dello Stato membro della società scissa verifica se il progetto di scissione transfrontaliera riporti informazioni sulle procedure per determinare le pertinenti modalità e sulle relative alternative possibili.

6. Ai fini del controllo previsto al paragrafo 1 l’autorità competente esamina:

a) tutte le informazioni e tutti i documenti trasmessi all’autorità competente conformemente ai paragrafi 2 e 3;

b) nel caso, la segnalazione da parte della società scissa dell’avvenuto avvio della procedura di cui all’articolo 160 terdecies, paragrafi 3 e 4.

7. Gli Stati membri provvedono a che il controllo di cui al paragrafo 1 sia effettuato entro tre mesi dalla data di ricevimento dei documenti e della notizia dell’approvazione della scissione transfrontaliera da parte dell’assemblea della società scissa. Tale controllo sfocia in uno degli esiti seguenti:

a) l’autorità competente rilascia il certificato preliminare alla scissione se viene stabilito che la scissione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili, e che sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie;

b) l’autorità competente non rilascia il certificato preliminare alla scissione, informando la società dei motivi della decisione assunta, se viene stabilito che la scissione transfrontaliera non soddisfa tutte le condizioni applicabili o che non sono state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie. In tal caso l’autorità competente può dare alla società l’opportunità di soddisfare le condizioni applicabili o di espletare le procedure e formalità entro un lasso di tempo adeguato.

8. Gli Stati membri provvedono a che l’autorità competente non rilasci il certificato preliminare alla scissione qualora venga stabilito, in conformità del diritto nazionale, che una scissione transfrontaliera è effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero, per scopi criminali.

9. Se, durante il controllo previsto al paragrafo 1, l’autorità competente nutre seri dubbi che la scissione transfrontaliera sia effettuata per scopi abusivi o fraudolenti, comportando la o essendo diretta all’evasione del diritto dell’Unione o nazionale, o all’elusione degli stessi, ovvero per scopi criminali, l’autorità tiene conto dei fatti e delle circostanze d’interesse, quali, se pertinenti e non considerati separatamente, gli elementi indicativi di cui sia venuta a conoscenza nel corso del controllo di cui al paragrafo 1, anche consultando le autorità pertinenti. La valutazione ai fini del presente paragrafo è effettuata caso per caso, secondo una procedura disciplinata dal diritto nazionale.

10. Qualora ai fini della valutazione di cui ai paragrafi 8 e 9 sia necessario tener conto di informazioni supplementari o svolgere ulteriori attività investigative, il periodo di tre mesi di cui al paragrafo 7 può essere prorogato al massimo di tre mesi.

11. Qualora, a causa della complessità della procedura transfrontaliera, non sia possibile effettuare la valutazione entro i termini di cui ai paragrafi 7 e 10, gli Stati membri provvedono affinché i motivi dell’eventuale ritardo siano comunicati al richiedente prima della scadenza di tali termini.

12. Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente possa consultare altre autorità pertinenti con competenze nei vari settori interessati dalla scissione transfrontaliera, comprese quelle dello Stato membro delle società beneficiarie, e ottenere da tali autorità e dalla società scissa le informazioni e i documenti necessari per effettuare il controllo della legalità della scissione transfrontaliera, all’interno del quadro procedurale previsto dal diritto nazionale. Ai fini della valutazione l’autorità competente può avvalersi di un esperto indipendente.

 

     Art. 160 quindecies. Trasmissione del certificato preliminare alla scissione

1. Gli Stati membri provvedono a che il certificato preliminare alla scissione sia condiviso con le autorità di cui all’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che il certificato preliminare alla scissione sia disponibile attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

2. L’accesso al certificato preliminare alla scissione è gratuito per le autorità di cui all’articolo 160 sexdecies, paragrafo 1, e per i registri.

 

     Art. 160 sexdecies. Controllo della legalità della scissione transfrontaliera

1. Gli Stati membri designano l’organo giurisdizionale, il notaio o altra autorità competente a controllare la legalità della scissione transfrontaliera per la parte della relativa procedura di realizzazione disciplinata dal diritto degli Stati membri delle società beneficiarie e ad approvare la scissione transfrontaliera.

Tale autorità si accerta in particolare che le società beneficiarie rispettino le disposizioni del diritto nazionale relative alla costituzione e all’iscrizione delle società nel registro delle imprese e, se applicabile, che siano state stabilite modalità relative alla partecipazione dei lavoratori a norma dell’articolo 160 terdecies.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, la società scissa trasmette a ciascuna delle autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo il progetto di scissione transfrontaliera approvato dall’assemblea a norma dell’articolo 160 nonies.

3. Ciascuno Stato membro provvede a che la società scissa possa presentare interamente per via telematica la domanda ai fini di cui al paragrafo 1, compresa la presentazione dei documenti e delle informazioni, senza che i richiedenti debbano comparire di persona dinanzi all’autorità competente indicata paragrafo 1, conformemente alle disposizioni pertinenti del titolo I, capo III.

4. L’autorità di cui al paragrafo 1approva la scissione transfrontaliera non appena ha stabilito che sono state regolarmente soddisfatte tutte le rilevanti condizioni e formalità nello Stato membro di destinazione.

5. Il certificato preliminare alla scissione è accettato dall’autorità di cui al paragrafo 1 quale documento attestante a titolo definitivo il regolare adempimento delle procedure e formalità applicabili preliminari alla scissione nello Stato membro della società scissa, in mancanza del quale la scissione transfrontaliera non può essere approvata.

 

     Art. 160 septdecies. Iscrizione

1. Il diritto degli Stati membri della società scissa e delle società beneficiarie, per quanto riguarda i loro rispettivi territori, stabilisce le modalità in conformità dell’articolo 16 con cui dare pubblicità nei loro registri dell’avvenuta scissione transfrontaliera.

2. Gli Stati membri provvedono a che almeno le informazioni seguenti siano inserite nel rispettivo registro:

a) nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, che l’iscrizione della società beneficiaria è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;

b) nel registro degli Stati membri delle società beneficiarie, le date di iscrizione delle società beneficiarie;

c) nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, che la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è la conseguenza di una scissione transfrontaliera;

d) nel registro dello Stato membro della società scissa, in caso di scissione totale, la data di cancellazione o di soppressione della società scissa dal registro;

e) nei registri dello Stato membro della società scissa e degli Stati membri delle società beneficiarie, rispettivamente il numero di iscrizione, la denominazione e il tipo della società scissa e delle società beneficiarie.

I registri rendono le informazioni di cui al primo comma disponibili al pubblico e accessibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri.

3. Gli Stati membri provvedono a che il registro di ciascuno Stato membro delle società beneficiarie trasmetta al registro dello Stato membro della società scissa, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione dell’avvenuta iscrizione delle società beneficiarie. Gli Stati membri inoltre garantiscono che, in caso di scissione totale, la cancellazione o la soppressione della società scissa dal registro è eseguita immediatamente al ricevimento di tutte le suddette comunicazioni.

4. Gli Stati membri provvedono a che il registro dello Stato membro della società scissa trasmetta ai registri degli Stati membri delle società beneficiarie, attraverso il sistema di interconnessione dei registri, comunicazione del fatto che la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

 

     Art. 160 octiesdecies. Data di efficacia della scissione transfrontaliera

Il diritto dello Stato membro della società scissa stabilisce la data a decorrere dalla quale la scissione transfrontaliera acquista efficacia. Tale data deve essere posteriore al completamento del controllo previsto agli articoli 160 quaterdecies e 160 sexdecies e al ricevimento di tutte le comunicazioni previste all’articolo 160 septdecies, paragrafo 3.

 

     Art. 160 noviesdecies. Effetti della scissione transfrontaliera

1. La scissione totale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a) l’intero patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi tutti i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferito alle società beneficiarie in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b) i soci della società scissa divengono soci delle società beneficiarie in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;

c) i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia sono trasferiti alle rispettive società beneficiarie;

d) la società scissa si estingue.

2. La scissione parziale comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a) una parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b) almeno alcuni dei soci della società scissa divengono soci della o delle società beneficiarie e almeno alcuni restano soci della società scissa o ancora divengono soci delle une e dell’altra, in base all’assegnazione delle azioni indicata nel progetto di scissione transfrontaliera, a meno che tali soci non abbiano alienato le proprie azioni come previsto all’articolo 160 decies, paragrafo 1;

c) i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie ai sensi del progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

3. La scissione transfrontaliera tramite scorporo comporta, a partire dalla data di cui all’articolo 160 octodecies, gli effetti seguenti:

a) parte del patrimonio attivo e passivo della società scissa, compresi i contratti, crediti, diritti e obblighi, è trasferita alla o alle società beneficiarie, mentre la parte restante resta della società scissa in base alla ripartizione indicata nel progetto di scissione transfrontaliera;

b) le azioni della o delle società beneficiarie sono assegnate alla società scissa;

c) i diritti e gli obblighi della società scissa derivanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro ed esistenti alla data in cui la scissione transfrontaliera acquista efficacia, assegnati alla o alle società beneficiarie in conformità al progetto di scissione transfrontaliera, sono trasferiti alla o alle rispettive società beneficiarie.

4. Fatto salvo l’articolo 160 undecies, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono a che, se il progetto di scissione transfrontaliera non prevede espressamente l’assegnazione di una data attività o passività della società scissa a norma dell’articolo 160 quinquies, lettera l), e se la sua assegnazione non è desumibile interpretando il progetto, l’attività, il suo corrispettivo o la passività sia assegnato a tutte le società beneficiarie, o, in caso di scissione parziale o di scissione tramite scorporo, a tutte le società beneficiarie e alla società scissa, proporzionalmente alla quota del patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse nel progetto di scissione transfrontaliera.

5. Qualora, in caso di scissione transfrontaliera, la legislazione degli Stati membri prescriva formalità particolari per l’opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni apportati dalla società scissa, tali formalità sono adempiute, secondo i casi, dalla società scissa o dalle società beneficiarie.

6. Gli Stati membri provvedono a vietare lo scambio di azioni di una società beneficiaria contro azioni della società scissa che siano detenute dalla società stessa o da una persona che, pur agendo in nome proprio, opera per conto della società.

 

     Art. 160 vicies. Formalità semplificate

Alla scissione transfrontaliera tramite scorporo non si applicano l’articolo 160 quinquies, lettere b), c), f), i), o) e p), e gli articoli 160 sexies, 160 septies e 160 decies.

 

     Art. 160 unvicies. Esperto indipendente

1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano almeno la responsabilità civile dell’esperto indipendente incaricato di redigere la relazione prevista all’articolo 160 septies.

2. Gli Stati membri dispongono di norme atte a garantire che:

a) l’esperto e la persona giuridica per conto della quale l’esperto opera, sia indipendente e non abbia conflitti di interesse con la società che richiede il certificato preliminare alla scissione; e

b) che il parere dell’esperto sia imparziale e obiettivo, e fornito al fine di fornire assistenza all’autorità competente, conformemente ai requisiti di indipendenza e imparzialità previsti dalla legge e dalle norme professionali cui l’esperto è soggetto.

 

     Art. 160 duovicies. Validità

Non può essere pronunciata la nullità di una fusione transfrontaliera che ha acquisito efficacia a norma delle procedure previste in recepimento della presente direttiva.

Il primo comma non incide sui poteri degli Stati membri, tra l’altro, in materia di diritto penale, prevenzione del, e lotta al, finanziamento del terrorismo, diritto sociale, fiscalità e applicazione della legge, di imporre misure e sanzioni conformemente al diritto nazionale dopo la data alla quale la scissione transfrontaliera ha acquistato efficacia.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 161. Protezione dei dati

Il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679.

 

     Art. 162. Relazione, dialogo periodico sul sistema di interconnessione dei registri e riesame

1. Entro l'8 giugno 2022, la Commissione pubblica una relazione sul funzionamento del sistema di interconnessione dei registri, esaminando in particolare il suo funzionamento tecnico e gli aspetti finanziari.

2. Tale relazione è corredata, se opportuno, di proposte di modifica della presente direttiva relative al sistema di interconnessione.

3. La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri si riuniscono periodicamente per discutere le questioni disciplinate dalla presente direttiva relative al sistema di interconnessione dei registri in qualsiasi sede appropriata.

4. Entro il 30 giugno 2016 la Commissione riesamina il funzionamento delle disposizioni riguardanti i requisiti in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni e che sono stati modificati o aggiunti dalla direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), e in particolare i loro effetti sulla riduzione degli oneri amministrativi delle società, alla luce dell'esperienza acquisita nella loro applicazione, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata, se necessario, da proposte di modifica di tali disposizioni.

 

     Art. 162 bis. Modifiche degli allegati

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di eventuali modifiche apportate ai tipi di società di capitali previsti dal loro diritto nazionale che inciderebbero sul contenuto degli allegati I, II e II bis.

Se uno Stato membro informa la Commissione a norma del primo comma del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adeguare l'elenco dei tipi di società di cui agli allegati I, II e II bis in linea con le informazioni di cui al primo comma del presente articolo mediante atti delegati conformemente all'articolo 163.

 

     Art. 163. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 162 bis è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a partire dal 31 luglio 2019.

3. La delega di potere di cui all'articolo 25, paragrafo 3, e all'articolo 162 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva specificata nella decisione stessa. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. l'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, o dell'articolo 162 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 164. Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 165. Comunicazione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

     Art. 166. Abrogazione

Le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE, come modificate dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e ai termini di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

 

     Art. 167. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 168. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 1 E 2, ALL'ARTICOLO 44, PARAGRAFI 1 E 2, ALL'ARTICOLO 45, PARAGRAFO 2, ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFI 1 E 2, E ALL'ARTICOLO 135, PARAGRAFO 1

(Omissis)

- per l'Italia:

società per azioni,

(Omissis)

 

ALLEGATO II

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 7, PARAGRAFO 1, 13, 29, PARAGRAFO 1, 36, PARAGRAFO 1, 67, PARAGRAFO 1, 86 TER, PUNTI 1 E 2, ARTICOLO 119, PARAGRAFO 1, LETTERA A) E ARTICOLO 160 TER, PUNTO 1)

(Omissis)

- per l'Italia:

società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata,

(Omissis)

 

ALLEGATO II bis

TIPI DI SOCIETÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 13, 13 septies, 13 octies, 13 nonies e 162 bis

(Omissis)

Italia:

società a responsabilità limitata,

società a responsabilità limitata semplificata;

(Omissis)

 

ALLEGATO III

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE ED ELENCO DELLE MODIFICHE SUCCESSIVE

(DI CUI ALL'ARTICOLO 166)

 

 

Direttiva 82/891/CEE del Consiglio

(GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47).

Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).

Articolo 3

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).

Articolo 3

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 116

Direttiva 89/666/CEE del Consiglio

(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

Articolo 1

Direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 1).

Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).

Articolo 4

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

Articolo 2

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 120

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).

Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1).

Articolo 3

Direttiva 2013/24/UE del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).

Articolo 1 e punto 1 della parte A dell'allegato

Direttiva 2011/35/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 110 del 29.4.2011, pag. 1).

Direttiva 2013/24/UE del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).

Articolo 1 e punto 3 della parte A dell'allegato

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 122

Direttiva 2012/30/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 74).

Direttiva 2013/24/UE del Consiglio

(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 365).

Articolo 1 e punto 4 della parte A dell'allegato

Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

Articolo 123

 

 

PARTE B

TERMINI DI RECEPIMENTO NEL DIRITTO INTERNO E DATE DI APPLICAZIONE

(DI CUI ALL'ARTICOLO 166)

 

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

82/891/CEE

1 gennaio 1986

89/666/CEE

1 gennaio 1992

1 gennaio 1993 (1)

2005/56/CE

15 dicembre 2007

2007/63/CE

31 dicembre 2008

2009/109/CE

30 luglio 2011

2012/17/UE

7 luglio 2014 (2)

2013/24/UE

1 luglio 2013

2014/59/UE

31 dicembre 2014

1 gennaio 2015 (3)

 

(1) Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2 della direttiva 86/666/CE, gli Stati membri stabiliscono che le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1993 e, per quanto concerne i documenti contabili, esse si applicano per la prima volta ai conti annuali dell'esercizio avente inizio il 1° gennaio 1993 o nel corso del 1993.

(2) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2012/17/UE gli Stati membri, entro l'8 giugno 2017, adottano, pubblicano e applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:

— all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 5 bis della direttiva 89/666/CEE,

— all'articolo 13 della direttiva 2005/56/CE,

— all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 3 ter, all'articolo 3 quater, e all'articolo 3 quinquies e all'articolo 4 bis, paragrafi da 3 a 5 della direttiva 2009/101/CE.

(3) Ai sensi dell'articolo 130, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 2014/59/UE, gli Stati membri applicano le disposizioni adottate per conformarsi al titolo IV, capo IV, sezione 5 della medesima direttiva, al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 82/891/CEE

Direttiva 89/666/CEE

Direttiva 2005/56/CE

Direttiva 2009/101/CE

Direttiva 2011/35/UE

Direttiva 2012/30/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

 

 

 

 

 

Articolo 135

Articolo 2

 

 

 

 

 

Articolo 136

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

 

 

 

 

 

Articolo 137, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a)

 

 

 

 

 

Articolo 137, paragrafo 3, primo comma

Articolo 3 paragrafo 3, lettera b)

 

 

 

 

 

Articolo 137, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 4

 

 

 

 

 

Articolo 138

Articolo 5

 

 

 

 

 

Articolo 139

Articolo 6

 

 

 

 

 

Articolo 140

Articolo 7

 

 

 

 

 

Articolo 141

Articolo 8

 

 

 

 

 

Articolo 142

Articolo 9

 

 

 

 

 

Articolo 143

Articolo 10

 

 

 

 

 

Articolo 144

Articolo 11

 

 

 

 

 

Articolo 145

Articolo 12

 

 

 

 

 

Articolo 146

Articolo 13

 

 

 

 

 

Articolo 147

Articolo 14

 

 

 

 

 

Articolo 148

Articolo 15

 

 

 

 

 

Articolo 149

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 150

Articolo 17

 

 

 

 

 

Articolo 151

Articolo 18

 

 

 

 

 

Articolo 152

Articolo 19

 

 

 

 

 

Articolo 153

Articolo 20, lettere a) e b)

 

 

 

 

 

Articolo 154, lettere a) e b)

Articolo 20, lettera d)

 

 

 

 

 

Articolo 154, lettera c)

Articolo 21

 

 

 

 

 

Articolo 155

Articolo 22, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

 

 

Articolo 156 paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 22, paragrafo 5

 

 

 

 

 

Articolo 156, paragrafo 4

Articolo 23

 

 

 

 

 

Articolo 157

Articolo 24

 

 

 

 

 

Articolo 158

Articolo 25

 

 

 

 

 

Articolo 159

Articolo 26, paragrafo 1

 

 

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 160, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Articolo 26, paragrafo 4

 

 

 

 

 

Articolo 160, paragrafo 2

Articolo 26, paragrafo 5

 

 

 

 

 

Articolo 27

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

 

 

Articolo 29

 

Articolo 2

 

 

 

 

Articolo 30

 

Articolo 3

 

 

 

 

Articolo 31

 

Articolo 4

 

 

 

 

Articolo 32

 

Articolo 5

 

 

 

 

Articolo 33

 

 

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 1

 

Articolo 5 bis, paragrafi 1, 2 e 3

 

 

 

 

Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3

 

Articolo 33, paragrafo 1

 

Articolo 5 bis, paragrafo 4

 

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 2

 

Articolo 5 bis, paragrafo 5

 

 

 

 

Articolo 34, paragrafo 3

 

Articolo 6

 

 

 

 

Articolo 35

 

Articolo 7

 

 

 

 

Articolo 36

 

Articolo 8

 

 

 

 

Articolo 37

 

Articolo 9

 

 

 

 

Articolo 38

 

Articolo 10

 

 

 

 

Articolo 39

 

Articolo 11

 

 

 

 

 

Articolo 11 bis

 

 

 

 

Articolo 161

 

Articolo 12

 

 

 

 

Articolo 40

 

Articolo 13

 

 

 

 

Articolo 41

 

Articolo 14

 

 

 

 

Articolo 42

 

Articolo 15

 

 

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

 

Articolo 43

 

Articolo 18

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

 

Articolo 118

 

 

Articolo 2

 

 

 

Articolo 119

 

 

Articolo 3

 

 

 

Articolo 120

 

 

Articolo 4

 

 

 

Articolo 121

 

 

Articolo 5

 

 

 

Articolo 122

 

 

Articolo 6

 

 

 

Articolo 123

 

 

Articolo 7

 

 

 

Articolo 124

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 125

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 126

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 127

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 128

 

 

Articolo 12

 

 

 

Articolo 129

 

 

Articolo 13

 

 

 

Articolo 130

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 131

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 132

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 133

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 134

 

 

Articolo 17 bis

 

 

 

Articolo 161

 

 

Articolo 18

 

 

 

 

 

 

Articolo 19

 

 

 

 

 

Articolo 20

 

 

 

 

 

Articolo 21

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

 

Allegato II

 

 

 

Articolo 2

 

 

Articolo 14

 

 

 

Articolo 2 bis

 

 

Articolo 15

 

 

 

Articolo 3

 

 

Articolo 16

 

 

 

Articolo 3 bis

 

 

Articolo 17

 

 

 

Articolo 3 ter

 

 

Articolo 18

 

 

 

Articolo 3 quater

 

 

Articolo 19

 

 

 

Articolo 3 quinquies

 

 

Articolo 20

 

 

 

Articolo 4

 

 

Articolo 21

 

 

 

Articolo 4 bis

 

 

Articolo 22

 

 

 

Articolo 4 ter

 

 

Articolo 23

 

 

 

Articolo 4 quater, primo e secondo comma

 

 

Articolo 24, primo e secondo comma

 

 

 

Articolo 4 quater, terzo comma

 

 

 

 

 

Articolo 4 quinquies

 

 

Articolo 25

 

 

 

Articolo 4 sexies

 

 

Articolo 165

 

 

 

Articolo 5

 

 

Articolo 26

 

 

 

Articolo 6

 

 

Articolo 27

 

 

 

Articolo 7

 

 

Articolo 28

 

 

 

Articolo 7 bis

 

 

Articolo 161

 

 

 

 

 

Articolo 7, paragrafo 1

 

 

 

Articolo 8

 

 

Articolo 7, paragrafo 2

 

 

 

Articolo 9

 

 

Articolo 8

 

 

 

Articolo 10

 

 

Articolo 9

 

 

 

Articolo 11

 

 

Articolo 10

 

 

 

Articolo 12

 

 

Articolo 11

 

 

 

Articolo 13

 

 

Articolo 12

 

 

 

Articolo 13 bis

 

 

Articolo 163

 

 

 

Articolo 14

 

 

 

 

 

Articolo 15

 

 

 

 

 

Articolo 16

 

 

 

 

 

Articolo 17

 

 

 

 

 

Articolo 18

 

 

 

 

 

Allegato I

 

 

 

 

 

Allegato II

 

 

 

 

 

 

Articolo 1

 

Articolo 87

 

 

 

 

Articolo 2

 

Articolo 88

 

 

 

 

Articolo 3

 

Articolo 89

 

 

 

 

Articolo 4

 

Articolo 90

 

 

 

 

Articolo 5

 

Articolo 91

 

 

 

 

Articolo 6

 

Articolo 92

 

 

 

 

Articolo 7

 

Articolo 93

 

 

 

 

Articolo 8

 

Articolo 94

 

 

 

 

Articolo 9

 

Articolo 95

 

 

 

 

Articolo 10

 

Articolo 96

 

 

 

 

Articolo 11

 

Articolo 97

 

 

 

 

Articolo 12

 

Articolo 98

 

 

 

 

Articolo 13

 

Articolo 99

 

 

 

 

Articolo 14

 

Articolo 100

 

 

 

 

Articolo 15

 

Articolo 101

 

 

 

 

Articolo 16

 

Articolo 102

 

 

 

 

Articolo 17

 

Articolo 103

 

 

 

 

Articolo 18

 

Articolo 104

 

 

 

 

Articolo 19

 

Articolo 105

 

 

 

 

Articolo 20

 

Articolo 106

 

 

 

 

Articolo 21

 

Articolo 107

 

 

 

 

Articolo 22

 

Articolo 108

 

 

 

 

Articolo 23

 

Articolo 109

 

 

 

 

Articolo 24

 

Articolo 110

 

 

 

 

Articolo 25

 

Articolo 111

 

 

 

 

Articolo 26

 

Articolo 112

 

 

 

 

Articolo 27

 

Articolo 113

 

 

 

 

Articolo 28

 

Articolo 114

 

 

 

 

Articolo 29

 

Articolo 115

 

 

 

 

Articolo 30

 

Articolo 116

 

 

 

 

Articolo 31

 

Articolo 117

 

 

 

 

Articolo 32

 

 

 

 

 

Articolo 33

 

 

 

 

 

Articolo 34

 

 

 

 

 

Allegato I

 

 

 

 

 

Allegato II

 

 

 

 

 

 

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

 

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

 

Articolo 44, paragrafo 2

 

 

 

 

 

Articolo 2

Articolo 3

 

 

 

 

 

Articolo 3

Articolo 4

 

 

 

 

 

Articolo 4

Articolo 5

 

 

 

 

 

Articolo 5

Articolo 6

 

 

 

 

 

Articolo 43

 

 

 

 

 

Articolo 6

Articolo 44

 

 

 

 

 

Articolo 7

Articolo 46

 

 

 

 

 

Articolo 8

Articolo 47

 

 

 

 

 

Articolo 9

Articolo 48

 

 

 

 

 

Articolo 10

Articolo 49

 

 

 

 

 

Articolo 11

Articolo 50

 

 

 

 

 

Articolo 12

Articolo 51

 

 

 

 

 

Articolo 13

Articolo 52

 

 

 

 

 

Articolo 14

Articolo 53

 

 

 

 

 

Articolo 15

Articolo 54

 

 

 

 

 

Articolo 16

Articolo 55

 

 

 

 

 

Articolo 17

Articolo 56

 

 

 

 

 

Articolo 18

Articolo 57

 

 

 

 

 

Articolo 19

Articolo 58

 

 

 

 

 

Articolo 20

Articolo 59

 

 

 

 

 

Articolo 21

Articolo 60

 

 

 

 

 

Articolo 22

Articolo 61

 

 

 

 

 

Articolo 23

Articolo 62

 

 

 

 

 

Articolo 24

Articolo 63

 

 

 

 

 

Articolo 25

Articolo 64

 

 

 

 

 

Articolo 26

Articolo 65

 

 

 

 

 

Articolo 27

Articolo 66

 

 

 

 

 

Articolo 28

Articolo 67

 

 

 

 

 

Articolo 29

Articolo 68

 

 

 

 

 

Articolo 30

Articolo 69

 

 

 

 

 

Articolo 31

Articolo 70

 

 

 

 

 

Articolo 32

Articolo 71

 

 

 

 

 

Articolo 33

Articolo 72

 

 

 

 

 

Articolo 34

Articolo 73

 

 

 

 

 

Articolo 35

Articolo 74

 

 

 

 

 

Articolo 36

Articolo 75

 

 

 

 

 

Articolo 37

Articolo 76

 

 

 

 

 

Articolo 38

Articolo 77

 

 

 

 

 

Articolo 39

Articolo 78

 

 

 

 

 

Articolo 40

Articolo 79

 

 

 

 

 

Articolo 41

Articolo 80

 

 

 

 

 

Articolo 42

Articolo 81

 

 

 

 

 

Articolo 43

Articolo 82

 

 

 

 

 

Articolo 44

Articolo 83

 

 

 

 

 

Articolo 45

Articolo 84

 

 

 

 

 

Articolo 46

Articolo 85

 

 

 

 

 

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 86

 

 

 

 

 

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 165

 

 

 

 

 

Articolo 48

 

 

 

 

 

Articolo 166

 

 

 

 

 

Articolo 49

Articolo 167

 

 

 

 

 

Articolo 50

Articolo 168

 

 

 

 

 

Allegato I

Allegato I

 

 

 

 

 

Allegato II

 

 

 

 

 

Allegato III

 

 

 

 

 

Allegato III

 

 

 

 

 

Allegato IV

 

 

(1) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);

(2) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

(3) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

(4) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell' 8 giugno 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 144 del 10.6.2015, pag. 1).

(6) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(7) Direttiva 89/117/CEE del Consiglio del 13 febbraio 1989 relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro (GU L 44 del 16.2.1989, pag. 40).

(8) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(9) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/CE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173, del 12.6.2014, pag. 190).

(10) Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni e misure volte ad aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).

(11) Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa (GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1).

(12) Direttiva 2009/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica le direttive del Consiglio 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 14).

 


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla Direttiva 2019/1023, dalla Direttiva 2019/1151 e dalla Direttiva 2019/2121 e dalla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 24 gennaio 2020, n. L 020.