Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 20/12/2021 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 27 luglio 2020, n. 3 concernente "Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli [...] |
Art. 2. Modifica dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 e successive modificazioni concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre [...] |
Art. 3. Modifica del calcolo del contributo previdenziale a sostegno dei coltivatori diretti per le domande presentate nel 2022. |
Art. 4. Piano integrato di attività e organizzazione. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione". |
Art. 6. Progressioni verticali negli enti locali. |
Art. 7. Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e delle aziende pubbliche di sei-vizi alla persona. |
Art. 8. Modifica dell'articolo 64 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 6.1.239 - L.R. 20 dicembre 2021, n. 7.
Legge regionale collegata alla legge regionale di Stabilità 2022.
(B.U. 21 dicembre 2021, n. 50, Numero Straordinario n. 2)
Art. 1. Modifica dell'articolo 10, comma 1, della
1. All'articolo 10, comma 1, della
Art. 2. Modifica dell'articolo 13, comma 3, della
1. All'articolo 13, comma 3, della
Art. 3. Modifica del calcolo del contributo previdenziale a sostegno dei coltivatori diretti per le domande presentate nel 2022.
1. La quota della contribuzione previdenziale per le domande presentate nel 2022 relative al contributo di cui agli articoli 14 e seguenti della
2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta maggiori oneri per il bilancio regionale.
Art. 4. Piano integrato di attività e organizzazione.
1. La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del
2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 6, commi 6 e 8, individuate rispettivamente per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti e per gli enti locali con meno di 15.000 abitanti.
Art. 5. Modifica dell'articolo 9, comma 3, della
1. All'articolo 9, comma 3, della
Art. 6. Progressioni verticali negli enti locali.
1. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le categorie o fra qualifiche diverse possono avvenire tramite concorso interno, fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 96 della
Art. 7. Selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'amministrazione degli enti locali e delle aziende pubbliche di sei-vizi alla persona.
1. Gli enti locali e le aziende pubbliche di servizi alla persona, anche avvalendosi delle rispettive associazioni di rappresentanza, possono applicare le disposizioni per l'effettuazione di selezioni uniche del personale recate dall'articolo 3-bis del
Art. 8. Modifica dell'articolo 64 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 64 della
"1-bis. L'obbligo di astensione dall'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 non sussiste in capo al sindaco qualora lo stesso abbia conferito ad uno o più assessori le deleghe in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici.".
Art. 9. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.