§ 17.2.86 - Regolamento 25 giugno 2019, n. 1111.
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:25/06/2019
Numero:1111


Sommario
Art. 1.  Ambito d’applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Competenza generale
Art. 4.  Domanda riconvenzionale
Art. 5.  Conversione della separazione personale in divorzio
Art. 6.  Competenza residua
Art. 7.  Competenza generale
Art. 8.  Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita
Art. 9.  Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore
Art. 10.  Scelta del foro
Art. 11.  Competenza fondata sulla presenza del minore
Art. 12.  Trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro
Art. 13.  Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente
Art. 14.  Competenza residua
Art. 15.  Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza
Art. 16.  Questioni incidentali
Art. 17.  Adizione di un’autorità giurisdizionale
Art. 18.  Verifica della competenza
Art. 19.  Esame della procedibilità
Art. 20.  Litispendenza e connessione
Art. 21.  Diritto del minore di esprimere la propria opinione
Art. 22.  Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980
Art. 23.  Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali
Art. 24.  Celerità del procedimento giudiziario
Art. 25.  Risoluzione alternativa delle controversie
Art. 26.  Diritto del minore di esprimere la propria opinione nel procedimento di ritorno
Art. 27.  Procedura di ritorno del minore
Art. 28.  Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore
Art. 29.  Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980
Art. 30.  Riconoscimento delle decisioni
Art. 31.  Documenti da presentare per il riconoscimento
Art. 32.  Mancata produzione di documenti
Art. 33.  Sospensione del procedimento
Art. 34.  Decisioni esecutive
Art. 35.  Documenti da presentare per l’esecuzione
Art. 36.  Rilascio del certificato
Art. 37.  Rettifica del certificato
Art. 38.  Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale
Art. 39.  Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale
Art. 40.  Procedura per il diniego del riconoscimento
Art. 41.  Motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale
Art. 42.  Ambito d’applicazione
Art. 43.  Riconoscimento
Art. 44.  Sospensione del procedimento
Art. 45.  Decisioni esecutive
Art. 46.  Documenti da produrre per l’esecuzione
Art. 47.  Rilascio del certificato
Art. 48.  Rettifica e revoca del certificato
Art. 49.  Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività
Art. 50.  Decisioni incompatibili
Art. 51.  Procedimento di esecuzione
Art. 52.  Autorità competenti in materia di esecuzione
Art. 53.  Esecuzione parziale
Art. 54.  Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita
Art. 55.  Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione
Art. 56.  Sospensione e diniego
Art. 57.  Motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione ai sensi del diritto nazionale
Art. 58.  Competenza delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell’esecuzione
Art. 59.  Domanda di diniego dell’esecuzione
Art. 60.  Procedure rapide
Art. 61.  Contestazione o impugnazione
Art. 62.  Ulteriore contestazione o impugnazione
Art. 63.  Sospensione del procedimento
Art. 64.  Ambito d’applicazione
Art. 65.  Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi
Art. 66.  Certificato
Art. 67.  Rettifica e revoca del certificato
Art. 68.  Motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione
Art. 69.  Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine
Art. 70.  Divergenze fra leggi applicabili
Art. 71.  Divieto di riesame del merito
Art. 72.  Impugnazione in determinati Stati membri
Art. 73.  Spese
Art. 74.  Patrocinio a spese dello Stato
Art. 75.  Cauzione o deposito
Art. 76.  Designazione delle autorità centrali
Art. 77.  Compiti generali delle autorità centrali
Art. 78.  Richieste tramite le autorità centrali
Art. 79.  Compiti specifici delle autorità centrali richieste
Art. 80.  Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale
Art. 81.  Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro
Art. 82.  Collocamento del minore in un altro Stato membro
Art. 83.  Costo delle autorità centrali
Art. 84.  Riunioni delle autorità centrali
Art. 85.  Ambito d’applicazione
Art. 86.  Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali
Art. 87.  Raccolta e trasmissione di informazioni
Art. 88.  Notifica all’interessato
Art. 89.  Non divulgazione delle informazioni
Art. 90.  Legalizzazione o altra formalità analoga
Art. 91.  Lingue
Art. 92.  Modificazione degli allegati
Art. 93.  Esercizio della delega
Art. 94.  Relazioni con altri strumenti
Art. 95.  Relazione con talune convenzioni multilaterali
Art. 96.  Relazione con la convenzione dell’Aia, del 1980
Art. 97.  Relazione con la convenzione dell’Aia del 1996
Art. 98.  Portata degli effetti
Art. 99.  Trattati con la Santa Sede
Art. 100.  Disposizioni transitorie
Art. 101.  Monitoraggio e valutazione
Art. 102.  Stati membri con sistemi normativi plurimi
Art. 103.  Informazioni da comunicare alla Commissione
Art. 104.  Abrogazione
Art. 105.  Entrata in vigore


§ 17.2.86 - Regolamento 25 giugno 2019, n. 1111.

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (rifusione)

(G.U.U.E. 2 luglio 2019, n. L 178)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto i pareri del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

deliberando secondo la procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) Il 15 aprile 2014 la Commissione ha adottato una relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio (3). Nella relazione si è concluso che il regolamento (CE) n. 2201/2003 è uno strumento che funziona in maniera corretta e ha offerto importanti vantaggi ai cittadini, ma che vi è la possibilità di migliorare le norme esistenti. Si rendono necessarie varie modifiche di tale regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2) Il presente regolamento stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, nonché in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale. Facilita la circolazione nell’Unione delle decisioni, nonché degli atti pubblici e di taluni accordi, stabilendo disposizioni relative al loro riconoscimento e alla loro esecuzione in altri Stati membri. Inoltre, il presente regolamento chiarisce il diritto del minore di avere la possibilità di esprimere la propria opinione nell’ambito dei procedimenti in cui è coinvolto e contiene altresì disposizioni che integrano la Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell’Aia del 1980») nelle relazioni tra Stati membri. Il presente regolamento dovrebbe pertanto contribuire a rafforzare la certezza giuridica e a incrementare la flessibilità, come pure a garantire un migliore accesso ai procedimenti giudiziari e una maggiore efficienza di tali procedimenti.

(3) Il corretto e buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi sistemi e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è di vitale importanza per l’Unione. A tal riguardo occorre rafforzare la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi giudiziari. L’Unione si prefigge l’obiettivo di istituire, mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale siano garantiti la libera circolazione delle persone e l’accesso alla giustizia. Per realizzare tale obiettivo si dovrebbero rafforzare i diritti delle persone, in particolare i minori, nelle procedure legali al fine di facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e amministrative e l’esecuzione delle decisioni in materia di diritto di famiglia con implicazioni transfrontaliere. È opportuno potenziare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile, semplificare l’accesso alla giustizia e migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità degli Stati membri.

(4) A tal fine, l’Unione deve adottare, tra l’altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno. La nozione di «materie civili» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma, conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte di giustizia»). Dovrebbe essere considerata una nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, in primo luogo, agli obiettivi e al regime del presente regolamento e, in secondo luogo, ai principi generali derivanti dal complesso degli ordinamenti giuridici nazionali. La nozione di «materie civili» dovrebbe pertanto essere interpretata nel senso che può comprendere anche misure che, dal punto di vista dell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, potrebbero rientrare nel diritto pubblico. Dovrebbe comprendere, in particolare, l’insieme delle domande, dei provvedimenti o delle decisioni in materia di «responsabilità genitoriale» ai sensi del presente regolamento, conformemente agli obiettivi di quest’ultimo.

(5) L’ambito di applicazione del presente regolamento riguarda le «materie civili», che comprendono i procedimenti giudiziari civili e le decisioni che ne derivano, come pure gli atti pubblici e taluni accordi extragiudiziali in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Inoltre, la nozione di «materie civili» dovrebbe applicarsi alle domande, ai provvedimenti o alle decisioni nonché agli atti pubblici e a taluni accordi extragiudiziali concernenti il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia e in conformità dell’articolo 19 di tale convenzione, non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, ma sono strettamente collegati ad essa e sono oggetto di talune disposizioni del presente regolamento.

(6) Per agevolare la circolazione delle decisioni nonché degli atti pubblici e di taluni accordi in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, è necessario e opportuno che le norme riguardanti la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni siano stabilite mediante uno strumento giuridico dell’Unione cogente e direttamente applicabile.

(7) Per garantire parità di condizioni a tutti i minori, il presente regolamento dovrebbe disciplinare tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale, incluse le misure di protezione del minore, indipendentemente da qualsiasi nesso con procedimenti matrimoniali o altri procedimenti.

(8) Tuttavia, dato che l’applicazione delle norme sulla responsabilità genitoriale ricorre spesso nei procedimenti matrimoniali, è opportuno disporre di uno strumento unico in materia di divorzio e in materia di responsabilità genitoriale.

(9) Relativamente alle decisioni di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo allo scioglimento del vincolo matrimoniale. Non dovrebbe riguardare questioni quali le cause di divorzio, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali o altri provvedimenti accessori ed eventuali. Le decisioni che negano lo scioglimento del vincolo matrimoniale non dovrebbero essere oggetto delle sue disposizioni in materia di riconoscimento.

(10) Per quanto attiene ai beni del minore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi esclusivamente alle misure di protezione del minore, vale a dire alla designazione e alle funzioni di una persona o un ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e alle misure relative all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. In tale contesto e a titolo d’esempio, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai casi nei quali l’oggetto del procedimento è la designazione di una persona o ente che amministri i beni del minore. Le misure relative ai beni del minore e non attinenti alla protezione dello stesso dovrebbero continuare ad essere disciplinate dal regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Tuttavia, in tali casi dovrebbe essere possibile applicare le disposizioni del presente regolamento riguardanti la competenza per le questioni incidentali.

(11) Qualsiasi tipo di collocamento di un minore in affidamento presso una famiglia, ossia, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, presso una o più persone fisiche, o in un istituto, ad esempio in un orfanotrofio o in una comunità per minori, in un altro Stato membro dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento, a meno che non sia espressamente escluso, come ad esempio nel caso del collocamento in vista dell’adozione, il collocamento presso un genitore o, se del caso, presso un altro prossimo congiunto dichiarato dallo Stato membro di accoglienza. Di conseguenza, dovrebbero essere inclusi anche i «collocamenti a fini educativi» disposti da un’autorità giurisdizionale o organizzati da un’autorità competente con il consenso dei genitori o del minore o su loro richiesta a seguito di comportamenti devianti del minore. Dovrebbe essere escluso solo un collocamento — sia esso di carattere educativo o punitivo — disposto o organizzato a seguito di un atto del minore che, se commesso da un adulto, potrebbe costituire un fatto punibile ai sensi del diritto penale nazionale, indipendentemente dal fatto che nel caso di specie ciò possa condurre o meno a una condanna.

(12) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi né alla filiazione, poiché questa è una questione distinta dall’attribuzione della responsabilità genitoriale, né alle altre questioni connesse con lo stato delle persone.

(13) Le obbligazioni alimentari sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto sono già disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio (5). Oltre alle autorità giurisdizionali del luogo in cui il convenuto o il creditore risiede abitualmente, le autorità giurisdizionali competenti in materia matrimoniale ai sensi del presente regolamento dovrebbero in genere essere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie tra coniugi o ex coniugi in applicazione dell’articolo 3, lettera c), di tale regolamento. Le autorità giurisdizionali competenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento sono in genere competenti a decidere in materia di obbligazioni alimentari accessorie nei confronti dei figli in applicazione dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento.

(14) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, al termine «autorità giurisdizionale» occorrerebbe attribuire un significato ampio, che comprenda anche autorità amministrative o altre autorità, quali i notai, che talvolta esercitano funzioni giudiziarie in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale. Qualsiasi accordo approvato dall’autorità giurisdizionale a seguito di un esame di merito effettuato conformemente al diritto e alle procedure nazionali dovrebbe essere riconosciuto o eseguito in quanto «decisione». Altri accordi che producono effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine a seguito dell’intervento formale di un’autorità pubblica o di un’altra autorità a tal fine comunicata alla Commissione da uno Stato membro dovrebbero trovare applicazione in altri Stati membri conformemente alle specifiche disposizioni relative agli atti pubblici e agli accordi contenute nel presente regolamento. Il regolamento non dovrebbe consentire la libera circolazione di accordi meramente privati. Tuttavia, dovrebbero circolare gli accordi che non sono né una decisione né un atto pubblico, ma che sono stati registrati da un’autorità pubblica a tal fine competente. Tali autorità pubbliche potrebbero comprendere un notaio che registra l’accordo, anche nell’esercizio della libera professione.

(15) In relazione agli «atti pubblici», nel presente regolamento il termine «autorizzazione» va interpretato in maniera autonoma conformemente alla definizione di «atto pubblico» utilizzata orizzontalmente in altri strumenti dell’Unione e alla luce degli obiettivi del presente regolamento.

(16) Anche se i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 non sono procedimenti di merito in materia di responsabilità genitoriale, le decisioni che dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbero essere oggetto di riconoscimento ed esecuzione a norma del capo IV del presente regolamento laddove debbano essere eseguite in un altro Stato membro a motivo di un’ulteriore sottrazione avvenuta dopo che era stato disposto il ritorno. Ciò lascia impregiudicata la possibilità di avviare, relativamente all’ulteriore sottrazione, un nuovo procedimento di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe continuare ad applicarsi ad altri aspetti in situazioni di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, ad esempio le disposizioni in materia di competenza applicabili all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale e le disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione applicabili ai provvedimenti disposti da tale autorità giurisdizionale.

(17) Il presente regolamento, analogamente alla convenzione dell’Aia del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori («convenzione dell’Aia del 1996»), dovrebbe applicarsi a tutti i minori fino al raggiungimento dell’età di 18 anni, anche nei casi in cui abbiano acquisito la capacità di agire, prima di tale età in virtù della legge che disciplina il loro stato personale, ad esempio tramite emancipazione per matrimonio. Ciò dovrebbe consentire di evitare una sovrapposizione con l’ambito di applicazione della Convenzione dell’Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti, che si applica alle persone a partire dall’età di 18 anni, e al contempo di evitare vuoti tra i due strumenti. La convenzione dell’Aia del 1980 e, di conseguenza, il capo III del presente regolamento, che integra l’applicazione della convenzione dell’Aia del 1980 nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, dovrebbero continuare ad applicarsi ai minori fino al raggiungimento dell’età di 16 anni.

(18) Ai fini del presente regolamento, si dovrebbe ritenere che una persona sia titolare del «diritto di affidamento» nelle situazioni in cui, in forza di una decisione, della legge o di un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore ha la residenza abituale, uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso di detta persona, indipendentemente dai termini utilizzati nel diritto nazionale. In alcuni sistemi giuridici in cui si mantiene l’uso dei termini «affidamento» e «visita», il genitore non affidatario potrebbe in effetti mantenere responsabilità importanti relativamente alle decisioni concernenti il minore che vanno oltre il mero diritto di visita.

(19) Le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale si informano all’interesse superiore del minore e dovrebbero essere applicate in sua conformità. Ogni riferimento all’interesse superiore del minore dovrebbe essere interpretato alla luce dell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo («Convenzione ONU sui diritti del fanciullo») come recepiti nell’ordinamento e nelle procedure nazionali.

(20) Al fine di salvaguardare l’interesse superiore del minore, la competenza dovrebbe essere determinata in primo luogo in base al criterio di prossimità. Di conseguenza, la competenza giurisdizionale dovrebbe appartenere allo Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo in determinate situazioni di cui al presente regolamento, ad esempio ove si verifichi un cambiamento della residenza del minore o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(21) Qualora non siano ancora pendenti procedimenti in materia di responsabilità genitoriale e la residenza abituale del minore cambi a seguito di un trasferimento legittimo, la competenza dovrebbe seguire il minore al fine di mantenere la prossimità. Per i procedimenti già pendenti, la certezza giuridica e l’efficienza della giustizia giustificano il mantenimento di tale competenza fintantoché detti procedimenti non abbiano condotto a una decisione definitiva o siano altrimenti conclusi. L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale pende un procedimento dovrebbe tuttavia avere la facoltà, in talune circostanze, di trasferire la competenza allo Stato membro in cui il minore vive a seguito di un trasferimento legittimo.

(22) Nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, e fatta salva un’eventuale scelta del foro a norma del presente regolamento, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente dovrebbero mantenere la loro competenza fino a quando non sia stata stabilita una nuova residenza abituale in un altro Stato membro e non siano soddisfatte specifiche condizioni. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero considerare la possibilità di consentire all’autorità giurisdizionale investita della domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso del procedimento di ritorno. Tali accordi dovrebbero includere patti sia a favore che contro il ritorno del minore. In caso di accordo contro il ritorno, il minore dovrebbe rimanere nello Stato membro della nuova residenza abituale e la competenza per un eventuale futuro procedimento di affidamento in tale Stato dovrebbe essere determinata sulla base della nuova residenza abituale del minore.

(23) A condizioni specifiche stabilite dal presente regolamento, dovrebbe esser possibile radicare la competenza in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro in cui tra i genitori è pendente un procedimento di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, o in un altro Stato membro con cui il minore ha un legame sostanziale e che le parti abbiano concordato preventivamente, al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o accettato espressamente nel corso del procedimento, anche se il minore non risiede abitualmente in quello Stato membro, a condizione che l’esercizio di tale competenza risponda all’interesse superiore del minore. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, qualsiasi soggetto diverso dai genitori che, ai sensi del diritto nazionale, rivesta a pieno titolo la qualità di parte del procedimento avviato dai genitori dovrebbe essere considerato parte di tale procedimento ai fini del presente regolamento e pertanto l’opposizione mossa da tale parte alla scelta del foro effettuata dai genitori del minore in questione successivamente alla data in cui l’autorità giurisdizionale è stata adita dovrebbe ostare al riconoscimento dell’accettazione della proroga di competenza ad opera di tutte le parti del procedimento in detta data. Prima di esercitare la propria competenza sulla base di un accordo sulla scelta del foro o di un’accettazione della stessa, l’autorità giurisdizionale dovrebbe esaminare se tale accordo o accettazione si basi su una scelta libera e informata delle parti interessate e non sia dovuto al fatto che una parte sfrutti la situazione difficile o la posizione di debolezza dell’altra parte. L’accettazione della competenza nel corso del procedimento dovrebbe essere messa agli atti dall’autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

(24) La competenza oggetto di accordo o accettazione dovrebbe cessare, salvo diverso accordo tra le parti, non appena la decisione relativa al procedimento in materia di responsabilità genitoriale non sia più soggetta a impugnazione ordinaria o il procedimento sia stato concluso per un’altra ragione, in modo che sia rispettato il principio della prossimità in nuovi procedimenti futuri.

(25) Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza sulla base di un accordo relativo alla scelta del foro, dovrebbero essere competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore. Tale regola basata sulla presenza dovrebbe applicarsi altresì ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale. Alla luce del presente regolamento, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 2, della convenzione dell’Aia del 1996, tale norma di competenza dovrebbe tuttavia applicarsi solo ai minori che risiedevano abitualmente in uno Stato membro prima dello sfollamento. Se prima dello sfollamento il minore risiedeva abitualmente in un paese terzo, si dovrebbe applicare la norma di competenza relativa ai minori rifugiati e ai minori sfollati a livello internazionale di cui alla convenzione dell’Aia del 1996.

(26) In circostanze eccezionali, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore potrebbe non essere l’autorità giurisdizionale più appropriata per trattare il caso. A titolo eccezionale e a determinate condizioni, e senza essere soggetta ad alcun obbligo in questo senso, l’autorità giurisdizionale competente dovrebbe poter trasferire la propria competenza in un determinato caso a un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro se tale autorità giurisdizionale è più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il trasferimento della competenza in materia di responsabilità genitoriale da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro dovrebbe essere effettuato unicamente in favore di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore interessato abbia un «legame particolare». Il presente regolamento dovrebbe recare un elenco esaustivo degli elementi determinanti di tale «legame particolare». L’autorità giurisdizionale competente dovrebbe presentare la richiesta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro solo qualora la sua precedente decisione di sospendere il procedimento e richiedere un trasferimento di competenza sia passata in giudicato, laddove detta decisione sia impugnabile ai sensi del diritto nazionale.

(27) In circostanze eccezionali e tenuto conto dell’interesse superiore del minore nel caso specifico, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente a norma del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento, dovrebbe poter richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale competente dello Stato membro di residenza abituale del minore. Tuttavia, ciò non dovrebbe essere consentito nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore. La determinazione di tale specifica autorità giurisdizionale competente dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro destinatario della richiesta.

(28) Un trasferimento di competenza, sia esso richiesto da un’autorità giurisdizionale che intenda trasferire la propria competenza o da un’autorità giurisdizionale che intenda ottenere la competenza, dovrebbe produrre effetti solo per il caso specifico per il quale è effettuato. Una volta terminato il procedimento per il quale è stato richiesto e concesso il trasferimento di competenza, quest’ultimo non dovrebbe produrre effetti per procedimenti futuri.

(29) Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi del presente regolamento, la competenza, in ciascuno Stato membro, dovrebbe essere determinata dalla legge di tale Stato membro. L’espressione «legge di tale Stato membro» dovrebbe includere gli strumenti internazionali in vigore nello Stato membro in questione.

(30) Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro non competenti a conoscere del merito adottino, in casi di urgenza, provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, relativi alla persona o ai beni di un minore presente in quello Stato membro. Tali provvedimenti non dovrebbero essere riconosciuti né eseguiti in alcun altro Stato membro ai sensi del presente regolamento, ad eccezione dei provvedimenti adottati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.I provvedimenti adottati per proteggere il minore da tale rischio dovrebbero restare in vigore fino a quando un’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore non adotti i provvedimenti che ritiene appropriati. Allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale dovrebbe comunicare, direttamente o tramite le autorità centrali, i provvedimenti adottati all’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento. La mancata comunicazione di tali informazioni non dovrebbe tuttavia costituire di per sé un motivo di non riconoscimento del provvedimento.

(31) Un’autorità giurisdizionale competente solo per i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che sia investita di una domanda di merito dovrebbe dichiarare d’ufficio la propria incompetenza se l’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento.

(32) Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità giurisdizionali di quello Stato membro non dovrebbe essere impedito di pronunciarsi su tale questione. Pertanto, se il procedimento ha ad oggetto, ad esempio, una controversia relativa a una successione in cui è coinvolto un minore ed è necessario nominare un tutore ad litem che rappresenti il minore nel procedimento, lo Stato membro competente per la controversia relativa alla successione dovrebbe poter nominare il tutore per il procedimento pendente, indipendentemente dal fatto che abbia competenza in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento. Una pronuncia in tal senso dovrebbe produrre effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.

(33) Se la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richiede l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale in tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di decidere se autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento. L’espressione «atto giuridico» dovrebbe includere, per esempio, l’accettazione o il rifiuto della successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell’eredità.

(34) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l’applicazione del diritto internazionale pubblico in materia di immunità diplomatica. Se la competenza ai sensi del presente regolamento non può essere esercitata a causa di una immunità diplomatica conforme al diritto internazionale, la competenza dovrebbe essere determinata nello Stato membro nel quale la persona interessata non beneficia di immunità, conformemente alla legge di tale Stato.

(35) Il presente regolamento stabilisce il momento in cui un ’autorità giurisdizionale si considera adita ai fini del presente regolamento. Alla luce dei due diversi sistemi in essere negli Stati membri, che prevedono che la domanda giudiziale sia prima notificata o comunicata al convenuto oppure che sia prima depositata presso l’autorità giurisdizionale, il compimento del primo passo previsto dal diritto nazionale dovrebbe essere sufficiente, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto a norma del diritto nazionale affinché fosse compiuto il secondo passo. Data l’importanza crescente della mediazione e di altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie, anche durante il procedimento giudiziario, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un’autorità giurisdizionale dovrebbe altresì considerarsi adita alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale nei casi in cui il procedimento sia stato nel frattempo sospeso allo scopo di trovare una composizione amichevole, su richiesta della parte che ha promosso il procedimento, senza che la domanda giudiziale sia ancora stata notificata o comunicata al convenuto e senza che quest’ultimo sia stato messo a conoscenza del procedimento o vi abbia partecipato in qualsiasi modo, purché successivamente la parte che ha promosso il procedimento non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, in caso di litispendenza la data di avvio di una procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi a un’autorità di conciliazione nazionale dovrebbe essere ritenuta la data in cui un’«autorità giurisdizionale» è considerata adita.

(36) È opportuno che la notificazione o comunicazione degli atti relativi a un procedimento proposto a norma del presente regolamento sia disciplinata dal regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(37) L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dovrebbe dichiarare d’ufficio la propria incompetenza. Tuttavia, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro con cui il minore ha un legame particolare ai sensi del presente regolamento dovrebbe avere la facoltà, ma non l’obbligo, di richiedere un trasferimento di competenza a norma del presente regolamento.

(38) Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non siano emesse, in Stati membri diversi, decisioni tra loro incompatibili. Dovrebbe essere stabilito un meccanismo chiaro ed efficace per risolvere i casi di litispendenza e di connessione e, viste le differenze nazionali esistenti in materia, è opportuno definire il momento in cui una causa si considera pendente. Ai fini del presente regolamento, tale momento dovrebbe essere definito in modo autonomo. Tuttavia, al fine di migliorare l’efficacia degli accordi esclusivi di scelta del foro, le disposizioni del presente regolamento in materia di litispendenza non dovrebbero rappresentare un ostacolo qualora i genitori conferiscano competenza esclusiva alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro.

(39) I procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento e i procedimenti in materia di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbero, quale principio di base, dare al minore oggetto del procedimento e capace di discernimento, conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, una possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione e garantire che tale opinione sia presa debitamente in considerazione ai fini della valutazione dell’interesse superiore del minore. La possibilità del minore di esprimere liberamente la propria opinione conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della Carta e alla luce dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo è importante ai fini dell’applicazione del presente regolamento. Tuttavia, il regolamento dovrebbe lasciare al diritto e alle procedure nazionali degli Stati membri la discrezionalità di stabilire chi ascolterà il minore e le modalità dell’audizione. Di conseguenza, il presente regolamento non dovrebbe essere finalizzato a stabilire se il minore debba essere ascoltato dal giudice personalmente o da un consulente tecnico che riferisca poi all’autorità giurisdizionale, ovvero se il minore vada ascoltato in aula di tribunale o in altro luogo o con altri mezzi. Inoltre, pur rimanendo un diritto del minore, l’audizione di quest’ultimo non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere valutata tenendo conto dell’interesse superiore del minore, per esempio nei casi in cui esiste un accordo tra le parti.

Benché, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l’articolo 24 della Carta e il regolamento (CE) n. 2201/2003 non facciano obbligo all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine di raccogliere l’opinione del minore in ogni caso mediante audizione, lasciandole quindi un certo margine discrezionale, la giurisprudenza prevede anche che, laddove tale autorità giurisdizionale decida di dare al minore la possibilità di essere ascoltato, è necessario che essa adotti tutte le misure appropriate ai fini di una siffatta audizione, tenendo conto dell’interesse superiore del minore e delle circostanze di ogni singolo caso, allo scopo di garantire l’efficacia di tali disposizioni e di dare al minore la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione. Nella misura del possibile e tenendo sempre conto dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi a sua disposizione previsti dal diritto nazionale nonché degli strumenti specifici della cooperazione giudiziaria internazionale, compresi, ove opportuno, quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio (7).

(40) In caso di trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si dovrebbe ottenerne immediatamente il ritorno, e a tal fine dovrebbe continuare ad essere applicata la convenzione dell’Aia del 1980, come integrata dal presente regolamento, in particolare il capo III.

(41) Affinché i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 si concludano quanto prima, gli Stati membri dovrebbero prendere in esame, coerentemente con la rispettiva struttura giudiziaria nazionale, l’eventualità di concentrare la competenza per tali procedimenti in un numero quanto più limitato possibile di autorità giurisdizionali. La competenza per le cause di sottrazione di minori potrebbe concentrarsi in un’unica autorità giurisdizionale per l’intero paese o in un numero limitato di autorità giurisdizionali, partendo, ad esempio, dal numero di autorità giurisdizionali dell’impugnazione e concentrando la competenza per le cause di sottrazione internazionale di minori in un’autorità giurisdizionale di primo grado all’interno di ogni circoscrizione di corte di appello.

(42) Nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 gli organi giurisdizionali di ogni grado dovrebbero rendere la loro decisione entro sei settimane, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Il ricorso a mezzi di risoluzione alternativa delle controversie non dovrebbe di per sé considerarsi una circostanza eccezionale che consenta di superare detto termine. Tuttavia, potrebbero sorgere circostanze eccezionali durante il ricorso a tali mezzi o a motivo degli stessi. Per un’autorità giurisdizionale di primo grado il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui esso è adita. Per un’autorità giurisdizionale di grado superiore esso dovrebbe decorrere dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste. Tali fasi potrebbero includere, a seconda dell’ordinamento giuridico interessato, la notificazione o la comunicazione al convenuto dell’atto di impugnazione nello Stato membro in cui è situata l’autorità giurisdizionale o in un altro Stato membro, la trasmissione del fascicolo e dell’atto di impugnazione all’autorità giurisdizionale dell’impugnazione negli Stati membri in cui l’impugnazione deve essere proposta davanti all’autorità giurisdizionale la cui decisione è impugnata, o un’istanza di parte ai fini della convocazione di un’audizione, se prescritta dal diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero altresì considerare l’opportunità di limitare a uno il numero di impugnazioni possibili avverso una decisione che dispone o nega il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

(43) In tutte le cause riguardanti un minore, in particolare nelle cause di sottrazione internazionale di minori, le autorità giurisdizionali dovrebbero considerare la possibilità di giungere a una risoluzione ricorrendo alla mediazione e altri mezzi appropriati, facendosi assistere, se del caso, dalle reti e dalle strutture di supporto esistenti per la mediazione nelle controversie transfrontaliere in materia di responsabilità genitoriale. Tali sforzi non dovrebbero tuttavia allungare ingiustificatamente la durata del procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980. Inoltre, la mediazione potrebbe non sempre essere appropriata, specie nei casi di violenza domestica. Qualora, nel corso di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, i genitori raggiungano un accordo a favore o contro il ritorno del minore, e anche su questioni legate alla responsabilità genitoriale, il presente regolamento dovrebbe in talune circostanze permettere loro di convenire che l’autorità giurisdizionale adita ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 sia competente a conferire effetti giuridici vincolanti al loro accordo, integrandolo in una decisione, approvandolo o utilizzando qualsiasi altro mezzo previsto dal diritto e dalle procedure nazionali. Gli Stati membri che hanno concentrato la competenza dovrebbero pertanto considerare la possibilità di consentire all’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 di esercitare anche la competenza concordata o accettata dalle parti a norma del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale, laddove le parti abbiano raggiunto un accordo nel corso di tale procedimento di ritorno.

(44) L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente dovrebbe avere la possibilità di negarne il ritorno in casi precisi, debitamente motivati, come consentito dalla convenzione dell’Aia del 1980. Prima di procedere in tal senso, essa dovrebbe esaminare se siano stati attuati o possano essere adottati provvedimenti cautelari appropriati per proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.

(45) Un’autorità giurisdizionale che consideri l’eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980 non dovrebbe rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince, o se l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta, che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. Tali misure potrebbero includere, ad esempio, un provvedimento giudiziario dello Stato membro in cui il minore dovrebbe far ritorno che vieti all’istante di avvicinarsi al minore, un provvedimento provvisorio, inclusi i provvedimenti cautelari, di quello Stato membro che consenta al minore di restare con il genitore sottrattore che ne ha l’affidamento effettivo fino a quando non sia adottata una decisione di merito relativa al diritto di affidamento in quello Stato membro dopo il ritorno, o la dimostrazione della disponibilità di strutture mediche per un minore bisognoso di cure. Il tipo di misura adeguato nel caso specifico dovrebbe dipendere dal grave rischio concreto cui il minore sarebbe verosimilmente esposto in caso di suo ritorno in assenza di tali misure. L’autorità giurisdizionale che intenda accertare se siano state previste misure adeguate dovrebbe innanzi tutto fare affidamento sulle parti e, ove necessario e appropriato, richiedere l’assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita dalla decisione 2001/470/CE del Consiglio (8) e della rete internazionale dei giudici dell’Aia.

(46) Se del caso, nel disporre il ritorno del minore, l’autorità giurisdizionale dovrebbe poter disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi del presente regolamento che ritiene necessari per proteggere il minore dal grave rischio di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, a pericoli fisici o psichici che avrebbe altrimenti comportato il diniego del ritorno. Tali provvedimenti provvisori e la loro circolazione non dovrebbero ritardare i procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o minare la delimitazione di competenza tra l’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e l’autorità giurisdizionale con competenza di merito in materia di responsabilità genitoriale a norma del presente regolamento. Se necessario, l’autorità giurisdizionale investita di un procedimento di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbe consultarsi con l’autorità giurisdizionale o le autorità competenti dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, con l’assistenza delle autorità centrali o delle reti di giudici, in particolare nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale e della rete internazionale dei giudici dell’Aia. Tali provvedimenti dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti in tutti gli altri Stati membri, compresi gli Stati membri aventi competenza ai sensi del presente regolamento, fino a quando un’autorità giurisdizionale di un tale Stato membro non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati. Tali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, potrebbero, ad esempio, prevedere che il minore debba continuare a risiedere con l’effettivo affidatario o stabilire il modo in cui dovrebbero essere intrattenuti i contatti con il minore dopo il suo ritorno fino a quando l’autorità giurisdizionale della residenza abituale del minore non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati. Ciò non dovrebbe pregiudicare eventuali decisioni o provvedimenti dell’autorità giurisdizionale della residenza abituale adottati dopo il ritorno del minore.

(47) Dovrebbe essere possibile che la decisione che dispone il ritorno del minore sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull’impugnazione sia richiesto dall’interesse superiore del minore. Il diritto nazionale può precisare quale autorità giurisdizionale può dichiarare provvisoriamente esecutiva la decisione.

(48) Qualora l’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore è stato trasferito o trattenuto illecitamente decida di negare il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, nella sua decisione dovrebbe fare esplicito riferimento ai pertinenti articoli della convenzione dell’Aia del 1980 su cui si fonda il diniego. Una simile decisione di diniego, sia essa passata in giudicato o ancora soggetta ad impugnazione, potrebbe tuttavia essere sostituita da una decisione successiva emessa in un procedimento di affidamento dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno. Nel corso di tale procedimento dovrebbero essere esaminate approfonditamente tutte le circostanze, fra cui, ma non solo, il comportamento dei genitori, tenendo conto dell’interesse superiore del minore. Se la conseguente decisione di merito sul diritto di affidamento dovesse comportare il ritorno del minore, quest’ultimo dovrebbe avvenire senza che sia necessario ricorrere a procedimenti particolari per il riconoscimento e l’esecuzione della decisione in altri Stati membri.

(49) L’autorità giurisdizionale che nega il ritorno del minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell’Aia del 1980, dovrebbe rilasciare d’ufficio un certificato utilizzando il modello appropriato di cui al presente regolamento. Scopo del certificato è informare le parti in merito alla possibilità di investire un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, di una domanda di merito relativa al diritto di affidamento, oppure, qualora tale autorità giurisdizionale ne sia già investita, di comunicarle i documenti pertinenti relativi al procedimento di ritorno.

(50) Qualora un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno nel momento in cui un’autorità giurisdizionale investita di una domanda di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 nega il ritorno del minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, o a entrambe le disposizioni, della convenzione dell’Aia del 1980, l’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore dovrebbe, se è al corrente di tale procedimento relativo al diritto di affidamento, trasmettere all’autorità giurisdizionale investita del procedimento sul diritto di affidamento, entro un mese dalla sua decisione, una copia della decisione, il certificato appropriato e, se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze, nonché qualsiasi altro documento reputi pertinente. Per «qualsiasi altro documento reputi pertinente» si dovrebbero intendere i documenti contenenti informazioni che potrebbero influire sull’esito del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella stessa decisione che nega il ritorno.

(51) Qualora nessun procedimento di merito relativo al diritto di affidamento sia già pendente nello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno e una parte adisca un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro entro tre mesi dalla data di notificazione della decisione di diniego del ritorno del minore, la parte in questione dovrebbe presentare all’autorità giurisdizionale investita della domanda di merito relativa al diritto di affidamento una copia della decisione di diniego del ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980, il certificato appropriato e, se del caso, una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze. Ciò non preclude all’autorità giurisdizionale adita la possibilità di chiedere qualsiasi ulteriore documento reputi pertinente, contenente informazioni che potrebbero influire sull’esito del procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, se tali informazioni non sono già contenute nella stessa decisione che nega il ritorno.

(52) Se l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito del diritto di affidamento è stata adita da una parte entro tre mesi dalla notificazione della decisione che nega il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o se un procedimento di affidamento era già pendente dinanzi a tale autorità giurisdizionale nel momento in cui essa ha ricevuto detta decisione dall’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore, qualsiasi decisione risultante dal procedimento di merito relativo al diritto di affidamento che implichi il ritorno del minore nel summenzionato Stato membro dovrebbe essere esecutiva in qualsiasi altro Stato membro a norma del capo IV, sezione 2, del presente regolamento, senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Tale regola dovrebbe applicarsi salvo se e nella misura in cui sia dichiarata l’incompatibilità con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale riguardante lo stesso minore, a condizione che sia stato rilasciato un certificato per «decisioni privilegiate» in relazione alla decisione sul merito del diritto di affidamento che comporta il ritorno del minore. Se l’autorità giurisdizionale competente a conoscere del merito del diritto di affidamento è adita dopo la scadenza del termine di tre mesi, o se non sono soddisfatte le condizioni per il rilascio di un certificato per decisioni privilegiate, la risultante decisione di merito sul diritto di affidamento dovrebbe essere riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, del presente regolamento.

(53) Fatti salvi gli altri strumenti dell’Unione, se non è possibile sentire una parte o un minore personalmente, e se sono disponibili i mezzi tecnici, l’autorità giurisdizionale può valutare la possibilità di tenere un’audizione in videoconferenza o con altre tecnologie di comunicazione, a meno che, tenuto conto delle circostanze particolari del caso, l’utilizzo di siffatte tecnologie non sia idoneo ai fini del corretto svolgimento del procedimento.

(54) La fiducia reciproca nell’amministrazione della giustizia nell’Unione giustifica il principio secondo cui le decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale rese in uno Stato membro dovrebbero essere riconosciute in tutti gli Stati membri senza che siano necessarie procedure di riconoscimento. In particolare, quando ricevono una decisione resa in un altro Stato membro che sancisce il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio e che non può più essere impugnata nello Stato membro d’origine, le autorità competenti dello Stato membro richiesto dovrebbero riconoscere la decisione ope legis, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare, e aggiornare di conseguenza le iscrizioni nello stato civile. Spetta al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego possano essere invocati da una parte o d’ufficio secondo quanto previsto dal diritto nazionale. Ciò non preclude alle parti interessate la possibilità di chiedere, ai sensi del presente regolamento, una decisione attestante l’assenza dei motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. Dovrebbe spettare al diritto nazionale dello Stato membro in cui è effettuata tale richiesta stabilire chi può essere considerato parte interessata avente il diritto di effettuarla.

(55) Il riconoscimento e l’esecuzione di decisioni, atti pubblici e accordi resi in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca. Pertanto, i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo, alla luce dell’obiettivo alla base del presente regolamento, ossia facilitare il riconoscimento e l’esecuzione e proteggere efficacemente l’interesse superiore del minore.

(56) Il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento. L’elenco dei motivi di diniego del riconoscimento nel presente regolamento è tassativo. Non dovrebbe essere possibile invocare motivi di diniego che non sono elencati nel presente regolamento quali, per esempio, una violazione della regola della litispendenza. In materia di responsabilità genitoriale, una decisione successiva sostituisce sempre una decisione anteriore con effetti per il futuro nella misura in cui esse siano incompatibili.

(57) Per quanto riguarda la possibilità data a un minore di esprimere la propria opinione, dovrebbe spettare all’autorità giurisdizionale d’origine stabilire le modalità appropriate per l’audizione del minore. Pertanto, non dovrebbe esse possibile negare il riconoscimento di una decisione per il solo motivo che le modalità di audizione del minore applicate dall’autorità giurisdizionale d’origine sono diverse da quelle che utilizzerebbe l’autorità giurisdizionale dello Stato membro di riconoscimento. Lo Stato membro in cui il è invocato il riconoscimento non dovrebbe negare il riconoscimento se si applica una delle eccezioni a questo specifico motivo di diniego ammesse dal presente regolamento. Per effetto di tali eccezioni, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione non dovrebbe poter rifiutare di eseguire una decisione per il solo motivo che al minore non è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione, tenuto conto del suo interesse superiore, se il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e a condizione che la concessione di tale possibilità non fosse necessaria alla luce dell’oggetto del procedimento, o nel caso in cui sussistano seri motivi in considerazione, in particolare, dell’urgenza del caso. Tali seri motivi potrebbero essere dati, ad esempio, in caso di esistenza di un pericolo imminente per l’integrità fisica e psichica o per la vita del minore, per cui ogni ulteriore ritardo potrebbe comportare il rischio che tale pericolo si concretizzi.

(58) Inoltre, l’obiettivo di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri riguardanti i minori giustifica l’abolizione della dichiarazione di esecutività ola registrazione ai fini dell’esecuzione, se del caso, che precede l’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione per tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale. Mentre il regolamento (CE) n. 2201/2003 abolisce questo requisito solo per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che comportano il ritorno di un minore, il presente regolamento lo dovrebbe abolire per quanto riguarda l’esecuzione transfrontaliera di tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale pur mantenendo un trattamento ancora più favorevole per determinate decisioni che accordano un diritto di visita e per determinate decisioni che comportano il ritorno di un minore. Di conseguenza, fatto salvo il presente regolamento, la decisione emessa dall’autorità giurisdizionale di un qualsiasi altro Stato membro dovrebbe essere trattata come se fosse stata emessa nello Stato membro dell’esecuzione.

(59) Quando sono disposti provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità competente a conoscere del merito, dovrebbe esserne assicurata la circolazione a norma del presente regolamento. Tuttavia, i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire non dovrebbero essere riconosciuti ed eseguiti a norma del presente regolamento a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto prima dell’esecuzione. Ciò non dovrebbe ostare a che tali provvedimenti siano riconosciuti ed eseguiti a norma del diritto nazionale. Quando sono adottati provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che non è competente a conoscere del merito, la loro circolazione dovrebbe essere limitata, a norma del presente regolamento, ai provvedimenti adottati in casi di sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980. Tali provvedimenti dovrebbero applicarsi fino a quando un ’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento non abbia adottato i provvedimenti che ritiene appropriati.

(60) Poiché i procedimenti di esecuzione potrebbero essere di natura giudiziale o extragiudiziale a seconda del diritto nazionale, le «autorità competenti per l’esecuzione» potrebbero comprendere autorità giurisdizionali, ufficiali giudiziari e tutte le altre autorità stabilite dal diritto nazionale. Quando nel presente regolamento oltre alle autorità competenti per l’esecuzione sono menzionati anche le autorità giurisdizionali, si dovrebbero intendere contemplati i casi in cui, a norma del diritto nazionale, l’autorità competente per l’esecuzione è un organismo diverso da un’autorità giurisdizionale, ma a quest’ultima sono riservate determinate decisioni, sin dall’inizio o sotto forma di controllo degli atti dell’autorità competente per l’esecuzione. Dovrebbe spettare all’autorità competente per l’esecuzione o all’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione ordinare, adottare o disporre provvedimenti specifici da adottare nella fase dell’esecuzione, quali provvedimenti non coercitivi eventualmente previsti dal diritto nazionale dello Stato membro in questione o provvedimenti coercitivi eventualmente previsti da tale diritto, compresi sanzioni pecuniarie, incarcerazione o il recupero del minore da parte di un ufficiale giudiziario.

(61) Al fine di agevolare l’esecuzione delle decisioni sull’esercizio del diritto di visita rese in un altro Stato membro, le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione dovrebbero poter specificare i dettagli relativi alle circostanze pratiche o le condizioni giuridiche previste dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione. Le modalità pratiche previste dal presente regolamento dovrebbero facilitare l’esecuzione di una decisione nello Stato membro dell’esecuzione, decisione che altrimenti potrebbe non essere eseguibile a causa della sua vaghezza, in modo tale che l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dell’esecuzione possa rendere la decisione più concreta e precisa. È inoltre opportuno disporre allo stesso modo eventuali altre modalità pratiche per rispettare i requisiti giuridici previsti dal diritto nazionale in materia di esecuzione dello Stato membro dell’esecuzione, quali ad esempio la partecipazione di un’autorità competente in materia di protezione dei minori o di uno psicologo alla fase dell’esecuzione. Tali modalità pratiche non dovrebbero tuttavia interferire con gli elementi essenziali della decisione sul diritto di visita, né superarne la portata. Inoltre, il potere conferito dal presente regolamento di adeguare i provvedimenti non dovrebbe consentire all’autorità giurisdizionale dell’esecuzione di sostituire provvedimenti sconosciuti al diritto dello Stato membro dell’esecuzione con provvedimenti diversi.

(62) L’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa. Pertanto, il soggetto a carico del quale si chiede l’esecuzione dovrebbe poter chiedere il rigetto del riconoscimento o dell’esecuzione di una decisione qualora ritenga che sussistano motivi per rigettare il riconoscimento o l’esecuzione ai sensi del presente regolamento. Spetta al diritto nazionale stabilire se i motivi di diniego del riconoscimento di cui al presente regolamento debbano essere esaminati d’ufficio o su richiesta. Pertanto, lo stesso esame dovrebbe essere possibile nel contesto del diniego dell’esecuzione. L’applicazione di qualsiasi motivo nazionale di diniego non dovrebbe avere l’effetto di estendere le condizioni e le modalità dei motivi previsti dal presente regolamento.

(63) La parte che si oppone all’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro dell’esecuzione, poter agire in tal senso nel procedimento di esecuzione e dovrebbe poter invocare nell’ambito di un procedimento, oltre ai motivi di diniego contemplati dal presente regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione che continuerebbero ad applicarsi in quanto non incompatibili con i motivi contemplati dal presente regolamento. Tali motivi potrebbero includere, ad esempio, opposizioni basate su errori formali ai sensi del diritto nazionale in un atto di esecuzione o sull’asserzione che l’azione resa necessaria dalla decisione è già stata eseguita o è diventata impossibile, ad esempio in caso di forza maggiore, malattia grave della persona a cui deve essere consegnato il minore, stato di detenzione o decesso di tale persona, per il fatto che lo Stato membro a cui il minore deve fare ritorno sia diventato una zona di guerra successivamente alla pronuncia della decisione o per il diniego dell’esecuzione di una decisione che, ai sensi del diritto dello Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione, è priva di contenuto esecutivo e non può essere adattata a tale scopo.

(64) Al fine di informare la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro, il certificato rilasciato ai sensi del presente regolamento, corredato se necessario della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione. In questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo tale notifica o comunicazione. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha diritto a un ricorso effettivo, il che include la possibilità di contestare l’esecutività della decisione prima che si dia effettivamente inizio all’esecuzione.

(65) In materia di responsabilità genitoriale, l’esecuzione riguarderà sempre un minore e in molti casi la consegna di un minore a una persona diversa da quella con cui il minore risiede in quel momento e/o il trasferimento del minore in un altro Stato membro. L’obiettivo primario dovrebbe pertanto essere quello di trovare il giusto equilibrio tra, da una parte, il diritto del richiedente, in linea di principio, di ottenere il più rapidamente possibile l’attuazione di una decisione anche in casi transfrontalieri all’interno dell’Unione e, se necessario, anche applicando provvedimenti coercitivi e, dall’altra, l’esigenza di limitare per quanto possibile l’esposizione del minore a tali provvedimenti coercitivi di esecuzione potenzialmente traumatici nei casi in cui sia impossibile evitarlo. Tale valutazione dovrebbe essere effettuata per ciascun caso dalle autorità competenti per l’esecuzione e dalle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro.

(66) Il presente regolamento intende stabilire condizioni di parità tra gli Stati membri per quanto riguarda l’esecuzione transfrontaliera di decisioni in materia di responsabilità genitoriale. In una serie di Stati membri tali decisioni sono già esecutive anche se sono ancora impugnabili o sono già oggetto di impugnazione. In altri Stati membri è esecutiva solo una decisione definitiva che non sia più soggetta ad impugnazione ordinaria. Al fine di rispondere a situazioni di urgenza, il presente regolamento prevede pertanto che talune decisioni in materia di responsabilità genitoriale possano essere dichiarate provvisoriamente esecutive dall’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine anche se sono ancora impugnabili, vale a dire le decisioni che dispongono il ritorno di un minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e le decisioni che accordano un diritto di visita.

(67) Nei procedimenti di esecuzione che riguardano minori è tuttavia importante che le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali possano reagire rapidamente a rilevanti mutamenti delle circostanze, ivi comprese impugnazioni della decisione nello Stato membro di origine, la perdita di efficacia esecutiva della decisione e ostacoli o situazioni di emergenza che devono essere affrontate nella fase dell’esecuzione. Il procedimento di esecuzione dovrebbe pertanto essere sospeso su istanza o d’ufficio dall’autorità o dall’autorità giurisdizionale, laddove l’esecutività della decisione sia sospesa nello Stato membro d’origine. L’autorità competente o l’autorità giurisdizionale competente per l’esecuzione non dovrebbe tuttavia avere l’obbligo di verificare attivamente se nel frattempo l’esecutività sia stata sospesa nello Stato membro d’origine, in seguito a un’impugnazione o per altri motivi, se non vi sono indicazioni in tal senso. Inoltre, la sospensione o il diniego dell’esecuzione nello Stato membro dell’esecuzione dovrebbero su richiesta e, anche qualora sia stata accertata la sussistenza di uno o più motivi previsti o consentiti dal presente regolamento, essere lasciati alla discrezionalità dell’autorità competente per l’esecuzione o dell’autorità giurisdizionale.

(68) Se la decisione è ancora impugnabile nello Stato membro di origine e il termine per proporre un’impugnazione ordinaria non è ancora scaduto, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione dovrebbe avere la facoltà di sospendere, su richiesta, il procedimento di esecuzione. In tal caso può fissare il termine entro il quale deve essere proposta un’eventuale impugnazione nello Stato membro d’origine al fine di ottenere o mantenere la sospensione del procedimento di esecuzione. Tale fissazione di un termine dovrebbe produrre effetti soltanto per la sospensione del procedimento di esecuzione e non dovrebbe incidere sul termine per la proposizione di un’impugnazione ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro d’origine.

(69) In casi eccezionali, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dovrebbe poter sospendere il procedimento di esecuzione se l’esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze. L’esecuzione dovrebbe essere ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici. Tuttavia, qualora esso permanga, è opportuno che prima di rifiutare l’esecuzione siano adottate tutte le misure adeguate, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, anche, se del caso, con l’assistenza di altri professionisti competenti, quali assistenti sociali o psicologi infantili, per cercare di garantire l’attuazione della decisione. In particolare, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale dovrebbe, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, cercare di superare gli eventuali impedimenti creati da un mutamento delle circostanze, come ad esempio un’esplicita obiezione del minore espressa solo successivamente alla pronuncia della decisione con una forza tale che, se ignorata, si configurerebbe un grave rischio di pericoli fisici o psichici per il minore.

(70) Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni» ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento. Gli atti pubblici e gli accordi tra le parti in materia di responsabilità genitoriale che hanno efficacia esecutiva in uno Stato membro dovrebbero essere equiparati a «decisioni» ai fini dell’applicazione delle norme sul riconoscimento e sull’esecuzione.

(71) Sebbene l’obbligo di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione a norma del presente regolamento non si dovrebbe applicarsi agli atti pubblici e agli accordi, il diritto del minore di esprimere la propria opinione dovrebbe continuare ad applicarsi a norma dell’articolo 24 della Carta e alla luce dell’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo come recepiti nell’ordinamento e nelle procedure nazionali. Il fatto che al minore non sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione non dovrebbe costituire automaticamente un motivo di diniego del riconoscimento e dell’esecuzione degli atti pubblici e degli accordi in materia di responsabilità genitoriale.

(72) In materia di responsabilità genitoriale, è opportuno che in tutti gli Stati membri siano designate autorità centrali. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di designare per il presente regolamento la stessa autorità centrale designata per le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità centrali siano dotate di risorse finanziarie e umane adeguate per poter adempiere ai compiti loro incombenti a norma del presente regolamento.

(73) Le disposizioni del presente regolamento attinenti alla cooperazione in materia di responsabilità genitoriale non dovrebbero applicarsi al trattamento delle domande di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 che, conformemente all’articolo 19 di detta convenzione e alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, non sono procedimenti di merito riguardanti la responsabilità genitoriale. L’applicazione della convenzione dell’Aia del 1980 dovrebbe tuttavia essere integrata dalle disposizioni del presente regolamento in materia di sottrazione internazionale di minori e dal capo del presente regolamento sul riconoscimento e sull’esecuzione nonché dal capo sulle disposizioni generali.

(74) Le autorità centrali dovrebbero prestare assistenza, nei procedimenti transfrontalieri, alle autorità giurisdizionali e alle autorità competenti e in taluni casi anche ai titolari della responsabilità genitoriale e cooperare, sia in generale che in casi specifici, anche per favorire la risoluzione amichevole delle controversie familiari.

(75) Ad eccezione dei casi urgenti e fatta salva la cooperazione e la comunicazione dirette tra autorità giurisdizionali permesse a norma del presente regolamento, le richieste di cooperazione in materia di responsabilità genitoriale ai sensi del presente regolamento potrebbero essere effettuate dalle autorità giurisdizionali e dalle autorità competenti e dovrebbero essere presentate all’autorità centrale dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale o dell’autorità competente richiedente. Talune richieste potrebbero altresì essere effettuate dai titolari della responsabilità genitoriale e dovrebbero essere presentate all’autorità centrale dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente. Tali richieste dovrebbero comprendere le richieste di fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul territorio dell’autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello Stato; richieste per facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e richieste affinché un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente esamini l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

(76) Un esempio di caso urgente che permette un contatto iniziale diretto con l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro richiesto è costituito dalla richiesta diretta all’autorità competente di un altro Stato membro di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione del minore nel caso in cui si presuma che quest’ultimo sia esposto a un rischio imminente. L’obbligo di procedere tramite i canali dell’autorità centrale dovrebbe applicarsi solo alle richieste iniziali; ogni successiva comunicazione con l’autorità giurisdizionale, l’autorità competente o il richiedente potrebbe avvenire anche direttamente.

(77) Alle autorità centrali o alle autorità competenti non dovrebbe essere preclusa la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche. Le autorità competenti dovrebbero informare le rispettive autorità centrali in merito a tali accordi o regimi.

(78) Nei casi specifici in materia di responsabilità genitoriale che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, le autorità centrali dovrebbero cooperare tra loro per prestare assistenza alle autorità giurisdizionali e alle autorità competenti e ai titolari della responsabilità genitoriale. L’assistenza prestata dall’autorità centrale richiesta dovrebbe in particolare riguardare la localizzazione del minore, direttamente o tramite autorità giurisdizionali, autorità competenti o altri enti, qualora ciò sia necessario per soddisfare una richiesta ai sensi del presente regolamento, e la trasmissione di tutte le altre informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale.

(79) Le autorità centrali richieste dovrebbero altresì provvedere a facilitare la comunicazione tra autorità giurisdizionali, se necessario, in particolare per l’applicazione delle norme in materia di trasferimento di competenza, di provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza, in particolare se relativi alla sottrazione internazionale di minori e volti a proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, nonché di litispendenza e connessione. A tale scopo, è possibile che in alcuni casi sia sufficiente fornire informazioni per un’ulteriore comunicazione diretta ad esempio, fornire le informazioni di contatto delle autorità preposte alla tutela dei minori, dei giudici della rete o dell’autorità giurisdizionale competente.

(80) Per realizzare gli obiettivi del presente regolamento e fatti salvi i requisiti previsti dal diritto procedurale nazionale, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente richiedente dovrebbe poter scegliere liberamente tra i diversi canali a sua disposizione per ottenere le informazioni necessarie.

(81) Qualora sia presentata una richiesta motivata di relazione o di comunicazione di qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, le autorità centrali, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti dello Stato membro richiesto dovrebbero soddisfare tale richiesta. La richiesta dovrebbe contenere in particolare una descrizione del procedimento per il quale sono necessarie le informazioni e della situazione fattuale che ha dato origine a tale procedimento.

(82) Qualora un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro abbia già reso p una decisione in materia di responsabilità genitoriale o intenda renderla e la decisione debba essere attuata in un altro Stato membro, tale autorità giurisdizionale dovrebbe poter richiedere l’assistenza delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti dell’altro Stato membro ai fini dell’attuazione della decisione. Ciò dovrebbe valere, ad esempio, per le decisioni che accordano un diritto di visita sotto sorveglianza da esercitarsi in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l’autorità giurisdizionale che lo accorda o per le decisioni che comportano altre misure di accompagnamento delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti dello Stato membro in cui la decisione deve essere attuata.

(83) Qualora un ’autorità giurisdizionale o un’autorità competente di uno Stato membro intenda collocare il minore in un altro Stato membro, è opportuno che prima del collocamento abbia luogo una procedura di consultazione per ottenere il consenso. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intende procedere al collocamento dovrebbe ottenere il consenso dell’autorità competente dello Stato membro in cui sarebbe collocato il minore prima di disporre o organizzare il collocamento. Inoltre, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, gli Stati membri dovrebbero prevedere norme e procedure chiare affinché il consenso sia ottenuto a norma del presente regolamento, così da garantire certezza giuridica e celerità. Le procedure dovrebbero permettere, in particolare, all’autorità competente di accordare o rifiutare il consenso tempestivamente. La mancanza di una risposta entro tre mesi non dovrebbe essere considerata quale consenso e il collocamento non dovrebbe avvenire senza consenso. La richiesta di consenso dovrebbe comprendere almeno una relazione sul minore unitamente ai motivi della proposta di collocamento o assistenza, l’indicazione della durata prevista del collocamento, informazioni sull’eventuale finanziamento previsto nonché qualsiasi altra informazione che lo Stato membro richiesto ritenga pertinente, come ad esempio eventuali controlli previsti del provvedimento, modalità di contatto con i genitori, altri parenti o altre persone con cui il minore ha un rapporto stretto, o i motivi per cui tali contatti non sono previsti alla luce dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia, qualora sia stato prestato il consenso per il collocamento per un determinato periodo, tale approvazione non dovrebbe applicarsi a decisioni o regimi che prolungano la durata del collocamento. In tali circostanze dovrebbe essere effettuata una nuova richiesta di consenso.

(84) Qualora sia presa in considerazione la decisione di collocare il minore in affidamento presso una famiglia o un istituto nello Stato membro di residenza abituale del minore, nelle primissime fasi del procedimento l’autorità giurisdizionale dovrebbe valutare opportuni provvedimenti per assicurare il rispetto dei diritti del minore, in particolare il diritto di preservare la propria identità e il diritto di mantenere contatti con i genitori o, se del caso, con altri familiari, alla luce degli articoli 8, 9 e 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Se l’autorità giurisdizionale è al corrente dell’esistenza di uno stretto legame del minore con un altro Stato membro, tra gli opportuni provvedimenti potrebbe figurare in particolare, se è applicabile l’articolo 37, lettera b), della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, una notifica al posto consolare di tale Stato membro. La messa al corrente potrebbe altresì avvenire mediante informazioni fornite dall’autorità centrale di tale altro Stato membro. Gli opportuni provvedimenti potrebbero consistere anche nel rivolgere a tale Stato membro, ai sensi del presente regolamento, una richiesta di informazioni su un genitore, un parente o altri soggetti che potrebbero essere idonei a prendersi cura del minore. Inoltre, a seconda delle circostanze, l’autorità giurisdizionale potrebbe altresì richiedere informazioni su procedimenti e decisioni riguardanti un genitore o un fratello o una sorella del minore. L’interesse superiore del minore dovrebbe continuare a essere considerato preminente. In particolare, nessuna di queste disposizioni dovrebbe pregiudicare il diritto e le procedure nazionali applicabili a una decisione di collocamento adottata dall’autorità giurisdizionale o dall’autorità competente nello Stato membro che intende procedere al collocamento. In particolare, tali disposizioni non dovrebbero imporre alle autorità dello Stato membro competente alcun obbligo di collocare il minore in un altro Stato membro né di coinvolgere ulteriormente tale Stato membro nella decisione o nel procedimento di collocamento.

(85) Poiché il fattore tempo è fondamentale in materia di responsabilità genitoriale, le informazioni richieste a norma delle disposizioni del presente regolamento in materia di cooperazione, compresi la raccolta e lo scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale, e la decisione che concede o nega l’approvazione per il collocamento di un minore in un altro Stato membro dovrebbero essere trasmesse allo Stato membro richiedente dall’autorità centrale dello Stato membro richiesto entro tre mesi dal ricevimento della richiesta, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali. Ciò dovrebbe comprendere l’obbligo per l’autorità nazionale competente di fornire le informazioni, o di spiegare le ragioni per cui queste non possono essere fornite, all’autorità centrale richiesta in tempo utile per permettere a quest’ultima di rispettare tale termine. Ad ogni modo, tutte le autorità competenti coinvolte dovrebbero adoperarsi per fornire la risposta in tempi ancor più rapidi rispetto al termine massimo di tre mesi.

(86) Il fatto che le riunioni delle autorità centrali debbano essere convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE non dovrebbe precludere la possibilità di organizzare altre riunioni delle autorità centrali.

(87) Salvo se diversamente disposto dal presente regolamento, al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). In particolare, per non compromettere il soddisfacimento di una richiesta a norma del presente regolamento, per esempio una richiesta di ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 o una richiesta rivolta a un’autorità giurisdizionale di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore, la notifica dell’interessato a norma dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679, ad esempio in merito ai dati richiesti per localizzare il minore, può essere differita fino a quando non sia stata soddisfatta la richiesta per cui tali informazioni sono necessarie. Tale eccezione è operata conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 1, lettere f), g), i) e j), del regolamento (UE) 2016/679. Ciò non dovrebbe precludere all’intermediario, all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente a cui sono state trasmesse le informazioni di adottare provvedimenti a protezione del minore, o di fare in modo che siano adottati tali provvedimenti, qualora il minore sia in pericolo o vi siano indicazioni di tale pericolo.

(88) Nei casi in cui la divulgazione o la conferma delle informazioni pertinenti potrebbe compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, ad esempio nel caso in cui l’autorità giurisdizionale abbia disposto, in un contesto di violenza domestica, di non comunicare al richiedente il nuovo indirizzo del minore, il presente regolamento si sforza di trovare un delicato equilibrio. Se da una parte il presente regolamento dovrebbe prevedere che un’autorità centrale, un ’autorità giurisdizionale o un’autorità competente non divulghi né confermi al richiedente o a terzi informazioni raccolte o trasmesse ai fini del presente regolamento se ritiene che così facendo potrebbe compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, dall’altra esso dovrebbe sottolineare tuttavia che ciò non dovrebbe impedire la raccolta e la trasmissione delle informazioni da parte delle autorità centrali, delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti, e tra di esse, nella misura in cui ciò sia necessario per adempiere agli obblighi derivanti dal presente regolamento. Ciò significa che, laddove possibile e opportuno, una richiesta dovrebbe poter essere trattata a norma del presente regolamento senza che al richiedente siano fornite tutte le informazioni necessarie per il suo trattamento. Ad esempio, se previsto dal diritto nazionale, un’autorità centrale potrebbe avviare il procedimento a nome del richiedente senza trasmettergli le informazioni sul luogo in cui si trova il minore. Tuttavia, nei casi in cui il solo fatto di effettuare la richiesta potrebbe compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona, il presente regolamento non dovrebbe prevedere l’obbligo di effettuare tale richiesta.

(89) Al fine di assicurare che i certificati da utilizzare nell’ambito dell’applicazione dei capi III e IV del presente regolamento siano tenuti aggiornati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio» (10). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(90) La continuità tra la convenzione stabilita sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, concernente la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali del 1998 («convenzione Bruxelles II») (11), il regolamento (CE) n. 1347/2000, il regolamento (CE) n. 2201/2003 e il presente regolamento dovrebbe essere assicurata nella misura in cui le disposizioni sono rimaste invariate, ed è opportuno stabilire disposizioni transitorie a tal fine. Lo stesso bisogno di continuità si applica altresì all’interpretazione, anche a opera della Corte di giustizia, delle disposizioni della convenzione Bruxelles II e dei regolamenti (CE) n. 1347/2000 and (CE) n. 2201/2003.

(91) Si ricorda che alle convenzioni con uno o più Stati terzi concluse da uno Stato membro anteriormente alla data della sua adesione all’Unione si applica l’articolo 351 TFUE.

(92) La legge applicabile in materia di responsabilità genitoriale dovrebbe essere determinata conformemente alle disposizioni del capitolo III della convenzione dell’Aia del 1996. Nell’applicare detta convenzione in un procedimento dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in cui si applica il presente regolamento, il riferimento di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di tale convenzione alle «disposizioni del capitolo II» della medesima convenzione si intende fatto alle «disposizioni del presente regolamento».

(93) Ai fini del corretto funzionamento del presente regolamento, è opportuno che la Commissione ne valuti l’applicazione per proporre, se del caso, le modifiche necessarie.

(94) La Commissione dovrebbe rendere pubbliche e aggiornare le informazioni comunicate dagli Stati membri.

(95) A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

(96) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(97) Conformemente all’articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 46, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 15 febbraio 2018. (13)

(98) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze tra le norme nazionali in materia di competenza e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni ma, a motivo dell’applicabilità diretta e della natura vincolante del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

AMBITO D’APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Ambito d’applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle materie civili relative:

a) al divorzio, alla separazione personale e all’annullamento del matrimonio;

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2. Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), possono comprendere, in particolare:

a) il diritto di affidamento e il diritto di visita;

b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

d) il collocamento del minore in affidamento presso una famiglia o un istituto;

e) i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

3. I capi III e VI del presente regolamento si applicano ai casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore concernenti più di uno Stato membro, a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980. Il capo IV del presente regolamento si applica alle decisioni che dispongono il ritorno del minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che devono essere eseguite in uno Stato membro diverso da quello in cui sono state rese.

4. Il presente regolamento non si applica:

a) all’accertamento o all’impugnazione della filiazione;

b) alle decisioni relative all’adozione, alle misure che la preparano o all’annullamento o alla revoca dell’adozione;

c) ai nomi e ai cognomi del minore;

d) all’emancipazione;

e) alle obbligazioni alimentari;

f) ai trust e alle successioni;

g) ai provvedimenti derivanti da illeciti penali commessi da minori.

 

     Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento per «decisione» si intende: una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, inclusi un decreto, un’ordinanza o una sentenza, che sancisca il divorzio, la separazione personale dei coniugi, l’annullamento del matrimonio o che riguardi questioni relative alla responsabilità genitoriale.

Ai fini del capo IV, il termine «decisione» comprende:

a) una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno di un minore in un altro Stato membro ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 e che deve essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata resa;

b) provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da un’autorità giurisdizionale che, in virtù del presente regolamento, è competente a conoscere del merito o provvedimenti disposti conformemente all’articolo 27, paragrafo 5, in combinato disposto con l’articolo 15.

Ai fini del capo IV, il termine «decisione» non comprende i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti da una tale autorità giurisdizionale senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia notificata al convenuto prima dell’esecuzione.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1) «autorità giurisdizionale»: l’autorità di qualsiasi Stato membro avente competenza giurisdizionale per le materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

2) «atto pubblico»: un documento che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e la cui autenticità:

a) riguardi la firma e il contenuto dell’atto; e

b) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione conformemente all’articolo 103;

3) «accordo»: ai fini del capo IV, un documento che non è un atto pubblico e che è stato concluso dalle parti in relazione alle materie rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e registrato da un’autorità pubblica comunicata alla Commissione dallo Stato membro conformemente all’articolo 103 a tal fine;

4) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui è stata resa la decisione, è stato formalmente redatto o registrato l’atto pubblico, oppure è stato registrato l’accordo;

5) «Stato membro dell’esecuzione»: lo Stato membro in cui è chiesta l’esecuzione della decisione, dell’atto pubblico o dell’accordo;

6) «minore»: una persona di età inferiore agli anni 18;

7) «responsabilità genitoriale»: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, compresi il diritto di affidamento e il diritto di visita;

8) «titolare della responsabilità genitoriale»: la persona, istituzione o altro ente che eserciti la responsabilità di genitore su un minore;

9) «diritto di affidamento»: vi sono inclusi i diritti e doveri concernenti la cura della persona di un minore, e in particolare il diritto di intervenire nella decisione riguardo al suo luogo di residenza;

10) «diritto di visita»: il diritto di visita nei confronti di un minore, compreso il diritto di condurre il minore in un luogo diverso dalla sua residenza abituale per un periodo limitato di tempo;

11) «trasferimento illecito o mancato ritorno del minore»: il trasferimento o il mancato ritorno di un minore:

a) quando tale trasferimento o mancato ritorno avviene in violazione del diritto di affidamento derivante da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base al diritto dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno; e

b) se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato ritorno, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti il trasferimento o il mancato trasferimento.

3. Ai fini degli articoli 3, 6, 10, 12, 13, 51, 59, 75, 94 e 102, la nozione di «domicile» sostituisce quella di «cittadinanza» per Irlanda e Regno Unito, e ha lo stesso significato che ha nei singoli ordinamenti giuridici di detti Stati membri.

 

CAPO II

COMPETENZA IN MATERIA MATRIMONIALE E IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

SEZIONE 1

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

 

     Art. 3. Competenza generale

Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova:

i) la residenza abituale dei coniugi,

ii) l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora,

iii) la residenza abituale del convenuto,

iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi,

v) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

vi) la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso; o

b) di cui i due coniugi sono cittadini.

 

     Art. 4. Domanda riconvenzionale

L’autorità giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all’articolo 3 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 5. Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l’articolo 3, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisione che concede la separazione personale è altresì competente per convertire la separazione personale in divorzio, qualora ciò sia previsto dal diritto di detto Stato.

 

     Art. 6. Competenza residua

1. Fatto salvo il paragrafo 2, qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato.

2. Il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli 3, 4 e 5.
3. Il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore nei confronti di un convenuto che non ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro.

 

SEZIONE 2

Responsabilità genitoriale

 

     Art. 7. Competenza generale

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatti salvi gli articoli da 8 a10 bis.

 

     Art. 8. Ultrattività della competenza in relazione al diritto di visita

1. In caso di lecito trasferimento della residenza di un minore da uno Stato membro a un altro che diventa la sua residenza abituale, la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro della precedente residenza abituale del minore permane, in deroga all’articolo 7, per un periodo di tre mesi dal trasferimento, per modificare una decisione sul diritto di visita resa in detto Stato membro prima del trasferimento del minore, se la persona cui la decisione ha accordato il diritto di visita continua a risiedere abitualmente nello Stato membro della precedente residenza abituale del minore.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il titolare del diritto di visita di cui al paragrafo 1 ha accettato la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui risiede abitualmente il minore, partecipando ai procedimenti dinanzi ad esse senza contestarla.

 

     Art. 9. Competenza nei casi di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore

Fatto salvo l’articolo 10, in caso di trasferimento illecito o mancato ritorno di un minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro e:

a) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato ritorno; o

b) se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

i) entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii) una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata respinta da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 e tale decisione non è più soggetta a impugnazione ordinaria;

iv) non è stata adita alcuna autorità giurisdizionale a norma dell’articolo 29, paragrafi 3 e 5, nello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno;

v) l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha reso una decisione sul diritto di affidamento che non comporta il ritorno del minore.

 

     Art. 10. Scelta del foro

1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale se ricorrono le condizioni seguenti:

a) il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché:

i) almeno uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente;

ii) in tale Stato membro si trovava la precedente residenza abituale del minore; o

iii) il minore è cittadino di quello Stato;

 

b) le parti e qualsiasi altro titolare della responsabilità genitoriale hanno:

i) liberamente convenuto la competenza giurisdizionale al più tardi alla data in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o

ii) accettato espressamente la competenza giurisdizionale nel corso del procedimento e l’autorità giurisdizionale si è assicurata che tutte le parti siano informate del loro diritto di non accettare la competenza; e

 

c) l’esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all’interesse superiore del minore.

2. L’accordo di scelta del foro ai sensi paragrafo 1, lettera b), punto i), ha forma scritta, è datato e firmato dalle parti o è messo agli atti dell’autorità giurisdizionale conformemente al diritto e alle procedure nazionali. Qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo è equivalente alla forma scritta. Coloro che diventano parte del procedimento dopo che è stata adita l’autorità giurisdizionale possono esprimere il loro accordo dopo che essa è stata adita. In mancanza di una loro contestazione, il loro accordo è considerato implicito.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, la competenza esercitata conformemente al paragrafo 1 cessa non appena:

a) la decisione emessa nel quadro di tale procedimento non sia più soggetta a impugnazione ordinaria; o

b) il procedimento sia terminato per un’altra ragione.

4. La competenza conferita ai sensi del paragrafo 1, lettera b), punto ii), è esclusiva.

 

     Art. 11. Competenza fondata sulla presenza del minore

1. Qualora non sia possibile stabilire la residenza abituale del minore né determinare la competenza ai sensi dell’articolo 10, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui si trova il minore.

2. La competenza di cui al paragrafo 1 si applica anche ai minori rifugiati o ai minori sfollati a livello internazionale a causa di disordini nei rispettivi Stati membri di residenza abituale.

 

     Art. 12. Trasferimento della competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro

1. In circostanze eccezionali, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro competente a conoscere del merito può, su istanza di parte o d’ufficio, se ritiene che un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro con cui il minore ha un legame particolare sia più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico, sospendere il procedimento o una parte specifica dello stesso e:

a) stabilire un termine entro il quale una o più parti possono informare l’autorità giurisdizionale di tale altro Stato membro del procedimento pendente e della possibilità di un trasferimento di competenza nonché presentare un’istanza a detta autorità giurisdizionale; o

b) chiedere a un’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro di assumere la competenza ai sensi del paragrafo 2.

2. L’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro può accettare la competenza, ove ciò corrisponda, a motivo delle particolari circostanze del caso, all’interesse superiore del minore, entro sei settimane:

a) dal momento in cui è adita a norma del paragrafo 1, lettera a); o

b) dal momento del ricevimento della richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).

L’autorità giurisdizionale successivamente adita o a cui è rivolta una richiesta di accettazione della competenza ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Se accetta, l’autorità giurisdizionale preventivamente adita declina la propria competenza.

3. ’L’autorità giurisdizionale preventivamente adita continua a esercitare la propria competenza se non ha ricevuto dall’autorità giurisdizionale dell’altro Stato membro l’accettazione della competenza entro sette settimane da quando:

a) è scaduto il termine entro il quale le parti possono presentare un’istanza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1, lettera a); o

b) l’autorità giurisdizionale ha ricevuto la richiesta a norma del paragrafo 1, lettera b).

4. Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che il minore abbia un legame particolare con uno Stato membro se tale Stato membro:

a) è divenuto la residenza abituale del minore dopo che l’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è stato adito;

b) è la precedente residenza abituale del minore;

c) è lo Stato di cui il minore è cittadino;

d) è la residenza abituale di uno dei titolari della responsabilità genitoriale; o

e) è il luogo in cui sono situati i beni del minore e la causa riguarda i provvedimenti di protezione del minore legati all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione di tali beni.

5. Se la competenza esclusiva dell’autorità giurisdizionale è stata stabilita a norma dell’articolo 10, quest’ultima non può trasferire la competenza all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro.

 

     Art. 13. Richiesta di trasferimento di competenza da parte di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente

1. In circostanze eccezionali e fatto salvo l’articolo 9, l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro non competente ai sensi del presente regolamento, ma con cui il minore ha un legame particolare ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 4, che ritenga di essere più indicata a valutare l’interesse superiore del minore nel caso specifico può richiedere un trasferimento di competenza all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di residenza abituale del minore.

2. Entro sei settimane dal ricevimento della richiesta ai sensi del paragrafo 1, l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta può accettare di trasferire la sua competenza se, per via delle specifiche circostanze del caso, ritenga tale trasferimento corrispondente all’interesse superiore del minore. Qualora l’autorità giurisdizionale destinataria della richiesta accetti di trasferire la competenza, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale richiedente. In assenza di una tale accettazione entro il termine, l’autorità giurisdizionale richiedente non può esercitare la competenza giurisdizionale.

 

     Art. 14. Competenza residua

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 7 a 11, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato membro.

 

     Art. 15. Provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, in casi d’urgenza

1. In casi d’urgenza, anche se la competenza a conoscere del merito è riconosciuta all’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per disporre i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, che possono essere previsti dalla legge di tale Stato membro relativamente:

a) a un minore presente in quello Stato membro; o

b) ai beni di un minore che si trovano in quello Stato membro.

2. Allorché lo renda necessario la tutela dell’interesse superiore del minore, l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ne informa senza ritardo l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro competente ai sensi dell’articolo 7 oppure, se del caso, un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito, direttamente a norma dell’articolo 86o tramite le autorità centrali designate a norma dell’articolo 76.

3. I provvedimenti adottati in esecuzione del paragrafo 1 cessano di applicarsi non appena l’autorità giurisdizionale dello Stato membro competente ai sensi del presente regolamento a conoscere del merito abbia adottato i provvedimenti ritenuti appropriati.

Se del caso, tale autorità giurisdizionale può informare della sua decisione l’autorità giurisdizionale che ha disposto i provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, direttamente a norma dell’articolo 86oppure tramite le autorità centrali designate a norma dell’articolo 76.

 

     Art. 16. Questioni incidentali

1. Se l’esito di un procedimento pendente davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro in una materia che non rientra nell’ambito di applicazione del presente regolamento dipende dalla risoluzione di una questione incidentale riguardante la responsabilità genitoriale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può risolvere la questione ai fini del procedimento di cui trattasi anche se tale Stato membro non è competente ai sensi del presente regolamento.

2. La pronuncia su di una questione incidentale ai sensi del paragrafo 1 produce effetti solo nel procedimento per cui è stata resa.

3. Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un minore nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro richieda l’autorizzazione o l’approvazione di un’autorità giurisdizionale, un’autorità giurisdizionale di quello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.

4. L’articolo 15, paragrafo 2, si applica di conseguenza.

 

SEZIONE 3

Disposizioni comuni

 

     Art. 17. Adizione di un’autorità giurisdizionale

L’autorità giurisdizionale si considera adita:

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente sono depositati presso l’autorità giurisdizionale, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché fosse effettuata la notificazione o la comunicazione al convenuto;

b) se l’atto deve essere notificato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data in cui lo riceve l’autorità competente ai fini della notificazione o della comunicazione, purché successivamente l’attore non abbia omesso di prendere tutte le misure cui era tenuto affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale; o

c) se il procedimento è avviato d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale adotta la decisione di avviare il procedimento o, qualora tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.

 

     Art. 18. Verifica della competenza

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale il presente regolamento non prevede la sua competenza a conoscere del merito e per la quale un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro è competente a conoscere del merito ai sensi del presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

 

     Art. 19. Esame della procedibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale in uno Stato diverso dallo Stato membro in cui è stato avviato il procedimento non compare, l’autorità giurisdizionale competente è tenuta a sospendere il procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente da uno Stato membro a un altro a norma di tale regolamento.

3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale o un atto equivalente all’estero a norma di tale convenzione.

 

     Art. 20. Litispendenza e connessione

1. Qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi e tra le stesse parti siano state presentate domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

2. Salvo il caso in cui la competenza di una delle autorità giurisdizionali sia esclusivamente fondata sull’articolo 15, qualora dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi siano state presentate domande riguardanti la responsabilità genitoriale su uno stesso minore, aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

3. Quando la competenza dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

In tal caso, la parte che ha presentato la domanda davanti all’autorità giurisdizionale successivamente adita può promuovere l’azione dinanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita.

4. Qualora sia adita l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro al quale l’accettazione di competenza di cui all’articolo 10 conferisce competenza esclusiva, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro sospende il procedimento fino a quando l’autorità giurisdizionale adita sulla base dell’accordo o dell’accettazione dichiara di non essere competente ai sensi dell’accordo o dell’accettazione.

5. Se e nella misura in cui l’autorità giurisdizionale accettata ha accertato la propria competenza esclusiva in base all’accettazione della competenza di cui all’articolo 10, qualunque autorità giurisdizionale di un altro Stato membro dichiara la propria incompetenza a favore della prima.

 

     Art. 21. Diritto del minore di esprimere la propria opinione

1. Nell’esercitare la competenza ai sensi della sezione 2 del presente capo, le autorità giurisdizionali degli Stati membri danno al minore capace di discernimento, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, la possibilità concreta ed effettiva di esprimere la propria opinione, direttamente o tramite un rappresentante o un organismo appropriato.

2. Qualora decida, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, di dare al minore la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi del presente articolo, l’autorità giurisdizionale tiene debito conto dell’opinione del minore in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

 

CAPO III

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

 

     Art. 22. Ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980

Quando una persona, istituzione o altro ente che lamenta una violazione del diritto di affidamento chiede, direttamente o con l’assistenza di un’autorità centrale, all’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di rendere una decisione in base alla convenzione dell’Aia del 1980 che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano gli articoli da 23 a 29, e il capo VI, del presente regolamento a integrazione della convenzione dell’Aia del 1980.

 

     Art. 23. Ricevimento e trattamento delle domande da parte delle autorità centrali

1. L’autorità centrale richiesta procede al rapido trattamento della domanda di cui all’articolo 22, sulla base della convenzione dell’Aia del 1980.

2. Qualora l’autorità centrale dello Stato membro richiesto riceva una domanda ai sensi dell’articolo 22, ne accusa ricevuta entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda stessa. Essa informa, senza indebito ritardo, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente o l’istante, secondo il caso, delle prime misure che sono state o saranno prese per trattare la domanda e può richiedere tutte le informazioni o i documenti supplementari che considera necessari.

 

     Art. 24. Celerità del procedimento giudiziario

1. L’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui all’articolo 22 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nel diritto nazionale.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale di primo grado, salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, decide entro sei settimane da quando è stata adito.

3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, un’autorità giurisdizionale di grado superiore decide entro sei settimane dal momento in cui sono state espletate tutte le fasi procedurali richieste e l’autorità giurisdizionale è in grado di esaminare l’impugnazione, mediante udienza o in altro modo.

 

     Art. 25. Risoluzione alternativa delle controversie

Quanto prima possibile e in qualsiasi fase del procedimento, l’autorità giurisdizionale provvede, direttamente o, se del caso, con l’assistenza delle autorità centrali, a invitare le parti a valutare se siano disposte a ricorrere alla mediazione o ad altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, a meno che ciò non vada contro l’interesse superiore del minore, non sia appropriato nel caso specifico o non ritardi indebitamente il procedimento.

 

     Art. 26. Diritto del minore di esprimere la propria opinione nel procedimento di ritorno

L’articolo 21 del presente regolamento si applica anche nei procedimenti di ritorno ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980.

 

     Art. 27. Procedura di ritorno del minore

1. L’autorità giurisdizionale non può rifiutare di disporre il ritorno del minore se la persona che lo richiede non ha avuto la possibilità di essere sentita.

2. L’autorità giurisdizionale può esaminare, in qualsiasi fase del procedimento, conformemente all’articolo 15, la necessità di assicurare contatti tra il minore e la persona che richiede il ritorno del minore, tenuto conto dell’interesse superiore del minore.

3. Un ’autorità giurisdizionale che consideri l’eventualità di rifiutare di disporre il ritorno di un minore unicamente in base all’articolo 13, primo comma, della convenzione dell’Aia del 1980 non può rifiutarsi di disporre il ritorno del minore se la parte che ne richiede il ritorno la convince fornendo prove sufficienti o se l’autorità giurisdizionale stessa è altrimenti convinta che sono state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno.

4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità giurisdizionale può comunicare con le autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, direttamente a norma dell’articolo 86 o con l’assistenza delle autorità centrali.

5. Nel disporre il ritorno del minore, l’autorità giurisdizionale può, se del caso, adottare provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, ai sensi dell’articolo 15 del presente regolamento al fine di proteggere il minore dal grave rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980, purché l’esame e l’adozione di tali provvedimenti non ritardino indebitamente il procedimento di ritorno.

6. La decisione che dispone il ritorno del minore può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni, qualora il ritorno del minore prima della decisione sull’impugnazione sia richiesto dall’interesse superiore del minore.

 

     Art. 28. Esecuzione delle decisioni che dispongono il ritorno del minore

1. L’autorità competente per l’esecuzione alla quale è stata presentata una domanda di esecuzione della decisione che dispone il ritorno del minore in un altro Stato membro procede al rapido trattamento della domanda stessa.

2. Qualora la decisione di cui al paragrafo 1 non sia stata eseguita entro sei settimane dalla data di avvio del procedimento di esecuzione, la parte che richiede l’esecuzione o l’autorità centrale dello Stato membro dell’esecuzione hanno il diritto di chiedere all’autorità competente in materia di esecuzione di indicare i motivi del ritardo.

 

     Art. 29. Procedura successiva al diniego del ritorno del minore ai sensi dell’articolo 13, primo comma, lettera b), e dell’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980

1. Il presente articolo si applica qualora una decisione che nega il ritorno del minore in un altro Stato membro si basi unicamente sull’articolo 13, primo comma, lettera b), o sull’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.

2. L’autorità giurisdizionale che rende una decisione ai sensi del paragrafo 1 rilascia d’ufficio un certificato utilizzando il modello di cui all’allegato I. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

3. Se, nel momento in cui l’autorità giurisdizionale rende una decisione ai sensi del paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno è già stata investita di un procedimento di merito relativo al diritto di affidamento, l’autorità giurisdizionale, se è al corrente di tale procedimento, provvede, entro un mese dalla data della decisione di cui al paragrafo 1, a trasmettere all’autorità giurisdizionale di quello Stato membro, direttamente o tramite le autorità centrali, i documenti seguenti:

a) una copia della sua decisione di cui al paragrafo 1;

b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e

c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale e qualsiasi altro documento reputi pertinente.

4. L’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno può, se necessario, chiedere a una parte di fornire la traduzione o la traslitterazione, a norma dell’articolo 91, della decisione di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altro documento allegato al certificato in conformità del paragrafo 3, lettera c), del presente articolo.

5. Se, al di fuori dei casi di cui al paragrafo 3, una delle parti adisce, entro tre mesi dalla notificazione della decisione di cui al paragrafo 1, un’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato ritorno affinché accerti nel merito il diritto di affidamento, la parte in questione presenta all’autorità giurisdizionale i documenti seguenti:

a) una copia della decisione di cui al paragrafo 1;

b) il certificato rilasciato ai sensi del paragrafo 2; e

c) se del caso una trascrizione, una sintesi o un verbale delle udienze dinanzi all’autorità giurisdizionale che ha negato il ritorno del minore.

6. Nonostante la decisione contro il ritorno di cui al paragrafo 1, le decisioni di merito relative al diritto di affidamento risultanti dai procedimenti di cui ai paragrafi 3 e 5 che comportano il ritorno del minore sono esecutive in un altro Stato membro a norma del capo IV.

 

CAPO IV

RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE

SEZIONE 1

Disposizioni generali in materia di riconoscimento ed esecuzione

Sottosezione 1

Riconoscimento

 

     Art. 30. Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

2. In particolare, e fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento particolare per l’aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di detto Stato membro.

3. Ogni parte interessata può, conformemente alle procedure di cui all’articoli da 59 a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI, chiedere una decisione attestante l’assenza di motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39.

4. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicati da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

5. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale dinanzi ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, questa può decidere al riguardo.

 

     Art. 31. Documenti da presentare per il riconoscimento

1. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.

2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione resa in un altro Stato membro può, se del caso, richiedere alla parte che intende avvalersene di fornire, conformemente all’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.

3. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può richiedere alla parte, conformemente all’articolo 91, di fornire la traduzione o la traslitterazione della decisione oltre alla traduzione o alla traslitterazione del contenuto pertinente del certificato se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

 

     Art. 32. Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all’articolo 31, paragrafo 1, non siano prodotti, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente possono fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritengano di essere informate a sufficienza, dispensare dalla loro produzione.

2. Qualora l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente lo richiedano, deve essere presentata una traduzione o una traslitterazione, a norma dell’articolo 91, dei suddetti documenti equivalenti.

 

     Art. 33. Sospensione del procedimento

L’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un mezzo ordinario; o

b) è stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui agli articoli 38 e 39 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi.

 

Sottosezione 2

Esecutività ed esecuzione

 

     Art. 34. Decisioni esecutive

1. Le decisioni in materia di responsabilità genitoriale rese ed esecutive in un determinato Stato membro, sono esecutive negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione che accorda un diritto di visita, l’autorità giurisdizionale d’origine può dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.

 

     Art. 35. Documenti da presentare per l’esecuzione

1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36.

2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro che dispone provvedimenti provvisori o cautelari, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte;

b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 attestante che la decisione è eseguibile nello Stato membro di origine e che l’autorità giurisdizionale d’origine:

i) è competente a conoscere del merito; o

ii) ha disposto i provvedimenti di cui all’articolo 27, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 15; e

 

c) qualora il provvedimento sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, la prova della notificazione o comunicazione della decisione.

3. Se necessario, l’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’articolo 69, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato che specifica l’obbligo da eseguire.

4. L’autorità competente in materia di esecuzione può imporre alla parte che chiede l’esecuzione di fornire, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

Sottosezione 3

Certificato

 

     Art. 36. Rilascio del certificato

1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per:

a) una decisione in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato II;

b) una decisione in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato III;

c) una decisione che ordina il ritorno di un minore di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), e, se del caso, un provvedimento cautelare, inclusi i provvedimenti provvisori, disposto in conformità dell’articolo 27, paragrafo 5, che accompagna la decisione utilizzando il modello di cui all’allegato IV.

2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

3. Il rilascio del certificato non è soggetto a impugnazione.

 

     Art. 37. Rettifica del certificato

1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 rettifica il certificato su richiesta, e può rettificarlo d’ufficio, se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione da eseguire e il certificato.

2. Alla procedura di rettifica del certificato si applica il diritto dello Stato membro di origine.

 

Sottosezione 4

Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione

 

     Art. 38. Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia matrimoniale

Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio è negato:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;

b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) se la decisione è incompatibile con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o

d) se la decisione è incompatibile con una decisione anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.

 

     Art. 39. Motivi di diniego del riconoscimento delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

1. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è negato:

a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;

b) quando la decisione è stata resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione;

c) su domanda della persona che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata resa senza darle la possibilità di essere ascoltata;

d) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;

e) se e nella misura in cui la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale resa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o

f) se la procedura prevista dall’articolo 82 non è stata rispettata.

2. Il riconoscimento di una decisione in materia di responsabilità genitoriale può essere negato qualora sia stata resa senza aver dato al minore capace di discernimento una possibilità di esprimere la propria opinione a norma dell’articolo 21, salvo se:

a) il procedimento riguardava esclusivamente i beni del minore e se non era necessario dare tale possibilità in considerazione della questione oggetto del procedimento; o

b) sussistevano seri motivi in considerazione, in particolare, dell’urgenza del caso.

 

     Art. 40. Procedura per il diniego del riconoscimento

1. Alle domande di diniego del riconoscimento si applicano di conseguenza le procedure di cui agli articoli da 59a 62 e, se del caso, alla sezione 5 del presente capo e al capo VI.

2. La competenza territoriale delle autorità giurisdizionali comunicate da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro in cui è introdotto il procedimento di non riconoscimento.

 

     Art. 41. Motivi di diniego dell’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale

Fatto salvo l’articolo 56, paragrafo 6, l’esecuzione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale è rifiutata qualora sia dichiarata la sussistenza di uno dei motivi di diniego del riconoscimento di cui all’articolo 39.

 

SEZIONE 2

Disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di determinate decisioni privilegiate

 

     Art. 42. Ambito d’applicazione

1. La presente sezione si applica alle tipologie di decisioni seguenti, purché certificate nello Stato membro di origine in conformità dell’articolo 47:

a) le decisioni che accordano un diritto di visita; e

b) le decisioni ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, nella misura in cui esse comportino il ritorno del minore.

2. La presente sezione non osta a che una parte chieda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui al paragrafo 1 in conformità delle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione di cui alla sezione 1 del presente capo.

 

Sottosezione 1

Riconoscimento

 

     Art. 43. Riconoscimento

1. Le decisioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rese in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al loro riconoscimento, salvo se e nella misura la decisione sia dichiarata l’incompatibile con una decisione successiva di cui all’articolo 50.

2. La parte che desidera invocare in uno Stato membro una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 47.

3. L’articolo 31, paragrafi 2 e 3, si applica di conseguenza.

 

     Art. 44. Sospensione del procedimento

L’autorità giurisdizionale dinanzi al quale è invocata una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento, in tutto o in parte, se:

a) è stata presentata un’istanza di dichiarazione vertente sull’incompatibilità di tale decisione con una decisione successiva di cui all’articolo 50; o

b) la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha richiesto, conformemente all’articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’articolo 47.

 

Sottosezione 2

Esecutività ed esecuzione

 

     Art. 45. Decisioni esecutive

1. Le decisioni di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rese ed esecutive in un determinato Stato membro sono esecutive negli altri Stati membri ai sensi della presente sezione senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

2. Ai fini dell’esecuzione in un altro Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), le autorità giurisdizionali dello Stato membro di origine possono dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva, nonostante eventuali impugnazioni.

 

     Art. 46. Documenti da produrre per l’esecuzione

1. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, la parte che richiede l’esecuzione fornisce all’autorità competente in materia di l’esecuzione:

a) una copia della decisione, che presenti le condizioni di autenticità prescritte; e

b) l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 47.

2. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera a), resa in un altro Stato membro, l’autorità competente in materia di esecuzione può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato che specifica l’obbligo da eseguire.

3. Ai fini dell’esecuzione in uno Stato membro di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, resa in un altro Stato membro, l’autorità competente in materia di esecuzione può esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione della decisione se non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione.

 

Sottosezione 3

Certificato per le decisioni privilegiate

 

     Art. 47. Rilascio del certificato

1. L’autorità giurisdizionale che ha reso una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, rilascia, su istanza di parte, un certificato per:

a) una decisione che accorda un diritto di visita utilizzando il modello di cui all’allegato VI;

b) una decisione di merito relativa al diritto di affidamento che comporta il ritorno del minore e resa ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 6, utilizzando il modello di cui all’allegato VI.

2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

3. L’autorità giurisdizionale rilascia il certificato solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

a) tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere ascoltate;

b) il minore ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione ai sensi dell’articolo 21;

c) quando la decisione è stata resa in contumacia:

i) la domanda giudiziale o un atto equivalente sono stati notificati o comunicati al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese; oppure

ii) è accertato che il convenuto contumace ha accettato inequivocabilmente la decisione.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, il certificato per una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, lettera b), è rilasciato solo se l’autorità giurisdizionale ha tenuto conto, nel rendere la sua decisione, dei motivi e dei fatti alla base della precedente decisione resa in un altro Stato membro conformemente all’articolo 13, primo comma, lettera b), o all’articolo 13, secondo comma, della convenzione dell’Aia del 1980.

5. Il certificato ha effetto soltanto nei limiti dell’esecutività della decisione.

6. Il rilascio del certificato non è soggetto ad alcuna impugnazione fatta eccezione per quelle indicate all’articolo 48.

 

     Art. 48. Rettifica e revoca del certificato

1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d’ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra la decisione e il certificato.

2. L’autorità giurisdizionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d’ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 47. L’articolo 49 si applica di conseguenza.

3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.

 

     Art. 49. Certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività

1. Qualora e nella misura in cui una decisione certificata in conformità dell’articolo 47 abbia cessato di essere esecutiva o la sua esecutività sia stata sospesa o limitata, è rilasciato, utilizzando il modello standard di cui all’allegato VII, un certificato comprovante la non esecutività o la limitazione dell’esecutività, su richiesta in qualsiasi momento all’autorità giurisdizionale dello Stato membro di origine comunicato alla Commissione a norma dell’articolo 103.

2. Il certificato è compilato e rilasciato nella lingua della decisione. Il certificato può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea richiesta da una parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

 

Sottosezione 4

Diniego del riconoscimento e dell’esecuzione

 

     Art. 50. Decisioni incompatibili

Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione di cui all’articolo 42, paragrafo 1, sono rifiutati se e nella misura in cui la decisione sia incompatibile con una decisione successiva in materia di responsabilità genitoriale relativa allo stesso minore e resa:

a) nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato; o

b) in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, purché la decisione successiva soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato.

 

SEZIONE 3

Disposizioni comuni sull’esecuzione

Sottosezione 1

Esecuzione

 

     Art. 51. Procedimento di esecuzione

1. Fatte salve le disposizioni della presente sezione, il procedimento di esecuzione delle decisioni rese in un altro Stato membro è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione. Fatti salvi gli articoli 41, 50, 56 e 57, le decisioni rese in uno Stato membro che sono esecutive nello Stato membro di origine sono eseguite nello Stato membro dell’esecuzione alle stesse condizioni delle decisioni emesse in tale Stato membro.

2. La parte che richiede l’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.

 

     Art. 52. Autorità competenti in materia di esecuzione

La domanda di esecuzione è presentata all’autorità competente in materia di esecuzione ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione, quale comunicata da tale Stato membro alla Commissione in conformità dell’articolo 103.

 

     Art. 53. Esecuzione parziale

1. Una parte che richiede l’esecuzione di una decisione può richiederne l’esecuzione parziale.

2. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l’esecuzione è stata negata per uno o alcuni di essi, l’esecuzione è comunque possibile per le parti della decisione non interessate dal diniego.

3. I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non possono essere usati per dare esecuzione a una decisione che dispone il ritorno di un minore senza che sia data esecuzione anche a eventuali provvedimenti provvisori, inclusi i provvedimenti cautelari, disposti al fine di proteggere il minore dal rischio di cui all’articolo 13, primo comma, lettera b), della convenzione dell’Aia del 1980.

 

     Art. 54. Modalità pratiche per l’esercizio del diritto di visita

1. Le autorità competenti per l’esecuzione o le autorità giurisdizionali dello Stato membro dell’esecuzione possono stabilire modalità pratiche volte a organizzare l’esercizio del diritto di visita, qualora le modalità necessarie non siano affatto o siano insufficientemente previste nella decisione resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competente a conoscere del merito e a condizione che siano rispettati gli elementi essenziali di detta decisione.

2. Le modalità pratiche stabilite a norma del paragrafo 1 cessano di essere applicabili a seguito di una decisione successiva resa dalle autorità giurisdizionali dello Stato membro competenti a conoscere del merito.

 

     Art. 55. Notificazione o comunicazione del certificato e della decisione

1. Quando si chiede l’esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro, l’opportuno certificato rilasciato ai sensi degli articoli 36 o 47 è notificato o comunicato alla persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione prima dell’inizio della stessa. Il certificato è corredato della decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata a detta persona e, se del caso, dei dettagli delle modalità pratiche di cui all’articolo 54, paragrafo 1.

2. Qualora la notifica o comunicazione debba essere effettuata in uno Stato membro diverso da quello di origine, la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione può chiedere una traduzione o traslitterazione di quanto segue:

a) la decisione, al fine di contestarne l’esecuzione;

b) se del caso, il contenuto traducibile dei campi di testo libero del certificato rilasciato a norma dell’articolo 47,

se non sono redatti o accompagnati da una traduzione o traslitterazione in una lingua a essa comprensibile o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui risiede abitualmente oppure, laddove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui risiede abitualmente.

3. Quando si chiede una traduzione o traslitterazione ai sensi del paragrafo 2, non può essere adottato alcun provvedimento di esecuzione, a eccezione dei provvedimenti cautelari, fino a che la persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione abbia ricevuto detta traduzione o traslitterazione.

4. I paragrafi 2 e 3 non si applicano nella misura in cui la decisione e, se del caso, il certificato di cui al paragrafo 1 siano già stati notificati o comunicati alla persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione conformemente ai requisiti di traduzione o traslitterazione di cui al paragrafo 2.

 

Sottosezione 2

Sospensione del procedimento di esecuzione e diniego dell’esecuzione

 

     Art. 56. Sospensione e diniego

1. D’ufficio, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione sospende il procedimento di esecuzione se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine.

2. Su istanza della parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione, l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dell’esecuzione può sospendere, in tutto o in parte, il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:

a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria;

b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto;

c) è stata proposta una domanda di diniego dell’esecuzione a norma dell’articolo 41, 50 o 57;

d) la parte nei cui confronti è chiesta l’esecuzione ha chiesto, conformemente all’articolo 48, la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’articolo 47.

3. Se sospende il procedimento di esecuzione per il motivo di cui al paragrafo 2, lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale deve essere proposta un’eventuale impugnazione.

4. In casi eccezionali, su istanza della persona nei cui confronti è chiesta l’esecuzione o, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, del minore in questione o di un’altra parte interessata che agisce nell’interesse superiore del minore, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può sospendere il procedimento di esecuzione se l’esecuzione esporrebbe il minore a un grave rischio di pericoli fisici o psichici a causa di impedimenti temporanei emersi successivamente alla pronuncia della decisione, o in virtù di altri mutamenti significativi delle circostanze.

L’esecuzione è ripresa non appena cessi il grave rischio di pericoli fisici o psichici.

5. Nei casi di cui al paragrafo 4, prima di rifiutare l’esecuzione ai sensi del paragrafo 6, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale adotta tutte le misure adeguate per facilitare l’esecuzione conformemente al diritto e alle procedure nazionali nonché all’interesse superiore del minore.

6. Se il grave rischio di cui paragrafo 4 ha carattere permanente, l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può, su richiesta, rifiutare l’esecuzione della decisione.

 

     Art. 57. Motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione ai sensi del diritto nazionale

I motivi di sospensione o diniego dell’esecuzione previsti dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione si applicano purché non siano incompatibili con l’applicazione degli articoli 41, 50 e 56.

 

     Art. 58. Competenza delle autorità o delle autorità giurisdizionali competenti in materia di diniego dell’esecuzione

1. La domanda di diniego dell’esecuzione fondata sull’articolo 39 è proposta all’autorità giurisdizionale comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103. La domanda di diniego dell’esecuzione fondata su altri motivi stabiliti o permessi dal presente regolamento è proposta all’autorità giurisdizionale o all’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103.

2. La competenza territoriale dell’autorità giurisdizionale o dell’autorità comunicata da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 103 è determinata dal diritto dello Stato membro nel quale sono proposte istanze a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 59. Domanda di diniego dell’esecuzione

1. Nella misura in cui non sia disciplinata dal presente regolamento, il procedimento per la presentazione di una domanda di diniego dell’esecuzione è disciplinato dal diritto dello Stato membro dell’esecuzione.

2. Il richiedente fornisce all’autorità competente in materia di esecuzione o all’autorità giurisdizionale una copia della decisione e, ove applicabile e possibile, l’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 o 47.

3. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero dell’apposito certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 36 o 47 che specifica l’obbligo da eseguire.

4. Se l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale non è in grado di procedere senza tale traduzione o traslitterazione, può, se necessario, esigere dal richiedente che fornisca, in conformità dell’articolo 91, tale la traduzione o la traslitterazione della decisione.

5. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può dispensare la parte dalla produzione dei documenti di cui al paragrafo 2 qualora:

a) ne sia già in possesso; o

b) ritenga irragionevole chiedere al richiedente di fornirli.

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale può imporre all’altra parte di fornire tali documenti.

6. La parte che richiede il diniego dell’esecuzione di una decisione resa in un altro Stato membro non è obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro dell’esecuzione. La parte è obbligata ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione solo se tale rappresentante è obbligatorio ai sensi del diritto dello Stato membro dell’esecuzione indipendentemente dalla cittadinanza delle parti.

 

     Art. 60. Procedure rapide

L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale procede senza indebito ritardo al trattamento della domanda di diniego dell’esecuzione.

 

     Art. 61. Contestazione o impugnazione

1. Ciascuna delle parti può contestare o impugnare una decisione relativa alla domanda di diniego dell’esecuzione.

2. La contestazione o impugnazione è proposta davanti all’autorità o all’autorità giurisdizionale comunicata dallo Stato membro dell’esecuzione alla Commissione, conformemente all’articolo 103, come l’autorità on l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale deve essere proposta tale contestazione o impugnazione.

 

     Art. 62. Ulteriore contestazione o impugnazione

Una decisione resa sulla contestazione o impugnazione può essere impugnata a sua volta unicamente da una contestazione o impugnazione se l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale si deve presentare l’ulteriore contestazione o impugnazione è stata comunicata dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 103.

 

     Art. 63. Sospensione del procedimento

1. L’autorità competente in materia di esecuzione o l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è proposta la domanda di diniego dell’esecuzione o l’impugnazione a norma dell’articolo 61 o dell’articolo 62 può sospendere il procedimento di esecuzione per uno dei motivi seguenti:

a) la decisione è stata impugnata nello Stato membro d’origine con un’impugnazione ordinaria;

b) il termine per l’impugnazione ordinaria di cui alla lettera a) non è ancora scaduto; o

c) la persona nei confronti della quale è chiesta l’esecuzione ha chiesto conformemente all’articolo 48 la revoca di un certificato rilasciato a norma dell’articolo 47.

2. Se sospende il procedimento per il motivo di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente per l’esecuzione o l’autorità giurisdizionale può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

 

SEZIONE 4

Atti pubblici e accordi

 

     Art. 64. Ambito d’applicazione

La presente sezione si applica in materia di divorzio, separazione personale e responsabilità genitoriale agli atti pubblici che sono stati formalmente redatti o registrati, e agli accordi che sono stati registrati, in uno Stato membro che assume la competenza ai sensi del capo II.

 

     Art. 65. Riconoscimento ed esecuzione degli atti pubblici e degli accordi

1. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di separazione personale e divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. La sezione 1 del presente capo si applica di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.

2. Gli atti pubblici e gli accordi in materia di responsabilità genitoriale aventi effetti giuridici vincolanti e che hanno efficacia esecutiva nello Stato membro di origine sono riconosciuti ed eseguiti negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività. Le sezioni 1 e 3 del presente capo si applicano di conseguenza, salvo se diversamente disposto nella presente sezione.

 

     Art. 66. Certificato

1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procedono, su istanza di parte, al rilascio di un certificato per un atto pubblico o un accordo:

a) in materia matrimoniale utilizzando il modello di cui all’allegato VIII;

b) in materia di responsabilità genitoriale utilizzando il modello di cui all’allegato IX.

Il certificato di cui alla lettera b) contiene una sintesi dell’obbligazione esecutiva riportata nell’atto pubblico o nell’accordo.

2. Il certificato può essere rilasciato soltanto se ricorrono le condizioni seguenti:

a) lo Stato membro che ha autorizzato l’autorità pubblica o altra autorità a redigere formalmente o registrare l’atto pubblico o a registrare l’accordo è competente ai sensi del capo II; e

b) l’atto pubblico o l’accordo ha effetti giuridici vincolanti in tale Stato membro.

3. In deroga al paragrafo 2, in materia di responsabilità genitoriale il certificato può non essere rilasciato solo se vi sono indicazioni che il contenuto dell’atto pubblico o dell’accordo sia contrario all’interesse superiore del minore.

4. Il certificato è compilato nella lingua dell’atto pubblico o dell’accordo. Può anche essere rilasciato in un’altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea richiesta dalla parte. Ciò non crea l’obbligo per l’autorità giurisdizionale o per l’autorità competente che rilascia il certificato di fornire la traduzione o la traslitterazione del contenuto traducibile dei campi di testo libero.

5. Qualora il certificato non sia prodotto, l’atto pubblico o l’accordo non è riconosciuto o eseguito in un altro Stato membro.

 

     Art. 67. Rettifica e revoca del certificato

1. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente dello Stato membro di origine comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 procede su richiesta, e ha la facoltà di procedere d’ufficio, alla rettifica del certificato se, per un errore materiale o un’omissione, sussiste una discrepanza tra l’atto pubblico o l’accordo e il certificato.

2. L’autorità giurisdizionale o l’autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta o d’ufficio, revoca il certificato se questo risulta concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti all’articolo 66.

3. La procedura, comprese eventuali impugnazioni, relativa alla rettifica o alla revoca del certificato è disciplinata dal diritto dello Stato membro d’origine.

 

     Art. 68. Motivi di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione

1. Il riconoscimento di un atto pubblico o di un accordo in materia di separazione personale o divorzio è negato se:

a) il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato;

b) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo tra le medesime parti nello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato; o

c) se è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo anteriore tra le stesse parti, resa in un altro Stato membro o in un paese terzo, purché la decisione, l’atto pubblico o l’accordo anteriore soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato.

2. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale è negato:

a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui il riconoscimento à invocato;

b) su richiesta della persona che ritiene che l’atto pubblico o l’accordo sia lesivo della propria responsabilità genitoriale, se l’atto pubblico è stato redatto o registrato, o l’accordo è stato concluso e registrato, senza aver coinvolto tale persona;

c) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l’esecuzione;

d) se e nella misura in cui è incompatibile con una decisione, un atto pubblico o un accordo successivo in materia di responsabilità genitoriale emesso in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, a condizione che quest’ultima decisione, atto pubblico o accordo soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro in cui si invoca il riconoscimento o si richiede l’esecuzione.

3. Il riconoscimento o l’esecuzione di un atto pubblico o di un accordo in materia di responsabilità genitoriale può essere negato se l’atto pubblico è stato formalmente redatto o registrato, o l’accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione.

 

SEZIONE 5

Altre disposizioni

 

     Art. 69. Divieto di riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine

Non si può procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine. Il criterio dell’ordine pubblico di cui all’articolo 38, lettera a), e all’articolo 39, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 3 a 14.

 

     Art. 70. Divergenze fra leggi applicabili

Il riconoscimento di una decisione in materia matrimoniale non può essere negato perché la legge dello Stato membro in cui il riconoscimento è invocato non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l’annullamento del matrimonio.

     Art. 71. Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione resa in un altro Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

 

     Art. 72. Impugnazione in determinati Stati membri

Qualora una decisione sia stata resa in Irlanda, a Cipro o nel Regno Unito, qualsiasi mezzo di impugnazione esperibile nello Stato membro d’origine è considerato «impugnazione ordinaria» ai sensi del presente capo.

 

     Art. 73. Spese

Il presente capo si applica altresì alla determinazione dell’importo delle spese per i procedimenti instaurati in base al presente regolamento nonché all’esecuzione di qualsiasi decisione relativa a tali spese.

 

     Art. 74. Patrocinio a spese dello Stato

1. L’istante che nello Stato membro d’origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui all’articolo 30, paragrafo 3, e agli articoli 40 e 59, dell’assistenza più favorevole o dell’esenzione più ampia prevista dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

2. L’istante che nello Stato membro d’origine ha usufruito di un procedimento gratuito dinanzi a un’autorità amministrativa comunicata alla Commissione conformemente all’articolo 103 beneficia, nei procedimenti previsti all’articolo 30, paragrafo 3, 40, e 59, del patrocinio a spese dello Stato in conformità del paragrafo 1 del presente articolo. A tal fine, tale parte presenta una dichiarazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine attestante che la parte soddisfa le condizioni economiche per poter beneficiare, in tutto o in parte, del patrocinio a spese dello Stato o di un’esenzione dalle spese.

 

     Art. 75. Cauzione o deposito

Non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, alla parte che chiede l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione pronunciata in un altro Stato membro a motivo della sua qualità di straniero o del difetto di residenza abituale nello Stato membro dell’esecuzione.

 

CAPO V

COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE

 

     Art. 76. Designazione delle autorità centrali

Ciascuno Stato membro designa una o più autorità centrali incaricate di assisterlo nell’applicazione del presente regolamento in materia di responsabilità genitoriale e ne specifica le competenze territoriali e materiali. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni dovrebbero, di norma, essere inviate direttamente all’autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un’autorità centrale non competente, quest’ultima la inoltra all’autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo.

 

     Art. 77. Compiti generali delle autorità centrali

1. Le autorità centrali mettono a disposizione informazioni sull’ordinamento, sulle procedure e sui servizi disponibili a livello nazionale in materia di responsabilità genitoriale e adottano le misure che ritengono appropriate per migliorare l’applicazione del presente regolamento.

2. Le autorità centrali cooperano tra loro e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

3. Ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2, si può ricorrere alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

 

     Art. 78. Richieste tramite le autorità centrali

1. Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro, cooperano nell’ambito di singoli casi per realizzare gli obiettivi del presente regolamento.

2. Le richieste ai sensi del presente capo possono essere effettuate da un’autorità giurisdizionale o da un’autorità competente. Le richieste ai sensi dell’articolo 79, lettere c) e g), e dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera c), possono essere effettuate anche dai titolari della responsabilità genitoriale.

3. Ad eccezione dei casi urgenti e fatto salvo l’articolo 86, le richieste ai sensi del presente capo sono presentate all’autorità centrale dello Stato membro dell’autorità giurisdizionale richiedente o dell’autorità competente richiedente, o dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente.

4. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che consentano la comunicazione diretta nelle loro relazioni reciproche.

5. Il presente capo non preclude al titolare della responsabilità genitoriale di adire direttamente le autorità giurisdizionali di un altro Stato membro.

6. Gli articoli 79 e 80 non impongono in alcun caso all’autorità centrale l’obbligo di esercitare attribuzioni che, secondo la legge dello Stato membro richiesto, spettano esclusivamente alle autorità giudiziarie.

 

     Art. 79. Compiti specifici delle autorità centrali richieste

Le autorità centrali richieste provvedono, direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti:

a) prestare assistenza, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, nella localizzazione del minore quando risulta che questi si potrebbe trovare nel territorio dello Stato membro richiesto e tale informazione è necessaria per soddisfare una domanda o una richiesta ai sensi del presente regolamento;

b) a raccogliere e scambiare informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 80;

c) a fornire informazioni e assistenza ai titolari della responsabilità genitoriale che chiedono il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni sul territorio dell’autorità centrale richiesta, relativamente in particolare al diritto di visita e al ritorno del minore, ivi comprese, se del caso, informazioni su come ottenere il patrocinio a spese dello stato;

d) a facilitare la comunicazione tra le autorità giurisdizionali, le autorità competenti e altri enti coinvolti, in particolare ai fini dell’applicazione dell’articolo 81;

e) a facilitare la comunicazione fra le autorità giurisdizionali, se del caso, in particolare ai fini dell’applicazione degli articoli 12, 13, 15 e 20;

f) a fornire informazioni e sostegno utili all’applicazione dell’articolo 82 da parte delle autorità giurisdizionali e delle autorità competenti; e

g) a facilitare un accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi di risoluzione alternativa delle controversie, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera.

 

     Art. 80. Cooperazione nella raccolta e nello scambio di informazioni pertinenti nell’ambito di procedimenti in materia di responsabilità genitoriale

1. Su richiesta motivata, agendo direttamente o tramite le autorità giurisdizionali, le autorità competenti o altri enti, l’autorità centrale dello Stato membro in cui il minore ha o aveva la residenza abituale o in cui si trova o trovava:

a) trasmette, se disponibile, o elabora e trasmette una relazione:

i) sulla situazione del minore;

ii) sugli eventuali procedimenti in corso in materia di responsabilità genitoriale sul minore; o

iii) sulle decisioni adottate in materia di responsabilità genitoriale sul minore;

 

b) fornisce qualsiasi altra informazione pertinente ai fini dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale nello Stato membro richiedente, in particolare riguardo alla situazione di un genitore, di un parente o di un altro soggetto che potrebbe essere idoneo a prendersi cura del minore, se la situazione del minore lo richiede; o

c) può chiedere all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro di esaminare l’opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.

2. Nella misura in cui il minore sia esposto a un grave pericolo, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che intenda adottare o abbia adottato misure di protezione del minore, se è a conoscenza che la residenza del minore sia stata trasferita in un altro Stato membro o che il minore si trovi in un altro Stato membro, informa le autorità giurisdizionali o le autorità competenti dell’altro Stato membro quanto al pericolo conseguente e alle misure adottate o in esame. Tali informazioni possono essere trasmesse direttamente o tramite le autorità centrali.

3. Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 e gli eventuali documenti supplementari sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.

4. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 81. Attuazione delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale in un altro Stato membro

1. L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può chiedere alle autorità giurisdizionali o alle autorità competenti di un altro Stato membro di prestare assistenza nell’attuazione di una decisione in materia di responsabilità genitoriale resa ai sensi del presente regolamento, in particolare per assicurare l’esercizio effettivo di un diritto di visita.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 e gli eventuali documenti di accompagnamento sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.

 

     Art. 82. Collocamento del minore in un altro Stato membro

1. Qualora un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente intenda collocare il minore in un altro Stato membro, ottiene preventivamente il consenso dell’autorità competente di quest’altro Stato membro. A tal fine, l’autorità centrale dello Stato membro richiedente trasmette all’autorità centrale dello Stato membro richiesto in cui il minore deve essere collocato una richiesta di consenso che comprende una relazione sul minore e i motivi della proposta di collocamento o assistenza, informazioni sull’eventuale finanziamento previsto e qualsiasi altra informazione che ritiene pertinente, come ad esempio la durata prevista del collocamento.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui il minore debba essere collocato presso un genitore.

Gli Stati membri possono decidere che la loro approvazione il loro consenso ai sensi del paragrafo 1 non è necessaria per collocamenti all’interno del proprio territorio presso determinate categorie di prossimi congiunti, oltre ai genitori. Tali categorie sono comunicate alla Commissione in conformità dell’articolo 103.

3. Le autorità centrali di un altro Stato membro possono informare un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente che intende collocare il minore dell’esistenza di uno stretto legame di quest’ultimo con tale Stato membro. Ciò non pregiudica il diritto e le procedure nazionali dello Stato membro che intende procedere al collocamento.

4. La richiesta e gli eventuali documenti supplementari di cui al paragrafo 1 sono corredati di una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se tale Stato membro ha più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere soddisfatta la richiesta, o in un’altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Gli Stati membri comunicano tale accettazione alla Commissione conformemente all’articolo 103.

5. Il collocamento di cui al paragrafo 1 è disposto o organizzato dallo Stato membro richiedente soltanto dopo che l’autorità centrale o un’altra autorità competente dello Stato membro richiesto ha prestato il consenso a tale collocamento.

6. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione che concede o nega il consenso è trasmessa all’autorità centrale richiedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.

7. Le modalità per ottenere il consenso sono disciplinate dal diritto nazionale dello Stato membro richiesto.

8. Il presente articolo non preclude alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.

 

     Art. 83. Costo delle autorità centrali

1. L’assistenza delle autorità centrali a norma del presente regolamento è gratuita.

2. Ogni autorità centrale si fa carico delle spese che le derivano dall’applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 84. Riunioni delle autorità centrali

1. Per facilitare l’applicazione del presente regolamento le autorità centrali si riuniscono periodicamente.

2. Le riunioni delle autorità centrali sono convocate, in particolare, dalla Commissione in seno alla rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale conformemente alla decisione 2001/470/CE.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 85. Ambito d’applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano al trattamento delle richieste e delle domande di cui ai capi da III a V.

 

     Art. 86. Cooperazione e comunicazione tra autorità giurisdizionali

1. Ai fini del presente regolamento, le autorità giurisdizionali possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo l’autorità giurisdizionale ritenga opportuno. Sono comprese in particolare:

a) le comunicazioni ai fini degli articoli 12 e 13;

b) le informazioni a norma dell’articolo 15;

c) le informazioni sui procedimenti pendenti ai fini dell’articolo 20;

d) le comunicazioni ai fini dei capi da III a V.

 

     Art. 87. Raccolta e trasmissione di informazioni

1. L’autorità centrale richiesta trasmette tutte le domande, le richieste o le informazioni ivi contenute in materia di responsabilità genitoriale o sottrazione internazionale di minori, secondo il caso, conformemente al presente regolamento all’autorità giurisdizionale o all’autorità competente del suo Stato membro o a un intermediario, secondo il caso, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

2. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente al quale sono state trasmesse, conformemente al presente regolamento, le informazioni di cui al paragrafo 1 può usarle esclusivamente per le finalità del presente regolamento.

3. L’intermediario, l’autorità giurisdizionale o l’autorità competente che detiene le informazioni necessarie per il soddisfacimento di una richiesta o di una domanda ai sensi del presente regolamento, o è competente per la loro raccolta, all’interno dello Stato membro richiesto, le fornisce all’autorità centrale richiesta, su sua richiesta, nel caso in cui questa non abbia accesso diretto a dette informazioni.

4. Se necessario, l’autorità centrale richiesta trasmette le informazioni ottenute ai sensi del presente articolo all’autorità centrale richiedente, conformemente al diritto e alle procedure nazionali.

 

     Art. 88. Notifica all’interessato

L’obbligo di notifica all’interessato ai sensi dell’articolo 14, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) 2016/679 può essere differito fino a quando la richiesta o la domanda non sia stata soddisfatta qualora la notifica rischi di pregiudicare l’effettiva soddisfazione della richiesta o della domanda ai sensi del presente regolamento in merito alla quale erano state trasmesse le informazioni.

 

     Art. 89. Non divulgazione delle informazioni

1. Un’autorità centrale, un’autorità giurisdizionale o un’autorità competente non divulgano né confermano le informazioni raccolte o trasmesse ai fini dei capi da III a VI, se ritengono che così facendo potrebbero compromettere la salute, l’incolumità o la libertà del minore o di un’altra persona.

2. Le autorità centrali, le autorità giurisdizionali e le autorità competenti degli altri Stati membri tengono conto della decisione adottata in tal senso in uno in uno Stato membro, in particolare nei casi di violenza domestica.

3. Il presente articolo non osta alla raccolta e alla trasmissione di informazioni da parte di autorità centrali e tra autorità centrali, autorità giurisdizionali e autorità competenti nella misura necessaria per adempiere agli obblighi di cui ai capi da III a VI.

 

     Art. 90. Legalizzazione o altra formalità analoga

Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.

 

     Art. 91. Lingue

1. Fatti salvi l’articolo 55, paragrafo 2, lettera a), eventuali traduzioni o traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del procedimento giudiziario del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.

2. Le traduzioni o le traslitterazioni del contenuto traducibile dei campi di testo libero dei certificati di cui agli articoli 29, 36, 47, 49 e 66 possono essere effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea che lo Stato membro interessato abbia comunicato di accettare conformemente all’articolo 103.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la o le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione europea, diverse dalla loro, nelle quali le comunicazioni alle autorità centrali possono essere accettate.

4. Qualsiasi traduzione richiesta per le finalità dei capi III e IV è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

 

CAPO VII

ATTI DELEGATI

 

     Art. 92. Modificazione degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 93 riguardo alle modifiche degli allegati da I a IX allo scopo di aggiornarli o di apportarvi modifiche tecniche.

 

     Art. 93. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 92 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 22 luglio 2019.

3. La delega di potere di cui all’articolo 92 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Consiglio.

6. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 92 entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso gli è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

7. Il Parlamento europeo è informato dell’adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

 

CAPO VIII

RELAZIONI CON ALTRI STRUMENTI

 

     Art. 94. Relazioni con altri strumenti

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo e degli articoli da 95 a 100, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri, le convenzioni vigenti alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2201/2003, concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. La Finlandia e la Svezia hanno avuto facoltà di dichiarare, a norma dell’articolo 59, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2201/2003 e fatte salve le condizioni esposte alle lettere b) e c) di detta disposizione, che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme di detto regolamento, si sarebbe applicata in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Le rispettive dichiarazioni di detti Stati membri sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in allegato al regolamento (CE) n. 2201/2003. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

3. I criteri di competenza giurisdizionale di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui al paragrafo 2 su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

4. È fatto obbligo di rispettare il principio di non discriminazione in base alla cittadinanza tra i cittadini dell’Unione europea.

5. Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui al paragrafo 2, in base a un criterio di competenza giurisdizionale corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III, sezione 1.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) copia degli accordi di cui al paragrafo 3, e delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi, di cui ai paragrafi 2 e 3.

Tali informazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 95. Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

a) convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori;

b) convenzione del Lussemburgo, dell’8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale;

c) convenzione dell’Aia, del 1 giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali;

d) convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento.

 

     Art. 96. Relazione con la convenzione dell’Aia, del 1980

Qualora un minore sia stato trasferito o trattenuto illecitamente in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento illecito o del mancato ritorno, continuano ad applicarsi le disposizioni della convenzione dell’Aia del 1980 integrate dalle disposizioni dei capi III e IV del presente regolamento. Se una decisione resa in uno Stato membro che dispone il ritorno del minore ai sensi della convenzione dell’Aia del 1980 deve essere riconosciuta ad eseguita in un altro Stato membro in seguito a un ulteriore trasferimento illecito o mancato ritorno del minore, si applica il capo IV.

 

     Art. 97. Relazione con la convenzione dell’Aia del 1996

1. Nelle relazioni con la convenzione dell’Aia del 1996 il presente regolamento si applica:

a) fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se il minore in questione ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato membro;

b) per quanto riguarda il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione emessa da un ’autorità giurisdizionale di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro, anche se il minore risiede abitualmente nel territorio di uno Stato che è parte contraente di detta convenzione e in cui non si applica il presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1,

a) se le parti hanno convenuto la competenza di un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applica l’articolo 10 di tale convenzione;

b) in relazione al trasferimento di competenza tra un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro e un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento, si applicano gli articoli 8 e 9 di tale convenzione;

c) se dinanzi a un’autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione dell’Aia del 1996 in cui non si applica il presente regolamento è pendente un procedimento in materia di responsabilità genitoriale nel momento in cui l’autorità giurisdizionale di uno Stato membro è investita di un procedimento riguardante lo stesso minore e il medesimo oggetto, si applica l’articolo 13 di tale convenzione.

 

     Art. 98. Portata degli effetti

1. Gli accordi e le convenzioni di cui agli articoli da 94 a 97 continuano a produrre effetti nelle materie non disciplinate dal presente regolamento.

2. Le convenzioni di cui agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento, in particolare le convenzioni dell’Aia del 1980 e del 1996, continuano a produrre effetti tra gli Stati membri che ne sono parti contraenti, conformemente agli articoli da 95 a 97 del presente regolamento.

 

     Art. 99. Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (Concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 18 maggio 2004.

2. Ogni decisione relativa all’invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo IV, sezione 1, sottosezione 1 del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai trattati internazionali seguenti conclusi con la Santa Sede:

a) «Concordato lateranense», dell’11 febbraio 1929, tra l’Italia e la Santa Sede, modificato dall’accordo con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

b) accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979;

c) accordo tra la Santa Sede e Malta, del 3 febbraio 1993, sul riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni canonici e delle decisioni delle autorità e dei tribunali ecclesiastici in merito a tali matrimoni, incluso il protocollo di applicazione della stessa data, con terzo protocollo aggiuntivo del 27 gennaio 2014.

4. La Spagna, l’Italia o Malta possono sottoporre il riconoscimento delle decisioni di cui al paragrafo 2 alle procedure e ai controlli applicabili alle sentenze dei tribunali ecclesiastici pronunciate in base ai trattati internazionali con la Santa Sede di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 100. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi registrati il o posteriormente al 1 agosto 2022

2. Il regolamento (CE) n. 2201/2003 continua ad applicarsi alle decisioni rese nelle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e agli accordi che sono divenuti esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi anteriormente al 1 agosto 2022 e che rientrano nel suo ambito di applicazione.

 

     Art. 101. Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 2 agosto 2032, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, una relazione sulla valutazione a posteriori del presente regolamento, corredata se necessario di una proposta legislativa.

2. A partire dal 2 agosto 2025, gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, se disponibili, le informazioni utili alla valutazione del funzionamento e dell’applicazione del presente regolamento concernenti:

a) il numero di decisioni in materia matrimoniale o in materia di responsabilità genitoriale in cui la competenza è basata sui motivi enunciati nel presente regolamento;

b) in relazione alle domande di esecuzione di una decisione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, il numero di casi in cui l’esecuzione non ha avuto luogo entro sei settimane dall’avvio del procedimento di esecuzione;

c) il numero di domande di diniego del riconoscimento di una decisione ai sensi dell’articolo 40 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego del riconoscimento;

d) il numero di domande di diniego dell’esecuzione di una decisione ai sensi dell’articolo 58 e il numero di casi in cui è stato concesso il diniego dell’esecuzione;

e) il numero di impugnazioni proposte ai sensi degli articoli 61 e 62, rispettivamente.

 

     Art. 102. Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell’unità territoriale;

b) ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento all’appartenenza all’unità territoriale designata dalla legge di detto Stato membro.

c) ogni riferimento all’autorità dello Stato membro va inteso come riferimento all’autorità di un’unità territoriale interessata di tale Stato membro;

d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell’unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l’esecuzione.

 

     Art. 103. Informazioni da comunicare alla Commissione

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) le autorità di cui all’articolo 2, paragrafo 2, punto 2), lettera b) e punto 3) e all’articolo 74, paragrafo 2;

b) le autorità giurisdizionali e le autorità competenti a rilasciare i certificati di cui all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 66, nonché le autorità giurisdizionali competenti a rettificare i certificati di cui all’articolo 37, paragrafo 1, all’articolo 48, paragrafo 1, all’articolo 49, e all’articolo 66, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 37, paragrafo 1;

c) le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 30, paragrafo 3, all’articolo 52, all’articolo 40, paragrafo 1, all’articolo 58, paragrafo 1, e all’articolo 62 nonché le autorità e le autorità giurisdizionali di cui all’articolo 61, paragrafo 2;

d) le autorità competenti per l’esecuzione di cui all’articolo 52;

e) i mezzi d’impugnazione di cui agli articoli 61e 62;

f) denominazione, indirizzo e mezzi di comunicazione delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 76;

g) se del caso, le categorie di prossimi congiunti di cui all’articolo 82, paragrafo 2;

h) le lingue accettate per le comunicazioni indirizzate alle autorità centrali di cui all’articolo 91, paragrafo 3;

i) le lingue accettate per le traduzioni di cui all’articolo 80, paragrafo 3, all’articolo 81, paragrafo 2, all’articolo 82, paragrafo 4, e all’articolo 91, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 23 aprile 2021

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale cambiamento delle informazioni di cui al paragrafo 1.

4. La Commissione provvede con ogni mezzo appropriato, compreso il portale europeo della giustizia elettronica, affinché le informazioni di cui al paragrafo 1 siano accessibili a tutti.

 

     Art. 104. Abrogazione

1. Fatto salvo l’articolo 100, paragrafo 2, del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2201/2003 è abrogato a decorrere dal 1 agosto 2022.

2. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell’allegato X.

 

     Art. 105. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Il presente regolamento si applica dal 1 agosto 2022, ad eccezione degli articoli 92, 93 e 103 che si applicano dal 22 luglio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

(1) Parere del 18 gennaio 2018 (GU C 458 del 19.12.2018, pag. 499) e parere del 14 marzo 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) Parere del 26 gennaio 2017 (GU C 125 del 21.4.2017, pag. 46).

(3) Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, del 23.12.2003, pag. 1).

(4) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

(6) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

(7) Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

(8) Decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25).

(9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(10) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(11) GU C 221 del 16.7.1998, pag. 1.

(12) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(13) GU C 120 del 6.4.2018, pag. 18.

 

Allegati

(Omissis)