Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile |
Data: | 28/05/2001 |
Numero: | 470 |
§ 17.2.018 - Decisione 28 maggio 2001, n. 470.
Decisione (CE) n. 2001/470 del Consiglio relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
(G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 174).
TITOLO I
PRINCIPI DELLA RETE GIUDIZIARIA EUROPEA
IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Art. 1. Istituzione.
1. + istituita tra gli Stati membri una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in seguito denominata la "rete").
2. Ai fini della presente decisione, per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Art. 2. Composizione.
1. La rete giudiziaria si compone di:
a) punti di contatto designati dagli Stati membri a norma del paragrafo 2;
b) organi centrali ed autorità centrali previsti da atti comunitari, strumenti internazionali cui gli Stati membri partecipano o norme di diritto interno nella sfera della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
c) magistrati di collegamento previsti dall'azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea[1], con responsabilità nel campo della cooperazione in materia civile e commerciale;
d) qualsiasi altra autorità giudiziaria o amministrativa competente per la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale la cui appartenenza alla rete sia giudicata opportuna dal rispettivo Stato membro.
2. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto. Se lo reputa necessario, ciascuno Stato membro può tuttavia designare un numero limitato di altri punti di contatto, in funzione dell'esistenza di sistemi giuridici differenti, della ripartizione interna delle competenze, dei compiti affidati ai punti di contatto, o allo scopo di associare ai lavori dei punti di contatto direttamente organi giudiziari che trattino frequentemente controversie con risvolti transnazionali. Qualora uno Stato membro designi vari punti di contatto, fa in modo che tra essi funzionino meccanismi di coordinamento adeguati.
3. Gli Stati membri individuano le autorità di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
4. Gli Stati membri designano le autorità di cui al paragrafo 1, lettera d).
5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell'articolo 20, gli estremi completi delle autorità di cui al paragrafo 1, con l'indicazione
a) dei mezzi di comunicazione di cui esse dispongono;
b) delle loro conoscenze linguistiche e
c) ove opportuno, delle relative funzioni specifiche all'interno della rete.
Art. 3. Compiti e attività della rete.
1. La rete ha il compito di:
a) agevolare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia civile e commerciale, compresi l'ideazione, la progressiva predisposizione e l'aggiornamento di un sistema
d'informazione destinato ai membri della rete;
b) ideare, predisporre progressivamente e tenere aggiornato un sistema d'informazione accessibile al pubblico.
2. Fatti salvi gli altri atti comunitari o strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete sviluppa le proprie attività in particolare con le finalità seguenti:
a) assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti con risvolti transnazionali e agevolare le richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, in particolare ove non si applichi alcun atto comunitario o strumento internazionale;
b) garantire un'applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri;
c) predisporre e alimentare un sistema d'informazione, destinato al pubblico, sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all'interno dell'Unione europea, sugli strumenti comunitari e internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all'accesso alla giustizia.
Art. 4. Modalità di funzionamento della rete.
La rete svolge i propri compiti in particolare secondo le modalità seguenti:
1) agevola gli opportuni contatti tra le autorità degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per realizzare i compiti previsti all'articolo 3;
2) organizza riunioni periodiche tra i punti di contatto e i suoi membri, ai sensi delle disposizioni previste dal titolo II;
3) elabora e mantiene aggiornate le informazioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché ai sistemi giuridici degli Stati membri di cui al titolo III, conformemente ai sensi delle disposizioni previste da tale titolo.
Art. 5. Punti di contatto.
1. I punti di contatto sono a disposizione delle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), per svolgere i compiti previsti all'articolo 3. I punti di contatto sono a disposizione altresì delle autorità giudiziarie locali dei rispettivi Stati membri, con le stesse finalità, secondo le modalità decise da ciascuno Stato membro.
2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:
a) fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell'articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere da b) a d), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati;
b) cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l'articolo 6;
c) agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;
d) collaborare all'organizzazione delle riunioni di cui all'articolo 9 e parteciparvi;
e) collaborare alla preparazione e all'aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d'informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo.
3. Qualora un punto di contatto riceva una richiesta d'informazione da un altro membro della rete alla quale non è in grado di dare seguito, la trasmette al punto di contatto o al membro della rete più idoneo a provvedervi. Il punto di contatto si tiene a disposizione per fornire ogni possibile forma di assistenza utile per contatti successivi.
4. Nei settori in cui gli atti comunitari o gli strumenti internazionali prevedono già autorità incaricate di agevolare la cooperazione giudiziaria, i punti di contatto invitano i richiedenti a rivolgersi a tali autorità.
Art. 6. Autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
1. L'integrazione nella rete delle autorità competenti previste degli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, lascia impregiudicate le competenze attribuite loro dall'atto o dallo strumento che ne prevede la designazione.
I contatti all'interno della rete lasciano impregiudicati i contatti regolari o occasionali tra queste autorità.
2. In ciascuno Stato membro le autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché i punti di contatto della rete, si incontrano e scambiano le proprie opinioni ad intervalli regolari, per dare la massima diffusione alle rispettive esperienze.
3. I punti di contatto della rete si tengono a disposizione delle autorità previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, per fornire loro ogni possibile forma di assistenza.
Art. 7. Conoscenze linguistiche dei punti di contatto.
Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro provvede a che i suoi punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni della Comunità europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri. Gli Stati membri agevolano e favoriscono la formazione linguistica specializzata del personale dei punti di contatto e promuovono gli scambi tra i punti di contatto degli Stati membri.
Art. 8. Mezzi di comunicazione.
I punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei per rispondere con la massima efficacia e tempestività a tutte le richieste ad essi rivolte.
TITOLO II
RIUNIONE ALL'INTERNO DELLA RETE
Art. 9. Riunioni dei punti di contatto.
1. I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta per semestre, a norma dell'articolo 12.
2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono essere accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di quattro rappresentanti per Stato membro.
3. La prima riunione dei punti di contatto si terrà entro il 1 marzo 2003, fatta salva la possibilità di convocare riunioni preparatorie prima di tale data.
Art. 10. Oggetto delle riunioni periodiche dei punti di contatto.
1. Le riunioni periodiche dei punti di contatto servono a:
a) permettere loro di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, in particolare in ordine al funzionamento della rete;
b) offrire una piattaforma di discussione per i problemi pratici e giuridici che gli Stati membri incontrano nel quadro della cooperazione giudiziaria, in particolare per quel che riguarda l'applicazione delle misure adottate dalla Comunità europea;
c) individuare le migliori prassi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, nonché garantire la diffusione delle relative informazioni all'interno della rete;
d) scambiare dati e punti di vista, in particolare in merito alla struttura, all'organizzazione, al contenuto e all'accessibilità delle informazioni disponibili di cui al titolo III;
e) definire orientamenti per la progressiva elaborazione delle schede informative di cui all'articolo 15, con particolare riferimento agli argomenti da trattare e alla forma di tali schede;
f) individuare iniziative specifiche diverse da quelle di cui al titolo III, ma che presentino finalità analoghe.
2. Nelle riunioni dei punti di contatto, gli Stati membri provvedono ad illustrare l'esperienza ricavata dal funzionamento dei meccanismi specifici di cooperazione previsti dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali vigenti.
Art. 11. Riunioni dei membri della rete.
1. Si terranno riunioni aperte a tutti i membri della rete per dare loro la possibilità di conoscersi e di scambiare le proprie esperienze, nonché per offrire loro una piattaforma di discussione sui problemi pratici e giuridici riscontrati e per trattare questioni specifiche. Le riunioni possono essere convocate anche per trattare questioni specifiche.
2. Le riunioni sono convocate ove opportuno e ai sensi dell'articolo 12.
3. La Commissione, in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, fissa per ogni riunione il numero massimo di partecipanti.
Art. 12. Organizzazione e svolgimento delle riunioni della rete.
1. La Commissione, in stretta collaborazione con la Presidenza del Consiglio e gli Stati membri, convoca e organizza le riunioni di cui agli articoli 9 e 11. Essa presiede le riunioni, oltre a svolgere le relative mansioni di segreteria.
2. Prima di ciascuna riunione, la Commissione fissa il progetto di ordine del giorno, d'accordo con la Presidenza del Consiglio e in consultazione con gli Stati membri, attraverso i rispettivi punti di contatto.
3. Il progetto di ordine del giorno viene comunicato prima della riunione ai punti di contatto, i quali possono chiedere di apportarvi modifiche o di inserire altri argomenti.
4. Al termine di ciascuna riunione la Commissione stila un resoconto che viene comunicato ai punti di contatto.
5. Le riunioni dei punti di contatto e dei membri della rete possono aver luogo in qualsiasi Stato membro.
TITOLO III
INFORMAZIONI DISPONIBILI ALL'INTERNO DELLA RETE SISTEMA D'INFORMAZIONE
DESTINATO AL PUBBLICO
Art. 13. Informazioni diffuse all'interno della rete.
1. Le informazioni diffuse all'interno della rete comprendono:
a) i dati di cui all'articolo 2, paragrafo 5;
b) qualsiasi altra informazione ritenuta utile dai punti di contatto per il corretto funzionamento della rete.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione, in consultazione con i punti di contatto, predispone progressivamente un sistema elettronico di scambio di informazioni crittografato e di accesso limitato.
Art. 14. Sistema di informazione destinato al pubblico.
1. + istituito progressivamente un sistema di informazione destinato al pubblico che si avvale di Internet, compreso il sito web della rete a norma degli articoli 17 e 18.
2. Il sistema di informazione comprende i seguenti elementi:
a) gli atti comunitari vigenti o in preparazione, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
b) le misure nazionali volte a dare attuazione, sul piano interno, agli strumenti vigenti di cui alla lettera a);
c) gli strumenti internazionali in vigore, relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a cui gli Stati membri partecipano nonché le dichiarazioni e riserve formulate nel quadro di questi strumenti;
d) gli elementi pertinenti della giurisprudenza comunitaria nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
e) le schede informative di cui all'articolo 15.
3. Ai fini dell'accesso all'informazione di cui al paragrafo 2, lettere da a) aAd), la rete, sul proprio sito, si avvale, se opportuno, di collegamenti con altri siti sui quali si trovano le informazioni originali.
4. Allo stesso modo, il sito della rete agevolerà l'accesso alle iniziative analoghe di informazione del pubblico in settori collaterali, nonché a siti contenenti informazioni sui sistemi giuridici degli Stati membri.
Art. 15. Schede informative.
1. Le schede informative vengono preparate in via prioritaria su questioni relative all'accesso alla giustizia negli Stati membri e comprendono informazioni relative alle modalità per adire gli organi giurisdizionali e all'assistenza giudiziaria, indipendentemente da altre iniziative comunitarie, di cui la rete tiene massimo conto.
2. Le schede informative devono essere pratiche e concise. Devono essere redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e contenere informazioni pratiche per il pubblico. Esse devono essere predisposte progressivamente almeno sui temi seguenti:
a) principi del sistema giuridico e dell'ordinamento giudiziario degli Stati membri;
b) modalità per adire gli organi giurisdizionali, con particolare riferimento ai casi di minore rilevanza e conseguenti procedure giudiziarie, comprese le possibilità e le procedure di ricorso;
c) condizioni e modalità per ottenere l'assistenza giudiziaria, comprese descrizioni dei compiti delle organizzazioni non governative che operano nel settore, tenendo conto dei lavori già condotti nel quadro del dialogo coi cittadini;
d) norme nazionali in materia di notificazione e comunicazione degli atti;
e) norme e procedure per l'esecuzione delle sentenze emesse in un altro Stato membro;
f) possibilità e procedure per ottenere misure conservative, in particolare per quel che riguarda il sequestro dei beni ai fini dell'esecuzione di una sentenza;
g) possibilità di comporre controversie con metodi alternativi e indicazione dei centri nazionali d'informazione e di assistenza della rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;
h) organizzazione e funzionamento delle professioni forensi.
4. Nelle schede, se opportuno, sono riportati elementi della giurisprudenza pertinente degli Stati membri.
5. Le schede informative possono contenere dati più dettagliati ad uso degli specialisti.
Art. 16. Aggiornamento delle informazioni.
Tutte le informazioni diffuse all'interno della rete e al pubblico, a norma degli articoli 13, 14 e 15, vengono aggiornate regolarmente.
Art. 17. Ruolo della Commissione nell'ambito del sistema di informazione al pubblico.
La Commissione:
1) è responsabile della gestione del sistema di informazione destinato al pubblico;
2) in consultazione con i punti di contatto, allestisce un sito Web della rete sul proprio sito Internet;
3) fornisce informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, a norma dell'articolo 14;
4) a) assicura che le schede informative abbiano un formato uniforme e contengano tutte le informazioni giudicate necessarie dalla rete;
b) ne cura la traduzione nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità e le inserisce nel sito della rete.
Art. 18. Ruolo dei punti di contatto nell'ambito del sistema di informazione al pubblico.
I punti di contatto assicurano che:
1) siano fornite alla Commissione le informazioni necessarie per alimentare e far funzionare il sistema di informazione;
2) le informazioni inserite nel sistema siano esatte;
3) siano notificati senza indugio alla Commissione i necessari aggiornamenti, non appena un'informazione va modificata;
4) siano progressivamente elaborate le schede informative relative ai rispettivi Stati membri, secondo gli orientamenti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera e);
5) sia data la massima diffusione alle schede informative inserite nel sito della rete, nei rispettivi Stati membri.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19. Riesame.
1. Entro il 1 dicembre 2005, e successivamente almeno ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente decisione, stilata in base alle informazioni fornite dai punti di contatto. Tale relazione è accompagnata, eventualmente, da proposte volte ad adeguare la presente decisione.
2. La relazione esamina, tra le varie questioni pertinenti, quelle inerenti a un eventuale accesso diretto del pubblico ai punti di contatto della rete, all'accesso delle professioni forensi e alla possibilità di associarle ai lavori della rete, nonché alle forme di sinergia con la rete comunitaria di organi comunitari per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Esamina altresì la relazione tra i punti di contatto della rete e le autorità competenti previste dagli atti comunitari o dagli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile
e commerciale.
Art. 20. Predisposizione degli elementi di base della rete.
Entro il 1 giugno 2002 gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5.
Art. 21. Data di applicazione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1 dicembre 2002, eccetto per quanto riguarda gli articoli 2 e 20, i quali si applicano a decorrere dalla data di notifica della decisione agli Stati membri destinatari.
[1] GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.