Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile |
Data: | 28/05/2001 |
Numero: | 1206 |
§ 17.2.019 - Regolamento 28 maggio 2001, n. 1206.
Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.
(G.U.C.E. 27 giugno 2001, n. L 174).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l'autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede
a) che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove, o
b) di procedere direttamente essa stessa all'assunzione delle prove in un altro Stato membro.
2. Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti.
3. Ai sensi del presente regolamento, per "Stato membro" si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.
Art. 2. Trasmissione diretta fra le autorità giudiziarie.
1. Ai fini dell'assunzione delle prove, le richieste ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), in seguito denominate "richieste", sono trasmesse direttamente dall'autorità giudiziaria presso la quale il procedimento è pendente o previsto, in seguito denominata "autorità giudiziaria richiedente", all'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro, in seguito denominata "autorità giudiziaria richiesta".
2. Ciascuno Stato membro elabora un elenco delle autorità giudiziarie competenti ad eseguire l'assunzione delle prove in conformità del presente regolamento. L'elenco preciserà anche la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza di tali autorità giudiziarie.
Art. 3. Organo centrale.
1. Ciascuno Stato membro designa un organo centrale incaricato
a) di fornire informazioni alle autorità giudiziarie;
b) di ricercare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione di una richiesta;
c) di trasmettere, in casi eccezionali e su domanda di un'autorità giudiziaria richiedente, una richiesta all'autorità giudiziaria competente.
2. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi centrali.
3. Ciascuno Stato membro designa inoltre l'organo centrale di cui al paragrafo 1 o uno o più autorità competenti incaricate di prendere decisioni in merito alle richieste ai sensi dell'articolo 17.
CAPO II
TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Sezione 1
Trasmissione della richiesta
Art. 4. Forma e contenuto della richiesta.
1. La richiesta è presentata utilizzando il formulario A o, laddove opportuno, il formulario I riportati nell'allegato. Essa contiene le seguenti indicazioni:
a) l'autorità giudiziaria richiedente e, laddove opportuno, l'autorità giudiziaria richiesta;
b) l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti e degli eventuali loro rappresentanti;
c) la natura e l'oggetto dell'istanza e un breve resoconto dei fatti;
d) la descrizione dell'assunzione delle prove che si chiede di eseguire;
e) in caso di richiesta di audizione di una persona:
- il nome e l'indirizzo delle persone da esaminare;
- le domande da rivolgere alle persone da esaminare o i fatti sui quali devono essere esaminate;
- laddove opportuno, un riferimento all'esistenza, ai sensi del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, della facoltà di astenersi dal deporre;
- la richiesta di effettuare la deposizione sotto giuramento o con una dichiarazione giurata e, ove occorra, l'indicazione di eventuali formule particolari da usare all'uopo;
- laddove opportuno, ogni altra informazione di cui l'autorità giudiziaria richiedente ravvisi la necessità;
f) in caso di richiesta di ulteriore assunzione di prove, all'occorrenza, gli atti o altri oggetti da ispezionare;
g) laddove opportuno, la richiesta di cui all'articolo 10, paragrafi 3 e 4, nonché agli articoli 11 e 12 così come le informazioni necessarie all'applicazione di tali disposizioni.
2. Le richieste e la relativa documentazione non sono soggette né ad autenticazione, né ad altra formalità corrispondente.
3. Gli atti che l'autorità giudiziaria richiedente reputa necessari per l'esecuzione della richiesta sono corredati di una traduzione nella lingua in cui è stata formulata la richiesta.
Art. 5. Lingue.
La richiesta e le comunicazioni emesse in forza del presente regolamento sono formulate nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se questo Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita l'assunzione delle prove richiesta, ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro richiesto abbia dichiarato di accettare. Ogni Stato membro indica la o le lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea diverse dalla sua o dalle sue, nelle quali accetta che siano compilati i formulari.
Art. 6. Trasmissione delle richieste e delle altre comunicazioni.
Le richieste e le comunicazioni ai sensi del presente regolamento sono trasmesse con il mezzo più rapido che lo Stato membro richiesto ha indicato di poter accettare. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e che tutte le indicazioni in esso contenute siano leggibili.
Sezione 2
Ricezione della richiesta
Art. 7. Ricezione della richiesta.
1. La competente autorità giudiziaria richiesta trasmette entro sette giorni dalla ricezione della richiesta una dichiarazione di ricezione all'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario B che figura in allegato. Qualora la richiesta non soddisfi le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, l'autorità giudiziaria richiesta ne fa corrispondente menzione nella dichiarazione di ricezione.
2. Se l'esecuzione di una richiesta presentata utilizzando il formulario A che figura in allegato, che soddisfa le condizioni indicate all'articolo 5, esula dalla competenza dell'autorità giudiziaria alla quale è stata trasmessa, quest'ultima inoltra la richiesta all'autorità giudiziaria competente del proprio Stato membro e ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario A che figura in allegato.
Art. 8. Richieste incomplete.
1. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché non contiene tutti i dati necessari di cui all'articolo 4, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato e gli chiede di fargli pervenire i dati mancanti, specificandoli nel modo più preciso possibile.
2. Qualora la richiesta non possa essere eseguita perché è necessario un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente senza indugio, al più tardi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, utilizzando il formulario C che figura in allegato, e informa la stessa autorità giudiziaria richiedente su come dev'essere costituito il deposito o l'anticipo. L'autorità giudiziaria richiesta accusa ricevuta del deposito o dell'anticipo senza indugio, al più tardi entro 10 giorni dalla ricezione di detto deposito o anticipo, utilizzando il formulario D.
Art. 9. Completamento della richiesta.
1. Se l'autorità giudiziaria richiesta ha indicato nella dichiarazione di ricezione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, che la richiesta non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, oppure ha informato l'autorità giudiziaria richiedente, a norma dell'articolo 8, che non può essere data esecuzione alla richiesta, in quanto non contiene tutti i dati necessari ai sensi dell'articolo 4, il termine di cui all'articolo 10, paragrafo 1, decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità giudiziaria richiesta, della richiesta debitamente completata.
2. Qualora l'autorità giudiziaria richiesta abbia chiesto un deposito o un anticipo a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, detto termine comincia a decorrere dal momento in cui è stato costituito il deposito o l'anticipo.
Sezione 3
Assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta
Art. 10. Disposizioni generali sull'esecuzione delle richieste.
1. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta senza indugio, al più tardi entro 90 giorni dalla sua ricezione.
2. L'autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro.
3. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere che la richiesta sia eseguita secondo una procedura particolare prevista dalla legge del proprio Stato membro, utilizzando il formulario A che figura in allegato. L'autorità giudiziaria richiesta accoglie tale richiesta a meno che detta procedura non sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o per notevoli difficoltà d'ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non accoglie la richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato.
4. L'autorità giudiziaria richiedente può chiedere all'autorità giudiziaria richiesta di avvalersi delle tecnologie della comunicazione per l'esecuzione dell'assunzione delle prove, in particolare utilizzando la videoconferenza e la teleconferenza. L'autorità giudiziaria richiesta ottempera a tale richiesta salvo qualora questa sia incompatibile con le leggi del suo Stato membro o sussistano notevoli difficoltà di ordine pratico. Se l'autorità giudiziaria richiesta non ottempera alla richiesta per uno dei summenzionati motivi, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente utilizzando il formulario E che figura in allegato. Se non hanno accesso ai mezzi tecnici di cui sopra le autorità giudiziarie richiedenti o richieste possono convenire di renderli disponibili.
Art. 11. Esecuzione in presenza e con la partecipazione delle parti.
1. Se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, le parti e gli eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta che le parti e gli eventuali loro rappresentanti saranno presenti e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'esecuzione dell'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura in allegato. Queste informazioni possono anche essere fornite in qualsiasi altro momento appropriato.
3. Se viene chiesta la partecipazione delle parti e degli eventuali loro rappresentanti all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, in conformità dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.
4. L'autorità giudiziaria richiesta notifica alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.
5. I paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la possibilità che l'autorità giudiziaria richiesta chieda alle parti ed agli eventuali loro rappresentanti di assistere o di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove se tale possibilità è prevista dalla legge del proprio Stato membro.
Art. 12.
Esecuzione in presenza e con la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente
1. Ove compatibile con la legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente, i delegati di detta autorità hanno facoltà di assistere all'esecuzione dell'assunzione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "delegato" comprende i magistrati designati dall'autorità giudiziaria richiedente in conformità della legge del suo Stato membro. L'autorità giudiziaria richiedente può inoltre designare, in conformità della legge del proprio Stato membro, altre persone, quali, ad esempio, periti.
3. Nella sua richiesta l'autorità giudiziaria richiedente informa l'autorità giudiziaria richiesta della presenza dei suoi delegati, e, se del caso, che ne viene chiesta la partecipazione all'assunzione delle prove, utilizzando il formulario A che figura nell'allegato. Queste informazioni possono anche essere comunicate in qualsiasi altro momento appropriato.
4. Se viene chiesta la partecipazione dei delegati dell'autorità giudiziaria richiedente all'esecuzione dell'assunzione delle prove, l'autorità giudiziaria richiesta determina, a norma dell'articolo 10, le condizioni alle quali essi possono partecipare.
5. L'autorità giudiziaria richiesta comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data e il luogo in cui si svolgerà il procedimento e, se del caso, le condizioni alle quali i delegati possono partecipare, utilizzando il formulario F che figura in allegato.
Art. 13. Misure coercitive.
Ove necessario, nell'eseguire una richiesta l'autorità giudiziaria richiesta adotta le misure coercitive appropriate nei casi e nella misura previsti dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta per l'esecuzione di una richiesta formulata allo stesso fine da un'autorità nazionale o da una parte interessata.
Art. 14. Rifiuto di esecuzione.
1. Una richiesta di audizione di una persona non viene eseguita se la persona interessata invoca un diritto o un obbligo di astenersi dal deporre in base
a) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, o
b) alla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente e detto diritto o obbligo siano specificati nella richiesta o, se del caso, attestati dall'autorità giudiziaria richiedente a richiesta dell'autorità giudiziaria richiesta.
2. In aggiunta ai motivi di cui al paragrafo 1, l'esecuzione di una richiesta può essere rifiutata soltanto se:
a) la richiesta non rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1, oppure
b) l'esecuzione, a norma del diritto dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiesta, non rientra nelle attribuzioni del potere giudiziario,
c) l'autorità giudiziaria richiedente non ha dato seguito alla domanda di completamento della richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria richiesta a norma dell'articolo 9 entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, oppure
d) un deposito o un anticipo chiesto a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 non è costituito entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di tale deposito o anticipo.
3. L'esecuzione non può essere rifiutata dall'autorità giudiziaria richiesta per il solo motivo che, in conformità della legge del suo Stato membro, un'autorità giudiziaria dello Stato membro in questione ha l'esclusiva competenza nella questione in causa o che la legge di detto Stato membro non ammette il diritto d'azione al riguardo.
4. Se l'esecuzione della richiesta viene rifiutata per uno dei motivi di cui al paragrafo 2, l'autorità giudiziaria richiesta ne informa l'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario H riportato in allegato, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria richiesta.
Art. 15. Comunicazione di ritardi.
Se l'autorità giudiziaria richiesta non è in grado di dar seguito alla richiesta entro 90 giorni dalla sua ricezione, ne informa l'autorità giudiziaria richiedente tramite il formulario F che figura in allegato, precisando i motivi del ritardo nonché il tempo a suo parere necessario per dare esecuzione alla richiesta.
Art. 16. Procedura successiva all'esecuzione della richiesta.
L'autorità giudiziaria richiesta trasmette senza indugio all'autorità giudiziaria richiedente gli atti comprovanti l'esecuzione della richiesta e, laddove opportuno, restituisce gli atti ricevuti dall'autorità giudiziaria richiedente. Agli atti deve essere allegata una dichiarazione di esecuzione utilizzando il formulario H riportato in allegato.
Sezione 4
Assunzione diretta delle prove da parte dell'autorità giudiziaria
richiedente
Art. 17.
1. Un'autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l'organo centrale o le autorità competenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, utilizzando il formulario I che figura in allegato.
2. L'assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive. Se l'assunzione diretta delle prove implica l'audizione di una persona, l'autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.
3. L'assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un'altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
4. Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta l'organo centrale o l'autorità competente dello Stato membro richiesto comunica all'autorità giudiziaria richiedente, utilizzando il formulario I, se la richiesta è accolta e, se necessario, a quali condizioni dev'essere eseguita in conformità della legge del suo Stato membro. In particolare, l'organo centrale o l'autorità competente può incaricare un'autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'esecuzione dell'assunzione delle prove per garantire la corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni prescritte. L'organo centrale o l'autorità competente incoraggiano l'utilizzazione delle tecnologie della comunicazione, quali videoconferenze e teleconferenze.
5. L'organo centrale o l'autorità competente possono rifiutare l'assunzione diretta delle prove solo qualora:
a) la richiesta non rientri nell'ambito d'applicazione del presente regolamento di cui all'articolo 1,
b) la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 4 ovvero,
c) l'assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del
suo Stato membro.
6. Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l'autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro.
Sezione 5
Spese
Art. 18.
1. Per l'esecuzione delle richieste ai sensi dell'articolo 10 non può essere chiesto il rimborso di tasse o spese.
2. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria richiesta lo chiede, l'autorità giudiziaria richiedente vigila a che si proceda senza indugio al rimborso
- dei compensi versati ai periti o agli interpreti e
- delle spese risultanti dall'applicazione dell'articolo 10, paragrafi 3 e 4.
L'obbligo delle parti di sostenere tali compensi o spese è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
3. Nei casi in cui è richiesto il parere di un perito, l'autorità giudiziaria richiesta può, prima di dare esecuzione alla richiesta, chiedere all'autorità giudiziaria richiedente di provvedere a che sia costituito un adeguato deposito o anticipo per le spese richieste. In tutti gli altri casi, il deposito o l'anticipo non è una condizione per l'esecuzione di una richiesta. Il deposito o l'anticipo è costituito dalle parti se ciò è previsto dalla legge dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.
CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19. Modalità d'applicazione.
1. La Commissione elabora e aggiorna periodicamente un manuale, disponibile anche elettronicamente, contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 e gli accordi o le intese vigenti, a norma dell'articolo 21.
2. L'aggiornamento e l'introduzione di modificazioni tecniche ai formulari standard che figurano in allegato sono effettuati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 20, paragrafo 2.
Art. 20. Comitato.
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 21. Rapporto con accordi o intese vigenti o futuri di cui sono parti gli Stati membri.
1. Per la materia rientrante nel suo ambito d'applicazione, il presente regolamento prevale sulle disposizioni contenute negli accordi o intese bilaterali o multilaterali conclusi dagli Stati membri e, in particolare, nella convenzione dell'Aia, del 1 marzo 1954, concernente la procedura civile, e nella convenzione dell'Aia, del 18 marzo 1970, sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, nella relazione fra gli Stati membri che ne sono parti.
2. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese tra due o più Stati membri intesi a facilitare l'assunzione delle prove, sempre che siano compatibili con le sue disposizioni.
3. Gli Stati membri inviano alla Commissione
a) entro il 1 luglio 2003, copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 mantenuti tra gli Stati membri;
b) copia degli accordi o intese di cui al paragrafo 2 conclusi tra gli Stati membri nonché progetti di tali accordi o intese che intendono concludere; e
c) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o intese.
Art. 22. Comunicazioni.
Entro il 1 luglio 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione:
a) l'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, precisando la competenza territoriale e, se del caso, la specifica competenza delle autorità giudiziarie;
b) il nome e l'indirizzo degli organi centrali e delle autorità competenti di cui all'articolo 3, precisandone la competenza territoriale;
c) i mezzi tecnici per la ricezione delle richieste a disposizione delle autorità giudiziarie figuranti nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
d) le lingue che possono essere utilizzate per la richiesta di cui all'articolo 5.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.
Art. 23. Riesame.
Entro il 1 gennaio 2007 e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo all'applicazione pratica dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera c), e 3, e degli articoli 17 e 18.
Art. 24. Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 luglio 2001.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004, eccettuati gli articoli 19, 21 e 22, che si applicano a decorrere dal 1 luglio 2001.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati
membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.
ALLEGATO
(OMISSIS).