Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.6 telefoni |
Data: | 08/11/2018 |
Numero: | 149 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178 |
§ 84.6.143 - D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo all'impiego della posta cartacea.
(G.U. 19 gennaio 2019, n. 16)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 1, comma 54, della
Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
Visto l'articolo 20-bis del
Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto il
Visto l'articolo 6, comma 2, lettera a), n. 6), del
Visto il
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2018;
Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui all'articolo 154, comma 4, del
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 maggio 2018;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. Al
a) il titolo del
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono aggiunte le seguenti: «o della posta cartacea»;
2) al comma 1, la lettera f) è abrogata;
c) all'articolo 2, comma 2, la parola: «riportate» è sostituita dalle seguenti: «e ai corrispondenti indirizzi postali riportati»;
d) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «al trattamento delle medesime numerazioni» sono inserite le seguenti: «e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice,» e dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;
e) all'articolo 4:
1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «funzionamento del registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole «consultazione dei principali operatori» sono aggiunte le seguenti: «e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del
3) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «accesso al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
4) al comma 2, lettera c), dopo le parole: «iscrizione al registro» sono inserite le seguenti: «, esteso alla posta cartacea,»;
5) al comma 3, dopo le parole: «dalla
f) all'articolo 5, al comma 1, dopo le parole: «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea»;
g) all'articolo 7:
1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «della quale è intestatario» sono inserite le seguenti: «o il corrispondente indirizzo postale,»; la parola: «riportata» è sostituita dalla seguente: «riportati» e le parole: «sia iscritta» sono sostituite dalle seguenti: «siano iscritti»;
2) al comma 1, alla lettera c) le parole «o fax» e «o del fax» sono soppresse;
3) al comma 3, dopo le parole «mediante l'impiego del telefono» sono inserite le seguenti: «o della posta cartacea,»;
4) al comma 5, dopo le parole: «è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata» sono inserite le seguenti: «e all'eventuale indirizzo postale corrispondente» e le parole: «e ad esso intestata» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso intestati»;
h) all'articolo 8:
1) al comma 2, dopo le parole «La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni» sono aggiunte le seguenti: «per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore» sono inserite le seguenti: «limitatamente alle sole informazioni pertinenti»;
i) all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole: «ai sensi del presente regolamento» sono inserite le seguenti: «, mediante l'impiego del telefono,»;
l) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «al momento della chiamata» sono inserite le seguenti: «ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea»;
m) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Campagne informative per il consumatore). - 1. Apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori, annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della
2. Al
3. I termini di cui all'articolo 4, comma 2, del
4. L'utilizzo degli indirizzi presenti negli elenchi pubblici, da parte dei soggetti che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, è possibile solo decorso il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto.
Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2019 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 5