§ 84.6.135 - D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178.
Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.6 telefoni
Data:07/09/2010
Numero:178


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Istituzione del registro
Art. 4.  Realizzazione e gestione del registro
Art. 5.  Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio
Art. 6.  Costi di accesso al registro
Art. 7.  Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro pubblico
Art. 8.  Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori
Art. 9.  Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante
Art. 10.  Obbligo di informativa
Art. 11.  (Campagne informative per il consumatore).
Art. 12.  Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni
Art. 13.  Tutela del contraente
Art. 14.  Disposizioni transitorie


§ 84.6.135 - D.P.R. 7 settembre 2010, n. 178. [1]

Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali [2].

(G.U. 2 novembre 2010, n. 256)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 130, comma 3-bis, del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

     Visto l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

     Visto l'articolo 55 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2010;

     Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

     Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, conformemente alla previsione di cui al comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 maggio 2010;

     Ritenuto di non potersi uniformare ai pareri delle Commissioni parlamentari nella parte in cui prevedono l'applicazione di un regime transitorio in quanto fino all'attuazione del nuovo regime non può che applicarsi il sistema precedentemente previsto dall'ordinamento italiano, l'unico, allo stato compatibile con la normativa europea;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2010;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Definizioni

     1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

     a) Codice, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;

     b) contraente, qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate, la cui numerazione sia comunque inserita negli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

     c) operatore, qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), del Codice, intenda effettuare il trattamento dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea [3];

     d) registro, il registro pubblico delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice;

     e) elenchi di contraenti, gli elenchi di cui all'articolo 129 del Codice;

     f) [Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico] [4];

     g) gestore del registro pubblico, il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto terzo al quale potrà essere affidata la realizzazione e la gestione del servizio.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento disciplina il registro delle opposizioni di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice.

     2. Il presente regolamento si applica alle sole numerazioni e ai corrispondenti indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice [5].

     3. Il presente regolamento non si applica ai trattamenti, per i fini di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, di dati aventi origine diversa dagli elenchi di contraenti a disposizione del pubblico legittimamente raccolti dai titolari presso gli interessati o presso terzi nel rispetto del diritto di opporsi di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), e degli articoli 13, 23 e 24 del Codice.

 

     Art. 3. Istituzione del registro

     1. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce, ai sensi dell'articolo 130, comma 3-bis, del Codice, e sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, il registro pubblico delle opposizioni.

     2. Fermo restando il diritto di opporsi a trattamenti di singoli soggetti ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, gli interessati le cui numerazioni sono riportate negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 2, comma 2, iscrivendosi al registro di cui al comma 1, possono opporsi al trattamento delle medesime numerazioni e degli altri dati personali di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice, effettuato mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale [6].

 

     Art. 4. Realizzazione e gestione del registro

     1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In caso di affidamento a terzi, il contratto di servizio, nel rispetto del Codice e del presente regolamento, prevede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per quanto di sua competenza, anche in riferimento ai compiti di vigilanza e controllo di cui all'articolo 12, comma 1:

     a) le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario;

     b) i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;

     c) la durata, le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;

     d) l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario;

     e) l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, da parte del Ministero dello sviluppo economico.

     2. La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro, esteso alla posta cartacea, devono essere garantiti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento anche in caso di affidamento a terzi. A tale fine il Ministero dello sviluppo economico o il soggetto affidatario del contratto di servizio:

     a) trenta giorni dal predetto termine iniziale provvede allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

     b) sessanta giorni dal predetto termine iniziale provvede, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso al registro, esteso alla posta cartacea, da parte degli operatori;

     c) novanta giorni dal predetto termine iniziale provvede alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro, esteso alla posta cartacea, da parte dei contraenti [7].

     3. Ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e dell'articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, il registro, esteso alla posta cartacea, è istituito con il completamento di tutte le fasi della procedura descritta nel comma 2 [8].

 

     Art. 5. Soggetti obbligati all'accesso e modalità di adesione al servizio

     1. Ciascun operatore, per effettuare i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea, presenta istanza presso il gestore del registro pubblico, comprensiva di [9]:

     a) documentazione attestante l'identità dell'operatore, per le persone fisiche, documento di identità in corso di validità del soggetto; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, documento di identità del legale rappresentante pro tempore ed atto costitutivo e statuto;

     b) dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante di cui al successivo articolo 9, ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti;

     c) l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti a disposizione del pubblico che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

     2. Il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore, e pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro. L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro. La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

 

     Art. 6. Costi di accesso al registro

     1. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica entro il 30 novembre al Ministero dello sviluppo economico che lo approva con decreto di cui all'articolo 130, comma 3-ter, lettera b), del Codice. I proventi delle tariffe d'accesso al registro costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la prima realizzazione e l'avviamento del registro, incluso quanto necessario alla campagna informativa di cui all'articolo 11, e verifica il piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

     2. Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro pubblico

     1. Ciascun contraente può chiedere al gestore che la numerazione della quale è intestatario, o il corrispondente indirizzo postale, riportati negli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, siano iscritti nel registro, gratuitamente e almeno secondo le seguenti modalità:

     a) mediante compilazione di apposito modulo elettronico sul sito web, del gestore del registro pubblico; in tale caso, il contraente e tenuto a fornire i propri dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, indirizzo di posta elettronica, e comunicare la numerazione da iscrivere al registro;

     b) mediante chiamata, comunicando i medesimi dati di cui alla lettera a), effettuata dalla linea telefonica con numerazione corrispondente a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro, al numero telefonico gratuito appositamente predisposto dal gestore del registro, il sistema deve funzionare mediante risponditore automatico, con possibilità per il contraente di ottenere comunque un'assistenza telefonica non automatizzata in caso di difficoltà o problemi di iscrizione o modifica o cancellazione dei dati;

     c) mediante invio di lettera raccomandata al recapito del gestore, con allegata copia di un documento di riconoscimento; in tale caso, fa fede, ai fini di cui all'articolo 8, comma 2, la data di effettiva ricezione della lettera da parte del gestore;

     d) mediante posta elettronica [10].

     2. Nel caso in cui il contraente sia intestatario di più numerazioni è possibile richiederne la contemporanea iscrizione nel registro a condizione di utilizzare le modalità di cui alle lettere a), c) o d), di cui sopra. Dell'avvenuta iscrizione nel registro è sempre data conferma al contraente.

     3. L'iscrizione al registro da parte dei contraenti preclude nei loro confronti qualsiasi trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'impiego del telefono, o della posta cartacea, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. L'iscrizione di un contraente nel registro non osta al trattamento dei suoi dati per le predette finalità da parte di singoli soggetti che abbiano raccolto o raccolgano tali dati da fonti diverse dagli elenchi di cui all'articolo 2, comma 2, purchè ciò sia avvenuto o avvenga nel rispetto degli articoli 7, comma 4, lettera b), 13, 23 e 24 del Codice [11].

     4. Ciascun interessato può aggiornare o modificare i propri dati o revocare la propria iscrizione al registro con le medesime modalità previste per l'iscrizione ad esso. Ogni contraente può iscriversi o revocare l'iscrizione o iscriversi nuovamente al registro senza alcuna limitazione.

     5. L'iscrizione del contraente al registro pubblico è a tempo indeterminato e cessa solo in caso di revoca da parte dell'interessato o di decadenza ai sensi del comma 6. L'iscrizione del contraente nel registro pubblico è riferita unicamente alla numerazione da esso indicata e all'eventuale indirizzo postale corrispondente ad esso intestati e non può estendersi a numerazioni intestate ad altri contraenti [12].

     6. L'iscrizione nel registro decade automaticamente ogni qualvolta cambi l'intestatario o intervenga la cessazione dell'utenza: a tale fine è assicurato l'aggiornamento automatico del registro, almeno ogni dieci giorni, sulla base delle informazioni contenute nella base di dati unica dei contraenti di cui alla delibera n. 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002. A tale fine, il gestore del registro aderisce agli accordi-quadro, di cui alla delibera 36/02/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, stabiliti per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, o acquisisce i dati contenuti nella suddetta base dati unica vigente, provvedendo ad aggiornare i propri dati periodicamente.

     7. L'iscrizione al registro pubblico può avvenire in ogni momento, senza distinzioni di orario ed anche nei giorni festivi, quanto meno con riferimento alle modalità automatizzate. Sono conservate dal gestore del registro, per dodici mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso ai sistemi di iscrizione, aggiornamento o revoca, e delle operazioni di iscrizione o di aggiornamento o di revoca dell'iscrizione al registro pubblico da parte dei contraenti, compresi gli invii di corrispondenza con i relativi allegati, secondo criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro pubblico contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

 

     Art. 8. Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori

     1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all'interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'articolo 130 del Codice.

     2. L'iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel più breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta del contraente. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono, e a trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l'impiego della posta cartacea [13].

     3. Le modalità, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l'elenco elettronico dell'operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell'operatore limitatamente alle sole informazioni pertinenti in un'apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all'operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro dà corso all'interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore [14].

     4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico è possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

     5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell'operatore, secondo i criteri di completezza, integrità, inalterabilità e verificabilità. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l'accesso abusivo, in modo da consentire l'accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorità giudiziaria.

 

     Art. 9. Obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante

     1. Gli operatori che effettuano trattamenti di dati ai sensi del presente regolamento, mediante l'impiego del telefono, sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, a garantire la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e a non modificarla [15].

 

     Art. 10. Obbligo di informativa

     1. Anche in assenza di specifica richiesta dell'interessato, gli operatori, o i loro responsabili o incaricati del trattamento, al momento della chiamata ovvero all'interno del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea, indicano con precisione agli interessati che i loro dati personali sono stati estratti dagli elenchi di contraenti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all'eventuale iscrizione del contraente nel registro delle opposizioni. L'informativa può essere resa con modalità semplificate [16].

 

     Art. 11. (Campagne informative per il consumatore). [17]

     1. Apposite campagne informative atte a favorire la piena conoscenza delle modalità di opposizione al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, possono essere previste nell'ambito delle iniziative a favore dei consumatori, annualmente programmate e realizzate dalle associazioni dei consumatori, ai sensi di quanto previsto all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le medesime finalità, gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi telefonici accessibili al pubblico o che effettuano vendite o promozioni commerciali tramite posta cartacea, mettono a disposizione dei propri contraenti o destinatari delle promozioni commerciali analoghi strumenti di sensibilizzazione sui loro diritti di opposizione mediante iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni, anche con l'inserimento di specifiche informative nei documenti di fatturazione o di promozione commerciale.

 

     Art. 12. Controllo da parte del Garante per la protezione dei dati personali e sanzioni

     1. Il gestore assicura l'accesso al registro da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per l'esecuzione dei controlli sull'organizzazione e sul funzionamento del registro stesso, nonchè per ogni altra verifica o ispezione che risulti necessaria secondo quanto previsto dal Codice.

     2. In caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dal presente regolamento, si applica la sanzione di cui all'articolo 162, comma 2-quater, del Codice.

 

     Art. 13. Tutela del contraente

     1. In caso di violazione delle prescrizioni del presente regolamento il contraente si avvale delle forme di tutela di cui alla Parte III del Codice.

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie

     1. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 4, comma 2, e fino all'attivazione del registro, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di contraenti di cui all'articolo 129 del Codice possono comunque, tramite l'operatore con il quale il contraente ha stipulato il contratto telefonico, esercitare il diritto di opposizione mediante l'iscrizione dell'opposizione del contraente ai trattamenti per le finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), del Codice, in apposito campo di testo collegato alla numerazione di cui è intestatario nella base dati unica vigente ai sensi delle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 36/02/CONS e n. 180/02/CONS.

     2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le regole sancite agli articoli 5, 7 e 8 e 10 del presente decreto in materia di misure di sicurezza, di accesso e di consultazione dei dati e di informativa da parte degli operatori e di iscrizione semplificata e gratuita delle opposizioni dei contraenti e di conservazione della documentazione e della registrazione degli eventi di accesso, ed è assicurato l'accesso del Garante per la protezione dei dati personali alla base dati unica per i controlli e le verifiche che risultino necessarie secondo quanto previsto dal Codice. La consultazione delle opposizioni manifestate dall'interessato, è resa disponibile agli operatori, a condizioni non discriminatorie, anche tramite l'aggiornamento degli elenchi telefonici pubblici on line, mediante inserzione, in questi ultimi o in una loro sezione, di una specifica annotazione dell'iscrizione della medesima opposizione.

 

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2010  Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 229


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.P.R. 27 gennaio 2022, n. 26, con la decorrenza ivi prevista. Nel presente decreto, le parole: «abbonato» o «abbonati» sono state sostituite rispettivamente dalle seguenti: «contraente» o «contraenti» per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[2] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[3] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[9] Alinea così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[10] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[13] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 novembre 2018, n. 149.