Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.1 questioni generali |
Data: | 27/10/2004 |
Numero: | 2006 |
Sommario |
Art. 1. Obiettivo. |
Art. 2. Ambito d’applicazione. |
Art. 3. Definizioni. |
Art. 4. Autorità competenti. |
Art. 5. Elenchi. |
Art. 6. Scambio di informazioni su richiesta. |
Art. 7. Scambio di informazioni in assenza di richiesta. |
Art. 8. Richieste di misure di esecuzione. |
Art. 9. Coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato di esecuzione. |
Art. 10. Banca dati. |
Art. 11. Responsabilità generale. |
Art. 12. Procedure per la richiesta di assistenza reciproca e lo scambio di informazioni. |
Art. 13. Utilizzazione delle informazioni e protezione dei dati personali e del segreto professionale e commerciale. |
Art. 14. Scambio di informazioni con i paesi terzi. |
Art. 15. Condizioni. |
Art. 16. Coordinamento dell’esecuzione. |
Art. 17. Cooperazione amministrativa. |
Art. 18. Accordi internazionali. |
Art. 19. Procedura di comitato. |
Art. 20. Compiti del comitato. |
Art. 21. Relazioni. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 7.1.14 – Regolamento 27 ottobre 2004, n. 2006. [1]
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (“Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori”). (testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 9 dicembre 2004, n. L 364).
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,
considerando quanto segue:
(1) La risoluzione del Consiglio dell’8 luglio 1996, sulla cooperazione tra le amministrazioni per l’applicazione della normativa relativa al mercato interno, riconosce che occorre adoperarsi per rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni ed invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare a titolo prioritario la possibilità di intensificare la cooperazione a livello amministrativo per quanto riguarda l’esecuzione della normativa.
(2) Gli accordi nazionali esistenti relativi all’esecuzione della legislazione che tutela gli interessi dei consumatori non sono adattati ai problemi posti dall’esecuzione della normativa nel mercato interno e attualmente non e possibile garantire un’efficace ed efficiente cooperazione in materia di esecuzione delle norme in questi casi. Queste difficoltà determinano la presenza di ostacoli alla collaborazione fra autorità pubbliche responsabili dell’esecuzione nell’individuare, esaminare e far cessare o vietare le infrazioni alla normativa che tutela gli interessi dei consumatori. La conseguente mancanza di un’efficace esecuzione della normativa nelle controversie transfrontaliere permette a venditori e fornitori di sottrarsi ai controlli spostando le loro attività nella Comunità. Ciò comporta una distorsione della concorrenza ai danni dei venditori e dei fornitori onesti che operano a livello nazionale o transfrontaliero. Le difficoltà nell’esecuzione in caso di controversie transfrontaliere scoraggiano i consumatori ad accettare offerte transfrontaliere e pregiudicano la loro fiducia nel mercato interno.
(3) Pertanto, e opportuno facilitare la cooperazione fra le autorità pubbliche, responsabili dell’esecuzione della normativa in materia di tutela degli interessi dei consumatori, nel trattare le infrazioni intracomunitarie e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, al miglioramento della qualità e della coerenza dell’esecuzione della normativa in materia di tutela degli interessi dei consumatori e al monitoraggio della protezione degli interessi economici dei consumatori.
(4) Nella legislazione comunitaria esistono reti in materia di cooperazione nell’esecuzione destinate a proteggere i consumatori anche oltre i loro interessi economici (soprattutto quando la salute e in questione). Si dovrebbero scambiare le migliori pratiche fra le reti costituite dal presente regolamento e le altre reti.
(5) La sfera di applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di assistenza reciproca dovrebbe limitarsi alle infrazioni intracomunitarie della legislazione comunitaria sulla tutela degli interessi dei consumatori. L’efficacia con cui sono perseguite le infrazioni a livello nazionale dovrebbe garantire che non vi siano discriminazioni fra transazioni nazionali e intracomunitarie. Il presente regolamento non riguarda le responsabilità della Commissione in materia di infrazioni della legislazione comunitaria da parte degli Stati membri, ne esso conferisce alla Commissione poteri per far cessare le infrazioni intracomunitarie definite nel regolamento stesso.
(6) La protezione dei consumatori contro le infrazioni intracomunitarie comporta la messa a punto di una rete di autorità pubbliche di vigilanza in tutto il territorio comunitario e dette autorità devono possedere un minimo di poteri investigativi ed esecutivi comuni al fine di applicare il regolamento in modo efficace e dissuadere i venditori e i fornitori dal commettere infrazioni intracomunitarie.
(7) La capacita delle autorità competenti di cooperare liberamente e su base reciproca per lo scambio di informazioni, l’individuazione delle infrazioni intracomunitarie e le relative indagini, nonché le misure adottate per porre fine a queste infrazioni o vietarle, e essenziale per garantire il buon funzionamento del mercato interno e la tutela dei consumatori.
(8) Inoltre, le autorità competenti dovrebbero ricorrere ad altri poteri o misure di cui dispongono a livello nazionale, tra l’altro il potere di avviare procedimenti o rinviare le questioni al giudice penale al fine di, se del caso, porre fine alle infrazioni o vietarle, senza ritardo, in caso di richiesta di assistenza reciproca.
(9) Le informazioni scambiate fra le autorità competenti dovrebbero essere soggette a severe norme di riservatezza e segretezza al fine di garantire che le indagini non siano compromesse o che la reputazione dei venditori e dei fornitori non sia ingiustamente lesa. La
(10) I problemi posti dall’esecuzione della normativa oltrepassano le frontiere dell’Unione europea ed e necessario proteggere i consumatori comunitari dai professionisti disonesti che hanno stabilito la loro sede nei paesi terzi. Pertanto, occorre negoziare accordi internazionali con i paesi terzi in materia di assistenza reciproca nell’esecuzione della normativa che tutela gli interessi dei consumatori. Questi accordi internazionali dovrebbero essere negoziati a livello comunitario nei settori contemplati dal presente regolamento, per garantire una protezione ottimale dei consumatori comunitari e il buon funzionamento della cooperazione nell’esecuzione della normativa con i paesi terzi.
(11) E opportuno coordinare a livello comunitario le attività degli Stati membri in materia di esecuzione della normativa in caso di infrazioni intracomunitarie, al fine di migliorare l’applicazione del presente regolamento e rafforzare il livello e la coerenza dell’esecuzione della normativa.
(12) E opportuno coordinare a livello comunitario le attività di cooperazione amministrativa degli Stati membri, per quanto riguarda gli aspetti intracomunitari, al fine di migliorare l’esecuzione della normativa in materia di protezione degli interessi dei consumatori. Questo coordinamento ha gia iniziato a prendere forma nella costituzione della Rete europea per la composizione extragiudiziaria delle controversie.
(13) Nel caso in cui il coordinamento delle attività degli Stati membri ai sensi del presente regolamento comporti un sostegno finanziario della Comunità, la decisione relativa alla concessione dell’aiuto deve essere presa secondo le procedure di cui alla
(14) Le organizzazioni dei consumatori svolgono un ruolo essenziale in materia di informazione ed educazione dei consumatori cosi come nella protezione degli interessi dei consumatori, compresa la soluzione delle controversie, e dovrebbero essere incoraggiate a cooperare con le autorità competenti per incentivare l’applicazione del presente regolamento.
(15) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la
(16) Il controllo efficace dell’applicazione del presente regolamento e l’efficacia della protezione dei consumatori richiedono la presentazione di relazioni da parte degli Stati membri ad intervalli regolari.
(17) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Il presente regolamento dovrebbe quindi essere interpretato ed applicato facendo riferimento a tali diritti e principi,
(18) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri, dal momento che da soli non possono garantire la cooperazione e il coordinamento, e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto e necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPITOLO I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE
Art. 1. Obiettivo.
Il presente regolamento definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti dello Stato membro designate in quanto responsabili dell’esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi dei consumatori collaborano fra di loro e con la Commissione al fine di garantire il rispetto della citata normativa e il buon funzionamento del mercato interno e al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.
Art. 2. Ambito d’applicazione.
1. Le disposizioni sull’assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III riguardano le infrazioni intracomunitarie.
2. Il presente regolamento non incide sulle norme comunitarie di diritto privato internazionale, in particolare sulle norme relative alla giurisdizione degli organi giudiziari e alle leggi applicabili.
3. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione negli Stati membri delle misure relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale e civile e, in particolare, quelle relative al funzionamento della Rete giudiziaria europea.
4. Il presente regolamento non pregiudica il rispetto, da parte degli Stati membri, di obblighi supplementari relativi all’assistenza reciproca nella protezione degli interessi economici collettivi dei consumatori, compresi quelli nel settore penale, derivanti da altre disposizioni giuridiche, tra cui accordi bilaterali o multilaterali.
5. Il presente regolamento non incide sulla
6. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria relativa al mercato interno, in particolare sulle disposizioni relative alla libera circolazione dei beni e dei servizi.
7. Il presente regolamento non incide sulla normativa comunitaria concernente l’esercizio delle attività televisive.
Art. 3. Definizioni.
Ai fini del presente regolamento:
a) per “norme sulla protezione degli interessi dei consumatori” si intendono le direttive elencate all’allegato e recepite nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri e i regolamenti elencati nell’allegato;
b) per “infrazione intracomunitaria” s’intende qualsiasi atto o omissione contrari alle norme sulla protezione degli interessi dei consumatori, quali definite nella lettera a), che danneggi o possa danneggiare gli interessi collettivi dei consumatori che risiedono in uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro in cui hanno avuto origine o si sono verificati l’atto o l’omissione in questione o in cui e stabilito il venditore o il fornitore responsabile o in cui si riscontrino elementi di prova o beni riconducibili all’atto o all’omissione;
c) per “autorità competente” s’intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
d) per “ufficio unico di collegamento” s’intende l’autorità pubblica di ciascuno Stato membro designata come responsabile del coordinamento dell’applicazione del presente regolamento nello Stato membro in questione;
e) per “funzionario competente” s’intende un funzionario di un’autorità competente designata responsabile dell’applicazione del presente regolamento;
f) per “autorità richiedente” s’intende l’autorità competente che presenta una richiesta di assistenza reciproca;
g) per “autorità interpellata” s’intende l’autorità competente che riceve una richiesta di assistenza reciproca;
h) per “venditore o fornitore” s’intende una persona fisica o giuridica che, per quanto riguarda la legislazione in materia di protezione degli interessi dei consumatori, agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
i) per “attività di sorveglianza del mercato” si intendono le azioni di un’autorità competente incaricata di individuare se vi siano state infrazioni intracomunitarie nell’ambito della propria giurisdizione;
j) per “reclamo del consumatore” s’intende una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un venditore o fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori;
k) per “interessi collettivi dei consumatori” si intendono gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un’infrazione.
Art. 4. Autorità competenti.
1. Ogni Stato membro designa le autorità competenti e l’ufficio unico di collegamento responsabili dell’applicazione del presente regolamento.
2. Ogni Stato membro può, se necessario per adempiere i suoi obblighi previsti dal presente regolamento, designare altre autorità pubbliche. Esse possono altresì designare organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie a norma dell’articolo 8, paragrafo 3.
3. Ciascuna autorità competente, fatto salvo il paragrafo 4, e dotata dei necessari poteri investigativi ed esecutivi per l’applicazione del presente regolamento e li esercitano conformemente alla legislazione nazionale.
4. Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al paragrafo 3, in conformità della legislazione nazionale
a) direttamente sotto la propria autorità o sotto la supervisione delle autorità giudiziarie; oppure
b) mediante richiesta agli organi giurisdizionali competenti a pronunciare la decisione necessaria, eventualmente anche interponendo appello qualora la richiesta di pronuncia della decisione fosse respinta.
5. Nella misura in cui le autorità competenti esercitano i loro poteri mediante richiesta agli organi giurisdizionali a norma del paragrafo 4, lettera b), detti organi sono competenti a prendere le necessarie decisioni.
6. I poteri di cui al paragrafo 3 vengono esercitati unicamente laddove vi sia il ragionevole sospetto di un’infrazione intracomunitaria e comprendono almeno i seguenti diritti:
a) poter accedere a qualsiasi documento pertinente, in qualsiasi forma, relativo all’infrazione intracomunitaria;
b) richiedere che qualsiasi persona sia tenuta a fornire le informazioni pertinenti, relative all’infrazione intracomunitaria;
c) effettuare le necessarie ispezioni in loco;
d) chiedere per iscritto che il venditore o fornitore interessato ponga fine all’infrazione intracomunitaria;
e) ottenere dal venditore o fornitore responsabile delle infrazioni intracomunitarie l’impegno di porre fine all’infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione dell’impegno in questione;
f) esigere la cessazione o vietare qualsiasi infrazione intracomunitaria e, laddove opportuno, disporre la pubblicazione delle relative decisioni;
g) richiedere alla parte incriminata di effettuare il versamento di un indennizzo allo Stato o a un beneficiario designato o previsto dalla legislazione nazionale, nel caso di mancata osservanza della decisione.
7. Gli Stati membri si adoperano affinché le autorità competenti dispongano delle risorse necessarie all’applicazione del presente regolamento. I funzionari competenti rispettano le norme professionali e sono soggetti ad adeguate procedure interne o regole di condotta che garantiscono, in particolare, la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali, l’imparzialità procedurale e il rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale di cui all’articolo 13.
8. Ogni autorità competente rende pubblici i diritti e le responsabilità ad essa conferiti in virtù del presente regolamento e designa i funzionari competenti.
Art. 5. Elenchi.
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri le identità delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche e organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie e dell’ufficio unico di collegamento.
2. La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco degli uffici unici di collegamento e delle autorità competenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
CAPITOLO II
ASSISTENZA RECIPROCA
Art. 6. Scambio di informazioni su richiesta.
1. Un’autorità interpellata fornisce quanto prima, su richiesta di un’autorità richiedente, a norma dell’articolo 4, qualsiasi informazione pertinente necessaria per stabilire se si sia verificata o se vi e il ragionevole sospetto che possa verificarsi un’infrazione intracomunitaria.
2. L’autorità interpellata, se necessario con l’assistenza di altre autorità pubbliche, intraprende le indagini del caso o adotta altre eventuali misure necessarie o appropriate, a norma dell’articolo 4, al fine di raccogliere le informazioni richieste.
3. Su richiesta dell’autorità richiedente, l’autorità interpellata può consentire che un funzionario competente dell’autorità richiedente accompagni i funzionari dell’autorità interpellata nel corso delle indagini.
4. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 7. Scambio di informazioni in assenza di richiesta.
1. Allorquando un’autorità competente viene a conoscenza di un’infrazione intracomunitaria o ragionevolmente sospetta che detta infrazione potrebbe verificarsi, essa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione fornendo quanto prima tutte le informazioni necessarie.
2. Allorquando un’autorità competente adotta ulteriori misure di esecuzione o riceve una richiesta di assistenza in relazione alle infrazioni comunitarie, essa ne informa le autorità competenti di altri Stati membri e la Commissione.
3. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 8. Richieste di misure di esecuzione.
1. Su richiesta dell’autorità richiedente, un’autorità interpellata adotta tutte le misure necessarie per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria quanto prima possibile.
2. Per adempiere gli obblighi di cui al paragrafo 1, l’autorità interpellata esercita i poteri di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e qualsiasi altro potere di cui dispone ai sensi della normativa nazionale. L’autorità interpellata, se necessario con l’assistenza di altre autorità pubbliche, determina le misure da adottare per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria in modo proporzionato, efficiente ed efficace.
3. L’autorità interpellata può adempiere gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 anche incaricando un organismo designato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase in quanto avente un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie, affinché adotti tutte le misure necessarie nell’ambito della normativa nazionale per far cessare o vietare l’infrazione intracomunitaria per conto dell’autorità interpellata. In caso di fallimento da parte di detto organismo nell’ottenere l’immediata cessazione o il divieto dell’infrazione intracomunitaria, gli obblighi dell’autorità interpellata ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sussistono.
4. L’autorità interpellata può adottare le misure di cui al paragrafo 3 solo se, previa consultazione dell’autorità richiedente in merito al ricorso a tali misure, l’autorità richiedente e l’autorità interpellata convengono che:
- tramite le misure di cui al paragrafo 3 si può ottenere la cessazione o il divieto dell’infrazione intracomunitaria con almeno la stessa efficienza e efficacia rispetto all’azione da parte dell’autorità interpellata
e
- l’incarico conferito all’organismo designato ai sensi della normativa nazionale non comporta la divulgazione all’organismo stesso di informazioni protette ai sensi dell’articolo 13.
5. L’autorità richiedente ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 4 non siano soddisfatte, ne informa per iscritto l’autorità interpellata motivando la sua opinione. Se l’autorità richiedente e l’autorità interpellata non sono d’accordo, l’autorità interpellata può sottoporre la questione alla Commissione che esprimerà un parere secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
6. L’autorità interpellata può consultare l’autorità richiedente allorché adotta le misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2. L’autorità interpellata notifica quanto prima all’autorità richiedente, alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate e i loro effetti sull’infrazione intracomunitaria, anche qualora questa fosse cessata.
7. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 9. Coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato di esecuzione.
1. Le autorità competenti coordinano le attività di sorveglianza del mercato e di esecuzione e a tal fine si scambiano tutte le informazioni necessarie.
2. Nel caso in cui le autorità competenti vengano a conoscenza di una infrazione intracomunitaria che arrechi pregiudizio agli interessi dei consumatori di più di due Stati membri, le autorità competenti interessate coordinano il loro intervento e chiedono l’assistenza reciproca attraverso l’ufficio unico di collegamento. In particolare, esse si adoperano per svolgere le indagini e applicare le misure esecutive contemporaneamente.
3. Le autorità competenti informano anticipatamente la Commissione di tale coordinamento e, se del caso, invitano i funzionari e altre persone accompagnatrici autorizzate dalla Commissione a partecipare.
4. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 10. Banca dati.
1. La Commissione mantiene una banca dati elettronica in cui memorizza ed elabora le informazioni pervenute ai sensi degli articoli 7, 8 e 9. La banca dati può essere consultata soltanto dalle autorità competenti. In relazione alle loro responsabilità in materia di notifica delle informazioni per la memorizzazione nella banca dati e l’elaborazione dei dati personali ad esse connessi, le autorità competenti sono considerate responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 2, lettera d), della
2. Allorché un’autorità competente accerta che una notifica di un’infrazione intracomunitaria da essa effettuata a norma dell’articolo 7 si e successivamente rivelata infondata, ritira la notifica e la Commissione sopprime immediatamente le relative informazioni dalla banca dati. Quando un’autorità interpellata notifica alla Commissione, a norma dell’articolo 8, paragrafo 6, che un’infrazione intracomunitaria e cessata, i dati memorizzati relativi a detta infrazione sono soppressi cinque anni dopo la ratifica.
3. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
CAPITOLO III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ASSISTENZA RECIPROCA
Art. 11. Responsabilità generale.
1. Le autorità competenti adempiono i loro obblighi ai sensi del presente regolamento, come se agissero per conto dei consumatori del proprio paese e questo di loro iniziativa o su richiesta di un’altra autorità competente del loro paese.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire un efficace coordinamento dell’applicazione del presente regolamento da parte delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi che abbiano un interesse legittimo alla cessazione o al divieto delle infrazioni intracomunitarie da essi designate e dei competenti organi giurisdizionali, attraverso l’ufficio unico di collegamento.
3. Gli Stati membri incoraggiano la cooperazione tra le autorità competenti e ogni altro organismo che, in base al diritto nazionale, abbia un interesse legittimo alla cessazione o al divieto dell’infrazione intracomunitaria, al fine di garantire che le potenziali infrazioni intracomunitarie siano notificate senza indugio alle autorità competenti.
Art. 12. Procedure per la richiesta di assistenza reciproca e lo scambio di informazioni.
1. L’autorità richiedente si assicura che tutte le richieste di assistenza reciproca siano corredate di informazioni sufficienti a consentire all’autorità interpellata di dare seguito alla richiesta, comprese eventuali prove necessarie che possono essere ottenute solo nel territorio dell’autorità richiedente.
2. Le richieste sono inviate dall’autorità richiedente all’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata, attraverso l’ufficio unico di collegamento dell’autorità richiedente. L’ufficio unico di collegamento dell’autorità interpellata trasmette senza indugio le richieste all’autorità competente appropriata.
3. Le richieste di assistenza e tutte le trasmissioni delle informazioni sono effettuate per iscritto, mediante un modello standard, e sono comunicate per via elettronica tramite la banca dati di cui all’articolo 10.
4. Le lingue usate per le richieste e la trasmissione delle informazioni sono convenute fra le autorità competenti prima dell’inoltro delle richieste. Qualora non si raggiunga un accordo, le richieste sono comunicate nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità richiedente e le risposte nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell’autorità interpellata.
5. Le informazioni fornite a seguito di una richiesta sono comunicate direttamente all’autorità richiedente e, contemporaneamente, agli uffici unici di collegamento delle autorità richiedenti e interpellate.
6. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 13. Utilizzazione delle informazioni e protezione dei dati personali e del segreto professionale e commerciale.
1. Le informazioni comunicate possono essere utilizzate esclusivamente allo scopo di garantire il rispetto della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi informazione, documentazione, constatazione, dichiarazione, copia certificata conforme o risultato istruttorio comunicati, allo stesso titolo dei documenti analoghi ottenuti nel proprio paese.
3. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma alle persone che lavorano per le competenti autorità, i tribunali, altre autorità pubbliche e la Commissione, comprese le informazioni notificate alla Commissione e memorizzate nella banca dati di cui all’articolo 10 bis, la cui rivelazione metterebbe a repentaglio:
- la vita privata e l’integrità dell’individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali,
- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale,
- ricorsi al tribunale e consulenza giuridica,
o
- l’obiettivo di ispezioni o indagini sono riservate e soggette al segreto professionale, salvo il caso in cui la divulgazione stessa sia necessaria per ottenere la cessazione o il divieto di un’infrazione intracomunitaria e l’autorità che comunica le informazioni ne autorizzi la divulgazione.
4. Gli Stati membri, ai fini dell’applicazione del presente regolamento, adottano le misure legislative necessarie per limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 10, 11 e 12 della
5. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 14. Scambio di informazioni con i paesi terzi.
1. Quando un’autorità competente riceve informazioni da un’autorità di un paese terzo, essa comunica le informazioni alle autorità competenti interessate di altri Stati membri, nella misura in cui ciò e consentito dagli accordi bilaterali di assistenza con il paese terzo e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
2. Le informazioni trasmesse ai sensi del presente regolamento possono anche essere comunicate a un’autorità di un paese terzo da un’autorità competente, nell’ambito dell’accordo bilaterale di assistenza con detto paese, purché sia stato ottenuto il consenso dell’autorità competente che ha fornito l’informazione in origine, e in linea con la legislazione comunitaria sulla protezione delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
Art. 15. Condizioni.
1. Gli Stati membri rinunciano a qualsiasi richiesta di rimborso delle spese connesse all’applicazione del presente regolamento. Tuttavia, lo Stato membro dell’autorità richiedente e responsabile nei confronti dello Stato membro dell’autorità interpellata di eventuali spese e perdite sostenute a seguito di misure giudicate infondate da un tribunale per quanto riguarda la sostanza di un’infrazione intracomunitaria.
2. Un’autorità interpellata può rifiutarsi di dar seguito a una richiesta di misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 8, previa consultazione dell’autorità richiedente, nel caso in cui:
a) un procedimento giudiziario sia gia stato avviato ovvero vi sia stata gia una sentenza definitiva pronunciata nei confronti della stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie dello Stato membro dell’autorità interpellata o dell’autorità richiedente;
b) a suo parere, a seguito di una appropriata indagine dell’autorità richiedente, non sia stata riscontrata alcuna infrazione intracomunitaria;
o
c) a suo parere, l’autorità richiedente non abbia fornito sufficienti informazioni ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, eccetto quando l’autorità interpellata ha gia rifiutato di dar seguito a una richiesta ai sensi del paragrafo 3, lettera c), in relazione alla stessa infrazione intracomunitaria.
3. Un’autorità interpellata può rifiutare di dar seguito a una richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 6 se:
a) a suo parere, previa consultazione dell’autorità richiedente, l’informazione richiesta non e sollecitata dall’autorità richiedente per stabilire se vi sia stata una infrazione intracomunitaria o se vi sia il ragionevole sospetto che possa verificarsi;
b) l’autorità richiedente non concorda sul fatto che l’informazione e soggetta alle disposizioni sulla riservatezza e sul segreto professionale di cui all’articolo 13, paragrafo 3;
o
c) sono state gia avviate procedure giudiziarie o e stata gia emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata o richiedente.
4. Un’autorità interpellata può decidere di non rispettare gli obblighi di cui all’articolo 7 se sono state gia avviate procedure giudiziarie o e stata gia emessa una sentenza definitiva riguardo alla stessa infrazione intracomunitaria e contro lo stesso venditore o fornitore dinanzi alle autorità giudiziarie nello Stato membro dell’autorità interpellata o richiedente.
5. L’autorità interpellata informa l’autorità richiedente e la Commissione dei motivi in base ai quali respinge la richiesta di assistenza. L’autorità richiedente può deferire la questione alla Commissione, che emette un parere secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
6. Le misure necessarie per l’attuazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
CAPITOLO IV
COMPITI COMUNITARI
Art. 16. Coordinamento dell’esecuzione.
1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l’un l’altro e informano la Commissione delle loro attività d’interesse comunitario in ambiti quali:
a) formazione dei funzionari addetti all’esecuzione della tutela dei consumatori, compresa formazione linguistica e organizzazione di seminari di formazione;
b) raccolta e classificazione dei reclami dei consumatori;
c) sviluppo di reti di funzionari competenti suddivise per settori specifici;
d) sviluppo di strumenti d’informazione e comunicazione;
e) sviluppo di standard, metodologie e linee direttrici per i funzionari responsabili dell’esecuzione;
f) scambi fra funzionari.
Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad f). Gli Stati membri sviluppano in cooperazione con la Commissione, un quadro comune per la classificazione dei reclami dei consumatori.
2. Le autorità competenti possono procedere allo scambio di funzionari competenti per migliorare la collaborazione. Le autorità competenti adottano le misure necessarie per consentire ai funzionari in questione di svolgere un ruolo efficace nell’ambito delle attività dell’autorità competente. A questo scopo tali funzionari sono autorizzati a svolgere le mansioni affidate loro dall’autorità competente che li ospita, conformemente alla normativa del loro Stato membro.
3. Per tutta la durata dello scambio, la responsabilità civile e penale dei funzionari competenti e identica a quella dei funzionari dell’autorità competente che li ospita. I funzionari competenti oggetto di scambi osservano norme professionali standard e si conformano alle regole di condotta dell’autorità competente che li ospita e che garantiscono, in particolare, la protezione degli individui per quanto concerne il trattamento dei dati personali, l’imparzialità procedurale e il rispetto della riservatezza e del segreto professionale secondo quanto disposto all’articolo 13.
4. Le misure comunitarie necessarie per l’attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all’esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 17. Cooperazione amministrativa.
1. Nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente regolamento, gli Stati membri si informano l’un l’altro e informano la Commissione delle loro attività d’interesse comunitario in ambiti quali:
a) informazione e consulenza dei consumatori;
b) sostegno delle attività dei rappresentanti dei consumatori;
c) sostegno delle attività degli organi responsabili della soluzione extragiudiziale delle controversie dei consumatori;
d) sostegno dell’accesso dei consumatori alla giustizia;
e) raccolta di statistiche, dei risultati di ricerche o di altre informazioni concernenti il comportamento dei consumatori, i loro orientamenti e le relative conseguenze.
Gli Stati membri possono, in cooperazione con la Commissione, svolgere attività comuni nei settori di cui alle lettere da a) ad e). In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri sviluppano un quadro comune per le attività di cui alla lettera e).
2. Le misure comunitarie necessarie per l’attuazione del presente articolo, comprese quelle relative all’esecuzione di attività comuni, sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2.
Art. 18. Accordi internazionali.
La Comunità collabora con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti nei settori di cui al presente regolamento per migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le disposizioni relative alla cooperazione, comprese quelle relative alla definizione di accordi di assistenza reciproca, possono formare oggetto di accordi fra la Comunità e i paesi terzi interessati.
CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19. Procedura di comitato.
1. La Commissione e assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui e fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 20. Compiti del comitato.
1. Il comitato può esaminare tutte le questioni relative all’applicazione del presente regolamento sollevate dal proprio presidente, sia su iniziativa di quest’ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. In particolare, il comitato esamina e valuta il funzionamento delle disposizioni in materia di cooperazione previste nel presente regolamento.
Art. 21. Relazioni.
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di qualsiasi disposizione di diritto nazionale da essi adottata, ovvero il testo di accordi conclusi nell’ambito di settori coperti dal presente regolamento, esclusi quelli relativi a singoli casi.
2. Ogni due anni, a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione del pubblico tali informazioni.
3. Le relazioni riguardano:
a) informazioni aggiornate sull’organizzazione, i compiti, le risorse o le responsabilità delle autorità competenti;
b) informazioni relative all’evoluzione, ai mezzi o ai metodi delle infrazioni intracomunitarie, in particolare qualora mettano in luce eventuali carenze del presente regolamento o della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;
c) informazioni sulle tecniche esecutive di provata efficacia;
d) dati statistici sintetici sulle attività delle autorità competenti, quali azioni intraprese ai sensi del presente regolamento, reclami ricevuti, interventi coercitivi e sentenze;
e) sintesi delle sentenze interpretative nazionali più significative nell’ambito della normativa che tutela gli interessi dei consumatori;
f) altre informazioni relative all’applicazione del presente regolamento.
4. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del presente regolamento sulla base delle relazioni fornite dagli Stati membri.
Art. 22. Entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 29 dicembre 2005.
Le disposizioni sull’assistenza reciproca di cui ai capitoli II e III si applicano a decorrere dal 29 dicembre 2006.
ALLEGATO [2]
Direttive coperte dall’articolo 3, lettera a)
1. Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250 del 19.9.1984, pag. 17). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/55/CE (GU L 290 del 23.10.1997, pag. 18).
2. Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (GU L 372 del 31.12.1985, pag. 31).
3. Direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell’ 1.4.1998, pag. 17).
4. Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive: articoli da 10 a 21 (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23). Direttiva modificata da ultimo dalla
5. Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso» (GU L 158 del 23.6.1990, pag. 59).
6.
7.
8. Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19). Direttiva modificata dalla
9.
10. Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori (GU L 80 del 18.3.1998, pag. 27).
11.
12.
13.
14.
15.
16.
[1] Abrogato dall'art. 41 del
[2] Allegato così modificato dall’art. 16 della direttiva n. 2005/29/CE.