§ 46.9.207 - D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.
Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.9 polizia di Stato
Data:05/10/2018
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Art. 3.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
Art. 4.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338
Art. 5.  Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240
Art. 6.  Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
Art. 7.  Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Art. 8.  Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199
Art. 9.  Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69
Art. 10.  Altre modifiche normative
Art. 11.  Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443
Art. 12.  Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
Art. 13.  Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146
Art. 14.  Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 15.  Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 16.  Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 17.  Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 18.  Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 19.  Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 20.  Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 21.  Modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 22.  Copertura finanziaria


§ 46.9.207 - D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126.

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

(G.U. 2 novembre 2018, n. 255 - S.O. n. 51)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a);

     Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, secondo periodo;

     Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l'articolo 1, comma 365, lettera c);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato;

     Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;

     Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza;

     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

     Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218, recante istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria;

     Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887, recante avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

     Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza;

     Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza, nonchè disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato;

     Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, recante riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE, che modificano la direttiva 93/16/CE;

     Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

     Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

     Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'articolo 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395;

     Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

     Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, recante regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;

     Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

     Considerato che l'articolo 8, comma 6, della citata legge delega n. 124 del 2015 statuisce che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2018;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 26 luglio 2018;

     Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del 6 settembre 2018;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2018;

     Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

 

Capo I

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

 

     Art. 2. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 6, comma 1, lettera c), prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

     b) all'articolo 6-bis, comma 7, dopo le parole: «nonchè i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità», sono inserite le seguenti: «, le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di formazione della graduatoria finale del corso»;

     c) all'articolo 6-ter, comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «gli allievi» sono inserite le seguenti: «e gli agenti in prova»;

     d) all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» è inserita la seguente: «anche»;

     e) all'articolo 27-bis, comma 1, alla lettera c), prima delle parole «idoneità fisica» sono inserite le seguenti: «efficienza e»;

     f) all'articolo 62, primo comma, le parole: «con qualifica inferiore a dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti: «con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate»;

     g) all'articolo 64:

     1) al primo comma, le lettere a) e b), sono abrogate, e alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario» e le parole: «dal capo della polizia», sono sostituite dalle seguenti: «dal direttore della direzione o ufficio centrale presso il quale il personale interessato presta servizio»;

     2) al terzo comma, le parole: «Per il personale dei ruoli direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i commissari capo, commissari e vice commissari e qualifiche equiparate»;

     h) all'articolo 65, primo comma:

     1) le lettere a) e b), sono abrogate;

     2) alla lettera c), le parole: «per il commissario», sono sostituite dalle seguenti: «per il commissario capo, il commissario»;

     i) dopo l'articolo 66, è inserito il seguente:

     «Art. 66 bis. (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per i commissari capo). - 1. A partire dalle valutazioni per l'anno 2018, il rapporto informativo del commissario capo è compilato dagli stessi organi competenti alla compilazione del rapporto informativo del commissario e del vice commissario e ne segue la medesima procedura.»;

     l) all'articolo 69, quarto comma, le parole «della carriera direttiva» sono sostituite con le seguenti: «con qualifica fino a vice questore»;

     m) l'articolo 71, è sostituito dal seguente: «Art. 71 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli agenti e agli agenti scelti, i quali nell'esercizio delle loro funzioni abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità necessarie per ben adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

     n) all'articolo 72, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

     o) all'articolo 73, il primo comma è sostituito dal seguente: «La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, agli ispettori, agli ispettori capo e agli ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

     p) l'articolo 74 è sostituto dal seguente: «Art. 74 (Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari). - 1. La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario ai vice commissari, ai commissari, ai commissari capo, ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità professionale e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.»;

     q) all'articolo 75:

     1) al primo comma, le parole: «del fatto» sono sostituite dalle seguenti: «dei fatti»;

     2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, d'iniziativa o su rapporto del dirigente dell'ufficio, dell'istituto o del reparto, ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal Direttore centrale per le risorse umane, d'iniziativa o su rapporto dei Direttori centrali e degli Uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.»;

     3) al quarto comma le parole: «Sulla proposta decide il Ministro, previo parere degli organi di cui agli articoli 68 e 69 e» sono sostituite dalle seguenti: «Sulla proposta decidono, secondo le rispettive competenze, gli organi di cui agli articoli 68 e 69, previo parere, per le promozioni dei funzionari alle qualifiche dirigenziali,»;

     4) al quinto comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se, tra i fatti che vi danno luogo e quelli che hanno dato luogo alla precedente proposta di promozione, non siano trascorsi almeno tre anni.»;

     r) dopo l'articolo 75 sono inseriti i seguenti:

     «Art. 75 bis. (Criteri per il conferimento delle promozioni per merito straordinario). - 1. Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per il personale della carriera dei funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato.

 

     Art. 75 ter. (Armonizzazione della disciplina in materia di riconoscimento per attività di servizio). - 1. Al fine di armonizzare a quanto previsto dal presente Capo la materia delle ricompense conferite al personale della Polizia di Stato, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, si provvede ad aggiornare la disciplina di cui al Titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.».

     2. La «TABELLA A», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla «TABELLA 1», allegata al presente decreto.

     3. Il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Le mansioni e le funzioni del personale di cui al comma 1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;

     b) all'articolo 20-quater, comma 1:

     1) alla lettera a), le parole «che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica» sono soppresse;

     2) alla lettera b), dopo le parole: «mediante concorso, espletato» sono inserite le seguenti: «in via prioritaria»;

     c) all'articolo 22, le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

     d) all'articolo 24:

     1) al comma 5, le parole: «e di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «e di sostituto commissario tecnico»;

     2) al comma 5-bis, le parole: «ai sostituti direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ai sostituti commissari tecnici»;

     e) all'articolo 25-quater, comma 6, le parole: «, a domanda», sono soppresse;

     f) all'articolo 31-quinquies:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a sostituto commissario tecnico»;

     2) al comma 1, le parole: «alla qualifica di sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «alla qualifica di sostituto commissario tecnico»;

     g) all'articolo 44:

     1) al primo comma le parole: «rispettivamente per il personale del ruolo dei periti tecnici, per quello del ruolo dei revisori tecnici, per quello dei ruoli dei collaboratori tecnici e per quello degli operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori tecnici, per quello del ruolo dei sovrintendenti tecnici e per quello del ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;

     2) al quarto comma, dopo le parole: «Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte», sono inserite le seguenti: «da funzionari della Polizia di Stato con qualifica fino a vice questore o»;

     2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3», allegate al presente decreto.

 

     Art. 4. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 19:

     1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore della divisione o ufficio equiparato da cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità;

     2) la lettera c) è abrogata;

     b) all'articolo 20, lettera b), le parole: «i medici e» e le parole «i medici veterinari e» sono soppresse, e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudizio complessivo è espresso dal direttore della direzione centrale di sanità.».

     2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5», allegate al presente decreto.

 

     Art. 5. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240

     1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

     b) all'articolo 28, ai commi 3 e 3-bis, le parole: «settore supporto logistico» sono sostituite dalle seguenti: «settore di supporto logistico-amministrativo»;

     c) alla tabella F, le parole: «Sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituto commissario tecnico», le parole: «Maestro vice direttore - direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Maestro vice direttore - Commissario capo tecnico» e le parole: «Direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «Commissario capo tecnico»;

     d) alla Tabella G:

     1) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Capo Tecnico»;

     2) le parole: «Orchestrale Ispettore Tecnico Superiore» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale Ispettore Superiore Tecnico»;

     3) le parole: «Orchestrale - I Livello» sono sostituite dalle seguenti: «Orchestrale primo livello».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334

     1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza»;

     b) all'articolo 2-bis, le parole: «, riservato al personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse;

     c) all'articolo 3:

     1) [al comma 2:

     1.1 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea magistrale e specialistiche a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.»;

     1.2 al secondo periodo, le parole: «sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico» sono sostituite dalle seguenti: «sono indicate le classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale a contenuto giuridico, nell'ambito di quelle individuate con decreti ministeriali, adottati in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270»] [1];

     2) al comma 3:

     1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso,» sono soppresse;

     3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;

     d) all'articolo 4:

     1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»;

     2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»;

     3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;

     e) all'articolo 5:

     1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;

     2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;

     3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;

     f) all'articolo 5-bis:

     1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni.»;

     2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;

     g) all'articolo 5-ter, comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;

     h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»;

     i) alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;

     l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico» e le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;

     m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici»;

     n) all'articolo 31:

     1) al comma 3:

     1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse;

     2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;

     o) all'articolo 32:

     1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»;

     2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico principale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;

     p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;

     q) alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;

     r) all'articolo 45, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»;

     s) all'articolo 46:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»;

     2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso,» sono soppresse;

     3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".»;

     t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse;

     u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»;

     v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «anche»;

     z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonchè della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»;

     aa) all'articolo 63, comma 1:

     1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» è sostituita dalla seguente: «La»;

     2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.».

 

Capo II

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri

 

     Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

     1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 629, comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri»;

     b) all'articolo 651-bis:

     1) al comma 1, lettera c), le parole: «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

     2) il comma 3 è sostituito con il seguente:

     «3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.»;

     c) all'articolo 664, comma 1, lettera b):

     1) le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

     2) la parola: «quarantesimo» è sostituita con: «quarantacinquesimo»;

     d) all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»;

     e) all'articolo 674, comma 3, la parola «-logistico» è soppressa;

     f) all'articolo 684, comma 1, la parola «preferenziali» è soppressa;

     g) all'articolo 685:

     1) al comma 2, lettera b), la parola «preferenziali» è soppressa;

     2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»;

     h) all'articolo 687, comma 2, le parole «dall'articolo 684» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 684 e 685»;

     i) all'articolo 692:

     1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»;

     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     «2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono:

     a) un accertamento attitudinale di idoneità al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento è definitivo;

     b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica è finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermità invalidanti in atto.»;

     3) al comma 6, le lettere a) ed e-bis) sono soppresse;

     4) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.»;

     l) all'articolo 707, al comma 1, lettera b), la parola: «superiore» è sostituita con le seguenti: «di secondo grado»;

     m) all'articolo 723, il comma 4 è soppresso;

     n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;

     o) all'articolo 778 al comma 1, lettera d), le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;

     p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola «allievo» è soppressa;

     q) all'articolo 847:

     1) nella rubrica, la parola: «-logistico» è soppressa;

     2) al comma 1, la parola: «-logistico» è soppressa;

     r) all'articolo 1040, comma 1, lettera c), la parola «-logistico» è soppressa;

     s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole: «pubblicazione del quadro di avanzamento» sono aggiunte le seguenti «o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri»;

     t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.»;

     u) all'articolo 1059, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

     «7-ter. La promozione non è attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione è adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, è sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.»;

     v) all'articolo 1062, comma 6-bis:

     1) le parole: «primi marescialli» sono sostituite con la seguente: «luogotenenti»;

     2) dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.»;

     z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: «del ruolo normale», sono aggiunte le seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c)»;

     aa) all'articolo 1294, comma 1, dopo le parole: «comando di stazione» è aggiunta la seguente: «territoriale»;

     bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.»;

     cc) all'articolo 2196-ter, il comma 4 è sostituito con il seguente:

     «4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;

     dd) all'articolo 2196-quater, comma 1, le parole: «non direttivi e non dirigenti» sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,»;

     ee) all'articolo 2196-quinquies, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021.

     3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo.

     3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

     ff) all'articolo 2206-ter, comma 1, le parole «1° gennaio» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»;

     gg) all'articolo 2212-ter, comma 1, le parole: «c-bis» sono sostituite con la seguente: «b)»;

     hh) all'articolo 2212-quinquies:

     1) il comma 3 è sostituito con il seguente:

     «3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, può coordinare, con piena responsabilità, l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza.»;

     2) al comma 4, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti»;

     3) il comma 5 è sostituito con il seguente:

     «5. Il personale del ruolo forestale dei periti può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.»

     4) al comma 5-bis, le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti», le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale», e le parole: «primi periti superiori», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti con qualifica di carica speciale»;

     ii) all'articolo 2212-sexies:

     1) il comma 2 è sostituito con il seguente:

     «2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, può indirizzare e controllare l'attività di più persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilità per il risultato conseguito. Può inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza»;

     2) al comma 3, le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori»;

     3) il comma 3-bis è sostituito con il seguente:

     «3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

     ll) all'articolo 2212-septies:

     1) al comma 2, le parole: «I collaboratori e i collaboratori capo», sono sostituite con le seguenti: «Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori»;

     2) il comma 2-bis è sostituito con il seguente:

     «2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

     mm) all'articolo 2212-octies:

     1) al comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore»;

     2) al comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

     «g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.»;

     3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto», sono sostituite con le seguenti: «primo perito superiore» e le parole «alla qualifica di luogotenente» sono sostituite con le seguenti: «al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.»;

     nn) all'articolo 2212-duodecies, al comma 5, le parole: «, un mese e ventiquattro giorni» sono sostituite con le seguenti: «e cinque mesi»;

     oo) all'articolo 2212-terdecies:

     1) al comma 3, le parole: «in misura non superiore a 160 unità annue», sono sostituite con le seguenti: «equamente per ogni annualità»;

     2) il comma 4 è sostituito con il seguente:

     «4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.»;

     3) il comma 5 è sostituito con il seguente:

     «5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non può superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.»;

     pp) all'articolo 2212-quaterdecies:

     1) al comma 1, dopo le parole: «mediante concorso per titoli dai luogotenenti», sono aggiunte le seguenti: «dei ruoli degli Ispettori» e dopo le parole: «non inferiore a cinquanta anni» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a 59»;

     2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     «1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, è prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.»;

     3) al comma 2, dopo le parole: «vincitori del concorso», sono aggiunte le seguenti: «, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale,»;

     4) il comma 3 è abrogato;

     qq) all'articolo 2214-quater:

     1) dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

     «14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»;

     2) il comma 24 è sostituito con il seguente:

     «24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri può transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa.»;

     3) dopo il comma 24, è aggiunto il seguente:

     «24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24:

     a) è iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado già presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianità relativa pregressa;

     b) frequenta un apposito corso secondo modalità stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza;

     c) al termine del corso è assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.»;

     rr) all'articolo 2247-bis:

     1) al comma 8-bis, le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale» e le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

     2) al comma 9-bis, le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;

     3) al comma 10-bis, le parole: «ai collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri»;

     4) al comma 11, la lettera l) è sostituita con la seguente:

     «l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.»;

     ss) all'articolo 2247-undecies:

     1) nella rubrica, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

     2) al comma 1, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

     3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri», le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori»;

     tt) all'articolo 2247-duodecies:

     1) nella rubrica, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

     2) al comma 1, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»;

     3) al comma 1, lettera a), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

     4) al comma 1, lettera b), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

     5) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

     6) al comma 1, lettera b), numero 2), la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

     7) al comma 2, la parola: «periti» è sostituita con la seguente: «marescialli»;

     uu) all'articolo 2252:

     1) il comma 3 è sostituito con il seguente:

     «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.»;

     2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

     «9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali.

     9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonchè, alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalità e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.»;

     vv) all'articolo 2253-quater:

     1) al comma 10, lettera b), le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»;

     2) al comma 10, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»;

     3) al comma 10, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, già»;

     4) al comma 10, lettera b), numero 4), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri»;

     5) al comma 10, lettera b), numero 5), la parola: «revisori» è sostituita con la seguente: «brigadieri.»;

     zz) all'articolo 2253-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nella rubrica, le parole: «e di revisore capo qualifica speciale» sono soppresse;

     2) al comma 4, lettera a), numero 5), dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1»;

     3) al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

     4) al comma 4, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

     5) al comma 4, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per l'anno 2020, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, già»;

     6) al comma 4, lettera b), numero 5), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

     7) al comma 4, lettera b), numero 6), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

     8) al comma 4, lettera b), numero 7), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

     9) al comma 4, lettera b), numero 8), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»;

     aaa) all'articolo 2253-septies:

     1) nella rubrica, le parole: «e di collaboratore capo qualifica speciale» sono soppresse;

     2) al comma 5, le parole: «i collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «gli appuntati scelti, già collaboratori capo».

     2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto.

     3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto.

     4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 - quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto.

     5. Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 allegate al presente decreto.

     6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 14 allegata al presente decreto.

     7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 15 allegata al presente decreto.

     8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.

 

Capo III

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza

 

     Art. 8. Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

     1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4:

     1) al comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 10, 11, 12 e 13 in quanto compatibili, nonchè l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

     2) al comma 2-ter:

     2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

     2.2) la lettera c) è abrogata;

     3) dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: «2-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 2-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis.»;

     b) all'articolo 6, comma 1, lettera f), dopo la parola: «secondaria» sono aggiunte le seguenti: «di secondo grado» e le parole: «del diploma universitario» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea»;

     c) all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

     d) all'articolo 11, comma 1, lettera a), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

     e) all'articolo 18:

     1) al comma 3-bis, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonchè l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

     2) al comma 3-ter:

     2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

     2.2) la lettera c) è abrogata;

     3) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-ter.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 3-ter, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis.»;

     f) all'articolo 20, comma 1:

     1) dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

     2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «non risulti imputato o condannato ovvero non abbia ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè sia o sia stato sottoposto a misure di prevenzione;»;

     3) alla lettera e), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

     g) all'articolo 21:

     1) al comma 2, lettera c), le parole: «, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo corrispondente a un quinto della durata dei corsi di formazione di cui all'articolo 27»;

     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La nomina a vincitore di concorso è revocata nei confronti del candidato di uno dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), che, dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito, ha effettuato il transito di contingente ai sensi dell'articolo 68-bis. In deroga a quanto previsto dal presente comma e fermo restando il numero complessivo dei posti messi a concorso, il candidato transitato è comunque ammesso a frequentare il corso di formazione previsto per il contingente di destinazione se il punteggio finale di merito conseguito, da rideterminare secondo le disposizioni del bando di concorso, è utile ai fini della nomina a vincitore per il medesimo contingente. L'incremento dei posti a concorso per il contingente di destinazione è pari al decremento dei posti per il contingente di provenienza.»;

     h) all'articolo 27, comma 1, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «se in servizio permanente,»;

     i) all'articolo 28:

     1) al comma 2:

     1.1) alla lettera c), le parole: «dai corsi per più di trenta giorni, anche se non continuativi.» sono sostituite dalle seguenti: «dalle attività didattiche per periodi, anche non continuativi, superiori a un quinto delle rispettive durate;»;

     1.2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.»;

     2) al comma 3, il primo periodo è soppresso e le parole: «I medesimi, peraltro,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà»;

     l) all'articolo 34:

     1) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano gli articoli 55, 56 e 59, nonchè l'articolo 15 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.»;

     2) al comma 5-bis:

     2.1) alla lettera b), dopo le parole: «sanzioni penali» sono aggiunte le seguenti: «per delitto non colposo»;

     2.2) la lettera c) è abrogata;

     3) dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente: «5-bis.1. Al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 5-bis, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione dei medesimi requisiti di cui al comma 5-bis, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5.»;

     m) all'articolo 35, comma 1, lettera b):

     1) al numero 1), dopo le parole: «brigadieri capo» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

     2) al numero 2), dopo le parole: «appuntati e finanzieri» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;

     n) all'articolo 36:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a):

     1.1.1.) i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

     «4) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;

     5) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»;

     1.1.2) al numero 7), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

     1.1.3) dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: «7-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;»;

     1.2) alla lettera b), numero 4), dopo le parole: «o condannato ovvero» è aggiunta la seguente: «non»;

     2) al comma 5, lettera a):

     2.1) al numero 1), la parola: «quadriennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

     2.2) il numero 4) è sostituito dal seguente: «4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per delitto non colposo, nè siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;»;

     2.3) al numero 6), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

     2.4) dopo il numero 8) è inserito il seguente: «8-bis) siano riconosciuti in possesso dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del Corpo della guardia di finanza;». Conseguentemente, al numero 8), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;

     3) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     «5-bis. Gli aspiranti che presentano domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non sono ammessi ai concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).

     5-ter. I brigadieri capo possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b).»

     o) all'articolo 44:

     1) al comma 3, le parole: «finali del corso» sono sostituite dalle seguenti: «del biennio»;

     2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     «3-bis. Le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.

     3-ter. Alla data in cui ha termine il ciclo formativo, i marescialli sono nuovamente iscritti in ruolo secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali.»;

     3) al comma 4, le parole: «del primo e del secondo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun»;

     4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Il frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio alla data di termine del ciclo formativo è nuovamente iscritto in ruolo secondo la posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario, determinata dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica ottenuti al termine di ciascun anno di corso.

     4-ter. Il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio è nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.»;

     p) all'articolo 45:

     1) al comma 2:

     1.1) le parole: «i frequentatori» sono sostituite dalle seguenti: «gli allievi marescialli»;

     1.2) alla lettera d), le parole: «dal corso per più di novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, per singolo anno di corso, più di novanta giorni»;

     1.3) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «d-bis) siano stati, per qualsiasi motivo, assenti alle sessioni di esame.» Conseguentemente, alla lettera d), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;

     2) al comma 3, il primo periodo è soppresso, le parole: «Essi, però,» sono sostituite dalle seguenti: «I frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà» e le parole: «il primo e il secondo» sono sostituite dalle seguenti: «il primo o il secondo»;

     3) al comma 4, le parole: «1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 e 2»;

     q) all'articolo 48, comma 1, le parole: «Per lo» sono sostituite dalle seguenti «Per l'avvio e lo» e dopo le parole: «le disposizioni di cui agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «21, comma 2-bis,»;

     r) all'articolo 54, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il personale con anzianità 1° gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.»;

     s) all'articolo 55, comma 4, le parole: «nella prima aliquota utile di valutazione» sono soppresse, le parole: «con riferimento all'» sono sostituite dalla seguente: «nell'» e le parole: «sede di» sono sostituite dalla seguente: «medesima»;

     t) all'articolo 68, comma 1, la parola: «35°» è sostituita dalla seguente: «40°»;

     u) dopo l'articolo 80-bis è inserito il seguente: «Art. 80 ter. (Ripartizione dei corsi di formazione su più cicli). - 1. Il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di Istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.».

 

     Art. 9. Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

     1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5:

     1) al comma 1, lettera g-sexies), le parole: «dal servizio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'impiego»;

     2) al comma 2, le parole: «i diplomi di laurea» sono sostituite dalle seguenti: «le lauree specialistiche o magistrali»;

     b) all'articolo 6, comma 3, lettera b), le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «prevista»;

     c) all'articolo 6-ter:

     1) alla rubrica, le parole: «comparti speciale e aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;

     2) al comma 1, le parole: «del diploma» sono soppresse e la parola: «previsto» è sostituita dalla seguente: «prevista»;

     3) al comma 2, le parole: «comparti speciale o aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;

     4) al comma 4, le parole «, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza,» sono soppresse e le parole: «comparto aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «comparto speciale»;

     5) il comma 5 è abrogato;

     d) all'articolo 9:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della guardia di finanza avviene, con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini in possesso di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età. Per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e i finanzieri del Corpo della guardia di finanza il limite massimo di età di cui al presente comma è elevato a 45 anni.»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «nell'ordine della graduatoria stessa.» sono aggiunte le seguenti: «Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.»;

     e) all'articolo 11:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Accademia del ruolo normale» sono sostituite dalla seguente: «ufficiali»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «All'atto» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini» e dopo le parole: «che assorbe quella da espletare» sono aggiunte le seguenti: «e decorre dalla stessa data di nomina»;

     2) al comma 2, le parole: «Gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Gli allievi ufficiali», dopo le parole: «6-ter» è soppressa la virgola «,» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;

     3) al comma 2-bis, dopo le parole: «Gli ufficiali» è aggiunta la seguente: «allievi» e dopo le parole: «corso di formazione» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, se posteriore, dalla data di effettiva ammissione al corso»;

     4) al comma 6, dopo le parole: «comma 4» è soppressa la virgola «,» e le parole: «Ministero delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;

     f) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) nell'anno in cui è previsto il conferimento della promozione al grado superiore, i colonnelli del comparto aeronavale.». Conseguentemente, alla lettera c), è sostituito, in fine, il punto fermo «.» con il punto e virgola «;»;

     g) all'articolo 30, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 non è computato ai fini del calcolo delle eccedenze di cui al comma 4.»;

     h) alla tabella 1:

     1) alla colonna 4, denominata «Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», la parola «6» in corrispondenza del grado di tenente colonnello è sostituita dalla seguente: «7». Conseguentemente:

     1.1) alla nota (f), le parole: «con 4 e 5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 6 anni»;

     1.2) alla nota (g), le parole: «6, 7 e 8 anni» sono sostituite dalle seguenti: «7 e 8 anni»;

     2) alla colonna 6:

     2.1) nell'intestazione, le parole: «in valutazione» sono sostituite dalle parole: «di valutazione»;

     2.2) primo periodo, dopo le parole: «Tre anni di cui almeno due in comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;

     2.3) secondo periodo, dopo le parole: «Due anni di comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto» e le parole: «di reparto» sono soppresse;

     3) alla colonna 7, denominata «Promozioni al grado superiore», le parole: «12» in corrispondenza del grado di tenente colonnello sono sostituite, nell'ordine, dalle seguenti: «15» e «9». Conseguentemente:

     3.1) alla nota (i), la parola: «2023» è sostituita dalla seguente: «2019»;

     3.2) la nota (l) è sostituita dalla seguente: «Ciclo di due anni: 5 promozioni nel 1° anno, 4 promozioni nel 2° anno»;

     4) alle note (n) e (o), le parole: «, nell'ordine, delle vacanze disponibili nei singoli comparti e, a seguire,» sono soppresse;

     5) alla nota (1), secondo alinea, le parole: «territoriale ovvero dal comando di reparto aeronavale» e la parola: «direttivi» sono soppresse;

     6) alla nota (2), le parole: «territoriale o speciale» sono soppresse e dopo le parole: «qualora il comando» sono aggiunte le seguenti: «di reparto territoriale, speciale, di istruzione o aeronavale»;

     7) alla nota (3), la parola: «territoriale» è sostituita dalle seguenti: «di reparto»;

     8) alla nota (4), dopo le parole: «in aggiunta al» sono inserite le seguenti: «periodo minimo di»;

     i) alla tabella 4, alla colonna denominata «Organico», dopo la parola: «252» sono aggiunte le seguenti: «(c-bis)». Conseguentemente nelle note, dopo la lettera (c), è aggiunta la seguente: «(c-bis) La ripartizione delle unità tra i gradi delle singole specialità è stabilita con determinazione del Comandante Generale.»;

     l) alla tabella 5, colonna 3, la parola: «60» in corrispondenza del grado di sottotenente è soppressa.

 

     Art. 10. Altre modifiche normative

     1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4:

     1) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Il Comandante generale è collocato in soprannumero agli organici. Qualora alla data di entrata in vigore del presente comma si determini una vacanza nel grado di generale di corpo d'armata, la stessa è colmata, con la medesima decorrenza, con una promozione ulteriore rispetto a quelle previste dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.»;

     2) al quarto comma, le parole: «dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, o successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 2229, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;

     b) l'articolo 12 è abrogato.

     2. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

     a) all'articolo 2136, al comma 1:

     1) la lettera «b)» è sostituita dalla seguente: «b) le sezioni III e IV del capo I del titolo V e la sezione I del capo III del Titolo V, eccetto l'articolo 899»;

     2) le lettere «g-bis)», «g-ter)», «h)» e «i)» sono abrogate;

     3) dopo la lettera «m)» è aggiunta la seguente: «m-bis) l'articolo 923;»;

     4) la lettera «n)» è sostituita dalla seguente: «n) gli articoli 931 e 932»;

     5) dopo la lettera: «o)» è aggiunta la seguente: «o-bis) gli articoli 946, 957 e 960;»;

     b) all'articolo 2140, comma 4, la parola: «trentaquattresimo» è sostituita dalla seguente: «trentasettesimo»;

     c) all'articolo 2145, comma 2, dopo le parole: «Comandante generale» sono aggiunte le seguenti: «nonchè il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79».

 

Capo IV

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

 

     Art. 11. Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

     1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 4, le parole «tabelle di consegna» sono sostituite dalle seguenti «disposizioni di servizio»;

     b) all'articolo 25, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;

     c) all'articolo 28, comma 4, dopo le parole «conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore,» sono inserite le seguenti «secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio è dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.»;

     d) all'articolo 46-bis:

     1) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

     2) al comma 2, primo periodo, le parole «con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore» sono sostituite dalle seguenti «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario» ;

     3) al comma 2, secondo e quarto periodo, dopo le parole «Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria» sono inserite le seguenti «o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità»;

     e) all'articolo 47-bis:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed centri per la giustizia minorile »;

     2) al comma 1, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

     3) al comma 2, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti «commissario coordinatore penitenziario»;

     4) al comma 3, le parole «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti «fino alla qualifica di commissario capo»;

     5) al comma 4, le parole «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti : «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;

     6) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     «4-bis. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario capo in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal dirigente competente. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.

     4-ter. Il rapporto informativo per il personale dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli uffici interdistrettuali, gli uffici distrettuali, gli uffici di esecuzione penale esterna ed i centri per la giustizia minorile è compilato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.»;

     f) all'articolo 48-bis:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente «Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni»;

     2) al comma 1:

     a) le parole: «fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla qualifica di commissario capo»;

     b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;

     c) dopo le parole: «direttore dell'istituto» sono inserite le seguenti: «o dal direttore del centro di giustizia minorile»;

     d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;

     3) al comma 2:

     a) le parole: «con qualifica di primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario»;

     b) dopo le parole: «istituti penitenziari» sono inserite le seguenti: «e gli istituti penali per minorenni»;

     c) prima delle parole: «dal provveditore regionale competente» è inserita la seguente: «rispettivamente»;

     d) dopo le parole: «provveditore regionale competente» sono inserite le seguenti: «o dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile»;

     e) dopo le parole: «capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «o capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità»;

     g) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria», e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti,» sono soppresse;

     h) all'articolo 52, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,» e le parole: «ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti» sono soppresse;

     i) all'articolo 53, comma 1, le parole: «abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità,» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;

     l) all'articolo 54, comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

 

     Art. 12. Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

     1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ruoli dei funzionari tecnici»;

     b) all'articolo 15, comma 2, lettera e), le parole «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

     c) all'articolo 22-bis:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente : «Promozione a sostituto commissario tecnico»;

     2) ai commi 1 e 3 le parole: «sostituto direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «sostituto commissario tecnico»;

     d) all'articolo 24:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo dei funzionari tecnici»;

     2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;

     3) al comma 2 le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

     «b) commissario tecnico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;

     c) commissario tecnico capo»;

     4) al comma 2, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: «d-bis) direttore tecnico superiore»;

     e) all'articolo 25, commi 1 e 4 le parole: «ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruoli dei funzionari tecnici»;

     f) all'articolo 26:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso ai ruoli dei funzionari tecnici»;

     2) al comma 1 le parole: «ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei funzionari tecnici»;

     g) all'articolo 27:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Corso di formazione per l'immissione nei ruoli dei funzionari tecnici»;

     2) ai commi 1 e 3 le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «commissari tecnici»;

     3) al comma 3 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;

     h) all'articolo 30, comma 1 le parole: «direttore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico capo»;

     i) all'articolo 30-bis:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Promozione a direttore tecnico superiore»;

     2) al comma 1 le parole: «direttore tecnico coordinatore superiore» sono sostituite dalle seguenti: «direttore tecnico superiore»;

     l) all'articolo 32, commi 2 e 4, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;

     m) all'articolo 34, commi 1 e 6, le parole: «direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari tecnici»;

     n) all'articolo 34, comma 5, le parole: «dei revisori» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti».

     2. La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.

 

     Art. 13. Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

     1. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 7, comma 6:

     1) le parole: «è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «è ammesso a partecipare, per il venti per cento, il personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale, e, per la restante parte, il personale del ruolo degli ispettori,»;

     2) prima delle parole: «è riservato ai sostituti commissari» sono inserite le seguenti: «del contingente del ruolo degli ispettori »;

     b) all'articolo 7, comma 7, le parole «, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» sono soppresse;

     c) all'articolo 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo»;

     d) all'articolo 15:

     1) al comma 1, le parole: «, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionali capacità» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa»;

     2) al comma 3, le parole: «non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti».

 

Capo V

Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

 

     Art. 14. Modifiche all'articolo 2 decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. All'articolo 2, comma 1, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a) e b), il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza. Ai concorsi di cui alla lettera a), possono partecipare gli assistenti capo che ricoprono una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti riservati a tale personale, oltre al contingente corrispondente ai posti riservati agli assistenti capo relativo ai concorsi già banditi, di cui alle lettere a) e b), qualora per gli stessi concorsi tutti i vincitori non siano già stati immessi nel ruolo dei sovrintendenti;»;

     b) alla lettera c), dopo le parole: «alla data del 31 dicembre di ciascun anno,», sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto previsto dalla lettera d) per i posti disponibili al 31 dicembre 2017 destinati al concorso ivi previsto»;

     c) alla lettera d), dopo le parole: «riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a) del decreto n. 335 del 1982», sono inserite le seguenti: «nonchè di altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore, di cui alla lettera c)» e dopo il primo periodo è inserito il seguente «Gli eventuali posti non coperti a seguito della procedura concorsuale, sono portati ad incremento di quelli previsti per il secondo concorso di cui alla lettera c), n.1).»;

     d) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:

     «d-bis) i vincitori del primo concorso di cui alla lettera c), e del concorso di cui alla lettera d), sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo nel seguente ordine:

     1) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), rientranti nella riserva prevista per i sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1° gennaio 2017;

     2) i vincitori del concorso di cui alla lettera d);

     3) i vincitori del concorso per titoli della prima annualità di cui alla lettera c), n. 1), non rientranti nella riserva di cui al numero 1 della presente lettera;

     4) i vincitori del concorso per titoli di servizio ed esame della prima annualità di cui alla lettera c), n. 2);

     d-ter) i vincitori dal secondo al settimo concorso di cui alla lettera c), sono nominati vice ispettori con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto con le medesime modalità di quello di cui alla lettera d-bis);

     d-quater) le modalità attuative delle lettere d-bis) e d-ter), sono stabilite con il decreto di cui alla lettera d), ultimo periodo, comprese quelle di svolgimento del corso di formazione;»;

     e) alla lettera n), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonchè»;

     f) alla lettera t), n. 2), dopo le parole: «per la copertura delle altre 300 unità,» sono inserite le seguenti: «nonchè di quelle di cui al precedente n. 1), non coperte a seguito della procedura concorsuale ivi prevista,» le parole «di cui all'articolo 14» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 16» e le parole: «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;

     g) alla lettera u), dopo le parole «ivi previsto» sono inserite le seguenti: «e il dieci per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori, già frequentatori del 7°, 8° e 8°-bis corso per vice ispettore, in possesso della laurea triennale prevista per l'accesso alla qualifica di vice commissario, ovvero di quella magistrale o specialistica prevista in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;»;

     h) la lettera bb) è sostituita dalla seguente: «bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa), primo periodo, frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei vice questori aggiunti e vice questori che lo abbiano già frequentato e di quelli che hanno frequentato uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia;»;

     i) alla lettera cc), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il 107° corso commissari della Polizia di Stato conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019. Il 108° corso e il 109° corso concludono il ciclo formativo entro diciotto mesi dalla data dell'inizio del corso. I commissari del 107°, 108° e 109° corso che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario e svolgono, con la medesima qualifica, nell'Ufficio o Reparto di assegnazione, il tirocinio operativo di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste in attuazione del decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo 4. Per il 107° corso il tirocinio operativo termina il 7 settembre 2019, per il 108° corso e per il 109° corso il tirocinio operativo termina dopo sei mesi dalla data di inizio e, con le medesime decorrenze, i commissari, previa valutazione positiva di cui al terzo periodo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334 del 2000, assumono la qualifica di commissario capo;»;

     l) alla lettera ff):

     1) al n. 2), le parole: «e si attribuisce per non più di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e si attribuisce già dalla prima ammissione allo scrutinio e per non più di tre anni»;

     2) dopo il n. 2), è inserito il seguente: «2-bis) per le promozioni a primo dirigente, nella fase transitoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), primo periodo, ai funzionari ammessi a scrutinio il coefficiente di anzianità di cui al n. 2) è assegnato nella misura di punti 6 già dalla prima ammissione allo scrutinio. Lo stesso coefficiente, per le medesime promozioni, è assegnato, a regime, a tutti i vice questori e qualifiche equiparate ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, di punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con quattro anni, cinque anni o almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di vice questore. Il medesimo coefficiente è assegnato, per le promozioni a dirigente superiore, ai primi dirigenti ammessi a scrutinio, nella misura di punti due, punti quattro e punti sei per coloro ammessi a scrutinio, rispettivamente, con cinque anni, con sei anni o almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di primo dirigente.»;

     m) alla lettera ii):

     1) al n. 4), dopo le parole: «della carriera dei funzionari», sono inserite le seguenti: «, fermo restando che l'aliquota riservata al concorso interno non può superare il cinquanta per cento»;

     2) dopo il n. 6) è inserito il seguente: «6-bis) allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono ammessi anche i funzionari vincitori dei concorsi interni per commissario banditi entro l'anno 2018, ferma restando l'anzianità di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo ivi prevista;»;

     3) al n. 7), le parole: «allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337,», sono soppresse;

     n) alla lettera ll), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori dei concorsi banditi entro il 2017, il 2018 e il 2019, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico-professionale»;

     o) dopo la lettera mm), sono inserite le seguenti:

     «mm-bis) fermi restando i posti disponibili al 31 dicembre 2017 riservati al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, alla copertura dell'incremento dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla tabella A del medesimo decreto n. 337 del 1982, come sostituita dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici, si provvede mediante concorso da bandire entro il 30 aprile 2019, riservato al personale in servizio nel ruolo dei sovrintendenti tecnici alla data del 1° gennaio 2018, nonchè, per i soli profili professionali del settore sanitario, anche al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo abilitante all'esercizio delle professioni relative al settore sanitario che già presta servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ambito delle strutture sanitarie presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     mm-ter) i vincitori dei concorsi di cui alle lettere mm) ed mm-bis), sono nominati vice ispettori tecnici con decorrenza giuridica ed economica di cui all'articolo 25-ter, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337. I rispettivi corsi di formazione, svolti anche con modalità telematiche, hanno una durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante i quali i frequentatori sono posti in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;

     mm-quater) le modalità attuative di cui alle lettere mm-bis) e mm-ter), sono stabilite con il medesimo decreto di cui alla lettera oo);»;

     p) alla lettera nn), le parole: «vice direttore tecnico», «direttore tecnico», «direttore tecnico principale», sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «vice commissario tecnico», «commissario tecnico», «commissario capo tecnico»;

     q) alla lettera vv), dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017, nonchè»;

     r) la lettera iii) è sostituita dalla seguente: «iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg), secondo periodo, e hhh), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei direttori tecnici capo e dei direttori tecnici superiori che lo abbiano già frequentato;»;

     s) alla lettera lll), le parole «i direttori tecnici capo» sono sostituite con le seguenti: «i direttori tecnici superiori», e le parole: «e nel ruolo dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei funzionari tecnici di Polizia»;

     t) la lettera rrr) è sostituita dalla seguente: «rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e di medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp), secondo periodo, e qqq), frequenta un corso di aggiornamento professionale di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, con esclusione dei medici capo e dei medici superiori che lo abbiano già frequentato;»;

     u) alla lettera sss), le parole «i medici capo» sono sostituite con le seguenti: «i medici superiori» e le parole «e nel ruolo professionale dei sanitari» sono soppresse;

     v) dopo la lettera ttt) è inserita la seguente:

     «ttt-bis) al personale destinatario delle riserve di posti di cui all'articolo 46, comma 2-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il primo concorso non si applica il limite di età ivi previsto e due posti per l'accesso alla qualifica di medico veterinario sono riservati al personale della Polizia di Stato, in possesso del previsto titolo di studio, con una esperienza nel settore non inferiore a dieci anni;»;

     z) dopo la lettera vvv) è inserita la seguente: «vvv-bis) «gli orchestrali ispettori superiori tecnici che al 1° gennaio 2017 hanno un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quella individuata nella tabella 8 allegata al presente decreto, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla qualifica di orchestrale primo livello;»;

     aa) dopo la lettera aaaa), sono aggiunte le seguenti:

     «aaaa-bis) entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è bandito un concorso interno, per titoli, riservato al personale che espleta funzioni di polizia, dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con un'età non inferiore a 50 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ai fini del transito nella corrispondente qualifica dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici e dell'assegnazione, rispettivamente, nei settori del supporto logistico e del supporto logistico-amministrativo. Il transito è disposto in soprannumero rispetto alla dotazione organica dei medesimi ruoli tecnici, con la corrispondente indisponibilità di posti nei ruoli di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

     aaaa-ter) entro il 30 giugno 2019 è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla corrispondente qualifica dei ruoli tecnici dei settori di supporto logistico e logistico amministrativo, riservato al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nei ruoli tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di provenienza, riassorbita al momento della cessazione dal servizio;

     aaaa-quater) entro il 30 giugno 2019, è bandito un concorso interno, per titoli, per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 22, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo, riservato al personale dei ruoli dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, privo del titolo di abilitazione per l'esercizio della professione sanitaria, in possesso di una esperienza di almeno cinque anni nel settore sanitario. Il personale è posto in posizione di soprannumero nel ruolo degli ispettori tecnici con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

     aaaa-quinquies) con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative dei concorsi di cui alle lettere aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater) e aaaa-quinquies), compresa l'individuazione dei contingenti massimi annuali, in misura non superiore al dieci per cento della dotazione organica complessiva dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici, dei titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi anche in relazione alla specifica esperienza pregressa, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e qualificazione professionale, anche con modalità telematiche, nonchè la disciplina applicabile sulla progressione in carriera, esclusa per il transito di cui alla lettera aaaa-bis);

     aaaa-sexies) al fine di corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità determinate dall'elevato numero di partecipanti ai concorsi interni, anche banditi prima della data dell'entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al ruolo degli ispettori e ai ruoli corrispondenti, per i candidati dei concorsi di cui alle lettere c), d), mm), mm-bis), zzz), aaaa-bis), aaaa-ter) e aaaa-quater), nella fase transitoria non si applicano le disposizioni, previste dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato, che prevedono l'accertamento dei requisiti attitudinali.».

 

     Art. 15. Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5, le parole: «e agli articoli 3, comma 1, 3 e 4», sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4»;

     b) al comma 11, le parole: «regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400», sono sostituite dalle seguenti: «decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;

     c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

     «13-bis. L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»;

     d) al comma 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.».

 

     Art. 16. Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. All'articolo 36 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla rubrica, dopo la parola: «transitorie» sono aggiunte le seguenti: «e finali»;

     b) al comma 23, dopo le parole: «dall'articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «e 37, comma 6,» e la parola: «ispettori» è sostituita dalle seguenti: «allievi marescialli»;

     c) dopo il comma 23 all'ulteriore comma «23» la numerazione del medesimo è sostituita con la seguente: «24»;

     d) al comma 30, dopo le parole: «sono ammessi» sono inserite le seguenti: «, se in servizio permanente,» e le parole: «ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29,» sono soppresse;

     e) al comma 35, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la formazione delle aliquote a partire dal 2020, gli ufficiali di cui al presente comma che maturano 7 anni di permanenza nel grado di tenente colonnello sono inseriti nella prima aliquota di valutazione.»;

     f) al comma 42, la parola: «terza» è sostituita dalla seguente: «quarta»;

     g) al comma 47, lettera b), dopo le parole: «1° luglio 2010» sono aggiunte le seguenti: «. Per il medesimo anno, il numero delle promozioni stabilito dalla tabella n. 1 annessa al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, è incrementato di n. 1 unità»;

     h) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     «60-bis. Il personale del Corpo della guardia di finanza non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto, ovvero nominato, per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, da individuare compatibilmente con il grado rivestito e con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

     60-ter. Entro il 31 dicembre 2019 è bandito, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, un concorso straordinario per il ruolo esecutori della Banda musicale della Guardia di finanza riservato ai militari del medesimo Corpo che, alla data di indizione della procedura concorsuale, risultino in servizio presso il complesso bandistico musicale da almeno due anni. L'accesso al concorso è consentito, senza limiti di età, ai militari in possesso degli altri requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. Le prove d'esame consistono nell'esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente, nella lettura a prima vista di un brano di musica e in una prova culturale sulle nozioni inerenti alla tecnica dello strumento suonato. La commissione esaminatrice del concorso è costituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287. I vincitori di concorso sono inquadrati, in soprannumero alle vacanze organiche esistenti nel ruolo dei musicisti della Banda della Guardia di finanza e prescindendo dalla qualificazione strumentale, nella terza parte B di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, corrispondente al grado di maresciallo ordinario.

     60-quater. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica con riferimento alle promozioni al grado di generale di divisione nell'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nell'organico previsto dalla colonna n. 2 della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.».

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 8:

     1) alla lettera b) le parole «da attivare entro il 30 giugno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «da attivare entro il 30 ottobre 2019»;

     2) dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

     «b-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine è fissato al 30 settembre 2019, con modalità, procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b);

     b-ter) per i vincitori dei concorsi di cui alle lettere a), b) e b-bis il corso di formazione professionale ha durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e le relative modalità attuative sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento.»;

     b) al comma 14, alla lettera b):

     1) le parole «per una sola volta, per 50 posti» sono sostituite dalle seguenti: «per una sola volta, per 80 posti» e le parole: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano, altresì, le disposizioni contenute nell' articolo 93 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;

     2) alla lettera c) le parole «di sei mesi» sono sostituite dalle seguenti «non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi»;

     c) dopo il comma 22, è inserito il seguente:

     «22-bis. Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti è riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146»;

     d) al comma 25, dopo le parole: «ai fini dell'accesso alla qualifica,» sono inserite le seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017»;

     e) al comma 28, le parole «A decorrere dal primo gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023»;

     f) dopo il comma 32 è inserito il seguente:

     «32-bis. L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, può articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terrà conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parità di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo.»;

     g) dopo il comma 34 è inserito il seguente:

     «34-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.».

     2. Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. All'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, secondo paragrafo, dopo le parole: «con più di diciotto anni» sono inserite le seguenti: «ovvero del vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitrè anni»;

     b) al comma 4, la parola: «1820-bis,» è soppressa;

     c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

     «4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianità di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale»;

     d) al comma 21, le parole: «apicale del ruolo di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza»;

     e) al comma 26, le parole: «di cui all'articolo 1084», sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084»;

     f) dopo il comma 27, è aggiunto il seguente:

     «27-bis. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.»;

     g) al comma 30, lettera d), dopo la parola «articoli» è inserita la seguente: «11,».

 

     Art. 19. Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. All'articolo 46, commi 5 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è aggiunto il seguente periodo: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.».

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. All'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

 

     Art. 21. Modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

     1. Alla TABELLA G, allegata al decreto, le parole «Articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 45».

 

     Art. 22. Copertura finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in 1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

     2. Agli effetti indotti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 18, comma 1, lettera c), e definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021.

     3. Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     TABELLE


[1] Numero abrogato dall'art. 66 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.