Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 29/10/1965 |
Numero: | 1218 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [3] |
Art. 3. |
Art. 4. |
§ 46.6.84 - Legge 29 ottobre 1965, n. 1218. [1]
Istituzione di una Scuola di polizia economico-finanziaria.
(G.U. 13 novembre 1965, n. 283)
E' istituita una Scuola di polizia economico-finanziaria per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di aggiornamento e di perfezionamento professionale a favore del personale della Guardia di finanza, di altre amministrazioni pubbliche, anche straniere, e di organizzazioni internazionali, nonchè per lo sviluppo di attività di studio e ricerca scientifica nelle materie economico-finanziarie [2].
La Scuola di polizia economico-finanziaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia economico-finanziaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia economico-finanziaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.
Il comandante generale della Guardia di finanza indice i corsi, ne stabilisce le modalità di svolgimento e i programmi, designa gli ufficiali e i sottufficiali che sono tenuti a frequentarli.
L'insegnamento nella Scuola di polizia economico-finanziaria è affidato a docenti militari e civili ai sensi dell'art. 8 della
[1] Nella presente legge, le parole: «Scuola di polizia tributaria» sono state sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria» per effetto dell'art. 35 del
[2] Comma così modificato dall'art. 28 del
[3] Articolo sostituito dall'art. 5 della