§ 6.1.213 - L.R. 26 luglio 2016, n. 7.
Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:26/07/2016
Numero:7


Sommario
Art. 1.  Inserimento del Capo VII-bis nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilità).
Art. 2.  Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilità).
Art. 3.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "legge regionale di stabilità 2016".
Art. 4.  Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "legge regionale di stabilità 2016".
Art. 5.  Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modifiche "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del [...]
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e successive modificazioni "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".
Art. 7.  Modifica della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 concernente "Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e [...]
Art. 8.  Modifica della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge [...]
Art. 9.  Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 riguardante "Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché [...]
Art. 10.  Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche.
Art. 11.  Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime [...]
Art. 12.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.
Art. 13.  Variazioni allo stato di previsione della spesa.
Art. 14.  Allegati al bilancio.
Art. 15.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.
Art. 16.  Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 6.1.213 - L.R. 26 luglio 2016, n. 7.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018.

(B.U. 27 luglio 2016, n. 30 - N. Straordinario 1)

 

CAPO I

Modificazioni della legislazione regionale ai sensi dell'articolo 13-ter della legge regionale di contabilità

 

Art. 1. Inserimento del Capo VII-bis nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilità).

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche è inserito il seguente:

"CAPO VII-BIS

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI".

 

     Art. 2. Inserimento degli articoli 34-bis, 34-ter e 34-quater nella legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modifiche (legge regionale di contabilità).

1. Dopo l'articolo 34 della legge regionale n. 3 del 2009 e successive modifiche sono inseriti i seguenti:

"Art. 34 bis. Istituzione del Collegio dei revisori dei conti

1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti della Regione, di seguito denominato "Collegio", quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il Collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta regionale, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'articolo 34-quater, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Regione. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti territoriali e, in caso di ugual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali l'incarico è stato svolto. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 34-quater e durano in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme vigenti in materia di rispetto della consistenza dei gruppi linguistici e di rispetto dell'equilibrio fra i generi.

4. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione sul registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) da almeno 5 anni;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;

d) requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'articolo 2387 del codice civile.

5. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

a) i Consiglieri regionali in carica, i membri della Giunta regionale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

b) i membri della competente Sezione di controllo della Corte dei conti;

c) i dipendenti della Regione, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto;

d) i parlamentari, i ministri e i sottosegretari del Governo, i membri delle istituzioni europee, i titolari di uffici direttivi dei partiti politici e dei sindacati a livello nazionale, regionale e provinciale, nonché coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

f) il lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12.

6. I componenti effettivi del Collegio non possono svolgere incarichi di consulenza e collaborazione presso la Regione, le Province autonome di Trento e di Bolzano o presso gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto. I predetti componenti non possono inoltre svolgere i medesimi incarichi presso società nelle quali la Regione o le Province, anche congiuntamente, abbiano una partecipazione superiore al 20 per cento del capitale sociale. L'incarico di revisore presso la Regione non è compatibile con l'incarico di revisore presso le Province autonome di Trento e di Bolzano o gli enti di cui all'articolo 79, comma 3, dello Statuto.

7. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo.

Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta regionale entro il termine di scadenza.

8. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni;

b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;

c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.

     Art. 34 ter. Funzioni del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e, in particolare:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;

b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale; attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione; formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;

c) effettua verifiche periodiche di cassa;

d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;

e) presenta annualmente al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti una relazione sull'attività svolta;

f) svolge ulteriori funzioni ad esso attribuite dalla Giunta regionale.

2. I pareri, le relazioni e gli altri atti del Collegio vengono redatti nelle lingue italiana e tedesca.

3. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni, il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Regione. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, i componenti del Collegio rispondono della veridicità delle loro attestazioni, adempiono ai doveri con la diligenza del mandatario e hanno l'obbligo di riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

     Art. 34 quater. Disposizioni attuative

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco;

b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti;

f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;

g) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali, maggiorata del 20 per cento al Presidente, al netto di IVA e oneri. In ragione dell'attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell'articolo 34-ter può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti, l'indennità è proporzionalmente ridotta.".

2. In sede di prima applicazione la Giunta regionale provvede alla nomina del Collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2016 e l'attività di vigilanza del Collegio è esercitata con riferimento all'esercizio finanziario dell'anno successivo a quello della relativa costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo, stimati nell'importo annuo di 100.000 euro dal 2017, si provvede con l'integrazione dello stanziamento per gli anni 2017 e 2018 della missione 01, programma 01, titolo 1. Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione, di pari importo e per i medesimi anni, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20, programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione. Per gli anni successivi la relativa spesa è stanziata con il bilancio di previsione.

 

     Art. 3. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "legge regionale di stabilità 2016".

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale n. 28 del 2015 dopo le parole: "Con la legge di assestamento di bilancio" sono inserite le parole: ", con le leggi di variazione di bilancio".

 

     Art. 4. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 28 concernente "legge regionale di stabilità 2016".

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 28 del 2015 le parole: "per gli esercizi 2016-2018" sono sostituite dalle parole: "per gli esercizi 2017-2018" ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "La copertura finanziaria per gli anni successivi è definita con legge di stabilità.".

2. A seguito di quanto disposto dal comma 1 è apportata la conseguente riduzione dello stanziamento nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016.

 

     Art. 5. Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1983, n. 15 e successive modifiche "Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale".

1. All'articolo 25 della legge regionale n. 15 del 1983 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'incarico di direttore può altresì essere conferito a personale comandato dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e di Bolzano o dalle Province di Trento e di Bolzano, purché lo stesso rivesta, presso l'ente di appartenenza, la qualifica di direttore o già ricopra un incarico di direzione d'ufficio. In tali casi l'incarico può essere conferito anche per una durata inferiore a quella indicata al comma 2.";

b) i commi da 6 a 11 sono abrogati.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e successive modificazioni "Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)".

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato.".

 

     Art. 7. Modifica della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 31 concernente "Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali".

1. Nell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 2015 le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle parole: "un anno".

 

     Art. 8. Modifica della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013- 2015 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (Legge finanziaria)".

1. Nell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 8 del 2012 dopo le parole: "euro 1 milione e 160 mila" sono aggiunte le parole: "e, per gli anni 2016, 2017 e 2018, euro 1 milione e 260 mila".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 pari a euro 100.000,00 annui per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018 si provvede secondo quando disposto dall'articolo 15 della presente legge.

 

     Art. 9. Abrogazione dell'articolo 9 della legge regionale 19 luglio 1998, n. 6 riguardante "Ulteriori modifiche ed integrazioni alle leggi regionali concernenti interventi di previdenza integrativa nonché nuovi interventi in materia" e successive modifiche.

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 6 del 1998 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

 

     Art. 10. Abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 concernente "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" e successive modifiche.

1. L'articolo 3 della legge regionale n. 1 del 2005 e successive modificazioni è abrogato.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

     Art. 11. Modifica della legge regionale 11 luglio 2014, n. 4 concernente "Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti".

1. Alla legge regionale n. 4 del 2014 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 13 il comma 3 è sostituito dai seguenti:

"3. Il Fondo viene ripartito annualmente in parti uguali tra le due Province autonome a titolo di assegnazione di bilancio. È facoltà delle Province utilizzare in ciascun esercizio somme minori o eccedenti le assegnazioni regionali, fatto salvo il pieno impiego delle risorse assegnate nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 12.

3-bis. Le Province presentano ogni sei mesi al Comitato di cui all'articolo 14 un rendiconto sull'utilizzo delle risorse assegnate in riferimento agli interventi a sostegno della famiglia e dell'occupazione realizzati con le suddette risorse.";

b) all'articolo 14 comma 2 ultimo periodo le parole "in vista dell'individuazione degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo o della" sono sostituite dalle seguenti "per una preliminare verifica della coerenza della progettazione degli interventi rispetto alle finalità previste dall'articolo 12 e la".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dall'esercizio finanziario 2016.

 

CAPO II

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione

 

     Art. 12. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata.

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + euro 34.752,00;

- in termini di cassa: + euro 61.630.752,00.

 

     Art. 13. Variazioni allo stato di previsione della spesa.

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018, di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 dicembre 2015, n. 29 (Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018), sono introdotte le variazioni allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni apportate lo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2016 presenta le seguenti variazioni:

- in termini di competenza: + euro 34.752,00;

- in termini di cassa: + euro 316.630.752,00.

 

     Art. 14. Allegati al bilancio.

1. In relazione alle variazioni apportate sono approvati gli allegati al bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per quanto modificati.

 

     Art. 15. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura finanziaria.

1. Per il triennio 2016-2018 sono autorizzate le variazioni agli stanziamenti di cui all'allegata tabella A, concernenti il rifinanziamento di leggi regionali, nonché le nuove spese derivanti dalla presente legge.

2. Alla copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede con le modalità previste dall'allegata tabella B.

 

     Art. 16. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2015. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti del bilancio sono riportate in allegato alla presente legge.

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)