§ 46.1.50 - Legge 27 maggio 1991, n. 168.
Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.1 accademie e scuole
Data:27/05/1991
Numero:168


Sommario
Art. 1.      1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, [...]
Art. 2.      1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, è abrogata
Art. 3.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 46.1.50 - Legge 27 maggio 1991, n. 168. [1]

Norme per il riconoscimento della validità degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militari, nonchè della Guardia di finanza, presso le rispettive Accademie e Scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facoltà universitarie.

(G.U. 4 giugno 1991, n. 129)

 

 

     Art. 1.

     1. Agli ufficiali in servizio permanente provenienti dai corsi ordinari rispettivamente svolti presso l'Accademia navale a decorrere dall'anno accademico 1987-1988, l'Accademia aeronautica a decorrere dall'anno accademico 1988-1989, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza a decorrere dall'anno accademico 1984-1985, nonchè agli allievi che abbiano frequentato i predetti istituti senza ultimare gli studi, sono riconosciuti validi, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea delle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze bancarie, ingegneria, scienze matematiche, fisiche e naturali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali, nonchè ai fini del conseguimento dei relativi diplomi e lauree, gli esami superati presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica, l'Accademia e la Scuola di applicazione della Guardia di finanza, nelle discipline riferibili ai rispettivi corsi di laurea e di diploma, con le modalità di cui alla presente legge.

     2. Il riconoscimento di cui al comma 1 è disposto sulla base della corrispondenza tra gli esami previsti dal piano di studi degli istituti militari e quelli previsti dai piani di studi del corso di laurea o di diploma prescelto. La corrispondenza è stabilita, previa intesa tra il Ministero della difesa o il Ministero delle finanze ed i consigli di facoltà delle università, anche su istanza dei singoli interessati, con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

     3. Il riconoscimento è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) che gli interessati risultino essere stati in possesso, all'atto dell'ammissione agli istituti di cui al comma 1, dei titoli di studio richiesti per accedere ai corsi di diploma e di laurea specificati nello stesso comma 1;

     b) che i relativi insegnamenti siano stati impartiti dai docenti previsti dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per la Marina militare e l'Aeronautica militare anche dai docenti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, con programmi approvati dal Ministro della difesa o dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale;

     c) che gli esami si siano svolti con modalità analoghe a quelle previste per le università e gli istituti di istruzione universitaria.

     4. Fermo restando quanto previsto dal testo unico approvato con il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni, dello statuto dell'Accademia navale approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412 e successive modificazioni, e dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568, in materia di equiparazione degli studi rispettivamente compiuti presso l'Accademia navale e l'Accademia aeronautica ai corsi universitari di ingegneria, il riconoscimento della validità degli esami superati presso le accademie e la scuola di cui al comma 1 da parte di coloro che abbiano completato i relativi corsi è titolo, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, per l'ammissione almeno al terzo anno dei corsi di laurea specificati nel comma 1.

     5. La ripartizione degli ammessi alle Armi o ai Corpi della rispettiva Forza armata tra i diversi corsi è effettuata sulla base delle esigenze funzionali della Forza armata stessa.

 

          Art. 2.

     1. La legge 20 novembre 1971, n. 1095, è abrogata.

 

          Art. 3.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.