§ 98.1.30380 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1483.
Modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1965
Numero:1483


Sommario
Art. 1.      Il ruolo organico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 1 annessa al presente [...]
Art. 2.      Il ruolo organico dei professori dell'Istituto idrografico della Marina di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 978, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 2 annessa al presente [...]
Art. 3.      I ruoli organici dei professori e degli assistenti dell'Accademia aeronautica, di cui all'art. 1, primo comma, del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, sono sostituiti da quelli risultanti dalla [...]
Art. 4.      Gli incarichi di insegnamento delle materie a carattere non militare nell'Accademia navale, nell'Accademia aeronautica e nell'Istituto idrografico della Marina, sono conferiti con decreto del [...]


§ 98.1.30380 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1483. [1]

Modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette Accademie.

(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

     Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

     Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Il ruolo organico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 595, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 1 annessa al presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il ruolo organico dei professori dell'Istituto idrografico della Marina di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 978, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 2 annessa al presente decreto.

     Il predetto ruolo assume la denominazione di ruolo organico dei professori e degli assistenti dell'Istituto idrografico della Marina.

     Per la nomina, l'avanzamento e lo stato giuridico dei detti assistenti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative agli assistenti dell'Accademia navale.

 

          Art. 3.

     I ruoli organici dei professori e degli assistenti dell'Accademia aeronautica, di cui all'art. 1, primo comma, del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, sono sostituiti da quelli risultanti dalla tabella n. 3 annessa al presente decreto.

 

          Art. 4.

     Gli incarichi di insegnamento delle materie a carattere non militare nell'Accademia navale, nell'Accademia aeronautica e nell'Istituto idrografico della Marina, sono conferiti con decreto del Ministro per la difesa secondo le norme vigenti per gli incarichi di insegnamento nelle Università, previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione nel caso di personale di ruolo o di incaricati delle Università e degli Istituti di istruzione superiore.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche in caso di vacanza della cattedra o di legittimo impedimento del titolare.

     In relazione ai posti vacanti di assistente ordinario, il Ministro per la difesa, con proprio decreto, può conferire incarichi di assistente.

     L'incarico cessa col cessare della causa che ha dato luogo al suo conferimento.

     Gli assistenti incaricati sono retribuiti secondo le norme contenute nell'art. 13, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 349, e successive modificazioni, con esclusione della indennità di ricerca scientifica.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.