§ 98.1.29492 - D.P.R. 11 marzo 1953, n. 412 .
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia navale.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1953
Numero:412


Sommario
Art. 1.  Scopo dell'Accademia Navale
Art. 2.  Indirizzo educativo
Art. 3.  Corsi che si effettuano normalmente presso l'Accademia Navale
Art. 4.  Comando
Art. 5.  Insegnanti
Art. 6.  Ufficiali addetti ai corsi
Art. 7.  Ufficiali destinati al Comando e ai servizi
Art. 8.  Personale militare e civile destinato ai servizi
Art. 9.  Ammissione all'Accademia Navale
Art. 10.  Costituzione del corso normale
Art. 11.  Materie di insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi di Stato maggiore
Art. 12.  Materie d'insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi del Genio navale
Art. 13.  Materie di insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi delle Armi navali
Art. 14.  Insegnamenti complementari
Art. 15.  Ordine degli studi e programmi
Art. 16.  Condizioni per la promozione di classe
Art. 17.  Commissioni esaminatrici
Art. 18.  Attitudine professionale: - Classifica
Art. 19.  Arruolamento nel C.E.M.M
Art. 20.  Rinvio per motivi di salute
Art. 21.  Disciplina degli allievi e degli aspiranti
Art. 22.  Conferimento del grado di guardiamarina
Art. 23.  Equiparazione degli studi
Art. 24.  Corsi per ufficiali del corpo di Stato maggiore
Art. 25.  Corsi per ufficiali del Genio navale
Art. 26.  Corsi per ufficiali delle Armi navali
Art. 27.  Corsi per ufficiali di nuova nomina
Art. 28.  Corsi per laureati e per diplomati
Art. 29.  Corsi per diplomati
Art. 30.  Consiglio degli studi
Art. 31.  Consiglio di disciplina
Art. 32.  Consiglio degli istruttori
Art. 33.      La composizione nominativa dei Consigli di cui agli articoli 30, 31 e 32 è stabilita dal comandante dell'Accademia
Art. 34.      Le famiglie degli allievi, sono tenute al pagamento delle spese previste dalla notificazione di concorso emanata dal Ministero della difesa di concerto col Ministero del [...]
Art. 35.  Facilitazioni economiche per meriti personali e benemerenze di famiglia
Art. 36.  Trattamento economico conseguente alla nomina ad aspirante
Art. 37.  Campagna d'istruzione
Art. 38.  Regolamento interno


§ 98.1.29492 - D.P.R. 11 marzo 1953, n. 412 [1].

Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia navale.

(G.U. 5 giugno 1953, n. 126)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, che approva lo statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

     Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

     Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che approva, tra l'altro, le tabelle relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle università e dagli istituti universitari;

     Vista la legge 2 aprile 1952, n. 350, relativa all'autorizzazione della maggiore spesa di lire 20.000.000 per l'attuazione del nuovo ordinamento dell'Accademia navale;

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito statuto dell'Accademia navale, firmato dai Ministri per la difesa, per la pubblica istruzione e per il tesoro.

 

     Art. 2.

     Alla gestione dell'Istituto di cui al precedente articolo si provvede mediante gli stanziamenti all'uopo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e secondo le norme stabilite da apposito regolamento per la gestione amministrativa e contabile dell'Accademia navale.

 

     Art. 3.

     E' abrogato lo statuto dell'Accademia navale, approvato con il regio decreto 10 dicembre 1942, n. 1774, e successive modificazioni.

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Scopo dell'Accademia Navale

     L'Accademia Navale è un istituto che provvede:

     1) alla istruzione e alla educazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali della Marina militare nei Corpi dello Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

     2) al completamento della istruzione militare e professionale degli ufficiali dei Corpi di Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali;

     3) alla istruzione tecnica e scientifica richiesta agli ufficiali per la specializzazione in alcuni rami del servizio;

     4) alla istruzione integrativa (professionale e militare-marinaresca) degli ufficiali dei vari Corpi della marina militare direttamente reclutati a mezzo di pubblico concorso;

     5) alla formazione degli ufficiali di complemento della Marina militare.

 

          Art. 2. Indirizzo educativo

     La funzione educativa dell'Accademia navale è rivolta a sviluppare negli allievi le qualità militari, a completare la loro educazione civile e a coltivare le loro attitudini fisiche.

 

          Art. 3. Corsi che si effettuano normalmente presso l'Accademia Navale

     In applicazione di quanto dispone l'art. 1, si effettuano normalmente presso l'Accademia Navale i seguenti corsi:

     a) corso normale per allievi aspiranti e ufficiali allievi di Stato maggiore, del Genio navale e delle Armi navali [2] ;

     b) corso superiore per ufficiali inferiori di Stato Maggiore [3] ;

     c) corsi di specializzazione per ufficiali inferiori e superiori di Stato maggiore;

     d) corsi di istruzione professionale, militare e marinaresca per ufficiali reclutati direttamente a mezzo di pubblico concorso;

     e) corsi allievi ufficiali di complemento.

     Lo Stato Maggiore della Marina ha la facoltà di disporre altri corsi di istruzione oltre quelli previsti dal presente articolo, sempre che per i nuovi corsi possa provvedersi nei limiti dei fondi stanziati in bilancio per il funzionamento dell'Accademia Navale [4] .

 

          Art. 4. Comando [5]

     Il comando dell'Accademia navale è retto da un ufficiale ammiraglio.

     Detto comando dipende:

     a) dal capo di stato maggiore della Marina per quanto concerne l'organizzazione interna e l'attività didattica;

     b) dalla Direzione generale per il personale militare della Marina per quanto concerne il servizio amministrativo interno e la disciplina dei frequentatori dei corsi di cui al precedente art. 3, siano essi arruolati o non;

     c) dal comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno per quanto concerne la disciplina del personale militare, escluso quello contemplato alla precedente lettera b), nonchè i servizi militari, logistici o amministrativi estranei ai compiti dell'istituto.

     Ferme restando le competenze devolute all'ufficio centrale per le ispezioni amministrative dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, le ispezioni ai servizi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono ordinate dallo stato maggiore della Marina; quelle ai servizi di cui alla lettera c) sono ordinate direttamente dal comandante in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno.

     L'ufficiale ammiraglio comandante dell'Accademia navale sovraintende alla istruzione e all'educazione degli allievi e degli ufficiali ed esercita l'alta direzione di tutte le attività dell'istituto.

     Un capitano di vascello, col titolo di comandante in 2, coadiuva il comandante in tutti i rami del servizio. Egli ha anche l'incarico di direttore degli studi.

     In caso di assenza, l'ammiraglio comandante è sostituito dal comandante in 2. In caso di assenza, il comandante in seconda è sostituito dal direttore dei corsi allievi e dal direttore dei corsi ufficiali a seconda dell'anzianità, meno che nelle funzioni di capo di Corpo e di direttore degli studi che vengono assunte dall'ammiraglio comandante.

 

          Art. 5. Insegnanti

     L'istruzione degli allievi e degli ufficiali è affidata a professori civili e ad insegnanti militari di grado non inferiore a tenente di vascello [6] .

     I professori civili vengono assunti con concorsi in base al regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135 e secondo quanto dispongono le leggi per l'istruzione superiore universitaria.

     Per gli insegnanti militari si provvede con ufficiali scelti tra coloro che posseggono titoli considerati sufficienti dal Ministero della difesa, sentito il parere del Comando dell'Accademia Navale.

     L'insegnante, militare o civile, più anziano di ciascuno dei gruppi di insegnamento nei quali rientrano le diverse materie secondo la loro affinità, assume il titolo e la funzione di direttore del gruppo di insegnamento con attribuzioni di coordinamento della attività didattica relativa.

     Il coordinamento dell'attività didattica dei gruppi di insegnamento è effettuato dal direttore degli studi.

 

          Art. 6. Ufficiali addetti ai corsi

     Alla direzione del corso normale e alla direzione dei corsi di complemento è preposto un capitano di fregata col titolo di direttore dei corsi allievi, coadiuvato da un ufficiale inferiore con l'incarico di ufficiale segretario agli allievi.

     Ai corsi ufficiali è preposto un capitano di fregata col titolo di direttore dei corsi ufficiali.

     A ciascuna classe del corso normale ed a ciascun corso di complemento è preposto un ufficiale di Stato maggiore, il quale cura l'educazione morale, civile e militare e l'istruzione professionale degli allievi. Il predetto ufficiale deve rivestire il grado di capitano di corvetta, se preposto alla 3ª o 4ª classe del corso normale, ovvero di tenente di vascello, se preposto alla 1ª o 2ª classe del corso medesimo o ad un corso di complemento.

     Il direttore dei corsi ufficiali e gli ufficiali preposti ai corsi o alle classi sono coadiuvati da ufficiali inferiori dei vari Corpi.

     Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono assegnati dal Ministero della difesa.

 

          Art. 7. Ufficiali destinati al Comando e ai servizi

     Gli incarichi degli ufficiali destinati al Comando e ai servizi dell'Accademia sono ripartiti come segue:

     a) fra gli ufficiali superiori insegnanti uno di Stato maggiore, uno del Genio navale e uno delle Armi navali hanno l'incarico di coadiutori del direttore degli studi;

     b) un capitano di corvetta o tenente di vascello ha l'incarico di segretario agli studi ed è coadiuvato da sottordini di qualunque Corpo;

     c) un tenente di vascello ha l'incarico di aiutante di bandiera e capo della segreteria comando. Dipende direttamente dall'ammiraglio comandante;

     d) un capitano di corvetta ha l'incarico di capo del servizio dettaglio e di comandante del distaccamento C.E.M.M. E' coadiuvato da ufficiali del C.E.M.M. nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina;

     e) un ufficiale superiore medico ha il titolo e le funzioni di direttore del servizio sanitario. E' coadiuvato da ufficiali medici nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina;

     f) un ufficiale superiore commissario ha il titolo e le funzioni di direttore del servizio di commissariato. E' coadiuvato da ufficiali commissari nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina.

     Tutti gli ufficiali di cui all'art. 6 ed al presente articolo possono essere incaricati d'insegnamenti inerenti alle loro cognizioni professionali;

     g) un cappellano militare della Marina è incaricato del servizio religioso.

     Le destinazioni di cui al presente articolo sono disposte dal Ministero della difesa.

 

          Art. 8. Personale militare e civile destinato ai servizi

     Ai servizi dell'Accademia Navale sono destinati:

     a) sottufficiali e militari del C.E.M.M. nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni dello Stato maggiore della Marina;

     b) impiegati civili di ruolo ed impiegati avventizi della Marina nel numero stabilito dalle tabelle delle destinazioni del personale civile;

     c) personale salariato nel numero stabilito anno per anno dal Ministero.

 

Capo II

 

CORSO NORMALE

 

          Art. 9. Ammissione all'Accademia Navale

     L'ammissione all'Accademia Navale avviene mediante concorsi ai quali possono prendere parte tutti i cittadini italiani riconosciuti fisicamente idonei al servizio navale ed aventi i requisiti e le condizioni particolari richieste dalle disposizioni in vigore.

     I titoli di studio valevoli per l'ammissione ai concorsi della prima classe sono quelli richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria. Per il corso allievi di stato maggiore valgono anche il diploma dell'Istituto tecnico commerciale ed il diploma dell'Istituto tecnico agrario [7] .

     Per essere ammessi ad eventuali concorsi alla 3ª classe è necessario aver superato gli esami relativi agli insegnamenti fondamentali prescritti per il biennio di studi propedeutici dei corsi universitari di ingegneria. Non potranno essere banditi concorsi di ammissione alla 2 ed alla 4 classe.

     I concorsi di ammissione alle varie classi hanno luogo sempre per esami, secondo disposizioni emanate di volta in volta dal Ministero.

     La nomina ad allievo dell'Accademia Navale è fatta con decreto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 10. Costituzione del corso normale

     Il corso normale per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi di Stato Maggiore, del Genio navale e delle Armi navali, ha la durata di quattro anni accademici [8] .

     Esso è costituito da un biennio propedeutico di scienze fisico-matematiche e da un biennio di applicazione.

     Il corso normale è integrato da tre campagne in mare della durata di circa tre mesi ciascuna, che si svolgono nell'intervallo tra i periodi di studio [9] .

     Qualora disponibilità di navi e di bilancio lo consentano il quarto anno d'Accademia verrà svolto a bordo di nave scuola in lunga campagna sugli oceani.

     Durante il corso normale vengono inoltre effettuate le esercitazioni di volo necessarie per completare la formazione dell'ufficiale della Marina militare [10] .

 

          Art. 11. Materie di insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi di Stato maggiore [11]

     Le materie di insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi di Stato maggiore sono le seguenti [12] :

     1) analisi matematica (algebrica e infinitesimale - biennale);

     2) geometria analitica con elementi di proiettiva;

     3) geometria descrittiva con disegno;

     4) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

     5) fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale);

     6) chimica generale e inorganica con elementi di organica;

     7) disegno di macchine;

     8) disegno di architettura e di ornato;

     9) mineralogia e geologia;

     10) calcolo numerico;

     11) meccanica applicata;

     12) chimica applicata;

     13) storia navale (biennale);

     14) geografia economica e marittima;

     15) aeronautica (biennale);

     16) scienze nautiche (quadriennale) - (navigazione piana, cosmografica, navigazione astronomica, complementi di nautica, idrografia, meteorologia, oceanografia, cinematica e manovra);

     17) telecomunicazioni (biennale);

     18) artiglieria e impiego delle armi da fuoco (biennale);

     19) armi e materiale subacqueo - impiego;

     20) elettrotecnica generale e impianti elettrici navali;

     21) elementi di radiotecnica;

     22) macchine marine;

     23) elementi di architettura navale;

     24) amministrazione e ordinamento militare;

     25) due lingue estere obbligatorie, una facoltativa.

     Gli insegnamenti delle materie di cui ai numeri 3, 8, 9, hanno normale svolgimento durante l'anno accademico benchè essi siano obbligatori solo per gli allievi, aspiranti e ufficiali allievi che, muniti di un dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi universitari di ingegneria, ne facciano domanda agli effetti della equiparazione di cui al successivo articolo 23 [13] .

 

          Art. 12. Materie d'insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi del Genio navale [14]

     Le materie d'insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi del Genio navale sono le seguenti [15] :

     1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale - biennale);

     2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);

     3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

     4) fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale);

     5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

     6) disegno (biennale);

     7) mineralogia e geologia;

     8) calcolo numerico;

     9) scienza delle costruzioni con applicazioni;

     10) fisica tecnica;

     11) chimica applicata con esercizi di laboratorio;

     12) topografia con elementi di geodesia;

     13) meccanica applicata alle macchine con disegno;

     14) architettura tecnica;

     15) tecnologie generali con applicazioni;

     16) costruzione navale mercantile con disegno;

     17) storia navale;

     18) geografia economica e marittima;

     19) artiglieria e armi subacquee;

     20) elettrotecnica e materiale di bordo;

     21) costruzione navale militare;

     22) macchine termiche;

     23) macchine marine;

     24) montamento ed esercizio degli apparati motori;

     25) architettura navale;

     26) idraulica e macchine idrauliche;

     27) due lingue estere obbligatorie e una facoltativa.

 

          Art. 13. Materie di insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi delle Armi navali [16]

     Le materie di insegnamento per gli allievi, gli aspiranti e gli ufficiali allievi delle Armi navali sono le seguenti [17] :

     1) analisi matematica (algebrica ed infinitesimale - biennale);

     2) geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale);

     3) meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno;

     4) fisica sperimentale con esercizi di laboratorio (biennale);

     5) chimica generale ed inorganica con elementi di organica;

     6) disegno (biennale);

     7) mineralogia e geologia;

     8) calcolo numerico;

     9) scienza delle costruzioni con applicazioni;

     10) meccanica applicata alle macchine con disegno;

     11) fisica tecnica;

     12) chimica applicata con esercizi di laboratorio;

     13) topografia con elementi di geodesia;

     14) architettura tecnica;

     15) tecnologie generali con applicazioni;

     16) storia navale;

     18) geografia economica e marittima;

     18) artiglieria e impiego armi da fuoco - protezione navi;

     19) balistica interna, esterna e sperimentale;

     20) costruzione bocche da fuoco e affusti;

     21) armi e materiale subacqueo;

     22) complementi e costruzione armi subacquee;

     23) elettrotecnica generale e impianti elettrici di bordo;

     24) applicazioni elettriche all'artiglieria;

     25) radiotecnica ed elettroacustica;

     26) architettura navale;

     27) chimica degli esplosivi e dei gas;

     28) due lingue estere obbligatorie ed una facoltativa.

 

          Art. 14. Insegnamenti complementari

     In aggiunta alle materie elencate nei precedenti articoli potranno essere impartiti agli allievi, agli aspiranti e agli ufficiali allievi insegnamenti complementari, obbligatori o facoltativi, con o senza esame. Tali insegnamenti potranno svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra che durante la campagna d'istruzione [18] .

 

          Art. 15. Ordine degli studi e programmi

     L'ordine degli studi ed i programmi di insegnamento sono approvati dal Ministro per la difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Marina. Per quanto concerne i programmi d'insegnamento per le materie dei corsi di laurea in ingegneria, il provvedimento sarà adottato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione [19] .

     Le materie d'insegnamento elencate nei numeri da 1 a 7 degli articoli 11, 12 e 13 debbono svolgersi nei primi due anni di corso.

     Le lingue estere costituiscono materia di esame nei primi due anni; nel terzo e quarto anno di corso l'insegnamento di dette lingue è continuato sotto forma di conversazioni.

 

          Art. 16. Condizioni per la promozione di classe

     Le norme per l'accertamento del profitto degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi nell'anno accademico e per gli esami sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia Navale [20] .

     Il primo anno del corso normale è di esperimento [21] .

     Durante l'anno stesso o alla fine del periodo di istruzione a terra oppure alla fine della campagna navale, gli allievi che o per cattiva condotta o per deficienti qualità fisiche ovvero per insufficiente attitudine allo studio o in genere per scarsa attitudine professionale non diano affidamento di buona riuscita quali ufficiali di marina debbono lasciare l'Istituto.

     Il giudizio in proposito, pronunciato dal Comando dell'Accademia Navale, su parere del Consiglio di disciplina, non è impugnabile.

     Gli allievi che non superino il primo anno e non siano ammessi a ripeterlo e quelli che debbano lasciare l'Istituto ai sensi del precedente terzo comma seguono le sorti della propria classe di leva. Qualora arruolati nella Marina ai sensi del secondo comma del successivo art. 19, l'espletamento della ferma si effettua nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe T. S. o. D. [22].

     Al termine del periodo d'istruzione a terra ed al termine della campagna di mare di ciascun anno accademico si svolgono rispettivamente la prima e la seconda sessione di esami.

     E' dichiarato promovibile l'allievo o l'aspirante per il quale si verifichino le seguenti condizioni:

     a) aver riportato negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria un voto non inferiore a 18/30;

     b) aver conseguito alla fine dell'anno accademico un punto di attitudine professionale definitivo non inferiore a 18/30 [23] .

     Gli allievi e gli aspiranti che nella prima sessione di esami non abbiano raggiunto l'idoneità in più di tre materie e quelli riprovati anche in una sola materia nella seconda sessione ripetono l'anno. Tuttavia, coloro i quali, pur trovandosi nelle predette condizioni, non offrono alcuna garanzia di poter proseguire utilmente gli studi, sono rinviati dall'istituto [24] .

     In tal caso, il rinvio dall'istituto è determinato:

     per la 1ª classe, dal comando dell'Accademia navale su proposta del consiglio di disciplina;

     per la 2ª e 3ª classe, dal Ministero della difesa, su proposta del comando dell'Accademia navale, sentito il parere del consiglio di disciplina [25] .

     Non è ammessa la ripetizione di più di una classe [26] .

     Gli allievi dichiarati promovibili al termine della 2ª classe sono nominati aspiranti e con tale qualifica compiono la 3ª classe [27] .

     Gli aspiranti dichiarati promovibili al termine della 3 classe sono nominati guardiamarina e con tale grado compiono la 4ª classe [28] .

 

          Art. 17. Commissioni esaminatrici [29]

     Le commissioni esaminatrici sono costituite da un presidente e da due membri per la 1ª, 2ª e 3ª classe e da un presidente e quattro membri per la 4ª classe.

     Svolgono l'incarico di presidente:

     a) per la 1ª classe l'ammiraglio comandante dell'istituto o, in caso di assenza o impedimento, altro ufficiale ammiraglio designato dal Ministero;

     b) per la 2ª classe il comandante in 2 dell'istituto o, in caso di assenza o impedimento, altro capitano di vascello designato dal Ministero;

     c) per la 3ª e 4ª classe un ufficiale ammiraglio designato dal Ministero.

     I membri sono nominati dal comando dell'Accademia navale per la 1ª e 2ª classe e dal Ministero per la 3ª e 4ª classe.

     Uno dei membri è l'insegnante della materia il quale, nello svolgimento degli esami, può essere coadiuvato da un assistente senza voto.

     Dei membri per la 4ª classe tre sono ufficiali superiori estranei all'istituto.

 

          Art. 18. Attitudine professionale: - Classifica

     L'attitudine professionale viene giudicata in base al:

     a) complesso delle attitudini fisiche alla vita militare e navale;

     b) complesso delle attitudini intellettuali alla professione dell'ufficiale di marina;

     c) complesso delle qualità di animo e di carattere.

     Per ciascuna delle tre voci indicate viene assegnato un voto in trentesimi; il minimo per l'idoneità in ciascuna di esse è rappresentato da diciotto trentesimi. Nel giudizio definitivo di ogni anno accademico, dato al termine della campagna navale, l'inidoneità in uno dei tre voti predetti determina il rinvio dall'istituto [30] .

     I voti in attitudine professionale vengono assegnati tre volte durante l'anno, e precisamente al termine del 1° trimestre di lezioni, al termine del 2° trimestre ed al termine della campagna navale; le modalità dell'assegnazione sono le seguenti:

     1) il giudizio a) viene espresso dal Consiglio degli istruttori presieduto dal direttore dei corsi allievi; agli effetti della classifica il voto assegnato ha coefficiente uno;

     2) il giudizio b) viene espresso dal Consiglio degli studi presieduto dal direttore degli studi; agli effetti della classifica il voto assegnato ha coefficiente due;

     3) il giudizio c) viene espresso dal Consiglio di disciplina presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Istituto; agli effetti della classifica il voto assegnato ha coefficiente tre.

     La graduatoria in ciascuna classe e in ciascun corpo è compilata in base alla somma delle seguenti medie:

     media ottenuta dividendo per sei la somma dei tre voti di attitudine professionale, moltiplicati per i rispettivi coefficienti;

     media dei voti riportati negli esami finali di ciascuna materia obbligatoria [31] .

     Al termine della campagna navale dopo gli esami del primo anno di applicazione, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'Ammiraglio comandante, determina la graduatoria per la nomina ad ufficiale in base alla somma delle medie relative a detto anno [32] .

     [33].

     Al termine degli esami del secondo anno di applicazione, il Consiglio di disciplina dell'Istituto, presieduto dall'Ammiraglio comandante, stabilisce la nuova graduatoria in base alla somma delle medie relative a detto anno, al fine della determinazione del nuovo ordine di anzianità [34] .

 

          Art. 19. Arruolamento nel C.E.M.M [35]

     Gli allievi dell'Accademia navale, all'atto dell'ammissione alla prima classe dei corsi normali, hanno l'obbligo di arruolarsi, con ferma di quattro anni, nel Corpo equipaggi militari marittimi, con il vincolo di contrarre un'ulteriore ferma di anni quattro all'atto della nomina ad aspirante.

     Gli allievi ammessi a ripetere un anno di corso hanno l'obbligo di contrarre una ferma di anni uno in aggiunta a quella di cui al precedente comma.

     Gli allievi e gli aspiranti vincolati alla ferma di quattro anni possono essere prosciolti, a giudizio del Ministero, qualora siano rinviati dall'Accademia navale per una delle seguenti cause:

     a) inidoneità in attitudine professionale;

     b) inidoneità riportata per la seconda volta negli esami di fine anno;

     c) motivi disciplinari;

     d) sopraggiunti avvenimenti che abbiano sostanzialmente modificato la situazione di famiglia degli interessati;

     e) in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 21.

     Durante il primo anno di frequenza dell'Accademia navale è consentito il proscioglimento degli allievi che ne facciano domanda.

     Sono prosciolti dalla ferma i rinviati per motivi di salute di cui al successivo art. 20.

     Sono tenuti a completare la ferma gli espulsi di cui al secondo comma del successivo art. 21.

     Gli allievi prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e seguono le sorti della propria classe di leva.

     Gli allievi rinviati ma non prosciolti dalla ferma e quelli espulsi completano la ferma stessa prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe D.

     Gli aspiranti prosciolti dalla ferma fanno parte della leva marittima e sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore. Possono, tuttavia, rinunciare al trasferimento nel caso in cui per effetto di tali norme siano tenuti ad un periodo di servizio alle armi di durata superiore al tempo occorrente per completare la ferma di leva. I rinunciatari seguono le sorti degli allievi rinviati e prosciolti dalla ferma di quattro anni.

     Gli aspiranti rinviati ma non prosciolti dalla ferma sono trasferiti negli aspiranti di complemento per la successiva nomina ad ufficiale di tale categoria ai sensi delle norme in vigore, con l'obbligo di completare la ferma di quattro anni.

     Gli aspiranti espulsi dall'Accademia completano la ferma di quattro anni prestando servizio nei ruoli del C.E.M.M. con la classifica di comune di seconda classe D.

 

          Art. 20. Rinvio per motivi di salute

     Tutte le malattie, non manifeste, nè diagnosticabili all'atto della visita medica, e le alterazioni che possono sorgere in processo di tempo, tali da menomare permanentemente la integrità fisica necessaria a chi debbasi sottoporre alle esigenze di un lungo servizio militare marittimo, sono motivo di rinvio dall'Istituto dell'allievo o dell'aspirante.

     Il rinvio avviene con provvedimento del Comando dell'Accademia Navale.

     Le malattie o lesioni che possono eventualmente colpire gli allievi o gli aspiranti durante il periodo di istruzione in rapporto alle esigenze di essa non implicano da parte del Comando responsabilità diverse da quelle specificatamente previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la Marina militare.

 

          Art. 21. Disciplina degli allievi e degli aspiranti

     Le norme disciplinari per gli allievi e per gli aspiranti sono contenute nel regolamento interno.

     L'allievo o l'aspirante che si sia reso colpevole di mancanza contro la disciplina, il decoro o la morale o che, comunque, tenga contegno non confacente alla qualità di futuro ufficiale sarà a seconda della gravità della mancanza, rinviato dall'Accademia o anche espulso in casi di maggiore gravità.

     Gli allievi e gli aspiranti rinviati per i motivi di cui sopra non possono prendere parte ad altri concorsi per diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina e, se espulsi, non possono neppure concorrere all'arruolamento volontario in altri Corpi della Marina [36] .

     Le punizioni del rinvio e della espulsione sono inflitte dal Ministero su proposta del Comando dell'Accademia Navale, il quale sentirà prima il parere del Consiglio di disciplina.

     Indipendentemente dai motivi indicati nei commi precedenti il Ministero ha facoltà di rinviare dall'Accademia in qualsiasi tempo gli allievi ritenuti non desiderabili, senza obbligo di comunicare le ragioni del provvedimento.

 

          Art. 22. Conferimento del grado di guardiamarina [37]

     Il conferimento del grado di guardiamarina è subordinato alle seguenti condizioni:

     a) aver superato gli esami della 3 classe;

     b) aver riportato la sufficienza in attitudine professionale alle fine del periodo da aspirante;

     c) aver compiuto almeno centottanta giorni d'imbarco su navi armate.

 

          Art. 23. Equiparazione degli studi [38]

     In conseguenza dell'ordinamento degli studi del corso normale ed in relazione al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, gli studi compiuti dagli allievi, dagli aspiranti e dagli ufficiali allievi dell'Accademia Navale, provvisti - all'atto dell'entrata nell'Istituto - di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi universitari in ingegneria, sono parificati a tutti gli effetti ai corsi universitari di ingegneria, nel modo seguente:

Promozione alla 2ª classe del biennio propedeutico dell'Accademia Navale.

Ammissione al 2° anno del biennio propedeutico.

Promozione al primo anno del corso di applicazione dell'Accademia Navale.

Ammissione al 1° anno di applicazione subordinatamente, per gli allievi di Stato maggiore, alla frequenza ed agli esami nelle materie di cui ai nn. 3, 8 e 9 dell'art. 11, qualora non ne avessero seguito gli insegnamenti e superato i relativi esami presso l'Accademia Navale.

Superati gli esami del primo anno del corso di applicazione (per il Corpo di Stato maggiore).

Ammissione al 2° anno di applicazione di ingegneria subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie di cui ai nn. 3, 8, 9, dell'art. 11, qualora non ne siano stati seguiti gli insegnamenti e superati i relativi esami presso l'Accademia Navale e subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.

Superati gli esami del primo anno del corso di applicazione (per il Corpo del Genio navale).

Ammissione al 2° anno di applicazione per il corso di laurea in ingegneria navale e meccanica. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente saranno richieste dalla Facoltà.

Superati gli esami del primo anno del corso di applicazione (per il Corpo delle Armi navali).

Ammissione al 2° anno di applicazione per il corso di laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica e elettronica, secondo il piano degli studi seguito in Accademia navale. Ammissione al 2° anno di applicazione per le altre sezioni subordinatamente alla frequenza e agli esami nelle materie che, in relazione all'ordinamento didattico vigente, saranno richieste dalla Facoltà.

      [39]

     Il secondo anno del corso di applicazione, esclusivamente dedicato allo sviluppo di materie professionali e di culturale generale, non da diritto ad alcuna equiparazione universitaria.

 

Capo III

 

CORSI PER UFFICIALI

 

          Art. 24. Corsi per ufficiali del corpo di Stato maggiore

     Il corso superiore tende al perfezionamento della cultura militare e professionale degli ufficiali inferiori del Corpo di Stato maggiore [40] .

     [41].

     I programmi di insegnamento sono stabiliti dallo Stato Maggiore della Marina [42] .

     I corsi di specializzazione per ufficiali del Corpo di Stato maggiore sono svolti secondo le apposite norme concernenti l'istruzione superiore tecnica dell'ufficiale della Marina militare.

 

          Art. 25. Corsi per ufficiali del Genio navale

     Gli ufficiali subalterni del Genio navale sono inviati a frequentare il 2° ed il 3° anno di applicazione presso una Facoltà di ingegneria per conseguire la laurea in ingegneria navale e meccanica.

     Durante tali studi essi sono sottoposti alle norme interne della Facoltà che frequentano.

     La posizione di detti ufficiali per quanto riguarda l'appartenenza ai corsi, la possibilità di ripetere gli esami e gli effetti di un definitivo insuccesso negli studi seguiti, è regolata dalle leggi sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali.

     E' in facoltà del Ministero disporre lo svolgimento dei corsi integrativi per ufficiali inferiori o superiori del Genio navale.

 

          Art. 26. Corsi per ufficiali delle Armi navali

     Gli ufficiali subalterni delle Armi navali sono inviati a frequentare il 2° e 3° anno di applicazione presso una Facoltà di ingegneria, per conseguire la laurea in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica e elettronica, secondo il piano degli studi seguito in Accademia navale [43] .

     Ad essi si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma del precedente art. 25.

     E' in facoltà del Ministero disporre lo svolgimento dei corsi integrativi per ufficiali inferiori o superiori delle Armi navali.

 

          Art. 27. Corsi per ufficiali di nuova nomina [44]

     Gli ufficiali in servizio permanente effettivo reclutati direttamente per concorso seguono un corso di istruzione integrativo (professionale e militare-marinaresco).

     La durata, le materie e i programmi di insegnamento per i predetti corsi sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina.

 

Capo IV

 

CORSI DI COMPLEMENTO

 

          Art. 28. Corsi per laureati e per diplomati [45]

     I corsi per allievi ufficiali di complemento per laureati e per diplomati provvedono alla formazione di ufficiali di complemento dei vari corpi della Marina militare.

     La durata dei corsi per allievi ufficiali di complemento laureati e quella dei corsi per allievi ufficiali di complemento diplomati è stabilita dal capo di stato maggiore della Marina, in relazione alle esigenze di formazione dei suindicati allievi.

     Al termine dei rispettivi corsi, gli allievi idonei sono nominati aspiranti guardiamarina di complemento nei corpi di appartenenza e con tale grado compiono un tirocinio pratico di quattro mesi a bordo o a terra.

     Al termine del tirocinio pratico i comandi assegnano agli aspiranti dipendenti un punto di attitudine professionale per determinare l'idoneità al grado di ufficiale.

     Il giudizio definitivo è pronunciato dal consiglio di disciplina dell'Accademia navale presieduto dall'ammiraglio comandante.

     Gli aspiranti non idonei alla nomina a guardiamarina, sono rinviati nel Corpo equipaggi militari marittimi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in merito.

     Le materie e i programmi di insegnamento sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina.

 

          Art. 29. Corsi per diplomati [46]

 

Capo V

 

CONSIGLI DEGLI STUDI, DI DISCIPLINA E DEGLI ISTRUTTORI

 

          Art. 30. Consiglio degli studi

     Il Consiglio degli studi ha il compito di pronunciarsi intorno a questioni relative agli studi. Esso è presieduto dall'ammiraglio comandante dell'Istituto ed è composto:

     dal direttore degli studi: vice presidente;

     dai tre ufficiali superiori coadiutori del direttore degli studi: membri;

     dai direttori dei gruppi di insegnamento: membri;

     dal segretario agli studi: membro e segretario.

     Al Consiglio degli studi possono essere aggregati, in qualità di membri straordinari con voto consultivo, professori universitari di altre sedi e qualsiasi altro insegnante civile o militare dell'Accademia Navale che il presidente ritenga opportuno designare volta per volta.

     Quando il Consiglio degli studi deve riunirsi, come previsto dall'art. 18, per pronunciarsi circa le attitudini intellettuali degli allievi e assegnare il relativo punto di attitudine professionale, esso assume la seguente composizione:

     direttore degli studi: presidente;

     direttore dei corsi allievi: membro;

     ufficiale preposto alla classe: membro;

     tutti gli insegnanti della classe: membri;

     segretario agli studi: membro e segretario.

 

          Art. 31. Consiglio di disciplina

     Il Consiglio di disciplina si pronuncia sulle questioni riguardanti l'attitudine professionale e la condotta degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi del corso normale e dei corsi di complemento, secondo quanto dispongono, rispettivamente, gli articoli 18 e 21 [47] .

     Quando è chiamato ad esprimere il giudizio previsto dall'art. 18, numero 3, il Consiglio è così composto:

     Comandante dell'Accademia, presidente;

     Comandante in 2 dell'Accademia, membro;

     direttore dei corsi allievi, membro;

     ufficiali preposti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento, membri;

     ufficiale inferiore segretario agli allievi, membro e segretario.

     Per l'assegnazione del voto di attitudine professionale di fine d'anno è altresì chiamato a far parte del Consiglio, con diritto a voto, il Comandante della nave scuola.

     Allorchè sia chiamato a dare il parere previsto dal penultimo comma dell'art. 21, il Consiglio è così composto:

     Comandante in 2 dell'Accademia, presidente;

     direttore dei corsi allievi, membro;

     ufficiali preposti alle classi del corso normale o dei corsi di complemento, membri;

     ufficiale inferiore segretario agli allievi, membro e segretario.

     In entrambi i casi, qualora lo ritenga opportuno, il Comandante dell'Accademia potrà chiamare altri ufficiali a far parte del Consiglio, in qualità di membri straordinari, senza diritto a voto.

 

          Art. 32. Consiglio degli istruttori

     Il Consiglio degli istruttori deve riunirsi quando previsto dall'art. 18 per pronunciarsi circa le attitudini fisiche degli allievi, degli aspiranti e degli ufficiali allievi alla vita militare e navale e assegnare il relativo punto di attitudine professionale [48] .

     Il Consiglio degli istruttori è così composto:

     direttore dei corsi allievi: presidente;

     ufficiali preposti alle classi del corso normale e dei corsi di complemento: membri;

     direttore del servizio sanitario dell'Accademia: membro.

     Alla seduta per l'assegnazione del voto di attitudine di fine anno parteciperà, come membro con diritto a voto, il comandante in 2 della nave scuola.

 

          Art. 33.

     La composizione nominativa dei Consigli di cui agli articoli 30, 31 e 32 è stabilita dal comandante dell'Accademia.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER IL CORSO NORMALE

 

          Art. 34.

     Le famiglie degli allievi, sono tenute al pagamento delle spese previste dalla notificazione di concorso emanata dal Ministero della difesa di concerto col Ministero del tesoro, nell'anno di ammissione.

 

          Art. 35. Facilitazioni economiche per meriti personali e benemerenze di famiglia

     Entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio saranno concesse le eventuali facilitazioni previste dalle disposizioni in vigore.

 

          Art. 36. Trattamento economico conseguente alla nomina ad aspirante [49]

     Gli allievi dell'Accademia Navale che sono nominati aspiranti hanno diritto al trattamento economico iniziale dei guardiamarina. L'importo degli assegni fissi spettanti ai predetti che non vengono corrisposti in caso di ripetizione del primo anno di applicazione, è amministrato dal Comando dell'Istituto che provvede al pagamento [50] :

     a) delle spese di mantenimento;

     b) delle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

     c) delle eventuali spese straordinarie;

     d) delle spese private (borsellino) [51].

     La quota di spese generali comprende le spese per la riparazione del corredo, per acquisto di libri, pubblicazioni, dispense, oggetti di cancelleria, per la lavatura e stiratura biancheria, per acquisto di medicinali (escluse le specialità). Comprende inoltre le spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, eccezion fatta per le prestazioni speciali richieste dalle famiglie degli allievi.

     Le spese straordinarie si riferiscono ad acquisto di specialità medicinali, pagamento di cure dentarie, rinnovamento dei capi di corredo, acquisto di strumenti scientifici, compassi, libri e cancelleria nonchè oggetti vari per studi facoltativi ed eventuale pagamento delle relative lezioni, pagamento di rotture o perdite per negligenze. Comprende inoltre le spese per cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenza e consulti se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio.

     Superati gli esami del primo anno di applicazione, gli interessati ricevono in contanti la somma residua. Nel caso in cui gli assegni degli aspiranti non siano sufficienti a coprire anche le spese di cui alle precedenti lettere c) e d), l'eccedenza deve essere versata dalle famiglie [52] .

 

Capo VII

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 37. Campagna d'istruzione [53]

     Gli ufficiali addetti all'Accademia navale sono chiamati a costituire, per quanto possibile, gli stati maggiori delle navi scuola e di altre unità navali dove siano imbarcati allievi e aspiranti dell'istituto.

     Queste navi, se costituite in divisione navale, sono affidate al comando dell'ammiraglio comandante dell'Accademia navale.

     Per deliberare sulle questioni riguardanti la condotta e la disciplina degli allievi e aspiranti imbarcati, possono essere convocati sulle navi stesse consigli di disciplina speciali.

     Sulle navi scuola e sulle altre unità navali dove sono imbarcati allievi aspiranti possono imbarcare anche professori e assistenti civili.

     Inoltre, sulle stesse navi, imbarca anche il personale salariato dell'istituto, nel numero necessario e a giudizio del comando dell'Accademia navale, per disimpegnare servizi inerenti alla propria categoria.

 

          Art. 38. Regolamento interno

     Le norme particolari per l'applicazione del presente statuto sono stabilite dal regolamento interno dell'Accademia Navale, approvato con decreto del Ministro per la difesa.


[1]  Abrogato dall'art. 30 del D.P.R. 2 settembre 1997, n. 511.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[3]  Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[4]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[5]  Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[6]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[7]  Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 26 maggio 1965, n. 1040.

[8]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[10]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[11]  Rubrica così modificata dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[12]  Alinea così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[13]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[14]  Rubrica così modificata dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[15]  Alinea così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[16]  Rubrica così modificata dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[17]  Alinea così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[18]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[20]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[21]  Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[22]  Comma aggiunto dall'art. 6 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[23]  L'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132, ha così sostituito con gli attuali commi da 7 a 12 i precedenti commi da 7 a 14, già modificati dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[24]  L'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132, ha così sostituito con gli attuali commi da 7 a 12 i precedenti commi da 7 a 14, già modificati dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[25]  L'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132, ha così sostituito con gli attuali commi da 7 a 12 i precedenti commi da 7 a 14, già modificati dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[26]  L'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132, ha così sostituito con gli attuali commi da 7 a 12 i precedenti commi da 7 a 14, già modificati dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[27]  L'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132, ha così sostituito con gli attuali commi da 7 a 12 i precedenti commi da 7 a 14, già modificati dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[28]  L'art. 5 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132, ha così sostituito con gli attuali commi da 7 a 12 i precedenti commi da 7 a 14, già modificati dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[29]  Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[30]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[31]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[32]  Comma così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[33]  Comma abrogato dall'art. 7 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[34]  Comma aggiunto dall'art. 7 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[35]  Articolo modificato dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670 e così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 21 febbraio 1990, n. 68.

[36]  L'art. 9 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670, ha così sostituito con il presente comma gli originari commi 3 e 4.

[37]  Articolo modificato dal D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670 e così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[38]  Articolo così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[39]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[40]  Comma così sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[41]  Comma soppresso dall'art. 12 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[42]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[43]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[44]  Articolo modificato dal D.P.R. 24 aprile 1963, n. 931 e così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[45]  Articolo modificato dal D.P.R. 24 aprile 1963, n. 931 e così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 18 agosto 1973, n. 1188.

[46]  Articolo abrogato dall'art. unico del D.P.R. 18 agosto 1973, n. 1188.

[47]  Comma così modificato dall'art. 13 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[48]  Comma così modificato dall'art. 14 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[49]  Rubrica così sostituita dall'art. 15 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[50]  Alinea così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.

[51]  Comma così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[52]  Comma così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 28 maggio 1964, n. 670.

[53]  Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 16 giugno 1977, n. 1132.