Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 45. Finanziamenti |
Capitolo: | 45.1 finanziamenti |
Data: | 09/12/1986 |
Numero: | 835 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. All'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi |
Art. 5. 1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. [...] |
Art. 6. 1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa [...] |
Art. 7. 1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la [...] |
Art. 8. 1. I crediti per capitale, interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri [...] |
Art. 9. 1. Il periodo massimo previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per [...] |
Art. 10. |
Art. 11. 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 novembre 1986 |
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 45.1.123 – D.L. 9 dicembre 1986, n. 835. [1]
Norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
(G.U. 10 dicembre 1986, n. 286).
1. Nei confronti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio di impresa, ai sensi dell'art. 2 del
2. La suddetta proroga non può superare la durata di sei mesi per le imprese per le quali il termine massimo di continuazione dell'esercizio scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. All'art. 6 del
(Omissis).
1. Il termine del 30 settembre 1986 previsto dall'art. 2, comma 1, del
2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'art. 2-bis del
3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 20 della
3 bis. Al comma 1 dell'art. 2-bis del
3 ter. All'art. 5, comma 4, del
1. Alle imprese per la produzione di tubi saldati che entro il 30 giugno 1987 realizzino riduzioni di capacità produttiva attraverso la rottamazione totale e completa degli impianti, sono concessi i benefici di cui al primo comma dell'art. 4 della
2. Il predetto contributo è elevato a lire 50.000 a favore delle imprese con obbligo di reinvestire, a tutela dell'occupazione locale, l'intero importo di maggiorazione del contributo in altri settori industriali o in servizi alla produzione industriale stessa.
3. Gli impianti che formeranno oggetto di incentivazione debbono essere in possesso dell'istante alla data del 1° gennaio 1986 ed essere, alla data del 30 marzo 1986, agibili, cioè idonei a produrre mediante normale attività manutentiva.
4. Le domande di contributo devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 2 della
5. I contributi previsti dai precedenti commi graveranno sul "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'art. 20 della
6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è a carico del Fondo di cui all'art. 3 della
1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione separata, previste dagli articoli 4 e 5 della
2. Fino a tale data, all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al
3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'art. 2 della
1. I crediti per capitale, interessi ed accessori, maturati ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché gli altri diritti derivanti dai contratti di finanziamento, concessi ai sensi della
2. I crediti di cui al comma 1 vengono trasferiti senza i privilegi che li assistono e le ditte finanziate potranno ottenere la formale cancellazione dei privilegi su semplice loro richiesta senza il consenso dell'Istituto mobiliare italiano.
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche alle procedure esecutive e concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, esclusi i versamenti già precedentemente effettuati. Per i residui crediti l'Istituto mobiliare italiano parteciperà con gli altri creditori chirografari.
4. A fronte dei crediti trasferiti l'Istituto mobiliare italiano iscriverà un corrispondente debito verso lo Stato e provvederà entro il 28 febbraio di ogni anno al versamento al fondo speciale per la ricerca applicata istituito con l'art. 4 della
5. Agli interessi maturati sui crediti di cui ai precedenti commi è applicabile la disciplina degli interessi di mora prevista dall'art. 66 del
1. Il periodo massimo previsto dall'art. 4, comma 6, del
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 30 novembre 1986.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 109 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 109 del
[4] Comma aggiunto dalla
[5] Comma aggiunto dalla
[6] Articolo soppresso dalla