Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 94. Trattati e convenzioni internazionali |
Capitolo: | 94.1 trattati e convenzioni internazionali |
Data: | 26/11/1975 |
Numero: | 748 |
Sommario |
Art. 1. Il termine previsto dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185, è prorogato al 31 dicembre 1979 |
Art. 2. Fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione del regolamento (CEE) numero 724/75 concernente l'istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, da emanarsi entro un anno [...] |
§ 94.1.545 - L. 26 novembre 1975, n. 748.
Proroga del termine previsto dalla L. 23 dicembre 1970, n. 1185, recante delega al Governo ad emanare le norme di attuazione della decisione del consiglio delle Comunità europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con riserve proprie delle Comunità adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970.
(G.U. 10 gennaio 1976, n. 8).
Il termine previsto dall'articolo 3 della
Fino all'approvazione della disciplina organica per l'attuazione del regolamento (CEE) numero 724/75 concernente l'istituzione del Fondo europeo di sviluppo regionale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite per quanto di competenza le regioni interessate, cura tutti gli adempimenti connessi alla presentazione alla commissione delle Comunità europee, tramite il Ministero degli affari esteri, delle domande di contributo del Fondo stesso.
Per le stesse finalità la Cassa per il Mezzogiorno, fino all'approvazione della disciplina organica di cui al comma precedente, provvede all'istruttoria delle domande di contributo del Fondo e all'acquisizione degli elementi di valutazione tecnica ed economica necessari alla commissione delle Comunità europee per il giudizio sull'interesse degli investimenti rispetto ai criteri stabiliti dal regolamento stesso.
Le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi sono fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per le regioni.
E' istituito nello stato di previsione delle entrate statali apposito capitolo per l'iscrizione delle somme assegnate dalla C.E.E. allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarità, dei progetti ammessi a contributo. Corrispondentemente è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il contestuale trasferimento delle predette somme alla Cassa per il Mezzogiorno, anche ai fini dell'eventuale destinazione dei benefici ad altri soggetti.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'attuazione del precedente comma, le occorrenti variazioni di bilancio nel presente esercizio ed in quelli successivi.