Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 55. Industria |
Capitolo: | 55.1 finanziamenti |
Data: | 18/05/1973 |
Numero: | 274 |
Sommario |
Art. 1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. [...] |
Art. 2. I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul [...] |
Art. 3. Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui all'art. 3 [...] |
Art. 4. [2] |
Art. 5. All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante [...] |
§ 55.1.20 - Legge 18 maggio 1973, n. 274. [1]
Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.
(G.U. 12 giugno 1973, n. 149)
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della
I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche nei casi previsti dall'art. 1, secondo comma, della
Il comitato di cui all'art. 5 della
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'art. 66 della
Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della
Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro.
All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di L. 40 miliardi.
I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamenti saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.
L'emissione del buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla
L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del
Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 17 della