§ 55.1.20 - Legge 18 maggio 1973, n. 274.
Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.1 finanziamenti
Data:18/05/1973
Numero:274


Sommario
Art. 1.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. [...]
Art. 2.      I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul [...]
Art. 3.      Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui all'art. 3 [...]
Art. 4.  [2]
Art. 5.      All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante [...]


§ 55.1.20 - Legge 18 maggio 1973, n. 274. [1]

Integrazione degli stanziamenti e modifiche alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni, per la concessione di finanziamenti a piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

(G.U. 12 giugno 1973, n. 149)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'Istituto mobiliare italiano, in aggiunta agli importi previsti dall'art. 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi, entro il limite di 40 miliardi di lire, destinati alla concessione di finanziamenti, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni, a piccole e medie imprese industriali che ne facciano richiesta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che versino in gravi difficoltà economico-finanziarie, al fine di agevolare la continuazione dell'attività produttiva delle imprese stesse. La concessione dei finanziamenti è subordinata alla esistenza di condizioni tali da assicurare l'incremento della produttività al fine di garantire il mantenimento dei livelli di occupazione. Il 40 per cento dei finanziamenti è destinato a piccole e medie imprese industriali i cui stabilimenti siano localizzati nei territori del Mezzogiorno. I finanziamenti sono concessi prioritariamente alle piccole e medie imprese industriali che diano garanzia di adeguati programmi di produzione e di sviluppo. Le caratteristiche delle medie e piccole imprese, ai fini della applicazione della presente legge, sono definite dal CIPE.

     I finanziamenti di cui al precedente comma possono essere concessi anche nei casi previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge 1° ottobre 1969, n. 666, nonchè alle imprese che, essendosi trovate nelle condizioni di cui al precedente comma, abbiano già beneficiato della legge 18 dicembre 1961, n. 1470 e successive integrazioni e modificazioni, e tuttora si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente.

     Il comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, quando è chiamato a formulare proposte per l'applicazione della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, è integrato da tre rappresentanti delle regioni, di cui uno di una regione del Mezzogiorno, nominati dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle regioni. Quando ne ricorra l'urgenza le proposte del predetto comitato possono essere formulate sulla base di istruttorie effettuate da un istituto di medio-credito, scelto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato fra quelli indicati dall'impresa interessata. Il Ministero dell'industria, prima di sottoporre al comitato di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le proposte di finanziamento, deve chiedere alla regione competente per territorio il parere sulle proposte stesse. La regione deve dare il parere motivato entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali senza che il parere sia stato dato, la proposta è ugualmente sottoposta al comitato.

     Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

 

          Art. 2.

     I crediti derivanti dai finanziamenti previsti dalla presente legge sono garantiti unicamente da privilegio speciale sui macchinari di proprietà delle imprese o sul ricavo della vendita dei macchinari stessi in sede di procedure esecutive individuali o concorsuali, con grado immediatamente successivo a quello spettante ai crediti dei prestatori di lavoro e degli istituti, enti o fondi speciali indicati nel secondo comma dell'art. 66 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

 

          Art. 3.

     Per i finanziamenti concessi ai sensi della presente legge e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, il comitato di cui all'art. 3 della legge stessa, con le integrazioni di cui all'art. 1, comma terzo, della presente legge, fermi restando i poteri ad esso demandati dall'art. 4 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, ha facoltà di autorizzare, su richiesta dell'Istituto mobiliare italiano, ogni altro atto ritenuto opportuno, anche se escluso dal predetto art. 4, quando ciò valga a favorire il proseguimento dell'ordinato svolgimento della produzione o il mantenimento dell'occupazione operaia, ovvero a migliorare le prospettive di recupero del residuo credito.

     Le relative deliberazioni sono soggette alla approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 4. [2]

 

          Art. 5.

     All'onere recato dalla presente legge si provvede con il ricavato derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con l'emissione di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito, fino a concorrenza di un netto ricavo di L. 40 miliardi.

     I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto dello stesso Ministro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro e le relative rate di ammortamenti saranno inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

     L'emissione del buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a 9 anni, avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

     L'emissione dei certificati speciali di credito avverrà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, numero 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Agli oneri relativi agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si farà fronte, per l'anno finanziario 1973, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 6036 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 17 della L. 12 agosto 1977, n. 675.