§ 5.1.65 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 145.
Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.1 ambiente marittimo
Data:18/08/2015
Numero:145


Sommario
Art. 1.  Oggetto e ambito di applicazione
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Art. 4.  Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze
Art. 5.  Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi
Art. 6.  Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate
Art. 7.  Responsabilità per danno ambientale
Art. 8.  Designazione dell'autorità competente
Art. 9.  Funzionamento del Comitato
Art. 10.  Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima
Art. 11.  Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Art. 12.  Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione
Art. 13.  Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione
Art. 14.  Piani interni di risposta alle emergenze
Art. 15.  Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni
Art. 16.  Comunicazione di operazioni combinate
Art. 17.  Verifica indipendente
Art. 18.  Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti
Art. 19.  Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori
Art. 20.  Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione
Art. 21.  Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi
Art. 22.  Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza
Art. 23.  Condivisione delle informazioni
Art. 24.  Trasparenza
Art. 25.  Relazioni sulla sicurezza
Art. 26.  Indagini a seguito di un incidente grave
Art. 27.  Cooperazione tra Stati membri
Art. 28.  Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze
Art. 29.  Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze
Art. 30.  Risposta alle emergenze
Art. 31.  Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
Art. 32.  Sanzioni
Art. 33.  Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Art. 34.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 35.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 36.  Entrata in vigore


§ 5.1.65 - D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 145.

Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

(G.U. 16 settembre 2015, n. 215)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero fatta a Espoo il 25 febbraio 1991, ratificata dalla legge 3 novembre 1994, n. 640;

     Vista la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (OPRC 1990) fatta a Londra il 30 novembre 1990, ratificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 464;

     Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, recepita con la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale, recepita con la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, recepita con la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

     Vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

     Vista la direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

     Vista la decisione 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile;

     Vista la direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio marittimo;

     Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

     Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modificazioni, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6;

     Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare e, in particolare, gli articoli 11 e 12;

     Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni, recante norme per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale;

     Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, legge quadro sulle aree protette;

     Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

     Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;

     Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;

     Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

     Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il riordino del settore energetico, nonchè delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale;

     Vista la legge 8 febbraio 2006, n. 61, in materia di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale e, in particolare, gli articoli 4, 6 e da 298-bis a 318;

     Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, di attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, di attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;

     Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonchè in materia di energia;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, gli articoli 92, 115 e 135;

     Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modificazioni, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'articolo 57;

     Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'articolo 35;

     Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e, in particolare, l'articolo 38;

     Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonchè le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, recante l'integrazione e l'adeguamento delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 209, recante il regolamento per l'istituzione di zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006 in materia di soccorso e assistenza alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari, aerei ed in mare, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010 recante il Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novembre 2010;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014;

     Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 recante il disciplinare tipo per il rilascio dei titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 2015;

     Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 30 luglio 2015;

     Acquisiti i pareri espressi dalle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 2015;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della difesa, il Ministro della salute;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

 

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

     1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2013/30/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 7 ottobre 2014, n. 154, dispone i requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti.

     2. Rimangono ferme le disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, ed al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

     3. Salvo che non sia diversamente previsto, rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

     a) accettabile: in relazione a un rischio, un livello di rischio la cui ulteriore riduzione richiederebbe tempi, costi o sforzi assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di tale riduzione. Nel valutare se i tempi, i costi o gli sforzi sono assolutamente sproporzionati rispetto ai vantaggi di un'ulteriore riduzione del rischio, si tiene conto dei livelli di rischio delle migliori pratiche compatibili con l'attività;

     b) accettazione: in riferimento alla relazione sui grandi rischi, il provvedimento del Comitato di cui all'articolo 8, destinato all'operatore. Tale provvedimento attesta che la relazione, se attuata come ivi stabilito, risponde ai requisiti del presente decreto. L'accettazione non comporta il trasferimento al Comitato della responsabilità relativa ai grandi rischi;

     c) adeguato: idoneo o pienamente appropriato, in relazione allo stato dell'arte, tenendo anche conto di uno sforzo e di un costo proporzionati, a fronte di un requisito o di una situazione determinati, basato su elementi obiettivi e dimostrato da un'analisi, da un confronto con standard appropriati o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità od operatori del settore;

     d) area autorizzata: l'area geografica oggetto della licenza;

     e) autorità preposta al rilascio delle licenze: l'autorità pubblica che è competente a rilasciare licenze ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

     f) autorità competente: il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare istituito a norma del presente decreto e responsabile dei compiti assegnati dal decreto medesimo;

     g) avvio delle operazioni: la fase in cui l'impianto o le infrastrutture connesse sono impiegati per la prima volta nelle operazioni per le quali sono stati progettati;

     h) consultazione tripartita: un accordo formale che consente il dialogo e la cooperazione tra l'autorità competente, gli operatori e rappresentanti dei lavoratori;

     i) contraente incaricato: qualsiasi entità alla quale l'operatore affida l'incarico di svolgere compiti specifici per proprio conto;

     l) efficacia della risposta in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi: l'efficacia dei sistemi di intervento, anche in testa pozzo sottomarina, in risposta a una fuoriuscita di idrocarburi liquidi, sulla base di un'analisi della frequenza, della durata e dei tempi delle condizioni ambientali che potrebbero impedire un intervento. La valutazione dell'efficacia della risposta deve essere espressa come stima della percentuale del tempo in cui non sono presenti le suddette condizioni ambientali sfavorevoli e deve comprendere una descrizione delle limitazioni operative poste sugli impianti interessati in conseguenza di tale valutazione;

     m) elementi critici per la sicurezza e l'ambiente: le parti di un impianto, compresi i programmi informatici, il cui scopo è impedire o limitare le conseguenze di un incidente grave, o il cui guasto potrebbe causare un incidente grave o contribuirvi sostanzialmente;

     n) esplorazione: perforazione nell'ambito di una prospezione e tutte le operazioni in mare relative al settore degli idrocarburi che devono essere effettuate prima delle operazioni connesse alla produzione;

     o) il pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonchè, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

     p) impianto: una struttura in stazionamento, fissa o mobile, o una combinazione di strutture permanentemente interconnesse tramite ponti o altre strutture, utilizzata per attività in mare nel settore degli idrocarburi o connesse a tali operazioni. Gli impianti comprendono le piattaforme di perforazione mobili solo quando le stesse sono stazionate in mare per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

     q) impianto di produzione: un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;

     r) impianto non destinato alla produzione: un impianto diverso da un impianto utilizzato per la produzione di idrocarburi;

     s) incidente ambientale grave: un incidente che provoca, o rischia verosimilmente di provocare un significativo danno ambientale così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compreso il deterioramento provocato alle acque marine, quali definite dal decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

     t) incidente grave: in relazione a un impianto o a infrastrutture connesse:

     1) un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi;

     2) un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;

     3) qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;

     4) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3);

     u) infrastruttura connessa: nell'ambito della zona di sicurezza o di una zona circostante più distante dall'impianto:

     1) tutti i pozzi e le strutture, le unità supplementari e i dispositivi associati collegati all'impianto;

     2) tutte le apparecchiature o le opere presenti sulla struttura principale dell'impianto o a essa fissate;

     3) tutte le condutture o le opere collegate;

     v) in mare: situato nel mare territoriale, nella zona economica esclusiva, nella zona di protezione ecologica o sulla piattaforma continentale come indicate dallo Stato italiano, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689;

     z) licenza: permesso di ricerca o concessione di coltivazione o titolo unico rilasciato a norma del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, e dell'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

     aa) licenziatario: titolare o contitolare di una licenza;

     bb) modifica sostanziale:

     1) nel caso di una relazione sui grandi rischi, la modifica di un elemento in base al quale è stata accettata la relazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;

     2) nel caso di comunicazione di operazioni di pozzo o combinate, la modifica di un elemento in base al quale è stata presentata la comunicazione originaria, compresi, tra l'altro, le modifiche fisiche, la sostituzione di un impianto con un altro, la disponibilità di nuove conoscenze o tecnologie e i cambiamenti relativi alla gestione operativa;

     cc) operatore: il licenziatario autorizzato dall'autorità preposta al rilascio delle licenze a condurre operazioni in mare e di pozzo nel settore degli idrocarburi, in qualità di rappresentante unico;

     dd) operatori del settore: le entità direttamente coinvolte in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi contemplate dal presente decreto o le cui attività sono strettamente correlate a tali operazioni;

     ee) operazione combinata: un'operazione effettuata da un impianto in combinazione con uno o più altri impianti per finalità relative all'altro o agli altri impianti, che incide sui rischi per la sicurezza delle persone o la tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti;

     ff) operazione di pozzo: qualsiasi operazione riguardante un pozzo che potrebbe causare un rilascio accidentale di materiali tale da provocare un incidente grave. Le operazioni comprendono: la perforazione di un pozzo, la riparazione o la modifica di un pozzo, la sospensione delle operazioni e l'abbandono definitivo di un pozzo;

     gg) operazioni in mare nel settore degli idrocarburi: tutte le attività collegate all'impianto o alle infrastrutture connesse, compresi il progetto, la pianificazione, la costruzione, l'esercizio, nonchè la manutenzione e la dismissione, relative all'esplorazione e alla produzione di idrocarburi, ad esclusione del trasporto di idrocarburi da una costa all'altra;

     hh) grande rischio: una situazione che può sfociare in un incidente grave;

     ii) piano esterno di risposta alle emergenze: la strategia locale, nazionale o sovranazionale per prevenire l'aggravamento o limitare le conseguenze di un incidente grave legato a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi utilizzando tutte le risorse disponibili dell'operatore, come descritte nel pertinente piano interno di risposta alle emergenze, e qualunque risorsa supplementare messa a disposizione nell'ambito dei piani operativi di pronto intervento previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dagli accordi internazionali nel contesto mediterraneo;

     ll) piano interno di risposta alle emergenze: un piano elaborato dall'operatore conformemente alle prescrizioni del presente decreto, relativo alle misure per prevenire l'aggravarsi o limitare le conseguenze di incidenti gravi legati a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

     mm) produzione: estrazione di idrocarburi dal sottosuolo marino, mediante pozzi produttivi ubicati nell'area autorizzata, inclusa la raccolta e il primo trattamento in mare di idrocarburi nonchè il loro trasporto, fino a terra, attraverso infrastrutture connesse;

     nn) proprietario: titolare dell'impianto non destinato alla produzione legittimato in qualità di contraente incaricato ad eseguire le operazioni di pozzo;

     oo) rischio: la combinazione della probabilità di un evento e delle conseguenze di tale evento;

     pp) entità: qualsiasi persona fisica o giuridica ovvero qualsiasi forma di associazione di tali persone;

     qq) Sezione UNMIG: uffici dirigenziali della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale nonchè autorità di vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia mineraria, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

     rr) UNMIG: Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico;

     ss) verifica indipendente: la valutazione e conferma della validità di particolari dichiarazioni scritte a opera di un verificatore indipendente che non è sotto il controllo o l'influenza dell'entità o della parte organizzativa che usa tali dichiarazioni;

     tt) zona di sicurezza: l'area situata entro cinquecento metri da qualsiasi parte dell'impianto.

     2. Al fine di stabilire se un incidente costituisce un incidente grave a norma della lettera t), numeri 1), 2) e 4), un impianto che è di norma non presidiato è considerato come se fosse presidiato.

 

Capo II

PREVENZIONE DEI GRANDI INCIDENTI LEGATI ALLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

 

     Art. 3. Principi generali di gestione del rischio nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

     1. Gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate a prevenire incidenti gravi in operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

     2. Gli operatori non sono sollevati dai loro obblighi di cui al presente decreto a motivo del fatto che le azioni o le omissioni che hanno causato incidenti gravi o vi hanno contribuito sono state effettuate da contraenti incaricati.

     3. In caso di incidente grave, gli operatori mettono in atto tutte le misure adeguate per limitarne le conseguenze per la salute umana e l'ambiente.

     4. Gli operatori effettuano le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sulla base di una gestione del rischio sistematica, tale che i rischi residui di incidenti gravi per le persone, l'ambiente e gli impianti in mare siano accettabili.

 

     Art. 4. Requisiti di sicurezza e ambiente in materia di licenze

     1. I permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e i titoli concessori unici sono accordati, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e dell'articolo 38, comma 6, lettera c), del decreto-legge n. 133 del 2014, che dimostrano di disporre di requisiti di ordine generale, capacità tecniche, economiche ed organizzative ed offrono garanzie adeguate ai programmi presentati secondo quanto disposto dal disciplinare tipo adottato ai sensi dell'articolo 38, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

     2. Nel valutare la capacità tecnica, finanziaria ed economica di un soggetto che richiede un titolo minerario in mare, secondo quanto disposto al comma 1, si tiene debitamente conto di quanto segue:

     a) i rischi, i pericoli e ogni altra informazione pertinente relativa all'area in questione, compreso il costo dell'eventuale degrado dell'ambiente marino di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190;

     b) la particolare fase delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi;

     c) le capacità finanziarie del richiedente, comprese le garanzie finanziarie per coprire le responsabilità potenzialmente derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in questione, inclusa la responsabilità per danni economici potenziali, che devono essere fornite e verificate al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'esecuzione dell'opera, unitamente al progetto di esecuzione;

     d) le informazioni disponibili riguardanti le prestazioni del richiedente in materia di sicurezza e ambiente, anche riguardo a incidenti gravi, per le operazioni per le quali è stata richiesta la licenza.

     3. Ai fini del rilascio o del trasferimento di una licenza per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, l'autorità preposta al rilascio delle licenze, oltre ai pareri, nulla osta, autorizzazioni previste dalla normativa vigente può richiedere il parere del Comitato di cui all'articolo 8.

     4. I richiedenti, all'atto della presentazione della istanza per il rilascio della licenza, presentano idonea documentazione, secondo quanto disposto dai provvedimenti normativi di cui al comma 1, che dimostra che hanno adottato misure adeguate per coprire le responsabilità potenziali derivanti dalle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonchè ogni altra informazione pertinente relativa alle operazioni da svolgere e all'area richiesta.

     5. L'autorità preposta al rilascio delle licenze valuta, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, l'adeguatezza della documentazione per stabilire se il richiedente ha risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l'avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie per una risposta efficace alle emergenze e la successiva riparazione. I richiedenti un titolo minerario per operazioni in mare possono utilizzare strumenti finanziari sostenibili e altre soluzioni per dimostrare la loro capacità finanziaria a norma del primo comma. Ai fini di una gestione rapida ed efficace delle domande di risarcimento, l'autorità preposta al rilascio delle licenze promuove presso gli operatori dell'industria e gli enti assicurativi e di garanzia l'adozione di accordi per una pronta copertura delle responsabilità per danni da operazioni in mare, anche a carattere transfrontaliero, nel settore idrocarburi. Il richiedente deve garantire il mantenimento della capacità economica e finanziaria necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

     6. L'autorità preposta al rilascio delle licenze designa l'operatore nel decreto di conferimento del titolo minerario.

     7. Le procedure per il rilascio delle licenze, ai sensi delle leggi 11 gennaio 1957, n. 6, e 21 luglio 1967, n. 613, e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonchè nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle previste dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, e del decreto-legge n. 133 del 2014. Nel valutare le capacità tecniche, finanziarie ed economiche di un richiedente una licenza, si accorda particolare attenzione a tutti gli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ambientale, soprattutto agli ecosistemi che svolgono un ruolo importante nella mitigazione del cambiamento climatico e nell'adattamento a quest'ultimo, quali le zone marine protette, le zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE.

 

     Art. 5. Partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull'ambiente delle operazioni esplorative in mare programmate nel settore degli idrocarburi

     1. La perforazione di un pozzo di esplorazione da un impianto non destinato alla produzione può essere iniziata solo a seguito di una partecipazione pubblica relativa ai possibili effetti sull'ambiente delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. Tale partecipazione è garantita nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero nell'ambito della procedura di valutazione ambientale strategica, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

     2. Il presente articolo non si applica con riguardo alle aree autorizzate entro il 18 luglio 2013.

 

     Art. 6. Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree autorizzate

     1. Gli impianti di produzione e le infrastrutture connesse sono eserciti da operatori designati dall'autorità competente per il rilascio delle licenze nel relativo decreto di conferimento.

     2. Se il Comitato di cui all'articolo 8 riscontra che l'operatore non è più in grado di soddisfare i pertinenti requisiti a norma del presente decreto, ne informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze. Quest'ultima valuta l'opportunità di revocare la licenza all'operatore ai sensi della normativa vigente e comunque adotta tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni. In caso di danni alla salute e all'ambiente, il Comitato di cui all'articolo 8 informa l'autorità preposta al rilascio delle licenze al fine di valutare l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

     3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, solo dopo che la relazione sui grandi rischi è stata accettata da parte del Comitato, a norma del presente decreto.

     4. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, le operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, le operazioni di pozzo o le operazioni combinate non possono iniziare o proseguire, nel caso di modifica sostanziale, fino a quando non è stata accettata la relazione sui grandi rischi per gli impianti interessati. Inoltre, tali operazioni non sono avviate o proseguite qualora una comunicazione di operazioni di pozzo o una comunicazione di operazioni combinate non è presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere h) o i), al Comitato o qualora l'UNMIG solleva obiezioni sul contenuto di una comunicazione o in difformità alle misure disposte a seguito dell'esame di una comunicazione.

     5. Ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, è istituita una zona di sicurezza circostante l'impianto il cui raggio è individuato con ordinanza della Capitaneria di Porto con le modalità indicate alla definizione di cui all'articolo 2, lettera tt).

     6. È vietato alle navi entrare o stazionare nella zona di cui al comma 5. Tale divieto non si applica alle navi che entrano o stazionano nella zona di sicurezza:

     a) nell'ambito della posa, dell'ispezione, della prova, della riparazione, della manutenzione, della modifica, del rinnovo o della rimozione di cavi, oleodotti o gasdotti nella zona di sicurezza o nelle adiacenze;

     b) per fornire servizi o per trasportare persone o merci verso o da un impianto situato in tale zona di sicurezza;

     c) sotto l'autorità nazionale, per ispezionare un impianto o un'infrastruttura connessa situati in tale zona di sicurezza da parte degli enti preposti;

     d) in collegamento con il salvataggio o il tentativo di salvataggio di vite umane o di beni e per la prevenzione e lotta all'inquinamento del mare ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979;

     e) a causa di intemperie;

     f) in situazioni di emergenza;

     g) con l'assenso dell'operatore e della competente capitaneria di porto;

     h) per operazioni di pattugliamento e sorveglianza delle unità navali delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.

     7. La consultazione tripartita, ai fini dell'effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, tra il Comitato di cui all'articolo 8, operatori e rappresentanti dei lavoratori, avrà luogo con modalità e cadenza individuata dal Comitato o a seguito di richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori.

 

     Art. 7. Responsabilità per danno ambientale

     1. Fatto salvo l'ambito di responsabilità esistente riguardo alla prevenzione e alla riparazione del danno ambientale a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il licenziatario è finanziariamente responsabile per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale causato da operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte dallo stesso o per suo conto.

 

     Art. 8. Designazione dell'autorità competente

     1. È istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorità competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto. Il Comitato è composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare. L'esperto è scelto nell'ambito di professionalità provenienti dal settore privato o pubblico, compresi università, istituti scientifici e di ricerca, con comprovata esperienza in materia di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, attestata in base a specifici titoli ed esperienze professionali, e in posizione di indipendenza dalle funzioni relative allo sviluppo economico delle risorse naturali in mare. Il Comitato ha sede presso il Ministero dello sviluppo economico. Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da:

     a) il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori;

     b) il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante;

     c) un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;

     d) il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;

     e) un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare.

     2. Alle riunioni delle articolazioni sul territorio del Comitato partecipa un tecnico competente in materia ambientale o mineraria, in rappresentanza della Regione interessata e dalla stessa designato.

     3. Fatto salvo quanto prescritto dai decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, e dai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624, e 9 aprile 2008, n. 81, e ferme restanti le competenze delle Sezioni UNMIG in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e di tutela della salute delle maestranze addette, il Comitato è responsabile per le seguenti funzioni di regolamentazione:

     a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti, attraverso la verifica dell'attività svolta dall'UNMIG ai sensi degli articoli 6, comma 4, 11 commi 3 e 5, 15 commi 2 e 4, e 16, commi 2 e 3, del presente decreto;

     b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del presente decreto, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;

     c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze;

     d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;

     e) elaborare relazioni;

     f) cooperare con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri conformemente all'articolo 27.

     4. Delle funzioni di regolamentazione di cui al comma 3, lettere a) e b), sono responsabili le articolazioni sul territorio del Comitato.

     5. Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, in particolare rispetto al comma 3, lettere a), b) e c), con obiettività ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dello sviluppo economico adotta i provvedimenti di competenza per apportare le necessarie modifiche organizzative alla struttura della Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche, al fine di garantire l'effettiva separazione delle funzioni di regolamentazione in materia di sicurezza dalle funzioni di regolamentazione riguardanti lo sviluppo economico delle risorse naturali in mare, compresi il rilascio delle licenze e la gestione dei ricavi.

     6. Dell'istituzione del Comitato, della sua organizzazione, del motivo per cui è stato istituito e del modo in cui è garantito lo svolgimento delle funzioni di regolamentazione previste al comma 1 e il rispetto degli obblighi previsti al comma 3 è data informazione attraverso apposita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e nonchè in forma permanente sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     7. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono, a legislazione vigente. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun tipo di compenso, gettone di presenza o rimborso spese per lo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

     8. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può concludere accordi formali con pertinenti agenzie dell'Unione o altri organismi, al fine di acquisire le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione. Ai fini del presente comma, un organismo non si ritiene adeguato se la sua obiettività può essere compromessa da conflitti di interesse.

     9. Le spese sostenute dal Comitato nello svolgimento dei propri compiti, a norma del presente decreto, sono poste a carico degli operatori, che sono tenuti al versamento di un contributo pari all'1 per mille del valore delle opere da realizzare. I proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento delle spese relative alle attività del predetto Comitato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     10. Gli organismi componenti del Comitato esercitano le proprie funzioni in modo indipendente secondo le modalità stabilite dalla legge, organizzando le stesse funzioni in modo da evitarne duplicazioni. Il Comitato, relaziona annualmente al Parlamento ed alla Commissione europea in merito all'attività di regolamentazione e di vigilanza svolta.

     11. All'attuazione del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 9. Funzionamento del Comitato

     1. Il Comitato:

     a) agisce indipendentemente da politiche, decisioni di natura regolatoria o altre considerazioni non correlate ai suoi compiti a norma del presente decreto;

     b) definisce l'estensione delle proprie responsabilità e le responsabilità dell'operatore per il controllo dei grandi incidenti, a norma del presente decreto;

     c) istituisce processi e procedure per la valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, nonchè per far rispettare il presente decreto incluse ispezioni, indagini e azioni di esecuzione;

     d) mette a disposizione degli operatori i processi e le procedure di cui alla lettera c) e mette a disposizione del pubblico una sintesi degli stessi attraverso il sito internet del Comitato e del Ministero dello sviluppo economico;

     e) elabora e attua procedure coordinate o congiunte con le autorità competenti degli altri Stati membri per svolgere i compiti a norma del presente decreto;

     f) fonda la propria organizzazione e le proprie procedure operative sui principi definiti nell'allegato III.

     2. Il Comitato informa tempestivamente delle proprie motivate decisioni l'operatore e le autorità che sono state interessate dal rilascio dell'autorizzazione o della concessione delle operazioni in mare in questione.

 

     Art. 10. Collaborazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima

     1. Il Comitato può avvalersi dell'EMSA (Agenzia europea per la sicurezza marittima) che fornisce assistenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002.

 

Capo III

PREPARAZIONE E EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI IN MARE NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

 

     Art. 11. Documenti da presentare per lo svolgimento di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

     1. L'operatore, prima di svolgere operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, presenta i seguenti documenti:

     a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi o una sua descrizione adeguata a norma dell'articolo 19, commi 1 e 6;

     b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente applicabile agli impianti o una sua descrizione adeguata conformemente all'articolo 19, commi 3 e 6;

     c) nel caso di un impianto di produzione pianificato, previsto nel programma lavori approvato ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la comunicazione del progetto in conformità con i requisiti di cui all'allegato I, parte I;

     d) una descrizione del sistema di verifica indipendente conformemente all'articolo 17;

     e) una relazione sui grandi rischi conformemente agli articoli 12 o 13, a seconda che si tratti, rispettivamente, di un impianto di produzione o di un impianto non destinato alla produzione;

     f) nel caso di una modifica sostanziale o di uno smantellamento di un impianto, una relazione sui grandi rischi modificata, a norma degli articoli 12 e 13;

     g) il piano interno di risposta alle emergenze o una sua descrizione adeguata, a norma degli articoli 14 e 28;

     h) nel caso di un'operazione di pozzo, una comunicazione di operazione di pozzo e relative informazioni a norma dell'articolo 15;

     i) nel caso di un'operazione combinata, una comunicazione delle operazioni combinate a norma dell'articolo 16;

     l) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in un nuovo sito di produzione dove sarà messo in produzione, una comunicazione di trasferimento conformemente all'allegato I, parte 1;

     m) qualsiasi altro documento pertinente richiesto dal Comitato.

     2. I documenti che devono essere presentati a norma del comma 1, lettere a), b), d) e g), sono inclusi nella relazione sui grandi rischi di cui al comma 1, lettera e). La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di un operatore è altresì inclusa nella comunicazione di operazioni di pozzo, laddove non già presentata, a norma del comma 1, lettera h).

     3. La comunicazione del progetto richiesta a norma del comma 1, lettera c) è presentata al Comitato entro i termini da esso stabiliti e comunque prima della presentazione prevista della relazione sui grandi rischi per l'operazione pianificata. L'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto formula le proprie osservazioni che devono essere prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.

     4. Se un impianto di produzione esistente entra nelle acque marine italiane o ne esce, l'operatore inoltra comunicazione al Comitato per iscritto almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto l'ingresso o l'uscita dell'impianto di produzione dalle acque marine italiane.

     5. La comunicazione di trasferimento richiesta a norma del comma 1, lettera l), è trasmessa al Comitato almeno 90 giorni prima dell'avvio delle operazioni programmate, al fine di permettere all'operatore di tener conto, nell'elaborazione della relazione sui grandi rischi, delle eventuali questioni sollevate dall'UNMIG entro 30 giorni dalla comunicazione di trasferimento.

     6. In caso di modifica sostanziale che incide sulla comunicazione di progettazione o di trasferimento prima della presentazione della relazione sui grandi rischi, al Comitato è data tempestiva comunicazione di tale modifica e comunque entro il termine previsto al comma 3 del presente articolo.

     7. La relazione sui grandi rischi richiesta a norma del comma 1, lettera e), è presentata al Comitato entro il termine da esso stabilito e comunque prima del previsto avvio delle operazioni. Il Comitato si esprime entro i successivi 30 giorni.

 

     Art. 12. Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione

     1. L'operatore redige una relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 2 e 5, ed è aggiornata in caso di modifiche rilevanti e comunque, secondo le modalità di cui al comma 7.

     2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione; la modalità di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente a quanto disposto all'allegato I, paragrafo 2, punto 3.

     3. Previo accordo del Comitato la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione può essere redatta per un gruppo di impianti.

     4. Su richiesta del Comitato prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.

     5. Qualora l'impianto di produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto di produzione fisso, l'operatore redige una relazione sui grandi rischi modificata, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, che deve essere presentata al Comitato a norma dell'articolo 11, comma l, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

     6. I lavori di cui al comma 5 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione.

     7. La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.

 

     Art. 13. Relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione

     1. L'operatore, avvalendosi del contributo del contraente incaricato, redige una relazione grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, da presentare a norma dell'articolo 11, comma 7. Tale relazione contiene le informazioni di cui all'allegato I, paragrafi 3 e 5, ed è aggiornata secondo le modalità di cui al comma 7.

     2. I rappresentanti dei lavoratori sono consultati nelle fasi pertinenti dell'elaborazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione; la modalità di tale consultazione deve essere descritta all'interno della relazione, conformemente al disposto dell'allegato I, paragrafo 3, punto 2.

     3. Su richiesta del Comitato, prima dell'accettazione della relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione, l'operatore fornisce tutte le ulteriori informazioni e apporta tutte le modifiche necessarie alla relazione presentata.

     4. Qualora l'impianto non destinato alla produzione debba essere oggetto di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o si intenda smantellare un impianto fisso non destinato alla produzione, il contraente incaricato redige una relazione sui grandi rischi modificata che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera f), almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori, conformemente all'allegato I, paragrafo 6, punti 1, 2 e 3.

     5. Per un impianto fisso non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi.

     6. Per un impianto mobile non destinato alla produzione, i lavori di cui al comma 4 non possono iniziare prima dell'accettazione da parte del Comitato della versione modificata della relazione sui grandi rischi.

     7. La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione è soggetta a un riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.

 

     Art. 14. Piani interni di risposta alle emergenze

     1. L'operatore è tenuto a predisporre un piano interno di risposta alle emergenze, che deve essere presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g). Il piano è predisposto conformemente all'articolo 28, tenendo conto della valutazione del rischio di incidenti gravi effettuata durante l'elaborazione della più recente relazione sui grandi rischi. Il piano include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.

     2. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per operazioni di pozzo, il piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto tiene conto della valutazione del rischio effettuata nella redazione della comunicazione delle operazioni di pozzo che deve essere presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h). Se il piano interno di risposta alle emergenze deve essere modificato a causa della particolare natura o ubicazione del pozzo, l'operatore presenta al Comitato il piano interno di risposta alle emergenze modificato, a corredo della comunicazione di operazioni di pozzo.

     3. Se un impianto non destinato alla produzione deve essere usato per effettuare operazioni combinate, il piano interno di risposta alle emergenze è modificato per farvi rientrare le operazioni combinate e presentato al Comitato, a corredo della pertinente comunicazione di operazioni combinate.

 

     Art. 15. Comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni

     1. L'operatore che deve effettuare operazioni di pozzo predispone la comunicazione che deve essere presentata, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera h), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione di pozzo. Tale comunicazione di operazioni di pozzo, contiene informazioni dettagliate sul progetto del pozzo e le operazioni di pozzo proposte a norma dell'allegato I, paragrafo 4. Ciò include un'analisi dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di idrocarburi liquidi.

     2. L'UNMIG esamina la comunicazione entro 30 giorni e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni di pozzo prende le misure adeguate, che possono includere il divieto di avviare l'operazione.

     3. Le modifiche sostanziali della comunicazione di operazioni di pozzo adeguata alle nuove condizioni previste dall'articolo 17, comma 4, lettera b), è preparata e pianificata dall'operatore con la collaborazione del verificatore indipendente.

     4. L'operatore informa immediatamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata in merito a operazioni di pozzo. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, prende le misure appropriate.

     5. L'operatore presenta le relazioni periodiche inerenti le operazioni di pozzo al Comitato conformemente a quanto previsto dall'allegato II. Le relazioni sono presentate a intervalli di una settimana a partire dal giorno di inizio delle operazioni di pozzo.

 

     Art. 16. Comunicazione di operazioni combinate

     1. L'operatore che deve effettuare un'operazione combinata presenta la comunicazione a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera i), al Comitato nel termine da esso stabilito e comunque prima dell'avvio dell'operazione combinata. Tale comunicazione di operazione combinata contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 7.

     2. L'UNMIG esamina la comunicazione e, se lo ritiene necessario, prima dell'inizio delle operazioni combinate, adotta misure adeguate che possono includere il divieto di avviare l'operazione. L'UNMIG risponde alla comunicazione di operazioni combinate entro 30 giorni e le sue osservazioni sono prese in considerazione nella relazione sui grandi rischi.

     3. L'operatore che ha presentato la comunicazione informa tempestivamente il Comitato di qualsiasi modifica sostanziale della comunicazione presentata. L'UNMIG esamina le modifiche e, se lo ritiene necessario, adotta le misure appropriate.

 

     Art. 17. Verifica indipendente

     1. L'operatore istituisce un sistema di verifica indipendente e redige, avvalendosi eventualmente del contributo del proprietario, una descrizione di tale sistema, da presentare al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d). Tale descrizione è inclusa nel documento che definisce il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente presentato al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b). La descrizione contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 5.

     2. I risultati della verifica indipendente lasciano impregiudicata la responsabilità dell'operatore per il funzionamento corretto e sicuro delle attrezzature e dei sistemi sottoposti a verifica.

     3. La scelta del verificatore indipendente e la progettazione di sistemi di verifica indipendente soddisfano i criteri di cui all'allegato V.

     4. I sistemi di verifica indipendente sono istituiti:

     a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente identificati nella valutazione del rischio, come descritti nella relazione sui grandi rischi, sono adeguati e che il programma di esami e collaudi degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente è adeguato, aggiornato e in esercizio come previsto;

     b) per quanto concerne le comunicazioni di operazioni di pozzo, per offrire una garanzia indipendente che la progettazione dei pozzi e le relative misure di controllo sono adeguate in ogni momento alle condizioni previste per i pozzi.

     5. Gli operatori rispondono alle raccomandazioni del verificatore indipendente e prendono provvedimenti adeguati in base a tali raccomandazioni.

     6. Gli operatori mettono a disposizione del Comitato le raccomandazioni ricevute dal verificatore indipendente a norma del comma 4, lettera a), nonchè i provvedimenti adottati sulla base di tali raccomandazioni. Le raccomandazioni ricevute ed i provvedimenti adottati sono conservati dall'operatore per un periodo di sei mesi dal completamento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi cui i suddetti documenti fanno riferimento.

     7. Il Comitato verifica che gli operatori di pozzi includano i risultati e le osservazioni del verificatore indipendente di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo e i loro provvedimenti in risposta a tali risultati e osservazioni, nella comunicazione di operazioni di pozzo preparata a norma dell'articolo 15.

     8. Nel caso di un impianto di produzione, il sistema di verifica è posto in essere prima del completamento della progettazione. Per un impianto non destinato alla produzione, il sistema è istituito prima dell'avvio delle operazioni.

 

     Art. 18. Poteri del Comitato in relazione alle operazioni sugli impianti

     1. Il Comitato:

     a) vieta l'utilizzo o l'avvio di operazioni di qualsiasi impianto o infrastruttura connessa nei casi in cui le misure proposte nella relazione sui grandi rischi per la prevenzione o la limitazione delle conseguenze degli incidenti gravi o le comunicazioni di operazioni di pozzo o di operazioni combinate presentate a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere h) o i), sono considerate insufficienti per soddisfare le prescrizioni previste dal presente decreto;

     b) in situazioni eccezionali e quando ritiene che non sono compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, abbrevia l'arco temporale richiesto tra la presentazione della relazione sui grandi rischi o di altri documenti da presentare a norma dell'articolo 11 e l'avvio delle operazioni;

     c) impone all'operatore di adottare le misure proporzionate che essa ritiene necessarie ai fini di garantire la conformità all'articolo 3, comma 1;

     d) qualora riscontri che l'operatore non è più in grado di soddisfare i requisiti previsti dal presente decreto si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 2;

     e) chiede miglioramenti e, se necessario, vieta la prosecuzione dell'esercizio di qualsiasi impianto o parte di esso o di qualsiasi infrastruttura connessa qualora l'esito di un'ispezione, un riesame periodico della relazione sui grandi rischi presentata a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera e), o modifiche alle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11, evidenzino la mancata conformità con le prescrizioni del presente decreto o l'esistenza di ragionevoli dubbi riguardo alla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi o in merito a quella degli impianti.

 

Capo IV

POLITICA DI PREVENZIONE

 

     Art. 19. Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori

     1. L'operatore redige un documento che definisce la propria politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi in tutte le proprie attività in mare nel settore degli idrocarburi che deve essere presentato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), esplicitando il sistema adottato per il monitoraggio sull'efficacia di tale politica e garantendone l'attuazione. Il documento contiene le informazioni specificate nell'allegato I, paragrafo 8.

     2. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi tiene conto della responsabilità primaria dell'operatore, anche per il controllo dei rischi di un incidente grave che risultano dalle sue operazioni e per il miglioramento continuo del controllo di tali rischi in modo da assicurare un livello elevato di protezione in qualsiasi momento.

     3. Gli operatori presentano, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), un documento contenente il loro sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente. Tale documento include una descrizione:

     a) delle modalità organizzative per il controllo dei grandi rischi;

     b) delle modalità di preparazione e presentazione delle relazioni sui grandi rischi e, a seconda dei casi, altri documenti a norma del presente decreto;

     c) dei sistemi di verifica indipendente istituiti a norma dell'articolo 17.

     4. Per gli impianti esistenti al 19 luglio 2015 è presentato documento analogo a quello di cui al comma 3 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     5. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico è istituito un meccanismo per dare agli operatori la possibilità di contribuire all'effettiva consultazione tripartita di cui all'articolo 6, comma 7. L'impegno dell'operatore a favore di questi meccanismi può figurare nella politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.

     6. La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi e i sistemi di gestione della sicurezza e dell'ambiente sono preparati in conformità dell'allegato I, paragrafi 8 e 9, e all'allegato IV. Si applicano le seguenti condizioni:

     a) la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è redatta per iscritto e stabilisce gli obiettivi generali e gli accordi per controllare il rischio di un incidente grave, nonchè le modalità per conseguire tali obiettivi e attuare tali accordi a livello aziendale;

     b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è integrato nel sistema di gestione generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, pratiche, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi.

     7. Gli operatori predispongono e conservano un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza pertinenti alle loro attività in mare nel settore degli idrocarburi.

     8. Gli operatori, in consultazione con il Comitato e utilizzando gli scambi di conoscenze, informazioni ed esperienze di cui all'articolo 27, comma 1, elaborano e rivedono le norme e le linee guida sulle migliori pratiche in relazione al controllo dei grandi rischi per tutto il ciclo di progettazione, esercizio ed esecuzione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che seguono, come minimo, gli orientamenti contenuti nell'allegato VI.

     9. Il documento di politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui al comma 1 comprende anche gli impianti dell'operatore destinati e non destinati alla produzione al di fuori dell'Unione.

     10. Qualora l'attività svolta rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o accresca significativamente il rischio di un incidente grave, l'operatore adotta misure adeguate, che possono includere, se ritenuto necessario, la sospensione dell'attività finchè il pericolo o il rischio sia adeguatamente sotto controllo. L'operatore comunica al Comitato, tempestivamente e comunque entro ventiquattro ore dall'adozione le misure adottate, accompagnate da una relazione.

     11. L'operatore predispone procedure e/o mezzi tecnici adeguati al fine di garantire un affidabile raccolta e registrazione dei dati pertinenti alla perforazione e alla sicurezza delle operazioni e dell'impianto, e ad impedirne manipolazioni. L'operatore, inoltre, predispone un sistema di registrazione informatica che garantisce l'integrità, la disponibilità e il non ripudio dei dati, nel rispetto dei principi di riservatezza e responsabilità del dato, in ogni condizione, dei dati relativi ai parametri tecnici di perforazione e di controllo del fango del pozzo, e di altri parametri come disposto dal Comitato, con misure almeno analoghe da quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. I dati comunque raccolti e registrati sono resi disponibili per le verifiche del Comitato e della sezione UNMIG competente per il territorio, anche ai fini della tutela dell'ambiente marino.

 

     Art. 20. Operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di fuori dell'Unione

     1. Le società registrate in Italia che svolgono, direttamente o attraverso filiali, operazioni in mare nel settore degli idrocarburi al di fuori dell'Unione come detentori di licenze o operatori, comunicano, su richiesta del Comitato, le circostanze di ogni incidente grave in cui sono state coinvolte.

     2. Nella richiesta di relazione di cui al comma 1, il Comitato specifica i dettagli delle informazioni richieste. Tali relazioni sono scambiate con gli altri Stati membri conformemente all'articolo 27, comma 1.

 

     Art. 21. Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi

     1. Il Comitato verifica attraverso l'acquisizione delle comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 4, e tramite ispezioni l'osservanza delle misure indicate nella relazione sui grandi rischi e nei programmi di cui alla comunicazione di operazioni di pozzo e alla comunicazione di operazioni combinate, presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, rispettivamente lettere e), h) e i).

     2. Gli operatori assicurano al Comitato e a tutte le persone che agiscono sotto la direzione del Comitato, il trasporto da e verso impianti o navi connessi alle operazioni nel settore degli idrocarburi, incluso il trasporto delle attrezzature, nonchè vitto, alloggio e altre prestazioni connesse alle visite agli impianti al fine di facilitare il controllo da parte del Comitato, anche per effettuare ispezioni e indagini e per far rispettare il presente decreto.

     3. Il Comitato elabora piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per mezzo di ispezioni, dei grandi rischi basandosi sulla gestione del rischio ed esaminando con particolare attenzione la conformità alle relazioni sui grandi rischi e ad altri documenti presentati a norma dell'articolo 11. L'efficacia dei piani è rivista ogni 3 anni e il Comitato adotta tutte le eventuali misure necessarie a migliorarli.

 

     Art. 22. Segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza

     1. Il Comitato istituisce meccanismi:

     a) per la segnalazione confidenziale dei problemi di sicurezza e ambientali relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi da qualsiasi fonte;

     b) per l'approfondimento di tali segnalazioni, mantenendo al contempo l'anonimato dei soggetti interessati.

     2. Gli operatori comunicano informazioni dettagliate sulle disposizioni nazionali per il meccanismo di cui al comma 1, lettera b), ai propri dipendenti, e a contraenti incaricati che partecipano alle operazioni e ai relativi dipendenti. Nelle comunicazioni e nelle formazioni pertinenti l'operatore fa riferimento anche alle segnalazioni confidenziali.

 

Capo V

TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

 

     Art. 23. Condivisione delle informazioni

     1. Gli operatori forniscono al Comitato almeno le informazioni di cui all'allegato IX.

     2. Ai fini del comma 1, il Comitato utilizza il formato comune per la comunicazione dei dati e i dettagli delle informazioni da condividere, stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.

 

     Art. 24. Trasparenza

     1. Il Comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'allegato IX.

     2. Il Comitato utilizza il formato comune di pubblicazione stabilito dalla Commissione europea secondo le proprie procedure e nell'ambito dei propri poteri di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione, del 13 ottobre 2014.

 

     Art. 25. Relazioni sulla sicurezza

     1. Il Comitato presenta alla Commissione una relazione annuale contenente le informazioni di cui all'allegato IX, punto 3.

     2. Il Comitato è responsabile per lo scambio di informazioni a norma dell'articolo 23 e per la pubblicazione delle stesse a norma dell'articolo 24.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'ISPRA, trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti un rapporto sugli effetti per l'ecosistema marino della tecnica dell'airgun.

 

     Art. 26. Indagini a seguito di un incidente grave

     1. In caso di incidente grave, gli organi preposti ai sensi della normativa nazionale vigente, avviano una inchiesta svolgendo indagini approfondite.

     2. Alla conclusione dell'inchiesta, gli organi preposti di cui al comma 1 inoltrano gli atti al Comitato che ne mette a disposizione una sintesi alla Commissione. Il Comitato rende pubblica una versione non riservata dei risultati.

     3. A seguito delle inchieste a norma del comma 1, il Comitato attua tutte le raccomandazioni, frutto delle indagini, che rientrano nell'ambito dei suoi poteri.

 

Capo VI

COOPERAZIONE

 

     Art. 27. Cooperazione tra Stati membri

     1. Il Comitato procede allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, tra l'altro attraverso il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG), e svolge consultazioni sull'applicazione del pertinente diritto nazionale e dell'Unione con operatori del settore, altre parti interessate e la Commissione europea.

     2. Conoscenze, informazioni ed esperienze scambiate a norma del comma 1 riguardano, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze in relazione alle attività in mare nel settore degli idrocarburi all'interno dell'Unione, nonchè, se del caso, all'esterno dell'Unione.

     3. In ambito europeo, il Comitato partecipa alla definizione di priorità per l'elaborazione e l'aggiornamento delle norme e delle linee guida al fine di identificare e agevolare l'attuazione e la coerente applicazione delle migliori pratiche nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

     4. Entro il 19 luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione le misure nazionali poste in essere riguardo all'accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti, anche in virtù dell'articolo 8, comma 8, del presente decreto.

 

Capo VII

PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE

 

     Art. 28. Prescrizioni relative ai piani interni di risposta alle emergenze

     1. I piani interni di risposta alle emergenze predisposti dall'operatore in conformità dell'articolo 14 e presentati a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), sono:

     a) posti in essere tempestivamente per rispondere a qualsiasi incidente grave o situazione che presenta un rischio immediato di incidente grave;

     b) in linea con il piano esterno di risposta alle emergenze di cui all'articolo 29.

     2. L'operatore rende disponibile in ogni momento l'accesso alle attrezzature e alle competenze necessarie per il piano interno di risposta alle emergenze, mettendoli a disposizione delle autorità responsabili dell'esecuzione del piano esterno di risposta alle emergenze.

     3. Il piano interno di risposta alle emergenze è redatto a norma dell'allegato I, paragrafo 10, e aggiornato a seguito di eventuali modifiche sostanziali della relazione sui grandi rischi o delle comunicazioni presentate a norma dell'articolo 11. Tale piano e i relativi aggiornamenti sono presentati al Comitato a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera g), e comunicati al Capo di compartimento Marittimo competente per la preparazione dei piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

     4. Il piano interno di risposta alle emergenze è integrato da altre misure relative alla protezione e al salvataggio del personale dell'impianto colpito in modo da assicurare buone prospettive di sicurezza e di sopravvivenza delle persone.

 

     Art. 29. Piani esterni di risposta alle emergenze e preparazione alle emergenze

     1. I piani esterni di risposta alla emergenza di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, coprono tutti gli impianti in mare nel settore degli idrocarburi o le infrastrutture connesse e tutte le zone potenzialmente interessate da incidenti gravi, fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, e fermo restando le attribuzioni di ogni altra amministrazione nell'esecuzione dei propri compiti di istituto. Tali piani comprendono l'indicazione del ruolo e degli obblighi finanziari degli operatori.

     2. I piani operativi di pronto intervento locali di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, tengono conto della versione più aggiornata dei piani interni di risposta alle emergenze degli impianti esistenti o pianificati o delle infrastrutture connesse esistenti o pianificate nell'area coperta dal piano esterno di risposta alle emergenze.

     3. I piani operativi locali, di cui al comma 2, sono integrati, ove necessario, in base alle disposizioni dell'allegato VII, e sono resi disponibili alla Commissione, agli altri Stati Membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato. I piani esterni di risposta alle emergenze sono redatti in conformità dell'allegato VII e sono resi disponibili alla Commissione, ad altri Stati membri eventualmente interessati e al pubblico. Le informazioni divulgate non devono mettere a rischio la sicurezza e le operazioni degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi e non devono ledere gli interessi economici dello Stato o la sicurezza personale e il benessere di funzionari dello Stato.

     4. Sono adottate misure adeguate per raggiungere un elevato livello di compatibilità e interoperabilità delle attrezzature e delle competenze d'intervento di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario, al di là di essa. Sono adottate misure che incoraggiano l'industria a sviluppare attrezzature di risposta e servizi a contratto, compatibili e interoperabili in tutta la regione geografica.

     5. L'ente preposto secondo la normativa vigente tiene un registro delle attrezzature e dei servizi di risposta alle emergenze conformemente all'allegato VIII, punto 1. Tale registro è a disposizione degli altri Stati membri potenzialmente interessati e della Commissione e, su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi.

     6. Gli operatori verificano periodicamente la propria preparazione a rispondere efficacemente a incidenti gravi in stretta cooperazione con l'ente preposto secondo la normativa vigente.

     7. L'ente preposto secondo la normativa vigente elabora scenari per la cooperazione nelle emergenze con le autorità competenti e i punti di contatto degli altri Stati membri. Tali scenari sono valutati e aggiornati periodicamente.

 

     Art. 30. Risposta alle emergenze

     1. L'operatore comunica tempestivamente alla Capitaneria di Porto e alla Sezione UNMIG competente per il territorio un incidente grave o una situazione in cui vi è un rischio immediato di incidente grave. Tale comunicazione descrive le circostanze, inclusi, se possibile, l'origine, i possibili effetti sull'ambiente e le potenziali conseguenze gravi indicando le misure adottate per contenerlo e comunicando ogni altro dato tecnico necessario per l'attuazione della strategia di risposta all'emergenza.

     2. In caso di incidente grave l'operatore adotta tutte le misure adeguate per prevenirne l'aggravarsi e limitarne le conseguenze. La Capitaneria di Porto può assistere l'operatore, anche con la disponibilità di ulteriori risorse. La Capitaneria di Porto diffida l'operatore ai sensi dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

 

Capo

VIII EFFETTI TRANSFRONTALIERI

 

     Art. 31. Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell'ambito della cui giurisdizione si svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi

     1. Se il Comitato ritiene probabile che un grande rischio connesso a operazioni in mare nel settore degli idrocarburi che si volgono nell'ambito della giurisdizione italiana può avere gravi ripercussioni sull'ambiente in uno o più Stati membri, trasmette agli Stati membri, ovvero per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in caso di coinvolgimento di Stati terzi potenzialmente interessati, a questi ultimi, le informazioni pertinenti prima dell'inizio delle operazioni e si adopera, congiuntamente con gli Stati interessati, per adottare misure idonee a prevenire eventuali conseguenze.

     2. Su richiesta di uno o più Stati membri, che non sono destinatari delle informazioni di cui al comma 1 e che ritengono di essere potenzialmente interessati, il Comitato, trasmette le informazioni pertinenti.

     3. I grandi rischi individuati a norma del comma 1 sono presi in considerazione nei piani interni ed esterni di risposta alle emergenze per facilitare un'efficace risposta congiunta a un incidente grave.

     4. Qualora vi sia un rischio di effetti transfrontalieri prevedibili di incidenti gravi che interessano paesi terzi, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rende disponibili le informazioni ai paesi terzi, a condizione di reciprocità.

     5. Il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concorda con le autorità competenti degli altri Stati membri le misure coordinate relative alle zone al di fuori della giurisdizione dell'Unione al fine di prevenire potenziali effetti negativi delle attività in mare nel settore degli idrocarburi.

     6. Le amministrazioni statali competenti, al fine di testare regolarmente la propria preparazione a rispondere efficacemente ad incidenti gravi in collaborazione con gli Stati membri interessati, le agenzie dell'Unione e, su una base di reciprocità, i paesi terzi potenzialmente interessati effettua delle esercitazioni coordinate di emergenza transfrontaliere dedicate alla prova dei meccanismi di emergenza a cui la Commissione può contribuire.

     7. In caso di incidente grave o di minaccia imminente di incidente grave, che provochi o possa avere effetti transfrontalieri, il Comitato, per il tramite del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, informa immediatamente la Commissione e gli Stati membri o Paesi terzi potenzialmente interessati da tale situazione e fornisce continuamente informazioni pertinenti per un'efficace risposta all'emergenza.

 

Capo IX

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 32. Sanzioni

     1. Chiunque esercisce impianti di produzione o infrastrutture connesse senza essere designato come operatore dall'autorità competente per il rilascio delle licenze è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da euro 50.000 a euro 150.000.

     2. L'operatore che inizia o, nel caso di modifica sostanziale, prosegue le operazioni in mare in violazione dell'articolo 6, commi 3 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 150.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti gli impianti di produzione e quelli non destinati alla produzione, nonchè le operazioni di pozzo o le operazioni combinate per un periodo da uno a sei mesi.

     3. L'operatore che non inoltra la comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, o vi provvede in violazione della stessa disposizione è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

     4. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale o nel caso di smantellamento di un impianto di produzione fisso, inizia i lavori in violazione dell'articolo 12, commi 5 e 6, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione delle operazioni riguardanti l'impianto di produzione per un periodo da quindici giorni a tre mesi.

     5. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione in violazione dell'articolo 12, comma 7, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.

     6. L'operatore che non sottopone a riesame periodico la relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione in violazione dell'articolo 13, comma 7, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000.

     7. L'operatore che, nel caso di modifiche che comportano un cambiamento sostanziale dell'impianto non destinato alla produzione o nel caso di smantellamento di un impianto fisso non destinato alla produzione, inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, commi 4 e 5, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 100.000 e allo stesso si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'impianto per un periodo da quindici giorni a tre mesi. La stessa sanzione pecuniaria ed accessoria si applica all'operatore che inizia i lavori in violazione dell'articolo 13, comma 6.

     8. L'operatore che non predispone o non conserva un inventario completo delle attrezzature per gli interventi di emergenza in violazione dell'articolo 19, comma 7, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.

     9. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 19, comma 10, secondo periodo, all'autorità, o vi provvede in violazione della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 ad euro 100.000.

     10. L'operatore che non predispone le misure di prevenzione di cui all'articolo 19, comma 11, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.

     11. L'operatore che non fornisce all'autorità competente le informazioni come previsto dall'articolo 23, comma 1, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.

     12. L'operatore che non effettua la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 1, all'autorità, o vi provvede in violazione della stessa disposizione, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 120.000.

     13. Competenti ad emettere le ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative e ad applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dal presente articolo sono le sezioni UNMIG competenti per territorio. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 33. Modifica decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

     1. All'articolo 300, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su:

     1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure;

     2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;».

 

     Art. 34. Disposizioni transitorie e finali

     1. In relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2016.

     2. In relazione agli impianti esistenti, l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto, avviene entro il 19 luglio 2018.

 

     Art. 35. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 36. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato I

     Informazioni da inserire nei documenti presentati per la sicurezza delle operazioni a mare a norma dell'art. 11

 

     1. INFORMAZIONI DA PRESENTARE RELATIVAMENTE AL PROGETTO O AL TRASFERIMENTO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE

     La comunicazione del progetto e del trasferimento di un impianto di produzione che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1, rispettivamente lettere c) e l), contiene almeno le seguenti informazioni:

     1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;

     2) descrizione delle fasi progettuali relative alle operazioni e ai sistemi di produzione, dal progetto preliminare al progetto esecutivo o alla scelta di un impianto esistente, le norme utilizzate e le soluzioni progettuali di base;

     3) descrizione della soluzione progettuale selezionata in relazione agli scenari di grandi rischi per il particolare impianto e la sua ubicazione, nonchè le caratteristiche primarie di controllo del rischio;

     4) dimostrazione del fatto che le soluzioni progettuali di base contribuiscono a ridurre i grandi rischi a un livello accettabile;

     5) descrizione dell'impianto e delle condizioni dell'area nell'ubicazione prevista;

     6) descrizione delle eventuali limitazioni ambientali, meteorologiche e dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;

     7) descrizione della tipologia delle operazioni da effettuarsi soggette a grandi rischi;

     8) descrizione generale del sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente secondo il quale devono essere aggiornate e mantenute idonee le misure previste per il controllo dei grandi rischi di incidente;

     9) descrizione dei sistemi di verifica indipendente e elenco preliminare degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e relative performance richieste;

     10) nel caso in cui un impianto di produzione esistente debba essere trasferito in una nuova ubicazione ai fini dell'utilizzo in un diverso processo produttivo, la prova della sua idoneità a tale processo produttivo;

     11) nel caso in cui un impianto non destinato alla produzione debba essere convertito ai fini dell'utilizzo come impianto di produzione, una relazione comprovante la sua idoneità a tale conversione.

 

     2. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE

     La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 12 e presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni:

     1) una descrizione del modo in cui si è tenuto conto del responso e delle osservazioni dell'UNMIG alla comunicazione di nuovo progetto;

     2) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto;

     3) nota di sintesi relativa a qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;

     4) descrizione dell'impianto e di eventuali connessioni con altri impianti o infrastrutture connesse, compresi i pozzi;

     5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, siano adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;

     6) descrizione dei tipi di operazioni che presentano un potenziale di grande rischio e sul numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;

     7) descrizione delle attrezzature e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un incidente grave in fase iniziale;

     8) descrizione delle misure per proteggere le persone nell'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonchè sulle misure di manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare di danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;

     9) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;

     10) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente dell'operatore, inerenti all'impianto di produzione di cui al punto 9;

     11) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;

     12) descrizione del sistema di verifica indipendente;

     13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;

     14) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

     15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;

     16) valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compresi i monitoraggi.

 

     3. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER UN IMPIANTO NON DESTINATO ALLA PRODUZIONE

     La relazione sui grandi rischi per un impianto non destinato alla produzione che deve essere predisposta a norma dell'art. 13 e presentata a norma dell'art. 11, comma 7, contiene almeno le seguenti informazioni:

     1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;

     2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi;

     3) descrizione dell'impianto e, in caso di impianto mobile, una descrizione dei mezzi utilizzati per il trasferimento tra luoghi diversi e del suo sistema di stazionamento;

     4) descrizione della tipologia di operazioni con un potenziale di grande rischio che l'impianto è in grado di eseguire e del numero massimo di persone che possono trovarsi sull'impianto in un dato momento;

     5) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati, che sono state valutate le conseguenze e la probabilità che si verificano, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o legate alle caratteristiche dei fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, e che le relative misure di controllo, compresi gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente associati, sono adeguate al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di un incidente grave; la dimostrazione include una valutazione dell'efficacia di intervento in caso di fuoriuscita di petrolio;

     6) descrizione dell'impianto e delle misure atte a garantire il controllo dei pozzi, la sicurezza dei processi, il contenimento di sostanze pericolose, la prevenzione di incendi ed esplosioni, la protezione dei lavoratori dalle sostanze pericolose e la protezione dell'ambiente da un incidente grave;

     7) descrizione delle misure per proteggere le persone sull'impianto da grandi rischi e per assicurare la loro evacuazione e il loro salvataggio in sicurezza, nonchè delle misure di manutenzione dei sistemi di controllo per evitare danni all'impianto e all'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale;

     8) codici, norme e linee guida pertinenti utilizzati per la costruzione e la messa in servizio dell'impianto;

     9) dimostrazione che tutti i grandi rischi sono stati individuati per tutte le operazioni che l'impianto è in grado di eseguire, e che il rischio di un incidente grave è stato ridotto a un livello accettabile;

     10) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni, le modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;

     11) informazioni riguardanti il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente che sono pertinenti all'impianto non destinato alla produzione;

     12) piano interno di risposta alle emergenze o una sua adeguata descrizione;

     13) descrizione del sistema di verifica indipendente;

     14) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio se due o più impianti operano in combinazione in modo da condizionare il potenziale di grandi rischi di altri o di tutti gli impianti;

     15) riguardo alle operazioni che saranno effettuate dall'impianto, qualsiasi informazione relativa alla prevenzione di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva;

     16) una valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati derivanti dalla perdita di contenimento delle sostanze inquinanti dovuta a un incidente grave, e una descrizione delle misure tecniche e non tecniche prese in considerazione al fine di prevenirli, ridurli o compensarli, ivi compreso il monitoraggio.

 

     4. INFORMAZIONI DA PRESENTARE Nella COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI POZZO

     Le comunicazioni di operazioni di pozzo, come definite all'art. 2, comma 1, lettera ff), devono essere predisposte a norma dell'art. 15, presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera h), e contenere almeno le seguenti informazioni:

     1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;

     2) nome dell'impianto che sarà utilizzato e il nome e l'indirizzo del proprietario;

     3) informazioni dettagliate che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti e infrastrutture a esso collegati;

     4) informazioni sul programma di lavoro delle operazioni di pozzo, compresi il periodo delle operazioni, informazioni dettagliate e verifica riguardo alle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di perforazione, cemento ecc.), controllo direzionale del percorso del pozzo e limitazioni delle operazioni sicure in linea con la gestione del rischio;

     5) in caso di operazioni su pozzo già esistente, informazioni relative alla sua storia e alle sue condizioni;

     6) eventuali dettagli concernenti le attrezzature di sicurezza da impiegare non descritte nella relazione sui grandi rischi relativa all'impianto;

     7) valutazione del rischio che contiene una descrizione:

     a) dei rischi particolari associati all'operazione di pozzo, incluse le limitazioni di ordine ambientale, meteorologico o in materia di fondali marini per quanto riguarda la sicurezza delle operazioni;

     b) dei pericoli che si originano nel sottosuolo;

     c) di tutte le operazioni di superficie o sottomarine che introducono potenziali grandi rischi simultanei;

     d) di misure di controllo adeguate;

     8) descrizione della configurazione del pozzo al termine delle operazioni, vale a dire se sarà abbandonato permanentemente o temporaneamente e se sono state introdotte nel pozzo attrezzature di produzione per l'uso futuro;

     9) in caso di modifica di una comunicazione di operazioni di pozzo presentata in precedenza, dettagli sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa;

     10) nei casi in cui si debba costruire o modificare un pozzo o procedere alla sua manutenzione per mezzo di un impianto non destinato alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive:

     a) descrizione delle limitazioni ambientali, meteorologiche e in materia di fondali marini per quanto riguarda la conduzione sicura delle operazioni e modalità di individuazione dei rischi relativi a pericoli collegati ai fondali e all'ambiente marino, come la presenza di condutture e ormeggi di impianti adiacenti;

     b) descrizione delle condizioni ambientali prese in considerazione nell'ambito del piano interno di risposta alle emergenze dell'impianto;

     c) descrizione dei sistemi di risposta in caso di emergenza, compresi i sistemi di risposta in caso di incidente ambientale non descritti nella relazione sui grandi rischi;

     d) descrizione del modo in cui devono essere coordinati i sistemi di gestione dell'operatore del pozzo e del proprietario al fine di garantire in qualsiasi momento il controllo efficace dei grandi rischi;

     11) relazione contenente i risultati del controllo indipendente di cui all'art. 17, corredato di una dichiarazione dell'operatore secondo cui, dopo aver esaminato la relazione e i risultati del controllo effettuato dal verificatore indipendente, la gestione del rischio in relazione alla progettazione del pozzo e alle relative barriere in caso di perdita del controllo è adeguata per tutte le condizioni e circostanze previste;

     12) informazioni pertinenti alla presente direttiva, ottenute in applicazione dei requisiti per la prevenzione di incidenti gravi di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

     13) riguardo alle operazioni di pozzo che saranno effettuate, qualsiasi informazione relativa alla prevenzioni di incidenti gravi che si traducono in danni significativi o gravi all'ambiente, come richiesto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in accordo ai requisiti della presente direttiva.

 

     5. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI VERIFICA INDIPENDENTE

     Le descrizioni che devono essere presentate a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), in relazione ai sistemi di verifica indipendente che devono essere istituiti a norma dell'art. 17, comma 1, comprendono:

     1) dichiarazione dell'operatore, eventualmente redatta con il contributo del proprietario, rilasciata dopo aver esaminato la relazione del verificatore indipendente, secondo cui l'elenco degli elementi critici per la sicurezza e il programma di manutenzione degli stessi quali riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno adeguati;

     2) descrizione del sistema di verifica che comprende la selezione dei verificatori indipendenti e i mezzi per verificare che gli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e qualsiasi impianto incluso nel sistema rimangano in buono stato e in buone condizioni di manutenzione;

     3) descrizione dei mezzi di verifica di cui alla lettera b), comprendente informazioni dettagliate relative ai principi che saranno applicati per lo svolgimento delle mansioni nel quadro del sistema di verifica e per il riesame periodico di tale sistema durante l'intero ciclo di vita dell'impianto, ivi compresi:

     a) descrizione degli esami e delle prove degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente da parte di verificatori indipendenti e competenti;

     b) modalità di verifica della progettazione, degli standard, delle certificazioni o di altri sistemai di attestazione della conformità degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente;

     c) modalità di esame delle attività in corso;

     d) modalità di comunicazione di eventuali casi di non conformità;

     e) modalità di attuazione delle azioni correttive da parte dell'operatore o del proprietario.

 

     6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SOSTANZIALE DI UN IMPIANTO, COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO

     Nel caso in cui siano apportate modifiche sostanziali all'impianto di cui all'art. 12, comma 5, e all'art. 13, comma 4, la relazione sui gradi rischi modificata contenente le modifiche sostanziali che deve essere presentata a norma dell'art. 11, comma 1, lettera f), contiene almeno le seguenti informazioni:

     1) nome e indirizzo dell'operatore e del proprietario;

     2) sintesi di qualsiasi coinvolgimento dei lavoratori nella preparazione della relazione sui grandi rischi riveduta;

     3) dettagli sufficienti per aggiornare completamente la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano interno di risposta alle emergenze per l'impianto e per dimostrare che la probabilità di grandi rischi è ridotta a un livello accettabile;

     4) in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso:

     a) i mezzi per isolare tutte le sostanze pericolose e, nel caso di pozzi collegati all'impianto, la chiusura dei pozzi e l'isolamento permanente dall'impianto e dall'ambiente;

     b) una descrizione dei grandi rischi per i lavoratori e l'ambiente connessi alla dismissione dell'impianto con l'indicazione della popolazione totale esposta e delle misure di controllo del rischio;

     c) i sistemi di risposta in caso di emergenza per garantire l'evacuazione e il salvataggio in sicurezza del personale nonchè la manutenzione dei sistemi di controllo intesi a evitare un grave incidente ambientale.

 

     7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI COMBINATE

     Le comunicazioni di operazioni combinate da predisporre a norma dell'art. 16 e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera i), contengono almeno le seguenti informazioni:

     1) nome e indirizzo dell'operatore che presenta la comunicazione;

     2) nel caso in cui altri operatori o proprietari siano coinvolti nelle operazioni combinate, i loro nomi e indirizzi, nonchè la conferma che essi concordano con il contenuto della comunicazione;

     3) descrizione, sotto forma di documento riepilogativo autorizzato da tutte le parti in questione, delle modalità di coordinamento dei sistemi di gestione degli impianti coinvolti nell'operazione combinata, al fine di ridurre a un livello accettabile il rischio di incidente grave;

     4) descrizione degli impianti o attrezzature da utilizzare per le operazioni combinate, non descritti nella relazione sui grandi rischi per qualsiasi impianto coinvolto nelle operazioni combinate;

     5) sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori e proprietari coinvolti nelle operazioni combinate, che comprende:

     a) una descrizione di eventuali operazioni effettuate durante l'operazione combinata che hanno il potenziale di causare un incidente grave nell'impianto o in relazione allo stesso;

     b) una descrizione di eventuali misure di controllo del rischio introdotte a seguito della valutazione del rischio;

     6) una descrizione dell'operazione combinata e un programma di lavoro.

 

     8. INFORMAZIONI DA PRESENTARE PER QUANTO RIGUARDA LA POLITICA AZIENDALE DI PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI GRAVI

     La politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi da predisporre a norma dell'art. 19, comma 1, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), comprende, a mero titolo esemplificativo:

     1) la responsabilità a livello di consiglio di amministrazione di assicurare, su base continuativa, che la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi è adeguata, attuata e operativa nel modo previsto;

     2) misure per costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo;

     3) il perimetro, la frequenza e il livello di dettaglio dei controlli sui processi;

     4) misure per premiare e riconoscere comportamenti desiderati;

     5) la valutazione dei risorse e degli obiettivi dell'impresa;

     6) misure intese al mantenimento di standard di sicurezza e protezione dell'ambiente come valore aziendale fondamentale;

     7) sistemi formali di comando e controllo che includono i membri del consiglio di amministrazione e l'alta dirigenza dell'impresa;

     8) l'approccio in materia di competenza a tutti i livelli dell'azienda;

     9) la misura in cui i punti da 1) a 8) sono applicati nelle operazioni in mare dell'azienda nel settore degli idrocarburi condotte al di fuori dell'Unione europea.

 

     9. INFORMAZIONI DA FORNIRE PER QUANTO RIGUARDA IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE

     Il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente da predisporre a norma dell'art. 19, commi 3 e 6, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), contiene, a mero titolo esemplificativo:

     1) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilità del personale;

     2) descrizione delle procedure per l'individuazione e la valutazione dei grandi rischi, nonchè la loro probabilità e le potenziali conseguenze;

     3) descrizione delle procedure di integrazione dell'impatto ambientale nelle valutazioni dei rischi di incidenti gravi contenute nella relazione sui grandi rischi;

     4) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali;

     5) la gestione dei cambiamenti;

     6) preparazione e risposte alle emergenze;

     7) la mitigazione dei danni ambientali;

     8) il monitoraggio delle prestazioni;

     9) le modalità di audit e riesame;

     10) le misure per la partecipazione a consultazioni tripartite e modalità per l'attuazione degli interventi che ne scaturiscono.

 

     10. INFORMAZIONI DA FORNIRE NEL PIANO INTERNO DI RISPOSTA ALLE EMERGENZE

     I piani interni di risposta alle emergenze da predisporre a norma dell'art. 14, e presentare a norma dell'art. 11, comma 1, lettera g), comprendono, a mero titolo esemplificativo:

     1) nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di risposta alle emergenze e della persona che dirige la risposta all'emergenza interna;

     2) nome o funzione della persona incaricata del collegamento con la o le autorità responsabili del piano esterno di risposta alle emergenze;

     3) descrizione di tutte le condizioni o tutti gli eventi prevedibili che possono causare un incidente grave, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale è allegato il piano;

     4) descrizione delle azioni che saranno intraprese per controllare le condizioni o gli eventi che potrebbero causare un incidente grave e per limitarne le conseguenze;

     5) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili, comprese le attrezzature atte a contenere le potenziali fuoriuscite;

     6) misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti sull'impianto e per l'ambiente, compresi le modalità di allarme e i comportamenti che le persone devono osservare al momento dell'allarme;

     7) in caso di operazioni combinate, le misure per coordinare l'abbandono, l'evacuazione e il soccorso tra gli impianti interessati, per garantire buone prospettive di sopravvivenza per le persone che si trovano sugli impianti durante un incidente grave;

     8) una stima dell'efficacia dell'intervento in caso di fuoriuscita di petrolio. Tra le condizioni ambientali da considerare nell'analisi dell'intervento figurano:

     a) fattori meteorologici, tra cui vento, visibilità, precipitazioni e temperatura;

     b) situazione del mare, maree e correnti marine;

     c) presenza di ghiaccio e detriti;

     d) ore di luce solare;

     e) altre condizioni ambientali note suscettibili di influire sull'efficienza delle attrezzature di intervento o sull'efficacia generale di un intervento di risposta all'emergenza;

     9) le disposizioni per avvisare tempestivamente dell'incidente grave l'autorità o le autorità incaricate di attivare il piano esterno di risposta alle emergenze, il tipo di informazioni da fornire immediatamente e le misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate non appena esse divengono disponibili;

     10) le misure adottate per formare il personale alle mansioni che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, il coordinamento con i soccorritori esterni;

     11) le misure per coordinare la risposta di emergenza interna con la risposta di emergenza esterna;

     12) le valutazioni preventive sulle sostanze chimiche utilizzabili come disperdenti, autorizzate ai sensi della normativa vigente.

 

     Allegato II

     Relazioni periodiche sulle operazioni di pozzo da presentare a norma dell'art. 15, comma 5

 

     Le relazioni da presentare al Comitato a norma dell'art. 15, comma 5, contengono almeno i seguenti dati:

     1) nome e indirizzo dell'operatore del pozzo;

     2) la denominazione dell'impianto e il nome e l'indirizzo dell'operatore e del proprietario;

     3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con impianti o infrastrutture a esso collegati;

     4) una sintesi delle attività svolte a partire dall'inizio delle operazioni o dalla relazione precedente;

     5) il diametro, le profondità verticali e la lunghezza effettiva:

     a) dei pozzi perforati;

     b) delle tubazioni di rivestimento installate;

     6) la densità del fluido di perforazione al momento della stesura della relazione;

     7) nel caso di operazioni relative a un pozzo esistente, il suo stato operativo attuale.

 

     Allegato III

     Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare conformemente agli articoli 8 e 9

 

     1. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL COMITATO

     1) Il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, istituito ai sensi dell'art. 8 del presente decreto, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui allo stesso articolo, come minimo, definisce quanto segue:

     a) le modalità organizzative che consentono di assolvere in modo efficace a tutti i compiti assegnati al Comitato, incluse le modalità per disciplinare in modo corretto ed efficiente la sicurezza e la protezione ambientale;

     b) nell'ambito di una dichiarazione strategica, gli obiettivi di supervisione e di attuazione della normativa e gli obblighi imposti al Comitato affinchè consegua la trasparenza, la coerenza, la proporzionalità e l'obiettività nella sua regolamentazione delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

     2) Le modalità di cui al punto 1 sono attuate con misure quali:

     a) sufficienti competenze specialistiche disponibili, internamente o tramite accordi formali con terzi ovvero in entrambi i modi, che consentono al Comitato di procedere a controlli e indagini sulle operazioni, provvedere al rispetto delle norme e gestire le relazioni sui grandi rischi e le comunicazioni;

     b) attività essenziali di formazione, comunicazione, accesso alle tecnologie nonchè spese di viaggio e diarie del personale del Comitato per l'esercizio dei suoi compiti e per facilitare la collaborazione tra le autorità competenti a norma dell'art. 27;

     c) la copertura dei costi per lo svolgimento dei compiti del Comitato, da parte degli operatori, come stabilito dall'art. 8, comma 9;

     d) la promozione di ricerche conformi ai compiti del Comitato a norma della presente direttiva.

 

     2. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

     1) Al fine di esercitare efficacemente i suoi compiti a norma dell'art. 9, il Comitato di cui all'art. 8 predispone:

     a) una strategia scritta che descrive i suoi compiti, le sue priorità di azione, per esempio nella progettazione e nell'utilizzo degli impianti, nella gestione dell'integrità e nella preparazione e risposta alle emergenze, comprese le modalità organizzative;

     b) le procedure operative che descrivono il modo in cui essa effettua i controlli e provvede ad assolvere ai compiti previsti nella presente direttiva per gli operatori e i proprietari, comprese le modalità di gestione, valutazione e accettazione delle relazioni sui grandi rischi, le modalità per il trattamento delle comunicazioni di operazioni di pozzo e per la determinazione degli intervalli tra le ispezioni sulle misure di controllo dei grandi rischi, compresi quelli ambientali, per un determinato impianto o una determinata attività;

     c) procedure per lo svolgimento dei suoi compiti, fatte salve le altre responsabilità, per esempio le operazioni nel settore degli idrocarburi sulla terraferma e gli accordi a norma della direttiva 92/91/CEE;

     d) l'accordo formale che stabilisce i meccanismi necessari per il funzionamento congiunto del Comitato, compresi la supervisione, il monitoraggio delle sue articolazioni sul territorio, le programmazioni e ispezioni congiunte, la ripartizione delle responsabilità per la gestione delle relazioni sui grandi rischi, le indagini congiunte, le comunicazioni interne e le relazioni da pubblicare congiuntamente all'esterno.

     2) Le procedure dettagliate per la valutazione delle relazioni sui grandi rischi impongono all'operatore di fornire tutti gli elementi di fatto e altri particolari richiesti ai sensi del presente decreto. Il Comitato provvede affinchè le prescrizioni relative agli elementi seguenti siano chiaramente indicate nelle linee guida destinate agli operatori o ai proprietari:

     a) tutti i rischi prevedibili in grado di causare un incidente grave, anche per l'ambiente, sono stati individuati e valutati così come sono state individuate le misure atte a controllarli, compresi gli interventi di emergenza;

     b) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente è descritto in modo adeguato per provare il rispetto della presente direttiva;

     c) provvedimenti adeguati sono stati delineati ai fini di una verifica indipendente e di un audit da parte dell'operatore o del proprietario.

     3) Nel procedere alla valutazione approfondita delle relazioni sui grandi rischi, il Comitato assicura che:

     a) sono forniti tutti gli elementi di fatto;

     b) l'operatore o il proprietario ha identificato tutti i rischi di incidenti gravi ragionevolmente prevedibili che riguardano l'impianto e le sue funzioni, unitamente ai potenziali eventi scatenanti, e che la metodologia e i criteri di valutazione adottati per la gestione del rischio di incidenti gravi sono chiaramente spiegati, compresi i fattori di incertezza nell'analisi;

     c) la gestione del rischio abbia tenuto conto di tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto e abbia anticipato tutte le situazioni prevedibili tra cui:

     1. il modo in cui la soluzione progettuale selezionata descritta nella comunicazione del progetto o del trasferimento di un impianto di produzione di cui all'Allegato I, abbia tenuto conto della gestione del rischio in modo da garantire l'integrazione dei principi di sicurezza e ambientali intrinseci;

     2. il modo in cui le operazioni di pozzo sono condotte dall'impianto durante la fase operativa;

     3. il modo in cui le operazioni di pozzo sono effettuate e sospese temporaneamente prima che la produzione sia avviata da un impianto di produzione;

     4. il modo in cui si intendono realizzare operazioni combinate con altri impianti;

     5. il modo in cui sarà effettuata la dismissione dell'impianto;

     d) sia esplicitato il modo in cui si intendono attuare, se necessario, le misure di riduzione del rischio individuate nell'ambito della gestione del rischio, al fine ridurre i rischi a un livello accettabile;

     e) nel determinare le misure necessarie per raggiungere livelli di rischio accettabili, l'operatore e il proprietario abbia chiaramente dimostrato di avere tenuto conto delle buone pratiche in materia e del giudizio fondato su solidi principi di ingegneria, sulle migliori pratiche di gestione e su principi di gestione organizzativa e delle risorse umane;

     f) le misure e le modalità per individuare e rispondere in modo rapido ed efficace a una situazione di emergenza siano chiaramente identificate e giustificate;

     g) le modalità di evacuazione e di salvataggio e le misure per limitare l'aggravarsi dell'emergenza e ridurne l'impatto sull'ambiente siano integrate in modo logico e sistematico, tenendo conto delle probabili condizioni di emergenza in cui saranno gestite;

     h) gli obblighi siano integrati nei piani interni di risposta alle emergenze e che una copia o un'adeguata descrizione del piano di risposta interno sono state trasmesse al Comitato;

     i) il sistema di gestione della sicurezza e dell'ambiente descritto nella relazione sui grandi rischi sia sufficiente a garantire il controllo dei grandi rischi in tutte le fasi pertinenti del ciclo di vita dell'impianto, garantisca il rispetto di tutte le pertinenti norme di legge e preveda un audit e l'attuazione delle raccomandazioni che ne risultano;

     l) il sistema di verifica indipendente sia spiegato con chiarezza.

 

     Allegato IV

     Disposizioni per gli operatori e i proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all'art. 19

 

     1) Il Comitato provvede affinchè gli operatori e i proprietari:

     a) prestino particolare attenzione alla valutazione dei requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di sicurezza e di sicurezza ambientale e impostino i propri sistemi di ispezione e manutenzione con l'obiettivo di raggiungere il livello richiesto di sicurezza e di integrità dell'ambiente;

     b) adottino misure atte a garantire, entro i limiti di quanto ragionevolmente possibile, che non vi sono fughe di sostanze pericolose dalle condutture, dalle navi e dai sistemi destinati al loro confinamento sicuro. Gli operatori e i proprietari garantiscono inoltre che eventuali guasti alle barriere di contenimento non possono dar luogo a un incidente grave;

     c) preparino un inventario delle attrezzature disponibili, che comprende i dati sulla proprietà, l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso, nonchè i dati su tutte le entità competenti per quanto riguarda l'attuazione del piano di emergenza interno. L'inventario individua le misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure siano mantenute in condizioni di operabilità;

     d) si assicurino di disporre di un sistema adeguato per il monitoraggio della conformità con tutte le pertinenti disposizioni di legge, integrando, nelle proprie procedure operative standard, i propri obblighi legali relativi al controllo dei grandi rischi e alla protezione ambientale;

     e) prestino particolare attenzione a costruire e mantenere una solida cultura della sicurezza che prevede un'elevata probabilità di operazioni sicure in modo continuativo, anche riguardo alla garanzia della cooperazione dei lavoratori attraverso, tra l'altro:

     1. un impegno manifesto in consultazioni tripartite tra Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori e nelle azioni che ne derivano;

     2. l'incoraggiamento e l'incentivazione della comunicazione di incidenti e quasi incidenti;

     3. una cooperazione efficace con i rappresentanti eletti per la sicurezza;

     4. il mantenimento della riservatezza e dell'anonimato per chi effettua segnalazioni.

     2) Gli operatori del settore collaborano con le autorità competenti per stabilire e attuare un piano di priorità per lo sviluppo di normative, linee guida e regolamenti che conducono alle migliori pratiche nella prevenzione degli incidenti gravi e nella limitazione delle conseguenze di questi ultimi nel caso in cui si verifichino comunque.

 

     Allegato V

     Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente di cui all'art. 17, comma 3

 

     1) Il Comitato provvede affinchè l'operatore, con l'eventuale contributo del proprietario, assicuri il pieno soddisfacimento dei seguenti requisiti per quanto riguarda l'indipendenza del verificatore dall'operatore e dal proprietario:

     a) le mansioni non comportino al verificatore indipendente di considerare uno qualsiasi degli aspetti di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente di un impianto o di un pozzo o di un progetto di pozzo nel quale la sua obiettività potrebbe essere compromessa o nei casi in cui lo stesso verificatore sia stato coinvolto prima dell'attività di verifica;

     b) il verificatore sia sufficientemente indipendente da un sistema di gestione nel quale ha o ha avuto una qualsivoglia responsabilità su un qualsiasi aspetto di un componente oggetto del sistema indipendente o di esame del pozzo in modo tale da garantire l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del sistema di verifica indipendente.

     2) Il Comitato provvede affinchè l'operatore, con l'eventuale contributo del proprietario, garantisca che il verificatore indipendente è in grado di assicurare che, nei riguardi del sistema di verifica indipendente, relativa a un impianto o a un pozzo, sono pienamente soddisfatti i seguenti requisiti:

     a) il verificatore indipendente abbia adeguata competenza tecnica, ivi inclusa, ove necessario, personale consistenza adeguata e qualificata esperienza ed in numero adeguato;

     b) le mansioni, all'interno del sistema di verifica indipendente, siano opportunamente assegnate da parte del verificatore indipendente a personale qualificato per la loro esecuzione;

     c) siano poste in essere disposizioni adeguate in merito al flusso di informazioni fra l'operatore, il proprietario e il verificatore indipendente;

     d) il verificatore indipendente sia dotato di sufficiente autorità affinchè possa svolgere le proprie funzioni in modo efficace.

     3) Le modifiche sostanziali sono comunicate al verificatore indipendente per verifiche aggiuntive in ossequio a quanto previsto dal sistema di verifica indipendente, e i risultati di tali verifiche aggiuntive sono comunicati, su richiesta, al Comitato.

 

     Allegato VI

     Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare a norma dell'art. 19, comma 7

 

     Gli aspetti da prendere in considerazione nella definizione delle priorità per lo sviluppo di norme e linee guida riguardano la concreta attuazione della prevenzione degli incidenti gravi e la limitazione delle loro conseguenze. Tali aspetti comprendono:

     1) il miglioramento dell'integrità dei pozzi, delle apparecchiature di controllo e delle barriere degli stessi nonchè il monitoraggio della loro efficacia;

     2) il miglioramento del contenimento primario;

     3) il miglioramento del contenimento secondario che limita l'aggravarsi di un incidente grave in fase iniziale, compreso il blow-out di pozzi petroliferi;

     4) processi decisionali affidabili;

     5) la gestione e supervisione delle operazioni soggette a grandi rischi;

     6) la competenza di coloro che occupano posti chiave;

     7) la gestione efficace del rischio;

     8) la valutazione di affidabilità dei sistemi critici per la sicurezza e l'ambiente;

     9) gli indicatori chiave di prestazione;

     10) l'integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza e ambientale tra diversi operatori e i proprietari e altre entità coinvolte in operazioni nel settore degli idrocarburi.

 

     Allegato VII

     Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'art. 29

 

     I piani esterni di risposta alle emergenze predisposti a norma dell'art. 29 comprendono, a mero titolo esemplificativo:

     1) nomi e funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all'emergenza;

     2) disposizioni adottate per l'informazione tempestiva di incidenti gravi e relative procedure di allarme ed emergenza;

     3) misure di coordinamento delle risorse necessarie per attuare il piano esterno di risposta alle emergenze;

     4) disposizioni per fornire assistenza alla risposta interna all'emergenza;

     5) una descrizione dettagliata delle misure di risposta esterna all'emergenza;

     6) disposizioni per fornire a persone e organizzazioni potenzialmente coinvolte nell'incidente grave informazioni adeguate e consigli sullo stesso;

     7) disposizioni intese a garantire che sono informati i servizi di emergenza di altri Stati membri e la Commissione Europea in caso di un incidente grave suscettibile di avere conseguenze transfrontaliere;

     8) disposizioni per la mitigazione degli impatti negativi sulla fauna sia sulla terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.

 

     Allegato VIII

     Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all'art. 29

 

     1) Le autorità responsabili del coordinamento della risposta alle emergenze mettono a disposizione i seguenti elementi:

     a) un inventario delle attrezzature disponibili, con dati sulla proprietà, l'ubicazione e i mezzi di trasporto verso il sito dell'incidente grave e la modalità di utilizzo presso lo stesso;

     b) una descrizione delle misure atte a garantire che le attrezzature e le procedure sono mantenute in condizioni di operabilità;

     c) un inventario delle attrezzature di proprietà degli operatori del settore che possono essere rese disponibili in caso di emergenza;

     d) una descrizione delle misure di carattere generale di risposta agli incidenti gravi, comprese le competenze e le responsabilità di tutte le parti coinvolte nonchè gli organismi responsabili per il mantenimento di tali accordi;

     e) misure volte a garantire che le attrezzature, il personale e le procedure sono disponibili e aggiornati e che vi è sufficiente disponibilità di membri del personale qualificati in ogni momento;

     f) informazioni relative a valutazioni ambientali e sanitarie preventive su qualsiasi sostanza chimica da utilizzare come disperdente.

     2) I piani esterni di risposta alle emergenze spiegano chiaramente il ruolo delle autorità, dei soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, in modo che la cooperazione è assicurata nella risposta agli incidenti gravi.

     3) Possono essere siglati accordi con gli altri Stati membri che prevedono disposizioni da adottare per rispondere a un incidente grave che supera potenzialmente le capacità di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, tramite:

     a) la condivisione di piani esterni di risposta alle emergenze con gli Stati membri limitrofi e la Commissione;

     b) la compilazione di inventari a livello transfrontaliero dei mezzi disponibili per la risposta, sia di proprietà degli operatori del settore sia di proprietà pubblica nonchè di tutti gli adattamenti necessari per rendere le apparecchiature e le procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri;

     c) procedure per attivare il meccanismo di protezione civile dell'Unione;

     d) l'organizzazione di esercitazioni transfrontaliere relative alla risposta esterna alle emergenze.

 

     Allegato IX

     Condivisione di informazioni e trasparenza

 

     1) Il formato comune per la comunicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi deve consentire di confrontare le informazioni provenienti dalle autorità competenti e di confrontare quelle provenienti dai singoli operatori, ove il caso con il contributo dei proprietari.

     2) Le informazioni che il Comitato, gli operatori e i proprietari devono condividere riguardano tra l'altro:

     a) l'emissione accidentale di petrolio, gas o altre sostanze pericolose, infiammate o non infiammate;

     b) la perdita di controllo dei pozzi che richiede l'attivazione di apparecchiature di controllo degli stessi, o il guasto della barriera di un pozzo che richiede la sua sostituzione o riparazione;

     c) il guasto di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente;

     d) la significativa perdita di integrità strutturale, o perdita di protezione contro gli effetti di un incendio o un'esplosione, o perdita della stazionarietà in relazione a un impianto mobile;

     e) imbarcazioni in rotta di collisione e collisioni effettive di navi con un impianto in mare;

     f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto in mare o nelle sue vicinanze;

     g) tutti gli incidenti fatali;

     h) tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente;

     i) le evacuazioni di personale;

     l) un incidente ambientale grave.

     3) Le relazioni annuali che devono essere presentate a norma dell'art. 25 contengono almeno le informazioni seguenti:

     a) numero, età e ubicazione degli impianti;

     b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;

     c) dati relativi agli incidenti conformemente al sistema comune di notifica di cui all'art. 23;

     d) eventuali modifiche significative nel quadro normativo sulle attività in mare;

     e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi in relazione alla prevenzione di incidenti gravi e limitazione delle conseguenza di incidenti gravi che si verificano.

     4) Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono costituite da elementi di fatto e dati analitici riguardanti le operazioni nel settore degli idrocarburi e non sono ambigue. Le informazioni e i dati forniti sono tali da permettere, in Italia il confronto delle prestazioni di singoli operatori e proprietari e, con gli altri Stati membri, delle prestazioni del settore nel suo complesso.

     5) Le informazioni raccolte e compilate di cui al paragrafo 2 consentono al Comitato di lanciare allarmi tempestivi in caso di potenziale deterioramento della sicurezza e delle barriere ambientali critiche e di adottare azioni preventive. Le informazioni dimostrano inoltre l'efficacia complessiva delle misure e dei controlli effettuati dai singoli operatori e proprietari e dal settore nel suo complesso, in particolare per evitare incidenti gravi e per ridurre al minimo i rischi per l'ambiente.

     6) Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all'art. 24, si predispone un formato semplificato che facilita la pubblicazione dei dati pertinenti a norma del paragrafo 2 del presente allegato e la preparazione delle relazioni a norma dell'art. 25 in un modo facilmente accessibile al pubblico e che semplifica il confronto transfrontaliero dei dati.