Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 5. Ambiente |
Capitolo: | 5.1 ambiente marittimo |
Data: | 27/10/2011 |
Numero: | 209 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno |
Art. 2. Limiti esterni |
Art. 3. Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo |
Art. 4. Controlli e sanzioni |
Art. 5. Modalità operative |
§ 5.1.59 - D.P.R. 27 ottobre 2011, n. 209.
Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno.
(G.U. 17 dicembre 2011, n. 293)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonchè l'Accordo di applicazione della Parte IX della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi dalla
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la
Visti i rilevanti accordi in materia di protezione dell'ambiente marino e del patrimonio culturale subacqueo, tra i quali:
la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti e altre sostanze, fatta a Londra il 29 dicembre 1972, entrata in vigore il 30 agosto 1975, ratificata con
la Convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976, entrata in vigore il 12 febbraio 1978 e relativi Protocolli, ratificata dall'Italia con
l'Accordo RAMOGE firmato a Monaco il 10 maggio 1976 e ratificato in Italia con
la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla
la Convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata con
l'Accordo sulla conservazione dei cetacei del Mar Nero, del Mediterraneo e dell'area atlantica contigua, con annessi ed Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 1996, entrato in vigore il 1° giugno 2001, ratificato dall'Italia con
l'Accordo internazionale per la costituzione di un Santuario dei mammiferi marini nel Mar Mediterraneo, firmato a Roma il 25 novembre 1999, ratificato con
la Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata dall'Italia con
Vista la rilevante normativa dell'Unione europea in materia ambientale, tra cui:
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Vista la Comunicazione della Commissione europea, COM(2006)216, del 22 maggio 2006 «Arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 e oltre» e il relativo «Piano di Azione dell'Unione Europea fino al 2010 e oltre»;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Segreteria generale Unità per il Contenzioso Diplomatico e dei Trattati, prot. MAE-Sede-Cont/050/P/0422197 del 20 novembre 2009 con la quale è stata trasmessa la lista delle coordinate geografiche fissanti il confine unilaterale provvisorio della zona di protezione ecologica e le cartine geografiche a colori che indicano il posizionamento delle linee di confine;
Vista la nota del Ministero degli affari esteri, Ufficio legislativo, prot. 304554 del 17 settembre 2010, relativa alla delimitazione italiana della Zona di protezione ecologica;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 ottobre 2010;
Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali;
Udito il parere interlocutorio espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 25 novembre 2010, con il quale sono stati richiesti alcuni chiarimenti;
Vista la nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 14871/UL del 16 maggio 2011 con la quale sono stati forniti al Consiglio di Stato i chiarimenti richiesti;
Udito il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011, con il quale, previo recepimento di alcune osservazioni, viene espresso parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento;
Considerato il recepimento delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'Adunanza del 9 giugno 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;
Su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Istituzione della Zona di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno
1. Ai sensi dell'articolo 1, della
Art. 2. Limiti esterni
1. Ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della
1. 43°34'36''N - 007°41'00''E;
2. 43°25'00''N - 007°42'36''E;
3. 43°05'00''N - 007°55'00''E;
4. 43°18'00''N - 008°26'00''E;
5. 43°40'00''N - 009°00'00''E;
6. 43°19'00''N - 009°35'00''E;
da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:
7. 42°11'42''N - 009°54'30''E;
8. 41°33'24''N - 010°25'00''E;
9. 41°24'42''N - 009°42'54''E.
Al punto 1° del trattato italo-francese per il confine marittimo delle Bocche di Bonifacio, secondo l'accordo Italia Francia del 1986, segue il limite del trattato fino al 6° punto del trattato italo-francese:
10. 41°14'30''N - 008°46'00''E;
11. 41°23'00''N - 008°16'00''E;
12. 41°45'30''N - 006°56'00''E;
13. 41°15'30''N - 005°54'00''E;
14. 41°05'00''N - 006°00'00''E;
15. 40°49'00''N - 006°04'00''E;
16. 40°30'00''N - 006°14'00''E;
17. 40°03'00''N - 006°21'00''E;
18. 39°25'00''N - 006°17'00''E.;
19. 38°48'00''N - 006°06'00''E;
20. 38°48'00''N - 008°09'27''E;
da qui segue il limite delle acque territoriali fino al punto:
21. 38°40'00''N - 008°43'12''E;
22. 38°40'00''N - 010°52'00''E;
23. 37°50'24''N - 011°50'18''E;
da qui segue il limite delle acque territoriali italiane.
2. I limiti esterni, come definiti dalla lista di punti e di segmenti sopra riportata, sono riprodotti nella carta geografica allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante (Allegato 1).
Art. 3. Misure di protezione dell'ambiente, degli ecosistemi marini e del patrimonio culturale subacqueo
1. Nella zona di protezione ecologica delimitata ai sensi dell'articolo 2, si applicano le norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente, in particolare, in materia di:
a) prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino da navi, comprese le piattaforme off-shore, l'inquinamento biologico conseguente a discarica di acque di zavorra, ove non consentito, l'inquinamento da incenerimento dei rifiuti, da attività di esplorazione, sfruttamento dei fondali marini e l'inquinamento di tipo atmosferico, anche nei confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di nazionalità straniera;
b) protezione della biodiversità e degli ecosistemi marini, in particolare con riferimento alla protezione dei mammiferi marini;
c) protezione del patrimonio culturale rinvenuto nei suoi fondali.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle navi indicate all'articolo 3, comma 3, della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (Convenzione MARPOL 73/78) ratificata dalla
Art. 4. Controlli e sanzioni
1. Nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2, le autorità italiane sono competenti in materia di controlli, di accertamento delle violazioni e di applicazione delle sanzioni previste, conformemente alle norme dell'ordinamento italiano, del diritto dell'Unione europea e delle Convenzioni internazionali in vigore, di cui l'Italia è parte contraente.
Art. 5. Modalità operative
1. Le modalità operative del regime da applicarsi nella zona di protezione ecologica individuata ai sensi dell'articolo 2 sono definite, caso per caso, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentite le altre amministrazioni interessate.
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2011 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 15, foglio n. 309.
Allegato 1
(Cartografia - Omissis)