§ 56.2.45 - L. 15 dicembre 1998, n. 464.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.2 inquinamento atmosferico
Data:15/12/1998
Numero:464


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Piani di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi.
Art. 4.  Procedure di notifica sull'inquinamento da idrocarburi.
Art. 5.  Misure da adottare nel ricevere un rapporto su un inquinamento da idrocarburi.
Art. 6.  Sistemi nazionali e regionali di preparazione e di lotta.
Art. 7.  Cooperazione internazionale in materia di lotta contro l'inquinamento.
Art. 8.  Ricerca e sviluppo.
Art. 9.  Cooperazione tecnica.
Art. 10.  Promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di preparazione e di lotta.
Art. 11.  Relazioni con altre convenzioni ed accordi internazionali.
Art. 12.  Intese istituzionali.
Art. 13.  Valutazione della Convenzione.
Art. 14.  Emendamenti.
Art. 15.  Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
Art. 16.  Entrata in vigore.
Art. 17.  Denuncia.
Art. 18.  Depositario.
Art. 19.  Lingue.


§ 56.2.45 - L. 15 dicembre 1998, n. 464.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990.

(G.U. 11 gennaio 1999, n. 7 - S.O.).

 

     Articolo 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, con annesso, atto finale e risoluzioni, fatta a Londra il 30 novembre 1990.

 

     Articolo 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della convenzione medesima.

 

     Articolo 3.

     1. Per l'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione in termini di strutture e di equipaggiamenti idonei a garantire il pronto e rapido dispiegamento in mare di unità disinquinanti, il Ministero dell'ambiente provvede con il sistema di risposta antinquinamento stabilito dall'articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, come modificato dall'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344.

 

     Articolo 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1990

SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA E LA COOPERAZIONE

IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI. [1]

     PREAMBOLO

     LE PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE,

     CONSAPEVOLI della necessità di salvaguardare l'ambiente dell'uomo in generale ed in particolare l'ambiente marino,

     RICONOSCENDO la grave minaccia costituita per l'ambiente marino dagli incidenti di inquinamento da idrocarburi implicanti navi, unita off-shore, porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi,

     CONSAPEVOLI dell'importanza di provvedimenti precauzionali e di prevenzione per evitare innanzitutto l'inquinamento da idrocarburi, nonché della necessità di una rigorosa applicazione degli strumenti internazionali esistenti relativi alla sicurezza marittima ed alla prevenzione dell'inquinamento marino, in particolare la Convenzione Internazionale per la Sicurezza della Vita in Mare del 1974 così come emendata e la Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'inquinamento da navi del 1973, come modificata dal relativo Protocollo del 1978 emendato, e di elaborare quanto prima norme più rigorose per la progettazione, il funzionamento e la manutenzione delle navi che trasportano idrocarburi e delle unità off-shore,

     CONSAPEVOLI altresì che, nel caso di un incidente di inquinamento da idrocarburi, sono essenziali misure rapide ed efficaci al fine di ridurre al minimo i danni che potrebbero derivare da tale incidente,

     SOTTOLINEANDO l'importanza di una efficace preparazione per far fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi ed il ruolo fondamentale delle industrie petrolifere e mercantili al riguardo,

     RICONOSCENDO inoltre l'importanza di un'assistenza reciproca e di cooperazione internazionale per quanto riguarda in modo particolare lo scambio di informazioni sui mezzi di cui dispongono gli Stati per far fronte ad incidenti di inquinamento da idrocarburi, la predisposizione di piani d'emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi, lo scambio di rapporti concernenti incidenti significativi suscettibili di pregiudicare l'ambiente o il litorale marino e gli interessi connessi degli Stati nonché di programmi di ricerca-sviluppo sui mezzi per lottare contro l'inquinamento da idrocarburi dell'ambiente marino;

     TENENDO CONTO del principio "chi inquina paga" come principio generale del diritto internazionale ambientale,

     IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di strumenti internazionali sulla responsabilità e l'indennizzo dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, compresa la Convenzione Internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, la Convenzione internazionale del 1971 sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, nonché dalla necessità urgente di una sollecita entrata dei Protocolli del 1994 di emendamento di tali Convenzioni,

     IN CONSIDERAZIONE ALTRESI' dell'importanza di accordi e di intese bilaterali e multilaterali comprese le convenzioni e gli accordi regionali,

     TENENDO A MENTE le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare, in particolare la Parte XII di tale Convenzione,

     CONSAPEVOLI della necessità di promuovere la cooperazione internazionale e di rafforzare i mezzi esistenti a livello nazionale, regionale e globale per la preparazione e la lotta in materia di inquinamento da idrocarburi, in considerazione dei particolari bisogni dei paesi in via di sviluppo ed in particolare dei piccoli Stati insulari;

     CONSIDERANDO che il modo migliore di conseguire tali obiettivi consiste nel concludere una Convenzione Internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione contro l'inquinamento da idrocarburi,

     HANNO STABILITO quanto segue:

 

Art. 1. Disposizioni generali.

     1) Le Parti si impegnano ad adottare individualmente o congiuntamente ogni adeguata misura in conformità con le disposizioni della presente Convenzione e del suo Annesso ai fini della preparazione alla lotta, e della lotta contro gli incidenti da inquinamento da idrocarburi.

     2) L' è parte integrante della Convenzione ed ogni riferimento alla presente Convenzione costituisce al contempo un riferimento all'Annesso.

     3) La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra ausiliarie o navali o ad altre navi di proprietà di uno Stato, o da esso gestite ed utilizzate esclusivamente a fini governativi e non commerciali. Tuttavia ciascuna Parte accerterà mediante l'adozione di adeguate misure non preAnnesso alla presente Convenzionegiudizievoli per le operazioni o le capacita operative di tali navi di sua proprietà da essa utilizzate, che tali navi per quanto ragionevole e possibile, agiscono in maniera compatibile con la presente Convenzione.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente Convenzione:

     1) "idrocarburi" significa il petrolio sotto qualsiasi forma compreso il petrolio greggio, il petrolio combustibile, fanghi, residui di petrolio, e prodotti raffinati.

     2) "incidente di inquinamento da idrocarburi" significa un avvenimento o una serie di avvenimenti aventi la stessa origine, da cui risulti o possa risultare una discarica di idrocarburi e che rappresentano o possono rappresentare una minaccia per l'ambiente o il litorale marino, o gli interessi connessi di uno o più Stati e che richiedono provvedimenti di emergenza o altre misure di lotta immediate.

     3) "nave" significa ogni genere di bastimento che opera nell'ambiente marino, compresi gli aliscafi, i veicoli a cuscini pneumatici, i sommergibili, e mezzi galleggianti di ogni genere.

     4) "Unità off-shore" significa ogni installazione fissa o unità off- shore fissa o galleggiante che svolge attività di prospezione, di utilizzazione e di produzione di gas o di petrolio, oppure il carico o lo scarico di idrocarburi.

     5) "porti marittimi e strutture per il trattamento degli idrocarburi" significa le strutture che presentano rischi di incidenti da inquinamento da idrocarburi compresi, inter alia, i porti marittimi, i terminals petroliferi , gli oleodotti ed altre strutture di trattamento di idrocarburi.

     6) "Organizzazione" significa l'Organizzazione marittima Internazionale.

     7) "Segretario-Generale" significa il Segretario-Generale dell'Organizzazione.

 

     Art. 3. Piani di emergenza contro l'inquinamento da idrocarburi.

     1) a) Ciascuna Parte esige che le navi autorizzate ad inalberare la sua bandiera abbiano a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi come prescritto ed in conformità con le disposizioni adottate a tal fine dall'Organizzazione.

     b) Una nave richiesta di tenere a bordo un piano di emergenza di bordo per l'inquinamento da idrocarburi in conformità con il capoverso (a) è soggetta, mentre si trova in porto o in un terminal offshore sotto la giurisdizione di una Parte, ad ispezioni di funzionari ufficiali debitamente autorizzati da tale Parte in conformità con le prassi previste negli accordi internazionali esistenti o nella sua legislazione nazionale.

     2) Ciascuna Parte prescrive che gli operatori di unità offshore soggetti alla sua giurisdizione abbiano piani di emergenza di bordo contro l'inquinamento da idrocarburi, coordinati con l'ordinamento nazionale istituito in conformità con l'articolo 6 ed approvati in conformità con le procedure prescritte dall'autorità competente nazionale.

     3) Ciascuna Parte prescrive che le autorità o gli operatori che gestiscono i porti e le strutture di trattamento degli idrocarburi sotto la sua giurisdizione abbiano, come da essa ritenuto opportuno, piani di emergenza per l'inquinamento da idrocarburi, o intese analoghe coordinate con l'ordinamento nazionale istituito in conformità con l'articolo 6 ed approvato in conformità con le procedure stabilite dall'autorità competente nazionale.

 

     Art. 4. Procedure di notifica sull'inquinamento da idrocarburi.

     1) Ciascuna Parte:

     a) che i capitani o altre persone che gestiscono le navi che inalberano la sua bandiera e le persone che gestiscono unità off-shore sotto la sua giurisdizione facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto avvenuto sulla loro nave o unità off-shore che comporti o rischi di comportare una discarica o probabile discarica di idrocarburi;

     (i) caso di una nave, allo Stato costiero più vicino;

     (ii) caso di un'unità off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l'unità è soggetta;

     b) che i capitani o altre persone in carico di navi che inalberano la sua bandiera e persone che gestiscono unità offshore sotto la sua giurisdizione, facciano immediatamente rapporto su qualsiasi fatto constatato in mare, che comporta una discarica di idrocarburi o la presenza di idrocarburi:

     (i) caso di una nave, allo Stato costiero più vicino;

     (ii) caso di un'unità off-shore, allo Stato costiero alla cui giurisdizione l'unita è sottoposta;

     c) esige che le persone che gestiscono porti marittimi e strutture di trattamento di idrocarburi sotto la sua giuridizione, facciano immediatamente rapporto su ogni fatto che comporti, o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi;

     d) dà istruzioni alle sue navi o aerei incaricati di ispezioni marittime, o ai suoi altri servizi o funzionari competenti di fare immediatamente rapporto all'autorità nazionale competente o, se del caso, allo Stato costiero più vicino su ogni fatto constatato in mare o in un porto marittimo o in una struttura per il trattamento degli idrocarburi che comporti o rischi di comportare un eventuale scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi;

     e) esige che i piloti di aerei civili facciano immediatamente rapporto allo Stato costiero più vicino su ogni fatto constatato in mare comportante uno scarico di idrocarburi o la presenza di idrocarburi.

     2) I rapporti in base al paragrafo 1)a)i) saranno effettuati in conformità con le prescrizioni elaborate dall'Organizzazione e saranno basati sulle direttive ed i principi generali adottati dall'Organizzazione. I rapporti in base al paragrafo 1 a)ii), b), c) e d) dovranno essere predisposti in conformità alle direttive ed ai principi generali adottati dall'Organizzazione, nella misura applicabile.

 

     Art. 5. Misure da adottare nel ricevere un rapporto su un inquinamento da idrocarburi.

     1) Quando una Parte riceve un rapporto di cui all'articolo 4 o informazioni su un inquinamento da idrocarburi fornite da altre persone:

     a) valuta la situazione per determinare se si tratta di un incidente di inquinamento da idrocarburi;

     b) valuta la natura, l'importanza e le eventuali conseguenze dell'incidente dovuto a inquinamento da idrocarburi;

     c) informa immediatamente tutti gli Stati i cui interessi sono pregiudicati da tale incidente d'inquinamento da idrocarburi o sono suscettibili di esserlo, comunicando loro al contempo:

     i) dettagli delle sue valutazioni e di ogni azione intrapresa o prevista per far fronte alla circostanza,

     ii) informazioni appropriate fino alla conclusione dell'azione intrapresa per far fronte all'incidente o fino a quando gli Stati in questione non abbiano deciso un'azione comune.

     2) Qualora la gravità dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, questa Parte dovrebbe fornire all'Organizzazione le informazioni di cui al paragrafo 1, capoversi b) e c) sia direttamente, sia se del caso tramite l'organizzazione regionale competente o le intese regionali pertinenti.

     3) Qualora la gravità dell'incidente da inquinamento da idrocarburi lo giustifichi, gli altri Stati danneggiati devono informare immediatamente l'Organizzazione sia direttamente o tramite le organizzazioni o intese regionali pertinenti circa la valutazione dell'importanza della minaccia ai loro interessi e riguardo ad ogni provvedimento intrapreso o che si intende intraprendere.

     4) Le Parti dovrebbero per quanto possibile avvalersi del sistema di compilazione dei rapporti d'inquinamento da idrocarburi elaborato dall'Organizzazione, quando scambiano informazioni e comunicano con altri Stati e con l'Organizzazione.

 

     Art. 6. Sistemi nazionali e regionali di preparazione e di lotta.

     1) Ciascuna Parte dovrà istituire un sistema nazionale per far fronte sollecitamente ed effettivamente agli incidenti di inquinamento da idrocarburi. Questo sistema includerà come minimo:

     a) designazione de:

     i) o le autorità nazionali competenti incaricate della preparazione e della lotta contro l'inquinamento da idrocarburi;

     ii) il punto o i punti di contatti operativi a livello nazionale che saranno responsabili per la ricezione e la trasmissione dei rapporti sull'inquinamento da idrocarburi di cui all'articolo 4;

     iii) abilitata ad agire per conto dello Stato per richiedere assistenza o decidere di fornire l'assistenza richiesta;

     b) piano di emergenza nazionale di preparazione e di lotta che comprenda uno schema dei punti di contatto tra i vari enti implicati sia pubblici che privati, in considerazione di linee guida elaborate dall'Organizzazione.

     2) ciascuna Parte, nell'ambito delle sue capacità sia individualmente o nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale e, se del caso, in cooperazione con industrie petrolifere e mercantili, autorità portuali ed altre entità rilevanti metterà a disposizione:

     a) quantitativo minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, proporzionato al rischio implicato ed ai programmi per l'utilizzazione di tale materiale;

     b) programma di esercizi per l'Organizzazione di azioni di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e la formazione del personale competente;

     c) dettagliati e mezzi di comunicazione per fare fronte agli incidenti di inquinamento da idrocarburi: tali mezzi dovrebbero essere disponibili in permanenza;

     d) dispositivo o intesa per coordinare le operazioni di lotta contro incidenti da inquinamento da idrocarburi che fornisca anche la possibilità di mobilitare, se del caso, le risorse necessarie.

     3) Ciascuna Parte assicurerà che informazioni aggiornate siano fornite all'Organizzazione, direttamente o per mezzo delle Organizzazioni o intese regionali pertinenti, concernenti:

     a) localizzazione, i dati relativi alle telecomunicazioni, e, qualora applicabili, le zone sotto la responsabilità delle autorità e entità di cui al paragrafo 1a);

     b) sul materiale di lotta contro l'inquinamento e sui servizi di esperti in settori concernenti la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi e l'assistenza in mare, che potrebbero essere forniti ad altri Stati, su loro richiesta;

     c) suo piano nazionale di emergenza.

 

     Art. 7. Cooperazione internazionale in materia di lotta contro l'inquinamento.

     1) Le Parti convengono, nella misura dei loro mezzi e disponibilità di risorse pertinenti, di cooperare e di fornire servizi di consulenza, supporto tecnico e materiale al fine di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi, qualora la gravità dell'incidente lo giustifichi, su richiesta di qualsiasi parte danneggiata o che potrebbe essere danneggiata dall'incidente. Il finanziamento dei costi per tale assistenza sarà basato sulle disposizioni stabilite nell'Annesso alla presente Convenzione.

     2) Una Parte che ha richiesto assistenza può chiedere

all'Organizzazione un aiuto per individuare le fonti di finanziamento provvisorio dei costi di cui al paragrafo 1).

     3) In conformità con gli accordi internazionali applicabili, ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legali o amministrativi per agevolare:

     a) l'arrivo e l'utilizzazione nel suo territorio e la partenza da esso di navi, aerei, ed altri mezzi di trasporto impegnati nella lotta contro un incidente di inquinamento da idrocarburi e che trasportano personale, carichi, prodotti e materiali necessari per far fronte a tale incidente;

     b) rapida movimentazione di personale, carichi, prodotti e materiali di cui al capoverso (a) a destinazione del suo territorio, all'interno del suo territorio ed in provenienza da esso.

 

     Art. 8. Ricerca e sviluppo.

     1) Le Parti decidono di comune accordo di cooperare direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o le organizzazioni e intese regionali pertinenti, per promuovere lo scambio dei risultati dei programmi di ricerca e di sviluppo volti a migliorare le tecniche esistenti. di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, comprese le tecnologie e le tecniche di sorveglianza, contenimento, ricupero, dispersione, pulizia ed altri mezzi che consentano di limitare o attenuare gli effetti dell'inquinamento da idrocarburi, nonché le tecniche di risanamento.

     2) A tal fine le Parti si impegnano a stabilire direttamente o, se del caso, tramite l'Organizzazione o organizzazioni e intese regionali pertinenti, i collegamenti necessari tra gli istituti di ricerca delle Parti.

     3) Le Parti convengono di cooperare direttamente o tramite l'Organizzazione o organizzazioni o intese regionali pertinenti per promuovere, se del caso, lo svolgimento su base regolare di colloqui internazionali su soggetti pertinenti, compresi il progresso della tecnologia ed il materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.

     4) Le Parti convengono di incoraggiare, tramite l'Organizzazione o altre organizzazioni internazionali competenti, l'elaborazione di norme atte a garantire la compatibilità delle tecniche e del materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.

 

     Art. 9. Cooperazione tecnica.

     1) Le Parti si impegnano direttamente o tramite l'Organizzazione ed altri enti internazionali, come appropriato, in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi a dare un appoggio alle Parti che richiedono assistenza tecnica per:

     a) personale;

     b) la disponibilità di tecnologia, di materiale e installazioni pertinenti;

     c) altri provvedimenti ed intese per predisporre la preparazione e la lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi;

     d) programmi congiunti di ricerca e di sviluppo.

     2) Le parti si impegnano a cooperare attivamente, sotto riserva delle loro leggi, regolamenti e politiche nazionali, al trasferimento di tecnologia in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.

 

     Art. 10. Promozione della cooperazione bilaterale e multilaterale in materia di preparazione e di lotta.

     Le Parti si adoperano per concludere accordi bilaterali o multilaterali in materia di preparazione di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi. Una copia di tali accordi dovrà essere fatta pervenire all'Organizzazione, che li porrà a disposizione delle Parti, a loro richiesta.

 

     Art. 11. Relazioni con altre convenzioni ed accordi internazionali.

     Nulla nella presente Convenzione sarà interpretato nel senso di modificare i diritti od obblighi di ogni Parte in base ad ogni altra Convenzione o accordo internazionale.

 

     Art. 12. Intese istituzionali.

     1. Le Parti demandano alI'Organizzazione, con riserva del suo accordo e di disponibilità di risorse sufficienti per esercitare tali attività, l'esercizio delle seguenti funzioni ed attività:

     a) d'informazione:

     i), collazionare e divulgare a richiesta, le informazioni fornite dalle Parti (Vedere ad es. gli articoli 5 2) e 3), 6 3) e 10) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti;

     ii) assistenza per individuare le fonti dei finanziamenti provvisori dei costi (Vedere per es. l'articolo 7 2);

     b) insegnamento e formazione:

     i) la formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi (Vedere per es. l'articolo 9);

     ii) lo svolgimento di simposi internazionali (Vedere per es. l'articolo 8 3));

     c) tecnici:

     i) agevolare la cooperazione per la ricerca-sviluppo (Vedere per es. gli articoli 8 1), 2), 4) e 9 1) d);

     ii) pareri agli Stati che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali;

     iii) analizzare le informazioni fornite dalle Parti (Vedere ad es. gli articoli 5 2) e 3), 6 3) e 8 1) e le informazioni pertinenti fornite da altre fonti e fornire pareri o informazioni agli Stati;

     d) assistenza tecnica:

     i) agevolare la fornitura di assistenza tecnica agli Stati che che hanno in funzione dispositivi di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali;

     ii) la prestazione di assistenza tecnica e di consulenza, a richiesta, agli Stati che si trovano a dovere far fronte ad un grave incidente da inquinamento da idrocarburi.

     2. Nell'eseguire le attività menzionate nel presente articolo, l'Organizzazione si adopera per rafforzare la capacità degli Stati, separatamente o per mezzo di intese regionali, in materia di preparazione e di lotta contro gli incidenti da inquinamento nazionali o regionali, avvalendosi dell'esperienza degli Stati, degli accordi regionali e delle intese del settore industriale con una particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.

     3. Le disposizioni del presente articolo sono attuate conformemente ad un programma elaborato e costantemente riveduto dall'Organizzazione.

 

     Art. 13. Valutazione della Convenzione.

     Le Parti valuteranno in seno all'Organizzazione, l'efficacia della Convenzione in funzione dei suoi obiettivi, in modo particolare per quanto riguarda i principi che regolano la cooperazione e l'assistenza.

 

     Art. 14. Emendamenti.

     1) La presente Convenzione potrà essere emendata mediante una delle procedure specificate nei seguenti paragrafi.

     2) Emendamento dopo esame da parte dell'Organizzazione:

     a) emendamento proposto da una Parte alla Convenzione dovrà essere sottoposto all'Organizzazione, e divulgato dal Segretario Generale a tutti i Membri dell'Organizzazione ed a tutte le Parti almeno sei mesi prima del suo esame.

     b) ogni emendamento proposto e divulgato come sopra sarà presentato al Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione per essere esaminato.

     c) Le Parti alla Convenzione, siano esse Membri o non

dell'Organizzazione, avranno diritto a partecipare alle deliberazioni del Comitato per la protezione dell'ambiente marino.

     d) Gli emendamenti sono adottati da una maggioranza di due terzi unicamente delle Parti alla Convenzione presenti e votanti.

     e) adottati in conformità con il capoverso (d), gli emendamenti saranno comunicati dal Segretario Generale a tutte le Parti alla Convenzione per accettazione.

     f) i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso della Convenzione saranno considerati come accettati alla data alla quale sono accettati da due terzi delle Parti.

     ii) Un emendamento ad un'appendice sarà considerato come accettato allo scadere di un periodo stabilito dal Comitato di protezione dell'ambiente marino al momento della sua adozione. La durata di detto periodo non sarà inferiore a dieci mesi, a meno che entro tale periodo una obiezione non venga comunicata al Segretario Generale da non meno di un terzo delle Parti.

     g) i) Un emendamento ad un articolo o all'Annesso della Convenzione accettato in conformità con il capoverso (f) (i) entra in vigore sei mesi dopo la data in cui è considerato accettato per quanto riguarda le Parti che hanno notificato al Segretario Generale la loro accettazione.

     ii) un emendamento ad un'appendice accettata in conformità con il capoverso (f) (ii) entra in vigore sei mesi dopo la data in cui è considerato accettato per quanto riguarda tutte le Parti ad eccezione di quelle che, prima di tale data, vi hanno fatto obiezione. Una Parte può in ogni tempo ritirare un'obiezione precedentemente comunicata inviando a tal fine una notifica scritta al Segretario Generale.

     3) Emendamento da parte di una Conferenza:

     a) Su richiesta di una Parte, appoggiata da almeno un terzo delle Parti, il Segretario Generale convoca una Conferenza delle Parti alla Convenzione per esaminare gli emendamenti alla Convenzione.

     b) Un emendamento adottato da tale Conferenza da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti viene comunicato dal Segretario Generale a tutte le Parti per loro accettazione.

     c) meno che la Conferenza non decida diversamente, l'emendamento sarà considerato come accettato ed esso entrerà in vigore in conformità con le procedure specificate al paragrafo 2) f) e g).

     4) L'adozione e l'entrata in vigore di un emendamento che rappresenta l'aggiunta di un Annesso o di un'appendice saranno soggette alla procedura applicabile ad un emendamento all'Annesso.

     5) Ogni Parte che non ha accettato un emendamento ad un articolo o all'Annesso in base al paragrafo 2) f) i) o un emendamento che rappresenta l'aggiunta di un Annesso o di un'appendice in base al paragrafo 4) o che ha comunicato un'obiezione riguardo ad un emendamento ad un'appendice in base al paragrafo 2) f) ii) sarà considerata come non-Parte ma unicamente per i fini dell'attuazione di tale emendamento, fino a quando non sia presentata una notifica di accettazione in base al paragrafo 2) f) i), di ritiro dell'obiezione in base al paragrafo 2) g) ii).

     6) Il Segretario GeneraIe informerà tutte le Parti di ogni emendamento che entra in vigore in base al presente articolo nonché della data alla quale l'emendamento entra in vigore.

     7) Ogni notifica di accettazione, di obiezione, o di ritiro dell'obiezione ad un emendamento in base al presente articolo sarà comunicata per iscritto al Segretario Generale che informerà le Parti di tale notifica e della data alla quale è pervenuta.

     8) Un'appendice alla Convenzione conterrà unicamente disposizioni di natura tecnica.

 

     Art. 15. Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.

     1) La presente Convenzione rimarrà aperta alla firma presso la sede dell'Organizzazione dal 30 Novembre 1990 fino al 29 Novembre 1991 e rimarrà successivamente aperta all'adesione. Ogni Stato può divenire Parte alla presente Convenzione mediante:

     a) senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure

     b) con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure

     c) adesione.

     2) La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuate mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1) La presente Convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo la data alla quale non meno di quindici Stati avranno sia firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o depositato gli strumenti richiesti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione in conformità con l'articolo 15.

     2) Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione per quanto riguarda la presente Convenzione dopo che gli adempimenti per la sua entrata in vigore siano stati espletati, ma prima della sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione avranno effetto alla data di entrata in vigore della presente Convenzione oppure tre mesi dopo la data del deposito dello strumento - se quest'ultima è posteriore.

     3) Per gli Stati che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo la data di entrata in vigore, la presente Convenzione diverrà effettiva tre mesi dopo la data di deposito dello strumento.

     4) Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo la data alla quale un emendamento alla presente Convenzione è considerato accettato in base all'articolo 14, si applica alla Convenzione nella sua forma emendata.

 

     Art. 17. Denuncia.

     1) La presente Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti in ogni tempo allo scadere di cinque anni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Parte.

     2) La denuncia sarà inviata per mezzo di una notifica per iscritto inviata al Segretario Generale.

     La denuncia ha effetto dodici mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne ha ricevuto notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo eventualmente indicato nella notifica.

 

     Art. 18. Depositario.

     1) La presente Convenzione è depositata presso il Segretario Generale.

     2) Il Segretario Generale:

     a) tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito:

     i) ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione e della relativa data;

     ii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione;

     iii) deposito di ogni strumento di denuncia di questa Convenzione, nonché della data in cui la denuncia è entrata in vigore;

     b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione ai Governi di tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito.

     All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme della stessa è trasmessa dal Depositario al Segretario Generale delle Nazioni Unite, per essere registrata e pubblicata in conformità con l'Articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

 

     Art. 19. Lingue.

     La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola ciascun testo facendo ugualmente fede.

     IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.

     FATTO a Londra, il 30 Novembre 1990

 

 

     ANNESSO

     Rimborso delle spese di assistenza

     1) a) A meno che un accordo sulle disposizioni. finanziarie, disciplinante i provvedimenti presi dalle Parti per far fronte ad un incidente d'inquinamento da idrocarburi non sia stato concluso su base bilaterale o multilaterale prima dell'incidente da inquinamento da idrocarburi, ciascuna Parte prende a proprio carico i costi delle misure che ha adottato per far fronte all'inquinamento conformemente alle disposizioni del capoverso i) o ii) di seguito.

     i) Se il provvedimento è stato adottato da una Parte su richiesta formale di un'altra Parte, la Parte richiedente rimborserà alla Parte che fornisce assistenza i costi di tali misure. La Parte richiedente può annullare la sua richiesta in qualsiasi momento, ma in tal caso essa sosterrà i costi già sostenuti o impegnati dalla Parte assistente.

     ii) Se i provvedimenti sono stati adottati da una Parte di sua iniziativa, questa Parte sosterrà i costi di tali misure.

     b) I principi stabiliti al capoverso (a) si applicheranno a meno che le Parti interessate non decidano diversamente di comune accordo per ogni caso individuale.

     2) Salvo se diversamente deciso, i costi delle misure prese da una Parte su richiesta di un'altra Parte, saranno calcolati in modo equo conformemente alle leggi ed alla prassi in vigore nel paese della parte che fornisce assistenza in materia di rimborso di tali costi.

     3) La Parte che richiede assistenza e la Parte che fornisce assistenza cooperano, ove necessario, per portare a buon fine ogni azione di richiesta di indennizzo. A tal fine, esse tengono debitamente conto degli ordinamenti esistenti. Se l'azione in tal modo esercitata non consente un indennizzo totale delle spese incorse nell'operazione di assistenza, la Parte che richiede l'assistenza può chiedere alla Parte che fornisce l'assistenza di rinunciare al rimborso di spese al di là delle somme indennizzate, o di ridurre i costi che sono stati calcolati secondo le disposizioni del paragrafo 2). Essa può inoltre ugualmente chiedere di soprassedere al rimborso di tali spese. Nell'esaminare questa richiesta, le Parti che forniscono assistenza tengono debitamente conto dei bisogni dei paesi in via di sviluppo.

     4) Le disposizioni della presente Convenzione non saranno interpretate nel senso di pregiudicare in alcun modo i diritti delle Parti di ricuperare da terzi il costo dei provvedimenti adottati per far fronte all'inquinamento o alle minacce di inquinamento in base ad altre disposizioni e regole applicabili del diritto nazionale ed internazionale. Si terranno particolarmente in considerazione la Convenzione Internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti

dall'inquinamento da idrocarburi e la Convenzione Internazionale del 1971 istitutiva di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi o ogni successivo emendamento a tali Convenzioni.

 

ATTO FINALE

DELLA CONFERENZA DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

    SULLA PREPARAZIONE E LA LOTTA CONTRO L'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

 

     1. In conformità con l'Articolo 2 b) della Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale, l'Assemblea

dell'organizzazione nella sua sedicesima sessione regolare, ha deciso, mediante adozione della Risoluzione A. 674 [116] del 19 ottobre 1989 di convocare una Conferenza internazionale in vista di prendere in esame l'adozione di una Convenzione internazionale sulla preparazione e la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi.

     2. Al riguardo l'Assemblea nella summenzionata sessione, ha fatto rilevare, adottando la Risoluzione A.644[16] del 19 ottobre 1989 sul programma di lavoro ed il bilancio per il sedicesimo esercizio finanziario 1990-1991, che il Governo degli Stati Uniti ha cortesemente deciso di finanziare una riunione preparatoria ed una Conferenza diplomatica della durata di una settimana.

     3. Successivamente, l'Organizzazione è stata informata che il governo del Giappone e la Fondazione Industriale Giapponese di Costruttori navali avevano cortesemente convenuto di fornire un finanziamento supplementare in modo che la durata della Conferenza diplomatica potesse essere prolungata a due settimane.

     4. La Conferenza si è svolta a Londra, presso la sede

dell'Organizzazione marittima Internazionale dal 19 al 30 Novembre 1990.

     5. Hanno partecipato alla Conferenza i rappresentanti di 90 Stati, i.e. i rappresentanti di:

     ALGERIA

     ANTIGUA E BARBUDA

     ARABIA SAUDITA

     ARGENTINA

     AUSTRALIA

     BAHAMAS

     BAHRAIN

     BANGLADESH

     BARBADOS

     BELGIO

     BRASILE

     CAMBOGIA

     CAMEROUN

     CANADA

     CAPO VERDE

     CILE

     CINA

     COSTA RICA

     COSTA D'AVORIO

     CIPRO

     REPUBBLICA DEMOCRATICA DI COREA

     DANIMARCA

     EQUADOR

     EGITTO

     EL SALVADOR

     ETIOPIA

     FIJI

     FILIPPINE

     FINLANDIA

     FRANCIA

     GABON

     GERMANIA

     GHANA

     GIAPPONE

     GIORDANIA

     GRECIA

     GRENADA

     GUINEA

     INDIA

     ISLANDA

     INDONESIA

     IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DELL')

     ITALIA

     KENIA

     KUWAIT

     LIBANO

     LIBERIA

     MALAWI

     MALESIA

     MALDIVE

     MALTA

     MARSHALL (ISOLE)

     MAURITIUS

     MESSICO

     MONACO

     MAROCCO

     MYANMAR

     PAESI BASSI

     NUOVA ZELANDA

     NIGERIA

     NORVEGIA

     PAKISTAN

     PERU'

     FILIPPINE

     POLONIA

     PORTOGALLO

     REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

     REPUBBLICA DI COREA

     REPUBBLICA SOCIALISTA SOVIETICA DI UCRAINA

     REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

     UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

     ROMANIA

     SANTA LUCIA

     SAN VINCENZO E GRENADINE

     SENEGAL

     SEYCHELLES

     SINGAPORE

     SPAGNA

     STATI UNITI D'AMERICA

     SUDAN

     SVEZIA

     TAILANDIA

     TRINIDAD E TOBAGO

     TUNISIA

     TURCHIA

     UGANDA

     URUGUAY

     VANUATU

     VENEZUELA

     VIET NAM

     ZAIRE

     6. Hanno inviato osservatori alla Conferenza i seguenti Stati:

     CUBA

     GUATEMALA

     IUGOSLAVIA

     7. HONG KONG, membro Associato dell'Organizzazione marittima internazionale ha inviato un osservatore alla Conferenza.

     8. Hanno partecipato alla Conferenza i seguenti organismi delle Nazioni Unite:

     PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP)

     ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO)

     ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ISTRUZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA (UNESCO)

     COMMISSIONE OCEANOGRAFICA INTERGOVERNATIVA (COI)

     9. Hanno inviato osservatori alla Conferenza le seguenti quattro organizzazioni intergovernative:

     ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO (OCDE)

     COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE (CEE)

     FONDO DI COMPENSAZIONE INTERNAZIONALE PER I DANNI DOVUTI AD INQUINAMENTO DA IDROCARBURI (FIPOL)

     COMMISSIONE DI HELSINKI (HELCOM)

     10. Hanno inviato osservatori alla Conferenza le seguenti nove organizzazioni internazionali non governative:

     CAMERA INTERNAZIONALE DI MARINA MERCANTILE (ICS)

     COMITATO MARITTIMO INTERNAZIONALE (CMI)

     ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PORTI (IAPH)

     ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLE SOCIETA' DI CLASSIFICAZIONE (IACS)

     OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM (OCIMF)

     OIL INDUSTRY INTERNATIONAL EXPLORATION AND PRODUCTION

     FORUM (E & P FORUM)

     ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARMATORI PETROLIFERI

     INDIPENDENTI (INTERTANKO)

     INTERNATIONAL TANKER OWNERS POLLUTION FEDERATION LIMITED (ITOFF)

     ADVISORY COMMITTEE ON POLLUTION OF THE SEA (ACOPS)

     11. Sua Eccellenza Abdeslam Zenined, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Regno del Marocco nel Regno Unito e Capo della Delegazione del Marocco, è stato eletto Presidente della Conferenza.

     12. La Conferenza ha eletto i vice-presidenti i cui nomi seguono in appresso:

     Vice-Ammiraglio C. Toledo de la Maza (Cile)

     Yu Zhizong (Cina)

     J. Ostergaard (Danimarca)

     O.O. George (Nigeria)

     T.T Syquia (Filippine)

     M.O.A. Savin (URSS)

     13. Il Segretario della Conferenza era composto dei seguenti membri:

     Segretario generale W.A. O'NeilSegretario esecutivo K. Voskresensky Direttore Reparto ambiente marinoVice-Segretari esecutivi J. Wonham Direttore aggiunto capo Reparto ambiente marino D.T. Edwards Direttore aggiunto Reparto ambiente marino14. La Conferenza ha costituito una Commissione plenaria avente mandato di esaminare il progetto di una Convenzione internazionale sulla preparazione e la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, nonché raccomandazioni e risoluzioni connesse.

     15. La Conferenza ha costituito un Comitato di redazione composto da rappresentanti dei seguenti nove Stati:

     ARGENTINA

     SPAGNA

     GIAPPONE

     CINA

     STATI UNITI D'AMERICA

     REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

     EGITTO

     FRANCIA

     UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE

     16. E' stata nominata una Commissione di verifica dei poteri per verificare le credenziali dei rappresentanti che hanno assistito alla Conferenza. La Commissione era composta da rappresentanti dei seguenti Stati:

     CAMEROUN

     IRAN (REPUBBLICA ISLAMICA DELL')

     ITALIA

     POLONIA

     VENEZUELA

     17. Le Commissioni ed il Comitato hanno eletto i seguenti uffici:

     Commissione plenaria PresidenteE.Jansen (Norvegia)Vice-presidentiS.E. G.B. Cooper (Liberia) S.E. Sig.ra P.E.J.Rodgers (Bahamas)Comitato di redazione PresidenteY. Sasamura (Giappone)Vice-PresidenteJ-F.Levy (Francia) Commissione di verifica dei poteri PresidenteJ. Vonau (Polonia)  18. La Commissione si è avvalsa, come base dei suoi lavori:

     - di un progetto di articoli per una Convenzione internazionale sulla preparazione e l'intervento contro l'inquinamento da idrocarburi, elaborato da una riunione preparatoria;

     - di progetti di risoluzioni della Conferenza elaborati dalla riunione preparatoria.

     19. La Conferenza ha altresì esaminato proposte ed osservazioni sui summenzionati documenti, presentate dai governi e dalle organizzazioni interessate.

     20. Al termine delle deliberazioni, la Conferenza ha adottato la:

     CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEL 1990 SULLA PREPARAZIONE, LA LOTTA E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI INQUINAMENTO DA IDROCARBURI

     21. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti Risoluzioni:

     1 Strumenti ed altri documenti elaborati dall'Organizzazione marittima internazionale cui è fatto riferimento in articoli della Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi

     2 Attuazione della Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi prima della sua entrata in vigore

     3 Sollecita attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi

     4 Attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi

     5 Formazione di stock di materiale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi

     6 Promozione di assistenza tecnica

     7 Istituzione ed attuazione di un programma di formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi

     8 Miglioramento dei servizi di assistenza

     9 Cooperazione tra gli Stati e gli assicuratori

     10 Estensione della portata della Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose

     Tali Risoluzioni figurano nel Documento allegato al presente Atto Finale.

     22. Il testo del presente Atto finale è redatto in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, che sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione marittima internazionale.

     23. Il Segretario Generale invierà copie certificate conformi del presente Atto finale e dei Documento allegato, nonché delle copie certificate conformi del testo autentico della Convenzione ai governi degli Stati invitati a farsi rappresentare alla Conferenza, in base alle loro richieste.

     IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno apposto la loro firma sul presente Atto Finale.

     FATTO A LONDRA, il trenta novembre millenovecentonovanta.

 

 

     DOCUMENTO ALLEGATO

     Risoluzione 1 della Conferenza - Strumenti ed altri documenti elaborati dall'Organizzazione Marittima Internazionale cui e fatto riferimento negli articoli della convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi.

 

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (Convenzione OPRC)

     RICONOSCENDO che le misure previste dalla Convenzione OPRC tengono conto delle disposizioni di altre Convenzioni importanti elaborate dall'Organizzazione marittima internazionale, ed in particolare della Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte di navi, come modificata dal relativo Protocollo del 1978, anch'esso modificato (Marpol 73/78),

     RICONOSCENDO ALTRESI' che la Convenzione OPRC deve completare e non ripetere le importanti disposizioni adottate dell'Organizzazione o sotto la sua guida, come quelle che figurano in Marpol 73/78, nelle sue direttive e nei suoi manuali,

     NOTANDO che gli articoli 3, 4, 5 e 6 della Convenzione OPRC fanno riferimento in particolare ad alcune disposizioni di Marpol 73/78 e ad altri documenti elaborati dall'Organizzazione,

     1. ADOTTA la lista degli strumenti ed altri documenti elaborati dall'Organizzazione cui è fatto riferimento negli articoli pertinenti della Convenzione OPRC, come figura in annesso alla presente Risoluzione;

     2. INVITA il Comitato della protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione a mantenere aggiornata questa lista;

     3. PREGA il Segretario Generale dell'Organizzazione di includere questi riferimenti, aggiornandoli se del caso, nelle future edizioni delle pubblicazioni della Convenzione OPRC sotto forma di note a fondo pagina relative agli articoli pertinenti.

     ANNESSO - TESTI CUI LA CONVENZIONE OPRC FA RIFERIMENTO

     Articolo 3 1) a)

     L'espressione "disposizioni adottate dall'Organizzazione", significa la regola 26 dell'Annesso I di Marpol 73/78.

     Articolo 3 1) b)

     L'espressione "accordi internazionali esistenti", significa gli articoli 5 e 7 di Marpol 73/78.

     Articolo 4 2)

     L'espressione "prescrizioni elaborate dall'Organizzazione" significa l'articolo 8 ed il Protocollo I di Marpol 73/78.

     L'espressione "direttive e principi generali adottati

dall'Organizzazione", significa i "principi generali applicabili ai sistemi di resoconto delle navi ed alle prescrizioni in materia di notifica, comprese le direttive relative alla notifica di avvenimenti che coinvolgono merci pericolose, sostanze nocive e/o inquinanti marini" che l'Organizzazione ha adottato con la risoluzione A.648[16].

     Articolo 5 4)

     "Il sistema di compilazione dei rapporti di inquinamento da idrocarburi" elaborato dall'Organizzazione figura all'appendice 2 della Sezione II (Pianificazione di urgenza) del Manuale sull'inquinamento da idrocarburi elaborato dal Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione.

     Articolo 6 1) b)

     Le "direttive elaborate dall'Organizzazione" figurano nella sezione II (Pianificazione d'urgenza) del Manuale sull'inquinamento da idrocarburi elaborato dal Comitato di protezione dell'ambiente marino

dell'organizzazione.

 

     Risoluzione 2 della Conferenza - Attuazione della Convenzione Internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi in attesa della sua entrata in vigore.

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (Convenzione OPRC),

     RlCONOSCENDO che esiste in permanenza il rischio che si verifichi un incidente grave di inquinamento da idrocarburi e che i danni che possono derivarne avrebbero incidenze gravi sull'ambiente,

     CONVINTA che è importante che gli Stati cooperino in materia di scambio di informazioni e che si prestino assistenza per quanto concerne la preparazione e la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi,

     CONSAPEVOLE della particolare vulnerabilità dei paesi che non sono in grado di ottenere con facilità informazioni e pareri sulla preparazione e la lotta all'inquinamento da idrocarburi,

     RICONOSCENDO INOLTRE che è auspicabile che tutti i paesi che rischiano di essere colpiti da incidenti di inquinamento da idrocarburi istituiscano un sistema nazionale di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi,

     AUSPICANDO che le disposizioni della Convenzione OPRC abbiano effetto il prima possibile in modo da agevolare la cooperazione internazionale in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi,

     1. INVITA tutti gli Stati, compresi quelli che non hanno partecipato alla Conferenza, a firmare la Convenzione OPRC ed a divenirne Parti nonché ad attuarne il prima possibile, le disposizioni;

     2. CHIEDE a tutti gli Stati di istituire al più presto e nella misura del possibile, sistemi nazionali di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi;

     3. CHIEDE inoltre a tutti gli Stati, in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione OPRC nei loro confronti, di cooperare tra di loro e con l'Organizzazione marittima internazionale, se del caso, al fine di scambiare informazioni sulla lotta all'inquinamento da idrocarburi e facilitare l'erogazione di una sollecita assistenza in caso di gravi incidenti di inquinamento da idrocarburi.

 

     Risoluzione 3 della Conferenza - Rapida attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 della Convenzione Internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento prodotto da idrocarburi (Convenzione OPRC),

     NOTANDO le disposizioni della risoluzione A.448 (XI) dell'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale sulle intese regionali per lottare contro incidenti o gravi pericoli di inquinamento marino, nonché le risoluzioni dell'Assemblea concernenti l'assistenza tecnica nel settore della protezione dell'ambiente marino (A.349(IX) e A.677[16]),

     NOTANDO ALTRESI' in particolare l'articolo 12 della Convenzione OPRC con il quale le Parti hanno incaricato l'Organizzazione, sotto riserva del suo accordo e della sua disponibilità di risorse sufficienti ad esercitare stabilmente l'attività, di garantire determinate funzioni ed attività e conseguire taluni obiettivi della Convenzione OPRC,

     NOTANDO INOLTRE che è importante tener conto dell'esperienza acquisita nell'ambito di accordi regionali di lotta contro l'inquinamento marino, come indicato nella Risoluzione A.674[16] dell'Assemblea,

     RICONOSCENDO che è importante attuare rapidamente gli obiettivi dell'articolo 12 della Convenzione OPEC,

     1. INVITA il Segretario generale dell'Organizzazione, prima dell'entrata in vigore della Convenzione OPRC, ad avviare una rapida realizzazione di tali funzioni ed attività al fine di raggiungere gli obiettivi enunciati nei paragrafi 1) a) e 1) b) dell'articolo 12 della Convenzione OPRC nei limiti delle risorse disponibili;

     2. INVITA l'Organizzazione a fornire un'istanza nella quale possano essere esaminate le esperienze acquisite nell'ambito di convenzioni e di accordi regionali relativi alla lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi,

     3. PREGA il Segretario Generale di sottoporre all'Organizzazione, entro il termine di un anno a far data dalla Conferenza, un programma indicante le modalità con cui l'Organizzazione intende adempiere ai compiti menzionati nella Convenzione che comprendono elementi come lo spiegamento di risorse disponibili, l'esame e l'elaborazione di altre intese organizzative nonché la determinazione delle incidenze finanziarie e di eventuali fonti di appoggio;

     4. INVITA inoltre l'organizzazione ad esaminare periodicamente l'avanzamento realizzato nell'attuazione dell'articolo 12 della Convenzione OPRC.

 

     Risoluzione 4 della Conferenza - Attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della Convenzione Internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento prodotto da idrocarburi

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione Internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento prodotto da idrocarburi (Convenzione OPRC)

     RICONOSCENDO l'importanza del principio "chi inquina paga"

     NOTANDO che l'articolo 6 della Convenzione OPRC prevede che le Parti instaurino un sistema nazionale che comporti un piano di emergenza e predispongano sia individualmente sia in cooperazione con altre Parti, dispositivi comportanti in particolare materiale di lotta ed un programma di formazione,

     CONSAPEVOLE che nel caso di un incidente prodotto da inquinamento da idrocarburi, i provvedimenti immediatamente adottati dallo Stato minacciato sono essenziali e possono essere nella fase iniziale i più efficaci per proteggere le coste e limitare i danni che possono derivare da tale incidente,

     SOTTOLINEANDO che, quando un'assistenza internazionale è richiesta dallo Stato minacciato, l'invio di personale e di materiale può richiedere un certo periodo di tempo a causa delle distanze,

     SOTTOLINEANDO INOLTRE che l'efficacità dell'assistenza dipende dalle misure di preparazione alla lotta e di formazione del personale, adottate per l'attuazione del piano di emergenza nazionale dello Stato minacciato,

     CONSAPEVOLE che le risorse finanziarie di cui dispongono determinati paesi in via di sviluppo sono limitate,

     RICONOSCENDO ALTRESI' che i provvedimenti di preparazione alla lotta necessitano di un aiuto finanziario specifico, da destinare a tal fine ai paesi in via di sviluppo,

     1. INVITA le parti a tenere debitamente conto, nei loro programmi di cooperazione bilaterale e multilaterale ed a condizioni eque, dei fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo a seguito dell'attuazione della Convenzione OPRC;

     2. INVITA ALTRESI' il Segretario Generale dell'Organizzazione a dare il suo appoggio per individuare gli organismi internazionali suscettibili di fornire specifiche fonti di finanziamento, al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione OPRC.

 

     Risoluzione 5 della Conferenza - Formazione di stock di materiale di lotta contro l'inquinamento prodotto da idrocarburi

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (Convenzione OPCR),

     NOTANDO l'articolo 6 2) a) della Convenzione OPRC secondo il quale ciascuna parte istituisce in base ai suoi mezzi, sia individualmente, sia nel quadro di una cooperazione bilaterale o multilaterale, e, se del caso, in cooperazione con industrie petrolifere e marittime ed altre entità, un sistema che comporta un minimo di materiale prestabilito di lotta contro lo scarico di idrocarburi, nonché programmi relativi all'impiego di detto materiale,

     NOTANDO ALTRESI' che uno degli elementi fondamentali della strategia dell'Organizzazione marittima internazionale per la protezione dell'ambiente marino consiste nel rafforzare i mezzi disponibili a livello nazionale e regionale per lottare contro l'inquinamento marino e promuovere la cooperazione tecnica a tal fine,

     RICONOSCENDO che in caso di scarico di idrocarburi o di rischio di scarico, dovrebbero essere adottate a livello nazionale misure rapide ed efficaci, innanzitutto in vista di organizzare e di coordinare le attività volte a prevenire o mitigare l'inquinamento, nonché operazioni di pulizia,

     RICONOSCENDO altresì che uno dei principi fondamentali alla base del finanziamento delle spese sostenute in caso di inquinamento è il principio "chi inquina paga",

     RICONOSCENDO inoltre l'importanza rappresentata dalla cooperazione e dalla reciproca assistenza nella lotta contro gravi incidenti da inquinamento da idrocarburi ai quali i paesi rischiano di non poter far fronte da soli, nonché la necessità di potenziare lo stock di materiale di lotta contro lo scarico di idrocarburi, disponibile in determinate regioni del mondo particolarmente vulnerabili a gravi incidenti di inquinamento da idrocarburi a causa sia della forte densità del traffico marittimo, sia di un equilibrio ecologico particolarmente sensibile,

     PRENDENDO ATTO CON SODDISFAZIONE delle attività svolte dall'Organizzazione in cooperazione con i paesi donatori ed il settore industriale, per costituire centri o stock di materiale di lotta contro lo scarico di idrocarburi in zone in cui i paesi in via di sviluppo sarebbero particolarmente vulnerabili o minacciati in caso di gravi incidenti di inquinamento da idrocarburi,

     INVITA il Segretario generale dell'Organizzazione in consultazione con il Direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a prendere contatto con le industrie petrolifere e marittime al fine:

     a) di incoraggiare una più stretta cooperazione per aiutare i paesi in via di sviluppo ad applicare l'articolo 6 della Convenzione OPRC, ivi compresa una valutazione dei fabbisogni per quanto riguarda gli stock di materiale di lotta contro lo scarico di idrocarburi a livello regionale o sub-regionale al fine di completare quelli già formati;

     b) di istituire un piano volto a creare centri o stock di materiale di lotta contro lo scarico di idrocarburi a livello regionale o sub-regionale allo scopo di aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare l'articolo 6 2) della Convenzione OPRC.

 

     Risoluzione 6 della Conferenza - Promozione dell'assistenza tecnica

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento prodotto da idrocarburi (Convenzione OPRC),

     NOTANDO che gli elementi chiave della riuscita di ogni azione di lotta contro l'inquinamento marino sono una corretta organizzazione amministrativa dei paesi interessati in questo settore ed almeno un minimo di preparazione tecnica,

     CONSAPEVOLI della difficoltà che potranno incontrare taluni paesi in via di sviluppo per realizzare tale organizzazione e tale preparazione con le loro risorse,

     RICONOSCENDO il ruolo svolto al riguardo dall'Organizzazione marittima internazionale, dagli accordi regionali, dalla cooperazione bilaterale e dai programmi del settore industriale,

     RICONOSCENDO ALTRESI' il contributo fornito al riguardo dal Programma di cooperazione tecnica dell'Organizzazione, dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dalle istituzioni di assistenza nazionali,

     NOTANDO ALTRESI' la risoluzione A.677[16] con la quale il Segretario generale dell'Organizzazione è invitato a procedere con urgenza ad una valutazione dei problemi che si pongono ai paesi in via di sviluppo in vista di determinare gli obiettivi a lunga scadenza del programma di assistenza tecnica dell'Organizzazione nel settore dell'ambiente, ed a fare rapporto all'Assemblea dell'Organizzazione nella sua diciassettesima sessione sui risultati di questa valutazione,

     NOTANDO INOLTRE che il Segretario generale ha convocato a tal fine un gruppo consultivo,

     1. CHIEDE agli Stati Membri dell'Organizzazione se del caso in cooperazione con l'Organizzazione, con gli altri Stati interessati, con le organizzazioni internazionali o regionali competenti e con i programmi del settore industriale, di rafforzare l'azione volta ad assistere i paesi in via di sviluppo, in particolare per guanto riguarda:

     a) la formazione di personale,

     b) la disponibilità di tecniche, di materiale e di adeguate installazioni,

     necessarie per la preparazione e la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi, in modo tale che essi possano installare almeno le strutture e le risorse minime per la lotta contro gli incidenti di inquinamento da idrocarburi proporzionalmente ai rischi percepiti derivanti da tali incidenti.

     2. CHIEDE ALTRESI' agli Stati Membri se del caso in cooperazione con l'Organizzazione, con gli altri Stati interessati, con le Organizzazioni internazionali e regionali competenti ed i programmi del settore industriale, di rafforzare l'azione volta ad assistere i paesi in via di sviluppo nel dare l'avvio a programmi comuni di ricerca-sviluppo;

     3. CHIEDE agli Stati Membri di contribuire senza indugio a queste azioni, tra l'altro nell'ambito di una cooperazione bilaterale o multilaterale;

     4. PREGA inoltre l'Organizzazione di procedere ad una rivalutazione dei principi che regolano la cooperazione e l'assistenza enunciate negli articoli 7, 8 e 9 della Convenzione OPRC in considerazione della Conferenza delle Nazioni Unite del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo.

 

     Risoluzione 7 della Conferenza - Istituzione ed attuazione di un programma di formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento prodotto da idrocarburi

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento prodotto da idrocarburi,

     NOTANDO che uno degli elementi chiave della strategia

dell'Organizzazione marittima internazionale per la protezione dell'ambiente marino è di rafforzare, a livello nazionale e regionale, la capacita di adottare misure volte a prevenire, controllare ed attenuare l'inquinamento marino, a lottare contro quest'ultimo ed a promuovere la cooperazione tecnica necessaria a tal fine,

     CONSAPEVOLE che la capacità di uno Stato di far fronte ad un incidente di inquinamento da idrocarburi dipende dalla disponibilità di materiale di lotta contro lo scarico di idrocarburi nonché di personale qualificato al riguardo,

     RICONOSCENDO il ruolo svolto dall'Organizzazione nella realizzazione di corsi di formazione a livello nazionale, regionale e mondiale e nella elaborazione di aiuti alla formazione in vista di fornire le cognizioni tecniche necessarie, in particolare ai paesi in via di sviluppo, nell'ambito della lotta contro gli incidenti di inquinamento marino.

     RICONOSCENDO INOLTRE il ruolo svolto dall'Università marittima mondiale e dalle sue succursali nel fornire mezzi di formazione ad alto livello per il personale, in particolare quello proveniente dai paesi in via di sviluppo,

     RICONOSCENDO INOLTRE l'appoggio fornito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e da vari Stati Membri a favore della formazione del programma di cooperazione tecnica dell'Organizzazione,

     CONSIDERANDO che è necessario che tutti coloro che si occupano del trasporto in mare di idrocarburi e della sua incidenza sull'ambiente, effettuino sforzi sempre maggiori a livello internazionale al fine di realizzare un programma mondiale di formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi,

     1. INVITA il Segretario generale dell'Organizzazione, in cooperazione con i governi interessati, le organizzazioni internazionali e regionali competenti e le industrie petrolifere e marittime, a sforzarsi di istituire un programma completo di formazione per quanto concerne la preparazione e la lotta contro l'inquinamento prodotto da idrocarburi;

     2. INVITA inoltre il Comitato dl protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione, in base alle proposte formulate dal Segretario generale, ad esaminare e approvare, se del caso, l'elaborazione di un tale programma di formazione in materia di preparazione e di lotta contro l'inquinamento da idrocarburi;

     3. INVITA INOLTRE gli Stati membri dell'Organizzazione a fare di tutto per fornire le cognizioni tecniche necessarie per la realizzazione e l'attuazione di detto programma di formazione.

     Risoluzione 8 della Conferenza - Miglioramento dei servizi di assistenza

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento prodotto da idrocarburi,

     CONSIDERANDO che è necessario garantire l'esistenza di una capacità d'assistenza sufficiente a livello mondiale, e ricompensare il ruolo di prevenzione di coloro che forniscono assistenza nell'ambito dell'inquinamento marino,

     RICORDANDO che la Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza, con la quale sono state adottate misure per incitare gli assistenti a prevenire l'inquinamento marino con le loro operazioni di assistenza, non è ancora entrata in vigore,

     NOTANDO CON INTERESSE che la terza Conferenza internazionale sulla protezione del Mare del Nord ha deciso l'8 marzo 1990, di svolgere un'azione concertata in seno all'Organizzazione marittima internazionale, allo scopo di vigilare che vi sia una sufficiente capacità di assistenza a livello mondiale,

     RICONOSCENDO le conoscenze specializzate e l'esperienza acquisite dagli assistenti che svolgono efficacemente il servizio di assistenza a livello internazionale,

     RICONOSCENDO INOLTRE il ruolo essenziale svolto dagli assistenti per far fronte ad incidenti che causano o che sono suscettibili di causare l'inquinamento dei mari,

     IN CONSIDERAZIONE del fatto che talune indicazioni fanno pensare che vi è pericolo che un quantitativo considerevole della capacità di assistenza appropriata non sia più disponibile ai fini dell'assistenza,

     CONSAPEVOLE della necessità di assicurare una sufficiente capacità di assistenza lungo i principali percorsi di navigazione seguiti dalle navi che effettuano trasporti internazionali di idrocarburi e di altre sostanze nocive,

     1. SOLLECITA gli Stati affinché ratifichino la Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza o vi aderiscano non appena possibile;

     2. CHIEDE agli Stati membri dell'Organizzazione di passare in rassegna il dispositivo di assistenza di cui dispongono e di fare rapporto all'Organizzazione non oltre un anno a decorrere dalla Conferenza, riguardo alle loro capacità di assistenza pubbliche e private atte a realizzare operazioni di assistenza in vista di impedire o di ridurre in tutta la misura del possibile i danni dell'ambiente marino;

     3. CHIEDE agli Stati Membri il cui litorale è stato minacciato o colpito da un incidente di inquinamento marino, di notificare l'Organizzazione riguardo ad altre misure appropriate da essi adottate per utilizzare il dispositivo di assistenza in vista di far fronte a tali incidenti.

     4. CHIEDE al Segretario generale dell'Organizzazione di consultare l'Unione internazionale di salvataggio, gli assistenti, gli assicuratori, i proprietari di navi ed il settore petrolifero riguardo alla disponibilità presente e futura di mezzi di assistenza e di fare rapporto al Comitato di protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione sui risultati delle sue consultazioni.

     Risoluzione 9 della Conferenza - Cooperazione tra gli stati e gli assicuratori

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi,

     CONSAPEVOLE delle difficoltà in cui uno Stato colpito da un incidente di inquinamento si può trovare quando intende acquisire informazioni utili e necessarie alla lotta contro l'inquinamento,

     RICONOSCENDO il ruolo che può essere svolto dai consiglieri ed esperti tecnici degli assicuratori per la fornitura di tali informazioni,

     CONVINTA che è auspicabile instaurare una stretta cooperazione tra lo Stato vittima di un caso di inquinamento e gli assicuratori,

     CHIEDE ai consiglieri ed esperti tecnici degli assicuratori di cooperare con gli Stati in vista di scambiare informazioni tecniche per garantire una efficace lotta in caso di incidenti di inquinamento prodotti da idrocarburi.

     Risoluzione 10 della Conferenza - Estensione della portata della Convenzione Internazionale del 1990 sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento prodotto da idrocarburi, alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose

     LA CONFERENZA,

     AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi (Convenzione OPCR),

     NOTANDO l'articolo 38 a) della Convenzione che istituisce l'Organizzazione marittima internazionale, relativo all'esercizio da parte del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione, di funzioni conferite o suscettibili di essere conferite all'Organizzazione ai sensi o in virtù di convenzioni internazionali,

     RICONOSCENDO che l'inquinamento marino prodotto da discariche accidentali di sostanze nocive e potenzialmente pericolose potrebbe minacciare l'ambiente marino e gli interessi degli Stati costieri,

     RICONOSCENDO altresì l'esistenza di strumenti internazionali relativi al trasporto di sostanze potenzialmente pericolose e della Risoluzione A.676[16] dell'Assemblea sul movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi,

     ESSENDO A CONOSCENZA ALTRESI' del fatto che buona parte delle convenzioni ed accordi regionali esistenti in materia di cooperazione nella lotta contro gli incidenti di inquinamento marino si applicano sia agli idrocarburi sia ad altre sostanze nocive,

     CONSIDERANDO che è auspicabile allargare la portata della Convenzione OPRC affinché essa si applichi, in tutto o in parte, agli incidenti di inquinamento marino che implicano sostanze nocive e potenzialmente pericolose,

     CONSIDERANDO altresì che è auspicabile che la Convenzione OPRC venga attuata dalle Parti, se del caso e nella misura del possibile, agli incidenti di inquinamento marino che implicano sostanze nocive e potenzialmente pericolose diverse dagli idrocarburi,

     RITENENDO che i mezzi per far fronte ad un incidente di inquinamento marino implicante sostanze nocive e potenzialmente pericolose differiscono considerevolmente, sotto alcuni aspetti, dai mezzi utilizzati per la preparazione e la lotta contro l'inquinamento da idrocarburi,

     RICONOSCENDO inoltre che l'Organizzazione prosegue i suoi lavori in vista di elaborare un ordinamento giuridico internazionale di responsabilità e di indennizzazione per quanto riguarda il trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose e che è opportuno adottare rapidamente una Convenzione al riguardo,

     1. INVITA l'Organizzazione marittima internazionale ad intraprendere lavori in vista di elaborare uno strumento appropriato che consentirebbe di allargare la portata della Convenzione OPRC affinché essa possa applicarsi, in tutto o in parte, agli incidenti di inquinamento prodotto da sostanze potenzialmente pericolose diverse dagli idrocarburi, e ad elaborare a tal fine una proposta;

     2. CHIEDE CON INSISTENZA alle Parti alla Convenzione OPRC di applicare le appropriate disposizioni della Convenzione nella misura del possibile e qualora sia appropriato, alle sostanze nocive e potenzialmente pericolose, in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore di uno strumento vertente su queste sostanze.

 

 


[1] Traduzione non ufficiale. Lo strumento di ratifica è stato depositato il 2 marzo 1999 pertanto la presente convenzione entra in vigore il 2 giugno 1999.