Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.2 diritto della proprietà industriale |
Data: | 30/09/2015 |
Numero: | 1753 |
Sommario |
Art. 1. Partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata |
Art. 2. Notifica da presentare da parte dell'Italia |
Art. 3. Entrata in vigore e data di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 in Italia |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 5.2.57 - Decisione 30 settembre 2015, n. 1753.
Decisione (UE) 2015/1753 della Commissione che conferma la partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria
(G.U.U.E. 1 ottobre 2015, n. L 256)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 328, paragrafo 1, e l'articolo 331, paragrafo 1,
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (1),
vista la notifica da parte dell'Italia dell'intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria,
considerando quanto segue:
(1) Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha deciso di autorizzare la cooperazione rafforzata tra Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ungheria nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
(2) Il 17 dicembre 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il
(3) Il 17 dicembre 2012 il Consiglio ha adottato il
(4) L'Italia ha notificato la sua intenzione di partecipare alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria con lettera datata 2 luglio 2015, protocollata dalla Commissione il 20 luglio 2015.
(5) La Commissione osserva che né la decisione 2011/167/UE né i regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 impongono condizioni particolari di partecipazione alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria e che la partecipazione dell'Italia dovrebbe accrescere i benefici di detta cooperazione rafforzata.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata
1. La partecipazione dell'Italia alla cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria autorizzata dalla decisione 2011/167/UE è confermata.
2. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 si applicano all'Italia in conformità alla presente decisione.
Art. 2. Notifica da presentare da parte dell'Italia
1. L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 9 del
2. L'Italia notifica alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del
Art. 3. Entrata in vigore e data di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 in Italia
1. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 entrano in vigore in Italia il giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. I regolamenti (UE) n. 1257/2012 e (UE) n. 1260/2012 si applicano all'Italia alla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.
Art. 4. Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.