§ 5.2.54 - Regolamento 17 dicembre 2012, n. 1257.
Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.2 diritto della proprietà industriale
Data:17/12/2012
Numero:1257


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Brevetto europeo con effetto unitario
Art. 4.  Data di decorrenza dell’efficacia
Art. 5.  Tutela uniforme
Art. 6.  Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario
Art. 7.  Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale
Art. 8.  Licenze di diritto
Art. 9.  Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti
Art. 10.  Principio in materia di spese
Art. 11.  Tasse di rinnovo
Art. 12.  Livello delle tasse di rinnovo
Art. 13.  Distribuzione
Art. 14.  Cooperazione tra la Commissione e l’UEB
Art. 15.  Applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale
Art. 16.  Relazione sul funzionamento del presente regolamento
Art. 17.  Notifica da parte degli Stati membri partecipanti
Art. 18.  Entrata in vigore e applicazione


§ 5.2.54 - Regolamento 17 dicembre 2012, n. 1257.

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria

(G.U.U.E. 31 dicembre 2012, n. L 361)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma,

 

vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria [1],

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La creazione delle condizioni giuridiche che permettano alle imprese di adattare le loro attività nella produzione e nella distribuzione di prodotti attraverso i confini nazionali e che offrano loro maggiori scelte e opportunità contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea. È necessario che una protezione brevettuale uniforme nel mercato interno, o almeno una parte significativa dello stesso, figuri fra gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese.

 

(2) Ai sensi dell’articolo 118, primo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), le misure da adottare nell’ambito dell’instaurazione e del funzionamento del mercato interno includono la creazione di una protezione brevettuale uniforme nell’Unione e l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione.

 

(3) Il 10 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/167/UE, che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito ("Stati membri partecipanti") nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

 

(4) La tutela brevettuale unitaria favorirà il progresso scientifico e tecnologico e il funzionamento del mercato interno rendendo l’accesso al sistema brevettuale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro. Essa migliorerà altresì il livello della tutela brevettuale rendendo possibile l’ottenimento di una protezione brevettuale uniforme negli Stati membri partecipanti e l’eliminazione dei costi e della complessità a beneficio delle imprese di tutta l’Unione. Essa dovrebbe essere disponibile per i titolari di un brevetto europeo, sia degli Stati membri partecipanti che degli altri Stati, indipendentemente dalla loro cittadinanza, residenza o luogo di stabilimento.

 

(5) La Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 ("CBE"), ha istituito l’Organizzazione europea dei brevetti, affidandole il compito di concedere brevetti europei. Questo compito è svolto dall’Ufficio europeo dei brevetti ("UEB"). Un brevetto europeo concesso dall’UEB dovrebbe, su richiesta del titolare del brevetto, beneficiare dell’effetto unitario in virtù del presente regolamento negli Stati membri partecipanti. Tale brevetto è in prosieguo denominato "brevetto europeo con effetto unitario".

 

(6) Conformemente alla parte IX della CBE, un gruppo di Stati contraenti della CBE può conferire un carattere unitario ai brevetti europei concessi per quegli Stati. Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della CBE, un trattato di brevetto regionale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del trattato sulla cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, modificato da ultimo il 3 febbraio 2001, e un accordo particolare ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione sulla protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883 e modificata da ultimo il 28 settembre 1979.

 

(7) È opportuno che la tutela brevettuale unitaria sia conseguita conferendo un effetto unitario ai brevetti europei nella fase successiva alla concessione in virtù del presente regolamento e in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. La caratteristica principale di un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere il suo carattere unitario, vale a dire esso dovrebbe fornire una protezione uniforme e avere pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti. Ne consegue che un brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti. Dovrebbe essere possibile concedere in licenza un brevetto europeo con effetto unitario in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o per una parte di esso. Per garantire un ambito di applicazione sostanziale uniforme della tutela conferita dalla tutela brevettuale unitaria, solamente i brevetti europei concessi a tutti gli Stati membri partecipanti con la medesima serie di rivendicazioni dovrebbero beneficiare dell’effetto unitario. Infine, l’effetto unitario attribuito a un brevetto europeo dovrebbe avere natura accessoria e si dovrebbe considerare come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo di base è stato revocato o limitato.

 

(8) Conformemente ai principi generali del diritto brevettuale e all’articolo 64, paragrafo 1, della CBE, la tutela brevettuale unitaria dovrebbe avere efficacia retroattiva negli Stati membri partecipanti a decorrere dalla data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo nel bollettino europeo dei brevetti. Se la tutela brevettuale unitaria acquista efficacia, gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire che si consideri che il brevetto europeo non abbia acquisito efficacia nel loro territorio come brevetto nazionale in modo da evitare un’eventuale doppia tutela brevettuale.

 

(9) Il brevetto europeo con effetto unitario dovrebbe conferire al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali il brevetto fornisce tutela. Ciò dovrebbe essere garantito mediante l’istituzione di un tribunale unificato dei brevetti. Per le questioni non trattate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile [3], si dovrebbero applicare le disposizioni della CBE, l’accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti, incluse le disposizioni che definiscono la portata di tale diritto e le sue limitazioni, e il diritto nazionale, comprese le norme di diritto privato internazionale.

 

(10) Le licenze obbligatorie per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbero essere disciplinate dalla normativa degli Stati membri partecipanti in relazione ai rispettivi territori.

 

(11) Nella relazione sul funzionamento del presente regolamento la Commissione dovrebbe valutare il funzionamento delle limitazioni applicabili e, se necessario, formulare le proposte del caso, tenendo conto del contributo del sistema brevettuale all’innovazione e al progresso tecnologico, degli interessi legittimi dei terzi e degli interessi superiori della società. L’accordo relativo a un tribunale unificato dei brevetti non osta a che l’Unione europea eserciti le sue competenze in materia.

 

(12) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il principio dell’esaurimento dei diritti dovrebbe applicarsi anche ai brevetti europei con effetto unitario. Pertanto, i diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario non si dovrebbero estendere agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto che sono compiuti negli Stati membri partecipanti dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato nell’Unione dal titolare del brevetto.

 

(13) È opportuno che il regime applicabile al risarcimento danni sia disciplinato dalla normativa degli Stati membri partecipanti, in particolare dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale [4].

 

(14) Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, dovrebbe essere considerato, nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti, come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante determinato in conformità di criteri specifici quali la residenza del richiedente, la sua principale sede di attività o la sua sede di attività.

 

(15) Per favorire e agevolare lo sfruttamento economico di un’invenzione tutelata da un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare di tale brevetto dovrebbe poterlo concedere in licenza contro un corrispettivo adeguato. A tal fine, il titolare del brevetto dovrebbe poter depositare all’UEB una dichiarazione secondo la quale è pronto a concedere una licenza contro un corrispettivo adeguato. In tal caso, il titolare del brevetto dovrebbe beneficiare di una riduzione delle tasse di rinnovo a decorrere dal ricevimento di tale dichiarazione da parte dell’UEB.

 

(16) Il gruppo di Stati contraenti che fanno uso delle disposizioni della parte IX della CBE può assegnare compiti all’UEB e istituire un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti ("comitato ristretto").

 

(17) Gli Stati membri partecipanti dovrebbero conferire all’UEB taluni compiti amministrativi riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, in particolare con riguardo alla gestione delle richieste di effetto unitario, la registrazione dell’effetto unitario e di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione dei brevetti europei con effetto unitario, la riscossione e la distribuzione delle tasse di rinnovo, la pubblicazione delle traduzioni a scopi informativi durante un periodo transitorio e la gestione di un regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione sostenuti dai richiedenti che depositano le domande di brevetto europeo in una lingua diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB.

 

(18) Nell’ambito del comitato ristretto gli Stati membri partecipanti dovrebbero garantire la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti affidati all’UEB dagli Stati membri partecipanti, garantire che le richieste di effetto unitario siano depositate presso l’UEB entro un mese dalla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione e garantire che tali richieste siano presentate nella lingua del procedimento dinanzi all’UEB, unitamente alla traduzione prescritta, durante un periodo transitorio, dal regolamento (UE) n. 1260/2012. Gli Stati membri partecipanti dovrebbero altresì provvedere a fissare, conformemente alle norme sul voto di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE, il livello delle tasse di rinnovo e la relativa quota di distribuzione secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

 

(19) I titolari dei brevetti dovrebbero corrispondere una singola tassa di rinnovo annuale per un brevetto europeo con effetto unitario. Le tasse di rinnovo dovrebbero essere progressive lungo la durata della tutela brevettuale e, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, dovrebbero coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria. Il livello delle tasse di rinnovo dovrebbe essere fissato al fine di favorire l’innovazione e di promuovere la competitività delle imprese europee, tenendo conto della situazione di entità specifiche quali le piccole e medie imprese, ad esempio sotto forma di tasse ridotte. Tale livello dovrebbe inoltre rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto ed essere simile al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che acquisti efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.

 

(20) Il livello e la distribuzione adeguati delle tasse di rinnovo dovrebbero essere determinati al fine di garantire che, relativamente alla tutela brevettuale unitaria, tutti i costi dei compiti affidati all’UEB siano interamente coperti dalle risorse generate dai brevetti europei con effetto unitario e che, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, le entrate provenienti dalle tasse di rinnovo garantiscano il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.

 

(21) Le tasse di rinnovo dovrebbero essere corrisposte all’Organizzazione europea dei brevetti. L’UEB dovrebbe trattenere un importo a copertura delle spese generate presso l’UEB nello svolgimento dei compiti relativi alla tutela brevettuale unitaria conformemente all’articolo 146 della CBE. L’importo rimanente dovrebbe essere distribuito tra gli Stati membri partecipanti e dovrebbe essere utilizzato per scopi riguardanti i brevetti. La quota di distribuzione dovrebbe essere fissata sulla base di criteri equi, giusti e pertinenti, segnatamente il livello di attività brevettuale e la dimensione del mercato e dovrebbe garantire che un importo minimo sia distribuito a ciascuno Stato membro partecipante al fine di mantenere un funzionamento equilibrato e sostenibile del sistema. La distribuzione dovrebbe offrire una compensazione per il fatto di avere una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB, per avere un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso, stabilito sulla base del quadro europeo di valutazione dell’innovazione e/o per aver acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.

 

(22) Un partenariato rafforzato tra l’UEB e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri dovrebbe consentire all’UEB di utilizzare regolarmente, ove opportuno, il risultato di ricerche condotte dagli uffici centrali della proprietà industriale su una domanda di brevetto nazionale la cui priorità è rivendicata in una successiva domanda di brevetto europeo. Tutti gli uffici centrali della proprietà industriale, compresi quelli che non eseguono ricerche nel corso della procedura di concessione di un brevetto nazionale, possono svolgere un ruolo fondamentale nell’ambito del partenariato rafforzato, tra l’altro offrendo consulenza e assistenza ai potenziali richiedenti il brevetto, in particolare alle piccole e medie imprese, ricevendo le domande, trasmettendo le domande all’UEB e divulgando informazioni sui brevetti.

 

(23) Il presente regolamento è integrato dal regolamento (UE) n. 1260/2012, adottato dal Consiglio in conformità all’articolo 118, secondo comma, TFUE.

 

(24) La giurisdizione sui brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere stabilita e disciplinata da uno strumento che istituisce, per i brevetti europei e i brevetti europei con effetto unitario, un sistema unificato di risoluzione delle controversie in materia di brevetti.

 

(25) È essenziale istituire un tribunale unificato dei brevetti incaricato di giudicare le cause concernenti i brevetti europei con effetto unitario al fine di garantire il corretto funzionamento di tali brevetti, la coerenza della giurisprudenza e quindi la certezza del diritto, nonché l’efficienza dei costi per i titolari dei brevetti. È pertanto di fondamentale importanza che gli Stati membri partecipanti ratifichino l’accordo su un tribunale unificato dei brevetti conformemente alle rispettive procedure costituzionali e parlamentari nazionali e adottino le misure necessarie affinché tale tribunale divenga operativo quanto prima.

 

(26) Il presente regolamento dovrebbe far salvo il diritto degli Stati membri partecipanti di concedere brevetti nazionali e non dovrebbe sostituire la normativa degli Stati membri partecipanti sui brevetti. I richiedenti un brevetto dovrebbero conservare la libertà di optare per un brevetto nazionale, un brevetto europeo con effetto unitario, un brevetto europeo con efficacia in uno o più Stati contraenti della CBE o un brevetto europeo con effetto unitario convalidato anche in uno o più altri Stati contraenti della CBE che non sono Stati membri partecipanti.

 

(27) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire la creazione di una tutela brevettuale unitaria, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, se del caso, mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Oggetto

1. Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione 2011/167/UE.

 

2. Il presente regolamento costituisce un accordo particolare ai sensi dell’articolo 142 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 ("CBE").

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "Stato membro partecipante", uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in virtù della decisione 2011/167/UE, o in virtù di una decisione adottata conformemente all’articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, al momento in cui è effettuata la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9;

 

b) "brevetto europeo", un brevetto concesso dall’Ufficio europeo dei brevetti ("UEB") secondo le norme e le procedure stabilite nella CBE;

 

c) "brevetto europeo con effetto unitario", un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del presente regolamento;

 

d) "registro europeo dei brevetti", il registro tenuto dall’UEB ai sensi dell’articolo 127 della CBE;

 

e) "registro per la tutela brevettuale unitaria", il registro facente parte del registro europeo dei brevetti in cui sono registrati l’effetto unitario e qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento, revoca o estinzione di un brevetto europeo con effetto unitario;

 

f) "bollettino europeo dei brevetti", la pubblicazione periodica stabilita nell’articolo 129 della CBE.

 

     Art. 3. Brevetto europeo con effetto unitario

1. Un brevetto europeo concesso con la stessa serie di rivendicazioni con riguardo a tutti gli Stati membri partecipanti beneficia di un effetto unitario in detti Stati membri, a condizione che il suo effetto unitario sia stato registrato nel registro per la tutela brevettuale unitaria.

 

Un brevetto europeo concesso con una diversa serie di rivendicazioni per diversi Stati membri partecipanti non beneficia dell’effetto unitario.

 

2. Un brevetto europeo con effetto unitario possiede un carattere unitario. Esso fornisce una protezione uniforme e ha pari efficacia in tutti gli Stati membri partecipanti.

 

Esso può essere limitato, trasferito o revocato, o estinguersi unicamente in relazione a tutti gli Stati membri partecipanti.

 

Esso può essere concesso in licenza in relazione all’intero territorio degli Stati membri partecipanti o ad una parte di esso.

 

3. L’effetto unitario di un brevetto europeo si considera come non prodotto nella misura in cui il brevetto europeo è stato revocato o limitato.

 

     Art. 4. Data di decorrenza dell’efficacia

1. Un brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia negli Stati membri partecipanti alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti, da parte dell’UEB, della menzione della concessione del brevetto europeo.

 

2. Gli Stati membri partecipanti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, laddove l’effetto unitario di un brevetto europeo sia stato registrato e si estenda al loro territorio, si consideri che tale brevetto europeo non abbia acquisito efficacia come brevetto nazionale nel loro territorio alla data di pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione.

 

CAPO II

 

EFFETTI DI UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO

 

     Art. 5. Tutela uniforme

1. Il brevetto europeo con effetto unitario conferisce al titolare il diritto di impedire a qualsiasi terzo di commettere atti avverso i quali tale brevetto fornisce tutela in tutti i territori degli Stati membri partecipanti in cui ha effetto unitario, fatte salve le limitazioni applicabili.

 

2. La portata di tale diritto e le sue limitazioni sono uniformi in tutti gli Stati membri partecipanti in cui il brevetto ha effetto unitario.

 

3. Gli atti avverso cui il brevetto fornisce la tutela di cui al paragrafo 1 e le limitazioni applicabili sono definiti dalla normativa applicata ai brevetti europei con effetto unitario negli Stati membri partecipanti il cui diritto nazionale si applica al brevetto europeo con effetto unitario in quanto oggetto di proprietà a norma dell’articolo 7.

 

4. Nella relazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, la Commissione valuta il funzionamento delle limitazioni applicabili e, se necessario, formula le proposte del caso.

 

     Art. 6. Esaurimento dei diritti conferiti da un brevetto europeo con effetto unitario

I diritti conferiti dal brevetto europeo con effetto unitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto compiuti negli Stati membri partecipanti in cui tale brevetto abbia effetto unitario, dopo che il prodotto sia stato immesso sul mercato dell’Unione dal titolare del brevetto o con il suo consenso, a meno che il titolare del brevetto non abbia motivi legittimi per opporsi all’ulteriore commercializzazione del prodotto.

 

CAPO III

 

UN BREVETTO EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO IN QUANTO OGGETTO DI PROPRIETÀ

 

     Art. 7. Equiparazione del brevetto europeo con effetto unitario al brevetto nazionale

1. Un brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario e nel quale, in base al registro europeo dei brevetti:

 

a) il richiedente aveva la residenza o la sede principale di attività alla data di deposito della domanda di brevetto europeo; o

 

b) se la lettera a) non si applica, il richiedente aveva una sede di attività alla data del deposito della domanda di brevetto europeo.

 

2. Se sono iscritte due o più persone nel registro europeo dei brevetti in qualità di co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente indicato per primo. Se ciò non è possibile, il paragrafo 1, lettera a), si applica al co-richiedente successivo indicato secondo l’ordine di iscrizione. Se il paragrafo 1, lettera a), non si applica a nessuno dei co-richiedenti, il paragrafo 1, lettera b), si applica di conseguenza.

 

3. Se il richiedente non aveva la residenza, la sede principale di attività o la sede di attività in uno Stato membro partecipante in cui tale brevetto abbia effetto unitario ai fini del paragrafo 1 o 2, il brevetto europeo con effetto unitario, in quanto oggetto di proprietà, è considerato nella sua totalità e in tutti gli Stati membri partecipanti come un brevetto nazionale dello Stato in cui ha sede l’Organizzazione europea dei brevetti, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della CBE.

 

4. L’acquisizione di un diritto non può dipendere dall’iscrizione in un registro nazionale dei brevetti.

 

     Art. 8. Licenze di diritto

1. Il titolare di un brevetto europeo con effetto unitario può depositare una dichiarazione presso l’UEB secondo la quale il titolare è pronto a consentire a qualsiasi persona di utilizzare l’invenzione come licenziatario contro un corrispettivo adeguato.

2. Una licenza ottenuta a norma del presente regolamento è equiparata a una licenza contrattuale.

 

CAPO IV

 

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

 

     Art. 9. Compiti amministrativi nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti

1. Ai sensi dell’articolo 143 della CBE, gli Stati membri partecipanti conferiscono all’UEB i seguenti compiti da svolgere in conformità del suo regolamento interno:

 

a) gestire le richieste di effetto unitario presentate dai titolari di brevetti europei;

 

b) includere il registro per la tutela brevettuale unitaria nell’ambito del registro europeo dei brevetti e gestire il registro per la tutela brevettuale unitaria;

 

c) ricevere e registrare le dichiarazioni relative alle licenze di cui all’articolo 8, il loro ritiro e gli impegni assunti dal titolare del brevetto europeo con effetto unitario in seno agli organismi internazionali di standardizzazione in materia di concessione di licenze;

 

d) pubblicare le traduzioni di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n.1260/2012 durante il periodo transitorio di cui al medesimo articolo;

 

e) riscuotere e gestire le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione è pubblicata nel bollettino europeo dei brevetti; riscuotere e gestire le sovrattasse per pagamento tardivo delle tasse di rinnovo quando tale pagamento tardivo sia effettuato entro sei mesi dalla data prevista, nonché distribuire una parte delle tasse di rinnovo riscosse agli Stati membri partecipanti;

 

f) gestire il regime di compensazione per il rimborso dei costi di traduzione di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1260/2012;

 

g) garantire che una richiesta di effetto unitario da parte del titolare di un brevetto europeo sia presentata nella lingua del procedimento ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 3, della CBE, non oltre un mese dalla pubblicazione nel bollettino europeo dei brevetti della menzione della concessione; e

 

h) garantire che l’effetto unitario sia indicato nel registro per la tutela brevettuale unitaria, se una richiesta di effetto unitario è stata depositata e, durante il periodo transitorio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1260/2012, presentata unitamente alle traduzioni di cui al medesimo articolo, e che l’UEB sia informato di qualsiasi limitazione, licenza, trasferimento o revoca dei brevetti europei con effetto unitario.

 

2. Gli Stati membri partecipanti garantiscono il rispetto del presente regolamento nell’adempimento degli obblighi internazionali assunti in forza della CBE e collaborano a tal fine. Nella loro qualità di Stati contraenti della CBE, gli Stati membri partecipanti garantiscono la governance e la sorveglianza delle attività relative ai compiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e garantiscono la fissazione del livello delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 12 del presente regolamento e la fissazione della quota di distribuzione delle tasse di rinnovo in conformità all’articolo 13 del presente regolamento.

 

A tal fine, essi istituiscono un comitato ristretto del consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti ("comitato ristretto") ai sensi dell’articolo 145 della CBE.

 

Il comitato ristretto è costituito dai rappresentanti degli Stati membri partecipanti e da un rappresentante della Commissione in qualità di osservatore, nonché da supplenti che li rappresenteranno in loro assenza. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere da consiglieri o esperti.

 

Il comitato ristretto adotta le sue decisioni tenendo debitamente conto della posizione della Commissione e conformemente alle norme di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della CBE.

 

3. Gli Stati membri partecipanti garantiscono una protezione giuridica efficace dinanzi a una giurisdizione competente di uno o più Stati membri partecipanti nei confronti delle decisioni prese dall’UEB nello svolgimento dei compiti di cui al paragrafo 1.

 

CAPO V

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 10. Principio in materia di spese

Le spese sostenute dall’UEB nello svolgimento dei compiti supplementari affidatigli dagli Stati membri partecipanti ai sensi dell’articolo 143 della CBE sono coperte dalle tasse generate dai brevetti europei con effetto unitario.

 

     Art. 11. Tasse di rinnovo

1. Le tasse di rinnovo dei brevetti europei con effetto unitario e le sovrattasse per il loro pagamento tardivo sono corrisposte all’Organizzazione europea dei brevetti da parte del titolare del brevetto. Dette tasse sono dovute per gli anni successivi all’anno in cui la menzione della concessione del brevetto europeo che beneficia di un effetto unitario è pubblicata nel registro europeo dei brevetti.

 

2. Un brevetto europeo con effetto unitario si estingue se una tassa di rinnovo e, se del caso, eventuali sovrattasse non sono state corrisposte nei tempi stabiliti.

 

3. Le tasse di rinnovo che giungono a scadenza dopo il ricevimento della dichiarazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, subiscono una riduzione.

 

     Art. 12. Livello delle tasse di rinnovo

1. Le tasse di rinnovo per i brevetti europei con effetto unitario sono:

 

a) progressive lungo la durata della tutela brevettuale unitaria;

 

b) sufficienti a coprire tutti i costi inerenti alla concessione del brevetto europeo e alla gestione della tutela brevettuale unitaria; e

 

c) sufficienti, unitamente alle tasse da corrispondere all’Organizzazione europea dei brevetti durante la fase precedente alla concessione, a garantire il pareggio del bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.

 

2. Il livello delle tasse di rinnovo è fissato tenendo conto, tra l’altro, della situazione di entità specifiche, quali le piccole e medie imprese, allo scopo di:

 

a) favorire l’innovazione e promuovere la competitività delle imprese europee;

 

b) rispecchiare la dimensione del mercato coperto dal brevetto; e

 

c) essere pari al livello delle tasse di rinnovo nazionali per un brevetto europeo medio che abbia efficacia negli Stati membri partecipanti nel momento in cui il livello delle tasse di rinnovo è fissato per la prima volta.

 

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al presente capo, le tasse di rinnovo sono fissate a un livello che:

 

a) sia pari al livello della tassa di rinnovo da corrispondere per la copertura geografica media degli attuali brevetti europei;

 

b) rispecchi la tassa di rinnovo degli attuali brevetti europei; e

 

c) rispecchi il numero di richieste di effetto unitario.

 

     Art. 13. Distribuzione

1. L’UEB trattiene il 50 % delle tasse di rinnovo di cui all’articolo 11 corrisposte per i brevetti europei con effetto unitario. L’importo rimanente è ripartito tra gli Stati membri partecipanti secondo la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo stabilita conformemente all’articolo 9, paragrafo 2.

 

2. Per conseguire gli obiettivi enunciati nel presente capo, la quota di distribuzione delle tasse di rinnovo fra gli Stati membri partecipanti è basata sui seguenti criteri equi, giusti e pertinenti:

 

a) il numero delle domande di brevetto;

 

b) la dimensione del mercato, garantendo un importo minimo da ripartire tra ciascuno Stato membro partecipante;

 

c) una compensazione agli Stati membri partecipanti che hanno:

 

i) una lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell’UEB;

 

ii) un livello di attività brevettuale sproporzionatamente basso; e/o

 

iii) acquisito lo status di membro dell’Organizzazione europea dei brevetti in tempi relativamente recenti.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 14. Cooperazione tra la Commissione e l’UEB

La Commissione instaura una stretta cooperazione attraverso un accordo di lavoro con l’UEB nei settori interessati dal presente regolamento. Tale cooperazione comprende scambi regolari di pareri riguardanti il funzionamento dell’accordo di lavoro, in particolare la questione delle tasse di rinnovo e del loro impatto sul bilancio dell’Organizzazione europea dei brevetti.

 

     Art. 15. Applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del diritto della concorrenza e delle norme relative alla concorrenza sleale.

 

     Art. 16. Relazione sul funzionamento del presente regolamento

1. Non oltre tre anni dalla data in cui il primo brevetto europeo con effetto unitario acquista efficacia, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento e, ove necessario, formula le proposte del caso per modificarlo.

 

2. La Commissione presenta regolarmente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sul funzionamento delle tasse di rinnovo di cui all’articolo 11, soffermandosi in particolar modo sulla conformità all’articolo 12.

 

     Art. 17. Notifica da parte degli Stati membri partecipanti

1. Gli Stati membri partecipanti informano la Commissione delle misure adottate conformemente all’articolo 9 entro la data di applicazione del presente regolamento.

 

2. Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione le misure adottate conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, entro la data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante in cui il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione.

 

     Art. 18. Entrata in vigore e applicazione [1]

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

2. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti ("accordo"), se successiva.

 

In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 4, paragrafo 1, un brevetto europeo per cui è registrato un effetto unitario presso il registro per la tutela brevettuale unitaria ha effetto unitario solo negli Stati membri partecipanti nei quali il tribunale unificato dei brevetti abbia giurisdizione esclusiva in materia di brevetti europei con effetto unitario alla data della registrazione.

 

3. Ogni Stato membro partecipante comunica alla Commissione la sua ratifica dell’accordo al momento del deposito del suo strumento di ratifica. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la data di entrata in vigore dell’accordo e un elenco degli Stati membri che hanno ratificato l’accordo alla data di entrata in vigore. Successivamente la Commissione aggiorna regolarmente l’elenco degli Stati membri partecipanti che hanno ratificato l’accordo e pubblica tale elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

4. Gli Stati membri partecipanti garantiscono che le misure di cui all’articolo 9 siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento.

 

5. Ogni Stato membro partecipante garantisce che le misure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, siano in vigore alla data di applicazione del presente regolamento o, nel caso di uno Stato membro partecipante nel quale il tribunale unificato dei brevetti non abbia giurisdizione esclusiva per quanto riguarda i brevetti europei con effetto unitario alla data di applicazione del presente regolamento, entro la data a decorrere dalla quale il tribunale unificato dei brevetti abbia tale giurisdizione esclusiva nello Stato membro partecipante in questione.

 

6. La tutela brevettuale unitaria può essere richiesta per qualsiasi brevetto europeo concesso alla data di applicazione del presente regolamento o dopo tale data.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo dell’ 11 dicembre 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012.

 

[3] Cfr. pag. 89 della presente Gazzetta ufficiale.

 

[4] GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.


[1] Per l'entrata in vigore in Italia, vedi l'art. 3 della Decisione (UE) 2015/1753.