Settore: | Normativa europea |
Materia: | 5. diritto delle imprese |
Capitolo: | 5.2 diritto della proprietà industriale |
Data: | 17/12/2012 |
Numero: | 1260 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Definizioni |
Art. 3. Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario |
Art. 4. Traduzione in caso di controversia |
Art. 5. Gestione di un regime di compensazione |
Art. 6. Misure transitorie |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 5.2.55 - Regolamento 17 dicembre 2012, n. 1260.
Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile
(G.U.U.E. 31 dicembre 2012, n. L 361)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, secondo comma,
vista la decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria [1],
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) A norma della decisione 2011/167/UE, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Francia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito ("Stati membri partecipanti") sono stati autorizzati a instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria.
(2) A norma del
(3) È opportuno che il regime di traduzione per i brevetti europei che beneficiano dell'effetto unitario negli Stati membri partecipanti ("brevetto europeo con effetto unitario") sia istituito mediante un regolamento distinto, conformemente all’articolo 118, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ("TFUE").
(4) Conformemente alla decisione 2011/167/UE, il regime di traduzione per i brevetti europei con effetto unitario dovrebbe essere semplice ed efficiente in termini di costi. Esso dovrebbe corrispondere a quello previsto nella proposta di regolamento del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea, presentata dalla Commissione il 30 giugno 2010, unitamente agli elementi di compromesso proposti dalla presidenza nel novembre 2010 che hanno riscosso un ampio sostegno in seno al Consiglio.
(5) Tale regime di traduzione dovrebbe assicurare la certezza del diritto e incentivare l’innovazione e, in particolare, favorire le piccole e medie imprese (PMI). Esso dovrebbe rendere l’accesso al brevetto europeo con effetto unitario e al sistema brevettuale in generale più facile, meno costoso e giuridicamente sicuro.
(6) Dal momento che l’UEB è responsabile della concessione di brevetti europei, è opportuno che il regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario si basi sulla procedura in vigore presso l’UEB. Tale regime dovrebbe mirare a conseguire il necessario equilibrio tra gli interessi degli operatori economici e il pubblico interesse, in termini di costo del procedimento e di disponibilità delle informazioni tecniche.
(7) Fatte salve le disposizioni transitorie, se il fascicolo di un brevetto europeo con effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non dovrebbe essere necessaria alcuna altra traduzione. L’articolo 14, paragrafo 6, della CBE stabilisce che il fascicolo di un brevetto europeo è pubblicato nella lingua del procedimento presso l'UEB e contiene una traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali dell'UEB.
(8) In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, è legittimo esigere che il titolare del brevetto, su richiesta del presunto contraffattore, fornisca una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante in cui ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore. Il titolare del brevetto dovrebbe inoltre fornire, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti il brevetto europeo con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale. Tali traduzioni non dovrebbero essere effettuate mediante mezzi automatici e dovrebbero essere fornite a spese del titolare del brevetto.
(9) In caso di controversia concernente una domanda di risarcimento, il tribunale adito dovrebbe prendere in considerazione il fatto che, prima di poter disporre di una traduzione nella sua lingua, il presunto contraffattore può aver agito in buona fede, senza sapere o senza aver avuto motivi ragionevoli per sapere che stava violando il brevetto. Il tribunale competente dovrebbe valutare le circostanze del singolo caso e, inter alia, considerare se il presunto contraffattore sia una PMI che opera solamente a livello locale, la lingua del procedimento dinanzi all’UEB e, durante il periodo transitorio, la traduzione trasmessa unitamente alla richiesta di effetto unitario.
(10) Per agevolare l’accesso ai brevetti europei con effetto unitario, in particolare per le PMI, i richiedenti dovrebbero poter depositare la propria domanda di brevetto presso l’UEB in qualsiasi lingua ufficiale dell’Unione. Quale misura complementare, taluni richiedenti che ottengano un brevetto europeo con effetto unitario e che abbiano depositato una domanda di brevetto europeo in una delle lingue ufficiali dell'Unione che non è una lingua ufficiale dell’UEB e che abbiano la residenza o la principale sede di attività in uno Stato membro, dovrebbero ricevere rimborsi supplementari delle spese di traduzione dalla lingua della domanda di brevetto verso la lingua del procedimento dinanzi all’UEB, oltre a quanto attualmente previsto presso l’UEB. Tali rimborsi dovrebbero essere gestiti dall’UEB conformemente all’articolo 9 del
(11) Al fine di promuovere la disponibilità di informazioni sui brevetti e la divulgazione delle conoscenze tecnologiche, è opportuno disporre prima possibile di traduzioni automatiche delle domande di brevetto e dei fascicoli in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. L'UEB è impegnato nello sviluppo di traduzioni automatiche, che sono uno strumento molto importante per migliorare l’accesso alle informazioni sui brevetti e divulgare ampiamente le conoscenze tecnologiche. La disponibilità tempestiva di traduzioni automatiche di alta qualità dei fascicoli e delle domande dei brevetti europei in tutte le lingue ufficiali dell’Unione favorirà tutti gli utenti del sistema brevettuale europeo. La traduzione automatica è un aspetto fondamentale della politica dell'Unione europea. Tali traduzioni automatiche dovrebbero servire unicamente a fini informativi e dovrebbero essere prive di effetti giuridici.
(12) Durante il periodo transitorio, prima che sia disponibile un sistema di traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del
(13) È opportuno che il periodo transitorio termini non appena siano disponibili traduzioni automatiche di alta qualità in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, su riserva di una valutazione regolare e oggettiva della qualità da parte di un comitato di esperti indipendenti costituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti e composto di rappresentanti dell’UEB e degli utenti del sistema brevettuale europeo. Considerato lo stato dello sviluppo tecnologico, non si può considerare che il periodo massimo per lo sviluppo di traduzioni automatiche di alta qualità superi dodici anni. Di conseguenza, il periodo transitorio dovrebbe terminare dodici anni a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento, salvo non sia stato deciso di porre fine a tale periodo anticipatamente.
(14) Poiché le disposizioni sostanziali applicabili al brevetto europeo con effetto unitario sono disciplinate dal
(15) Il presente regolamento non pregiudica le norme che disciplinano il regime linguistico delle istituzioni dell'Unione istituito conformemente all’articolo 342 TFUE e il regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea [3]. Il presente regolamento si basa sul regime linguistico dell’UEB e non dovrebbe essere considerato alla stregua di un nuovo regime linguistico specifico per l’Unione, né un precedente volto a creare un regime linguistico limitato in qualsiasi futuro strumento giuridico dell’Unione.
(16) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la creazione di un regime di traduzione uniforme e semplice per i brevetti europei con effetto unitario, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, se del caso, mediante una cooperazione rafforzata, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Oggetto
Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, autorizzata dalla decisione 2011/167/UE in relazione al regime di traduzione applicabile.
Art. 2. Definizioni
Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) "brevetto europeo con effetto unitario", un brevetto europeo che beneficia dell’effetto unitario negli Stati membri partecipanti in virtù del
b) "lingua del procedimento", la lingua utilizzata nel procedimento dinanzi all’UEB, come definita dall’articolo 14, paragrafo 3, della Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000 ("CBE").
Art. 3. Regime di traduzione per il brevetto europeo con effetto unitario
1. Fatti salvi gli articoli 4 e 6 del presente regolamento, se il fascicolo di un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario è stato pubblicato conformemente all’articolo 14, paragrafo 6, della CBE, non sono necessarie ulteriori traduzioni.
2. La richiesta di effetto unitario di cui all'articolo 9 del
Art. 4. Traduzione in caso di controversia
1. In caso di controversia relativa ad una presunta contraffazione di un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce, su richiesta e secondo la scelta di un presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto europeo con effetto unitario in una lingua ufficiale dello Stato membro partecipante nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore.
2. In caso di controversia riguardante un brevetto europeo con effetto unitario, il titolare del brevetto fornisce nel corso del procedimento giudiziario, su richiesta del tribunale competente negli Stati membri partecipanti per le controversie riguardanti i brevetti europei con effetto unitario, una traduzione integrale del brevetto nella lingua utilizzata nel procedimento dinanzi a tale tribunale.
3. Il costo delle traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 è a carico del titolare del brevetto.
4. In caso di controversia riguardante una domanda di risarcimento, il tribunale adito valuta e prende in considerazione, in particolare se il presunto contraffattore è una PMI, una persona fisica o un'organizzazione senza fini di lucro, un'università o un'organizzazione pubblica di ricerca, se il presunto contraffattore abbia agito senza sapere o senza avere motivi ragionevoli di sapere che stava violando il brevetto europeo con effetto unitario, prima di poter disporre della traduzione di cui al paragrafo 1.
Art. 5. Gestione di un regime di compensazione
1. Dato che le domande di brevetto europeo possono essere presentate in qualsiasi lingua a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, della CBE, gli Stati membri partecipanti, conformemente all’articolo 9 del
2. Il regime di compensazione di cui al paragrafo 1 è alimentato dalle tasse di cui all'articolo 11 del
Art. 6. Misure transitorie
1. Durante un periodo transitorio che comincia dalla data di applicazione del presente regolamento, la richiesta di effetto unitario di cui all’articolo 9 del
a) se la lingua del procedimento è il francese o il tedesco, una traduzione integrale in inglese del fascicolo del brevetto europeo; o
b) se la lingua del procedimento è l’inglese, una traduzione integrale del fascicolo del brevetto europeo in un'altra lingua ufficiale dell’Unione.
2. Conformemente all’articolo 9 del
3. Sei anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, un comitato di esperti indipendenti effettua una valutazione oggettiva della disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, nel quadro del sistema sviluppato dall’UEB. Tale comitato di esperti è istituito dagli Stati membri partecipanti nel quadro dell’Organizzazione europea dei brevetti ed è composto da rappresentanti dell’UEB e delle organizzazioni non governative che rappresentano gli utenti del sistema brevettuale europeo invitate dal consiglio d’amministrazione dell’Organizzazione europea dei brevetti in qualità di osservatori, conformemente all’articolo 30, paragrafo 3, della CBE.
4. Sulla base della prima delle valutazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, e successivamente ogni due anni sulla base delle valutazioni successive, la Commissione presenta una relazione al Consiglio e, se del caso, formula proposte per porre fine al periodo transitorio.
5. Se non si pone fine al periodo transiorio sulla base di una proposta della Commissione, tale periodo termina dodici anni dopo la data di applicazione del presente regolamento.
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014 o dalla data di entrata in vigore dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti, se successiva.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.
[1] GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53.
[2] Crf. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
[3] GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58.
[1] Per l'entrata in vigore in Italia, vedi l'art. 3 della