§ 46.8.613 - D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/09/2007
Numero:170


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità pensionabile
Art. 5.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 6.  Trattamento di missione
Art. 7.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 8.  Indennità per servizi esterni
Art. 9.  Premio di disattivazione per artificieri
Art. 10.  Orario di lavoro
Art. 11.  Congedo ordinario
Art. 12.  Congedi straordinari e aspettativa
Art. 13.  Terapie salvavita
Art. 14.  Tutela delle lavoratrici madri
Art. 15.  Congedo parentale
Art. 16.  Diritto allo studio
Art. 17.  Tutela legale
Art. 18.  Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
Art. 19.  Ambito di applicazione e durata
Art. 20.  Nuovi stipendi
Art. 21.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 22.  Indennità pensionabile
Art. 23.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 24.  Trattamento di missione
Art. 25.  Trattamento economico di trasferimento
Art. 26.  Indennità per servizi esterni
Art. 27.  Premio di disattivazione per artificieri
Art. 28.  Orario di lavoro
Art. 29.  Licenza ordinaria
Art. 30.  Licenze straordinarie e aspettativa
Art. 31.  Terapie salvavita
Art. 32.  Tutela delle lavoratrici madri
Art. 33.  Licenza straordinaria per congedo parentale
Art. 34.  Diritto allo studio
Art. 35.  Tutela legale
Art. 36.  Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione
Art. 37.  Proroga di efficacia di norme
Art. 38.  Decorrenza del provvedimento
Art. 39.  Norma programmatica
Art. 40.  Copertura finanziaria


§ 46.8.613 - D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

(G.U. 18 ottobre 2007, n. 243 - S.O. n. 209)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante "Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate";

     Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonchè il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla "Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)";

     Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato:

     S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia

     S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia

     S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)

     Silp per la CGIL

     Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP-USP)

     Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l'UGL

     COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia

     UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato per il Corpo della polizia penitenziaria:

     S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

     O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria

     CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA

     UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA

     S.I.N.A.P.PE. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria

     CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA

     S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria

     U.S.P.P. (UGL - FNPP - CLPP - LISIAPP)

     Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P. per il Corpo forestale dello Stato:

     S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale

     UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO

     CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO

     UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO

     Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL

     CGIL - FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO

     Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR

     Visto lo schema di provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;

     Visti l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);

     Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

     Decreta:

 

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(Omissis)

     2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(Omissis)

     3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(Omissis)

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

 

     Art. 4. Indennità pensionabile

     1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

(Omissis)

 

     Art. 5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per l'anno 2007:

     1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;

     2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;

     3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;

     b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:

     1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;

     2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;

     3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.

     2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

     Art. 6. Trattamento di missione

     1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

     2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

     3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

     5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

     6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

     7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.

     8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

     9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonchè l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.

     10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

     11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

     12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

     13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

     14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

 

     Art. 7. Trattamento economico di trasferimento

     1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

     2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

     5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un'indennità di Euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

     6. Il personale trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio all'estero.

     7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

 

     Art. 8. Indennità per servizi esterni

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

     2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennità di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

 

     Art. 9. Premio di disattivazione per artificieri

     1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

 

     Art. 10. Orario di lavoro

     1. La durata dell'orario di lavoro è di 36 ore settimanali.

     2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

     3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero [1].

     4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

 

     Art. 11. Congedo ordinario

     1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.

     2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

     3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

     4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.

     5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonchè quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

 

     Art. 12. Congedi straordinari e aspettativa

     1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

     2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

     3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

     Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

     4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, è collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneità, sino ad avvenuto trasferimento.

     5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

 

     Art. 13. Terapie salvavita

     1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

 

     Art. 14. Tutela delle lavoratrici madri

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

     a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

     b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;

     e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

     g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

     2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

     3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 15. Congedo parentale

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.

     3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

     4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

     5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

     6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

     7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

     8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.

     9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 16. Diritto allo studio

     1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

 

     Art. 17. Tutela legale

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

     Art. 18. Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

     1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

     2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 

     Art. 19. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

     Art. 20. Nuovi stipendi

     1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(Omissis)

     2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(Omissis)

     3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

(Omissis)

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

 

     Art. 21. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 20 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.

 

     Art. 22. Indennità pensionabile

     1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

(Omissis)

 

     Art. 23. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, così come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 è ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per l'anno 2007:

     1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;

     2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;

     b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:

     1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;

     2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.

     2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di eventuali disponibilità finanziarie, sino al 50% dello stanziamento relativo alle attività di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con provvedimento del Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30 giugno dal 2008.

     4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

     5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili per compensare la presenza qualificata.

 

     Art. 24. Trattamento di missione

     1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.

     2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonchè il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.

     3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.

     5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.

     6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

     7. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.

     8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.

     9. L'amministrazione è tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonchè l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.

     10. La località di abituale dimora può essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e più conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la località di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.

     11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.

     12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima località, di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.

     13. Al personale comunque inviato in missione compete altresì il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.

     14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.

 

     Art. 25. Trattamento economico di trasferimento

     1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

     2. Il personale trasferito d'autorità, ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.

     3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.

     4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.

     5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, è dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un emolumento di Euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.

     6. Il personale militare trasferito all'estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anzichè nella nuova sede di servizio all'estero.

     7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.

 

     Art. 26. Indennità per servizi esterni

     1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennità per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.

     2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 è corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennità per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.

 

     Art. 27. Premio di disattivazione per artificieri

     1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

 

     Art. 28. Orario di lavoro

     1. La durata dell'orario di lavoro è di trentasei ore settimanali.

     2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, è esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.

     3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di Euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.

     4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.

     5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non è monetizzabile.

     6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.

 

     Art. 29. Licenza ordinaria

     1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.

     2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

     3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.

     4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.

     5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.

 

     Art. 30. Licenze straordinarie e aspettativa

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

     2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.

     3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

     4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

 

     Art. 31. Terapie salvavita

     1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

     2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

 

     Art. 32. Tutela delle lavoratrici madri

     1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:

     a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

     b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

     d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;

     e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

     f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

     g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

     2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 33. Licenza straordinaria per congedo parentale

     1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.

     3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

     4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

     5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

     6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.

     7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

     8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.

     9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

 

     Art. 34. Diritto allo studio

     1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonchè agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.

 

     Art. 35. Tutela legale

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

     2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

 

     Art. 36. Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

     1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

     2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 37. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.

 

     Art. 38. Decorrenza del provvedimento

     1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

 

     Art. 39. Norma programmatica

     1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.

 

     Art. 40. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,775 milioni di euro per l'anno 2006, in 326,567 milioni di euro per l'anno 2007 e in 720,576 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:

     a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     b) per l'anno 2007, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 251,567 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 645,576 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4 "Fondi da ripartire per oneri di personale", al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

 

     Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007

     Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 214


[1] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, comma 476, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.