Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 19/11/2003 |
Numero: | 348 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Assegno funzionale |
Art. 3. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 4. Tutela assicurativa |
Art. 5. Buoni pasto |
Art. 6. Ambito di applicazione e durata |
Art. 7. Assegno funzionale |
Art. 8. Efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 9. Tutela assicurativa |
Art. 10. Buoni pasto |
Art. 11. Proroga di efficacia di norme |
Art. 12. Copertura finanziaria |
§ 46.8.50a - D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.
(G.U. 24 dicembre 2003, n. 298)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato
Visto il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002, riguardante «l'individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Visto il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002, recante la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Vista la nota n. 557/RS/S/52/3608 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio relazioni sindacali, con la quale viene trasmesso lo statuto del nuovo soggetto sindacale a struttura federale denominato «Sindacato Polizia Indipendente» (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato Siap, Coisp (Up polizia) e Italia sicura (Anip-Usp);
Visto il
Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della
Vista «l'ipotesi di accordo sindacale» riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al
Art. 2. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del
Qualifica |
17 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
euro |
euro |
Agente e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
Assistente e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
1.131,60 |
1.694,40 |
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
1.406,40 |
2.358,00 |
Vice ispettore e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
Ispettore e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate |
1.429,20 |
2.398,80 |
2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del
Qualifica |
17 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
euro |
euro |
Vice commissario e qualifiche equiparate |
1.682,40 |
2.524,80 |
Commissario e qualifiche equiparate |
1.682,40 |
2.524,80 |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
2.164,80 |
4.018,80 |
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate |
2.439,60 |
4.018,80 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
Art. 3. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 4. Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 39 del
a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.
Art. 5. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:
a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 6. Ambito di applicazione e durata
1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al
Art. 7. Assegno funzionale
1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del
Grado |
17 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
euro |
euro |
Carabiniere e finanziere |
1.131,60 |
1.694,40 |
Carabiniere scelto e finanziere scelto |
1.131,60 |
1.694,40 |
Appuntato |
1.131,60 |
1.694,40 |
Appuntato scelto |
1.131,60 |
1.694,40 |
Vice brigadiere |
1.406,40 |
2.358,00 |
Brigadiere |
1.406,40 |
2.358,00 |
Brigadiere capo |
1.406,40 |
2.358,00 |
Maresciallo |
1.429,20 |
2.398,80 |
Maresciallo ordinario |
1.429,20 |
2.398,80 |
Maresciallo capo |
1.429,20 |
2.398,80 |
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante |
1.429,20 |
2.398,80 |
2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del
Grado |
17 anni di servizio |
29 anni di servizio |
|
euro |
euro |
Sottotenente |
1.682,40 |
2.524,80 |
Tenente |
1.682,40 |
2.524,80 |
Capitano |
2.164,80 |
4.018,80 |
Maggiore |
2.439,60 |
4.018,80 |
Tenente colonnello |
2.439,60 |
4.018,80 |
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.
Art. 8. Efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Art. 9. Tutela assicurativa
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 62 del
a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.
Art. 10. Buoni pasto
1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:
a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;
b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.
Art. 12. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.