§ 46.8.50a - D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:19/11/2003
Numero:348


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Assegno funzionale
Art. 3.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 4.  Tutela assicurativa
Art. 5.  Buoni pasto
Art. 6.  Ambito di applicazione e durata
Art. 7.  Assegno funzionale
Art. 8.  Efficienza dei servizi istituzionali
Art. 9.  Tutela assicurativa
Art. 10.  Buoni pasto
Art. 11.  Proroga di efficacia di norme
Art. 12.  Copertura finanziaria


§ 46.8.50a - D.P.R. 19 novembre 2003, n. 348.

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

(G.U. 24 dicembre 2003, n. 298)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

     Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

     Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

     Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

     Visto il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002, riguardante «l'individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

     Visto il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002, recante la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

     Vista la nota n. 557/RS/S/52/3608 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio relazioni sindacali, con la quale viene trasmesso lo statuto del nuovo soggetto sindacale a struttura federale denominato «Sindacato Polizia Indipendente» (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato Siap, Coisp (Up polizia) e Italia sicura (Anip-Usp);

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

     Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista «l'ipotesi di accordo sindacale» riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL - UILPS - FSP - SPI - Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L'UGL;

     Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

     Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare sopra indicati;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Decreta:

 

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

     Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

          Art. 2. Assegno funzionale

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifica

17 anni di servizio

29 anni di servizio

 

euro

euro

Agente e qualifiche equiparate

1.131,60

1.694,40

Agente scelto e qualifiche equiparate

1.131,60

1.694,40

Assistente e qualifiche equiparate

1.131,60

1.694,40

Assistente capo e qualifiche equiparate

1.131,60

1.694,40

Vice sovrintendente e qualifiche equiparate

1.406,40

2.358,00

Sovrintendente e qualifiche equiparate

1.406,40

2.358,00

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

1.406,40

2.358,00

Vice ispettore e qualifiche equiparate

1.429,20

2.398,80

Ispettore e qualifiche equiparate

1.429,20

2.398,80

Ispettore capo e qualifiche equiparate

1.429,20

2.398,80

Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate

1.429,20

2.398,80

 

     2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Qualifica

17 anni di servizio

29 anni di servizio

 

euro

euro

Vice commissario e qualifiche equiparate

1.682,40

2.524,80

Commissario e qualifiche equiparate

1.682,40

2.524,80

Commissario capo e qualifiche equiparate

2.164,80

4.018,80

Vice questore agg.to e qualifiche equiparate

2.439,60

4.018,80

 

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

 

          Art. 3. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

     a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;

     b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;

     c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.

     2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

          Art. 4. Tutela assicurativa

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

     a) Polizia di Stato: Euro 660.000,00;

     b) Polizia penitenziaria: Euro 260.000,00;

     c) Corpo forestale dello Stato: Euro 40.000,00.

 

          Art. 5. Buoni pasto

     1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:

     a) Polizia di Stato: Euro 715.000,00;

     b) Polizia penitenziaria: Euro 289.000,00;

     c) Corpo forestale dello Stato: Euro 45.000,00.

     2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 

          Art. 6. Ambito di applicazione e durata

     1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

     2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

          Art. 7. Assegno funzionale

     1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

17 anni di servizio

29 anni di servizio

 

euro

euro

Carabiniere e finanziere

1.131,60

1.694,40

Carabiniere scelto e finanziere scelto

1.131,60

1.694,40

Appuntato

1.131,60

1.694,40

Appuntato scelto

1.131,60

1.694,40

Vice brigadiere

1.406,40

2.358,00

Brigadiere

1.406,40

2.358,00

Brigadiere capo

1.406,40

2.358,00

Maresciallo

1.429,20

2.398,80

Maresciallo ordinario

1.429,20

2.398,80

Maresciallo capo

1.429,20

2.398,80

Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante

1.429,20

2.398,80

 

     2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

 

Grado

17 anni di servizio

29 anni di servizio

 

euro

euro

Sottotenente

1.682,40

2.524,80

Tenente

1.682,40

2.524,80

Capitano

2.164,80

4.018,80

Maggiore

2.439,60

4.018,80

Tenente colonnello

2.439,60

4.018,80

 

     3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

 

          Art. 8. Efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:

     a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;

     b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.

     2. Gli importi di cui alle lettere a) e b), del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

          Art. 9. Tutela assicurativa

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

     a) Arma dei carabinieri: Euro 640.000,00;

     b) Corpo della guardia di finanza: Euro 400.000,00.

 

          Art. 10. Buoni pasto

     1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:

     a) Arma dei carabinieri: Euro 688.000,00;

     b) Corpo della guardia di finanza: Euro 444.000,00.

     2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

          Art. 11. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.

 

          Art. 12. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.