Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 05/11/2004 |
Numero: | 301 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione e durata |
Art. 2. Nuovi stipendi |
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 4. Indennità pensionabile |
Art. 5. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità |
Art. 6. Indennità di presenza festiva |
Art. 7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 8. Ambito di applicazione e durata |
Art. 9. Nuovi stipendi |
Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi |
Art. 11. Indennità pensionabile |
Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità |
Art. 13. Indennità di presenza festiva |
Art. 14. Efficienza dei servizi istituzionali |
Art. 15. Proroga di efficacia di norme |
Art. 16. Copertura finanziaria |
§ 46.8.525 - D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.
(G.U. 21 dicembre 2004, n. 298 - S.O. n. 183)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto
Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del
per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;
SIAP;
Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);
per il Corpo della polizia penitenziaria:
SAPPE;
SINAPPE;
Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;
SiALPe - ASIA;
per il Corpo forestale dello Stato:
SAPAF;
UGL/Corpo Forestale dello Stato;
SAPECOFS;
DIRFOR;
Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del
Visto il
Vista la
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Titolo I
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del
Art. 2. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del
Livelli |
Incrementi mensili lordi (Euro) |
Stipendi tabellari annui lordi (Euro) |
|
|
|
IX |
33,90 |
14.844,14 |
VIII |
30,86 |
13.013,64 |
VII-bis |
29,53 |
12.216,25 |
VII |
28,19 |
11.421,14 |
VI-bis |
27,00 |
10.703,57 |
VI |
25,81 |
9.984,79 |
V |
24,28 |
9.067,95 |
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del
Qualifiche |
Parametro |
Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro) |
|
|
|
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate |
150,00 |
23.175,00 |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
144,50 |
22.325,25 |
Commissario e qualifiche equiparate |
139,00 |
21.475,50 |
Vice commissario e qualifiche equiparate |
133,25 |
20.587,13 |
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate |
139,00 |
21.475,50 |
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
135,50 |
20.934,75 |
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate |
133,00 |
20.548,50 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
128,00 |
19.776,00 |
Ispettore e qualifiche equiparate |
124,00 |
19.158,00 |
Vice Ispettore e qualifiche equiparate |
120,75 |
18.655,88 |
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
122,50 |
18.926,25 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
120,25 |
18.578,63 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
116,25 |
17.960,63 |
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate |
112,25 |
17.342,63 |
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
113,50 |
17.535,75 |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
111,50 |
17.226,75 |
Assistente e qualifiche equiparate |
108,00 |
16.686,00 |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
104,50 |
16.145,25 |
Agente e qualifiche equiparate |
101,25 |
15.643,13 |
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del
Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonchè alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al
Qualifiche e posizioni economiche (*) |
Livello |
Euro |
|
|
|
Vice questore aggiunto |
IX |
32,98 |
Commissario capo |
VIII |
33,56 |
Commissario |
VIII |
31,11 |
Vice commissario |
VII-bis |
29,88 |
Ispettore superiore sostituto commissario |
VII-bis |
32,44 |
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto |
VII-bis |
30,88 |
Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto |
VII-bis |
30,88 |
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto |
VII-bis |
30,88 |
Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto |
VII-bis |
29,77 |
Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica |
VII |
28,88 |
Ispettore |
VI-bis |
28,28 |
Vice ispettore |
VI |
28,02 |
Sovrintendente capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica |
VI-bis |
27,61 |
Sovrintendente capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica |
VI-bis |
27,61 |
Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica |
VI-bis |
27,61 |
Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica |
VI-bis |
26,61 |
Sovrintendente |
VI |
26,02 |
Vice sovrintendente |
VI |
24,23 |
Assistente capo con più 16 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica |
V |
26,32 |
Assistente capo con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica |
V |
25,43 |
Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica |
25,43 |
|
Assistente |
V |
23,87 |
Agente scelto |
V |
22,31 |
Agente |
V |
21,44 |
(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonchè le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato
4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del
Anno 2004 |
|
Anno 2005 |
Feriale (euro) |
Festivo o notturno (euro) |
Notturno festivo (euro) |
|
|
|
|
|
|
Livelli |
Qualifiche/posizioni economiche |
Parametri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate |
150,00 |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
VIII |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
144,50 |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
VIII |
Commissario e qualifiche equiparate |
139,00 |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
VII-bis |
Vice commissario e qualifiche equiparate |
133,25 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate |
139,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
135,50 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate |
133,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
128,00 |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
VI-bis |
Ispettore e qualifiche equiparate |
124,00 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI |
Vice Ispettore e qualifiche equiparate |
120,75 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
VI-bis |
Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate |
122,50 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI-bis |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
120,25 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
116,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
VI |
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate |
112,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
V |
Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)e qualifiche equiparate |
113,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
111,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Assistente e qualifiche equiparate |
108,00 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
104,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Agente e qualifiche equiparate |
101,25 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
Art. 4. Indennità pensionabile
1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del
Qualifiche |
Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro |
Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro |
|
|
|
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate |
45,30 |
15,90 |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
44,50 |
15,60 |
Commissario e qualifiche equiparate |
44,10 |
15,40 |
Vice commissario e qualifiche equiparate |
42,30 |
14,80 |
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate |
43,10 |
15,10 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
41,10 |
14,40 |
Ispettore e qualifiche equiparate |
39,80 |
14,00 |
Vice Ispettore e qualifiche equiparate |
38,60 |
13,50 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
39,70 |
13,90 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
37,30 |
13,10 |
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate |
37,10 |
13,10 |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
33,40 |
11,70 |
Assistente e qualifiche equiparate |
30,40 |
10,70 |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
29,00 |
10,00 |
Agente e qualifiche equiparate |
28,00 |
10,00 |
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del
Qualifiche |
Dal 1° gennaio 2004 Euro |
Dal 1° gennaio 2005 Euro |
|
|
|
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate |
761,30 |
777,20 |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
747,20 |
762,80 |
Commissario e qualifiche equiparate |
740,40 |
755,80 |
Vice commissario e qualifiche equiparate |
710,40 |
725,20 |
Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate |
723,30 |
738,40 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
690,70 |
705,10 |
Ispettore e qualifiche equiparate |
669,20 |
683,20 |
Vice Ispettore e qualifiche equiparate |
648,30 |
661,80 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
666,20 |
680,10 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
626,80 |
639,90 |
Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate |
623,70 |
636,80 |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
561,10 |
572,80 |
Assistente e qualifiche equiparate |
510,80 |
521,50 |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
468,40 |
478,40 |
Agente e qualifiche equiparate |
432,20 |
442,20 |
Art. 5. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
Art. 6. Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del
Art. 7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Titolo II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE
Art. 8. Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del
Art. 9. Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del
Livelli |
Incrementi mensili lordi (Euro) |
Stipendi tabellari annui lordi (Euro) |
|
|
|
IX |
33,90 |
14.844,14 |
VIII |
30,86 |
13.013,64 |
VII-bis |
29,53 |
12.216,25 |
VII |
28,19 |
11.421,14 |
VI-bis |
27,00 |
10.703,57 |
VI |
25,81 |
9.984,79 |
V |
24,28 |
9.067,95 |
2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del
Gradi |
Parametro |
Stipendi annui lordi dal 1 gennaio 2005 (Euro) |
|
|
|
Tenente Colonnello/Maggiore |
150,00 |
23.175,00 |
Capitano |
144,50 |
22.325,25 |
Tenente |
139,00 |
21.475,50 |
Sottotenente |
133,25 |
20.587,13 |
Maresciallo Aiutante SUPS [Luogotenente] /Maresciallo Aiutante [Luogotenente] |
139,00 |
21.475,50 |
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado) |
135,50 |
20.934,75 |
Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante |
133,00 |
20.548,50 |
Maresciallo Capo |
128,00 |
19.776,00 |
Maresciallo Ordinario |
124,00 |
19.158,00 |
Maresciallo |
120,75 |
18.655,88 |
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado) |
122,50 |
18.926,25 |
Brigadiere Capo |
120,25 |
18.578,63 |
Brigadiere |
116,25 |
17.960,63 |
Vice Brigadiere |
112,25 |
17.342,63 |
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado) |
113,50 |
17.535,75 |
Appuntato Scelto |
111,50 |
17.226,75 |
Appuntato |
108,00 |
16.686,00 |
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto |
104,50 |
16.145,25 |
Carabiniere/Finanziere |
101,25 |
15.643,13 |
3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del
Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonchè alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al
Gradi e posizioni economiche |
Livello |
Euro |
|
|
|
Tenente colonnello Maggiore |
IX |
32,98 |
Capitano |
VIII |
33,56 |
Tenente |
VIII |
31,11 |
Sottotenente |
VII-bis |
29,88 |
Maresciallo aiutante SUPS [luogotenente]\Maresciallo aiutante [luogotenente] |
VII-bis |
32,44 |
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |
VII-bis |
30,88 |
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |
VII-bis |
30,88 |
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |
VII-bis |
30,88 |
Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001 |
VII-bis |
29,77 |
Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado |
VII |
28,88 |
Maresciallo ordinario con più 3 anni e 6 mesi nel grado |
VI-bis |
28,28 |
Maresciallo con più 1 anno nel grado |
VI |
28,02 |
Brigadiere capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado |
VI-bis |
27,61 |
Brigadiere capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado |
VI-bis |
27,61 |
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado |
VI-bis |
27,61 |
Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado |
VI-bis |
26,61 |
Brigadiere |
VI |
26,0 |
Vicebrigadiere con più 3 anni e 6 mesi nel grado |
VI |
24,23 |
Appuntato scelto con più 16 anni di serv. e più 4 anni nel grado |
V |
26,32 |
Appuntato scelto con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado |
V |
25,43 |
Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado |
V |
25,43 |
Appuntato |
V |
23,87 |
Carabiniere scelto/ Finanziere scelto |
V |
22,31 |
Carabiniere /Finanziere |
V |
21,44 |
4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del
5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della
6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del
Anno 2004 |
|
Anno 2005 |
Feriale (euro) |
Festivo o notturno (euro) |
Notturno festivo (euro) |
|
|
|
|
|
|
Livelli |
Gradi/posizioni economiche |
Parametri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX |
Tenente Colonnello/Maggiore |
150,00 |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
VIII |
Capitano |
144,50 |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
VIII |
Tenente |
139,00 |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
VII-bis |
Sottotenente |
133,25 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
Maresciallo Aiutante SUPS [Luogotenente]/Maresciallo Aiutante [Luogotenente] |
139,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo Aiutante |(con 8 anni nel grado) |
135,50 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII-bis |
Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo Aiutante |
133,00 |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
VII |
Maresciallo Capo |
128,00 |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
VI-bis |
Maresciallo Ordinario |
124,00 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI |
Maresciallo |
120,75 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
VI-bis |
Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado) |
122,50 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI-bis |
Brigadiere Capo |
120,25 |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
VI |
Brigadiere |
116,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
VI |
Vice Brigadiere |
112,25 |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
V |
Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado) |
113,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Appuntato Scelto |
111,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Appuntato |
108,00 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
V |
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto |
104,50 |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
Art. 11. Indennità pensionabile
1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del
Gradi |
Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro |
Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro |
|
|
|
Tenente Colonnello e Maggiore |
45,30 |
15,90 |
Capitano |
44,50 |
15,60 |
Tenente |
44,10 |
15,40 |
Sottotenente |
42,30 |
14,80 |
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante |
43,10 |
15,10 |
Maresciallo Capo |
41,10 |
14,40 |
Maresciallo Ordinario |
39,80 |
14,00 |
Maresciallo |
38,60 |
13,50 |
Brigadiere Capo |
39,70 |
13,90 |
Brigadiere |
37,30 |
13,10 |
Vice Brigadiere |
37,10 |
13,10 |
Appuntato Scelto |
33,40 |
11,70 |
Appuntato |
30,40 |
10,70 |
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto |
29,00 |
10,00 |
Carabiniere/Finanziere |
28,00 |
10,00 |
2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del
Gradi |
Dal 1° gennaio 2004 Euro |
Dal 1° gennaio 2005 Euro |
|
|
|
Tenente Colonnello e Maggiore |
761,30 |
777,20 |
Capitano |
747,20 |
762,80 |
Tenente |
740,40 |
755,80 |
Sottotenente |
710,40 |
725,20 |
Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante |
723,30 |
738,40 |
Maresciallo Capo |
690,70 |
705,10 |
Maresciallo Ordinario |
669,20 |
683,20 |
Maresciallo |
648,30 |
661,80 |
Brigadiere Capo |
666,20 |
680,10 |
Brigadiere |
626,80 |
639,90 |
Vice Brigadiere |
623,70 |
636,80 |
Appuntato Scelto |
561,10 |
572,80 |
Appuntato |
510,80 |
521,50 |
Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto |
468,40 |
478,40 |
Agente e qualifiche equiparate |
432,20 |
442,20 |
Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
Art. 13. Indennità di presenza festiva
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 2, del
Art. 14. Efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15. Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.
Art. 16. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.