§ 46.8.525 - D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301.
Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:05/11/2004
Numero:301


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione e durata
Art. 2.  Nuovi stipendi
Art. 3.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 4.  Indennità pensionabile
Art. 5.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
Art. 6.  Indennità di presenza festiva
Art. 7.  Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
Art. 8.  Ambito di applicazione e durata
Art. 9.  Nuovi stipendi
Art. 10.  Effetti dei nuovi stipendi
Art. 11.  Indennità pensionabile
Art. 12.  Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità
Art. 13.  Indennità di presenza festiva
Art. 14.  Efficienza dei servizi istituzionali
Art. 15.  Proroga di efficacia di norme
Art. 16.  Copertura finanziaria


§ 46.8.525 - D.P.R. 5 novembre 2004, n. 301.

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2004-2005.

(G.U. 21 dicembre 2004, n. 298 - S.O. n. 183)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonchè del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 10 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale:

per la Polizia di Stato:

SIULP;

SAP;

FSP - Lisipo, Sodipo Rinnovamento Sindacale per l'UGL;

SIAP;

Federazione Confederazione CONSAP - Italia Sicura (ANIP - USP);

per il Corpo della polizia penitenziaria:

SAPPE;

SINAPPE;

Federazione Sindacati Autonomi CNPP - SiAPPe - UGL/FNP;

SiALPe - ASIA;

per il Corpo forestale dello Stato:

SAPAF;

UGL/Corpo Forestale dello Stato;

SAPECOFS;

DIRFOR;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il biennio economico 2004-2005 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 13 ottobre 2004 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, recante «Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86»;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004);

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2004, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Decreta:

 

Titolo I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

 

Art. 1. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.

 

     Art. 2. Nuovi stipendi

     1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, stabiliti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

Livelli

Incrementi mensili lordi (Euro)

Stipendi tabellari annui lordi (Euro)

 

 

 

IX

33,90

14.844,14

VIII

30,86

13.013,64

VII-bis

29,53

12.216,25

VII

28,19

11.421,14

VI-bis

27,00

10.703,57

VI

25,81

9.984,79

V

24,28

9.067,95

 

     2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nella tabella 3 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

 

Qualifiche

Parametro

Stipendi annui lordi dal 1° gennaio 2005 (Euro)

 

 

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

150,00

23.175,00

Commissario capo e qualifiche equiparate

144,50

22.325,25

Commissario e qualifiche equiparate

139,00

21.475,50

Vice commissario e qualifiche equiparate

133,25

20.587,13

Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate

139,00

21.475,50

Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

135,50

20.934,75

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

133,00

20.548,50

Ispettore capo e qualifiche equiparate

128,00

19.776,00

Ispettore e qualifiche equiparate

124,00

19.158,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

120,75

18.655,88

Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

122,50

18.926,25

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

120,25

18.578,63

Sovrintendente e qualifiche equiparate

116,25

17.960,63

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

112,25

17.342,63

Assistente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

113,50

17.535,75

Assistente capo e qualifiche equiparate

111,50

17.226,75

Assistente e qualifiche equiparate

108,00

16.686,00

Agente scelto e qualifiche equiparate

104,50

16.145,25

Agente e qualifiche equiparate

101,25

15.643,13

 

     3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

     Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto di accordo hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza della presente ipotesi di accordo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 2, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione alla qualifica rivestita nonchè alla posizione economica di cui alla tabella B1 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari qualifica ed anzianità:

 

Qualifiche e posizioni economiche (*)

Livello

Euro

 

 

 

Vice questore aggiunto

IX

32,98

Commissario capo

VIII

33,56

Commissario

VIII

31,11

Vice commissario

VII-bis

29,88

Ispettore superiore sostituto commissario

VII-bis

32,44

Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e destinatario scatto d.lvo 53/2001 - 87/2001 - 76/2001

VII-bis

30,88

Ispettore superiore SUPS con più di 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001 - 87/2001 - 76/2001

VII-bis

30,88

Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica ma destinatario scatto d.lvo 53/2001 - 87/2001 - 76/2001

VII-bis

30,88

Ispettore superiore SUPS con meno 2 anni e 4 mesi nella qualifica e non destinatario scatto d.lvo 53/2001 - 87/2001 - 76/2001

VII-bis

29,77

Ispettore capo con meno di 10 anni nella qualifica

VII

28,88

Ispettore

VI-bis

28,28

Vice ispettore

VI

28,02

Sovrintendente capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica

VI-bis

27,61

Sovrintendente capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica

VI-bis

27,61

Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica

VI-bis

27,61

Sovrintendente capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica

VI-bis

26,61

Sovrintendente

VI

26,02

Vice sovrintendente

VI

24,23

Assistente capo con più 16 anni di serv. e più 4 anni nella qualifica

V

26,32

Assistente capo con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica

V

25,43

Assistente capo con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nella qualifica

25,43

 

Assistente

V

23,87

Agente scelto

V

22,31

Agente

V

21,44

 

(*) Sono ricomprese le qualifiche corrispondenti delle altre forze di polizia ad ordinamento civile nonchè le qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato

 

     4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

     5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

 

Anno 2004

 

Anno 2005

Feriale (euro)

Festivo o notturno (euro)

Notturno festivo (euro)

 

 

 

 

 

 

Livelli

Qualifiche/posizioni economiche

Parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

150,00

13,48

15,24

17,58

VIII

Commissario capo e qualifiche equiparate

144,50

12,27

13,87

16,01

VIII

Commissario e qualifiche equiparate

139,00

12,27

13,87

16,01

VII-bis

Vice commissario e qualifiche equiparate

133,25

11,71

13,24

15,27

VII-bis

Ispettore superiore SUPS sostituto commissario e qualifiche equiparate

139,00

11,71

13,24

15,27

VII-bis

Ispettore superiore SUPS (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

135,50

11,71

13,24

15,27

VII-bis

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

133,00

11,71

13,24

15,27

VII

Ispettore capo e qualifiche equiparate

128,00

11,21

12,67

14,62

VI-bis

Ispettore e qualifiche equiparate

124,00

10,74

12,14

14,00

VI

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

120,75

10,26

11,60

13,39

VI-bis

Sovrintendente capo (con 8 anni nella qualifica) e qualifiche equiparate

122,50

10,74

12,14

14,00

VI-bis

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

120,25

10,74

12,14

14,00

VI

Sovrintendente e qualifiche equiparate

116,25

10,26

11,60

13,39

VI

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

112,25

10,26

11,60

13,39

V

Assistente capo (con 8 anni nella qualifica)e qualifiche equiparate

113,50

9,65

10,91

12,59

V

Assistente capo e qualifiche equiparate

111,50

9,65

10,91

12,59

V

Assistente e qualifiche equiparate

108,00

9,65

10,91

12,59

V

Agente scelto e qualifiche equiparate

104,50

9,65

10,91

12,59

V

Agente e qualifiche equiparate

101,25

9,65

10,91

12,59

 

     Art. 4. Indennità pensionabile

     1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

 

Qualifiche

Incrementi dal 1° gennaio 2004 Euro

Ulteriori incrementi dal 1° gennaio 2005 Euro

 

 

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

45,30

15,90

Commissario capo e qualifiche equiparate

44,50

15,60

Commissario e qualifiche equiparate

44,10

15,40

Vice commissario e qualifiche equiparate

42,30

14,80

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

43,10

15,10

Ispettore capo e qualifiche equiparate

41,10

14,40

Ispettore e qualifiche equiparate

39,80

14,00

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

38,60

13,50

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

39,70

13,90

Sovrintendente e qualifiche equiparate

37,30

13,10

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

37,10

13,10

Assistente capo e qualifiche equiparate

33,40

11,70

Assistente e qualifiche equiparate

30,40

10,70

Agente scelto e qualifiche equiparate

29,00

10,00

Agente e qualifiche equiparate

28,00

10,00

 

     2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Qualifiche

Dal 1° gennaio 2004 Euro

Dal 1° gennaio 2005 Euro

 

 

 

Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate

761,30

777,20

Commissario capo e qualifiche equiparate

747,20

762,80

Commissario e qualifiche equiparate

740,40

755,80

Vice commissario e qualifiche equiparate

710,40

725,20

Ispettore superiore SUPS e qualifiche equiparate

723,30

738,40

Ispettore capo e qualifiche equiparate

690,70

705,10

Ispettore e qualifiche equiparate

669,20

683,20

Vice Ispettore e qualifiche equiparate

648,30

661,80

Sovrintendente capo e qualifiche equiparate

666,20

680,10

Sovrintendente e qualifiche equiparate

626,80

639,90

Vice Sovrintendente e qualifiche equiparate

623,70

636,80

Assistente capo e qualifiche equiparate

561,10

572,80

Assistente e qualifiche equiparate

510,80

521,50

Agente scelto e qualifiche equiparate

468,40

478,40

Agente e qualifiche equiparate

432,20

442,20

 

     Art. 5. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

     Art. 6. Indennità di presenza festiva

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

 

     Art. 7. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per l'anno 2004:

     1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;

     2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 3.846.000,00;

     3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;

     b) per l'anno 2005:

     1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;

     2) Corpo di polizia penitenziaria: euro 6.341.000,00;

     3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

Titolo II

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

 

     Art. 8. Ambito di applicazione e durata

     1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.

     2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005.

     3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

 

     Art. 9. Nuovi stipendi

     1. Dal 1° gennaio 2004, gli stipendi del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, stabiliti dall'articolo 42, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

 

Livelli

Incrementi mensili lordi (Euro)

Stipendi tabellari annui lordi (Euro)

 

 

 

IX

33,90

14.844,14

VIII

30,86

13.013,64

VII-bis

29,53

12.216,25

VII

28,19

11.421,14

VI-bis

27,00

10.703,57

VI

25,81

9.984,79

V

24,28

9.067,95

 

     2. Dal 1° gennaio 2005, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 154,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nella tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo, è, pertanto, rideterminato nelle misure annue lorde di seguito indicate:

 

Gradi

Parametro

Stipendi annui lordi dal 1 gennaio 2005 (Euro)

 

 

 

Tenente Colonnello/Maggiore

150,00

23.175,00

Capitano

144,50

22.325,25

Tenente

139,00

21.475,50

Sottotenente

133,25

20.587,13

Maresciallo Aiutante SUPS [Luogotenente] /Maresciallo Aiutante [Luogotenente]

139,00

21.475,50

Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)

135,50

20.934,75

Maresciallo Aiutante SUPS/Maresciallo Aiutante

133,00

20.548,50

Maresciallo Capo

128,00

19.776,00

Maresciallo Ordinario

124,00

19.158,00

Maresciallo

120,75

18.655,88

Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)

122,50

18.926,25

Brigadiere Capo

120,25

18.578,63

Brigadiere

116,25

17.960,63

Vice Brigadiere

112,25

17.342,63

Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)

113,50

17.535,75

Appuntato Scelto

111,50

17.226,75

Appuntato

108,00

16.686,00

Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto

104,50

16.145,25

Carabiniere/Finanziere

101,25

15.643,13

 

     3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2004 ai sensi del comma 1.

     4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dal comma 2, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

     5. Gli importi stabiliti dai commi 1 e 2 assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

 

     Art. 10. Effetti dei nuovi stipendi

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, le nuove misure del trattamento stipendiale risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di concertazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

     3. Per il personale comunque cessato dal servizio nell'anno 2004, con diritto a pensione, i benefici stipendiali risultanti dall'applicazione del presente decreto sono computati ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, per il 2004, negli importi di cui all'articolo 9, comma 1, e, per il 2005, negli ulteriori importi mensili lordi di seguito indicati, in relazione al grado rivestito nonchè alla posizione economica di cui alla tabella B2 allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, corrispondenti a quelli attribuiti a titolo di miglioramento stipendiale per l'anno 2005 al personale in servizio di pari grado, qualifica ed anzianità:

 

Gradi e posizioni economiche

Livello

Euro

 

 

 

Tenente colonnello Maggiore

IX

32,98

Capitano

VIII

33,56

Tenente

VIII

31,11

Sottotenente

VII-bis

29,88

Maresciallo aiutante SUPS [luogotenente]\Maresciallo aiutante [luogotenente]

VII-bis

32,44

Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001

VII-bis

30,88

Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con più di 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001

VII-bis

30,88

Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado ma destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001

VII-bis

30,88

Maresciallo aiutante SUPS\ Maresciallo aiutante con meno 2 anni e 4 mesi nel grado e non destinatario scatto d.l.vo 83/2001 e d. l.vo 67/2001

VII-bis

29,77

Maresciallo capo con meno di 10 anni nel grado

VII

28,88

Maresciallo ordinario con più 3 anni e 6 mesi nel grado

VI-bis

28,28

Maresciallo con più 1 anno nel grado

VI

28,02

Brigadiere capo con più 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado

VI-bis

27,61

Brigadiere capo con più 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado

VI-bis

27,61

Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e più 4 anni nel grado

VI-bis

27,61

Brigadiere capo con meno 30 anni di serv. e meno 4 anni nel grado

VI-bis

26,61

Brigadiere

VI

26,0

Vicebrigadiere con più 3 anni e 6 mesi nel grado

VI

24,23

Appuntato scelto con più 16 anni di serv. e più 4 anni nel grado

V

26,32

Appuntato scelto con più 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado

V

25,43

Appuntato scelto con meno 16 anni di serv. e meno 4 anni nel grado

V

25,43

Appuntato

V

23,87

Carabiniere scelto/ Finanziere scelto

V

22,31

Carabiniere /Finanziere

V

21,44

 

     4. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico, gli importi di cui alla tabella riportata nel comma 3 non producono effetti sugli scatti e sugli emolumenti indicati dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che, a decorrere dal 1° gennaio 2005, confluiscono nello stipendio basato sul sistema dei parametri.

     5. La corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto avviene, in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

     6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 9 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, riportate nella seguente tabella:

 

Anno 2004

 

Anno 2005

Feriale (euro)

Festivo o notturno (euro)

Notturno festivo (euro)

 

 

 

 

 

 

Livelli

Gradi/posizioni economiche

Parametri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX

Tenente Colonnello/Maggiore

150,00

13,48

15,24

17,58

VIII

Capitano

144,50

12,27

13,87

16,01

VIII

Tenente

139,00

12,27

13,87

16,01

VII-bis

Sottotenente

133,25

11,71

13,24

15,27

VII-bis

Maresciallo Aiutante SUPS [Luogotenente]/Maresciallo Aiutante [Luogotenente]

139,00

11,71

13,24

15,27

VII-bis

Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo Aiutante |(con 8 anni nel grado)

135,50

11,71

13,24

15,27

VII-bis

Maresciallo Aiutante SUPS/ Maresciallo Aiutante

133,00

11,71

13,24

15,27

VII

Maresciallo Capo

128,00

11,21

12,67

14,62

VI-bis

Maresciallo Ordinario

124,00

10,74

12,14

14,00

VI

Maresciallo

120,75

10,26

11,60

13,39

VI-bis

Brigadiere Capo (con 8 anni nel grado)

122,50

10,74

12,14

14,00

VI-bis

Brigadiere Capo

120,25

10,74

12,14

14,00

VI

Brigadiere

116,25

10,26

11,60

13,39

VI

Vice Brigadiere

112,25

10,26

11,60

13,39

V

Appuntato Scelto (con 8 anni nel grado)

113,50

9,65

10,91

12,59

V

Appuntato Scelto

111,50

9,65

10,91

12,59

V

Appuntato

108,00

9,65

10,91

12,59

V

Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto

104,50

9,65

10,91

12,59

 

     Art. 11. Indennità pensionabile

     1. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate dei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi

Incrementi dal 1 gennaio 2004 Euro

Ulteriori incrementi dal 1 gennaio 2005 Euro

 

 

 

Tenente Colonnello e Maggiore

45,30

15,90

Capitano

44,50

15,60

Tenente

44,10

15,40

Sottotenente

42,30

14,80

Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante

43,10

15,10

Maresciallo Capo

41,10

14,40

Maresciallo Ordinario

39,80

14,00

Maresciallo

38,60

13,50

Brigadiere Capo

39,70

13,90

Brigadiere

37,30

13,10

Vice Brigadiere

37,10

13,10

Appuntato Scelto

33,40

11,70

Appuntato

30,40

10,70

Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto

29,00

10,00

Carabiniere/Finanziere

28,00

10,00

 

     2. Le misure dell'indennità mensile pensionabile stabilite dall'articolo 44, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, come incrementate ai sensi del comma 1, sono rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

 

Gradi

Dal 1° gennaio 2004 Euro

Dal 1° gennaio 2005 Euro

 

 

 

Tenente Colonnello e Maggiore

761,30

777,20

Capitano

747,20

762,80

Tenente

740,40

755,80

Sottotenente

710,40

725,20

Maresciallo Aiutante s.UPS e Maresciallo Aiutante

723,30

738,40

Maresciallo Capo

690,70

705,10

Maresciallo Ordinario

669,20

683,20

Maresciallo

648,30

661,80

Brigadiere Capo

666,20

680,10

Brigadiere

626,80

639,90

Vice Brigadiere

623,70

636,80

Appuntato Scelto

561,10

572,80

Appuntato

510,80

521,50

Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto

468,40

478,40

Agente e qualifiche equiparate

432,20

442,20

 

     Art. 12. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

     1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonchè le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.

 

     Art. 13. Indennità di presenza festiva

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, al personale che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, è rideterminata nella misura giornaliera lorda di euro 12,00.

 

     Art. 14. Efficienza dei servizi istituzionali

     1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, è incrementato delle seguenti risorse economiche annue:

     a) per l'anno 2004:

     1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;

     2) Corpo della Guardia di finanza: euro 5.906.000,00;

     b) per l'anno 2005:

     1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;

     2) Corpo della Guardia di finanza: euro 9.615.000,00.

     2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

     3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15. Proroga di efficacia di norme

     1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di recepimento di accordi e di concertazioni.

 

     Art. 16. Copertura finanziaria

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in euro 399.950.000 per il 2004 ed in euro 636.315.000 a decorrere dal 2005, si provvede con l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.1.5.4. «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.