Settore: | Normativa europea |
Materia: | 17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo |
Capitolo: | 17.3 cooperazione giudiziaria in materia penale |
Data: | 12/07/2005 |
Numero: | 667 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Reati penali |
Art. 3. Favoreggiamento, complicità e istigazione |
Art. 4. Sanzioni |
Art. 5. Responsabilità delle persone giuridiche |
Art. 6. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche |
Art. 7. Competenza giurisdizionale |
Art. 8. Comunicazione delle informazioni |
Art. 9. Designazione di punti di contatto |
Art. 10. Campo di applicazione territoriale |
Art. 11. Attuazione |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 17.3.208 - Decisione 12 luglio 2005, n. 667.
Decisione quadro 2005/667/GAI del Consiglio intesa a rafforzare la cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi
(G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 255).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera e), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) Il piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia così come le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 (punto 48) sollecitano interventi legislativi contro la criminalità ambientale, in particolare l'introduzione di sanzioni comuni e di garanzie procedurali comparabili.
(2) La lotta contro l'inquinamento provocato dalle navi, in modo intenzionale o per negligenza grave, costituisce una delle priorità dell'Unione. I punti da 32 a 34 delle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 dicembre 2002 e la dichiarazione del Consiglio GAI del 19 dicembre 2002, a seguito del naufragio della petroliera Prestige, in particolare, testimoniano la determinazione dell'Unione ad adottare tutte le misure necessarie per evitare che si riproducano danni ambientali di tale gravità.
(3) A tal fine, come già sottolineato dalla Commissione nella comunicazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige, le legislazioni degli Stati membri dovrebbero essere ravvicinate.
(4) La
(5) La presente decisione quadro, basata sull'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, costituisce lo strumento adeguato per imporre agli Stati membri l'obbligo di prevedere sanzioni penali.
(6) Data la natura specifica della condotta, si dovrebbero introdurre sanzioni applicabili in generale alle persone giuridiche.
(7) La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, firmata da tutti gli Stati membri e della quale la Comunità europea è parte, riveste un carattere particolarmente importante nel contesto della cooperazione.
(8) Al fine di garantire la migliore cooperazione possibile tra gli Stati membri, dovrebbe essere assicurata una rapida comunicazione delle informazioni da uno Stato membro all'altro. Occorre a tal fine designare ed individuare dei punti di contatto.
(9) Poiché gli scopi della presente decisione quadro non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa del carattere transfrontaliero dei danni che possono derivare dai comportamenti considerati, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo.
(10) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e rispecchiati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(11) La presente decisione quadro non contiene un obbligo esplicito per gli Stati membri che confinano con stretti usati per la navigazione internazionale e soggetti al regime del passaggio in transito, previsto nella parte III, sezione 2, della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, di istituire una giurisdizione per i reati commessi in tali stretti. La giurisdizione per detti reati dovrebbe essere istituita conformemente al diritto internazionale e, in particolare, all'articolo 34 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.
(12) L'applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la presente decisione quadro dovrebbe essere verificata dalla Commissione, che tra cinque anni, a partire dalla data di attuazione della presente decisione quadro, dovrebbe presentare una relazione al Consiglio. Tale relazione può contenere proposte appropriate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Definizioni
Ai fini della presente decisione quadro si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della
Art. 2. Reati penali
1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione quadro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché un'infrazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della
2. Il paragrafo 1 non si applica a membri dell'equipaggio per quanto riguarda infrazioni che avvengono negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale, nelle zone economiche esclusive e in alto mare, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato I, regola 11, lettera b), o nell'allegato II, regola 6, lettera b), della convenzione MARPOL 73/78.
Art. 3. Favoreggiamento, complicità e istigazione
Ciascuno Stato membro, in conformità con il diritto nazionale, adotta le misure necessarie a fare sì che il favoreggiamento, la complicità o l'istigazione nella commissione di un reato di cui all'articolo 2 siano punibili.
Art. 4. Sanzioni
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli 2 e 3 siano punibili con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendono, almeno per i casi gravi, sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno uno e tre anni.
2. In casi di minore gravità, in cui l'atto commesso non produce danni alla qualità dell'acqua, uno Stato membro può prevedere sanzioni di natura diversa da quelle stabilite al paragrafo 1.
3. Le sanzioni penali di cui al paragrafo 1 possono essere corredate di altre sanzioni o misure, in particolare sanzioni pecuniarie o, per una persona fisica, il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione, allorché i fatti che hanno condotto alla sua condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.
4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso deliberatamente, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque e dieci anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.
5. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato commesso deliberatamente di cui all'articolo 2 sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni nei seguenti casi:
a) il reato ha causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste; oppure
b) il reato è stato commesso nell'ambito delle attività di un'organizzazione criminale ai sensi dell'azione comune 98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998, relativa alla punibilità della partecipazione a un'organizzazione criminale negli Stati membri dell'Unione europea, a prescindere dal livello delle sanzioni previsto in tale azione comune.
6. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone.
7. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il reato di cui all'articolo 2, se commesso per grave negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
8. Per quanto riguarda le pene detentive, il presente articolo si applica fatto salvo il diritto internazionale e in particolare l'articolo 230 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.
Art. 5. Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da persone che agiscano a titolo individuale o in quanto membri di un organismo della persona giuridica, che detengano una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; o
b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o
c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Oltre ai casi previsti al paragrafo 1, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili, qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, del reato di cui all'articolo 2 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso un reato di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterlo o vi abbiano concorso.
Art. 6. Sanzioni applicabili alle persone giuridiche
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, siano applicabili sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni:
a) includono sanzioni penali o non penali che, almeno per i casi in cui la persona giuridica è considerata responsabile dei reati di cui all'articolo 2, sono:
i) di un importo massimo compreso tra almeno 150 000 EUR e 300 000 EUR;
ii) di un importo massimo compreso tra almeno 750 000 EUR e 1 500 000 EUR nei casi più gravi, inclusi almeno i reati commessi intenzionalmente di cui all'articolo 4, paragrafi 4 e 5;
b) possono, per tutti i casi, comprendere altre sanzioni diverse dalle sanzioni pecuniarie, tra cui:
i) l'esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
ii) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività commerciale;
iii) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
iv) un provvedimento giudiziario di liquidazione;
v) l'obbligo di adottare misure specifiche volte ad eliminare le conseguenze del reato che hanno dato luogo alla responsabilità della persona giuridica.
2. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 1, lettera a), e fatta salva la prima frase del paragrafo 1, gli Stati membri in cui non è stato adottato l'euro applicano, tra l'euro e la loro moneta, il tasso di cambio pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 12 luglio 2005.
3. Uno Stato membro può attuare il paragrafo 1, lettera a), applicando un sistema in base al quale la sanzione pecuniaria è proporzionata alla cifra d'affari della persona giuridica, al vantaggio finanziario ottenuto o sperato tramite la commissione del reato o a qualsiasi altro valore connesso alla situazione finanziaria della persona giuridica, purché tale sistema consenta di irrogare sanzioni massime che siano almeno equivalenti agli importi minimi per le sanzioni massime previsti nel paragrafo 1, lettera a).
4. Uno Stato membro che attui la decisione quadro conformemente al paragrafo 3 notifica al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione che intende farlo.
5. Ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, siano applicabili sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.
Art. 7. Competenza giurisdizionale
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale, nella misura consentita dal diritto internazionale, in relazione ai reati di cui agli articoli 2 e 3, qualora il reato sia stato commesso:
a) del tutto o in parte nel suo territorio;
b) nella sua zona economica esclusiva o in una zona equivalente definita in base al diritto internazionale;
c) a bordo di una nave battente bandiera di tale Stato;
d) da uno dei cittadini di tale Stato, se il reato è punibile in base al diritto penale dello Stato nel cui territorio è stato commesso o se il luogo in cui è stato commesso il reato non rientra in nessuna giurisdizione territoriale;
e) a vantaggio di una persona giuridica avente la sede sociale nel suo territorio;
f) fuori del suo territorio, ma abbia causato o rischi di causare inquinamento nel suo territorio o nella sua zona economica esclusiva, e la nave si trovi volontariamente nel porto o in un terminale off-shore dello Stato membro; oppure
g) in alto mare e la nave si trovi volontariamente nel porto o in un terminale off-shore dello Stato membro.
2. Uno Stato membro può decidere di non applicare, o di applicare solo in particolari casi o circostanze, la regola di competenza giurisdizionale di cui al:
a) paragrafo 1, lettera d);
b) paragrafo 1, lettera e).
3. Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di cui al paragrafo 2 ne informano il segretariato generale del Consiglio, indicando, in tal caso, le situazioni e le circostanze specifiche alle quali si applica tale decisione.
4. Quando un reato rientra nella giurisdizione di più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati si adoperano in modo da coordinare adeguatamente le loro azioni, specialmente riguardo ai termini dell'azione penale e alle modalità di mutua assistenza.
5. I seguenti elementi di collegamento sono presi in considerazione:
a) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva o zona equivalente è stato commesso il reato;
b) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva o zona equivalente si manifestano le conseguenze del reato;
c) lo Stato membro nel cui territorio, zona economica esclusiva o zona equivalente transita la nave dalla quale è stato commesso il reato;
d) lo Stato membro di cui l'autore del reato è cittadino o residente;
e) lo Stato membro nel cui territorio ha la sede sociale la persona giuridica per conto della quale il reato è stato commesso;
f) lo Stato membro di bandiera della nave dalla quale è stato commesso il reato.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il territorio include la zona di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), della
Art. 8. Comunicazione delle informazioni
1. Lo Stato membro che è a conoscenza di un reato cui si applica l'articolo 2 o del rischio che sia commesso un tale reato che provoca o potrebbe provocare un inquinamento imminente, ne informa immediatamente gli altri Stati membri che potrebbero essere esposti ai danni di tale inquinamento, nonché la Commissione.
2. Lo Stato membro che è a conoscenza di un reato cui si applica l'articolo 2 o del rischio che sia commesso un tale reato che potrebbe rientrare nella competenza giurisdizionale di un altro Stato membro, ne informa immediatamente quest'ultimo.
3. Gli Stati membri notificano senza ritardo allo Stato di bandiera, o a qualsiasi altro Stato interessato, le misure adottate ai sensi della presente decisione quadro, ed in particolare dell'articolo 7.
Art. 9. Designazione di punti di contatto
1. Ciascuno Stato membro designa punti di contatto esistenti o, se necessario, ne istituisce dei nuovi, specialmente per lo scambio di informazioni, come precisato all'articolo 8.
2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione quale o quali dei suoi servizi svolge o svolgono funzione di punto di contatto in conformità del paragrafo 1. La Commissione comunica tale informazione agli altri Stati membri.
Art. 10. Campo di applicazione territoriale
Il campo d'applicazione territoriale della presente decisione quadro è quello della
Art. 11. Attuazione
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro entro il 12 gennaio 2007.
2. Entro il 12 gennaio 2007, gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Sulla scorta di tali informazioni e di una relazione scritta redatta dalla Commissione, il Consiglio verifica entro il 12 gennaio 2009 in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro.
3. Entro il 12 gennaio 2012, la Commissione, sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri sull'applicazione pratica delle disposizioni attuative della presente decisione quadro, presenta al Consiglio una relazione e le eventuali proposte che ritiene opportune e che possono comprendere proposte intese a che gli Stati membri, in merito ai reati commessi nelle loro acque territoriali o nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente, non considerino che navi battenti bandiera degli altri Stati membri siano navi straniere ai sensi dell'articolo 230 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare.
Art. 12. Entrata in vigore
La presente decisione quadro entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.