§ 94.1.938 - Legge 14 febbraio 1994, n. 124.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:14/02/1994
Numero:124


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 94.1.938 - Legge 14 febbraio 1994, n. 124.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

(G.U. 23 febbraio 1994, n. 44, S.O.)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla biodiversità, con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione stessa.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 700 milioni per l'anno 1994 ed in lire 1.300 milioni annui a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.