Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 1331 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione |
Art. 2. Elenco comunitario di sostanze |
Art. 3. Fasi principali della procedura uniforme |
Art. 4. Avvio della procedura |
Art. 5. Parere dell’Autorità |
Art. 6. Informazioni complementari riguardanti la valutazione dei rischi |
Art. 7. Aggiornamento dell’elenco comunitario |
Art. 8. Informazioni complementari relative alla gestione dei rischi |
Art. 9. Misure di attuazione |
Art. 10. Proroga dei termini |
Art. 11. Trasparenza |
Art. 12. Riservatezza |
Art. 13. Situazioni d’urgenza |
Art. 14. Comitato |
Art. 15. Autorità competenti degli Stati membri |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 7.3.276 - Regolamento 16 dicembre 2008, n. 1331.
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari
(G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 354)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],
considerando quanto segue:
(1) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto fondamentale del mercato interno e contribuisce in maniera significativa alla salute e al benessere dei cittadini, nonché ai loro interessi economici e sociali.
(2) Nell’attuare le politiche comunitarie è opportuno garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana.
(3) Per proteggere la salute umana, l’uso degli additivi, degli enzimi e degli aromi nei prodotti alimentari per il consumo umano è subordinato ad una valutazione della loro innocuità prima dell’immissione sul mercato della Comunità.
(4) Il
(5) In particolare, è previsto che gli additivi alimentari, gli enzimi alimentari e gli aromi alimentari, nella misura in cui gli aromi alimentari devono essere sottoposti ad una valutazione di sicurezza a norma del
(6) Garantire la trasparenza nella produzione e nel trattamento degli alimenti è assolutamente fondamentale per conservare la fiducia dei consumatori.
(7) In questo contesto, è opportuno istituire per queste tre categorie di sostanze una procedura comunitaria uniforme di valutazione e autorizzazione che sia efficace, limitata nel tempo e trasparente, per agevolare la loro libera circolazione nel mercato comunitario.
(8) Tale procedura uniforme deve essere fondata sui principi di buona amministrazione e di certezza giuridica e deve essere attuata nel rispetto di tali principi.
(9) Il presente regolamento completa il quadro normativo di autorizzazione delle sostanze stabilendo le varie fasi della procedura, le rispettive scadenze, il ruolo delle parti in causa e i principi applicabili. Tuttavia, per alcuni aspetti della procedura è necessario tenere conto delle specificità di ciascuna legislazione alimentare settoriale.
(10) Le scadenze stabilite nella procedura tengono conto del tempo necessario per esaminare i diversi criteri definiti in ciascuna legislazione alimentare settoriale, nonché per consentire lo svolgimento delle consultazioni nel quadro dell’elaborazione dei progetti di misure. In particolare, il termine di nove mesi accordato alla Commissione per presentare un progetto di regolamento che aggiorni l’elenco comunitario non dovrebbe precludere la possibilità di effettuarlo in un periodo più breve.
(11) All’atto della ricezione di una domanda, la Commissione dovrebbe avviare la procedura e, se necessario, chiedere il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (in seguito denominata "l’Autorità") istituita dal
(12) Conformemente al quadro di valutazione dei rischi in materia di sicurezza degli alimenti stabilito dal
(13) L’autorizzazione a immettere sostanze sul mercato dovrebbe essere concessa a norma del presente regolamento a condizione che siano soddisfatti i criteri per l’autorizzazione di cui alle legislazioni alimentari settoriali.
(14) È riconosciuto che in certi casi la valutazione scientifica dei rischi non può di per sé, in certi casi, fornire tutte le informazioni sulle quali dovrebbe fondarsi una decisione di gestione dei rischi, e che altri fattori legittimi e pertinenti possono essere presi in considerazione per la questione in esame, tra cui i fattori sociali, economici, tradizionali, etici ed ambientali e la fattibilità dei controlli.
(15) Per garantire che sia gli operatori dei settori interessati sia il pubblico siano tenuti informati delle autorizzazioni in vigore, è opportuno che le sostanze autorizzate figurino in un elenco comunitario stabilito, tenuto e pubblicato dalla Commissione.
(16) All’occorrenza e in determinate circostanze la legislazione alimentare settoriale specifica può prevedere la protezione dei dati scientifici e delle altre informazioni fornite dal richiedente per un determinato periodo di tempo. In tal caso la legislazione alimentare settoriale dovrebbe definire le condizioni alle quali tali dati non possono essere utilizzati a beneficio di un altro richiedente.
(17) La costituzione di una rete composta dall’Autorità e dagli organismi degli Stati membri che operano nei settori di competenza dell’Autorità è uno dei principi di base del funzionamento di questa. Di conseguenza, per elaborare il suo parere l’Autorità può avvalersi della rete prevista dall’articolo 36 del
(18) La procedura uniforme di autorizzazione delle sostanze deve rispondere alle esigenze di trasparenza e di informazione del pubblico pur garantendo il diritto del richiedente a mantenere la riservatezza di talune informazioni.
(19) È opportuno mantenere l’importanza di proteggere la riservatezza di taluni aspetti di una domanda al fine di tutelare la competitività del richiedente. Tuttavia, le informazioni relative alla sicurezza di una sostanza, inclusi, ma non solo, gli studi tossicologici, altri studi in materia di sicurezza e i dati grezzi in quanto tali, non dovrebbero essere riservate in nessuna circostanza.
(20) Ai sensi del
(21) Il
(22) Per ragioni di efficacia e di semplificazione legislativa, si dovrebbe esaminare a medio termine la questione dell’opportunità di estendere l’ambito di applicazione della procedura uniforme ad altre regolamentazioni esistenti nel settore alimentare.
(23) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a causa delle differenze esistenti tra le legislazioni e le disposizioni nazionali e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(24) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la
(25) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare gli elenchi comunitari. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di ciascuna legislazione alimentare settoriale, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della
(26) Per motivi di efficacia, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo dovrebbero essere abbreviati ai fini dell’aggiunta di sostanze agli elenchi comunitari, e dell’aggiunta, del ritiro o della modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni connesse alla presenza di una sostanza negli elenchi comunitari.
(27) Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6 della
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce una procedura uniforme per la valutazione e l’autorizzazione (di seguito la "procedura uniforme") degli additivi alimentari, degli enzimi alimentari, degli aromi alimentari e dei materiali di base di aromi alimentari, nonché dei materiali di base di ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari (di seguito le "sostanze"), che contribuisce alla libera circolazione degli alimenti nella Comunità nonché a un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi. Il presente regolamento non si applica agli aromatizzanti di affumicatura che rientrano nell’ambito di applicazione del
2. La procedura uniforme definisce le modalità dell’aggiornamento degli elenchi di sostanze di cui è autorizzata nella Comunità l’immissione sul mercato ai sensi del
3. I criteri in base ai quali le sostanze possono essere incluse nell’elenco comunitario di cui all’articolo 2, il contenuto del regolamento di cui all’articolo 7 e, se del caso, le disposizioni transitorie relative alle procedure in corso sono determinate da ciascuna legislazione alimentare settoriale.
Art. 2. Elenco comunitario di sostanze
1. Nel quadro di ciascuna legislazione alimentare settoriale, le sostanze di cui è autorizzata l’immissione sul mercato nella Comunità figurano in un elenco il cui contenuto è definito da tale legislazione (in seguito denominato l’"elenco comunitario"). L’elenco comunitario è aggiornato dalla Commissione ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Per "aggiornamento dell’elenco comunitario" s’intende:
a) l’aggiunta di una sostanza nell’elenco comunitario;
b) il ritiro di una sostanza dall’elenco comunitario;
c) l’aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza di una sostanza nell’elenco comunitario.
CAPO II
PROCEDURA UNIFORME
Art. 3. Fasi principali della procedura uniforme
1. La procedura uniforme che porta all’aggiornamento dell’elenco comunitario può essere avviata o su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda. La domanda può essere presentata da uno Stato membro o da una persona interessata, che può rappresentare più persone interessate, alle condizioni previste dalle modalità d’applicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) (di seguito il "richiedente"). La domanda è inviata alla Commissione.
2. La Commissione chiede il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito l’"Autorità"), che dev’essere espresso ai sensi dell’articolo 5.
Tuttavia, per gli aggiornamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c), la Commissione non è tenuta a chiedere il parere dell’Autorità se gli aggiornamenti in questione non possono avere un effetto sulla salute umana.
3. La procedura uniforme si conclude con l’adozione da parte della Commissione di un regolamento che procede all’aggiornamento, ai sensi dell’articolo 7.
4. In deroga al paragrafo 3, la Commissione può porre fine alla procedura uniforme e rinunciare all’aggiornamento previsto in qualsiasi fase della procedura, se considera ingiustificato tale aggiornamento. Essa tiene conto, se del caso, del parere dell’Autorità, delle opinioni degli Stati membri, di ogni disposizione pertinente della normativa comunitaria e di altri fattori legittimi utili per la questione esaminata.
In questo caso, la Commissione informa, eventualmente, direttamente il richiedente e gli Stati membri indicando nella sua lettera le ragioni per le quali considera ingiustificato un aggiornamento.
Art. 4. Avvio della procedura
1. Quando riceve una domanda di aggiornamento dell’elenco comunitario, la Commissione:
a) invia al richiedente un avviso scritto di ricevimento entro i quattordici giorni lavorativi seguenti il ricevimento della domanda;
b) eventualmente, trasmette quanto prima possibile la domanda all’Autorità e ne chiede il parere ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.
La domanda è resa accessibile agli Stati membri dalla Commissione.
2. Quando avvia la procedura di propria iniziativa, la Commissione ne informa gli Stati membri ed eventualmente chiede il parere dell’Autorità.
Art. 5. Parere dell’Autorità
1. L’Autorità esprime il proprio parere entro nove mesi dal ricevimento di una domanda valida.
2. L’Autorità trasmette il proprio parere alla Commissione e agli Stati membri ed eventualmente al richiedente.
Art. 6. Informazioni complementari riguardanti la valutazione dei rischi
1. Nei casi debitamente giustificati in cui l’Autorità sollecita informazioni complementari al richiedente, il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1 può essere prorogato. L’Autorità fissa, previa consultazione del richiedente, un termine entro il quale tali informazioni dovrebbero essere fornite e informa la Commissione del termine supplementare necessario. Se la Commissione non solleva obiezioni entro gli otto giorni lavorativi seguenti la comunicazione dell’informazione da parte dell’Autorità, il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 1 è automaticamente prorogato del termine supplementare. La Commissione informa gli Stati membri della proroga.
2. Se le informazioni complementari non sono trasmesse all’Autorità entro il termine supplementare di cui al paragrafo 1, l’Autorità esprime il proprio parere sulla base delle informazioni già fornite.
3. Quando il richiedente fornisce di propria iniziativa informazioni complementari, le comunica all’Autorità e alla Commissione. In questo caso, l’Autorità esprime il proprio parere entro il termine inizialmente fissato, fatto salvo l’articolo 10.
4. Le informazioni complementari sono rese accessibili agli Stati membri e alla Commissione dall’Autorità.
Art. 7. Aggiornamento dell’elenco comunitario
1. Entro i nove mesi seguenti l’espressione del parere dell’Autorità, la Commissione sottopone al comitato di cui all’articolo 14, paragrafo 1, un progetto di regolamento che aggiorna l’elenco comunitario, tenendo conto del parere dell’Autorità, di ogni disposizione pertinente della normativa comunitaria e di altri fattori legittimi utili per la questione esaminata.
Qualora non sia stato richiesto il parere dell’Autorità, il periodo di nove mesi decorre dalla data del ricevimento di una domanda valida da parte della Commissione.
2. Nel regolamento che aggiorna l’elenco comunitario sono esposte le considerazioni su cui esso si basa.
3. Quando il progetto di regolamento non è conforme al parere dell’Autorità, la Commissione spiega i motivi della sua decisione.
4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali di ciascuna legislazione alimentare settoriale relativamente al ritiro di una sostanza dall’elenco comunitario, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.
5. Per ragioni di efficienza, le misure intese a modificare elementi non essenziali di ciascuna legislazione alimentare settoriale, tra l’altro completandola, relativamente all’aggiunta di una sostanza nell’elenco comunitario e per l’aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza della sostanza nell’elenco comunitario, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4.
6. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura di urgenza di cui all’articolo 14, paragrafo 5 per il ritiro di una sostanza dall’elenco comunitario e per l’aggiunta, il ritiro o la modifica delle condizioni, caratteristiche o restrizioni che sono connesse alla presenza della sostanza nell’elenco comunitario.
Art. 8. Informazioni complementari relative alla gestione dei rischi
1. Quando sollecita al richiedente informazioni complementari su aspetti relativi alla gestione dei rischi, la Commissione fissa, d’intesa con il richiedente, un termine entro cui tali informazioni possono essere fornite. In questo caso, il termine di cui all’articolo 7 può essere prorogato di conseguenza. La Commissione informa gli Stati membri della proroga e mette a loro disposizione le informazioni complementari appena sono state fornite.
2. Se le informazioni complementari non sono trasmesse entro il termine supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce sulla base delle informazioni già fornite.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 9. Misure di attuazione
1. Secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, entro i ventiquattro mesi seguenti l’adozione di ogni legislazione alimentare settoriale, sono adottate dalla Commissione le misure di attuazione del presente regolamento, per quanto riguarda in particolare:
a) il contenuto, la redazione e la presentazione della domanda di cui all’articolo 4, paragrafo 1;
b) le modalità di controllo della validità della domanda;
c) la natura delle informazioni che devono figurare nel parere dell’Autorità di cui all’articolo 5.
2. In vista dell’adozione delle misure di attuazione di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione consulta l’Autorità, che le presenta, entro i sei mesi seguenti l’entrata in vigore di ciascuna legislazione alimentare settoriale, una proposta relativa ai dati necessari alla valutazione dei rischi delle sostanze interessate.
Art. 10. Proroga dei termini
In casi eccezionali i termini di cui all’articolo 5, paragrafo 1 e all’articolo 7 possono essere prorogati dalla Commissione, di sua iniziativa o, eventualmente, su domanda dell’Autorità, se le questioni in esame lo giustificano e fatti salvi l’articolo 6, paragrafo 1 e l’articolo 8, paragrafo 1. In questo caso, la Commissione, eventualmente, informa il richiedente e gli Stati membri della proroga e dei motivi che la giustificano.
Art. 11. Trasparenza
L’Autorità garantisce la trasparenza delle sue attività ai sensi dell’articolo 38 del
Art. 12. Riservatezza
1. Tra le informazioni comunicate dai richiedenti, possono essere oggetto di un trattamento riservato quelle la cui divulgazione potrebbe nuocere gravemente alla loro posizione nei confronti della concorrenza.
Non sono in ogni circostanza considerate riservate le informazioni seguenti:
a) il nome e l’indirizzo del richiedente;
b) il nome e una descrizione chiara della sostanza;
c) la giustificazione dell’uso della sostanza in o su specifici prodotti alimentari o categorie di alimenti;
d) le informazioni rilevanti ai fini della valutazione della sicurezza della sostanza;
e) eventualmente, i metodi d’analisi.
2. Per l’applicazione del paragrafo 1, il richiedente indica quali delle informazioni comunicate desidera che siano trattate come riservate. In tali casi, deve essere addotta una giustificazione verificabile.
3. La Commissione, previa consultazione del richiedente, determina quali informazioni possono essere mantenute riservate e ne informa il richiedente e gli Stati membri.
4. Dopo avere preso conoscenza della posizione della Commissione, il richiedente dispone di un termine di tre settimane per ritirare la propria domanda al fine di mantenere la riservatezza delle informazioni comunicate. Fino allo scadere di questo termine, la riservatezza è mantenuta.
5. La Commissione, l’Autorità e gli Stati membri, a norma del
6. Se un richiedente ritira la propria domanda, la Commissione, l’Autorità, e gli Stati membri non divulgano le informazioni riservate, comprese le informazioni sul cui carattere riservato le opinioni della Commissione e del richiedente divergono.
7. L’applicazione dei paragrafi da 1 a 6 non pregiudica la circolazione delle informazioni tra la Commissione, l’Autorità e gli Stati membri.
Art. 13. Situazioni d’urgenza
In presenza di una situazione d’urgenza riguardante una sostanza che figura nell’elenco comunitario, in particolare in relazione ad un parere dell’Autorità, sono adottati provvedimenti secondo le procedure di cui agli articoli 53 e 54 del
Art. 14. Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e l’articolo 7 della
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e 5, lettera b) e l’articolo 7 della
I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) e e) della
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4, e 6 e l’articolo 7 della
Art. 15. Autorità competenti degli Stati membri
Al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore di ciascuna legislazione alimentare settoriale, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’Autorità, nel quadro di ogni legislazione alimentare settoriale, il nome e l’indirizzo, nonché un punto di contatto, dell’Autorità nazionale competente ai fini della procedura uniforme.
CAPO IV
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 16. Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica, per ogni legislazione alimentare settoriale, a decorrere dalla data d’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
L’articolo 9 si applica a decorrere dal 20 gennaio 2009.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
[1] GU C 168 del 20.7.2007, pag. 34.
[2] Parere del Parlamento europeo del 10 luglio 2007 (GU C 175 E del 10.7.2008, pag. 134), posizione comune del Consiglio del 10 marzo 2008 (GU C 111 E del 6.5.2008, pag. 1), posizione del Parlamento europeo dell’ 8 luglio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 18 novembre 2008.
[3] Cfr. pag. 16 della presente Gazzetta ufficiale.
[4] Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.
[5] Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta ufficiale.
[6] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.
[7]
[8] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
[9] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[10] GU L 309 del 26.11.2003, pag. 1.