Settore: | Normativa europea |
Materia: | 7. consumatori |
Capitolo: | 7.3 tutela della salute |
Data: | 16/04/2004 |
Numero: | 745 |
Sommario |
Art. 1. Campo di applicazione e obiettivo. |
Art. 2. Esenzioni. |
Art. 3. Informazioni ai viaggiatori. |
Art. 4. Controlli e sanzioni. |
Art. 5. Relazioni. |
Art. 6. Abrogazione. |
Art. 7. Attuazione. |
§ 7.3.205 – Regolamento 16 aprile 2004, n. 745. [1]
Regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione recante misure per le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 26 aprile 2004, n. L 122).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 97/78/CE, gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta nel territorio comunitario senza essere sottoposta a controlli veterinari adeguati e che le partite siano introdotte nella Comunità attraverso un posto d'ispezione frontaliero. Tuttavia, conformemente all'articolo 16, tali disposizioni non si applicano, a determinate condizioni, ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori o che formano oggetto di spedizioni inviate a privati e destinati al loro consumo personale. Gli Stati membri devono quindi organizzare controlli presso altri punti di ingresso affinché i prodotti che non soddisfano tali requisiti vengano introdotti unicamente attraverso i posti d'ispezione frontalieri.
(2) Il numero dei punti di ingresso alle frontiere comunitarie dove arrivano spedizioni e passeggeri dai paesi terzi è superiore al numero di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Tuttavia, è responsabilità delle autorità competenti di ciascuno Stato membro assicurare la conoscenza e il rispetto delle pertinenti norme comunitarie applicabili alle spedizioni non commerciali di prodotti di origine animale da parte dei viaggiatori, dei passeggeri e dei responsabili delle spedizioni.
(3) Il
(4) La
(5) I focolai di malattie esotiche degli animali nella Comunità, tra cui i focolai di peste suina classica nel 1996 e nel 2000 e un'importante epidemia di afta epizootica nel 2001, sono stati causati da ceppi virali che non erano mai stati isolati all'interno della Comunità. I focolai di afta epizootica sono insorti a causa di virus di tipo O1- PanAsia, un ceppo che non circola in alcuno dei paesi terzi dai quali sono importati, conformemente alla legislazione comunitaria, prodotti ottenuti da animali delle specie sensibili.
(6) In considerazione del rischio di introduzione di virus, diversi consessi hanno sottolineato la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica e di rafforzare i controlli sulle importazioni di prodotti di origine animale introdotti dai viaggiatori. Inoltre, il 17 dicembre 2002 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla lotta contro l'afta epizootica nell'Unione europea nel 2001 e sulle future misure di prevenzione e di lotta alle epizoozie nell'Unione europea, nella quale si conclude che il rischio più elevato di introduzione dell'afta epizootica è rappresentato dalle importazioni illegali di prodotti di origine animale da paesi nei quali detta malattia è endemica e che occorre un'azione più incisiva per controllare, individuare e distruggere le importazioni illegali di carni, anche destinate al consumo personale.
(7) Detta risoluzione sottolinea la necessità che la Comunità revochi l'autorizzazione concessa ai viaggiatori di importare piccoli quantitativi di carne destinati al consumo personale nel proprio bagaglio e che la mancata osservanza di tale divieto deve essere punita con ammende di importo tale da avere un concreto effetto deterrente. Nella risoluzione si afferma altresì che gli Stati membri devono potenziare il personale incaricato delle ispezioni negli aeroporti per ridurre il rischio di introduzione delle malattie degli animali attraverso le importazioni illegali di prodotti di origine animale nel bagaglio personale dei passeggeri aerei, ricorrere maggiormente ai cani addestrati per individuare tali prodotti nonché predisporre misure adeguate e una maggiore vigilanza presso tutti i punti di ingresso nella Comunità europea.
(8) La
(9) Tenendo conto della situazione epidemiologica nel mondo per quanto riguarda le principali malattie infettive degli animali che possono essere trasmesse attraverso prodotti derivati da tali animali, compresa l'afta epizootica, l'introduzione nella Comunità di tali prodotti per il consumo personale in provenienza da paesi terzi non esenti da tali malattie rappresenta tuttora un rischio inaccettabile per la salute degli animali.
(10) È pertanto opportuno sostituire le attuali misure di salvaguardia con norme definitive sulle importazioni di carni e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo personale.
(11) È altresì opportuno specificare e limitare ulteriormente i tipi e le quantità di prodotti di origine animale che possono beneficiare dell'esenzione dai controlli veterinari prevista per le importazioni non commerciali senza comportare particolari rischi per la salute degli animali. È inoltre opportuno stabilire che tali controlli debbono continuare a essere organizzati dagli Stati membri presso i relativi punti di ingresso nella Comunità in base ai principi stabiliti dalla direttiva 97/78/CE, riconoscendo al contempo l'esigenza di adeguare questi principi alla natura non commerciale di tali importazioni e di assicurare che i viaggiatori siano informati su tali controlli.
(12) Alcuni paesi terzi, in virtù della loro vicinanza geografica e della loro qualifica zoosanitaria, presentano un rischio minimo per la salute degli animali dell'Unione europea. È pertanto opportuno esentare dai controlli veterinari piccoli quantitativi di carni e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari in provenienza da tali paesi. Inoltre, alcuni paesi terzi confinanti hanno concluso specifici accordi veterinari con l'Unione europea per quanto riguarda i pertinenti aspetti dell'acquis comunitario nel settore veterinario. È pertanto opportuno escludere le scorte personali provenienti da tali paesi terzi dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di controllo stabilite dal presente regolamento. Tuttavia, al fine di informare adeguatamente i passeggeri, tali paesi terzi devono figurare come paesi esentati in tutto il materiale pubblicitario al riguardo.
(13) Gli Stati membri devono dotarsi di strumenti adeguati e mirati per impedire l'introduzione di scorte illegali di carni e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattierocaseari contenute nel bagaglio personale nei punti di ingresso nella Comunità europea.
(14) È necessario prevedere un chiaro disincentivo per impedire che le importazioni per uso personale di carni, prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari siano introdotte nella Comunità europea senza la necessaria autorizzazione veterinaria. Gli Stati membri debbono pertanto imputare le spese e le ammende del caso, incluse le spese per lo smaltimento di tali prodotti, alle persone responsabili di violazione delle norme.
(15) Gli Stati membri devono fornire le informazioni adeguate alla Commissione europea sui metodi che hanno applicato per l'esecuzione delle norme stabilite dal presente regolamento presso i punti di ingresso nella Comunità europea di loro responsabilità.
(16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Campo di applicazione e obiettivo.
1. Ai fini del presente regolamento, le carni e i prodotti a base di carne, il latte e i prodotti lattiero-caseari sono definiti come i prodotti elencati nelle sezioni da 01 a 04 della voce I.2 del Titolo I dell'allegato della
2. Tutte le carni e i prodotti a base di carne, il latte e i prodotti lattiero-caseari introdotti nella Comunità dai viaggiatori o spediti presso privati sono soggetti ai requisiti per l'importazione stabiliti a norma della
3. Essi devono essere sottoposti ai controlli veterinari conformemente al
4. Il presente regolamento non si applica alle scorte ad uso personale provenienti da Andorra, dalla Norvegia e da San Marino. Tuttavia, al fine di informare adeguatamente i passeggeri, tali paesi terzi devono figurare come paesi esentati in tutto il materiale pubblicitario in materia.
Art. 2. Esenzioni.
Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 20 e 22 della direttiva 97/78/CE, i seguenti prodotti sono esentati dai requisiti di cui all'articolo 1:
— Prodotti di cui all'allegato I provenienti da qualsiasi paese terzo, purché la relativa quantità non superi il normale consumo di una persona.
— Carni e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattierocaseari introdotti nella Comunità dalle Isole Færøer, dalla Groenlandia, dall'Islanda, dal Liechtenstein e dalla Svizzera, purché la relativa quantità non superi i 5 kg/persona.
Art. 3. Informazioni ai viaggiatori.
1. Gli Stati membri provvedono affinché presso tutti i punti designati di ingresso nella Comunità europea siano portate a conoscenza dei viaggiatori in provenienza dai paesi terzi le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di prodotti di origine animale. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato II, presentate su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili.
2. Gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri devono portare a conoscenza di tutti i passeggeri che trasportano nella Comunità europea le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale e le disposizioni del presente regolamento, fornendo in particolare le informazioni contenute nell'allegato III.
Art. 4. Controlli e sanzioni.
1. Presso tutti i punti di ingresso nella Comunità europea designati dall'autorità competente, quest'ultima e le autorità responsabili dei controlli ufficiali, in collaborazione con gli operatori portuali ed aeroportuali e con gli operatori responsabili degli altri punti di ingresso, organizzano controlli volti a individuare la presenza di scorte illegali di carni e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari e a verificare il rispetto delle condizioni stabilite agli articoli 1 e 2. I controlli possono essere organizzati sulla base di una valutazione dei rischi, utilizzando, ove ritenuto necessario dall'autorità competente dello Stato membro, efficaci metodi di rilevamento quali apparecchi di scansione e cani addestrati, per passare al vaglio un volume ingente di bagagli personali allo scopo di individuare la presenza di detti prodotti.
2. Tutte le scorte personali che all'autorità competente risultano trasportate in violazione delle norme stabilite nel presente regolamento sono confiscate e distrutte conformemente alla normativa nazionale.
3. A discrezione dell'autorità competente dello Stato membro, le spese o le sanzioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, della direttiva 97/78/CE possono essere imputate alla persona trovata in possesso di scorte personali risultate in violazione delle norme stabilite nel presente regolamento. Se necessario lo Stato membro provvede affinché la normativa nazionale di cui al paragrafo 2, applicabile alla confisca e alla distruzione delle scorte personale, identifichi la persona fisica o giuridica alla quale devono essere imputate le spese per la distruzione delle scorte personali confiscate o volontariamente abbandonate.
Art. 5. Relazioni.
1. Ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione una tabella compilata conformemente a quanto stabilito nell'allegato IV contenente le informazioni sulle misure adottate per pubblicizzare e fare applicare le norme sulle scorte personali di latte e carni stabilite nel presente regolamento, con i relativi risultati. Le informazioni presentate sono utilizzate per riesaminare le disposizioni del presente regolamento, in particolare l'articolo 4.
2. Il periodo di riferimento di tali informazioni decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre e le informazioni devono essere trasmesse entro il primo giorno di marzo dell'anno immediatamente successivo alla fine di ciascun periodo di riferimento annuale.
Art. 6. Abrogazione.
La
Art. 7. Attuazione.
1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ai viaggiatori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, siano disponibili a decorrere dal 1° maggio 2004.
3. La Commissione fornisce agli Stati membri e ai paesi aderenti copie dei cartelli realizzati conformemente al modello che figura nell'allegato II. I costi operativi sono a carico del bilancio comunitario, per un importo massimo di 35 000 EUR.
ALLEGATI
(Omissis)
[1] Abrogato dall'art. 9 del