§ 1.5.988 - Decisione 26 aprile 2002, n. 349.
Decisione n. 2002/349/CE della Commissione che stabilisce l’elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d’ispezione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.5 polizia sanitaria e igiene
Data:26/04/2002
Numero:349


Sommario
Art. 1.      I prodotti di origine animale elencati nell’allegato sono sottoposti a controllo veterinario ai posti d’ispezione frontalieri secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE.
Art. 2.      L’elenco dei prodotti di origine animale che figura nell’allegato non pregiudica le esenzioni di cui all’articolo 16 né l’elenco dei prodotti vegetali di cui all’articolo 19 della direttiva [...]
Art. 3.      In deroga all’articolo 1, i prodotti composti elencati nell’allegato che contengono solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale continuano ad essere soggetti alle norme [...]
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 1.5.988 - Decisione 26 aprile 2002, n. 349.

Decisione n. 2002/349/CE della Commissione che stabilisce l’elenco di prodotti che devono essere sottoposti a controllo ai posti d’ispezione frontalieri a norma della direttiva n. 97/78/CE del Consiglio.

(G.U.C.E. 8 maggio 2002, n. L 121).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre

     1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 3, paragrafo 5,

     considerando quanto segue:

     (1) Per motivi di chiarezza, i prodotti di origine animale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 97/78/CE vanno riuniti in un unico elenco con il codice Animo appropriato. Nell’elenco è opportuno che figuri anche, a scopo indicativo e per facilità d’uso, il pertinente codice NC (nomenclatura combinata).

     (2) Tale elenco non dovrebbe tuttavia includere né riguardare i prodotti vegetali che devono essere sottoposti ai controlli veterinari conformemente all’articolo 19 della direttiva 97/78/CE, né i prodotti esenti da controlli veterinari conformemente all’articolo 16 della medesima direttiva.

     (3) E’ inoltre importante che i prodotti composti, che contengono solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale, siano sottoposti alle procedure di controllo al fine di evitare differenze di interpretazione tra i posti d’ispezione frontalieri e pertanto distorsioni degli scambi. Tuttavia, considerata la complessità della questione e l’esigenza di una valutazione dei rischi, effettuata se necessario da un idoneo comitato scientifico a livello comunitario, le norme nazionali devono nel frattempo restare in vigore.

     (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     I prodotti di origine animale elencati nell’allegato sono sottoposti a controllo veterinario ai posti d’ispezione frontalieri secondo quanto disposto dalla direttiva 97/78/CE.

 

     Art. 2.

     L’elenco dei prodotti di origine animale che figura nell’allegato non pregiudica le esenzioni di cui all’articolo 16 né l’elenco dei prodotti vegetali di cui all’articolo 19 della direttiva 97/78/CE.

 

     Art. 3.

     In deroga all’articolo 1, i prodotti composti elencati nell’allegato che contengono solo una limitata percentuale di prodotti di origine animale continuano ad essere soggetti alle norme nazionali.

     Il primo paragrafo si applica solo fino a quando sarà effettuata una valutazione dei rischi relativa ai prodotti composti che ricadono nell’ambito del regime dei controlli veterinari.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     I prodotti da sottoporre ai controlli veterinari, elencati nel titolo I, sono definiti principalmente dal riferimento al codice Animo riportato nella colonna 1, integrato eventualmente dai codici di qualificazione figuranti nelle colonne 2 e 3. Tali codici corrispondono ai completamenti delle definizioni per gruppi di animali, specie e tipi di prodotti riportati nel titolo II e/o alle destinazioni indicate nel titolo III.

     La colonna del codice NC fornisce, a scopo informativo, il codice o i codici della nomenclatura combinata CE nella quale il prodotto di origine animale è di norma classificato nell’ambito della normativa doganale.

 

TITOLO I

Definizione generale di sperma, ovuli, embrioni e prodotti di origine animale che figurano nello schedario del sistema Animo, integrati, ove indicato nelle colonne 2 e 3, dai completamenti delle definizioni di cui ai titoli II e III

     (Omissis).

 

TITOLO II

Completamenti alle definizioni generali con l’aggiunta dei gruppi di animali, delle specie e dei tipi di prodotti

     (Omissis).

 

TITOLO III

Elenco delle destinazioni possibili per gli animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni e prodotti di origine animale

     (Omissis).