§ 7.3.159 - Decisione 9 dicembre 2002, n. 995.
Decisione n. 2002/995/CE della Commissione recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:09/12/2002
Numero:995


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     


§ 7.3.159 - Decisione 9 dicembre 2002, n. 995. [1]

Decisione n. 2002/995/CE della Commissione recante misure temporanee di salvaguardia per quanto riguarda le importazioni di prodotti di origine animale per il consumo personale. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 30 dicembre 2002, n. L 353).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

     vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario, modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

     (1) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001, le carni e i prodotti a base di carne contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori e destinati al loro consumo personale o che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati per scopi non commerciali sono specificamente esclusi, a determinate condizioni, dall'applicazione della direttiva summenzionata.

     (2) Conformemente al capitolo III, articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/89/CE, le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile fissate dalla stessa direttiva non si applicano, a determinate condizioni, alle carni di volatili da cortile contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro consumo personale o che formano oggetto di piccole spedizioni inviate a privati.

     (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/45/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE, le disposizioni contenute nella suddetta direttiva relative ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni non si applicano alle importazioni di trofei né a esigue quantità di capi di selvaggina uccisa trasportate dai viaggiatori.

     (4) A norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 97/78/CE, gli Stati membri provvedono affinché nessuna partita proveniente da un paese terzo venga introdotta nel territorio comunitario senza essere sottoposta a controlli veterinari adeguati e che le partite siano introdotte nella Comunità attraverso un posto d'ispezione frontaliero. Tuttavia, conformemente all'articolo 16, tali disposizioni non si applicano, a determinate condizioni, ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori o che formano oggetto di spedizioni inviate a privati e destinati al loro consumo personale. Gli Stati membri devono quindi organizzare controlli presso altri punti di ingresso affinché i prodotti che non soddisfano tali requisiti vengano introdotti unicamente attraverso i posti d'ispezione frontalieri.

     (5) Il numero dei punti di ingresso alle frontiere comunitarie dove arrivano spedizioni e passeggeri dai paesi terzi è superiore al numero di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti. Tuttavia, è responsabilità delle autorità competenti di ciascuno Stato membro assicurare la conoscenza e il rispetto delle pertinenti norme comunitarie applicabili alle spedizioni non commerciali di prodotti di origine animale da parte dei viaggiatori, dei passeggeri e dei responsabili delle spedizioni.

     (6) La decisione 93/13/CEE della Commissione fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità all'atto dell'introduzione dei prodotti provenienti da paesi terzi. L'articolo 5 stabilisce che i prodotti di peso inferiore a 1 kg non siano sottoposti ai controlli veterinari sistematici sui prodotti destinati al consumo umano provenienti dai paesi riconosciuti o da loro parti. Sono inoltre previste alcune deroghe per le piccole spedizioni di prodotti di origine animale introdotti in Danimarca dalla Groenlandia e dalle Isole Færøer e per alcuni pesci introdotti in Finlandia dalla Russia.

     (7) La decisione 2002/349/CE della Commissione stabilisce l'elenco dei prodotti che devono essere esaminati ai posti d'ispezione frontalieri. Tuttavia, conformemente all'articolo 2, le disposizioni della decisione non pregiudicano le esenzioni di cui all'articolo 16 della direttiva 97/78/CE.

     (8) Le disposizioni suddette introducono una deroga alle disposizioni comunitarie intese a proteggere la salute degli animali per i piccoli quantitativi di prodotti di origine animale contenuti nel bagaglio personale o introdotti in circostanze analoghe da privati al loro ingresso nella Comunità.

     (9) Nel 1996 furono registrati in Germania focolai di peste suina classica che successivamente provocarono un'epidemia nei Paesi Bassi. Nel 2000 sono insorti nel Regno Unito focolai di peste suina classica. Tali focolai erano causati da ceppi virali che non erano mai stati isolati all'interno della Comunità.

     (10) In considerazione del rischio di introduzione di virus che si è reso evidente nel 1999 con l'epidemia di afta epizootica in alcuni Stati del Maghreb, la 33a sessione della Commissione europea per il controllo dell'afta epizootica (http://www.fao.org/ag/AGA/Agah/EUFMD/reports/sess33/default.htm) ha approvato degli orientamenti per una valutazione dei rischi. Tali orientamenti mettono in rilievo il rischio associato al turismo e ai trasporti e l'importanza di preparare una campagna di sensibilizzazione per diminuire il rischio. Vi è suggerito tra l'altro di organizzare campagne di sensibilizzazione ai posti di frontiera e di rafforzare i controlli sui bagagli dei viaggiatori.

     (11) Nel 2001 si è verificata nel Regno Unito un'importante epidemia di afta epizootica, che ha colpito altri tre Stati membri. I focolai sono insorti a causa di virus di tipo O1-PanAsia, un ceppo che non circola in alcuno dei paesi terzi dai quali sono importati, conformemente alla legislazione comunitaria, prodotti ottenuti da animali delle specie sensibili.

     (12) Nel dicembre 2001 si è svolta a Bruxelles la conferenza internazionale sulla prevenzione e il controllo dell'afta epizootica, secondo cui è necessario rafforzare i controlli sulle importazioni di prodotti di origine animale introdotti dai viaggiatori.

     (13) Il 13 giugno 2002 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sull'afta epizootica e sul campionato mondiale di calcio nella Corea del Sud, nella quale esortava gli Stati membri ad inasprire i controlli alle frontiere esterne e la Commissione ad elaborare una strategia precisa tesa a ridurre il rischio di introduzione dell'afta epizootica ad opera dei turisti.

     (14) È opportuno prevedere che gli Stati membri possano designare punti di ingresso diversi dai posti d'ispezione frontalieri presso i quali le carni, il latte e i loro derivati, trasportati dai viaggiatori, siano soggetti a restrizioni o sottoposti a controlli, conformemente ai principi stabiliti nella direttiva 97/ 78/CE, da parte delle autorità competenti incaricate di effettuare controlli veterinari o di altre autorità cui esse abbiano delegato tale facoltà.

     (15) Tenendo conto della situazione epidemiologica nel mondo per quanto riguarda le principali malattie infettive animali che possono essere trasmesse attraverso prodotti derivati da tali animali, compresa l'afta epizootica, l'introduzione nella Comunità di tali prodotti a scopi non commerciali in conformità delle norme vigenti, in provenienza dai paesi terzi non esenti da tali malattie, rappresenta un rischio per la salute degli animali, che è attualmente oggetto di proposte legislative specifiche della Commissione. In attesa delle modifiche alle norme vigenti sulle importazioni, è necessario adottare senza indugio misure temporanee di salvaguardia che limitino sostanzialmente le importazioni non commerciali di prodotti di origine animale come unico provvedimento efficace per impedire l'introduzione nella Comunità di gravi malattie animali attraverso tali importazioni.

     (16) Diversi Stati membri hanno quindi posto in essere specifiche misure di controllo alle proprie frontiere e hanno sollecitato la Commissione a provvedere ad un'armonizzazione almeno basilare di tali misure.

     (17) È quindi opportuno specificare e limitare ulteriormente i tipi e le quantità di prodotti di origine animale che possono beneficiare dell'esenzione dai controlli veterinari prevista per le importazioni non commerciali senza comportare particolari rischi per la salute degli animali. In attesa che siano adottate norme più specifiche, è inoltre opportuno stabilire che tali controlli debbono essere organizzati dagli Stati membri presso i relativi punti di ingresso nella Comunità in base ai principi stabiliti dalla direttiva 97/78/CE, riconoscendo al contempo l'esigenza di adeguare questi principi alla natura non commerciale di tali importazioni e di assicurare che i viaggiatori siano informati su tali controlli.

     (18) È inoltre opportuno prevedere un riesame periodico delle misure stabilite nella presente decisione per adeguarle una volta che saranno state adottate le nuove norme proposte sulle importazioni.

     (19) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     1. È sospesa l'applicazione delle seguenti disposizioni:

     a) articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) ed e), della direttiva 72/462/CEE, relativamente ad una deroga all'applicazione della suddetta direttiva per le carni e i prodotti a base di carne importati dai viaggiatori o spediti a privati;

     b) articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 91/494/CEE, relativamente ad una deroga all'applicazione della suddetta direttiva per le carni e i prodotti a base di carni di volatili da cortile importati dai viaggiatori oppure spediti a privati;

     c) articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/45/CEE, relativamente ad una deroga all'applicazione della suddetta direttiva per le importazioni di selvaggina uccisa trasportata dai viaggiatori;

     d) articolo 5, paragrafi 1 e 2, della decisione 93/13/CEE per quanto riguarda le carni, il latte, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-ceaseari.

     2. In deroga all'articolo 1 della decisione 2002/349/CE, gli Stati membri organizzano i controlli presso i punti di ingresso nella Comunità designati dalle rispettive autorità competenti conformemente ai principi stabiliti dall'articolo 3, paragrafo 1, dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4, dall'articolo 17, paragrafi 1 e 3, e dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda le carni, il latte, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari di cui alla decisione suddetta, se importati alle condizioni stabilite dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e d), della direttiva 97/78/CE.

     Tuttavia, fatti salvi gli articoli 20 e 22 della direttiva 97/78/CE e in deroga alle norme di certificazione veterinaria, tali controlli non si applicano ai seguenti prodotti:

     a) prodotti elencati nell'allegato I;

     b) prodotti introdotti nella Comunità e provenienti da Groenlandia, Isole Færøer, Islanda, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Svizzera, Estonia, Lituania, Lettonia, Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Ungheria, Slovenia, Romania, Bulgaria, Malta e Cipro,

     se trasportati a mano dai viaggiatori o nei loro bagagli e destinati al loro consumo personale, tenendo conto della natura del prodotto e della rispettiva quantità che una persona può ragionevolmente consumare.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché presso tutti i relativi punti di ingresso nella Comunità europea siano portate a conoscenza dei viaggiatori in provenienza dai paesi terzi le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni di prodotti di origine animale. Tali informazioni comprendono almeno le informazioni di cui all'allegato II, presentate su grandi cartelloni collocati in posti ben visibili.

     2. Gli Stati membri prendono disposizioni affinché gli operatori dei trasporti internazionali di passeggeri portino a conoscenza di tutti i passeggeri che trasportano nella Comunità europea le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale e le disposizioni della presente decisione, fornendo in particolare le informazioni contenute nell'allegato III.

 

          Art. 3.

     Le misure previste dalla presente decisione sono riesaminate ad intervalli di almeno tre mesi dalla Commissione, assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, in particolare alla luce dell'adozione delle nuove norme comunitarie sulla salute degli animali applicabili alle importazioni.

 

          Art. 4.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

     Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ai viaggiatori di cui all'articolo 2 siano disponibili non più tardi del 1o gennaio 2003.

     Entro il 15 dicembre 2002 la Commissione fornisce agli Stati membri copie dei cartelli compilati conformemente al modello dell'allegato II. I costi operativi sono a carico del bilancio comunitario per un massimo di 25 000 EUR.

 

          Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO I

 

     Carni e prodotti lattiero-caseari soggetti alla deroga dai controlli veterinari se trasportati dai viaggiatori che entrano nella Comunità:

     - latte in polvere per lattanti, preparazioni alimentari per bambini e alimenti speciali necessari per motivi medici, purché tali prodotti non richiedano di essere refrigerati prima dell'apertura, siano prodotti di marca confezionati destinati alla vendita diretta al consumatore finale e la confezione sia intatta.

 

 

ALLEGATO II

 

     Il presente cartello deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di introduzione nell'Unione europea e in una seconda lingua stabilita dalle autorità competenti dello Stato membro in questione, che può essere la lingua utilizzata nel paese confinante oppure, per gli aeroporti ed i porti, la lingua utilizzata con più probabilità dai passeggeri in arrivo al terminale.

     Gli Stati membri devono completare tale cartello con le eventuali informazioni supplementari relative alle condizioni e alle circostanze locali e le rispettive disposizioni nazionali adottate in base alla direttiva 97/78/CE del Consiglio.

     (Omissis)

     (Informazioni contenute nel sito: http://europa.eu.int/comm/food/fs/ah_pcad/ah_pcad_importposters_en.html)

 

 

ALLEGATO III

 

     Gli operatori internazionali per il trasporto di passeggeri devono utilizzare i mezzi esistenti di comunicazione per i viaggiatori (opuscoli, messaggi vocali e testuali, cartelloni) per trasmettere il seguente messaggio:

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 6 del regolamento (CE) n. 745/2004.