Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.1 questioni generali |
Data: | 29/10/1975 |
Numero: | 2730 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. 1. Il regolamento n. 189/66/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1966, relativo al glucosio e al lattosio, è abrogato. |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1975. |
§ 1.1.95 - Regolamento 29 ottobre 1975, n. 2730. [1]
Regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio relativo al glucosio e al lattosio.
(G.U.C.E. 1 novembre 1975, n. L 281).
Il regime previsto per il glucosio e lo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle relative disposizioni di attuazione è esteso al glucosio e allo sciroppo di glucosio delle sottovoci 1702 30 51 e 1702 30 59 della nomenclatura combinata.
Il regime previsto per il lattoso e lo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 19 00 della nomenclatura combinata, dal regolamento (CEE) n. 804/68 e dalle relative disposizioni di attuazione, è esteso al lattosio e allo sciroppo di lattosio della sottovoce 1702 11 00 della nomenclatura combinata.
Quando il regime stabilito per il glucosio e lo sciroppo di glucosio o per il lattosio e lo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 19 00 della nomenclatura combinata, è modificato in virtù dell'articolo 43 del trattato o secondo le procedure stabilite in applicazione di detto articolo, le modifiche sono estese, secondo il caso, al glucosio e allo sciroppo di glucosio e al lattosio e allo sciroppo di lattosio, rispettivamente delle sottovoci 1702 30 51, 1702 30 59 e 1702 11 00 della nomenclatura combinata, a meno che, secondo le stesse procedure, non vengano adottate altre misure che consentano di armonizzare il regime riservato a tali prodotti con quello stabilito per i prodotti sopra indicati.
1. Il
2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s'intendono fatti al presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il 1 novembre 1975.
[1] Abrogato dall'art. 4 del
[2] Articolo così sostituito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 222/88.
[3] Articolo sostituito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 222/88 e così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2931/95.
[4] Articolo sostituito dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 222/88 e così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 2931/95.