§ 7.4.34 - Direttiva 25 maggio 1999, n. 44.
Direttiva (CE) n. 1999/44 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:25/05/1999
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione e definizioni.
Art. 2.  Conformità al contratto.
Art. 3.  Diritti del consumatore.
Art. 4.  Diritto di regresso.
Art. 5.  Termini.
Art. 6.  Garanzie.
Art. 7.  Carattere imperativo delle disposizioni.
Art. 8.  Diritto nazionale e protezione minima.
Art. 8 bis.  Obblighi di informazione
Art. 9.      Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore sulle disposizioni di diritto interno emanate in trasposizione della presente direttiva e incoraggiano, se del caso, le [...]
Art. 10. 
Art. 11.  Recepimento.
Art. 12.  Riesame.
Art. 13.  Entrata in vigore.
Art. 14.  Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 7.4.34 - Direttiva 25 maggio 1999, n. 44.

Direttiva (CE) n. 1999/44 del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

(G.U.C.E. 7 luglio 1999, n. L 171).

 

Art. 1. Campo d'applicazione e definizioni.

     1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti della vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno.

     2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) consumatore: qualsiasi persona fisica che, nei contratti soggetti alla presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nell'ambito della sua attività commerciale o professionale;

     b) beni di consumo: qualsiasi bene mobile materiale tranne:

     - i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

     - l'acqua ed il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

     - l'energia elettrica;

     c) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica che in base a un contratto vende beni di consumo nell'ambito della propria attività commerciale o professionale;

     d) produttore: il fabbricante di un bene di consumo, l'importatore del bene di consumo nel territorio della Comunità europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

     e) garanzia: qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità;

     f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita.

     3. Gli Stati membri possono stabilire che nei "beni di consumo" non sono inclusi beni usati, venduti in un'asta alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente.

     4. Ai fini della presente direttiva sono considerati contratti di vendita anche i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre.

 

     Art. 2. Conformità al contratto.

     1. Il venditore deve consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

     2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se:

     a) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il

venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

     b) sono idonei ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;

     c) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

     d) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura.

     3. Non vi è difetto di conformità ai sensi del presente articolo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ragionevolmente ignorarlo, o se il difetto di conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore.

     4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al paragrafo 2, lettera d), quando:

     - dimostra che non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;

     - dimostra che la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure

     - dimostra che la decisione di acquistare il bene di consumo non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

     5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione fa parte del contratto di vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere istallato dal consumatore, sia istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

 

     Art. 3. Diritti del consumatore.

     1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.

     2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma del paragrafo 3, o ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto relativo a tale bene, conformemente ai paragrafi 5 e 6.

     3. In primo luogo il consumatore può chiedere al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che ciò sia impossibile o sproporzionato.

Un rimedio è da considerare sproporzionato se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro rimedio, tenendo conto:

     - del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità;

     - dell'entità del difetto di conformità, e

     - dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

     4. L'espressione "senza spese" nei paragrafi 2 e 3 si riferisce ai costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.

     5. Il consumatore può chiedere una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto:

     - se il consumatore non ha diritto né alla riparazione né alla sostituzione o

     - se il venditore non ha esperito il rimedio entro un periodo ragionevole ovvero

     - se il venditore non ha esperito il rimedio senza notevoli inconvenienti per il consumatore. [1]

     6. Un difetto di conformità minore non conferisce al consumatore il diritto di chiedere la risoluzione del contratto.

 

     Art. 4. Diritto di regresso.

     Quando è determinata la responsabilità del venditore finale nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità risultante da un'azione o da un'omissione del produttore, di un precedente venditore nella stessa catena contrattuale o di qualsiasi altro intermediario, il venditore finale ha diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili, nel rapporto contrattuale. La legge nazionale individua il soggetto o i soggetti nei cui confronti il venditore finale ha diritto di agire, nonché le relative azioni e modalità di esercizio.

 

     Art. 5. Termini.

     1. Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 3, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 3, paragrafo 2, sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dalla data della consegna.

     2. Gli Stati membri possono prevedere che grava sul consumatore, per esercitare i suoi diritti, l'onere di denunciare al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha constatato siffatto difetto.

Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito all'attuazione della presente disposizione. La Commissione controlla l'effetto sui consumatori e sul mercato interno dell'esistenza di tale possibilità per gli Stati membri.

Entro il 7 gennaio 2003 la Commissione elabora una relazione sulla diversa attuazione della presente disposizione da parte degli Stati membri. Tale relazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     3. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

 

     Art. 6. Garanzie.

     1. Una garanzia deve vincolare giuridicamente la persona che la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia e nella relativa pubblicità.

     2. La garanzia deve:

     - indicare che il consumatore è titolare di diritti secondo la legislazione nazionale applicabile disciplinante la vendita dei beni di consumo e specificare che la garanzia lascia impregiudicati tali diritti;

     - indicare in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, segnatamente la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome e l'indirizzo di chi la presta.

     3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo, a sua disposizione e a lui accessibile.

     4. Lo Stato membro in cui il bene di consumo è commercializzato può, nel rispetto delle regole del trattato, imporre nel proprio territorio che la garanzia sia redatta in una o più lingue da esso fissate tra le lingue ufficiali della Comunità.

     5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene e esigerne l'applicazione.

 

     Art. 7. Carattere imperativo delle disposizioni.

     1. Come previsto dalla legislazione nazionale, le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore, prima che gli sia stato notificato il difetto di conformità e che escludono o limitano, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalla presente direttiva, non vincolano il consumatore.

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso di beni usati, il venditore e il consumatore possano concordare condizioni contrattuali o accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Tale periodo abbreviato non può essere inferiore ad un anno.

     2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il consumatore non sia privato della protezione derivante dalla presente direttiva qualora sia stata scelta come legge applicabile al contratto la legge di uno Stato non membro e tale contratto presenti uno stretto collegamento col territorio di uno Stato membro.

 

     Art. 8. Diritto nazionale e protezione minima.

     1. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale.

     2. Gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il trattato, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore.

 

          Art. 8 bis. Obblighi di informazione [2]

     1. Quando uno Stato membro, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, adotta le disposizioni di protezione dei consumatori più rigorose di quelle di cui all’articolo 5, paragrafi da 1 a 3, e all’articolo 7, paragrafo 1, ne informa la Commissione, così come di qualsiasi successiva modifica.

     2. La Commissione garantisce che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano facilmente accessibili ai consumatori e ai venditori, tra l’altro su un apposito sito web.

     3. La Commissione trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 agli altri Stati membri e al Parlamento europeo. La Commissione consulta le parti interessate in merito a dette informazioni.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri adottano misure appropriate per informare il consumatore sulle disposizioni di diritto interno emanate in trasposizione della presente direttiva e incoraggiano, se del caso, le organizzazioni professionali a informare il consumatore in merito ai suoi diritti.

 

          Art. 10. [3]

 

     Art. 11. Recepimento.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 12. Riesame.

     Entro il 7 luglio 2006 la Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione esamina tra l'altro l'opportunità di prevedere la responsabilità diretta del produttore e, se del caso, è accompagnata da proposte.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 14. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2004, n. L 32.

[2] Articolo inserito dall'art. 33 della Direttiva 2011/83/UE.

[3] Modifica l'allegato alla direttiva (CE) n. 98/27.