§ 6.2.311 - Regolamento 7 ottobre 2010, n. 920.
Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:07/10/2010
Numero:920


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Registri
Art. 4.  Catalogo delle operazioni dell’Unione europea
Art. 5.  Collegamenti tra i registri, l’ITL e l’EUTL
Art. 6.  Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK
Art. 7.  Unità
Art. 8.  Conti
Art. 9.  Stato dei conti
Art. 10.  Amministrazione dei conti
Art. 11.  Notifiche da parte degli amministratori
Art. 12.  Apertura dei conti delle parti di Kyoto e dei conti di gestione
Art. 13.  Apertura dei conti di deposito personali nel registro dell’Unione
Art. 14.  Apertura dei conti di deposito delle piattaforme di scambio nel registro dell’Unione
Art. 15.  Apertura dei conti di deposito del gestore nel registro dell’Unione
Art. 16.  Apertura dei conti di deposito dell’operatore aereo nel registro dell’Unione
Art. 17.  Apertura dei conti del responsabile della verifica nel registro dell’Unione
Art. 18.  Termini e condizioni per la detenzione di un conto
Art. 19.  Rappresentanti autorizzati
Art. 20.  Nomina e approvazione dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari
Art. 21.  Aggiornamento delle informazioni sui conti e sui rappresentanti autorizzati
Art. 22.  Chiusura dei conti delle parti di Kyoto, dei conti di gestione, dei conti di deposito personali e dei conti di deposito delle piattaforme di scambio
Art. 23.  Chiusura dei conti di deposito dei gestori
Art. 24.  Chiusura dei conti di deposito degli operatori aerei
Art. 25.  Chiusura dei conti dei responsabili della verifica
Art. 26.  Saldo positivo sui conti in fase di chiusura
Art. 27.  Sospensione dell’accesso ai conti
Art. 28.  Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore
Art. 29.  Dati sulle emissioni verificate per un impianto o un operatore aereo
Art. 30.  Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate
Art. 31.  Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento
Art. 32.  Conti di deposito inattivi degli operatori aerei
Art. 33.  Tabelle relative al piano nazionale di assegnazione
Art. 34.  Tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione
Art. 35.  Iscrizione nell’EUTL delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione
Art. 36.  Iscrizione delle decisioni di assegnazione nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione
Art. 37.  Correzione delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione
Art. 38.  Correzioni alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione
Art. 39.  Rilascio delle quote del capo III
Art. 40.  Assegnazione delle quote del capo III
Art. 41.  Assegnazione delle quote del capo II
Art. 42.  Assegnazione di quote del capo III dopo la vendita da parte dello Stato membro
Art. 43.  Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti
Art. 44.  Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti
Art. 45.  Deposito minimo di quote del capo III nei conti di deposito del registro dell’Unione amministrati dallo stesso Stato membro
Art. 46.  Restituzione di quote
Art. 47.  Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente
Art. 48.  Restituzione delle CER e delle ERU
Art. 49.  Soppressione di quote
Art. 50.  Cancellazione di unità di Kyoto
Art. 51.  Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate
Art. 52.  Quantità minima depositata nel conto di deposito delle AAU dell’ETS
Art. 53.  Quantità di transito e conto di deposito di transito
Art. 54.  Accantonamento di AAU a fronte della restituzione di quote del capo III da parte di operatori aerei
Art. 55.  Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote del capo III
Art. 56.  Compensazione dei trasferimenti di quote
Art. 57.  Riporto tra periodi
Art. 58.  Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte delle emissioni dei trasporti aerei nazionali degli operatori aerei
Art. 59.  Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL
Art. 60.  Servizi di assistenza
Art. 61.  Autenticazione dei registri e dell’EUTL
Art. 62.  Accesso ai conti nel registro dell’Unione
Art. 63.  Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione
Art. 64.  Sospensione dell’accesso da parte dei rappresentanti autorizzati a causa di una violazione della sicurezza
Art. 65.  Sospensione delle procedure
Art. 66.  Controllo automatico delle procedure
Art. 67.  Rilevazione di difformità
Art. 68.  Rilevazione di difformità da parte dei registri
Art. 69.  Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL
Art. 70.  Completamento delle procedure
Art. 71.  Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati
Art. 72.  Gestione delle modifiche
Art. 73.  Archiviazione dei dati
Art. 74.  Relazioni
Art. 75.  Riservatezza
Art. 76.  Tariffe
Art. 77.  Migrazione e disaccoppiamento
Art. 78.  Modifica del regolamento (CE) n. 2216/2004
Art. 79.  Abrogazione
Art. 80.  Entrata in vigore


§ 6.2.311 - Regolamento 7 ottobre 2010, n. 920. [1]

Regolamento (UE) n. 920/2010 della Commissione, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 14 ottobre 2010, n. L 270)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1], in particolare l’articolo 19,

 

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [2], in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

 

previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Ai fini dell’istituzione e della gestione dei registri e del CITL, l’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone all’Unione e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1 della conferenza delle parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (di seguito "decisione 12/CMP.1").

 

(2) A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (di seguito "sistema ETS"), tutte le quote devono essere conservate nel registro dell’Unione su conti gestiti dagli Stati membri. Al fine di garantire che le unità di Kyoto e le quote possano essere conservate sugli stessi conti nel registro dell’Unione, quest’ultimo deve anche essere conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1.

 

(3) L’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE stabilisce l’istituzione di un catalogo indipendente (di seguito "catalogo delle operazioni dell’Unione europea" o EUTL, European Union Transaction Log) nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE, le informazioni riguardanti le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni delle emissioni certificate rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni devono essere messi a disposizione del catalogo indipendente.

 

(4) L’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE stabilisce che la Commissione adotti un regolamento relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri sotto forma di banche di dati elettroniche standardizzate, contenenti elementi di dati comuni che consentano di controllare il rilascio, il possesso, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, nonché di assicurare l’accesso al pubblico e la riservatezza, ove necessario, e di garantire che ogni cessione sia compatibile con gli obblighi risultanti dal protocollo di Kyoto.

 

(5) Ciascun registro istituito a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE deve contenere almeno un conto di deposito della parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalla decisione 13/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (di seguito "decisione 13/CMP.1") e il registro dell’Unione, contenente tutte le quote, istituito a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE deve contenere i conti di deposito dei gestori e i conti degli utilizzatori necessari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva in questione. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l’integrità del sistema dei registri e l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema.

 

(6) Ciascun registro istituito a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE deve rilasciare unità di quantità assegnate (di seguito "AAU") a norma della decisione 13/CMP.1, mentre le quote devono essere rilasciate nel registro dell’Unione. Al fine di garantire che le operazioni che interessano le quote possano dar luogo ai corrispondenti trasferimenti di AAU attraverso un meccanismo di compensazione al termine di ciascun periodo, i registri istituiti a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE devono provvedere a tenere un deposito di AAU corrispondente alla quantità di quote che essi rilasciano nel registro dell’Unione.

 

(7) Poiché gli Stati membri non possono influenzare la quantità di quote che i titolari dei conti decideranno di riportare nei rispettivi registri, eventuali future limitazioni potenziali fissate a livello internazionale in materia di riporto delle AAU che fungono da deposito delle quote rilasciate potrebbero causare gravi difficoltà ai registri in cui è depositato un numero sproporzionato di tali quote. Al fine di garantire che i rischi cui incorrono gli Stati membri a questo proposito siano ripartiti equamente tra tutti gli Stati membri, occorre istituire il meccanismo di compensazione in modo tale che, quando sarà ultimato, nel conto di compensazione del registro dell’Unione sia detenuto un quantitativo di AAU pari alle quote che saranno riportate dal periodo 2008-2012.

 

(8) Le operazioni riguardanti le quote che avvengono all’interno del registro dell’Unione devono essere effettuate attraverso un collegamento con l’EUTL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con l’EUTL e il catalogo internazionale delle operazioni dell’UNFCCC (di seguito "ITL"). Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU a norma del protocollo di Kyoto in quanto non hanno obblighi di riduzione delle emissioni possano continuare a partecipare alla pari al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione. Tale situazione non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, questi non sarebbero in grado di rilasciare quote connesse alle AAU riconosciute a norma del protocollo di Kyoto. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie a un meccanismo specifico da introdurre nel registro dell’Unione.

 

(9) L’EUTL deve effettuare controlli automatici su tutte le procedure del sistema dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre l’ITL deve effettuare controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli devono essere interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema dei registri dell’Unione soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

 

(10) Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri occorre applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di autenticazione e diritti di accesso e conservare i dati relativi a tutte le procedure, i gestori e le persone contenuti nel sistema dei registri.

 

(11) L’amministratore centrale deve provvedere affinché le interruzioni del funzionamento del sistema dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine deve adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità del registro dell’Unione e dell’EUTL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

 

(12) Il sistema dei registri deve essere in grado di fare spazio all’introduzione delle attività di trasporto aereo nel sistema di scambio delle quote di emissioni di gas serra all’interno dell’Unione, prevista a partire dal 1 gennaio 2012. La maggior parte delle mansioni derivanti dalla revisione del sistema ETS di cui alla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra [3] deve essere svolta solo a partire dal 1 gennaio 2013. Tali obblighi sono distinti dalle funzionalità che devono essere messe in atto nel 2012 a seguito dell’introduzione delle attività aeree nel sistema ETS.

 

(13) Poiché gli operatori aerei sono autorizzati a restituire una serie diversa di quote rispetto ai gestori degli impianti, essi devono disporre di un tipo di conto diverso, il conto di deposito dell’operatore aereo. Le quote rilasciate a norma del capo II della direttiva sul sistema ETS dell’UE riguardante il trasporto aereo sono diverse dalle quote rilasciate fino ad ora, visto che esse riguardano emissioni che, in massima parte, non rientrano nell’ambito di applicazione del protocollo di Kyoto. Per questo motivo devono essere contrassegnate in maniera diversa dalle altre quote.

 

(14) La direttiva 2008/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra [4] prevede che le unità di Kyoto o le quote basate sulle unità di Kyoto che sono restituite dagli operatori aerei possano essere ritirate solo fino alle quantità corrispondenti alle emissioni del trasporto aereo interno. Tuttavia, poiché gli Stati membri non possono influenzare la decisione degli operatori aerei di restituire le quote del capo II o le unità che possono essere ritirate, occorre istituire un sistema centralizzato di restituzione e ridistribuzione che garantisca che le unità restituite dagli operatori aerei e che possono essere ritirate siano raccolte e utilizzate in primo luogo per coprire le emissioni delle attività di trasporto aereo interne di tutti gli Stati membri in maniera uguale. Successivamente gli Stati membri devono decidere come utilizzare le unità così raccolte che possono essere ritirate.

 

(15) Al fine di mettere in atto il riesame del sistema ETS e fare spazio all’introduzione delle attività di trasporto aereo nel 2012, è sufficiente riunire a livello tecnico le funzioni dell’attuale registro ETS degli Stati membri e lasciare l’attuazione tecnica delle funzioni dei registri del protocollo di Kyoto a registri del protocollo di Kyoto (di seguito "PK") separati gestiti dagli Stati membri.

 

(16) Al fine di realizzare le modifiche introdotte dalla direttiva 2009/29/CE e fare spazio all’introduzione delle attività di trasporto aereo nel sistema ETS nel 2012, è sufficiente riunire a livello tecnico le funzioni dell’attuale registro ETS degli Stati membri e lasciare l’attuazione tecnica delle funzioni dei registri a registri separati gestiti dagli Stati membri per tutto il tempo che risulti necessario. Una soluzione del genere non sarebbe tuttavia economicamente efficace perché ogni Stato membro dovrebbe mantenere ampie capacità parallele in termini di tecnologie dell’informazione che avrebbero un uso limitato. È pertanto obiettivo della Commissione e degli Stati membri collaborare per istituire un "sistema consolidato di registri europei" che riunisca le funzioni informatiche associate ai registri PK di tutti gli Stati membri.

 

(17) Le modalità istituite nel presente regolamento per contabilizzare le quote e le unità di Kyoto e la possibilità di istituire un sistema consolidato di registri europei lasciano impregiudicata qualsiasi decisione che l’Unione europea intenda adottare in futuro riguardo al fatto di impegnarsi a conseguire un obiettivo di riduzione delle emissioni comune a tutta l’Unione o a conseguire obiettivi di riduzione distinti per i vari Stati membri nell’ambito di un eventuale trattato internazionale sui cambiamenti climatici adottato in futuro.

 

(18) A norma dell’articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, occorre prevedere disposizioni in materia di procedure per la gestione delle modifiche e degli incidenti nel contesto del registro dell’Unione e modalità opportune affinché il registro dell’Unione possa garantire che gli Stati membri adottino iniziative in merito a misure finalizzate al miglioramento dell’efficienza, alla gestione dei costi amministrativi e al controllo della qualità. Il fatto di detenere tutte le quote nel registro dell’Unione si applica fatto salvo il mantenimento dei registri nazionali per le emissioni che non rientrano nel sistema ETS e il registro dell’Unione deve garantire la stessa qualità dei servizi offerti dai registri nazionali.

 

(19) Dal 2009 nell’intero sistema dei registri sono aumentati i casi di frode sull’IVA, di riciclaggio di denaro e altre attività criminali e occorre pertanto istituire norme più precise ed efficaci per verificare i dati identificativi forniti dai titolari dei conti e dalle persone che chiedono l’apertura dei conti. Le autorità degli Stati membri devono inoltre essere autorizzate a rifiutare l’apertura di un conto ai soggetti che possono essere ragionevolmente sospettati di voler utilizzare il sistema dei registri per fini fraudolenti. Infine, occorre prevedere modalità di applicazione per consentire l’invio rapido ed efficace dei dati alle autorità incaricate del rispetto della legge, che devono successivamente essere in grado di utilizzare i dati così ottenuti a fini d’indagine.

 

(20) Il regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione, dell’ 8 ottobre 2008, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [5] ha sostituito e abrogato, a decorrere dal 2012, il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [6]. Poiché il presente regolamento modifica sostanzialmente le disposizioni applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2012 in vari ambiti disciplinati, a fini di chiarezza il regolamento (CE) n. 994/2008 deve essere abrogato e sostituito nella sua interezza, mantenendo l’abrogazione e la sostituzione del regolamento (CE) n. 2216/2004 istituite dal regolamento (CE) n. 994/2008.

 

(21) Poiché il regolamento (CE) n. 2216/2004 resterà in vigore fino a fine 2011, sono necessarie alcune modifiche parziali del suddetto regolamento con effetto immediato. Tali modifiche riguardano la lotta antifrode e altre attività criminali e il processo di restituzione delle quote. A fini di chiarezza è inoltre opportuno sopprimere le disposizioni obsolete. Le modifiche riguardanti le attività antifrode e il processo di restituzione delle quote devono essere applicate al più presto ed è pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore subito dopo la pubblicazione.

 

(22) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2216/2004 con effetto immediato. Tale regolamento deve essere abrogato a partire dal 1 gennaio 2012.

 

(23) In conformità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio [7] e della decisione 13/CMP.1, occorre pubblicare periodicamente relazioni specifiche destinate ad assicurare l’accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza.

 

(24) Occorre rispettare, ove applicabile alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento, la normativa dell’Unione sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [8], la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) [9] e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [10].

 

(25) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto di registri, e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e all’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE. Il regolamento prevede inoltre un sistema di comunicazione tra il sistema dei registri e il catalogo internazionale delle operazioni istituito, gestito e mantenuto dal segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

 

1) "titolare del conto", la persona che detiene un conto nel sistema dei registri;

 

2) "amministratore centrale", la persona designata dalla Commissione a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

 

3) "autorità competente", l’autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell’articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

 

4) "parte di Kyoto", una parte contraente del protocollo di Kyoto;

 

5) "piattaforma di scambio", qualsiasi tipo di scambio multilaterale che fa incontrare o agevola l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, come definito dall’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [11], nel quale gli interessi acquistati e venduti sono espressi in quote o in unità di Kyoto;

 

6) "responsabile della verifica", il responsabile della verifica di cui alle definizioni dell’allegato I, punto 5, lettera m), della decisione 2007/589/CE della Commissione [12];

 

7) "unità di quantità assegnata" (Assigned Amount Unit — AAU), un’unità rilasciata a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE;

 

8) "quote del capo II", quote rilasciate a norma della direttiva 2003/87/CE, capo II;

 

9) "quote del capo III", tutte le quote non rilasciate a norma della direttiva 2003/87/CE, capo II;

 

10) "CER a lungo termine" (lCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell’attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata;

 

11) "unità di assorbimento" (Removal Unit — RMU), un’unità rilasciata ai sensi dell’articolo 3 del protocollo di Kyoto;

 

12) "CER temporanea" (tCER), unità rilasciata per un’attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell’ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata;

 

13) "procedura", mezzo tecnico automatizzato per svolgere un’azione relativa ad un conto o a un’unità contenuta nel registro;

 

14) "operazione", procedura comprendente il trasferimento di una quota o di un’unità di Kyoto da un conto ad un altro conto;

 

15) "restituzione", la contabilizzazione di una quota o di un’unità di Kyoto da parte di un gestore o di un operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile;

 

16) "cancellazione", l’eliminazione definitiva di un’unità di Kyoto da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

 

17) "soppressione", l’eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate;

 

18) "ritiro", la contabilizzazione di un’unità di Kyoto da parte di una parte del protocollo di Kyoto a fronte delle emissioni comunicate dalla parte in questione;

 

19) "riciclaggio", la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [13];

 

20) "reato grave", la definizione di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2005/60/CE;

 

21) "finanziamento del terrorismo", la definizione di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2005/60/CE;

 

22) "amministratore del registro", l’amministratore del registro dell’Unione o di ogni altro registro nell’ambito del protocollo di Kyoto;

 

23) "amministratore nazionale", il soggetto responsabile di gestire, per conto di uno Stato membro, una serie di conti degli utilizzatori che rientrano nella giurisdizione di uno Stato membro depositati nel registro dell’Unione, designato a norma dell’articolo 6;

 

24) "amministratore di un conto", l’amministratore designato per un tipo di conto particolare di cui all’allegato I, tabella I-I, terza colonna.

 

CAPO II

 

SISTEMA DEI REGISTRI

 

     Art. 3. Registri

1. Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro in quanto parti di Kyoto e a norma dell’articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle unità di Kyoto ciascuno Stato membro e l’Unione devono gestire un registro (di seguito "registro PK") sotto forma di banca dati elettronica standardizzata conforme ai requisiti in materia di registri dell’UNFCCC, in particolare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto.

 

2. Al fine di adempiere agli obblighi che incombono loro a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE, per garantire un’accurata contabilizzazione delle quote, a partire dal 1 gennaio 2012 gli Stati membri utilizzano il registro dell’Unione, che funge anche da registro PK per la Comunità europea in quanto parte di Kyoto a sé. Il registro dell’Unione fornisce agli amministratori nazionali e ai titolari dei conti tutte le procedure descritte nei capi da IV a VI.

 

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitati dall’UNFCCC a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto (di seguito "Stati membri senza registro PK") non sono tenuti a istituire un registro PK.

 

4. Il registro dell’Unione e ogni altro registro PK è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1 e ai requisiti in materia di hardware, reti e software e di sicurezza indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

     Art. 4. Catalogo delle operazioni dell’Unione europea

1. Al fine di adempiere agli obblighi, a norma dell’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE, di mantenere un catalogo indipendente delle operazioni che registri e verifichi il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni, la Commissione istituisce un catalogo delle operazioni dell’Unione europea ("EUTL") sotto forma di banca dati elettronica standardizzata. L’EUTL serve anche per registrare tutte le informazioni riguardanti i depositi e i trasferimenti di unità di Kyoto rese disponibili a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 280/2004/CE.

 

2. L’amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta dell’EUTL in conformità del disposto del presente regolamento.

 

3. L’EUTL deve essere in grado di verificare e registrare tutte le procedure di cui all’articolo 3, paragrafo 2, ed è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati per i sistemi dei registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1 e ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

4. L’EUTL deve essere in grado di registrare tutte le procedure di cui ai capi da IV a VI.

 

     Art. 5. Collegamenti tra i registri, l’ITL e l’EUTL

1. Il registro dell’Unione e ogni altro registro PK mantengono un collegamento con il catalogo internazionale delle operazioni dell’UNFCCC (di seguito "ITL") al fine di comunicare le operazioni atte a trasferire le unità di Kyoto da e verso altri registri PK.

 

2. L’EUTL mantiene inoltre un collegamento con l’ITL ai fini della registrazione e della verifica dei trasferimenti di cui al paragrafo 1. A tal fine, prima di registrare il trasferimento l’ITL comunica all’EUTL tutti i trasferimenti proposti che interessano il registro PK.

 

3. Il registro dell’Unione mantiene anche un collegamento diretto con l’EUTL al fine di verificare e registrare le operazioni per il trasferimento delle quote e le procedure di gestione dei conti del capo IV. Tutte le operazioni che interessano le quote avvengono all’interno del registro dell’Unione e sono registrate e verificate dall’EUTL e non dall’ITL.

 

4. Il comitato sui cambiamenti climatici può decidere di accorpare i collegamenti esterni, l’infrastruttura per le tecnologie dell’informazione, le procedure di accesso ai conti degli utilizzatori e i meccanismi di gestione dei conti PK del registro dell’Unione con tutti gli altri registri PK in un sistema consolidato di registri europei mantenuto dall’amministratore centrale. All’adozione della suddetta decisione, la Commissione propone modifiche al presente regolamento finalizzate a definire le modalità di applicazione del sistema consolidato di registri europei.

 

5. L’amministratore centrale può istituire un collegamento riservato tra l’EUTL e il registro di un paese candidato all’adesione per consentire a tali registri di comunicare con l’ITL attraverso l’EUTL e di registrare i dati sulle emissioni verificate dei gestori nell’EUTL. Prima di istituire tale collegamento i registri devono aver completato tutte le procedure di prova e di inizializzazione necessarie per i registri.

 

     Art. 6. Amministratori nazionali e amministratori dei registri PK

1. Ciascuno Stato membro designa un amministratore nazionale. Lo Stato membro accede a e gestisce i propri conti e i conti nel registro dell’Unione che sono sotto la sua giurisdizione attraverso l’amministratore nazionale. L’amministratore nazionale di ogni Stato membro funge anche da amministratore del suo registro PK. L’amministratore del registro PK provvede alla gestione e alla tenuta del registro PK del proprio Stato membro in conformità del disposto del presente regolamento.

 

2. L’amministratore centrale gestisce e tiene il registro dell’Unione. L’amministratore centrale funge anche da amministratore del registro PK della parte del registro PK dell’UE contenuta nel registro dell’Unione.

 

3. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non ci siano conflitti d’interesse tra gli amministratori nazionali, l’amministratore centrale e i titolari dei conti degli utilizzatori.

 

4. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l’identità e il recapito del proprio amministratore nazionale.

 

5. La Commissione coordina l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l’amministratore centrale. In particolare la Commissione consulta il gruppo di lavoro degli amministratori del comitato sui cambiamenti climatici per quanto riguarda gli aspetti e le procedure attinenti al funzionamento dei registri e all’applicazione del presente regolamento. Il gruppo di lavoro degli amministratori concorda procedure operative comuni ai fini dell’applicazione del presente regolamento, comprese le procedure attinenti alla gestione delle modifiche e degli incidenti per il registro dell’Unione. Il comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.

 

6. L’amministratore centrale, le autorità competenti e gli amministratori nazionali eseguono le procedure solo ove necessario per l’adempimento delle rispettive funzioni.

 

CAPO III

 

UNITÀ

 

     Art. 7. Unità

1. Il registro dell’Unione deve poter detenere le quote del capo II e le quote del capo III.

 

2. Ciascun registro PK e il registro dell’Unione devono essere in grado di detenere AAU, ERU, CER, RMU, lCER e tCER (definite, nel loro complesso, "unità di Kyoto").

 

CAPO IV

 

CONTI

 

SEZIONE 1

 

Disposizioni applicabili a tutti i conti

 

     Art. 8. Conti

1. Il registro dell’Unione contiene i conti indicati alle voci "II. Conti di gestione nel registro dell’Unione" e "III. Conti degli utilizzatori nel registro dell’Unione" dell’allegato I.

 

2. Il registro dell’Unione e ogni altro registro PK contengono i conti indicati alla voce "I. Conti delle parti di Kyoto contenuti nei registri PK" dell’allegato I.

 

3. I tipi di unità che possono essere detenuti in ciascun tipo di conto sono indicati nell’allegato I e i tipi di operazioni in partenza da e in arrivo a ciascun tipo di conto sono definiti nell’allegato II.

 

     Art. 9. Stato dei conti

1. I conti possono trovarsi in uno dei seguenti stati: aperto, inattivo, bloccato o chiuso.

 

2. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto bloccato, ad esclusione della restituzione delle unità, dell’iscrizione delle emissioni verificate e dell’aggiornamento dei dati relativi al conto.

 

3. Non è consentito avviare alcuna procedura a partire da un conto chiuso. Un conto chiuso non può essere riaperto e non vi possono essere trasferite unità.

 

     Art. 10. Amministrazione dei conti

1. Ogni conto dispone di un amministratore responsabile di amministrare il conto a nome dello Stato membro o dell’Unione.

 

2. Per ciascun tipo di conto l’amministratore è indicato nell’allegato I, tabella I-1, terza colonna.

 

3. L’amministratore del conto è responsabile di aprire e chiudere un conto o di sospenderne l’accesso, di approvare i rappresentanti autorizzati, di autorizzare le modifiche dei dati del conto che richiedono l’approvazione dell’amministratore e di avviare le operazioni su richiesta del titolare del conto a norma dell’articolo 19, paragrafo 4.

 

4. Il conto dell’utilizzatore è disciplinato dalle normative e rientra nella giurisdizione dello Stato membro dell’amministratore del conto e le unità che vi sono detenute sono considerate come situate nel territorio dello stesso Stato membro.

 

     Art. 11. Notifiche da parte degli amministratori

L’amministratore centrale notifica al titolare e all’amministratore di un conto nell’ambito del registro dell’Unione l’avvio e il completamento o l’interruzione di qualsiasi procedura che interessa il conto mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

SEZIONE 2

 

Apertura e aggiornamento dei conti

 

     Art. 12. Apertura dei conti delle parti di Kyoto e dei conti di gestione

1. La Commissione dà istruzione all’amministratore centrale di aprire i conti delle parti di Kyoto dell’Unione e tutti i conti di gestione nel registro dell’Unione, ad eccezione dei conti nazionali di deposito delle quote.

 

2. L’organismo competente dello Stato membro dà istruzione all’amministratore nazionale di aprire il proprio conto nazionale di deposito delle quote nel registro dell’Unione.

 

3. Le istruzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono le informazioni contenute nell’allegato III.

 

4. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle istruzioni l’amministratore del registro o l’amministratore centrale apre un conto delle parti di Kyoto o un conto di gestione.

 

     Art. 13. Apertura dei conti di deposito personali nel registro dell’Unione

1. La richiesta di apertura di un conto di deposito personale nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale dello Stato membro. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate nell’allegato IV.

 

2. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può imporre che le persone dell’UE che chiedono l’apertura del conto abbiano la residenza permanente o siano registrate nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.

 

3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma dei paragrafi 1 e 2 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’articolo 20, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito personale nel registro dell’Unione o informa la persona che chiede l’apertura del conto del rifiuto ad aprire il conto.

 

4. Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire il conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente o all’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto ad aprire un conto vi può essere il fatto che la persona che chiede l’apertura del conto è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.

 

     Art. 14. Apertura dei conti di deposito delle piattaforme di scambio nel registro dell’Unione

1. Le piattaforme di scambio possono presentare domanda per l’apertura di un conto di deposito della piattaforma di scambio nel registro dell’Unione. La domanda è presentata all’amministratore nazionale di uno Stato membro che autorizza l’apertura del conto in questione. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate negli allegati IV e V.

 

2. Le piattaforme di scambio devono soddisfare i requisiti tecnici descritti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può imporre che le persone dell’UE che chiedono l’apertura del conto abbiano la residenza permanente o siano registrate nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.

 

3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma dei paragrafi 1 e 2 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’articolo 20, l’amministratore nazionale apre il conto di deposito della piattaforma di scambio nel registro dell’Unione o informa la persona che chiede l’apertura del conto del rifiuto ad aprire il conto.

 

4. Se l’amministratore nazionale si rifiuta di aprire il conto, la persona che ne chiede l’apertura può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente o all’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di aprire il conto oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto ad aprire un conto vi può essere il fatto che la persona che chiede l’apertura del conto è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.

 

     Art. 15. Apertura dei conti di deposito del gestore nel registro dell’Unione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per l’esercizio di un nuovo impianto, l’autorità competente che rilascia l’autorizzazione fornisce all’amministratore nazionale del proprio Stato membro le informazioni di cui all’allegato VII, e il gestore chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito del gestore nel registro dell’Unione.

 

2. Su decisione dell’autorità competente, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono anche essere fornite dal gestore all’amministratore nazionale entro la scadenza fissata al paragrafo 1.

 

3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’articolo 20, l’amministratore nazionale apre, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore separato nel registro dell’Unione.

 

     Art. 16. Apertura dei conti di deposito dell’operatore aereo nel registro dell’Unione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del piano di monitoraggio di un operatore aereo, o comunque entro il 1 gennaio 2012 se successivo, l’autorità competente fornisce all’amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VII, e l’operatore aereo chiede all’amministratore nazionale di aprire un conto di deposito dell’operatore aereo nel registro dell’Unione. Ogni operatore aereo dispone di un conto di deposito dell’operatore aereo.

 

2. Su decisione dell’autorità competente, le informazioni di cui al paragrafo 1 possono anche essere fornite dall’operatore aereo all’amministratore nazionale entro la scadenza fissata al paragrafo 1.

 

3. Entro 40 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’articolo 20, l’amministratore nazionale apre, per ciascun operatore aereo, un conto di deposito dell’operatore aereo separato nel registro dell’Unione.

 

     Art. 17. Apertura dei conti del responsabile della verifica nel registro dell’Unione

1. La richiesta di apertura di un conto del responsabile della verifica nel registro dell’Unione è presentata all’amministratore nazionale. La persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore nazionale, che comprendono almeno quelle indicate negli allegati IV e V.

 

2. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento di tutte le informazioni di cui al paragrafo 1 e dopo aver approvato il numero richiesto di rappresentanti autorizzati a norma dell’articolo 20, l’amministratore nazionale apre un conto del responsabile della verifica nel registro dell’Unione.

 

     Art. 18. Termini e condizioni per la detenzione di un conto

Il presente articolo non contiene disposizioni.

 

     Art. 19. Rappresentanti autorizzati

1. Per ogni conto ci sono almeno due rappresentanti autorizzati. Il rappresentante autorizzato avvia le operazioni e le altre procedure per conto del titolare del conto mediante il sito web del registro.

 

2. L’amministratore del conto può consentire che i conti abbiano rappresentanti autorizzati supplementari abilitati a consultare il conto o di cui è necessario l’accordo, in aggiunta all’accordo di un rappresentante autorizzato, per presentare la richiesta di effettuare qualsiasi procedura.

 

3. L’amministratore del conto può consentire ai titolari di conti dell’utilizzatore di abilitare l’accesso ai propri conti tramite una piattaforma di scambio. I titolari dei conti che autorizzano l’accesso tramite la piattaforma di scambio nominano come rappresentante autorizzato una persona che è già rappresentante autorizzato di un conto di deposito della piattaforma di scambio.

 

4. Se il rappresentante autorizzato non ha accesso a Internet può chiedere all’amministratore del conto di avviare le operazioni a suo nome, a condizione che l’amministratore consenta tali richieste e che l’accesso non sia stato sospeso a norma dell’articolo 27.

 

5. Per ciascun tipo di conto le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati possono istituire un numero massimo di rappresentanti autorizzati e di rappresentanti autorizzati supplementari. L’amministratore nazionale può fissare un numero massimo di rappresentanti autorizzati inferiore per il proprio conto, ma il numero minimo deve essere tre.

 

6. I rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari devono essere persone fisiche di età superiore a 18 anni. Tutti i rappresentanti autorizzati e i rappresentanti autorizzati supplementari di un singolo conto devono essere persone diverse, ma una stessa persona può svolgere la funzione di rappresentante autorizzato o di rappresentante autorizzato supplementare in più di un conto. Lo Stato membro dell’amministratore nazionale può imporre che almeno uno dei rappresentanti autorizzati di un conto dell’utilizzatore abbia la residenza permanente nello Stato membro dell’amministratore nazionale che amministra il conto.

 

     Art. 20. Nomina e approvazione dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari

1. Al momento della domanda di apertura di un conto, la persona che presenta la domanda nomina almeno due rappresentanti autorizzati e può nominare anche dei rappresentanti autorizzati supplementari se l’amministratore del conto lo consente.

 

2. Quando nomina un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare, la persona che chiede l’apertura del conto fornisce le informazioni richieste dall’amministratore. Tali informazioni comprendono almeno i documenti e le informazioni identificative della persona nominata di cui all’allegato IX.

 

3. Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni complete richieste a norma del paragrafo 2, l’amministratore nazionale approva un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare oppure informa la persona che chiede l’apertura del conto che l’approvazione è rifiutata. Se la valutazione della persona proposta per la nomina richiede più tempo, l’amministratore può prolungare una volta la procedura di valutazione di altri 20 giorni lavorativi al massimo e notifica la proroga alla persona che chiede l’apertura del conto.

 

4. Se l’amministratore nazionale rifiuta di approvare il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare, la persona che chiede l’apertura del conto può contestare tale rifiuto rivolgendosi all’autorità competente o all’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di dare la propria approvazione oppure conferma il rifiuto emanando una decisione motivata. Tra i motivi che giustificano il rifiuto dell’approvazione vi può essere il fatto che la persona nominata come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare è indagata per frode riguardo alle quote o alle unità di Kyoto, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell’ambito dei quali il conto può essere strumentale, o qualsiasi altro motivo previsto dal diritto nazionale.

 

5. Il rappresentante autorizzato del conto centrale di compensazione dell’ETS funge da rappresentante autorizzato dell’amministratore centrale. Il rappresentante autorizzato di ciascun conto nazionale di deposito delle quote funge da rappresentante autorizzato dell’amministratore nazionale per lo Stato membro che detiene il conto nazionale di deposito delle quote.

 

     Art. 21. Aggiornamento delle informazioni sui conti e sui rappresentanti autorizzati

1. Tutti i titolari dei conti comunicano all’amministratore del conto, entro 10 giorni lavorativi, qualsiasi modifica delle informazioni presentate per l’apertura del conto e per la nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare. Gli operatori aerei comunicano all’amministratore del proprio conto, entro 10 giorni lavorativi, l’avvenuta fusione tra due o più operatori aerei o l’avvenuta scissione in due o più operatori. Se, al momento dell’apertura del conto o della nomina di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare, al titolare del conto era stato chiesto di fornire documenti giustificativi per una determinata informazione, anche la notifica delle modifiche è accompagnata dalle prove necessarie. Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta notifica e dei documenti giustificativi che la corredano, l’amministratore del conto aggiorna le informazioni sul titolare del conto o si rifiuta di aggiornarle e ne informa il titolare del conto. È possibile contestare il rifiuto presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, conformemente all’articolo 13, paragrafo 4, all’articolo 14, paragrafo 4, o all’articolo 20, paragrafo 4.

 

2. Il titolare di un conto di deposito personale, di un conto di deposito della piattaforma di scambio, di un conto del responsabile della verifica o di un conto di deposito dell’operatore aereo non può vendere o cedere la proprietà del proprio conto ad un’altra persona. Il titolare di un conto di deposito del gestore può vendere o cedere il proprio conto di deposito del gestore solo con l’impianto connesso a tale conto.

 

3. Un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare non può trasferire il proprio stato di rappresentante ad altre persone.

 

4. Il titolare di un conto può notificare la revoca dei rappresentanti autorizzati a condizione che ne rimangano almeno due. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta notifica l’amministratore responsabile cancella il rappresentante autorizzato.

 

5. Il titolare di un conto può nominare nuovi rappresentanti autorizzati o rappresentanti autorizzati supplementari secondo la procedura di cui all’articolo 20.

 

6. Se lo Stato membro di riferimento di un operatore aereo cambia secondo la procedura di cui all’articolo 18 bis della direttiva 2003/87/CE o a seguito di un allargamento dell’Unione europea, l’amministratore centrale aggiorna i dati relativi all’amministratore nazionale del corrispondente conto di deposito dell’operatore aereo. Quando cambia l’amministratore di un conto di deposito dell’operatore aereo, il nuovo amministratore può chiedere all’operatore aereo di presentare le informazioni sull’apertura del conto richieste dal nuovo amministratore a norma dell’articolo 16 e le informazioni richieste dal nuovo amministratore sui rappresentanti autorizzati a norma dell’articolo 20.

 

7. Ad esclusione della deroga di cui al paragrafo 6, il responsabile dello Stato membro incaricato di gestire il conto non può cambiare.

 

SEZIONE 3

 

Chiusura dei conti

 

     Art. 22. Chiusura dei conti delle parti di Kyoto, dei conti di gestione, dei conti di deposito personali e dei conti di deposito delle piattaforme di scambio

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta, da parte del titolare del conto, di chiudere un conto della parte di Kyoto contenuto nel registro dell’Unione, un conto di gestione, un conto di deposito personale o un conto di deposito della piattaforma di scambio, l’amministratore chiude il conto interessato.

 

     Art. 23. Chiusura dei conti di deposito dei gestori

1. L’autorità competente informa l’amministratore nazionale, entro 10 giorni lavorativi, della revoca o della restituzione di un’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata a un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall’autorizzazione. L’autorità competente informa inoltre l’amministratore nazionale, entro 10 giorni lavorativi, se viene a conoscenza del fatto che un impianto ha chiuso senza darne comunicazione all’autorità competente. Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica da parte dell’autorità competente, l’amministratore nazionale inserisce nel registro dell’Unione la data di scadenza dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra. Se alla chiusura di un impianto l’autorizzazione non è scaduta, la data di chiusura comunicata dall’autorità competente è registrata come data di scadenza dell’autorizzazione.

 

2. L’amministratore nazionale può chiudere i conti di deposito dei gestori entro il 30 giugno dell’anno successivo all’anno di scadenza dell’autorizzazione se l’impianto interessato ha restituito un quantitativo di quote e di unità di Kyoto almeno pari alle sue emissioni verificate.

 

     Art. 24. Chiusura dei conti di deposito degli operatori aerei

I conti di deposito degli operatori aerei possono essere chiusi dall’amministratore nazionale solo su istruzione dell’autorità competente, qualora questa sia venuta a conoscenza, tramite comunicazione del titolare del conto o in base ad altre prove, del fatto che l’operatore aereo si è fuso con un altro operatore aereo o che ha cessato definitivamente le attività di cui all’allegato I della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 25. Chiusura dei conti dei responsabili della verifica

1. L’amministratore nazionale chiude il conto del responsabile della verifica entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda in tal senso del responsabile medesimo.

 

2. L’autorità competente può anche ordinare all’amministratore nazionale di chiudere un conto del responsabile della verifica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

 

a) l’accreditamento del responsabile della verifica è scaduto o è stato ritirato;

 

b) il responsabile della verifica ha cessato l’attività.

 

     Art. 26. Saldo positivo sui conti in fase di chiusura

1. Se un conto che l’amministratore deve chiudere a norma degli articoli da 22 a 25 e dell’articolo 28 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l’amministratore chiede dapprima al titolare del conto di indicare un altro conto amministrato dallo stesso amministratore al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 40 giorni lavorativi il titolare del conto non risponde alla richiesta dell’amministratore, quest’ultimo può trasferire le quote sul proprio conto nazionale di deposito delle quote contenuto nel registro dell’Unione e le unità di Kyoto su un conto di deposito della parte di Kyoto contenuto nel proprio registro PK.

 

2. Se un conto al quale è stato sospeso l’accesso a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, presenta un saldo positivo di quote o di unità di Kyoto, nelle istruzioni che l’autorità competente fornisce ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, essa può chiedere che le quote siano immediatamente spostate sul pertinente conto nazionale di deposito delle quote e che le unità di Kyoto siano immediatamente spostate sul pertinente conto di deposito della parte di Kyoto.

 

SEZIONE 4

 

Sospensione dell’accesso ai conti

 

     Art. 27. Sospensione dell’accesso ai conti

1. Un amministratore può sospendere l’accesso di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare a qualsiasi conto contenuto nel proprio registro o alle procedure alle quali il rappresentante autorizzato avrebbe accesso se sa o se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato:

 

a) ha tentato di avere accesso a conti o a procedure ai quali non è autorizzato ad accedere;

 

b) ha ripetutamente tentato di accedere a un conto o ad una procedura utilizzando un nome utente e una password errati; o

 

c) ha tentato o sta tentando di minare la sicurezza del registro o del sistema dei registri.

 

2. L’amministratore può sospendere l’accesso ad un determinato conto a tutti i rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari quando sussiste una delle seguenti condizioni:

 

a) il titolare del conto è deceduto senza che sia stato nominato un successore legale oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;

 

b) il titolare del conto non ha proceduto al pagamento delle tariffe;

 

c) il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;

 

d) il titolare del conto non ha accettato le modifiche ai termini e alle condizioni fissate dall’amministratore nazionale o dall’amministratore centrale;

 

e) il titolare del conto non ha fornito giustificativi riguardanti le modifiche alle informazioni sul conto o riguardanti nuovi obblighi relativi alle informazioni sul conto;

 

f) il titolare del conto non ha mantenuto il numero minimo richiesto di rappresentanti autorizzati per il conto;

 

g) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’amministratore del conto;

 

h) il titolare del conto non ha garantito la conformità all’obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell’amministratore del conto.

 

3. L’amministratore nazionale può sospendere l’accesso ad un conto di deposito personale o ad un conto di deposito della piattaforma di scambio se ritiene che l’apertura di detto conto avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, o dell’articolo 14, paragrafo 3.

 

4. L’amministratore del conto revoca immediatamente la sospensione non appena si risolve la situazione che ha dato origine alla sospensione.

 

5. Il titolare del conto può contestare, entro 30 giorni di calendario, la sospensione dell’accesso di cui ai paragrafi 1 e 3 presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare l’accesso o conferma la sospensione emanando una decisione motivata.

 

6. L’autorità competente o, nel caso di conti depositati nel registro dell’Unione, l’amministratore centrale può anche ordinare all’amministratore di procedere a una sospensione.

 

7. In caso di sospensione dell’accesso a un conto di deposito della piattaforma di scambio, l’amministratore sospende anche l’accesso ai conti degli utilizzatori accessibili alla piattaforma di scambio a norma dell’articolo 19, paragrafo 3. In caso di sospensione dell’accesso dei rappresentanti autorizzati e dei rappresentanti autorizzati supplementari a un conto di deposito della piattaforma di scambio, l’amministratore sospende anche l’accesso ai conti degli utilizzatori accessibili alla piattaforma di scambio a norma dell’articolo 19, paragrafo 3.

 

8. Quando il titolare di un conto di deposito del gestore o di un conto di deposito dell’operatore aereo è impossibilitato a restituire le quote e le unità nei 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza prevista per la restituzione di cui all’articolo 12, paragrafi 2 bis e 3, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma dei paragrafi 1 e 2, l’amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione dei dati identificativi del rappresentante autorizzato debitamente comprovati, il numero di quote, di ERU e di CER indicato dal titolare del conto.

 

     Art. 28. Chiusura dei conti e cancellazione del rappresentante autorizzato su iniziativa dell’amministratore

1. Se la situazione che ha dato origine alla sospensione dell’accesso ai conti a norma dell’articolo 27 non si risolve entro un lasso di tempo ragionevole nonostante ripetute notifiche, l’autorità competente può dare istruzione all’amministratore nazionale di chiudere i conti di deposito personali o i conti di deposito della piattaforma di scambio a cui è sospeso l’accesso.

 

2. Se un conto di deposito personale presenta un saldo pari a zero e per un anno non vi sono state registrate operazioni, l’amministratore nazionale può comunicare al titolare del conto che il conto di deposito personale sarà chiuso entro 40 giorni lavorativi, a meno che il titolare del conto non faccia pervenire all’amministratore nazionale, entro lo stesso periodo, una domanda finalizzata a mantenere il conto di deposito personale. Se all’amministratore nazionale non perviene una richiesta in tal senso da parte del titolare del conto, l’amministratore nazionale può procedere alla chiusura.

 

3. L’amministratore nazionale chiude un conto di deposito del gestore se l’autorità competente gli dà istruzioni in tal senso in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell’impianto.

 

4. L’amministratore nazionale può cancellare un rappresentante autorizzato o un rappresentante autorizzato supplementare se ritiene che l’approvazione dei suddetti rappresentanti avrebbe dovuto essere respinta a norma dell’articolo 20, paragrafo 3, ed in particolare se scopre che i documenti e le informazioni relative all’identità dei rappresentanti forniti in fase di nomina erano fraudolenti o errati.

 

5. Il titolare del conto può contestare, entro 30 giorni di calendario, la chiusura del proprio conto a norma del paragrafo 1 o la cancellazione del rappresentante autorizzato o del rappresentante autorizzato supplementare a norma del paragrafo 4 presso l’autorità competente o l’autorità responsabile a norma del diritto nazionale, la quale ordina all’amministratore nazionale di ripristinare il conto o il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare o conferma la chiusura o la cancellazione emanando una decisione motivata.

 

CAPO V

 

EMISSIONI VERIFICATE E CONFORMITÀ

 

     Art. 29. Dati sulle emissioni verificate per un impianto o un operatore aereo

1. Prima di presentare al registro dell’Unione i dati annui sulle emissioni, ciascun gestore e operatore aereo sceglie un responsabile della verifica tra quelli registrati presso l’amministratore nazionale che amministra il proprio conto. Se un gestore o un operatore aereo è anche responsabile della verifica non può scegliersi come responsabile della verifica.

 

2. L’amministratore nazionale inserisce i dati relativi alle emissioni per l’anno compreso tra il 1 gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo. I dati sulle emissioni di un impianto relative ad un determinato anno possono essere inseriti anche nel corso di quell’anno se l’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra dell’impianto è già scaduta. L’autorità competente può decidere che il titolare del conto o il responsabile della verifica (comprese le autorità competenti che fungono da responsabili della verifica) sia incaricato di inserire i dati sulle emissioni al posto dell’amministratore nazionale entro la scadenza indicata in precedenza.

 

3. I dati sulle emissioni annue devono essere presentati nel formato istituito all’allegato X.

 

4. Il responsabile della verifica approva le emissioni verificate dopo aver verificato, a norma dell’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, le comunicazioni del gestore sulle emissioni prodotte da un impianto nel corso di un anno precedente o le comunicazioni dell’operatore aereo sulle emissioni prodotte da tutte le attività di trasporto aereo svolte in un anno precedente.

 

5. L’amministratore nazionale indica come verificate, nel registro dell’Unione, le emissioni approvate ai sensi del paragrafo 4. L’autorità competente può stabilire che il responsabile della verifica sia incaricato di indicare come verificate le emissioni nel registro dell’Unione al posto dell’amministratore nazionale.

 

6. L’autorità competente può dare istruzione all’amministratore nazionale di correggere le emissioni verificate annue di un impianto o di un operatore aereo al fine di garantire la conformità con i requisiti dettagliati istituiti dagli Stati membri a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE, introducendo nei dati del registro dell’Unione le emissioni verificate o stimate corrette per l’impianto o l’operatore aereo interessato per quell’anno.

 

7. Se, al 1 maggio di ogni anno, nel registro dell’Unione non sono stati iscritti valori sulle emissioni verificate di un impianto o di un operatore aereo per un anno precedente o se tali valori sono risultati errati, l’eventuale stima sostitutiva del valore riguardante le emissioni iscritta nel registro dell’Unione è calcolata con la massima precisione possibile in base ai requisiti dettagliati istituiti dallo Stato membro a norma dell’allegato V della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 30. Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate

1. Se, al 1 aprile di ogni anno, nel registro dell’Unione non sono state iscritte le emissioni verificate annue di un impianto o di un operatore aereo per l’anno precedente, il registro dell’Unione pone il corrispondente conto di deposito del gestore o conto di deposito dell’operatore aereo in stato di blocco.

 

2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti di un impianto o di un operatore aereo per l’anno interessato sono state iscritte nel registro dell’Unione, quest’ultimo modifica lo stato del conto in "aperto".

 

     Art. 31. Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento

1. Il 1 maggio di ogni anno il registro dell’Unione determina il valore relativo allo stato di adempimento per l’anno precedente di ogni impianto e operatore aereo che dispone di un conto di deposito del gestore o dell’operatore aereo aperto o bloccato, calcolando la somma di tutte le quote, le CER e le ERU restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all’anno in corso compreso, più un fattore di correzione.

 

2. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell’ultimo anno del periodo precedente se quest’ultimo è inferiore o uguale a zero.

 

3. Per ciascun anno il registro dell’Unione iscrive il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto e ogni operatore aereo.

 

     Art. 32. Conti di deposito inattivi degli operatori aerei

1. Se, entro la scadenza fissata all’articolo 12, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote, per un operatore aereo nel registro dell’Unione è inserito un valore delle emissioni verificate pari a 0 per l’anno precedente a norma dell’articolo 29, il registro dell’Unione pone il corrispondente conto di deposito dell’operatore aereo in stato "disattivo".

 

2. Se il valore relativo alle emissioni verificate per l’anno precedente all’anno in corso è diverso da 0 il registro dell’Unione pone il conto in stato "aperto".

 

CAPO VI

 

OPERAZIONI

 

SEZIONE 1

 

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

 

     Art. 33. Tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

1. L’EUTL contiene una tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per ciascuno Stato membro per il periodo 2008-2012. Le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione comprendono le seguenti informazioni:

 

a) numero totale di quote da rilasciare agli impianti: il numero totale di quote da assegnare agli impianti per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un’unica cella;

 

b) numero totale di quote non assegnate agli impianti esistenti (riserva): il numero totale di quote (rilasciate o acquistate) accantonate per gli impianti nuovi entranti e per le aste per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un’unica cella;

 

c) anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un’unica cella, in ordine crescente;

 

d) codice identificativo di ciascun impianto che al momento dispone di un’autorizzazione valida: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente. Gli impianti elencati comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell’articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell’articolo 27 della stessa direttiva;

 

e) quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico a un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l’anno in questione con il codice identificativo dell’impianto.

 

2. Le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione rispettano il formato definito nell’allegato XI.

 

     Art. 34. Tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione

1. L’EUTL contiene un’unica tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione per il 2012. La tabella comprende le seguenti informazioni:

 

a) il numero totale di quote del capo II da assegnare nell’Unione nel 2012;

 

b) il numero totale di quote del capo II già assegnate a titolo gratuito a ciascun titolare del conto elencato nella tabella;

 

c) il numero di quote del capo II non ancora assegnate dagli Stati membri e indicate separatamente per ciascuno Stato membro;

 

d) l’identità dei beneficiari delle quote (nel caso delle quote assegnate tramite aste il beneficiario è la casa d’aste).

 

2. La tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione rispetta il formato definito nell’allegato XII.

 

     Art. 35. Iscrizione nell’EUTL delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

1. Almeno 12 mesi prima dell’inizio del periodo 2008-2012, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione corrispondente alla decisione adottata a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

 

2. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nell’EUTL.

 

     Art. 36. Iscrizione delle decisioni di assegnazione nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione

Se le decisioni riguardanti l’assegnazione delle quote del capo II adottate dagli Stati membri a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE per l’anno 2012 sono conformi alla suddetta direttiva, la Commissione ordina all’amministratore centrale di iscrivere le decisioni di assegnazione nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione.

 

     Art. 37. Correzione delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

1. Per il periodo 2008-2012, l’amministratore nazionale apporta le correzioni alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nell’EUTL, senza comunicarlo preventivamente alla Commissione, qualora:

 

a) a un nuovo entrante siano state assegnate quote;

 

b) lo Stato membro abbia ricostituito la riserva attraverso l’acquisto di quote;

 

c) l’autorizzazione di un impianto sia scaduta e le quote assegnate non ancora depositate sul rispettivo conto siano spostate nella riserva;

 

d) un impianto si sia scisso in due o più impianti;

 

e) due o più impianti si siano fusi in un unico impianto.

 

Le suddette correzioni non modificano la quantità totale di quote rilasciate definita nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.

 

2. Lo Stato membro notifica in via preventiva alla Commissione ogni correzione diversa dalle correzioni di cui al paragrafo 1 apportata al proprio piano di assegnazione nazionale e ogni correzione corrispondente apportata alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all’amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nell’EUTL.

 

3. In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio o l’assegnazione delle quote e che riduca la quantità totale di quote per il periodo 2008-2012, l’amministratore nazionale trasferisce il numero e il tipo di quote indicato dal registro dell’Unione sul conto nazionale delle soppressioni delle quote dell’Unione per il periodo interessato.

 

     Art. 38. Correzioni alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione

1. L’amministratore nazionale può apportare le corrispondenti correzioni alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione nell’EUTL, senza comunicarlo preventivamente alla Commissione, qualora:

 

a) un nuovo operatore aereo abbia iniziato l’attività;

 

b) una casa d’aste abbia ricevuto quote del capo II per la vendita all’asta;

 

c) un operatore aereo si sia scisso in due o più operatori;

 

d) due o più operatori aerei si siano fusi in un unico operatore aereo.

 

2. Le suddette correzioni non modificano la quantità totale di quote del capo II indicate nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione.

 

3. Lo Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione diversa dalle correzioni di cui al paragrafo 1 e le correzioni da apportare per correggere un’assegnazione eccessiva di quote dovuta ad un errore della Commissione o di uno Stato membro alla propria decisione riguardante l’assegnazione delle quote del capo II adottata a norma dell’articolo 3 sexies, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE. Se la correzione è conforme alla direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all’amministratore centrale di correggere la tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione sulla base della suddetta decisione e di inserirla nell’EUTL.

 

4. In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo l’assegnazione delle quote del capo II ai sensi dell’articolo 41 e che riduca la quantità totale di quote del capo II per il periodo 2008-2012, l’amministratore nazionale trasferisce il numero di quote indicato dall’amministratore centrale nel conto delle soppressioni delle quote dell’Unione per il periodo interessato.

 

5. Se la fusione tra operatori aerei interessa operatori aerei che fanno capo a Stati membri diversi, la correzione di cui al paragrafo 1, lettera d), è avviata dall’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo le cui quote assegnate devono confluire nelle quote assegnate ad un altro operatore aereo. Prima di apportare la correzione occorre l’autorizzazione dell’amministratore nazionale cui fa capo l’operatore aereo le cui quote assegnate assorbiranno le quote assegnate all’operatore aereo oggetto della fusione.

 

     Art. 39. Rilascio delle quote del capo III

1. Dopo l’inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nell’EUTL, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 l’amministratore nazionale provvede a:

 

a) trasferire un quantitativo di AAU rilasciate per il periodo 2008-2012 pari alla quantità di quote del capo III da rilasciare dal conto di deposito di una parte di Kyoto al conto di deposito delle AAU dell’ETS;

 

b) rilasciare la quantità totale di quote del capo III indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote contenuto nel registro dell’Unione.

 

2. Prima di intervenire ai sensi del paragrafo 1, l’amministratore del registro PK comunica all’amministratore centrale l’identificativo del conto di deposito delle AAU dell’ETS designato contenuto nel proprio registro PK.

 

3. Quando rilascia le quote a norma del paragrafo 1, il registro dell’Unione assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità.

 

4. Gli Stati membri senza registro PK non effettuano l’operazione di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

     Art. 40. Assegnazione delle quote del capo III

1. Fatto salvo il disposto degli articoli 37 e 47, entro il 28 febbraio di ogni anno l’amministratore nazionale trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito aperto del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote del capo III rilasciate che è stata assegnata al corrispondente impianto per l’anno considerato, secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.

 

2. Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l’amministratore nazionale può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell’anno.

 

3. Se ad un impianto sono assegnate quote supplementari del capo III nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito delle correzioni apportate conformemente all’articolo 37, l’amministratore nazionale trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito aperto del gestore interessato la porzione supplementare di quote del capo III assegnata per l’anno in corso quando l’autorità competente glielo ordina.

 

     Art. 41. Assegnazione delle quote del capo II

1. Dopo l’inserimento della tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione nell’EUTL, entro il 28 febbraio 2012 l’amministratore nazionale crea, su ciascun conto di deposito aperto dell’operatore aereo, una quantità di quote del capo II pari alla quantità di quote assegnate di cui alla tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione per il titolare di quel conto per l’anno considerato.

 

2. Al momento della creazione delle quote a norma del paragrafo 1, il registro dell’Unione assegna a ciascuna quota un codice identificativo unico dell’unità.

 

3. Se ad un titolare di un conto sono assegnate quote supplementari del capo II nella tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione a seguito delle correzioni apportate conformemente all’articolo 38, l’amministratore nazionale crea, su istruzione dell’autorità competente, una quantità supplementare di quote assegnate del capo II sul conto di deposito di ciascun operatore aereo pari alla quantità supplementare di quote assegnate di cui alla tabella di assegnazione al settore aereo dell’Unione per il titolare di quel conto per l’anno in corso.

 

4. Se il conto di deposito inattivo di un operatore aereo non riceve quote a norma del paragrafo 1, tali quote non sono create nel conto qualora questo passi successivamente allo stato "aperto".

 

     Art. 42. Assegnazione di quote del capo III dopo la vendita da parte dello Stato membro

Nel periodo 2008-2012, su istruzione dell’autorità competente e successivamente alla vendita di quote del capo III per il periodo 2008-2012 da parte di uno Stato membro, l’amministratore nazionale trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito designato dall’autorità competente una quantità di quote del capo III.

 

SEZIONE 2

 

Trasferimenti di quote e unità di Kyoto

 

     Art. 43. Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti

Su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del registro dell’Unione a qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di quote che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 44. Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti

Su richiesta del titolare di un conto il registro dell’Unione effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto depositate nel conto del registro dell’Unione a qualsiasi altro conto contenuto nel registro dell’Unione o in un registro PK, a meno che il trasferimento non sia vietato dallo stato del conto di partenza o dal tipo di unità di Kyoto che possono essere depositate nel conto di arrivo a norma dell’articolo 8, paragrafo 3.

 

     Art. 45. Deposito minimo di quote del capo III nei conti di deposito del registro dell’Unione amministrati dallo stesso Stato membro

1. Se una proposta di trasferimento di quote da parte del titolare di un conto a norma dell’articolo 43 fa diminuire l’importo totale delle quote del capo III per il periodo 2008-2012 detenute in tutti i conti del registro dell’Unione amministrati dall’amministratore nazionale di uno Stato membro al di sotto della quantità di unità di Kyoto richiesta per il registro PK di quello Stato membro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l’importo di unità di Kyoto attualmente detenute nel registro PK di quello Stato membro al di fuori del conto di deposito delle AAU dell’ETS e del conto delle cancellazioni, l’EUTL respinge il trasferimento proposto.

 

2. Se una proposta di trasferimento di quote da parte del titolare di un conto a norma dell’articolo 43 fa diminuire l’importo totale delle quote del capo III per il periodo 2008-2012 detenute in tutti i conti del registro dell’Unione amministrati dagli amministratori nazionali di tutti gli Stati membri dell’UE-15 al di sotto della quantità di unità di Kyoto richiesta per i registri PK di tali Stati membri come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l’importo di unità di Kyoto attualmente detenute nei registri PK degli Stati membri in questione al di fuori dei conti di deposito delle AAU dell’ETS e dei conti delle cancellazioni, l’EUTL respinge il trasferimento proposto.

 

SEZIONE 3

 

Restituzione di quote, ERU e CER

 

     Art. 46. Restituzione di quote

1. Ai fini della restituzione delle quote relative al periodo 2008-2012, il gestore o l’operatore aereo chiede all’amministratore del registro dell’Unione:

 

a) di trasferire un determinato numero di quote relative al periodo 2008-2012 dal conto di deposito del gestore o dell’operatore aereo al conto delle soppressioni delle quote dell’Unione;

 

b) di registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per il periodo in corso per le emissioni dell’impianto del gestore o per le emissioni dell’operatore aereo.

 

2. Le quote del capo II possono essere trasferite solo dagli operatori aerei.

 

3. Una quota già restituita non può essere restituita una seconda volta.

 

     Art. 47. Restituzione di quote su istruzione dell’autorità competente

Su istruzione dell’autorità competente, l’amministratore nazionale restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata a un impianto o ad un operatore aereo per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite per tale impianto o operatore aereo per il periodo in corso.

 

     Art. 48. Restituzione delle CER e delle ERU

1. Il gestore che intenda restituire le ERU e le CER in conformità del disposto dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE propone al registro dell’Unione:

 

a) di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative al periodo 2008-2012 dal conto di deposito del gestore al:

 

i) conto di deposito della parte di Kyoto dello Stato membro responsabile nel caso di conti amministrati dagli Stati membri che dispongono di un registro PK;

 

ii) al conto delle cancellazioni del registro dell’Unione, nel caso di conti amministrati dagli Stati membri senza registro PK;

 

b) di registrare il numero di CER e di ERU trasferite come CER ed ERU restituite per le emissioni dell’impianto del gestore per il periodo in corso.

 

2. L’operatore aereo che intenda restituire le ERU e le CER in conformità del disposto dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE propone al registro dell’Unione:

 

a) di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative al periodo 2008-2012 dal conto di deposito dell’operatore aereo interessato al conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo;

 

b) di registrare il numero di CER e di ERU trasferite come CER ed ERU restituite per le emissioni dell’operatore aereo per il periodo in corso.

 

3. Il registro dell’Unione restituisce le CER e le ERU solo fino:

 

a) alla quantità massima fissata dall’amministratore nazionale di un conto di deposito del gestore per i gestori;

 

b) per il 2012, al 15 % del numero di quote da restituire ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2 bis, della direttiva 2003/87/CE nel caso degli operatori aerei.

 

4. Il registro dell’Unione respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l’importo massimo di CER e di ERU che possono essere restituite dai gestori di uno Stato membro in base al piano nazionale di assegnazione dello Stato membro interessato.

 

5. Il registro dell’Unione respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che non possono essere utilizzate nel sistema ETS a norma dell’articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE.

 

6. Una CER o una ERU già restituita non può essere restituita una seconda volta né trasferita a un conto di deposito del gestore o a un conto di deposito personale nell’ambito del sistema ETS dell’UE.

 

7. Il registro dell’Unione fornisce procedure automatiche per garantire che i titolari dei conti non possano restituire unità ai sensi degli articoli 46 e 48 in conti sbagliati.

 

SEZIONE 4

 

Soppressione delle quote e cancellazione delle unità di Kyoto

 

     Art. 49. Soppressione di quote

1. Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla soppressione delle quote detenute in uno dei suoi conti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di soppressione delle quote:

 

a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto delle soppressioni delle quote dell’Unione; e

 

b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l’anno in corso.

 

2. Le quote soppresse non sono registrate come quote restituite per le emissioni.

 

3. Il registro dell’Unione respinge la richiesta di soppressione di quote se tale richiesta è presentata da un conto amministrato da uno Stato membro senza registro PK e se tale soppressione dovesse far diminuire la quantità minima depositata calcolata per lo Stato membro interessato a norma dell’articolo 52 al di sotto della quantità di transito calcolata per lo stesso Stato membro a norma dell’articolo 53.

 

     Art. 50. Cancellazione di unità di Kyoto

Su richiesta del titolare di un conto, il registro dell’Unione procede alla cancellazione delle unità di Kyoto detenute nei suoi conti in conformità dell’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE trasferendo il numero e il tipo di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del registro PK dell’amministratore del conto.

 

SEZIONE 5

 

Procedura di annullamento dell’operazione

 

     Art. 51. Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

1. Se il titolare di un conto o l’amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un’operazione di cui al paragrafo 2, il titolare del conto può proporre all’amministratore del proprio conto di procedere all’annullamento dell’operazione presentando una domanda scritta. La domanda deve essere firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto ai quali è consentito avviare il tipo di operazione da annullare e inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell’operazione. La domanda deve contenere una dichiarazione attestante che l’operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

 

2. I titolari dei conti possono proporre l’annullamento delle seguenti operazioni:

 

a) assegnazione di quote del capo III;

 

b) assegnazione di quote del capo II;

 

c) restituzione di quote;

 

d) restituzione di CER e di ERU;

 

e) soppressione di quote;

 

f) cancellazione di unità di Kyoto.

 

3. Se l’amministratore del conto stabilisce che la richiesta soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 e accoglie la richiesta, può proporre l’annullamento dell’operazione nel registro dell’Unione.

 

4. Il registro dell’Unione accoglie la proposta di annullamento, blocca le unità da trasferire con l’annullamento e inoltra la proposta all’amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) l’operazione da annullare non deve essere stata completata più di 30 giorni lavorativi prima della proposta dell’amministratore del conto di cui al paragrafo 3;

 

b) nessun impianto risulta non conforme per un anno precedente a causa dell’annullamento dell’operazione;

 

c) il conto di destinazione dell’operazione da annullare detiene ancora la quantità di unità del tipo interessato dall’operazione da annullare;

 

d) l’operazione da annullare non è stata ancora seguita da una deduzione di cui all’articolo 52 dalla quantità minima depositata dopo un trasferimento contabile effettuato sulla base dell’operazione da annullare;

 

e) l’assegnazione delle quote del capo III da annullare è stata effettuata dopo la data di scadenza dell’autorizzazione dell’impianto.

 

5. L’amministratore centrale accoglie la proposta entro 10 giorni lavorativi. Se l’operazione da annullare interessa trasferimenti di unità di Kyoto da un registro PK ad un altro registro PK, l’amministratore centrale può dare la propria approvazione solo se l’amministratore dell’ITL accetta di annullare l’operazione nell’ITL.

 

6. Il registro dell’Unione può completare l’annullamento con diverse unità dello stesso tipo detenute nel conto di destinazione dell’operazione che è annullata.

 

SEZIONE 6

 

Meccanismi contabili

 

     Art. 52. Quantità minima depositata nel conto di deposito delle AAU dell’ETS

1. L’EUTL registra una quantità minima depositata per ciascuno Stato membro. Per gli Stati membri che dispongono di un registro PK, l’EUTL impedisce qualsiasi trasferimento di unità di Kyoto dal proprio conto di deposito delle AAU dell’ETS che diminuisce le quantità di unità di Kyoto detenute nel conto di deposito delle AAU dell’ETS al di sotto della quantità minima depositata. Per gli Stati membri senza registro PK, la quantità minima depositata corrisponde ad un valore utilizzato nella procedura di compensazione.

 

2. Dopo il rilascio di quote del capo III avvenuto a norma dell’articolo 39, l’EUTL aggiunge un quantitativo alla quantità minima depositata pari alla quantità di quote del capo III rilasciate.

 

3. L’EUTL sottrae un quantitativo dalla quantità minima depositata subito dopo:

 

a) un trasferimento di quote del capo III verso un conto delle soppressioni delle quote dell’Unione a seguito di una correzione apportata per diminuire le quote del capo III successivamente all’assegnazione di tali quote ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 3, dove quantità sottratta è pari al quantitativo di quote del capo III trasferite;

 

b) un accantonamento delle unità di Kyoto a fronte dell’avvenuta restituzione di quote del capo III da parte degli operatori aerei a norma dell’articolo 54, dove il quantitativo sottratto è pari al quantitativo accantonato;

 

c) una cancellazione delle unità di Kyoto a fronte dell’avvenuta soppressione di quote del capo III a norma dell’articolo 55, paragrafo 1, dove il quantitativo sottratto è pari al quantitativo cancellato;

 

d) l’avvenuta soppressione di quote a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, dove il quantitativo sottratto è pari alla quantità soppressa.

 

4. Dopo le operazioni di compensazione di cui all’articolo 56, l’amministratore centrale procede a una sottrazione dalla quantità minima depositata registrata nell’EUTL. Il quantitativo sottratto è pari al quantitativo totale di quote del capo III restituite dai conti degli utilizzatori amministrati dall’amministratore nazionale dello Stato membro per il periodo 2008-2012; ad esso si aggiunge il valore di compensazione calcolato a norma dell’articolo 56, paragrafo 3.

 

     Art. 53. Quantità di transito e conto di deposito di transito

1. L’EUTL registra una quantità di transito per ogni Stato membro senza registro PK.

 

2. L’EUTL aggiunge un quantitativo alla quantità di transito dopo il trasferimento di quote del capo III da un conto dell’utilizzatore amministrato da uno Stato membro senza registro PK ad un conto dell’utilizzatore amministrato da un altro Stato membro e il quantitativo aggiunto è pari alla quantità di quote del capo III trasferite.

 

3. L’EUTL sottrae un quantitativo dalla quantità di transito dopo il trasferimento di quote del capo III da un conto dell’utilizzatore amministrato da uno Stato membro ad un conto dell’utilizzatore amministratore da uno Stato membro senza registro PK e il quantitativo sottratto è pari alla quantità di quote del capo III trasferite.

 

4. L’EUTL non autorizza alcun trasferimento di quote del capo III a partire da conti amministrati da uno Stato membro senza registro PK che faccia aumentare la quantità di transito al di sopra del quantitativo di unità di Kyoto detenuto nel conto di deposito di transito per lo Stato membro interessato.

 

5. Fino al 1 luglio 2013 o al completamento della procedura di compensazione di cui all’articolo 56, se successivo, l’EUTL non autorizza alcun trasferimento di unità di Kyoto a partire dal conto di deposito di transito di un determinato Stato membro senza registro PK che faccia diminuire le quantità detenute nel conto di deposito di transito per lo Stato membro interessato al di sotto della quantità di transito.

 

6. Dopo il 1 luglio 2013 o al completamento della procedura di compensazione di cui all’articolo 56, se successivo, l’amministratore centrale riporta la quantità di transito a zero e svuota il conto di deposito di transito procedendo ai trasferimenti indicati di seguito nel seguente ordine di priorità:

 

a) trasferimenti in conformità con l’articolo 54, paragrafo 2;

 

b) trasferimenti verso il conto di deposito delle AAU dell’ETS dello Stato membro che ha utilizzato il conto di transito fino alla quantità necessaria a garantire il riporto di tutte le quote del capo III a norma dell’articolo 57;

 

c) trasferimenti verso il conto di deposito della parte di Kyoto dell’Unione europea fino al quantitativo dei precedenti trasferimenti da tale conto verso il conto di deposito di transito;

 

d) trasferimenti verso il conto di deposito della parte di Kyoto dello Stato membro che ha utilizzato il conto di deposito di transito.

 

     Art. 54. Accantonamento di AAU a fronte della restituzione di quote del capo III da parte di operatori aerei

1. Entro il 5 maggio 2013 e successivamente ogni anno, gli amministratori del registro PK degli Stati membri che dispongono di un registro PK trasferiscono sul conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo contenuto nel registro dell’Unione un quantitativo di AAU pari al quantitativo di quote del capo III restituito per il periodo in corso dagli operatori aerei, a norma dell’articolo 46, tra il 1 maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno in corso.

 

2. Entro il 1 luglio 2013 o al completamento della procedura di compensazione di cui all’articolo 56, se successivo, l’amministratore centrale trasferisce dal conto di deposito di transito di un determinato Stato membro senza registro PK al conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo contenuto nel registro dell’Unione un quantitativo di unità di Kyoto pari:

 

a) al quantitativo totale di quote del capo III restituito dai conti di deposito dell’operatore aereo amministrati dallo Stato membro interessato senza registro PK o, se inferiore;

 

b) al quantitativo totale di unità detenute sul conto di transito.

 

     Art. 55. Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote del capo III

1. Entro il 5 maggio 2013 e successivamente ogni anno, l’amministratore di ogni registro PK trasferisce un quantitativo di AAU, ERU o CER, escluse le lCER e le tCER, al conto delle cancellazioni del registro dell’Unione. Il quantitativo trasferito è pari al quantitativo di quote del capo III che sono soppresse, in conformità dell’articolo 49, dai conti dell’utilizzatore amministrati dal rispettivo Stato membro nel periodo compreso tra il 1 maggio dell’anno precedente e il 30 aprile dell’anno in corso.

 

2. In deroga al paragrafo 1, l’amministratore di un registro non è tenuto a trasferire sul conto delle cancellazioni del registro dell’Unione quantitativi di AAU, ERU o CER pari ai quantitativi soppressi se:

 

a) la soppressione è avvenuta in un conto amministrato da uno Stato membro senza registro PK; oppure

 

b) la soppressione è avvenuta dopo il 30 aprile dell’anno successivo all’ultimo anno del periodo.

 

     Art. 56. Compensazione dei trasferimenti di quote

1. Per garantire che ai trasferimenti di quote del capo III tra conti amministrati da amministratori nazionali di diversi Stati membri faccia seguito il trasferimento di un quantitativo equivalente di unità di Kyoto tra registri PK, al termine del periodo 2008-2012 si applicano i paragrafi da 2 a 4.

 

2. Il primo giorno lavorativo successivo al 1 giugno 2013, o il giorno successivo al completamento di tutte le modifiche alle quantità minime depositate apportate per diminuire il numero di quote di cui all’articolo 52, paragrafo 3, lettera a), se successivo, l’amministratore centrale calcola un valore di compensazione per ciascuno Stato membro e ne informa l’amministratore nazionale.

 

3. Per gli Stati membri che dispongono di un registro PK il valore di compensazione è pari:

 

a) alla quantità minima depositata al 1 giugno; meno

 

b) il quantitativo totale di quote del capo III restituite dai gestori e amministrate dall’amministratore nazionale dello Stato membro per il periodo 2008-2012.

 

4. Per gli Stati membri senza registro PK il valore di compensazione è pari alla quantità di transito calcolata a norma dell’articolo 53 al 1 giugno 2013.

 

5. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al paragrafo 2, ciascun amministratore del registro PK il cui Stato membro ha un valore di compensazione positivo trasferisce sul conto centrale di compensazione ETS del registro dell’Unione un quantitativo di AAU corrispondente al valore di compensazione. Per gli Stati membri senza registro PK, l’amministratore centrale provvede a effettuare tale trasferimento dal conto di deposito di transito per lo Stato membro senza registro PK.

 

6. Entro cinque giorni lavorativi dal completamento dei trasferimenti di cui al paragrafo 5, l’amministratore centrale trasferisce dal conto centrale di compensazione ETS nel registro dell’Unione a un conto di deposito della parte di Kyoto nel registro PK di ciascuno Stato membro per il quale il valore di compensazione è negativo un quantitativo di AAU pari ad un importo positivo corrispondente al valore di compensazione. Per gli Stati membri senza registro PK tale quantitativo è trasferito sul conto di deposito di transito.

 

     Art. 57. Riporto tra periodi

Entro 10 giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di compensazione di cui all’articolo 56, il registro dell’Unione sopprime le quote del capo III e le quote del capo II valide per il periodo 2008-2012 detenute nei conti dell’utilizzatore nel registro dell’Unione e rilascia sugli stessi conti un quantitativo corrispondente di quote del capo III valide per il periodo 2013-2020.

 

     Art. 58. Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte delle emissioni dei trasporti aerei nazionali degli operatori aerei

1. Entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di entrata in vigore del presente regolamento, l’amministratore centrale trasferisce dal conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo contenuto nel registro dell’Unione al conto di deposito della parte di ciascuno Stato membro un quantitativo di unità di Kyoto corrispondente alle emissioni verificate dell’operatore aereo che risultano iscritte, a norma dell’UNFCCC, nell’inventario nazionale dello Stato membro interessato per quell’anno. I quantitativi così trasferiti sono costituiti, per quanto possibile, da AAU. Se le AAU detenute nel conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo non sono sufficienti per completare i trasferimenti, l’amministratore centrale trasferisce preferibilmente le AAU agli Stati membri le cui emissioni del trasporto aereo nazionale sono inferiori al quantitativo di AAU trasferito sul conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo in conformità all’articolo 54, paragrafo 1.

 

2. Se le quantità detenute nel conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo non sono sufficienti per effettuare il trasferimento di cui al paragrafo 1, tutti i quantitativi da trasferire sono ridotti di un fattore corrispondente alla quantità totale di unità che deve essere trasferita diviso le unità totali detenute sul conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo.

 

CAPO VII

 

REQUISITI TECNICI DEL SISTEMA DEI REGISTRI

 

SEZIONE I

 

Disponibilità

 

     Art. 59. Disponibilità e affidabilità del registro dell’Unione e dell’EUTL

1. L’EUTL risponde ai messaggi inviati da qualsiasi registro entro 24 ore dal ricevimento.

 

2. L’amministratore centrale prende tutte le misure opportune affinché:

 

a) il registro dell’Unione sia accessibile ai titolari dei conti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

 

b) i collegamenti di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, tra il registro dell’Unione e l’EUTL siano in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana;

 

c) sia fornito hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell’hardware e del software principali;

 

d) il registro dell’Unione e l’EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei titolari dei conti.

 

3. L’amministratore centrale provvede inoltre affinché il registro dell’Unione e l’EUTL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

 

4. L’amministratore centrale limita al minimo le interruzioni del funzionamento del registro dell’Unione e dell’EUTL.

 

     Art. 60. Servizi di assistenza

1. Gli amministratori nazionali forniscono assistenza e supporto ai titolari dei conti del registro dell’Unione che amministrano attraverso servizi di assistenza (helpdesk) nazionali.

 

2. L’amministratore centrale fornisce sostegno agli amministratori nazionali attraverso un servizio di assistenza centrale per aiutarli a garantire l’assistenza in conformità del paragrafo 1.

 

SEZIONE 2

 

Sicurezza e autenticazione

 

     Art. 61. Autenticazione dei registri e dell’EUTL

1. L’identità del registro dell’Unione è autenticata nei confronti dell’EUTL mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

2. Gli Stati membri e l’Unione utilizzano i certificati digitali rilasciati dal segretariato dell’UNFCCC o da altro organismo da questo designato, per autenticare i rispettivi registri presso l’ITL al fine di stabilire il collegamento di cui all’articolo 5.

 

     Art. 62. Accesso ai conti nel registro dell’Unione

1. I titolari dei conti possono accedere ai propri conti nel registro dell’Unione attraverso l’area riservata del registro dell’Unione. L’amministratore centrale provvede affinché l’area riservata del registro dell’Unione sia accessibile via Internet. Il sito web del registro dell’Unione è disponibile in tutte le lingue dell’Unione europea.

 

2. L’amministratore centrale provvede affinché i conti nel registro dell’Unione ai quali è consentito l’accesso attraverso una piattaforma di scambio a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, e per i quali un rappresentante autorizzato è anche il rappresentante autorizzato di un conto di deposito della piattaforma di scambio siano accessibili alla piattaforma di scambio gestita dal titolare del conto di deposito della piattaforma di scambio in questione.

 

3. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati o le piattaforme di scambio e l’area riservata del registro dell’Unione sono criptate secondo le norme di sicurezza specificate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

4. L’amministratore centrale prende tutte le misure necessarie per impedire l’accesso non autorizzato all’area riservata del sito web del registro dell’Unione.

 

5. Se la sicurezza delle credenziali di un rappresentante autorizzato o di un rappresentante autorizzato supplementare è stata violata, il rappresentante interessato ne informa immediatamente l’amministratore del conto e ne chiede la sostituzione.

 

     Art. 63. Autenticazione e autorizzazione dei rappresentanti autorizzati nel registro dell’Unione

1. Il registro dell’Unione rilascia a ciascun rappresentante autorizzato e rappresentante autorizzato supplementare un nome utente e una password per l’autenticazione al fine di accedere al registro.

 

2. I rappresentanti autorizzati o i rappresentanti autorizzati supplementari possono accedere unicamente ai conti del registro dell’Unione per i quali dispongono di apposita autorizzazione e possono chiedere l’avvio delle sole procedure che sono abilitati a chiedere a norma dell’articolo 19. L’accesso o le richieste sono effettuati in un’area riservata del sito web del registro dell’Unione.

 

3. Oltre al nome utente e alla password di cui al paragrafo 1, gli amministratori nazionali forniscono un’autenticazione secondaria a tutti i conti che amministrano. I tipi di meccanismi di autenticazione secondaria utilizzabili per accedere al registro dell’Unione sono indicati nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

4. L’amministratore di un conto può supporre che un utente che sia stato identificato correttamente dal registro dell’Unione sia il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare registrato con le credenziali di autenticazione fornite, a meno che tale rappresentante non lo informi che la sicurezza delle sue credenziali è stata violata e ne chieda la sostituzione.

 

     Art. 64. Sospensione dell’accesso da parte dei rappresentanti autorizzati a causa di una violazione della sicurezza

1. In caso di violazione della sicurezza del registro dell’Unione o dell’EUTL che minacci l’integrità del sistema dei registri e che interessi anche i dispositivi di back-up di cui all’articolo 59, l’amministratore centrale può sospendere l’accesso al registro dell’Unione o all’EUTL.

 

2. In caso di violazione della sicurezza del registro PK che minacci l’integrità del sistema dei registri e che interessi anche i dispositivi di back-up di cui all’articolo 59, l’amministratore di un registro PK può sospendere a tutti gli utenti l’accesso a tale registro.

 

3. In caso di violazione della sicurezza che possa comportare la sospensione dell’accesso, l’amministratore che si renda conto della violazione informa tempestivamente l’amministratore centrale degli eventuali rischi ai quali sono esposte altre parti del sistema dei registri. L’amministratore centrale informa tutti gli altri amministratori.

 

4. Qualora si renda conto di una situazione che richiede la sospensione dell’accesso al proprio sistema, l’amministratore informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, l’amministratore centrale e i titolari dei conti interessati. L’amministratore centrale informa quanto prima tutti gli altri amministratori.

 

5. Il preavviso di cui al paragrafo 3 indica la durata prevista della sospensione ed è chiaramente esposto nell’area pubblica del sito web del registro PK o nell’area pubblica del sito web dell’EUTL.

 

     Art. 65. Sospensione delle procedure

1. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza da un registro PK, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento e ne informa immediatamente l’amministratore del registro PK.

 

2. La Commissione può ordinare all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente l’accettazione, da parte dell’EUTL, della totalità o di una parte delle procedure in partenza dal registro dell’Unione, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento e ne informa immediatamente gli amministratori nazionali.

 

3. L’amministratore di un registro PK può chiedere all’amministratore centrale di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle procedure trasmesse al proprio registro PK, al fine di procedere alla manutenzione del registro.

 

4. L’amministratore centrale può chiedere di sospendere temporaneamente l’avvio o l’accettazione della totalità o di una parte delle procedure nel registro dell’Unione, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria del registro dell’Unione.

 

5. L’amministratore di un registro PK può chiedere all’amministratore centrale di ripristinare le procedure sospese a norma del paragrafo 1 se ritiene di aver risolto i punti insoluti che avevano causato la sospensione. L’amministratore centrale comunica al più presto la sua decisione all’amministratore del registro.

 

SEZIONE 3

 

Controllo automatico, registrazione e completamento delle procedure

 

     Art. 66. Controllo automatico delle procedure

1. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti generali in materia di tecnologie informatiche di messaggeria elettronica che garantiscono la correttezza della lettura, del controllo e della registrazione di un’operazione da parte del registro dell’Unione. Tutte le procedure devono essere conformi ai requisiti in materia di procedure istituiti nei capi da IV a VI del presente regolamento.

 

2. L’EUTL effettua controlli automatici per tutte le procedure al fine di individuare irregolarità, di seguito "difformità", consistenti nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.

 

     Art. 67. Rilevazione di difformità

1. Per le procedure completate attraverso il collegamento diretto tra il registro dell’Unione e l’EUTL di cui all’articolo 5, paragrafo 2, l’EUTL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’articolo 66, paragrafo 2, rileva una difformità in una procedura e ne informa il registro dell’Unione e l’amministratore dei conti interessati dall’operazione interrotta mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

 

2. Per le procedure completate attraverso l’ITL di cui all’articolo 5, paragrafo 1, l’ITL interrompe la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all’articolo 66, paragrafo 2, l’ITL medesimo o l’EUTL rileva una difformità in una procedura. Se l’ITL interrompe una procedura, anche l’EUTL deve interromperla. L’ITL informa gli amministratori dei registri interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Se tra i registri interessati c’è anche il registro dell’Unione, quest’ultimo informa anche l’amministratore dei conti del registro dell’Unione interessati dall’interruzione dell’operazione mediante l’invio di un codice di risposta di controllo automatico. Il registro dell’Unione informa immediatamente dell’interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

 

     Art. 68. Rilevazione di difformità da parte dei registri

1. Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, il registro dell’Unione e ogni altro registro PK contiene i codici di ingresso e i codici di risposta di controllo. I codici di controllo corrispondono a quelli contenuti nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

2. Prima e durante l’esecuzione di tutte le procedure, il registro dell’Unione esegue gli opportuni controlli automatici per garantire la rilevazione di eventuali difformità e l’interruzione delle procedure prima dell’esecuzione dei controlli automatici dell’EUTL.

 

     Art. 69. Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell’EUTL

1. L’EUTL avvia periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati per garantire che i dati dei conti dell’EUTL, le quote di emissioni e le unità di Kyoto detenute nei conti corrispondano ai dati contenuti nel registro dell’Unione. A tal fine l’EUTL registra tutte le procedure.

 

2. L’ITL avvia periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati per garantire che i dati relativi alle unità di Kyoto corrispondano ai dati contenuti nel registro dell’Unione e in ogni altro registro PK.

 

3. Se, durante la procedura di verifica della concordanza dei dati di cui al paragrafo 1, l’EUTL rileva un’irregolarità, di seguito "incongruenza", consistente nel fatto che le informazioni riguardanti i conti, le quote e le unità di Kyoto detenute fornite dal registro dell’Unione nell’ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute nell’EUTL, quest’ultimo provvede affinché non sia consentita la prosecuzione di nessun’altra procedura in relazione ai conti, alle quote o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l’incongruenza. L’EUTL informa immediatamente l’amministratore centrale o gli amministratori dei conti interessati di qualsiasi incongruenza.

 

     Art. 70. Completamento delle procedure

1. Tutte le operazioni comunicate all’ITL a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, si considerano completate quando l’ITL informa l’EUTL di aver portato a termine la procedura.

 

2. Tutte le operazioni e le altre procedure comunicate all’EUTL a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, si considerano completate quando l’EUTL informa il registro dell’Unione di aver portato a termine la procedura.

 

3. La procedura di verifica della concordanza dei dati di cui all’articolo 69, paragrafo 1, si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute nel registro dell’Unione e le informazioni contenute nell’EUTL per un’ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura di verifica della concordanza è stata riavviata e portata correttamente a termine.

 

SEZIONE 4

 

Specifiche e gestione delle modifiche

 

     Art. 71. Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati

A seguito del parere del comitato sui cambiamenti climatici, emesso a norma dell’articolo 3 della decisione 1999/468/CE del Consiglio [14], la Commissione adotta le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati necessarie per lo scambio dei dati tra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici e i codici di risposta, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l’avvio dello scambio di dati. Le suddette specifiche sono conformi alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell’ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.

 

     Art. 72. Gestione delle modifiche

Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro PK, compreso il registro dell’Unione, il registro interessato completa le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71 prima dell’istituzione e dell’attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e l’EUTL o l’ITL.

 

CAPO VIII

 

ARCHIVIAZIONE DEI DATI, RELAZIONI, RISERVATEZZA E TARIFFE

 

     Art. 73. Archiviazione dei dati

1. Il registro dell’Unione e ogni altro registro PK conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all’applicazione di tali dati.

 

2. Gli amministratori nazionali possono accedere, consultare ed esportare tutti i dati contenuti nel registro dell’Unione in relazione ai conti che amministrano.

 

3. I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

     Art. 74. Relazioni

1. L’amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web dell’EUTL, le informazioni di cui all’allegato XIII ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L’amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nell’EUTL o nel registro dell’Unione a meno che non sia autorizzato a tal fine a norma dell’articolo 75.

 

2. Gli amministratori nazionali possono anche rendere accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite un sito Internet pubblico, le informazioni di cui all’allegato XIII a cui hanno accesso a norma dell’articolo 73 ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. Gli amministratori nazionali non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel registro dell’Unione a meno che non siano autorizzati a tal fine a norma dell’articolo 75.

 

3. Il sito web dell’EUTL consente ai destinatari delle relazioni di cui all’allegato XIII di consultare tali relazioni mediante l’utilizzo di strumenti di ricerca.

 

4. Gli amministratori dei registri PK adempiono all’obbligo di pubblicare le informazioni riguardanti il rilascio delle ERU di cui al paragrafo 46 dell’allegato alla decisione 13/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto entro una settimana dal rilascio.

 

5. Il registro dell’Unione e ogni registro PK adempiono all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui alle lettere a), d), f) e l), del paragrafo 47 dell’allegato alla decisione 13/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto il 1 gennaio del quinto anno successivo alla registrazione delle informazioni.

 

6. Il registro dell’Unione e ogni registro PK adempiono all’obbligo di pubblicare le informazioni di cui alle lettere b), c), ed e) e alle lettere da g) a k), del paragrafo 47 dell’allegato alla decisione 13/CMP.1 della conferenza delle parti che funge da riunione delle parti del protocollo di Kyoto il 1 gennaio del primo anno successivo alla registrazione delle informazioni.

 

     Art. 75. Riservatezza

1. Tutte le informazioni contenute nell’EUTL, nel registro dell’Unione e in tutti gli altri registri PK, comprese le informazioni riguardanti la consistenza di tutti i conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale.

 

2. I seguenti soggetti possono ottenere i dati archiviati nel registro dell’Unione e nell’EUTL:

 

a) le autorità incaricate dell’applicazione della legge e le autorità fiscali degli Stati membri;

 

b) l’Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;

 

c) Europol;

 

d) gli amministratori nazionali degli Stati membri.

 

3. I dati possono essere forniti ai soggetti di cui al paragrafo 2 che ne facciano richiesta all’amministratore centrale o ad un amministratore nazionale qualora tali richieste siano motivate e necessarie a fini di indagine, rilevamento e lotta antifrode, a fini fiscali o di applicazione della legge, di lotta al riciclaggio, finanziamento del terrorismo o reati gravi.

 

4. Il soggetto che riceve i dati a norma del paragrafo 3 provvede affinché i dati pervenutigli siano utilizzati unicamente ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3 e che non siano resi disponibili, deliberatamente o accidentalmente, a persone che non sono coinvolte nella finalità prevista dall’utilizzo dei dati. La presente disposizione non impedisce ai suddetti soggetti di mettere i dati a disposizione di altri soggetti elencati al paragrafo 2 se ciò sia necessario ai fini dichiarati nella richiesta di cui al paragrafo 3.

 

5. Su richiesta dei soggetti di cui al paragrafo 2, l’amministratore centrale può fornire loro l’accesso ai dati delle operazioni dopo averli resi anonimi affinché tali soggetti possano rintracciare modalità sospette di esecuzione delle operazioni. I soggetti che accedono ai dati possono comunicare tali modalità sospette ad altri soggetti di cui al paragrafo 2.

 

6. Gli amministratori nazionali mettono a disposizione di tutti gli altri amministratori nazionali, ricorrendo a mezzi sicuri, il nome e l’identità delle persone alle quali hanno rifiutato l’apertura di un conto a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, o dell’articolo 14, paragrafo 3, o che si sono rifiutate di nominare come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare a norma dell’articolo 20, paragrafo 3.

 

7. Gli amministratori nazionali possono decidere di comunicare alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge tutte le operazioni che interessano un numero di unità superiore al quantitativo da essi determinato e di comunicare tutti i conti interessati da un numero di operazioni eseguite nell’arco di 24 ore superiore al quantitativo che essi determinano.

 

8. I titolari dei conti possono chiedere, per iscritto, all’amministratore nazionale di non rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi di dati contenuti nelle righe da 2 a 12 della tabella VII-II dell’allegato VII.

 

9. I titolari dei conti possono chiedere, per iscritto, all’amministratore nazionale di rendere disponibili nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione una parte o tutti gli elementi di dati contenuti nelle righe da 3 a 15 della tabella IX-I dell’allegato IX.

 

10. L’EUTL e i registri PK non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

 

     Art. 76. Tariffe

1. L’amministratore centrale non può imporre tariffe ai titolari dei conti contenuti nel registro dell’Unione.

 

2. Gli amministratori nazionali possono imporre tariffe ragionevoli ai titolari dei conti che essi amministrano.

 

3. Non possono essere imposte tariffe per le operazioni descritte al capo VI.

 

4. Gli amministratori nazionali comunicano all’amministratore centrale le tariffe applicate e lo informano di eventuali modifiche di tali tariffe entro 10 giorni lavorativi. L’amministratore centrale pubblica sul proprio sito web le tariffe comunicategli.

 

CAPO IX

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 77. Migrazione e disaccoppiamento

1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si applica il seguente processo di migrazione:

 

a) gli amministratori dei registri PK convertono tutte le quote detenute nei conti e riconosciute come AAU dall’ITL in AAU eliminando l’elemento della quota dal codice identificativo unico dell’unità di ciascuna delle suddette AAU e le trasferisce nel conto di deposito delle AAU dell’ETS contenuto nel proprio registro PK;

 

b) l’amministratore centrale:

 

i) crea nel registro dell’Unione un quantitativo di quote non registrate come AAU dall’ITL corrispondente al quantitativo trasferito a norma del paragrafo 1, lettera a);

 

ii) rende disponibili, nel registro dell’Unione, una serie di conti equivalente alla serie di conti dai quali sono state trasferite le quote a norma del paragrafo 1, lettera a);

 

iii) trasferisce un quantitativo di quote create a norma del punto i) verso i conti di cui al punto ii). Il quantitativo di quote trasferito verso ognuno dei suddetti conti corrisponde al quantitativo trasferito dal conto equivalente a norma del paragrafo 1, lettera a).

 

2. Gli amministratori dei registri PK e l’amministratore centrale provvedono affinché i dati storici pertinenti relativi al conto siano trasferiti dai registri degli Stati membri al registro dell’Unione.

 

3. Il processo di migrazione è attuato secondo le procedure descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71. Nel corso del processo di migrazione l’amministratore centrale può sospendere il funzionamento del sistema dei registri per un periodo massimo di 14 giorni di calendario.

 

     Art. 78. Modifica del regolamento (CE) n. 2216/2004

     (Omissis)

 

     Art. 79. Abrogazione

I regolamenti (CE) n. 2216/2004 e (CE) n. 994/2008 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 2012.

 

     Art. 80. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Gli articoli da 2 a 76 e gli allegati si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

 

[2] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

 

[3] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.

 

[4] GU L 8 del 13.1.2009, pag. 3.

 

[5] GU L 271 dell’11.10.2008, pag. 3.

 

[6] GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

 

[7] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

 

[8] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[9] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

 

[10] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[11] GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

 

[12] GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

 

[13] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

 

[14] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

 

ALLEGATO I

 

Tabella I-I: Tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenuti in ciascun tipo di conto

 

Tipo di conto | Titolare del conto | Amministratore del conto | N. di conti di questo tipo | Quote (unità non Kyoto) | Unità di Kyoto |

 

Quote del capo III | Quote del capo II | AAU | CER | ERU | lCER/tCER/RMU |

 

I.Conti delle parti di Kyoto nei registri PK (compreso il registro dell’Unione)

 

Conto di deposito della parte | Parte di Kyoto | Amministratore del registro PK (nel registro dell’Unione: amministratore centrale) | almeno 1 | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |

 

Conto delle cancellazioni | 1 | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |

 

Conto dei ritiri | 1 | No | No | Sì | Sì | Sì | Sì |

 

Conto di deposito delle AAU dell’ETS | 1 | No | No | Sì | No | No | No |

 

II.Conti di gestione nel registro dell’Unione

 

Conto nazionale di deposito delle quote | Stato membro | Amministratore nazionale dello Stato membro che detiene il conto | 1 per ogni Stato membro | Sì | Sì | No | No | No | No |

 

Conto centrale delle compensazioni dell’ETS | UE | Amministratore centrale | 1 | No | No | Sì | No | No | No |

 

Conto di deposito di transito | 1 per ciascuno Stato membro senza registro PK | No | No | Sì | No | No | No |

 

Conto delle soppressioni delle quote dell’Unione | 1 | Sì | Sì | No | No | No | No |

 

Conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo | 1 | No | No | Sì | Sì | Sì | No |

 

III.Conti degli utilizzatori nel registro dell’Unione

 

Conto di deposito del gestore | Gestore | Amministratore nazionale dello Stato membro in cui si trova l’impianto | uno per ogni impianto/operatore aereo/persona/piattaforma di scambio nello Stato membro | Sì | No | Stato membro [1] | Sì | Sì | Stato membro [1] |

 

Conto di deposito dell’operatore aereo | Operatore aereo | Amministratore nazionale dello Stato membro di riferimento dell’operatore aereo | Sì | Sì | Stato membro [1] | Sì | Sì | Stato membro [1] |

 

Conto di deposito personale | Persona | Amministratore nazionale che ha aperto il conto | Sì | Sì | Stato membro [1] | Sì | Sì | Stato membro [1] |

 

Conto di deposito della piattaforma di scambio | Piattaforma di scambio | Sì | Sì | Stato membro [1] | Sì | Sì | Stato membro [1] |

 

Conto del responsabile della verifica | Responsabile della verifica | Uno per ogni responsabile della verifica | No | No | No | No | No | No |

 

[*] L’amministratore nazionale dello Stato membro può decidere se il conto (o il tipo di conto) può detenere questo tipo di unità.

 

 

ALLEGATO II

 

Tipi di operazioni in partenza da e in arrivo a ciascun tipo di conto (con il tipo di unità eventualmente interessate)

 

Tipo di conto | Denominazione dell’operazione e tipo di intervento (P = in partenza, A = in arrivo) |

 

Trasferimento di unità | Restituzione di unità | Soppressione di quote | Cancellazione di unità di Kyoto |

 

da un conto del registro dell’Unione | verso un conto del registro dell’Unione (a partire da un conto non nel registro dell’Unione) | tra due conti non appartenenti al registro dell’Unione (nel SEE) |

 

P | A | P | A | P | A | P | A | P | A | P | A |

 

I.Conti delle parti di Kyoto nel registro dell’Unione e in altri registri PK

 

Conto di deposito della parte di Kyoto | n.a. | Sì | Sì | n.a. | Sì | Sì | No | Sì | No | No | Sì | No |

 

Conto delle cancellazioni | n.a. | Sì | No | n.a. | No | Sì | No | No | No | No | No | Sì |

 

Conto dei ritiri | n.a. | Sì | No | n.a. | No | Sì | No | No | No | No | No | No |

 

Conto di deposito delle AAU dell’ETS | n.a. | n.a. | Sì | n.a. | Sì | Sì | No | No | No | No | No | No |

 

II.Conti di gestione nel registro dell’Unione

 

Conto centrale delle compensazioni dell’ETS | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | No | No | No | No | No | No |

 

Conto di deposito di transito (per gli SM senza registro PK) | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | No | No | No | No | No | No |

 

Conto nazionale di deposito delle quote (solo per gli SM con un registro PK) | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | No | No | Sì | No | No | No |

 

Conto delle soppressioni delle quote dell’Unione | No | No | n.a. | No | n.a. | n.a. | No | Sì | No | Sì | No | No |

 

Conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | No | Sì | No | No | Sì | No |

 

III.Conti degli utilizzatori nel registro dell’Unione

 

Conto di deposito del gestore | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | Sì | No | Sì | No | Sì | No |

 

Conto di deposito dell’operatore aereo | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | Sì | No | Sì | No | Sì | No |

 

Conto di deposito personale | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | No | No | Sì | No | Sì | No |

 

Conto di deposito della piattaforma di scambio | Sì | Sì | n.a. | Sì | n.a. | n.a. | No | No | Sì | No | Sì | No |

 

Conto del responsabile della verifica | No | No | n.a. | No | n.a. | n.a. | No | No | No | No | No | No |

 

 

ALLEGATO III

 

Informazioni da presentare con le richieste di apertura dei conti delle parti di Kyoto e i conti di gestione

 

1. Informazioni di cui alla tabella III-I.

 

Tabella III-I: Informazioni sul conto per tutti i conti

 

| A | B | C | D | E | F |

 

N. | Elemento di informazione sul conto | Obbligatorio o facoltativo? | Tipo | Aggiornamento possibile? | Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento? | Pubblicazione nel’area pubblica del sito web del registro dell’Unione? |

 

1 | Codice identificativo del conto (fornito dal registro) | O | Predefinito | No | n.a. | No |

 

2 | Tipo di conto | O | A scelta | No | n.a. | Sì |

 

3 | Periodo di impegno | O | A scelta | No | n.a. | Sì |

 

4 | Codice identificativo del titolare del conto (rilasciato dal registro dell’Unione) | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

5 | Nome del titolare del conto | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

6 | Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto) | O | Libero | Sì | No | No |

 

7 | Indirizzo del titolare del conto — paese | O | A scelta | Sì | Sì | Sì |

 

8 | Indirizzo del titolare del conto — regione o Stato | F | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

9 | Indirizzo del titolare del conto — città | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

10 | Indirizzo del titolare del conto — codice postale | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

11 | Indirizzo del titolare del conto — via | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

12 | Indirizzo del titolare del conto — numero civico | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

13 | Numero di registrazione o numero di identificazione della società del titolare del conto | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

14 | Telefono 1 del titolare del conto | O | Libero | Sì | No | Sì |

 

15 | Telefono 2 del titolare del conto | O | Libero | Sì | No | Sì |

 

16 | Indirizzo di posta elettronica del titolare del conto | O | Libero | Sì | No | Sì |

 

17 | Data di nascita (per le persone fisiche) | F | Libero | No | n.a. | No |

 

18 | Luogo di nascita (per le persone fisiche) | F | Libero | No | n.a. | No |

 

19 | Numero di partita IVA con codice paese | F | Libero | Sì | Sì | No |

 

20 | Data di apertura del conto | O | Predefinito | No | n.a. | Sì |

 

21 | Data di chiusura del conto | F | Predefinito | Sì | Sì | Sì |

 

2. Il codice identificativo del conto deve essere unico all’interno del sistema dei registri.

 

 

ALLEGATO IV

 

Informazioni relative ai conti di deposito personali, ai conti di deposito della piattaforma di scambio e ai conti di deposito del responsabile della verifica da trasmettere all’amministratore nazionale

 

1. Informazioni di cui alla tabella III-I (codice identificativo del conto e identificatore alfanumerico, che all’interno del registro devono essere unici).

 

2. Prova del fatto che la persona che chiede l’apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

 

3. Prova dell’identità della persona fisica che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:

 

a) passaporto o carta d’identità rilasciata da un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

 

b) altro passaporto certificato come valido da un’ambasciata dell’UE.

 

4. Prova dell’identità della persona giuridica che chiede l’apertura del conto, che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:

 

a) lo strumento che istituisce il soggetto giuridico;

 

b) un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico.

 

5. Prova dell’indirizzo di residenza permanente del titolare del conto personale (persona fisica), che può essere la copia autenticata dei seguenti documenti:

 

a) documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

 

b) qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

 

c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

 

d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

 

6. Prova dell’indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 4.

 

7. I documenti presentati come prova a norma dei punti 3, 4 o 5 rilasciati da un paese non appartenente allo Spazio economico europeo o all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico devono essere certificati come autentici da un notaio.

 

8. L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore medesimo.

 

9. Per verificare le prove trasmesse a norma dei punti 3, 4 e 5, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.

 

 

ALLEGATO V

 

Ulteriori informazioni relative ai conti di deposito della piattaforma di scambio da trasmettere all’amministratore nazionale

 

1. Dichiarazione firmata dalle competenti autorità finanziarie dello Stato membro dell’amministratore che apre il conto nella quale si conferma che la persona che chiede l’apertura del conto è autorizzata dallo Stato membro in questione come:

 

a) mercato regolamentato come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e relative modifiche; o

 

b) sistema multilaterale di negoziazione come definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e relative modifiche; o

 

c) qualsiasi altro sistema di scambio multilaterale operato e/o gestito da un operatore di mercato che faccia incontrare o agevoli l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi riguardo alle quote e alle unità di Kyoto, compresi i sistemi di compensazione o di regolamento responsabili del pagamento e della consegna di quote e della gestione delle garanzie del mercato regolamentato interessato, o sistema multilaterale di scambio o altro tipo di sistema di scambio.

 

Ulteriori informazioni relative ai conti del responsabile della verifica da trasmettere all’amministratore nazionale

 

2. Documento comprovante che la persona che chiede l’apertura del conto è accreditata come responsabile della verifica nello Stato membro dell’amministratore al quale chiede l’apertura del conto.

 

 

ALLEGATO VI

 

Clausole e condizioni essenziali

 

Struttura ed effetto delle clausole e delle condizioni essenziali

 

1. Relazione tra titolari dei conti e amministratori dei registri.

 

Obblighi del titolare del conto e del rappresentante autorizzato

 

2. Obblighi riguardanti la sicurezza, il nome utente e le password, nonché l’accesso al sito web del registro.

 

3. Obbligo di pubblicare i dati sul sito web del registro e di verificare che i dati pubblicati siano esatti.

 

4. Obbligo di rispettare le condizioni per l’uso del sito web del registro.

 

Obblighi dell’amministratore del registro

 

5. Obbligo di eseguire le istruzioni del titolare del conto.

 

6. Obbligo di registrare i dati relativi al titolare del conto.

 

7. Obbligo di aprire, aggiornare o chiudere il conto nel rispetto delle disposizioni del regolamento.

 

Svolgimento delle procedure

 

8. Disposizioni riguardanti il completamento e la conferma delle procedure.

 

Pagamenti

 

9. Clausole e condizioni riguardanti le tariffe eventualmente applicate per la creazione e la tenuta dei conti.

 

Funzionamento del sito web del registro

 

10. Disposizioni riguardanti il diritto dell’amministratore del registro di apportare modifiche al sito web del registro.

 

11. Condizioni per l’uso del sito web del registro.

 

Garanzie

 

12. Esattezza delle informazioni.

 

13. Potere di avviare le procedure.

 

Modifica delle clausole essenziali per tenere conto delle modifiche del presente regolamento o delle modifiche della legislazione nazionale

 

Sicurezza e intervento in caso di violazioni della sicurezza

 

14. Indicazione che tutti i messaggi sospetti riguardanti le operazioni possono essere trasmessi dagli amministratori nazionali alle autorità nazionali incaricate dell’applicazione della legge.

 

Risoluzione di controversie

 

15. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti.

 

Responsabilità

 

16. Limite di responsabilità dell’amministratore del registro.

 

17. Limite di responsabilità del titolare del conto.

 

Diritti dei terzi

 

Rappresentanza, comunicazioni e legge applicabile

 

 

ALLEGATO VII

 

Informazioni relative a tutti i conti di deposito del gestore da trasmettere all’amministratore nazionale

 

1. Informazioni di cui alla tabella III-I.

 

2. Nell’ambito dei dati forniti ai sensi della tabella III-I, il gestore dell’impianto è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.

 

3. Informazioni di cui alle tabelle VII-I e VII-II.

 

Tabella VII-I: Informazioni sul conto per i conti di deposito del gestore

 

| A | B | C | D | E | F |

 

N. | Elemento di informazione sul conto | Obbligatorio o facoltativo? | Tipo | Aggiornamento possibile? | Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento? | Pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione? |

 

1 | Codice identificativo dell’impianto | O | Predefinito | N | — | Sì |

 

2 | Codice identificativo dell’autorizzazione | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

3 | Data di entrata in vigore dell’autorizzazione | O | Libero | N | — | Sì |

 

4 | Data di scadenza dell’autorizzazione | F | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

5 | Nome dell’impianto | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

6 | Tipo di attività dell’impianto | O | A scelta | Sì | Sì | Sì |

 

7 | Indirizzo dell’impianto – paese | O | Predefinito | Sì | Sì | Sì |

 

8 | Indirizzo dell’impianto – regione o Stato | F | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

9 | Indirizzo dell’impianto – città | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

10 | Indirizzo dell’impianto – codice postale | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

11 | Indirizzo dell’impianto – via | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

12 | Indirizzo dell’impianto – numero civico | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

13 | Telefono 1 dell’impianto | O | Libero | Sì | No | Sì |

 

14 | Telefono 2 dell’impianto | O | Libero | Sì | No | Sì |

 

15 | Indirizzo di posta elettronica dell’impianto | O | Libero | Sì | No | Sì |

 

16 | Società capogruppo | F | Libero | Sì | No | Sì |

 

17 | Consociata | F | Libero | Sì | No | Sì |

 

18 | Numero di identificazione EPRTR | O | Libero | Sì | No | Sì |

 

19 | Latitudine | F | Libero | Sì | No | Sì |

 

20 | Longitudine | F | Libero | Sì | No | Sì |

 

Tabella VII-II: Informazioni sul responsabile della verifica e sul referente del conto

 

| A | B | C | D | E | F |

 

N. | Elemento di informazione sul conto | Obbligatorio o facoltativo? | Tipo | Aggiornamento possibile? | Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento? | Pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione? |

 

1 | Responsabile della verifica | F | A scelta | Sì | No | Sì |

 

| Denominazione della società | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

| Dipartimento della società | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

2 | Nome del referente nello Stato membro | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

3 | Cognome del referente nello Stato membro | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

4 | Indirizzo del referente – paese | F | Predefinito | Sì | No | Sì [1] |

 

5 | Indirizzo del referente – regione o Stato | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

6 | Indirizzo del referente – città | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

7 | Indirizzo del referente – codice postale | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

8 | Indirizzo del referente – via | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

9 | Indirizzo del referente – numero civico | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

10 | Telefono 1 del referente | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

11 | Telefono 2 del referente | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

12 | Indirizzo di posta elettronica del referente | F | Libero | Sì | No | Sì [1] |

 

4. Il nome dell’impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione a emettere gas serra.

 

[*] Questi elementi non sono pubblicati se il titolare del conto chiede che siano mantenuti riservati a norma dell’articolo 75.

 

 

ALLEGATO VIII

 

Informazioni relative a tutti i conti di deposito dell’operatore da trasmettere all’amministratore del registro

 

1. Informazioni di cui alle tabelle III-I e VII-II.

 

2. Nell’ambito dei dati forniti ai sensi della tabella III-I, l’operatore aereo è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome indicato nel piano di monitoraggio. Se il nome indicato nel piano di monitoraggio non è più valido si utilizza il nome indicato nel registro degli scambi o il nome utilizzato da Eurocontrol.

 

3. Informazioni di cui alla tabella VIII-I.

 

Tabella VIII-I: Informazioni sul conto per i conti di deposito dell’operatore aereo

 

| A | B | C | D | E | F |

 

N. | Elemento di informazione sul conto | Obbligatorio o facoltativo? | Tipo | Aggiornamento possibile? | Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento? | Pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione? |

 

1 | Codice identificativo dell’operatore aereo (attribuito dal registro dell’Unione) | O | Libero | No | — | Sì |

 

2 | Codice unico di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

3 | Nominativo radio (call sign) (designatore ICAO) | F | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

4 | Codice identificativo del piano di monitoraggio | O | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

5 | Piano di monitoraggio – primo anno di applicabilità | O | Libero | No | — | Sì |

 

6 | Piano di monitoraggio – anno di scadenza | F | Libero | Sì | Sì | Sì |

 

4. Il nominativo radio è il codice designatore ICAO nel riquadro 7 del piano di volo o, in mancanza di questo, il marchio di registrazione dell’aeromobile.

 

 

ALLEGATO IX

 

Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati e ai rappresentanti autorizzati supplementari da trasmettere all’amministratore del conto

 

Tabella IX-I: Informazioni sul rappresentante autorizzato

 

| A | B | C | D | E | F |

 

N. | Elemento di informazione sul conto | Obbligatorio o facoltativo? | Tipo | Aggiornamento possibile? | Occorre l’approvazione dell’AN per l’aggiornamento? | Pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione? |

 

1 | Codice identificativo della persona | O | Libero | No | n.a. | No |

 

2 | Tipo di rappresentante autorizzato | O | A scelta | Sì | No | Sì |

 

3 | Nome | O | Libero | Sì | Sì | No [1] |

 

4 | Cognome | O | Libero | Sì | Sì | No [1] |

 

5 | Titolo | F | Libero | Sì | No | No [1] |

 

6 | Denominazione della funzione | F | Libero | Sì | No | No [1] |

 

| Denominazione della società | F | Libero | Sì | No | No [1] |

 

| Dipartimento della società | F | Libero | Sì | No | No [1] |

 

7 | Indirizzo – paese | O | Predefinito | No | n.a. | No [1] |

 

8 | Indirizzo – regione o Stato | F | Libero | Sì | Sì | No [1] |

 

9 | Indirizzo – città | O | Libero | Sì | Sì | No [1] |

 

10 | Indirizzo – codice postale | O | Libero | Sì | Sì | No [1] |

 

11 | Indirizzo – via | O | Libero | Sì | Sì | No [1] |

 

12 | Indirizzo – numero civico | O | Libero | Sì | Sì | No [1] |

 

13 | Telefono 1 | O | Libero | Sì | No | No [1] |

 

14 | Telefono 2 | O | Libero | Sì | No | No [1] |

 

15 | Indirizzo di posta elettronica | O | Libero | Sì | No | No |

 

16 | Data di nascita | O | Libero | No | n.a. | No |

 

17 | Luogo di nascita | O | Libero | No | n.a. | No |

 

18 | Lingua preferita | F | A scelta | Sì | No | No |

 

19 | Livello di riservatezza | F | A scelta | Sì | No | No |

 

20 | Diritti dei rappresentanti autorizzati supplementari | O | Scelta multipla | Sì | No | No |

 

1. Informazioni di cui alla tabella IX-I.

 

2. Dichiarazione firmata del titolare del conto indicante l’intenzione di nominare una determinata persona come rappresentante autorizzato o rappresentante autorizzato supplementare, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato o il rappresentante autorizzato supplementare ha il diritto di avviare operazioni per conto del titolare del conto e si indicano le limitazioni a tale diritto.

 

3. Prova dell’identità della persona da nominare, che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:

 

a) passaporto o carta d’identità rilasciata da un paese membro dello Spazio economico europeo o dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

 

b) altro passaporto certificato come valido da un’ambasciata dell’UE.

 

4. Prova dell’indirizzo di residenza permanente della persona da nominare, che può essere la copia autenticata di uno dei seguenti documenti:

 

a) documento d’identità presentato a norma del punto 3 se contiene l’indirizzo di residenza permanente;

 

b) qualsiasi altro documento d’identità rilasciato da uno Stato contenente l’indirizzo di residenza permanente;

 

c) se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d’identità contenenti l’indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da nominare;

 

d) ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell’amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da nominare.

 

5. I documenti presentati come prova a norma del punto 4 rilasciati da uno Stato non appartenente allo Spazio economico europeo o all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico devono essere certificati come autentici da un notaio.

 

6. L’amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati di una traduzione autenticata in una lingua indicata dall’amministratore del registro.

 

7. Per verificare le prove trasmesse a norma dei punti 3 e 4, l’amministratore del conto può utilizzare meccanismi elettronici invece di richiedere documenti cartacei.

 

[*] Questi elementi sono pubblicati soltanto se il titolare del conto chiede che siano resi pubblici a norma dell’articolo 75.

 

 

ALLEGATO X

 

Formati per la presentazione dei dati annui sulle emissioni

 

1. I dati sulle emissioni per i gestori devono contenere le informazioni di cui alla tabella X-I.

 

Tabella X-I: Dati sulle emissioni per i gestori

 

| A | B | C |

 

1 | Codice identificativo dell’impianto | |

 

2 | Anno di riferimento | |

 

Emissioni di gas a effetto serra |

 

| In tonnellate | in tonnellate di CO2 eq. |

 

3 | Emissioni di CO2 | | |

 

4 | Emissioni di N2O | | |

 

5 | Emissioni di PFC | | |

 

6 | Emissioni totali | — | Σ (C2 + C3 + C4) |

 

2. I dati sulle emissioni per gli operatori aerei devono contenere le informazioni di cui all’allegato XIV, sezione 8, punti 8 e 9, della decisione 2007/589/CE.

 

3. Il formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni è descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 71.

 

 

ALLEGATO XI

 

Tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per il periodo 2008-2012

 

N. riga | Denominazione | Numero di quote del capo III | Inserimento ("r" sta per "riga") |

 

| Codice paese dello Stato membro | | Inserimento manuale |

 

1 | Numero totale di quote da rilasciare agli impianti | | Σ (da r5 a r9, da r12 a r16) |

 

2 | Numero totale di quote nella riserva | | Inserimento manuale |

 

3 | | Codice identificativo del conto dell’impianto A | | Inserimento manuale |

 

4 | | Quantità da assegnare all’impianto A: | | |

 

5 | | | nel 2008 | | Inserimento manuale |

 

6 | | | nel 2009 | | Inserimento manuale |

 

7 | | | nel 2010 | | Inserimento manuale |

 

8 | | | nel 2011 | | Inserimento manuale |

 

9 | | | nel 2012 | | Inserimento manuale |

 

10 | | Codice identificativo del conto dell’impianto B | | Inserimento manuale |

 

11 | | Quantità da assegnare all’impianto B: | | |

 

12 | | | nel 2008 | | Inserimento manuale |

 

13 | | | nel 2009 | | Inserimento manuale |

 

14 | | | nel 2010 | | Inserimento manuale |

 

15 | | | nel 2011 | | Inserimento manuale |

 

16 | | | nel 2012 | | Inserimento manuale |

 

 

ALLEGATO XII

 

Tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione per il periodo 2008-2012

 

N. riga | Denominazione | Numero di quote del capo II | Inserimento ("r" sta per "riga") |

 

1 | Quantità di quote del capo II in tutta l’Unione nel 2012: | | Inserimento manuale |

 

2 | | Quantità ancora da assegnare nel 2012 | | (r1 × 0,15) = Σ (r3, r4, r5) |

 

3 | | | dallo Stato membro 1: | | Inserimento manuale |

 

4 | | | dallo Stato membro 2: | | Inserimento manuale |

 

5 | | | dallo Stato membro n: | | Inserimento manuale |

 

6 | | Quantità già assegnata per il 2012 | | (r1 – r2) = Σ (r7, r8, r9) |

 

7 | | | all’operatore aereo 1: | | Inserimento manuale |

 

8 | | | all’operatore aereo 2: | | Inserimento manuale |

 

9 | | | al titolare del conto n: | | Inserimento manuale |

 

 

ALLEGATO XIII

 

Obblighi di comunicazione dell’amministratore centrale

 

Informazioni disponibili al pubblico

 

1. Per ciascun conto l’EUTL pubblica, nell’area pubblica del sito web, le seguenti informazioni:

 

a) tutte le informazioni indicate come "pubblicate nell’area pubblica del sito web del registro dell’Unione" nelle tabelle III-I, VII-I, VII-II, VIII-I, IX-I. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni 24 ore;

 

b) quote assegnate ai singoli titolari dei conti a norma degli articoli 40 e 41. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni 24 ore;

 

c) stato del conto di cui all’articolo 9, paragrafo 1. Tali informazioni devono essere aggiornate ogni 24 ore;

 

d) Numero di quote, ERU e CER restituite a norma dell’articolo 46 e codice identificativo dell’unità delle ERU e delle CER restituite. Il numero di quote, ERU e CER restituite nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 15 maggio sono pubblicate solo dopo il 15 maggio. Nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 dicembre, tali informazioni devono essere aggiornate ogni 24 ore;

 

e) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l’impianto associato al conto di deposito del gestore per l’anno X devono essere pubblicati a partire dal 1 aprile dell’anno (X + 1);

 

f) un simbolo o una dichiarazione indicanti se l’impianto o l’operatore aereo associato al conto di deposito del gestore/operatore aereo ha restituito entro il 30 aprile un numero di unità di Kyoto o di quote almeno uguale a tutte le emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti. I simboli e le dichiarazioni da pubblicare sono indicati nella tabella XIII-I. Il simbolo deve essere aggiornato il 1 maggio e, ad esclusione dell’aggiunta di un asterisco * nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIII-I, non può essere modificato fino al 1 maggio dell’anno successivo.

 

Tabella XIII-I: Dichiarazioni di adempimento

 

N. riga | Valore dello stato di adempimento a norma dell’articolo 31 | Sono registrate le emissioni verificate per l’ultimo anno completo? | Simbolo | Dichiarazione |

 

da pubblicare nell’area pubblica del sito web dell’EUTL |

 

1 | 0 o un numero positivo | Sì | A | "Il numero di quote e di ERU/CER restituite entro il 30 aprile è uguale o superiore alle emissioni verificate" |

 

2 | numero negativo | Sì | B | "Il numero di quote e di ERU/CER restituite entro il 30 aprile è inferiore alle emissioni verificate" |

 

3 | qualsiasi numero | No | C | "Le emissioni verificate per l’anno precedente non sono state inserite fino al 30 aprile" |

 

4 | qualsiasi numero | No (perché la procedura di restituzione delle quote e/o la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate sono sospese per il registro dello Stato membro) | X | "Fino al 30 aprile era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro" |

 

5 | qualsiasi numero | Sì o No (ma successivamente devono essere aggiornate dall’autorità competente) | * [aggiunto al simbolo iniziale] | "Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall’autorità competente." |

 

2. L’EUTL pubblica, nell’area pubblica del suo sito web, le seguenti informazioni generali e le aggiorna ogni 24 ore:

 

a) la tabella relativa al piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro, compresa l’indicazione delle eventuali correzioni apportate a norma dell’articolo 37;

 

b) la tabella delle assegnazioni al trasporto aereo dell’Unione, compresa l’indicazione delle eventuali correzioni apportate a norma dell’articolo 38;

 

c) eventuali tabelle relative agli accantonamenti a norma della decisione 2006/780/CE della Commissione [1];

 

d) il numero totale di quote, di ERU e di CER detenute in tutti i conti degli utilizzatori all’interno del registro dell’Unione il giorno precedente;

 

e) un elenco dei codici identificativi dell’unità di tutte le quote, le CER e le ERU restituite, contrassegnando le unità spostate a partire dal conto al quale sono state restituite e che sono ora contenute nei conti di deposito personali o nei conti di deposito del gestore. Nel caso delle CER e delle ERU è indicato anche il nome del progetto, il paese di origine e il codice identificativo del progetto;

 

f) un elenco del tipo di unità di Kyoto diverse dalle CER e dalle ERU che possono essere detenute nei conti degli utilizzatori amministrati da un determinato amministratore nazionale ai sensi dell’allegato I, punto 1;

 

g) il numero totale di CER e di ERU che i gestori di ogni Stato membro sono autorizzati a restituire per ciascun periodo a norma dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

 

h) le tariffe applicate dagli amministratori nazionali a norma dell’articolo 76.

 

3. Il 30 aprile di ogni anno l’EUTL mette a disposizione, nell’area pubblica del suo sito web, le seguenti informazioni:

 

a) la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro nell’anno di calendario precedente a partire dal conto al quale erano state assegnate;

 

b) la somma di tutte le emissioni verificate dagli Stati membri iscritte per l’anno di calendario precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell’anno precedente all’anno considerato;

 

c) la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate nell’anno di calendario precedente;

 

d) la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro delle operazioni di trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da Stati membri diversi nell’anno di calendario precedente.

 

4. Il 1 gennaio del quinto anno successivo all’anno di registrazione delle informazioni, l’EUTL pubblica, nell’area pubblica del suo sito web, le seguenti informazioni generali su ogni operazione completata che ha registrato:

 

a) nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di partenza;

 

b) nome del titolare del conto e codice identificativo del titolare del conto di arrivo;

 

c) quote o unità di Kyoto interessate dall’operazione indicate per codice identificativo dell’unità;

 

d) codice identificativo dell’operazione;

 

e) data e ora del completamento dell’operazione (ora dell’Europa centrale — CET);

 

f) tipo di operazione.

 

Informazioni disponibili ai titolari dei conti

 

5. Il registro dell’Unione pubblica, nella parte del suo sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:

 

a) quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con i relativi codici di identificazione dell’unità;

 

b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l’indicazione, per ognuna:

 

i) degli elementi di cui al punto 4;

 

ii) della data e dell’ora alla quale è stata proposta l’operazione (ora dell’Europa centrale — CET);

 

iii) dello stato attuale dell’operazione proposta;

 

iv) di qualsiasi codice di risposta inviato dopo i controlli effettuati dal registro e dall’EUTL;

 

c) elenco delle quote o delle unità di Kyoto acquisite dal conto a seguito delle operazioni completate, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 4;

 

d) elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite dal conto a seguito delle operazioni completate, con l’indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 4.

 

Informazioni disponibili agli amministratori nazionali

 

6. Il registro dell’Unione pubblica, nella parte del suo sito web accessibile unicamente agli amministratori nazionali:

 

a) il saldo attuale e la cronistoria delle operazioni del conto centrale delle compensazioni dell’ETS, del conto di deposito di transito, del conto delle soppressioni delle quote dell’Unione e del conto degli accantonamenti delle restituzioni per il trasporto aereo;

 

b) i titolari dei conti e i rappresentanti autorizzati ai quali un amministratore nazionale ha sospeso l’accesso a tutti i conti del registro dell’Unione a norma dell’articolo 27.

 

[1] GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.

 


[1] Per l'abrogazione del presente Regolamento, vedi gli artt. 116 e 117 del Regolamento (UE) n. 389/2013.