§ 6.2.259 - Regolamento 8 ottobre 2008, n. 994.
Regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:08/10/2008
Numero:994


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Registri
Art. 4.  Registri consolidati
Art. 5.  CITL
Art. 6.  Collegamento diretto tra i registri e il CITL
Art. 7.  Collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL
Art. 8.  Amministratori dei registri
Art. 9.  Formato di scambio dei dati
Art. 10.  Conti delle Parti e conti nazionali
Art. 11.  Conti speciali all'interno del registro comunitario
Art. 12.  Creazione dei conti delle Parti e dei conti nazionali
Art. 13.  Chiusura dei conti delle Parti e dei conti nazionali
Art. 14.  Conti di deposito dei gestori e conti di deposito personali
Art. 15.  Creazione dei conti di deposito dei gestori
Art. 16.  Chiusura dei conti di deposito dei gestori
Art. 17.  Creazione dei conti di deposito personali
Art. 18.  Chiusura dei conti di deposito personali
Art. 19.  Rappresentanti autorizzati
Art. 20.  Notifica
Art. 21.  Comunicazione delle informazioni
Art. 22.  Riservatezza
Art. 23.  Tabelle relative al piano nazionale di assegnazione
Art. 24.  Codici
Art. 25.  Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici
Art. 26.  Blocco dei conti di deposito dei gestori
Art. 27.  Rilevazione di difformità da parte del CITL
Art. 28.  Rilevazione di incongruenze da parte del CITL
Art. 29.  Rilevazione di difformità da parte dell'ITL
Art. 30.  Controlli automatici dei registri
Art. 31.  Procedure
Art. 32.  Completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione
Art. 33.  Completamento delle procedure relative alle operazioni con quote e unità di Kyoto all'interno dei registri
Art. 34.  Completamento delle procedure di trasferimento tra registri
Art. 35.  Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati
Art. 36.  Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate
Art. 37.  Sospensione delle procedure
Art. 38.  Iscrizione nel CITL e correzione delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione
Art. 39.  Rilascio delle quote
Art. 40.  Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti
Art. 41.  Restituzione di quote su istruzione dell'autorità competente
Art. 42.  Assegnazione di quote ai nuovi entranti
Art. 43.  Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro
Art. 44.  Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti
Art. 45.  Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti
Art. 46.  Deposito minimo di quote nei registri
Art. 47.  Emissioni verificate di un impianto
Art. 48.  Restituzione delle quote
Art. 49.  Restituzione delle CER e delle ERU
Art. 50.  Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento
Art. 51.  Registrazione e notifica dei valori relativi allo stato di adempimento
Art. 52.  Registrazione delle emissioni verificate
Art. 53.  Soppressione delle quote
Art. 54.  Cancellazione di unità di Kyoto
Art. 55.  Compensazione dei trasferimenti di quote
Art. 56.  Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte della restituzione di quote, ERU e CER
Art. 57.  Ritiro di unità di Kyoto
Art. 58.  Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote
Art. 59.  Riporto tra periodi
Art. 60.  Funzionamento dei registri degli Stati membri che non possono rilasciare AAU
Art. 61.  Conti nazionali nei registri del Capo VI
Art. 62.  Depositi di quote nei registri del Capo VI
Art. 63.  Tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI
Art. 64.  Rilevazione di difformità e incongruenze nei registri del Capo VI da parte dell'ITL
Art. 65.  Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI
Art. 66.  Completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione
Art. 67.  Completamento delle procedure riguardanti le unità di Kyoto per i registri del Capo VI
Art. 68.  Completamento della procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto per i registri del Capo VI
Art. 69.  Correzione delle quote nei registri del Capo VI
Art. 70.  Rilascio delle quote nei registri del Capo VI
Art. 71.  Trasferimenti di quote nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti
Art. 72.  Trasferimenti di unità di Kyoto nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti
Art. 73.  Conversione di quote standard in quote del Capo VI
Art. 74.  Conversione di quote del Capo VI in quote standard
Art. 75.  Restituzione di quote, ERU e CER nei registri del Capo VI
Art. 76.  Soppressione di quote, ritiro di ERU e di CER all'interno dei registri del Capo VI
Art. 77.  Compensazione dei trasferimenti di quote nei registri del Capo VI
Art. 78.  Requisiti di sicurezza
Art. 79.  Autenticazione
Art. 80.  Accesso ai registri
Art. 81.  Sospensione dell'accesso ai conti
Art. 82.  Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL
Art. 83.  Sospensione dell'accesso
Art. 84.  Comunicazione della sospensione dell'accesso
Art. 85.  Area di prova dei registri e del CITL
Art. 86.  Gestione delle modifiche
Art. 87.  Archiviazione dei dati
Art. 88.  Tariffe
Art. 89.  Attuazione
Art. 90.  Modifiche al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione
Art. 91.  Entrata in vigore


§ 6.2.259 - Regolamento 8 ottobre 2008, n. 994. [1]

Regolamento (CE) n. 994/2008 della Commissione, relativo a un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(G.U.U.E. 11 ottobre 2008, n. L 271)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva n. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

 

vista la decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, seconda frase,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Per evitare irregolarità nel rilascio, nel trasferimento e nella cancellazione delle quote di emissioni e assicurare la compatibilità delle operazioni con gli obblighi derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change — "UNFCCC") e dal protocollo di Kyoto, è necessario un sistema comunitario integrato di registri, composto dai registri istituiti dalla Comunità e dagli Stati membri a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE, che comprendono i registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE e il catalogo indipendente comunitario delle operazioni (Community Independent Transaction Log — "CITL") istituito a norma dell'articolo 20 della citata direttiva.

 

(2) In conformità della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio [3] e della decisione 13/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (di seguito "decisione 13/CMP.1"), occorre pubblicare periodicamente rapporti specifici destinati ad assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema integrato dei registri, nel rispetto di alcuni requisiti in materia di riservatezza.

 

(3) Occorre rispettare, ove applicabile alle informazioni detenute e trattate in conformità del presente regolamento, la normativa comunitaria sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, e in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati [4], la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche [5] e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [6].

 

(4) Ciascun registro deve contenere almeno un conto di deposito della Parte, un conto dei ritiri e i conti delle cancellazioni e delle sostituzioni previsti dalla decisione 13/CMP.1 e ciascun registro istituito a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE deve contenere i conti nazionali e i conti di deposito dei gestori e di altre persone necessari per dare attuazione alle disposizioni della direttiva in questione. Ciascuno dei suddetti conti deve essere creato secondo procedure standardizzate, al fine di assicurare l'integrità del sistema dei registri e l'accesso del pubblico alle informazioni contenute nel sistema.

 

(5) Ai fini dell'istituzione e della gestione dei registri e del CITL, l'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE impone alla Comunità e ai suoi Stati membri di applicare le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, adottate con decisione 12/CMP.1 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto (di seguito "decisione 12/CMP.1"). L'applicazione e l'elaborazione di tali specifiche in relazione al sistema comunitario integrato dei registri consente l'integrazione dei registri istituiti a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE nei registri istituiti a norma dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE.

 

(6) Il CITL deve effettuare controlli automatici su tutte le procedure del sistema comunitario dei registri riguardanti le quote di emissioni, le emissioni verificate, i conti e le unità di Kyoto, mentre il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC (di seguito "ITL") deve effettuare controlli automatici sulle procedure relative alle unità di Kyoto, onde verificare che non siano viziate da irregolarità. Le procedure che non superano i controlli sono interrotte, in modo da assicurare che le operazioni effettuate nel sistema comunitario dei registri soddisfino i requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e i requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto.

 

(7) Tutte le operazioni del sistema comunitario dei registri devono essere eseguite secondo procedure standardizzate e, se necessario, secondo un calendario armonizzato, al fine di assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dei requisiti elaborati in conformità della convenzione UNFCCC e del protocollo di Kyoto, e di proteggere l'integrità del sistema.

 

(8) Per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel sistema comunitario integrato dei registri occorre applicare requisiti adeguati e armonizzati in materia di autenticazione e diritti di accesso.

 

(9) L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro devono provvedere affinché le interruzioni del funzionamento del sistema comunitario integrato dei registri siano limitate al minimo, e a tal fine devono adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare la disponibilità dei registri e del CITL e prevedere sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutti i dati.

 

(10) Tutti i dati contenuti nel sistema comunitario dei registri riguardanti le procedure, i gestori degli impianti e le persone devono essere conservati nel rispetto delle norme in materia di registrazione dei dati definite nelle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 12/CMP.1.

 

(11) È opportuno che la Comunità provveda a garantire che tutti i registri degli Stati membri, il CITL e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC siano collegati tra loro entro il 1 dicembre 2008.

 

(12) Ciascun registro deve rilasciare unità di quantità assegnate (di seguito "AAU") a norma della decisione 13/CMP.1 e rilasciare quote come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE. È opportuno che i registri conservino una riserva di AAU pari al quantitativo di quote che rilasciano onde garantire che a qualsiasi operazione riguardante le quote faccia seguito un corrispondente trasferimento di AAU attraverso un meccanismo annuo di compensazione (clearing). Le operazioni riguardanti le quote che avvengono tra due registri devono essere effettuate attraverso un collegamento con il CITL, mentre le operazioni riguardanti le unità di Kyoto devono essere effettuate tramite un collegamento con il CITL e l'ITL. Occorre adottare provvedimenti per garantire che gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU a norma del protocollo di Kyoto in quanto non hanno vincoli di riduzione delle emissioni possano continuare a partecipare alla pari al sistema comunitario di scambio delle quote di emissione. Tale situazione non sarebbe consentita nel periodo 2008-2012 perché, a differenza di tutti gli altri Stati membri, questi non sarebbero in grado di rilasciare quote connesse alle AAU riconosciute a norma del protocollo di Kyoto. Tale partecipazione in condizioni di parità dovrebbe essere consentita grazie a un meccanismo specifico da introdurre nel registro comunitario.

 

(13) Il presente regolamento rispecchia il fatto che le specifiche funzionali e tecniche attualmente in vigore relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto elaborate dal segretariato dell'UNFCCC non prevedono ancora modalità per consentire ai registri di collegarsi al catalogo internazionale delle operazioni attraverso il CITL. Se tali modalità fossero previste la Comunità potrebbe istituire molto più facilmente l'infrastruttura di registri richiesta; in particolare, non sarebbero necessari due collegamenti tra i registri e il CITL. Pertanto, se, sulla base della richiesta presentata a tal fine dalla Commissione nel 2007, le suddette modalità fossero inserite e disciplinate adeguatamente dal segretariato dell'UNFCCC nell'ambito delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati entro sei mesi dalla data del collegamento all'ITL, la Commissione potrebbe proporre rapidamente una modifica del regolamento per semplificare l'infrastruttura del sistema di registri prima che gli Stati membri e la Commissione debbano sostenere i costi per lo sviluppo del software richiesto dal regolamento.

 

(14) Il regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [7], ha istituito disposizioni generali, specifiche funzionali e tecniche e requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri costituito da registri, sotto forma di banche dati elettroniche standard contenenti elementi di dati comuni. A fini di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 2216/2004 nella sua interezza.

 

(15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

OGGETTO E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del sistema standardizzato e sicuro di registri, composto di registri e del catalogo indipendente comunitario delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE (di seguito "CITL"). Il regolamento prevede inoltre un sistema di comunicazione tra il CITL e il catalogo indipendente delle operazioni istituito, gestito e mantenuto dal segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC, di seguito "ITL").

 

     Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

 

a) "periodo 2005-2007", il periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 di cui all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE;

 

b) "periodo 2008-2012" e "periodi successivi", il periodo compreso tra il 1 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e i periodi consecutivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, rispettivamente;

 

c) "titolare del conto", la persona che detiene un conto nel sistema dei registri;

 

d) "unità di quantità assegnata" (Assigned Amount Unit — AAU), un'unità rilasciata a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione n. 280/2004/CE o da una Parte del protocollo di Kyoto;

 

e) "quantità assegnata", la quantità di emissioni di gas a effetto serra, espressa in tonnellate di CO2 equivalente, calcolata sulla base dei livelli di emissione determinati a norma dell'articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE;

 

f) "registro CDM", il registro istituito, gestito e mantenuto dall'organo esecutivo del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism — CDM) in conformità dell'articolo 12 del protocollo di Kyoto e della decisione 3/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto;

 

g) "amministratore centrale", la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE;

 

h) "quote del Capo VI", le quote di emissioni rilasciate dai registri del Capo VI;

 

i) "registro del Capo VI", un registro gestito da uno Stato membro che non è in grado di rilasciare AAU per motivi diversi dal fatto di non essere abilitato a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto;

 

j) "autorità competente", l'autorità o le autorità designate da uno Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;

 

k) "unità di Kyoto", un'unità di quantità assegnata (AAU), un'unità di assorbimento (Removal Unit — RMU), un'unità di riduzione delle emissioni (Emission Reduction Unit — ERU) o una riduzione certificata delle emissioni (Certified Emission Reduction — CER);

 

l) "CER a lungo termine" (lCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1 della conferenza delle Parti che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto, scade al termine del periodo di accreditamento della riduzione delle emissioni dell'attività di progetto CDM di afforestazione o riforestazione per la quale è stata rilasciata;

 

m) "registro", un registro istituito, gestito e mantenuto in conformità dell'articolo 6 della decisione n. 280/2004/CE e dell'articolo 19 della direttiva 2003/87/CE;

 

n) "unità di assorbimento" (Removal Unit — RMU), un'unità rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del protocollo di Kyoto;

 

o) "quote standard", le quote di emissioni rilasciate da registri diversi dai registri del Capo VI;

 

p) "CER temporanea" (tCER), una CER rilasciata per un'attività di progetto di afforestazione o riforestazione nell'ambito del meccanismo per lo sviluppo pulito (CDM) che, con riserva della decisione 5/CMP.1, scade al termine del periodo di impegno previsto dal protocollo di Kyoto successivo a quello nel quale è stata rilasciata;

 

q) "registro di un paese terzo", un registro istituito, gestito e tenuto da un soggetto governativo al di fuori dello Spazio economico europeo;

 

r) "operazione", procedura riguardante il rilascio, la conversione, il trasferimento, la cancellazione, la sostituzione, il ritiro, il riporto o la modifica della data di scadenza di un'unità di Kyoto, oppure una delle procedure descritte all'articolo 31, paragrafo 1, lettere d) ed e), riguardanti una quota;

 

s) "responsabile della verifica", il responsabile della verifica definito all'allegato I, punto 2.5, lettera m), della decisione 2007/589/CE [8].

 

CAPO II

 

REGISTRI E CATALOGHI DELLE OPERAZIONI

 

     Art. 3. Registri

1. Ciascuno Stato membro e la Commissione istituiscono un registro, sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.

 

2. Gli Stati membri che non sono in grado di rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire ERU, AAU e CER a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 istituiscono registri conformi alle disposizioni particolari definite al Capo VI.

 

3. Ciascun registro è conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nel formato di scambio dei dati (Data Exchange Format — DEF) di cui all'articolo 9.

 

     Art. 4. Registri consolidati

Ciascuno Stato membro o la Commissione può istituire, gestire e mantenere il proprio registro in un sistema consolidato insieme a uno o più altri Stati membri o alla Comunità, a condizione che i registri rimangano separati.

 

     Art. 5. CITL

1. Il CITL è istituito dalla Commissione sotto forma di banca dati elettronica standardizzata.

 

2. Il CITL è conforme ai requisiti in materia di hardware, reti e software indicati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

3. L'amministratore centrale provvede alla gestione e alla tenuta del CITL in conformità del disposto del presente regolamento.

 

4. Il CITL deve essere in grado di eseguire correttamente tutte le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1.

 

     Art. 6. Collegamento diretto tra i registri e il CITL

1. È istituito un collegamento diretto tra ciascun registro e il CITL.

 

2. L'amministratore centrale attiva il collegamento dopo che sono state condotte a buon fine le procedure di prova definite nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 e comunica l'avvenuta attivazione all'amministratore del registro interessato.

 

3. Tutte le procedure, salvo quelle riguardanti le unità di Kyoto, sono portate a termine con lo scambio di dati attraverso questo collegamento diretto.

 

     Art. 7. Collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL

1. Il collegamento indiretto tra i registri e il CITL attraverso l'ITL si considera istituito quando questi due sistemi sono collegati a seguito di una decisione dell'amministratore centrale previa consultazione del comitato sui cambiamenti climatici. L'amministratore centrale istituisce e mantiene il collegamento quando:

 

a) tutti i registri hanno completato la procedura di inizializzazione UNFCCC; e

 

b) il CITL e l'ITL sono in grado di garantire la funzionalità necessaria e di collegarsi tra loro.

 

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, la Commissione, previo accordo a maggioranza del comitato sui cambiamenti climatici, può incaricare l'amministratore centrale di istituire e mantenere tale collegamento.

 

3. Le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono, ove possibile, adottate almeno tre mesi prima della loro applicazione.

 

4. Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto sono portate a termine con lo scambio di dati attraverso l'ITL.

 

     Art. 8. Amministratori dei registri

1. Ciascuno Stato membro e la Commissione designano un amministratore incaricato della gestione e della tenuta del rispettivo registro in conformità del disposto del presente regolamento. L'amministratore del registro comunitario è l'amministratore centrale.

 

2. Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché non si verifichino conflitti di interessi tra l'amministratore di un registro e i titolari dei conti esistenti nel registro o tra l'amministratore di un registro e l'amministratore centrale.

 

3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'identità e il recapito dell'amministratore del proprio registro.

 

4. Gli Stati membri e la Commissione mantengono la responsabilità e la competenza finali per la gestione e la tenuta dei rispettivi registri.

 

5. La Commissione coordina l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento con gli amministratori dei registri di ciascuno Stato membro e con l'amministratore centrale. In particolare la Commissione convoca riunioni periodiche del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri per consultarli sugli aspetti e sulle procedure attinenti al funzionamento dei registri e all'applicazione del presente regolamento. Il gruppo di lavoro degli amministratori dei registri concorda procedure operative comuni ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Il Comitato sui cambiamenti climatici adotta il regolamento interno del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri.

 

     Art. 9. Formato di scambio dei dati

L'amministratore centrale rende accessibile agli amministratori dei registri il formato di scambio dei dati necessario per lo scambio dei dati tra i registri e i cataloghi delle operazioni, compresi i codici identificativi, i controlli automatici e i codici di risposta, nonché le procedure di prova e i requisiti di sicurezza necessari per l'avvio dello scambio di dati. Il formato di scambio dei dati e le successive revisioni sono adottati con l'accordo a maggioranza del Comitato sui cambiamenti climatici previa consultazione del gruppo di lavoro degli amministratori dei registri. Il formato di scambio dei dati è conforme alle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate a norma della decisione 12/CMP.1.

 

CAPO III

 

CONTENUTO DEI REGISTRI

 

SEZIONE 1

 

Conti

 

     Art. 10. Conti delle Parti e conti nazionali

1. Ciascun registro contiene i seguenti conti delle Parti:

 

a) almeno un conto di deposito della Parte;

 

b) un conto delle cancellazioni per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo;

 

c) un conto dei ritiri per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo;

 

d) un conto di deposito delle AAU del sistema ETS (Emission Trading System — sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni) per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.

 

2. Ciascun registro contiene i seguenti conti nazionali:

 

a) almeno un conto nazionale di deposito delle quote di emissioni;

 

b) almeno un conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.

 

3. Nei conti delle Parti sono depositate solo unità di Kyoto mentre nei conti nazionali solo quote di emissioni. Le unità di Kyoto detenute nei conti delle cancellazioni e dei ritiri non possono essere trasferite a un altro conto contenuto all'interno del registro o in altri registri. A eccezione della procedura di annullamento di un'operazione, le quote depositate nel conto nazionale delle soppressioni non possono essere trasferite a un altro conto contenuto all'interno del registro o in altri registri.

 

4. Il conto di deposito delle AAU dell'ETS è designato come conto di deposito della Parte ai fini dell'ITL, ma vi possono essere depositate solo AAU. Le AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS non possono essere trasferite in un conto di deposito di un gestore o in un conto di deposito personale contenuto all'interno del registro o in altri registri. A eccezione delle procedure di annullamento di un'operazione, di compensazione dei trasferimenti di quote con AAU e di aggiunta di AAU alle quote riportate, le AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS non possono essere trasferite ad alcun conto di deposito delle Parti all'interno del registro o in altri registri prima che sia completata l'ultima compensazione del periodo di scambio assegnato.

 

5. I conti nazionali sono creati a norma dell'articolo 12.

 

6. I conti nazionali sono conformi al formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

     Art. 11. Conti speciali all'interno del registro comunitario

1. Il registro comunitario contiene, oltre ai conti creati a norma dell'articolo 10, anche i seguenti conti:

 

a) un conto centrale di compensazione ETS per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo;

 

b) un unico conto di deposito delle AAU dell'ETS per i registri del Capo VI per tutti i registri del Capo VI per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.

 

2. I conti speciali di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), contengono solo AAU.

 

3. Gli amministratori dei registri sono in grado di visualizzare il saldo e le operazioni in corso del conto centrale di compensazione ETS.

 

     Art. 12. Creazione dei conti delle Parti e dei conti nazionali

1. L'organismo competente dello Stato membro e la Commissione presentano all'amministratore del rispettivo registro una richiesta di creazione, all'interno del registro, dei conti delle Parti e dei conti nazionali.

 

2. Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni di cui all'allegato I.

 

L'amministratore del registro può chiedere al richiedente ulteriori informazioni purché ragionevoli.

 

3. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione del conto all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti.

 

4. Il richiedente notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni secondo la procedura di aggiornamento dei conti.

 

5. L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II.

 

     Art. 13. Chiusura dei conti delle Parti e dei conti nazionali

Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte dell'organismo competente di uno Stato membro di chiudere un conto di deposito della Parte o un conto nazionale contenuto nel proprio registro, l'amministratore del registro interessato procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte dell'organismo competente della Commissione di chiudere un conto di deposito della Parte o un conto di deposito nazionale contenuto nel registro comunitario, l'amministratore centrale procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.

 

     Art. 14. Conti di deposito dei gestori e conti di deposito personali

1. Il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell'articolo 15, e almeno un conto di deposito personale, creato a norma dell'articolo 17, per ciascuna persona che richiede un conto di deposito personale.

 

2. I conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali possono contenere quote standard e, se la legislazione dello Stato membro interessato lo consente, unità di Kyoto. Gli amministratori dei registri comunicano all'amministratore centrale il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti personali del proprio registro.

 

     Art. 15. Creazione dei conti di deposito dei gestori

1. Entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata al gestore di un impianto precedentemente non coperto da autorizzazione o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'autorità competente o, su richiesta di quest'ultima, il gestore dell'impianto fornisce all'amministratore del registro dello Stato membro le informazioni di cui all'allegato III.

 

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito del gestore per ciascun impianto all'interno del proprio registro, secondo la procedura di creazione dei conti.

 

3. L'autorità competente o, su richiesta di quest'ultima, il gestore dell'impianto notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni sul gestore secondo la procedura di aggiornamento dei conti.

 

4. L'amministratore del registro può imporre ai gestori il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II prima di procedere alla creazione del conto o di renderlo accessibile.

 

     Art. 16. Chiusura dei conti di deposito dei gestori

1. L'autorità competente informa l'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, della revoca o della restituzione di un'autorizzazione a emettere gas serra concessa a un impianto, che in tal modo cessa di essere coperto dall'autorizzazione. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, se il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto in questione in relazione all'ultimo anno è superiore o uguale a zero, l'amministratore del registro chiude tutti i conti di deposito del gestore interessati dalla revoca o dalla restituzione, secondo la procedura di chiusura dei conti, tra il 1 maggio e il 30 giugno dell'anno successivo a tale revoca o restituzione. Se il valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto in questione è inferiore a zero, l'amministratore del registro chiude il conto il giorno lavorativo successivo alla data in cui il valore supera o eguaglia lo zero o il giorno lavorativo successivo alla data in cui l'autorità competente ha ordinato all'amministratore del registro di chiudere il conto in assenza di prospettive ragionevoli di restituzione di altre quote da parte del gestore dell'impianto.

 

2. Se il conto di deposito del gestore che l'amministratore del registro deve chiudere a norma del paragrafo 1 presenta un saldo positivo in termini di quote o di unità di Kyoto, l'amministratore del registro chiede dapprima al gestore di indicare un altro conto all'interno del sistema dei registri al quale trasferire tali quote o unità di Kyoto. Se entro 60 giorni di calendario il gestore dell'impianto non risponde alla richiesta dell'amministratore del registro, quest'ultimo trasferisce le quote nel conto nazionale di deposito delle quote e le unità di Kyoto nel conto di deposito della Parte.

 

3. Se l'autorità competente ha notificato all'amministratore del registro la revoca o la restituzione di un'autorizzazione a emettere gas serra rilasciata a un impianto associato a un conto per il quale esiste una voce nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione presentata a norma dell'articolo 38, prima di chiudere il conto l'amministratore del registro propone all'amministratore centrale di effettuare i seguenti cambiamenti alla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione:

 

a) eliminazione dalla tabella relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote assegnate all'impianto nella tabella medesima e non ancora trasferite nel conto di deposito del gestore dell'impianto;

 

b) aggiunta di un numero di quote alla parte della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione corrispondente alla quantità di quote non assegnate agli impianti esistenti.

 

4. La proposta è trasmessa, verificata e applicata automaticamente dal CITL utilizzando la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a fini di chiusura.

 

     Art. 17. Creazione dei conti di deposito personali

1. Le richieste di creazione dei conti di deposito personali sono presentate all'amministratore del registro dello Stato membro interessato. Il richiedente fornisce all'amministratore del registro le informazioni ragionevolmente richieste da quest'ultimo. Tali informazioni comprendono i dati indicati nell'allegato I.

 

2. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta ai sensi del paragrafo 1 o, se posteriore, dall'attivazione del collegamento tra il registro e il CITL, l'amministratore del registro procede alla creazione di un conto di deposito personale all'interno del registro, secondo la procedura di creazione dei conti.

 

3. L'amministratore del registro non può creare nel suo registro più di 99 conti di deposito personali a nome della stessa persona.

 

4. Il richiedente notifica all'amministratore del registro, entro 10 giorni lavorativi, le eventuali variazioni delle informazioni fornite a quest'ultimo a norma del paragrafo 1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, l'amministratore del registro aggiorna le informazioni sulla persona secondo la procedura di aggiornamento dei conti.

 

5. L'amministratore del registro può imporre ai richiedenti di cui al paragrafo 1 il rispetto di alcune clausole e condizioni ragionevoli in relazione agli aspetti indicati nell'allegato II prima di procedere alla creazione del conto o di renderlo accessibile.

 

     Art. 18. Chiusura dei conti di deposito personali

1. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta da parte del titolare di un conto di chiudere il proprio conto di deposito personale, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.

 

2. Se il saldo del conto di deposito personale è pari a zero e non è stata registrata alcuna operazione per un anno, l'amministratore del registro può comunicare al titolare che il conto di deposito personale verrà chiuso entro 60 giorni di calendario a meno che entro tale termine non pervenga una richiesta di mantenimento del conto. Qualora non riceva tale richiesta dal titolare, l'amministratore del registro procede alla chiusura del conto secondo la procedura di chiusura dei conti.

 

     Art. 19. Rappresentanti autorizzati

1. Ciascun titolare di un conto nomina almeno un rappresentante autorizzato per ciascun conto delle Parti, conto nazionale e conto di deposito personale e almeno due rappresentanti autorizzati per ciascun conto di deposito dei gestori. Le richieste di esecuzione delle procedure sono presentate all'amministratore del registro da un rappresentante autorizzato a nome del titolare del conto.

 

2. Gli Stati membri e la Commissione possono consentire ai titolari dei conti esistenti nei rispettivi registri di nominare ulteriori rappresentanti autorizzati il cui consenso è necessario, in aggiunta al consenso di un rappresentante autorizzato, per presentare all'amministratore del registro una richiesta di esecuzione delle procedure riguardanti le operazioni che interessano quote o unità di Kyoto.

 

3. Ogni responsabile della verifica nomina almeno un rappresentante autorizzato, incaricato di iscrivere o di approvare l'iscrizione delle emissioni verificate annue di un impianto nei dati di un registro.

 

4. Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale nominano ciascuno almeno un rappresentante autorizzato, incaricato a loro nome della gestione e della tenuta del registro e del CITL.

 

5. Solo le persone fisiche possono essere nominate rappresentanti autorizzati.

 

     Art. 20. Notifica

L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare di un conto la creazione, l'aggiornamento o la chiusura del conto.

 

SEZIONE 2

 

Comunicazione delle informazioni e riservatezza

 

     Art. 21. Comunicazione delle informazioni

1. L'amministratore di ciascun registro rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del proprio registro, le informazioni di cui all'allegato IV ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. Gli amministratori dei registri non possono rendere pubbliche le altre informazioni contenute nei rispettivi registri.

 

2. L'amministratore centrale rende accessibili in modo trasparente e organizzato, tramite il sito web del CITL, le informazioni di cui all'allegato IV ai destinatari e con la frequenza ivi indicati. L'amministratore centrale non può rendere pubbliche le altre informazioni contenute nel CITL.

 

3. Ciascun sito web consente ai destinatari delle relazioni di cui all'allegato IV di consultare tali relazioni mediante l'utilizzo di strumenti di ricerca.

 

4. Gli amministratori dei registri sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni provenienti dai rispettivi registri.

 

Il CITL e i registri non possono imporre ai titolari dei conti di fornire informazioni sui prezzi relativi alle quote o alle unità di Kyoto.

 

     Art. 22. Riservatezza

1. Tutte le informazioni contenute nei registri e nel CITL, comprese le informazioni riguardanti tutti i depositi dei conti e tutte le operazioni effettuate, si considerano riservate per qualsiasi fine diverso dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, della direttiva 2003/87/CE o della legislazione nazionale.

 

2. Le informazioni contenute nei registri non possono essere utilizzate senza il preventivo consenso del titolare del conto a cui si riferiscono, salvo ai fini della gestione e della tenuta dei registri in conformità del disposto del presente regolamento.

 

3. L'amministratore centrale, ciascuna autorità competente e l'amministratore del registro eseguono le procedure solo ove necessario per l'adempimento delle rispettive funzioni di amministratore centrale, autorità competente o amministratore del registro.

 

SEZIONE 3

 

Tabelle, codici e identificatori

 

     Art. 23. Tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

Il CITL contiene una tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per ciascuno Stato membro per il periodo 2008-2012 e per ciascun periodo successivo. Le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione comprendono le seguenti informazioni:

 

a) numero totale di quote rilasciate: il numero totale di quote assegnate per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;

 

b) numero totale di quote non assegnate agli impianti esistenti (riserva): il numero totale di quote (rilasciate o acquistate) accantonate per gli impianti nuovi entranti e per le aste per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;

 

c) anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella, in ordine crescente;

 

d) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente. Gli impianti elencati comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell'articolo 27 della stessa direttiva;

 

e) quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico a un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l'anno in questione con il codice identificativo dell'impianto.

 

     Art. 24. Codici

Al fine di assicurare la corretta interpretazione delle informazioni scambiate durante ciascuna procedura, ogni registro contiene i codici di ingresso e i codici di risposta. I codici di ingresso e i codici di risposta corrispondono a quelli contenuti nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

     Art. 25. Codici identificativi dei conti e identificatori alfanumerici

Prima di procedere alla creazione di un conto, l'amministratore del registro assegna a ciascun conto un codice identificativo unico e l'identificatore alfanumerico specificato dal titolare del conto nell'ambito delle informazioni fornite, a seconda dei casi, a norma dell'allegato I o dell'allegato III. Prima della creazione del conto, l'amministratore del registro assegna inoltre al suo titolare un codice identificativo unico del titolare del conto.

 

CAPO IV

 

CONTROLLI E PROCEDURE

 

SEZIONE 1

 

Blocco dei conti

 

     Art. 26. Blocco dei conti di deposito dei gestori

1. Nel caso in cui, il 1 aprile di ogni anno a partire dal 2006, le emissioni verificate annue di un impianto relative all'anno precedente non siano state iscritte nel registro, l'amministratore del registro blocca il trasferimento di tutte le quote e le unità di Kyoto a partire dal conto di deposito del gestore relativo all'impianto considerato.

 

2. Dopo l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto relative all'anno di cui al paragrafo 1 nel registro, l'amministratore del registro sblocca il conto.

 

3. L'amministratore del registro notifica immediatamente al titolare del conto e all'autorità competente il blocco e lo sblocco di ciascun conto di deposito del gestore.

 

4. Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di restituzione delle quote, di restituzione delle CER e delle ERU e alla procedura di riporto delle quote.

 

SEZIONE 2

 

Controlli automatici e procedura di verifica della concordanza dei dati

 

     Art. 27. Rilevazione di difformità da parte del CITL

1. L'amministratore centrale provvede affinché il CITL effettui controlli automatici per tutte le procedure al fine di individuare irregolarità, di seguito "difformità", consistenti nel fatto che la procedura proposta non è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 2003/87/CE e dal presente regolamento.

 

2. Se i controlli automatici di cui al paragrafo 1 rilevano una difformità in una procedura, l'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione mediante l'invio di un codice di risposta automatico.

 

3. Al ricevimento del codice di risposta per una procedura di cui al paragrafo 2, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa il CITL. L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

 

     Art. 28. Rilevazione di incongruenze da parte del CITL

1. L'amministratore centrale provvede affinché il CITL avvii periodicamente la procedura di verifica della concordanza dei dati per garantire che le quote di emissioni e le unità di Kyoto detenute nei conti esistenti in un registro corrispondano ai dati registrati nel CITL. A tal fine il CITL registra tutte le procedure.

 

2. L'amministratore centrale informa immediatamente l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di qualsiasi irregolarità, di seguito "incongruenza", rilevata durante la procedura di verifica della concordanza dei dati consistente nel fatto che le informazioni riguardanti le quote, i conti o le unità di Kyoto fornite da un registro nell'ambito della periodica procedura di verifica della concordanza dei dati differiscono dalle informazioni contenute in uno dei due cataloghi delle operazioni. Se l'incongruenza non è risolta, l'amministratore centrale provvede affinché il CITL non consenta la prosecuzione di nessun'altra procedura in relazione alle quote, ai conti o alle unità di Kyoto per i quali è stata rilevata l'incongruenza.

 

     Art. 29. Rilevazione di difformità da parte dell'ITL

Se a seguito di un controllo automatico l'ITL informa l'amministratore del registro o gli amministratori dei registri interessati di una difformità in una procedura da essi avviata, l'amministratore del registro di partenza interrompe la procedura e ne informa l'ITL. L'amministratore del registro o gli amministratori dei registri in questione informano immediatamente dell'interruzione della procedura i titolari dei conti interessati.

 

     Art. 30. Controlli automatici dei registri

Prima e durante l'esecuzione di tutte le procedure, l'amministratore di ciascun registro provvede affinché all'interno di quest'ultimo siano eseguiti gli opportuni controlli automatici per rilevare eventuali difformità e interrompere le procedure prima dell'esecuzione dei controlli automatici del CITL o dell'ITL.

 

SEZIONE 3

 

Esecuzione e completamento delle procedure

 

     Art. 31. Procedure

1. I registri devono essere in grado di eseguire correttamente i seguenti tipi di procedure:

 

a) procedure relative alla gestione dei conti:

 

i) procedura di creazione dei conti;

 

ii) procedura di aggiornamento dei conti;

 

iii) procedura di chiusura dei conti;

 

b) procedure riguardanti le emissioni verificate:

 

i) procedura di iscrizione delle emissioni verificate;

 

ii) procedura di aggiornamento delle emissioni verificate;

 

c) procedura di verifica della concordanza dei dati;

 

d) procedure riguardanti le operazioni di creazione delle quote o delle unità di Kyoto:

 

i) procedura di rilascio delle unità di Kyoto;

 

ii) procedura di rilascio delle quote;

 

iii) procedura di correzione delle quote;

 

e) altre procedure relative alle quote:

 

i) procedura di assegnazione delle quote;

 

ii) procedura di soppressione delle quote;

 

iii) procedura di restituzione delle quote;

 

iv) procedura di trasferimento interno delle quote;

 

v) procedura di trasferimento esterno delle quote;

 

vi) procedura di riporto delle quote;

 

vii) procedura di aggiunta di AAU alle quote riportate;

 

f) altre procedure relative alle unità di Kyoto:

 

i) procedura di cancellazione delle unità di Kyoto;

 

ii) procedura di restituzione delle CER e delle ERU;

 

iii) procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto;

 

iv) procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto;

 

v) procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU;

 

vi) procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione;

 

vii) procedura di ritiro delle unità di Kyoto;

 

g) procedure relative all'iscrizione e all'aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione:

 

i) procedura di iscrizione nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione;

 

ii) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione a fini di chiusura;

 

iii) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione tenuto conto dei nuovi entranti;

 

iv) procedura di aggiornamento delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione;

 

v) procedura di ricostituzione delle riserve nelle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione;

 

h) procedura di annullamento dell'operazione;

 

i) procedura di prova delle funzioni del registro.

 

2. Ciascun registro deve essere in grado di eseguire le procedure secondo la sequenza completa dei messaggi e i requisiti relativi al formato e al contenuto, descritti in linguaggio WSDL (Web Service Description Language) per quella procedura particolare, nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

Ciascun registro deve essere in grado di eseguire le notifiche inviate dal CITL utilizzando il formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

3. L'amministratore del registro assegna a ciascuna procedura un codice identificativo unico della procedura.

 

     Art. 32. Completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

Tutte le procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza, o il registro comunitario se il registro di partenza è un registro del Capo VI, di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata.

 

     Art. 33. Completamento delle procedure relative alle operazioni con quote e unità di Kyoto all'interno dei registri

1. Tutte le procedure riguardanti le quote, esclusa la procedura di trasferimento esterno di quote, si considerano completate quando il CITL informa il registro di partenza di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata e il registro di partenza ha confermato di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

 

2. Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto, esclusa la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto e la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU, si considerano completate quando l'ITL e il CITL concludono di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata a entrambi e il registro di partenza ha confermato a entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta.

 

     Art. 34. Completamento delle procedure di trasferimento tra registri

1. Le procedure riguardanti il trasferimento esterno di quote si considerano completate quando il CITL informa il registro di destinazione di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato al CITL di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

 

2. Le procedure di trasferimento esterno di unità di Kyoto e di compensazione dei trasferimenti di quote con AAU si considerano completate quando l'ITL e il CITL concludono di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza e il registro di destinazione ha confermato a entrambi i cataloghi di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

 

     Art. 35. Completamento della procedura di verifica della concordanza dei dati

La procedura di verifica della concordanza dei dati si considera completata quando tutte le incongruenze tra le informazioni contenute in un registro e le informazioni contenute nel CITL per un'ora e per una data specifiche sono state risolte e la procedura è stata riavviata e portata correttamente a termine per il registro in questione.

 

     Art. 36. Annullamento delle operazioni avviate per errore e completate

1. Se il titolare di un conto o l'amministratore di un registro che opera per conto del titolare del conto avvia erroneamente o involontariamente un'operazione riguardante le quote o la procedura di restituzione di CER ed ERU, può proporre all'amministratore del proprio registro di procedere all'annullamento dell'operazione presentando una domanda scritta firmata dal rappresentante o dai rappresentanti autorizzati del titolare del conto che sono in grado di avviare l'operazione e inviata entro cinque giorni lavorativi dal completamento dell'operazione. La domanda deve contenere una dichiarazione nella quale si indica che l'operazione è stata avviata erroneamente o involontariamente.

 

2. Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di trasferimento esterno delle quote né a quella di trasferimento interno delle quote.

 

3. L'amministratore del registro può notificare per iscritto all'amministratore centrale la domanda e l'intenzione di annullare l'operazione entro 40 giorni di calendario a partire dal completamento dell'operazione.

 

4. L'amministratore centrale, entro 40 giorni di calendario dalla data in cui riceve la notifica dell'amministratore del registro di cui al paragrafo 3, consente l'annullamento dell'operazione con la procedura di annullamento delle operazioni se:

 

a) la richiesta e la notifica sono state trasmesse entro le scadenze indicate nei paragrafi 1 e 3;

 

b) l'annullamento proposto annulla solo gli effetti dell'operazione che si ritiene sia stata avviata involontariamente o erroneamente e non comporta invece l'annullamento degli effetti di operazioni successive che interessano le stesse quote;

 

c) nessun impianto risulta non conforme per un anno precedente a causa dell'annullamento dell'operazione;

 

d) nel caso delle procedure di restituzione di quote, di CER e di ERU e delle procedure di soppressione delle quote, un quantitativo di AAU, ERU o CER uguale ai quantitativi restituiti o soppressi con la procedura non è stato già ritirato a norma dell'articolo 56 o cancellato a norma dell'articolo 58.

 

5. L'amministratore del registro annulla l'operazione interessata con la procedura di annullamento dell'operazione entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministratore centrale che consente l'annullamento a norma del paragrafo 3.

 

     Art. 37. Sospensione delle procedure

1. In conformità dell'articolo 8 della decisione n. 280/2004/CE, se il segretariato dell'UNFCCC comunica a uno Stato membro la mancanza dei requisiti necessari per poter trasferire unità di Kyoto, l'amministratore centrale sospende la possibilità di eseguire la procedura di trasferimento esterno di quote da parte del registro dello Stato membro e l'organismo competente di detto Stato membro ordina all'amministratore del registro di non dare inizio a operazioni che interessino unità di Kyoto.

 

2. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente una delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, avviata da un registro qualora tale procedura non sia eseguita in conformità del disposto degli articoli da 31 a 35 e ne informa immediatamente l'amministratore del registro.

 

3. La Commissione può ordinare all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra un registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, se il registro non è gestito e tenuto in conformità del disposto del presente regolamento e ne informa immediatamente l'amministratore del registro.

 

4. L'amministratore del registro può chiedere all'amministratore centrale di sospendere temporaneamente il collegamento tra il registro e il CITL o di sospendere la totalità o una parte delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, al fine di procedere alla manutenzione ordinaria del proprio registro.

 

5. L'amministratore del registro può chiedere all'amministratore centrale di ripristinare il collegamento tra il registro e il CITL o di ripristinare le procedure sospese se l'amministratore del registro ritiene di aver risolto i punti insoluti che avevano causato la sospensione. L'amministratore centrale comunica al più presto la sua decisione all'amministratore del registro. Uno Stato membro può chiedere che questo punto sia inserito nell'ordine del giorno della riunione del Comitato sui cambiamenti climatici al fine di dare pareri in merito all'amministratore centrale.

 

CAPO V

 

OPERAZIONI

 

SEZIONE 1

 

Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni

 

     Art. 38. Iscrizione nel CITL e correzione delle tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

1. Almeno 12 mesi prima dell'inizio di ogni periodo successivo, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la tabella relativa al proprio piano nazionale di assegnazione corrispondente alla decisione adottata a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE.

 

2. Se la tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche proposte, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nel CITL secondo la procedura di inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione.

 

3. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione, insieme alla corrispondente correzione apportata alla tabella. Se la correzione apportata alla tabella è basata sul piano nazionale di assegnazione notificato alla Commissione e non respinto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE o in relazione al quale la Commissione ha accettato le modifiche, ed è il risultato di un miglioramento dei dati, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL.

 

4. Le correzioni riguardanti l'assegnazione delle quote ai nuovi entranti sono effettuate secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione tenuto conto dei nuovi entranti. Le correzioni riguardanti l'aumento della riserva per i nuovi entranti attraverso l'acquisto di quote sono effettuate secondo la procedura di ricostituzione della riserva nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione. Le altre correzioni sono effettuate secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione.

 

5. In tutti gli altri casi, lo Stato membro notifica alla Commissione la correzione apportata al proprio piano nazionale di assegnazione e se tale correzione non è respinta secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE, la Commissione ordina all'amministratore centrale di inserirla nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione contenuta nel CITL, secondo la procedura di aggiornamento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione a seguito di revisione.

 

6. In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù del paragrafo 2 che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell'articolo 39 e che riduca la quantità totale di quote rilasciate a norma del suddetto articolo 39 per il periodo 2008-2012 o per i periodi successivi, l'amministratore del registro trasferisce, secondo la procedura di correzione delle quote:

 

a) il numero di quote indicato dall'autorità competente nel conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo interessato; e

 

b) un quantitativo corrispondente di AAU dal conto di deposito delle AAU dell'ETS al conto di deposito della Parte.

 

     Art. 39. Rilascio delle quote

Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo successivo, l'amministratore del registro provvede, secondo la procedura di rilascio delle quote, a:

 

a) rilasciare la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote;

 

b) assegnare a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità; e

 

c) trasferire un quantitativo corrispondente di AAU dal conto di deposito della Parte al conto di deposito delle AAU dell'ETS.

 

     Art. 40. Assegnazione delle quote ai gestori degli impianti

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 38, paragrafo 2, e dell'articolo 41, entro il 28 febbraio di ogni anno l'amministratore del registro trasferisce dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito del gestore interessato la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata al corrispondente impianto per l'anno considerato secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella del piano nazionale di assegnazione.

 

2. Le quote sono assegnate secondo la procedura di assegnazione delle quote.

 

3. Ove previsto per un determinato impianto indicato nel piano nazionale di assegnazione dello Stato membro, l'amministratore del registro può procedere al trasferimento di tale porzione di quote in una data successiva nel corso dell'anno.

 

     Art. 41. Restituzione di quote su istruzione dell'autorità competente

1. Su istruzione dell'autorità competente a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore del registro restituisce in tutto o in parte la porzione della quantità totale di quote rilasciate che è stata assegnata a un impianto per un determinato anno, indicando il numero di quote restituite per tale impianto per il periodo in corso. Le quote così restituite sono trasferite al conto nazionale delle soppressioni delle quote.

 

2. La restituzione delle quote su istruzione dell'autorità competente è effettuata secondo la procedura di restituzione delle quote.

 

     Art. 42. Assegnazione di quote ai nuovi entranti

Su istruzione dell'autorità competente, l'amministratore del registro trasferisce una porzione delle quote rilasciate da qualsiasi amministratore del registro che si trovano nel conto nazionale di deposito delle quote sul conto di deposito del gestore di un impianto nuovo entrante secondo quanto indicato nella pertinente sezione della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione per quel nuovo entrante relativamente all'anno in questione. Le quote sono trasferite secondo la procedura di assegnazione delle quote.

 

     Art. 43. Assegnazione di quote dopo la vendita da parte dello Stato membro

Su istruzione dell'autorità competente, dopo la vendita di quote da parte di uno Stato membro l'amministratore del registro trasferisce una quantità di quote dal conto nazionale di deposito delle quote al conto di deposito designato dall'acquirente. Le quote trasferite all'interno dello stesso registro sono trasferite secondo la procedura di trasferimento interno. Le quote trasferite da un registro a un altro registro sono trasferite secondo la procedura di trasferimento esterno.

 

SEZIONE 2

 

Trasferimenti e ammissibilità

 

     Art. 44. Trasferimento di quote da parte dei titolari dei conti

1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno delle quote.

 

2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle quote depositate nel conto del titolare tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e i conti analoghi contenuti in un altro registro secondo la procedura di trasferimento esterno delle quote.

 

3. Le quote possono essere trasferite da un conto di un registro a un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM e possono essere acquisite a partire da un conto di un registro di un paese terzo o del registro CDM solo se:

 

a) è stato concluso un accordo ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE; e

 

b) tali trasferimenti sono conformi alle disposizioni relative al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni nell'ambito di tale accordo adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE.

 

     Art. 45. Trasferimento di unità di Kyoto da parte dei titolari dei conti

1. Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto detenute nel conto del titolare tra i conti di deposito delle Parti, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto, a condizione che tali unità di Kyoto possano essere detenute nel conto di destinazione a norma dell'articolo 14.

 

2. Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto detenute nel conto del titolare tra i conti di deposito delle Parti, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e i conti analoghi contenuti in un altro registro secondo la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto, a condizione che tali unità di Kyoto possano essere detenute nel conto di destinazione a norma dell'articolo 14.

 

     Art. 46. Deposito minimo di quote nei registri

1. Se una proposta di trasferimento esterno o di soppressione delle quote fa diminuire l'importo totale delle quote detenute in un registro al di sotto della quantità minima di unità di Kyoto richiesta per quel registro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l'importo di unità di Kyoto attualmente detenute nel registro al di fuori del conto di deposito delle AAU dell'ETS e del conto delle cancellazioni, il CITL respinge il trasferimento proposto.

 

2. Se una proposta di trasferimento esterno o di soppressione delle quote fa scendere l'importo cumulativo totale delle quote detenute nei registri degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea prima del 2000 al di sotto della quantità minima di unità di Kyoto richiesta per quel registro come riserva per il periodo di impegno ai sensi della decisione 11/CMP.1 meno l'importo di unità di Kyoto attualmente detenute in tali registri al di fuori dei conti di deposito delle AAU dell'ETS e dei conti delle cancellazioni, il CITL respinge il trasferimento proposto.

 

SEZIONE 3

 

Emissioni verificate

 

     Art. 47. Emissioni verificate di un impianto

1. Qualora la comunicazione del gestore di un impianto relativa alle emissioni prodotte da tale impianto nel corso dell'anno precedente sia stata ritenuta soddisfacente in base all'articolo 15, primo comma, della direttiva 2003/87/CE, il responsabile della verifica, comprese le autorità competenti che svolgono la funzione di verificatori, iscrive o approva l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto per l'anno considerato nei dati del registro secondo la procedura di iscrizione delle emissioni verificate.

 

2. L'amministratore del registro può vietare l'iscrizione delle emissioni verificate annue dell'impianto finché l'autorità competente non ha ricevuto la comunicazione relativa alle emissioni verificate presentata dai gestori a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE per l'impianto considerato e consentito al registro di ricevere le emissioni verificate annue.

 

3. L'autorità competente può ordinare all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative a un anno precedente per assicurare la conformità con i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE, mediante l'iscrizione del valore corretto per tale impianto per l'anno considerato nei dati del registro, secondo la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate.

 

4. Se l'autorità competente ordina all'amministratore del registro di correggere le emissioni verificate annue di un impianto relative ad un anno precedente dopo la scadenza indicata all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE per la restituzione delle quote in quantità corrispondente alle emissioni dell'anno precedente considerato, l'amministratore centrale consente tale correzione solo se è stato informato della decisione adottata dall'autorità competente riguardo al nuovo stato di adempimento applicabile all'impianto derivante dalla correzione delle emissioni verificate.

 

SEZIONE 4

 

Restituzione di quote, ERU e CER

 

     Art. 48. Restituzione delle quote

1. Ai fini della restituzione delle quote relative a un determinato impianto, il gestore dell'impianto chiede all'amministratore del registro, direttamente o per una via considerata equivalente dalla legislazione nazionale:

 

a) di trasferire un determinato numero di quote relative ad un dato periodo dal conto di deposito del gestore al conto nazionale di soppressione delle quote del registro di cui trattasi;

 

b) di registrare il numero di quote trasferite per l'impianto interessato come quote restituite per il periodo in corso.

 

2. Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle quote.

 

     Art. 49. Restituzione delle CER e delle ERU

1. Il gestore che intenda restituire le ERU e le CER per un determinato impianto in conformità del disposto dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all'amministratore del registro:

 

a) di trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative a un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro in cui si trova il conto di deposito del gestore;

 

b) di registrare il numero di CER e di ERU trasferite per l'impianto interessato come CER ed ERU restituite per il periodo in corso.

 

2. L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato.

 

3. Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.

 

     Art. 50. Calcolo dei valori relativi allo stato di adempimento

1. Il 1 maggio di ogni anno l'amministratore del registro determina il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun impianto calcolando la somma di tutte le quote, le CER e le ERU restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate nel periodo in corso fino all'anno in corso compreso, più un fattore di correzione.

 

2. Il fattore di correzione di cui al paragrafo 1 è pari a zero se il valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente era superiore a zero, mentre è uguale al valore relativo allo stato di adempimento dell'ultimo anno del periodo precedente se quest'ultimo è inferiore o uguale a zero.

 

     Art. 51. Registrazione e notifica dei valori relativi allo stato di adempimento

1. L'amministratore del registro registra il valore relativo allo stato di adempimento di ogni impianto per ciascun anno, calcolato a norma dell'articolo 50.

 

2. Il primo giorno lavorativo successivo al 1 maggio di ciascun anno l'amministratore del registro notifica all'autorità competente tutti i valori relativi allo stato di adempimento registrati. L'amministratore del registro notifica inoltre all'autorità competente eventuali variazioni dei valori degli anni precedenti.

 

     Art. 52. Registrazione delle emissioni verificate

Nel caso in cui, il 1 maggio di ciascun anno, non siano stati inseriti nel registro i valori relativi alle emissioni verificate di un impianto nell'anno precedente, gli eventuali valori sostitutivi determinati a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE non possono essere inseriti nel registro a meno che non siano stati calcolati il più possibile secondo i criteri dettagliati stabiliti dallo Stato membro a norma dell'allegato V della direttiva 2003/87/CE.

 

SEZIONE 5

 

Soppressione delle quote e cancellazione delle unità di Kyoto

 

     Art. 53. Soppressione delle quote

Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro procede alla soppressione delle quote detenute in uno dei suoi conti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di soppressione delle quote:

 

a) trasferendo il numero di quote specificato dal conto interessato al conto nazionale delle soppressioni delle quote del registro di cui trattasi e

 

b) registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.

 

     Art. 54. Cancellazione di unità di Kyoto

Su richiesta del titolare di un conto, l'amministratore del registro procede alla cancellazione delle unità di Kyoto detenute nei suoi conti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE secondo la procedura di cancellazione delle unità di Kyoto trasferendo il numero di unità di Kyoto specificate dal conto interessato al conto delle cancellazioni del suo registro.

 

SEZIONE 6

 

Compensazione dei trasferimenti di quote con trasferimenti di unità di Kyoto

 

     Art. 55. Compensazione dei trasferimenti di quote

1. Per garantire che la quantità di AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di un registro corrisponda alla quantità di quote detenute nel medesimo registro il primo giorno lavorativo successivo al 1 maggio vengono adottati i seguenti provvedimenti:

 

a) il primo giorno lavorativo successivo al 1 maggio, per ciascun registro l'amministratore centrale effettua un'istantanea (snapshot) di tutte le quote contenute nel registro e delle AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS;

 

b) entro il 10 maggio, su notifica dell'amministratore centrale, l'amministratore del registro trasferisce la quantità di AAU contenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS che supera la quantità di quote contenute nel registro risultante dall'istantanea al conto centrale di compensazione ETS del registro comunitario secondo la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU;

 

c) entro il 15 maggio, su notifica dell'amministratore centrale, l'amministratore del registro comunitario trasferisce la quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote contenute nel registro che supera la quantità di AAU nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di quel registro risultante dall'istantanea al conto di deposito delle AAU dell'ETS di quel registro secondo la procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU.

 

2. Ai fini del presente articolo, le quote contenute nel conto nazionale delle soppressioni delle quote per le quali non si è ancora proceduto al ritiro o alla cancellazione a norma degli articoli 56 e 58, rispettivamente, sono considerate quote depositate nel registro.

 

3. Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di cui articolo 31, paragrafo 1, lettere da d) ad h), a esclusione della procedura di compensazione dei trasferimenti delle quote con AAU, fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine.

 

4. L'amministratore centrale può avviare procedure supplementari di compensazione in momenti diversi da quelli indicati al paragrafo 1 previa opportuna notifica agli amministratori dei registri.

 

SEZIONE 7

 

Ritiro di unità di Kyoto

 

     Art. 56. Ritiro di AAU, ERU o CER a fronte della restituzione di quote, ERU e CER

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri ritirano una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote, ERU o CER restituite a norma degli articoli 48 e 49:

 

a) trasferendo una quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote restituite, per il periodo in corso, tra il 1 maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso dal conto di deposito delle AAU al conto di deposito della Parte, secondo la procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione e

 

b) trasferendo una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote, ERU o CER restituite, per il periodo in corso, tra il 1 maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso dal conto di deposito della Parte al conto dei ritiri, secondo la procedura di ritiro delle unità di Kyoto.

 

2. Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di riporto fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine

 

     Art. 57. Ritiro di unità di Kyoto

1. Su istruzione dell'organismo competente dello Stato membro, l'amministratore del registro trasferisce le quantità e i tipi di unità di Kyoto specificati da tale organismo dal conto di deposito della Parte all'apposito conto dei ritiri esistente nel proprio registro, secondo la procedura di ritiro delle unità di Kyoto.

 

2. Non è possibile trasferire quote dai conti di deposito dei gestori o dai conti di deposito personali ai conti dei ritiri.

 

SEZIONE 8

 

Cancellazione di unità di Kyoto

 

     Art. 58. Cancellazione di unità di Kyoto a fronte della soppressione di quote

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri cancellano una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse, per il periodo in corso, tra il 1 gennaio dell'anno precedente e il 1 gennaio dell'anno in corso, procedendo a:

 

a) trasferire una quantità di AAU corrispondente alla quantità di quote soppresse, tra il 1 gennaio dell'anno precedente e il 1 gennaio dell'anno in corso, dal conto di deposito delle AAU al conto di deposito della Parte, secondo la procedura di trasferimento delle AAU prima del ritiro o della cancellazione; e

 

b) trasferire una quantità di AAU, ERU o CER, escluse le lCER o le tCER, corrispondente alla quantità di quote soppresse a norma dell'articolo 53 dal conto di deposito della Parte al conto delle cancellazioni, secondo la procedura di cancellazione delle unità di Kyoto.

 

2. Qualora l'amministratore di un registro non abbia svolto i compiti di cui al paragrafo 1 entro le scadenze indicate, l'amministratore centrale blocca tutte le procedure di riporto delle quote fino a quando i suddetti compiti non saranno portati a termine

 

SEZIONE 9

 

Riporto di quote tra periodi

 

     Art. 59. Riporto tra periodi

1. Il 1 maggio del 2013 e il 1 maggio dell'anno seguente il termine di ciascun periodo successivo, gli amministratori dei registri convertono le quote presenti nei rispettivi registri e non ancora restituite in quote valide per il periodo in corso secondo la procedura di riporto delle quote.

 

2. Gli amministratori dei registri degli Stati membri che possono rilasciare AAU per il periodo che inizia nel 2013 trasferiscono, entro il 30 giugno dello stesso anno, una quantità di AAU valide per il periodo in corso corrispondente alla quantità di quote convertite a norma del paragrafo 1 verso il conto di deposito delle AAU dell'ETS del periodo in corso, secondo la procedura di aggiunta di AAU alle quote riportate. Gli amministratori dei registri trasferiscono inoltre le AAU rimanenti nel conto di deposito delle AAU dell'ETS per il periodo precedente al conto di deposito delle Parti.

 

CAPO VI

 

DISPOSIZIONI PER I REGISTRI DEGLI STATI MEMBRI CHE NON POSSONO RILASCIARE AAU

 

     Art. 60. Funzionamento dei registri degli Stati membri che non possono rilasciare AAU

1. Gli Stati membri che non possono rilasciare AAU per ragioni diverse dal fatto di non essere abilitati a trasferire CER, ERU e AAU a norma delle disposizioni della decisione 11/CMP.1 istituiscono, gestiscono e mantengono i propri registri in forma consolidata con il registro comunitario.

 

2. I registri del Capo VI comunicano con il CITL attraverso un collegamento istituito dal registro comunitario.

 

3. Fatti salvi gli articoli 3, 8, 12, 13, 14, paragrafo 1, da 15 a 28, 29, paragrafo 3, 30, 31, paragrafi 2 e 4, 32, 33, 34, paragrafo 1, da 35 a 37, 38, paragrafi 1, 2 e 3, da 40 a 43, 44, paragrafi 1 e 3, 45, paragrafo 1, 47, 48, da 50 a 54 e da 59 a 90, le disposizioni riguardanti i registri non si applicano ai registri del Capo VI.

 

4. Gli obblighi di cui all'articolo 85 e all'articolo 86, paragrafi 2 e 3, riguardanti gli amministratori dei registri del Capo VI, sono ottemperati dall'amministratore del registro comunitario.

 

     Art. 61. Conti nazionali nei registri del Capo VI

1. Ciascun registro del Capo VI contiene i seguenti conti nazionali:

 

a) almeno un conto nazionale di deposito delle quote;

 

b) un conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo 2008-2012 e uno per ciascun periodo successivo.

 

2. I conti nazionali dei registri del Capo VI contengono solo quote del Capo VI.

 

3. I conti nazionali contenuti nei registri del Capo VI sono conformi al formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

     Art. 62. Depositi di quote nei registri del Capo VI

I conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nei registri del Capo VI contengono quote del Capo VI e, se la legislazione dello Stato membro interessato o la legislazione comunitaria lo consentono, unità di Kyoto. I conti di deposito dei gestori dei registri del Capo VI possono contenere anche quote standard.

 

     Art. 63. Tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI

Il registro comunitario contiene una tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI in grado di presentare le seguenti informazioni:

 

a) il codice identificativo del registro;

 

b) il numero di quote standard convertite in quote del Capo VI;

 

c) il numero di quote del Capo VI convertite in quote standard;

 

d) il saldo netto delle conversioni da quote standard in quote del Capo VI espresso sottraendo dal valore indicato alla lettera b) il valore di cui alla lettera c). Il saldo può essere negativo.

 

     Art. 64. Rilevazione di difformità e incongruenze nei registri del Capo VI da parte dell'ITL

L'ITL informa i registri del Capo VI di ogni eventuale difformità rilevata, a seguito di un controllo automatico, in una procedura iniziata da quel registro tramite l'amministratore del registro comunitario. Gli amministratori dei registri interessati del Capo VI interrompono la procedura e l'amministratore del registro comunitario ne informa l'ITL. Gli amministratori dei registri del Capo VI ed eventuali altri amministratori di registri interessati comunicano immediatamente ai titolari dei conti interessati che la procedura è stata interrotta.

 

     Art. 65. Altre procedure nell'ambito dei registri del Capo VI

1. I registri del Capo VI sono in grado di completare le procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, ad eccezione di quelle indicate alla lettera d), nonché le seguenti procedure:

 

a) procedura di rilascio delle quote del Capo VI,

 

b) procedura di correzione delle quote del Capo VI.

 

2. In sostituzione delle procedure di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera d), i registri del Capo VI applicano le procedure descritte al paragrafo 1, lettere a) e b).

 

     Art. 66. Completamento delle procedure riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione

Tutte le procedure avviate dai registri del Capo VI riguardanti i conti, le emissioni verificate e le tabelle relative al piano nazionale di assegnazione si considerano completate quando il CITL informa il registro comunitario di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata.

 

     Art. 67. Completamento delle procedure riguardanti le unità di Kyoto per i registri del Capo VI

Tutte le procedure riguardanti le unità di Kyoto avviate dai registri del Capo VI, esclusa la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto, si considerano completate quando l'ITL e il CITL informano il registro comunitario di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata e quest'ultimo conferma a entrambi i cataloghi delle operazioni che i dati sono stati aggiornati in base alla proposta.

 

     Art. 68. Completamento della procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto per i registri del Capo VI

Le procedure riguardanti il trasferimento esterno di unità di Kyoto che interessano i registri del Capo VI si considerano completate quando:

 

a) l'ITL e il CITL informano il registro di destinazione, o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro del Capo VI, di non aver rilevato alcuna difformità nella proposta inviata dal registro di partenza o dal registro comunitario se il registro di partenza è un registro del Capo VI; e

 

b) il registro di destinazione, o il registro comunitario se il registro di destinazione è un registro del Capo VI, ha confermato a entrambi i cataloghi delle operazioni di aver provveduto ad aggiornare i propri dati secondo quanto indicato nella proposta del registro di partenza.

 

     Art. 69. Correzione delle quote nei registri del Capo VI

In seguito a qualsiasi correzione effettuata in virtù dell'articolo 38, paragrafo 2, primo comma, che abbia luogo dopo il rilascio delle quote a norma dell'articolo 70 e che riduca la quantità totale delle suddette quote per il periodo 2008-2012 o per i periodi successivi, l'amministratore del registro del Capo VI trasferisce il numero di quote indicato dall'autorità competente al conto nazionale delle soppressioni delle quote per il periodo interessato secondo la procedura di correzione delle quote del Capo VI.

 

     Art. 70. Rilascio delle quote nei registri del Capo VI

Dopo l'inserimento della tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel CITL e, fatto salvo l'articolo 38, paragrafo 2, entro il 28 febbraio del primo anno del periodo 2008-2012 e di ciascun periodo successivo, l'amministratore del registro provvede, secondo la procedura di rilascio delle quote del Capo VI, a:

 

a) rilasciare la quantità totale di quote indicata nella tabella relativa al piano nazionale di assegnazione nel conto nazionale di deposito delle quote; e

 

b) assegnare a ciascuna quota un codice identificativo unico dell'unità.

 

     Art. 71. Trasferimenti di quote nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti

1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle quote del Capo VI tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un altro registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento interno delle quote.

 

2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle quote del Capo VI tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un registro diverso da un registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento esterno delle quote.

 

3. A eccezione della conversione in quote del Capo VI, l'amministratore di un registro del Capo VI non autorizza l'esecuzione di operazioni con quote standard in partenza dai conti presenti nel proprio registro verso conti di un registro del Capo VI.

 

     Art. 72. Trasferimenti di unità di Kyoto nei registri del Capo VI da parte dei titolari dei conti

1. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un altro registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto.

 

2. Su richiesta del titolare di un conto l'amministratore di un registro del Capo VI effettua i trasferimenti delle unità di Kyoto tra i conti nazionali di deposito delle quote, i conti di deposito dei gestori e i conti di deposito personali contenuti nel proprio registro e quelli contenuti in un registro diverso da un registro del Capo VI, secondo la procedura di trasferimento esterno delle unità di Kyoto.

 

     Art. 73. Conversione di quote standard in quote del Capo VI

1. L'amministratore di un registro del Capo VI che riceve, da parte del titolare di un conto, la richiesta di convertire le quote standard contenute nel proprio registro in quote del Capo VI, procede, secondo la procedura di conversione di quote standard in quote del Capo VI, a:

 

a) convertire le quote standard in quote del Capo VI; e

 

b) chiedere al registro comunitario di aggiornare la tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI con la quantità di quote convertite.

 

2. La conversione di quote standard in quote del Capo VI può essere effettuata solo dagli amministratori dei registri del Capo VI.

 

     Art. 74. Conversione di quote del Capo VI in quote standard

1. L'amministratore di un registro del Capo VI che riceve, da parte del titolare di un conto, la richiesta di convertire le quote del Capo VI in quote standard verifica se l'importo di quote da convertire è inferiore o uguale alla somma:

 

a) del saldo del conto di deposito delle AAU dell'ETS contenuto in registri del Capo VI; e

 

b) del saldo netto delle quote convertite da quote standard a quote del Capo VI inserite nella tabella relativa alla creazione di quote nei registri del Capo VI.

 

2. Se l'importo da convertire è superiore alla somma calcolata a norma del paragrafo 1, l'amministratore del registro respinge la richiesta di conversione.

 

3. Se l'importo da convertire è inferiore o uguale alla somma calcolata a norma del paragrafo 1, per procedere alla conversione secondo la procedura di conversione delle quote del Capo VI in quote standard l'amministratore del registro:

 

a) converte le quote del Capo VI in quote standard; e

 

b) chiede al registro comunitario di aggiornare la tabella per la creazione di quote nei registri del Capo VI con la quantità di quote convertite.

 

4. La conversione di quote del Capo VI in quote standard può essere effettuata solo dagli amministratori dei registri del Capo VI.

 

     Art. 75. Restituzione di quote, ERU e CER nei registri del Capo VI

1. I gestori che fanno capo ai registri del Capo VI restituiscono solo quote del Capo VI.

 

2. Il gestore che intenda restituire le CER e le ERU per un determinato impianto in conformità del disposto dell'articolo 11 bis della direttiva 2003/87/CE chiede all'amministratore del registro del Capo VI di:

 

a) trasferire un determinato numero di CER o di ERU relative ad un dato anno dal conto di deposito del gestore al conto di deposito della Parte del registro comunitario;

 

b) registrare il numero di CER e di ERU trasferite per l'impianto interessato come CER ed ERU restituite per il periodo in corso.

 

3. L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire.

 

4. Il trasferimento e la registrazione sono effettuati secondo la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.

 

     Art. 76. Soppressione di quote, ritiro di ERU e di CER all'interno dei registri del Capo VI

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni anno, gli amministratori dei registri del Capo VI:

 

a) trasferiscono le AAU, le ERU o le CER (escluse le lCER e le tCER) al conto dei ritiri; o

 

b) trasferiscono le quote al conto nazionale delle soppressioni delle quote.

 

2. La somma delle unità trasferite a norma del paragrafo 1, lettera a) o b), corrisponde all'importo di ERU o di CER restituite ai sensi dell'articolo 75, per il periodo in corso, tra il 1 maggio dell'anno precedente e il 30 aprile dell'anno in corso.

 

     Art. 77. Compensazione dei trasferimenti di quote nei registri del Capo VI

1. Per garantire che la quantità di AAU detenute nel conto di deposito delle AAU dell'ETS di un registro diverso da un registro del Capo VI corrisponda alla quantità di quote detenute nel medesimo registro il primo giorno lavorativo successivo al 1 maggio vengono adottati i seguenti provvedimenti con riferimento ai registri del Capo VI:

 

a) il 1 maggio l'amministratore centrale registra il saldo netto delle quote convertite da quote standard a quote del Capo VI inserito nella tabella relativa alla creazione di quote nei registri del Capo VI e immediatamente dopo azzera tutti i valori della tabella;

 

b) se il saldo registrato a norma della lettera a) è negativo, su notifica dell'amministratore centrale, entro il 5 maggio l'amministratore del registro comunitario trasferisce una quantità di AAU corrispondente a tale valore dal conto di deposito delle AAU dell'ETS contenute nel registro del Capo VI al conto centrale di compensazione ETS del registro comunitario secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto;

 

c) se il saldo registrato a norma della lettera a) è positivo, su notifica dell'amministratore centrale, entro il 5 maggio l'amministratore del registro comunitario trasferisce una quantità di AAU corrispondente a tale valore dal conto di centrale di compensazione ETS del registro comunitario al conto di deposito delle AAU dell'ETS del registro del Capo VI secondo la procedura di trasferimento interno delle unità di Kyoto.

 

2. Finché la procedura di cui al paragrafo 1 non è completata non è possibile convertire quote del Capo VI in quote standard.

 

CAPO VII

 

NORME DI SICUREZZA, AUTENTICAZIONE E DIRITTI DI ACCESSO

 

     Art. 78. Requisiti di sicurezza

Ciascun registro e il CITL rispondono ai requisiti in materia di sicurezza indicati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

     Art. 79. Autenticazione

1. L'identità di ciascun registro e del CITL è autenticata mediante i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

2. I registri del Capo VI sono autenticati al CITL tramite il registro comunitario con i certificati digitali e i nomi utente e le password specificati nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

3. La Commissione o altro organismo da questa designato funge da autorità di certificazione per tutti i certificati digitali di cui al paragrafo 1 utilizzati per stabilire il collegamento diretto di cui all'articolo 6 e distribuisce i nomi utente e le password.

 

4. Gli Stati membri e la Comunità utilizzano i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o da altro organismo da questo designato per autenticare i rispettivi registri presso l'ITL al fine di stabilire il collegamento indiretto di cui all'articolo 7.

 

5. I registri del Capo VI sono autenticati presso l'ITL tramite il registro comunitario con i certificati digitali rilasciati dal Segretariato dell'UNFCCC o altro organo designato da quest'ultimo.

 

     Art. 80. Accesso ai registri

1. I rappresentanti autorizzati possono accedere unicamente ai conti di un registro per i quali dispongono di apposita autorizzazione e possono chiedere l'avvio delle sole procedure che sono abilitati a chiedere a norma dell'articolo 19.

 

2. L'accesso o le richieste sono effettuati in un'area riservata del sito web del registro.

 

3. L'amministratore del registro rilascia a ciascun rappresentante autorizzato un nome utente e una password per consentirgli di accedere ai conti o alle procedure secondo il livello di accesso al quale è abilitato. Gli amministratori dei registri possono applicare ulteriori requisiti di sicurezza o requisiti più rigorosi purché compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

 

4. L'amministratore del registro può supporre che un utente che abbia inserito nome utente e password corretti sia il rappresentante autorizzato registrato con tale nome utente e password, a meno che il rappresentante autorizzato non lo informi che la sicurezza della password è stata violata e ne chieda la sostituzione.

 

5. L'amministratore del registro procede tempestivamente alla sostituzione della password.

 

6. L'amministratore del registro provvede affinché l'area riservata del sito web del registro sia accessibile da qualsiasi computer utilizzando un comune programma di navigazione su Internet. Le comunicazioni tra i rappresentanti autorizzati e l'area riservata del sito web del registro sono criptate secondo le norme di sicurezza specificate nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

7. L'amministratore del registro prende tutte le misure necessarie per impedire l'accesso non autorizzato all'area riservata del sito web del registro.

 

     Art. 81. Sospensione dell'accesso ai conti

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro possono sospendere la password di accesso di un rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o procedura ai quali altrimenti avrebbe accesso solo qualora il rappresentante (o l'amministratore abbia fondati motivi di ritenere che il rappresentante):

 

a) abbia tentato di accedere a conti e procedure per i quali non dispone dell'autorizzazione;

 

b) abbia tentato ripetutamente di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti o

 

c) abbia tentato, o stia tentando, di violare la sicurezza del registro o del sistema dei registri.

 

2. Qualora l'accesso al conto di deposito di un gestore sia stato sospeso a norma del paragrafo 1 fra il 28 e il 30 aprile, l'amministratore del registro, su richiesta del titolare del conto e previa presentazione di prova dell'identità del rappresentante autorizzato di quest'ultimo, restituisce il numero di quote, di ERU e di CER indicato dal titolare del conto secondo la procedura di restituzione delle quote e la procedura di restituzione delle CER e delle ERU.

 

CAPO VIII

 

DISPONIBILITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE INFORMAZIONI

 

     Art. 82. Disponibilità e affidabilità dei registri e del CITL

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro prendono tutte le misure opportune affinché:

 

a) il registro sia accessibile ai titolari dei conti 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, e il collegamento tra il registro e il CITL sia in funzione 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, fornendo a tal fine hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;

 

b) il registro e il CITL rispondano tempestivamente alle richieste dei titolari dei conti.

 

2. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro provvedono inoltre affinché il registro e il CITL siano dotati di sistemi e procedure efficaci che consentano, in caso di gravi incidenti, di proteggere tutti i dati e di recuperare rapidamente tutti i dati e le operazioni effettuate.

 

3. Essi limitano al minimo le interruzioni del funzionamento dei registri e del CITL.

 

     Art. 83. Sospensione dell'accesso

In caso di violazione della sicurezza del CITL o di un registro che minacci l'integrità dell'uno o dell'altro o l'integrità del sistema dei registri e che interessi in modo analogo anche i dispositivi di back-up di cui all'articolo 82, l'amministratore centrale può sospendere l'accesso al CITL e l'amministratore del registro interessato può sospendere l'accesso al proprio registro.

 

     Art. 84. Comunicazione della sospensione dell'accesso

1. In caso di violazione della sicurezza del CITL che possa comportare la sospensione dell'accesso, l'amministratore centrale informa tempestivamente gli amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

 

2. In caso di violazione della sicurezza di un registro che possa comportare la sospensione dell'accesso, l'amministratore del registro interessato informa tempestivamente l'amministratore centrale, che a sua volta informa tempestivamente gli altri amministratori dei registri degli eventuali rischi ai quali i registri sono esposti.

 

3. Qualora si renda conto della necessità di sospendere l'accesso ai conti o altre operazioni del registro, l'amministratore del registro informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti i titolari dei conti interessati e i responsabili delle verifiche, l'amministratore centrale e gli altri amministratori dei registri.

 

4. Qualora si renda conto della necessità di sospendere l'accesso alle operazioni del CITL, l'amministratore centrale informa preventivamente della sospensione, per quanto ragionevolmente possibile, tutti gli amministratori dei registri.

 

5. I preavvisi di cui ai paragrafi 3 e 4 indicano la durata prevista della sospensione e sono chiaramente esposti nell'area pubblica del sito web del registro o nell'area pubblica del sito web del CITL.

 

     Art. 85. Area di prova dei registri e del CITL

1. L'amministratore di ciascun registro allestisce un'area di prova all'interno della quale possono essere testate le nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro secondo le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 in modo da assicurare che:

 

a) le procedure di prova delle nuove versioni intermedie o ufficiali di un registro siano portate a termine senza limitare, per i titolari dei conti, l'accessibilità della versione intermedia o ufficiale del registro che risulta collegata con il CITL o con l'ITL e che

 

b) qualsiasi collegamento tra una nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL sia istituito e attivato limitando al minimo gli inconvenienti per i titolari dei conti.

 

2. L'amministratore centrale allestisce un'area di prova per consentire le procedure di prova di cui al paragrafo 1.

 

3. Gli amministratori dei registri e l'amministratore centrale provvedono affinché il funzionamento dell'hardware e del software dell'area di prova sia rappresentativo del funzionamento dell'hardware e del software principali di cui all'articolo 82.

 

     Art. 86. Gestione delle modifiche

1. L'amministratore centrale coordina con gli amministratori dei registri e con il segretariato dell'UNFCCC l'elaborazione e l'applicazione di qualsiasi futura modifica del presente regolamento che comporti una variazione delle specifiche funzionali e tecniche del sistema dei registri prima della sua messa in opera. Dopo tale coordinamento, l'amministratore centrale stabilisce la data alla quale i registri e il CITL sono tenuti a mettere in opera ciascuna nuova versione delle specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto.

 

2. Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del registro, l'amministratore di ciascun registro e l'amministratore centrale completano le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL.

 

3. L'amministratore di ciascun registro controlla continuamente la disponibilità, l'affidabilità e l'efficienza del proprio registro per assicurare un livello di prestazioni conforme alle disposizioni del presente regolamento. Se a seguito dei controlli o della sospensione del collegamento in virtù dell'articolo 37, è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale di un registro, l'amministratore del registro completa le procedure di prova descritte nel formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9 prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento tra la nuova versione intermedia o ufficiale del registro e il CITL o l'ITL.

 

CAPO IX

 

ARCHIVIAZIONE DEI DATI E TARIFFE

 

     Art. 87. Archiviazione dei dati

1. L'amministratore centrale e l'amministratore di ciascun registro conservano i dati relativi a tutte le procedure e ai titolari dei conti per 15 anni o, se posteriore, fino alla data in cui siano state risolte eventuali questioni relative all'applicazione di tali dati.

 

2. I dati sono archiviati nel rispetto delle norme relative alla registrazione dei dati elaborate in conformità del formato di scambio dei dati di cui all'articolo 9.

 

     Art. 88. Tariffe

1. Le tariffe eventualmente imposte dall'amministratore del registro ai titolari dei conti devono essere ragionevoli ed essere chiaramente indicate nell'area pubblica del sito web del registro. Gli amministratori dei registri non possono stabilire tariffe differenziate in funzione dell'ubicazione dei titolari dei conti nel territorio comunitario.

 

2. Gli amministratori dei registri non possono imputare ai titolari dei conti i costi delle procedure relative ai trasferimenti di quote, alle restituzioni di quote, ERU e CER, ai riporti, alle cancellazioni e ai ritiri.

 

CAPO IX

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 89. Attuazione

Quando attuano il presente regolamento gli amministratori dei registri spostano le quote detenute in qualsiasi conto e riconosciute dall'ITL come AAU nei conti di deposito delle AAU e

 

a) rilasciano un importo corrispondente di quote non riconosciute come AAU dall'ITL;

 

b) trasferiscono ai conti un importo di quote non riconosciute come AAU dall'ITL corrispondente alle quote detenute in precedenza in tali conti secondo le procedure specificate nel formato di scambio dei dati.

 

     Art. 90. Modifiche al regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione

Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è così modificato:

 

a) l'articolo 7, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

 

"5. Sei mesi dopo l'istituzione del primo collegamento di cui al paragrafo 4 la Commissione riesamina le specifiche funzionali e tecniche relative alle norme per lo scambio dei dati tra i sistemi di registri nell'ambito del protocollo di Kyoto, elaborate in conformità della decisione 24/CP.8 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC e, se ritiene che tali specifiche prevedano la possibilità di istituire un collegamento tra i registri e il catalogo internazionale delle operazioni dell'UNFCCC attraverso il CITL e consentano pertanto di semplificare l'architettura del sistema dei registri, propone tempestivamente di modificare a tal fine il presente regolamento.";

 

b) è aggiunto un nuovo articolo 7 bis:

 

"     Art. 7 bis

 

Se il collegamento tra i cataloghi delle operazioni di cui all'articolo 7 è istituito dopo il rilascio delle quote per il periodo 2008-2012 a norma dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE, quando il collegamento è effettuato gli amministratori dei registri sostituiscono le quote contenute nei rispettivi registri con una quantità equivalente di quote riconosciute come unità di quantità assegnate dal catalogo indipendente delle operazioni dell'UNFCCC.";

 

c) l'articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

 

"2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, il registro di ciascuno Stato membro contiene, per ciascun impianto, un conto di deposito del gestore, creato a norma dell'articolo 15, e almeno un conto di deposito personale per ciascuna persona, creato a norma dell'articolo 19.";

 

d) all'articolo 53, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"L'amministratore del registro accetta le richieste di restituzione di CER e di ERU solo fino alla percentuale della quota di emissioni assegnata a ogni impianto specificata dalla legislazione dello Stato membro. Il CITL respinge qualsiasi richiesta di restituzione di CER e di ERU che superi l'importo massimo consentito di CER e di ERU che si possono restituire nello Stato membro interessato.".

 

e) l'articolo 63 decies è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 63 decies

 

Registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis: conti

 

1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis contengono almeno due conti di deposito delle Parti creati a norma dell'articolo 12.

 

2. Uno dei conti di deposito delle Parti è denominato conto di deposito di transito (gateway). Solo il conto di deposito di transito contiene quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1.

 

3. I gestori e le persone che detengono conti in registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis possono detenere quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e, se la legislazione dello Stato membro o la legislazione comunitaria lo consente, anche CER ed ERU. I titolari di tali conto non sono abilitati ad avviare operazioni con quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1, a eccezione della conversione di tali quote in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 e del trasferimento esterno delle stesse in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis.";

 

f) l'articolo 63 terdecies è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 63 terdecies

 

Registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis: trasferimenti di quote tra conti di deposito del gestore in registri gestiti a norma dell’articolo 63 bis e conti in altri registri

 

1. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, tra conti di deposito all'interno dei loro registri o tra registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento interno di cui all'allegato IX.

 

2. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote, aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis.

 

3. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano qualsiasi trasferimento di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in registri non gestiti a norma dell'articolo 63 bis, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di trasferimento esterno di cui all'allegato IX.

 

4. I registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis non effettuano trasferimenti di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 ad altri conti di deposito all'interno dei loro registri o ad altri registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis, a esclusione dei trasferimenti nell'ambito della conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4.";

 

g) dopo l'articolo 63 terdecies è inserito il seguente articolo 63 terdecies bis:

 

"     Art. 6 terdecies bis

 

Conversione di quote

 

1. Gli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis effettuano la conversione di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 detenute nei loro registri in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4, secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità supplementare pari a 4:

 

a) trasferendo le quote da convertire nel conto di deposito di transito del registro; e

 

b) rilasciando un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.

 

2. L'amministratore di un registro gestito a norma dell'articolo 63 bis che riceve la richiesta del titolare di un conto di convertire quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 0 e un tipo di unità supplementare pari a 4 in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 verifica se l'importo di cui si chiede la conversione è inferiore o uguale al saldo del conto di deposito di transito. Se l'importo da convertire supera il saldo del conto di deposito di transito l'amministratore del registro non autorizza l'operazione. Negli altri casi l'amministratore del registro effettua l'operazione secondo quanto richiesto dal titolare del conto e secondo la procedura di conversione delle quote in quote con tipo di unità iniziale pari a 1:

 

a) trasferendo le quote da convertire nel conto delle cancellazioni; e

 

b) trasferendo un importo corrispondente di quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 nel conto dal quale sono state trasferite le quote da convertire.

 

3. L'amministratore del registro comunitario può convertire AAU in quote aventi un tipo di unità iniziale pari a 1 e trasferire le quote convertite in un conto di deposito di transito. Le quote rimanenti nei conti di deposito di transito dopo il 30 giugno dell'anno successivo alla fine del periodo 2008-2012 e dei periodi successivi sono trasferite nel registro comunitario.

 

4. L'amministratore centrale mette a disposizione degli amministratori dei registri gestiti a norma dell'articolo 63 bis il formato di scambio dei dati necessario per lo scambio di dati tra tali registri e i cataloghi delle operazioni riguardanti le conversioni di cui ai paragrafi 1 e 2.";

 

h) l'articolo 63 sexdecies è soppresso;

 

i) all'allegato III, il punto 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate nel punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE. Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas serra. Il nome dell'impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione a emettere gas serra.";

 

j) all'allegato VI è aggiunto il seguente punto 8 bis:

 

"8 bis. Entro il 1 gennaio 2010 l'amministratore del registro definisce le ultime due cifre del codice identificativo del conto sotto forma di cifra di convalida del numero di conto unico applicando una funzione logica ai numeri precedenti del codice identificativo del conto.";

 

k) l'allegato IX è così modificato:

 

a) nella tabella IX-1 dell'allegato IX è soppressa la riga seguente:

 

"Trasferimento esterno (da un registro di cui all'articolo 63 bis a un registro diverso) | 03-00 | Da 7225 a 7226"; |

 

b) il punto 7 è soppresso.

 

l) l'allegato XI bis è così modificato:

 

a) alla tabella XI bis-1 sono aggiunte le seguenti righe:

 

| "IncreaseNAPallocationReserve | Pubblico |

 

| RemoveNAPallocationReserve | Pubblico"; |

 

b) alla tabella XI bis-2 sono aggiunte le seguenti righe alla voce "Funzioni disponibili tramite servizi web":

 

"IncreaseNAPallocationReserve() | Tratta le richieste di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità di quote pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione. |

 

RemoveNAPallocationReserve() | Tratta le richieste di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione."; |

 

c) all'allegato XI bis sono inserite le seguenti tabelle dopo la tabella XI bis-6:

 

"Tabella XI bis-6 bis: Funzione NAPTableManagementWS IncreaseNAPallocationReserve ()

 

Scopo |

 

Questa funzione riceve una richiesta di aumento della riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione. L'aumento è pari alla quantità di quote acquisite dal registro per ricostituzione. Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato "1", senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato "0" con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. |

 

Parametri di ingresso |

 

From | Obbligatorio |

 

To | Obbligatorio |

 

CorrelationId | Obbligatorio |

 

MajorVersion | Obbligatorio |

 

MinorVersion | Obbligatorio |

 

InitiatingRegistry | Obbligatorio |

 

CommitmentPeriod | Obbligatorio |

 

NewValueofReserve | Obbligatorio |

 

Parametri di uscita |

 

Result Identifier | Obbligatorio |

 

Response Code | Facoltativo |

 

Usi |

 

AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion |

 

Utilizzata da |

 

Non pertinente (servizio web). |

 

Tabella XI bis-6 ter: Funzione NAPTableManagementWS RemoveNAPallocationReserve ()

 

Scopo |

 

Questa funzione riceve una richiesta di eliminazione dalla riserva nella tabella del piano nazionale di assegnazione di una quantità pari alle quote acquisite dal registro per ricostituzione. Il CITL autentica il registro di partenza (Originating Registry) invocando la funzione AuthenticateMessage() e verifica la versione del registro di partenza invocando la funzione CheckVersion(). Se i controlli dell'autenticazione e della versione vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato "1", senza codici di risposta; il contenuto della richiesta è riportato su un file con la funzione WriteToFile() e la richiesta è messa in coda. Se i controlli dell'autenticazione o i controlli della versione non vanno a buon fine, viene rispedito un identificatore di risultato "0" con un unico codice di risposta, che indica il tipo di errore riscontrato. |

 

Parametri di ingresso |

 

From | Obbligatorio |

 

To | Obbligatorio |

 

CorrelationId | Obbligatorio |

 

MajorVersion | Obbligatorio |

 

MinorVersion | Obbligatorio |

 

InitiatingRegistry | Obbligatorio |

 

CommitmentPeriod | Obbligatorio |

 

NewValueofReserve | Obbligatorio |

 

Parametri di uscita |

 

Result Identifier | Obbligatorio |

 

Response Code | Facoltativo |

 

Usi |

 

AuthenticateMessageWriteToFileCheckVersion |

 

Utilizzata da |

 

Non pertinente (servizio web)."; |

 

d) alla tabella XI bis-7 sono aggiunte le seguenti righe:

 

"IncreaseNAPallocationReserve | 7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7453 |

 

RemoveNAPallocationReserve | 7005, 7122, 7153, 7154, 7155, 7156, 7700, 7702 7454"; |

 

m) alla tabella XII-1 sono aggiunte, nel corretto ordine numerico, le seguenti righe:

 

"7453 | La quantità di quote aggiunte alla riserva deve essere un numero positivo. | |

 

7454 | La quantità di quote eliminate dalla riserva non deve superare le quote totali acquisite per ricostituzione."; | |

 

n) all'allegato XIV, il punto 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Il formato per la presentazione alla Commissione della tabella del piano nazionale di assegnazione è il seguente:

 

a) numero totale di quote rilasciate: il numero totale di quote assegnate per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;

 

b) numero totale di quote non assegnate agli impianti esistenti (riserva): il numero totale di quote (rilasciate o acquistate) accantonate per i nuovi entranti e per le aste per il periodo cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella;

 

c) anni: ogni anno cui si riferisce il piano nazionale di assegnazione deve essere inserito in un'unica cella, in ordine crescente;

 

d) codice identificativo dell'impianto: il codice deve essere inserito in celle singole, in ordine crescente. Gli impianti elencati comprendono gli impianti inclusi unilateralmente a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE ma non comprendono gli impianti esclusi temporaneamente a norma dell'articolo 27 della stessa direttiva;

 

e) quote assegnate: le quote da assegnare per un anno specifico a un determinato impianto devono essere inserite nella cella che interseca l'anno in questione con il codice identificativo dell'impianto.";

 

o) l'allegato XVI è così modificato:

 

a) il punto 4 bis è sostituito dal seguente:

 

"Le informazioni di seguito indicate devono essere pubblicate e aggiornate entro 7 giorni lavorativi dalla data delle eventuali modifiche:

 

a) la tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli impianti e la quantità di quote destinate a un'assegnazione successiva o alla vendita deve essere pubblicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata apportata la correzione;

 

b) le tariffe applicate per la creazione e la gestione annua dei conti di deposito in ciascun registro; gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all'amministratore centrale da parte dell'amministratore del registro entro 15 giorni lavorativi dalla modifica delle tariffe;

 

c) il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti di deposito personali dei registri.";

 

b) all'allegato XVI è soppresso il punto 4 ter;

 

c) il punto 12 bis è sostituito dal seguente testo:

 

"L'amministratore centrale mette a disposizione sull'area pubblica del sito web del CITL le seguenti informazioni:

 

a) a partire dal 30 aprile dell'anno (x+1) informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro per l'anno x che, prima della restituzione, non sono state trasferite;

 

b) un unico valore indicante il numero totale di quote, ERU e CER che, al giorno precedente, erano depositate in tutti i conti di deposito dei gestori e in tutti i conti di deposito personali di tutti i registri."

 

     Art. 91. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Gli articoli da 2 a 88 si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2012.

 

2. Il regolamento (CE) n. 2216/2004 è abrogato a partire dal 1 gennaio 2012.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

 

[2] GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.

 

[3] GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

 

[4] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

 

[5] GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

 

[6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[7] GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.

 

[8] GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.

 

 

ALLEGATO I

 

Informazioni riguardanti i conti delle Parti, i conti nazionali e i conti di deposito personali da trasmettere all'amministratore del registro

 

1. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica della persona che chiede la creazione del conto di deposito personale.

 

2. Prova dell'identità della persona che chiede la creazione del conto di deposito personale.

 

3. Identificatore alfanumerico specificato dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona per il conto. L'indicatore deve essere unico nell'ambito del registro.

 

4. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale designato per quel conto dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.

 

5. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario designato per quel conto dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona.

 

6. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati per quel conto dallo Stato membro, dalla Commissione o dalla persona, e relativi diritti di accesso al conto.

 

7. Prova dell'identità dei rappresentanti autorizzati del conto.

 

 

ALLEGATO II

 

CLAUSOLE E CONDIZIONI ESSENZIALI

 

Struttura ed effetto delle clausole e delle condizioni essenziali

 

1. Relazione tra titolari dei conti e amministratori dei registri.

 

Obblighi del titolare del conto e del rappresentante autorizzato

 

2. Obblighi riguardanti la sicurezza, il nome utente e le password, nonché l'accesso al sito web del registro.

 

3. Obbligo di inserire i dati sul sito web del registro e di verificare che i dati inseriti siano esatti.

 

4. Obbligo di rispettare le condizioni per l'uso del sito web del registro.

 

Obblighi dell'amministratore del registro

 

5. Obbligo di eseguire le istruzioni del titolare del conto.

 

6. Obbligo di registrare i dati relativi al titolare del conto.

 

7. Obbligo di creare, aggiornare o chiudere il conto nel rispetto delle disposizioni del regolamento.

 

Svolgimento delle procedure

 

8. Disposizioni riguardanti il completamento e la conferma delle procedure.

 

Pagamenti

 

9. Clausole e condizioni riguardanti le tariffe eventualmente applicate per la creazione e la tenuta dei conti.

 

Funzionamento del sito web del registro

 

10. Disposizioni riguardanti il diritto dell'amministratore del registro di apportare modifiche al sito web del registro.

 

11. Condizioni per l'uso del sito web del registro.

 

Garanzie

 

12. Esattezza delle informazioni.

 

13. Potere di avviare le procedure.

 

Modifica delle clausole essenziali per tenere conto delle modifiche del presente regolamento o delle modifiche della legislazione nazionale

 

Sicurezza e intervento in caso di violazioni della sicurezza

 

Risoluzione di controversie

 

14. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti.

 

Responsabilità

 

15. Limite di responsabilità dell'amministratore del registro.

 

16. Limite di responsabilità del titolare del conto.

 

Diritti dei terzi

 

Rappresentanza, comunicazioni e legge applicabile

 

 

ALLEGATO III

 

Informazioni relative ai conti di deposito dei gestori da trasmettere all'amministratore del registro

 

1. Punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate nel punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE [1]. Il nome del gestore deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas serra. Il nome dell'impianto deve corrispondere al nome indicato nella rispettiva autorizzazione a emettere gas serra.

 

2. Codice identificativo dell'autorizzazione a emettere gas serra specificato dall'autorità competente.

 

3. Codice identificativo dell'impianto.

 

4. Identificatore alfanumerico indicato dal gestore per il conto che, nell'ambito del registro, deve essere unico.

 

5. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato principale designato dal gestore per quel conto.

 

6. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica del rappresentante autorizzato secondario designato dal gestore per quel conto.

 

7. Nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati dal gestore per quel conto, e relativi diritti di accesso al conto.

 

8. Prova dell'identità dei rappresentanti autorizzati del conto di deposito del gestore.

 

[1] Decisione 2007/589/CE della Commissione, del 18 luglio 2007, che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1).

 

 

ALLEGATO IV

 

Obblighi di comunicazione imposti agli amministratori dei registri e all'amministratore centrale

 

INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO A PARTIRE DAI REGISTRI E DAL CITL

 

1. L'amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti da 2 a 5 relative al sistema dei registri nell'area pubblica del sito web del CITL, secondo i tempi indicati, e l'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna tali informazioni nell'area pubblica del sito web del proprio registro, secondo i tempi indicati.

 

2. Le informazioni di seguito indicate riguardanti ciascun conto devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto in un registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:

 

a) nome del titolare del conto: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro); per i conti di deposito del gestore, il nome del titolare del conto dovrebbe corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della rispettiva autorizzazione ad emettere gas serra;

 

b) identificatore alfanumerico: identificatore assegnato a ciascun conto, indicato dal titolare;

 

c) nome, indirizzo, città, codice postale, paese, numero di telefono, di fax e indirizzo di posta elettronica dei rappresentanti autorizzati principale, secondario e di eventuali altri rappresentanti autorizzati designati dal titolare del conto per quel determinato conto, a meno che l'amministratore del registro non consenta al titolare del conto di chiedere di mantenere riservate tutte queste informazioni o parte di esse e il titolare del conto non abbia richiesto per iscritto all'amministratore del registro di non pubblicare tutte queste informazioni o parte di esse.

 

3. Le informazioni di seguito indicate riguardanti ciascun conto devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva alla creazione del conto in un registro e devono essere aggiornate a scadenze settimanali:

 

a) punti da 1 a 3.1, da 3.4 a 4.5 e punto 6 delle informazioni che identificano l'impianto elencate al punto 14.1 dell'allegato I della decisione 2007/589/CE della Commissione;

 

b) codice identificativo dell'autorizzazione: il codice assegnato all'impianto associato al conto di deposito del gestore;

 

c) codice identificativo dell'impianto: il codice assegnato all'impianto associato al conto di deposito del gestore;

 

d) quote assegnate e rilasciate all'impianto associato al conto di deposito del gestore, che rientra nella tabella del piano nazionale di assegnazione ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE ed eventuali correzioni apportate alle suddette quote;

 

e) data dell'entrata in vigore dell'autorizzazione a emettere gas serra e data di creazione del conto.

 

4. Le informazioni supplementari di seguito indicate relative al conto di deposito del gestore dal 2005 in poi devono essere pubblicate alle date in appresso specificate:

 

a) il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l'impianto associato al conto di deposito del gestore per l'anno X devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell'anno (x + 1);

 

b) le quote e le ERU/CER restituite per l'anno x, indicate per codice identificativo dell'unità, devono essere pubblicate a partire dal 15 maggio dell'anno (x + 1);

 

c) il simbolo che indica se l'impianto associato al conto di deposito del gestore ha restituito o meno il numero di quote necessario per l'anno x entro il 30 aprile dell'anno (x + 1) ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2003/87/CE nonché le eventuali modifiche successive a tale stato in conformità delle correzioni apportate alle emissioni verificate a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 maggio dell'anno (x + 1). In base al valore relativo allo stato di adempimento dell'impianto e allo stato operativo del registro, sono indicati i seguenti simboli con le seguenti dichiarazioni:

 

Tabella IV-1: Dichiarazioni di adempimento

 

Valore dello stato di adempimento per l'anno x al 30 aprile dell'anno (x + 1) | Simbolo | Dichiarazione |

 

da visualizzare nel CITL e nei registri |

 

Numero totale di quote ed ERU/CER restituite per il periodo ≥ alle emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso | A | "Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di ERU/CER maggiore o uguale alle emissioni verificate" |

 

Numero totale di quote ed ERU/CER restituite per il periodo < delle emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso | B | "Entro il 30 aprile è stato restituito un numero di quote e di ERU/CER minore o uguale alle emissioni verificate" |

 

| C | "Fino al 30 aprile non sono state iscritte emissioni verificate" |

 

Le emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso sono state corrette dall'autorità competente | D | "Le emissioni verificate sono state corrette dall'autorità competente dopo il 30 aprile dell'anno x. L'autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l'impianto non è conforme per l'anno x." |

 

Le emissioni verificate nel periodo fino all'anno in corso sono state corrette dall'autorità competente | E | "Le emissioni verificate sono state corrette dall'autorità competente dopo il 30 aprile dell'anno x. L'autorità competente dello Stato membro ha stabilito che l'impianto è conforme per l'anno x." |

 

| X | "Fino al 30 aprile non è stato possibile iscrivere le emissioni verificate né/o restituire le quote perché la procedura di restituzione delle quote e/o la procedura di aggiornamento delle emissioni verificate è sospesa per il registro dello Stato membro." |

 

d) il simbolo che indica se il conto dell'impianto è bloccato deve essere pubblicato a partire dal 31 marzo dell'anno (x + 1).

 

5. Le informazioni di seguito indicate devono essere pubblicate e aggiornate entro una settimana dalla data delle eventuali modifiche:

 

a) la tabella del piano nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro che indica le quote assegnate agli impianti e la quantità di quote destinate a un'assegnazione successiva o alla vendita deve essere pubblicata e aggiornata dopo ogni correzione apportata alla tabella, indicando chiaramente dove è stata apportata la correzione;

 

b) le tariffe applicate per l'apertura e la gestione annua dei conti di deposito di ciascun registro devono essere pubblicate costantemente. Gli aggiornamenti di tali informazioni devono essere comunicati all'amministratore centrale da parte dell'amministratore del registro entro 15 giorni lavorativi dalla modifica delle tariffe;

 

c) il tipo di unità di Kyoto che possono essere detenute nei conti di deposito dei gestori e nei conti di deposito personali dei registri.

 

INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO A PARTIRE DA CIASCUN REGISTRO

 

6. L'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni contenute nei punti da 7 a 10 relativamente al proprio registro sull'area pubblica del sito web di quel registro, secondo i tempi specificati.

 

7. Le informazioni indicate di seguito per ciascun identificativo del progetto relativamente a una attività di progetto di cui all'articolo 6 del protocollo di Kyoto per la quale lo Stato membro ha rilasciato ERU devono essere pubblicate nel corso della settimana successiva al rilascio:

 

a) denominazione del progetto: denominazione unica del progetto;

 

b) ubicazione del progetto: Stato membro e città o regione in cui è eseguito il progetto;

 

c) anni di rilascio delle ERU: anni in cui sono state rilasciate le ERU a seguito dell'attività di progetto realizzata a norma dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto;

 

d) rapporti: tutta la documentazione relativa al progetto accessibile al pubblico in versione elettronica scaricabile, comprese eventualmente proposte e documenti relativi al monitoraggio, alla verifica e al rilascio delle ERU, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza previste dalla decisione 9/CMP.1 (Linee guida per l'applicazione dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto) della conferenza delle Parti della convenzione UNFCCC che funge da riunione delle Parti del protocollo di Kyoto;

 

e) eventuali tabelle degli accantonamenti stilate in conformità della decisione 2006/780/CE della Commissione [1].

 

8. Le informazioni indicate di seguito relative al deposito e alle operazioni, presentate in base al codice identificativo dell'unità e relative a quel registro per gli anni dal 2005 in poi, devono essere pubblicate alle seguenti date:

 

a) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU detenute in ogni conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni, delle sostituzioni o dei ritiri) al 1 gennaio dell'anno x deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5);

 

b) la quantità totale di AAU rilasciate nell'anno x in base alla quantità assegnata a norma dell'articolo 7 della decisione n. 280/2004/CE deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

c) la quantità totale di ERU rilasciate nell'anno x in base all'attività di progetto realizzata a norma dell'articolo 6 del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

d) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU acquisite da altri registri nell'anno x e l'identità dei conti e dei registri dai quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5);

 

e) la quantità totale di RMU rilasciate nell'anno x in base a ciascuna attività di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

f) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU trasferite ad altri registri nell'anno x e l'identità dei conti e dei registri verso i quali è avvenuto il trasferimento devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5);

 

g) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell'anno x in base alle attività di cui all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

h) la quantità totale di ERU, CER, AAU e RMU cancellate nell'anno x dopo che il comitato per il controllo dell'adempimento previsto dal protocollo di Kyoto ha stabilito che lo Stato membro non ha rispettato l'impegno di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo di Kyoto deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

i) la quantità totale di altre ERU, CER, AAU e RMU o quote cancellate nell'anno x e il riferimento all'articolo in base al quale tali unità di Kyoto o quote sono state cancellate ai sensi del presente regolamento devono essere pubblicati a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

j) la quantità totale di ERU, CER, AAU, RMU e quote ritirate nell'anno x deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

k) la quantità totale di ERU, CER e AAU riportate nell'anno x dal periodo di impegno precedente deve essere pubblicata a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 1);

 

l) la quantità totale di quote rimaste dal periodo di impegno precedente cancellate e sostituite nell'anno x deve essere pubblicata a partire dal 15 maggio dell'anno x;

 

m) le ERU, CER, AAU ed RMU detenute in ciascun conto (di deposito personale, di deposito del gestore, di deposito della Parte, delle cancellazioni o dei ritiri) al 31 dicembre dell'anno x devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5).

 

9. L'elenco delle persone autorizzate dallo Stato membro a detenere ERU, CER, AAU e/o RMU sotto la propria responsabilità deve essere pubblicato nel corso della settimana successiva alla data alla quale è stata concessa l'autorizzazione e deve essere aggiornato ogni settimana.

 

10. Il numero totale di CER e di ERU che i gestori possono restituire per ciascun periodo a norma dell'articolo 11 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE deve essere pubblicato in conformità dell'articolo 30, paragrafo 3, della suddetta direttiva.

 

INFORMAZIONI DISPONIBILI AL PUBBLICO A PARTIRE DAL CITL

 

11. L'amministratore centrale pubblica e aggiorna le informazioni di cui ai punti 12 e 13 relativamente al sistema dei registri sull'area pubblica del sito web del CITL, secondo le date specificate.

 

12. Le informazioni indicate di seguito relative a ciascuna operazione completata nell'ambito del sistema dei registri per l'anno x devono essere pubblicate a partire dal 15 gennaio dell'anno (x + 5):

 

a) codice identificativo del conto a partire dal quale avviene il trasferimento (conto di partenza);

 

b) codice identificativo del conto che effettua l'acquisizione (conto di destinazione);

 

c) nome del titolare del conto di partenza: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);

 

d) nome del titolare del conto di destinazione: titolare del conto (persona fisica/giuridica, gestore, Commissione, Stato membro);

 

e) quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione presentate in base al codice identificativo dell'unità;

 

f) codice identificativo dell'operazione;

 

g) data e ora alle quali l'operazione è stata completata (ora di Greenwich — GMT);

 

h) tipo di procedura: la classificazione di una procedura in base all'articolo 31.

 

13. L'amministratore centrale mette a disposizione sull'area pubblica del sito web del CITL le seguenti informazioni:

 

a) a partire dal 30 aprile dell'anno (x + 1), informazioni riguardanti la percentuale di quote restituite in ogni Stato membro per l'anno x che, prima della restituzione, non sono state trasferite;

 

b) a partire dal 1 marzo dell'anno (x + 1) informazioni riguardanti la somma delle emissioni verificate per Stato membro iscritte per l'anno x in percentuale rispetto alla somma delle emissioni verificate dell'anno (x – 1);

 

c) un valore indicante il numero totale di quote, ERU e CER che, al giorno precedente, erano depositate in tutti i conti di deposito dei gestori e tutti i conti di deposito personali di tutti i registri.

 

INFORMAZIONI DI CIASCUN REGISTRO DA METTERE A DISPOSIZIONE DEI TITOLARI DEI CONTI

 

14. L'amministratore di ciascun registro pubblica e aggiorna le informazioni di cui al punto 15 relative al proprio registro sull'area riservata del sito web del registro, secondo i tempi indicati.

 

15. Gli elementi relativi a ciascun conto indicati di seguito, presentati in base al codice identificativo dell'unità, sono pubblicati su richiesta del titolare del conto e possono essere visualizzati unicamente da quest'ultimo:

 

a) quote o unità di Kyoto detenute attualmente nel conto;

 

b) elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a f), della data e dell'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora di Greenwich — GMT), dello stato attuale dell'operazione proposta e di qualsiasi codice di risposta inviato dopo i controlli effettuati dal registro e dal CITL;

 

c) elenco delle quote o delle unità di Kyoto acquisite dal conto a seguito di operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g);

 

d) elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite dal conto a seguito di operazioni completate, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 12, lettere da a) a g).

 

[1] Decisione 2006/780/CE della Commissione, del 13 novembre 2006, finalizzata ad evitare la doppia contabilizzazione delle riduzioni delle emissioni di gas serra nell'ambito del sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni per le attività di progetto del protocollo di Kyoto in applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12).


[1] Abrogato dall'art. 79 del Regolamento (UE) n. 920/2010, con la decorrenza ivi prevista.