Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.5 azioni a favore dei paesi in transizione |
Data: | 19/03/2004 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 20.5.84 – Decisione 19 marzo 2004, n. 280.
Decisione n. 2004/280/CE della Commissione che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di alcuni prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 25 marzo 2004, n. L 87).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 42,
considerando quanto segue:
(1) A decorrere dal 1° maggio 2004, i prodotti d'origine animale ottenuti nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia («i nuovi Stati membri») devono essere commercializzati nel rispetto della pertinente regolamentazione comunitaria, segnatamente per quanto riguarda la struttura e l'igiene degli stabilimenti nonché il controllo e la bollatura sanitaria dei prodotti.
(2) In particolare, tali prodotti devono ottemperare ai requisiti stabiliti dalla
(3) Alcuni di questi prodotti di origine animale elaborati nei nuovi Stati membri prima della data di adesione potranno trovarsi in giacenza dopo la data di adesione. Tuttavia essi potrebbero non essere conformi a tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità.
(4) Al fine di facilitare la transizione dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello in vigore con l'applicazione della normativa veterinaria della Comunità, è opportuno stabilire misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.
(5) Queste misure devono tener conto dell'origine di detti prodotti di origine animale e delle scorte di materiale per il condizionamento e l'imballaggio nonché di etichette recanti marchi a stampa.
(6) A norma dell'articolo 53 dell'atto di adesione, si considera che i nuovi Stati membri abbiano ricevuto notifica della decisione al momento dell'adesione.
(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La presente decisione si applica ai prodotti di origine animale disciplinati dalle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE, 77/99/CEE, 89/437/CEE, 91/493/CEE, 91/495/CEE, 92/45/CEE, 92/46/CEE, 92/118/CEE e 94/65/CE e ottenuti prima del 1° maggio 2004 in stabilimenti della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia («i nuovi Stati membri»).
1. I prodotti di cui all'articolo 1 possono essere commercializzati dal 1° maggio al 30 aprile 2005 nel nuovo Stato membro di origine a condizione che rechino il marchio nazionale previsto in detto Stato membro prima del 1° maggio 2004 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano [1].
2. Gli Stati membri verificano, conformemente alla
In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano dal 1° maggio al 30 aprile 2005 gli scambi dei prodotti di cui all'articolo 1 che sono ottenuti in stabilimenti autorizzati per l'esportazione nella Comunità, a condizione che detti prodotti:
a) rechino il bollo sanitario per l'esportazione nella Comunità dello stabilimento in questione;
b) siano accompagnati da un documento conforme a quello previsto dalle direttive menzionate all'articolo 1, in cui le autorità competenti dei nuovi Stati membri di origine certificano quanto segue:
«Prodotto prima del 1° maggio 2004, conformemente alla
Le scorte di materiale prestampato per il condizionamento e l'imballaggio e di etichette recanti il marchio prescritto nel nuovo Stato membro di origine prima del 1° maggio 2004 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, possono essere utilizzati fino al 30 aprile 2005 per la commercializzazione sul mercato interno di cui all'articolo 2.
La presente decisione si applica con riserva dell'entrata in vigore e a decorrere dalla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
[1] Comma così modificato dall’art. 1 della
[2] Articolo così modificato dall’art. 1 della
[3] Articolo così modificato dall’art. 1 della