Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 13/12/2011 |
Numero: | 91 |
Sommario |
Art. 1. 1. La presente direttiva concerne l’indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare |
Art. 2. 1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1 |
Art. 3. La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione |
Art. 4. Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera "L" figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che a [...] |
Art. 5. Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché [...] |
Art. 6. La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell’Unione |
Art. 7. La direttiva n. 89/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale [...] |
Art. 8. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Art. 9. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 3.3.1005 - Direttiva 13 dicembre 2011, n. 91.
Direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare
(G.U.U.E. 16 dicembre 2011, n. L 334)
(codificazione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.
(3) Gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno.
(4) L’indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull’identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.
(5) La
(6) A livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce un obbligo generalizzato. L’Unione è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale.
(7) È pertanto opportuno prevedere le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla gestione di un sistema comune di identificazione delle partite.
(8) L’efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione. È tuttavia opportuno escludere taluni prodotti e operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all’inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli.
(9) Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l’acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l’indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia, per questi prodotti l’indicazione della partita dovrebbe figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple.
(10) La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti presentati alla rinfusa o ai prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo.
(11) Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, dovrebbe spettare all’operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente.
(12) Per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è opportuno che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale.
(13) Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla
(14) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato I, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1. La presente direttiva concerne l’indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Si intende per "partita", ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.
1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un’indicazione come previsto dall’articolo 1, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) ai prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:
i) venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;
ii) avviati verso organizzazioni di produttori; o
iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;
c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2;
d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L’indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.
La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione.
Le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera "L", salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.
Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera "L" figurano sull’imballaggio preconfezionato o su un’etichetta che a esso si accompagna.
Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’occorrenza la lettera "L" figurano sull’imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.
Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.
Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l’indicazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell’ordine almeno il giorno e il mese.
La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell’Unione.
La Commissione pubblica e aggiorna l’elenco delle disposizioni in questione.
La
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34.
[2] Posizione del Parlamento europeo dell’ 11 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’ 8 novembre 2011.
[3] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.
[4] Cfr. allegato I, parte A.
[5] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.
ALLEGATO I
PARTE A
Direttiva abrogata con elenco delle modificazioni successive
(di cui all’articolo 7)
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio | (GU L 65 dell’11.3.1992, pag. 32). |
PARTE B
Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale
(di cui all’articolo 7)
Direttiva |
Termine di recepimento | |
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89/396/CEE |
20 giugno 1990 [1] | |
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91/238/CEE |
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92/11/CEE |
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[*] Ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della
ALLEGATO II
Tavola di concordanza
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Presente direttiva | |
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Articolo 1 |
Articolo 1 | |
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Articolo 2, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 2, paragrafi 1 e 2 | |
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Articolo 2, paragrafo 3 |
— | |
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Articoli da 3 a 6 |
Articoli da 3 a 6 | |
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Articolo 7 |
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Articolo 7 | |
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Articolo 8 | |
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Articolo 8 |
Articolo 9 | |
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Allegato I | |
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Allegato II | |