Settore: | Normativa europea |
Materia: | 3. politica industriale e mercato interno |
Capitolo: | 3.3 ravvicinamento delle legislazioni |
Data: | 18/10/2005 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 3.3.874 - Direttiva 18 ottobre 2005, n. 67.
Direttiva n. 2005/67/CE della Commissione che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(G.U.U.E. 19 ottobre 2005, n. L 273).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La
(2) Le disposizioni di cui all’appendice 1 dell’allegato I della
(3) In data 29 marzo 2005, il Consiglio OCSE ha approvato la decisione C(2005) 1, contenente le nuove versioni dei codici OCSE per le prove dei trattori agricoli e forestali.
(4) È opportuno adeguare i riferimenti ai codici OCSE contenuti nelle direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE per tenere conto della decisione C(2005) 1 del Consiglio OCSE.
(5) Le direttive 86/298/CEE, 87/402/CEE e 2003/37/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.
(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Gli allegati I, II e III della
Gli allegati I e II della
Gli allegati I e II della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
Gli allegati I, II e III della
1) Nell’allegato I, parte 4, punto 3.6.1., la dicitura «codice 1 o 2 dell’OCSE» è sostituita dalla dicitura «codice 2 dell’OCSE».
2) L'allegato II è modificato come segue:
a) Alla linea 26.1., capitolo B, parte I, la dicitura «Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza» è sostituita dalla dicitura «Ancoraggi delle cinture di sicurezza (3)
(3) Il numero minimo di punti di ancoraggio obbligatori per i trattori delle categorie T1, T2, T3, C1, C2 e C3 è di due, come previsto dall’allegato I, appendice 1, della
b) La parte II.C del capitolo B è sostituita dal testo seguente:
«Parte II.C
Corrispondenza con i codici normalizzati dell’OCSE
I documenti di prova (completi) conformi ai codici OCSE elencati qui di seguito sono utilizzabili in alternativa ai verbali di prova redatti in conformità delle direttive specifiche corrispondenti.
N. assegnato nella tabella della parte I (direttive specifiche corrispondenti) |
Oggetto |
Codice OCSE (*) |
10.1. 77/536/CEE |
Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova dinamica) |
Codice 3 |
26.1. 76/115/CEE |
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|
16.1. 79/622/CEE |
Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova statica) |
Codice 4 |
26.1. 76/115/CEE |
|
|
19.1. 86/298/CEE |
Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte posteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta |
Codice 7 |
26.1. 76/115/CEE |
|
|
21.1. 87/402/CEE |
Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte anteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta |
Codice 6 |
26.1. 76/115/CEE |
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DS (**) |
Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli |
Codice 8 |
26.1. 76/115/CEE |
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(*) I documenti di prova devono essere conformi alla decisione C(2005) 1 dell’OCSE. L’equivalenza del documento di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati.
Durante un periodo transitorio di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web dell’OCSE, ovvero fino al 21 aprile 2006, possono essere accettate anche le relazioni sulle prove conformi ai codici di cui alla decisione C(2000) 59, nella versione modificata da ultimo dalla decisione C(2003) 252.
(**) DS: sarà oggetto di una direttiva specifica.»
3) Nell’allegato III, parte I.A, punto 3.6.1., la dicitura «codice OCSE 1 o 2» è sostituita dalla dicitura «codice OCSE 2».
ALLEGATO II
Gli allegati I e II della
1) Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della
2) L'allegato II è sostituito dalla dicitura seguente:
«ALLEGATO II
Prescrizioni tecniche
I requisiti tecnici per l’omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte posteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 7 della
ALLEGATO III
Gli allegati I e II della
1) Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:
«Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 6 della
2) L'allegato II è sostituito dalla dicitura seguente:
«ALLEGATO II
Prescrizioni tecniche
I requisiti tecnici per l’omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte anteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 6 della