§ 3.3.874 - Direttiva 18 ottobre 2005, n. 67.
Direttiva n. 2005/67/CE della Commissione che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:18/10/2005
Numero:67


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     
Art. 5.     
Art. 6.     


§ 3.3.874 - Direttiva 18 ottobre 2005, n. 67.

Direttiva n. 2005/67/CE della Commissione che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l’omologazione dei trattori agricoli o forestali (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 19 ottobre 2005, n. L 273).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, in particolare l’articolo 12,

     vista la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, in particolare l’articolo 11,

     vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli che abroga la direttiva 74/150/CEE, in particolare l’articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

     considerando quanto segue:

      (1) La direttiva 2003/37/CE ha introdotto il nuovo obbligo del montaggio di ancoraggi per cinture di sicurezza per l’omologazione CE di veicoli agricoli o forestali completi in conformità con la direttiva 76/115/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore. Giacché la direttiva 76/115/CEE contempla l’omologazione di varie categorie di veicoli a motore non agricoli, è necessario specificare quali disposizioni di tale direttiva si applichino a determinati trattori agricoli o forestali.

      (2) Le disposizioni di cui all’appendice 1 dell’allegato I della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti di categoria N3 sono adeguate per trattori la cui velocità massima prevista è pari o inferiore a 40 km/h.

      (3) In data 29 marzo 2005, il Consiglio OCSE ha approvato la decisione C(2005) 1, contenente le nuove versioni dei codici OCSE per le prove dei trattori agricoli e forestali.

      (4) È opportuno adeguare i riferimenti ai codici OCSE contenuti nelle direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE per tenere conto della decisione C(2005) 1 del Consiglio OCSE.

      (5) Le direttive 86/298/CEE, 87/402/CEE e 2003/37/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.

      (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     Gli allegati I, II e III della direttiva n. 2003/37/CE sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     Gli allegati I e II della direttiva n. 86/298/CEE sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

 

          Art. 3.

     Gli allegati I e II della direttiva n. 87/402/CEE sono modificati conformemente all'allegato III della presente direttiva.

 

          Art. 4.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO I

 

     Gli allegati I, II e III della direttiva n. 2003/37/CE sono modificati come segue:

     1) Nell’allegato I, parte 4, punto 3.6.1., la dicitura «codice 1 o 2 dell’OCSE» è sostituita dalla dicitura «codice 2 dell’OCSE».

     2) L'allegato II è modificato come segue:

     a) Alla linea 26.1., capitolo B, parte I, la dicitura «Punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza» è sostituita dalla dicitura «Ancoraggi delle cinture di sicurezza (3)

(3) Il numero minimo di punti di ancoraggio obbligatori per i trattori delle categorie T1, T2, T3, C1, C2 e C3 è di due, come previsto dall’allegato I, appendice 1, della direttiva 76/115/CEE per i sedili centrali rivolti verso l'avanti della categoria di veicoli N3. Per tali categorie di trattori si applicano i carichi di prova previsti ai punti 5.4.3. e 5.4.4. dell’allegato I di tale direttiva per i veicoli della categoria N3

     b) La parte II.C del capitolo B è sostituita dal testo seguente:

     «Parte II.C

     Corrispondenza con i codici normalizzati dell’OCSE

     I documenti di prova (completi) conformi ai codici OCSE elencati qui di seguito sono utilizzabili in alternativa ai verbali di prova redatti in conformità delle direttive specifiche corrispondenti.

 

N. assegnato nella tabella della parte I (direttive specifiche corrispondenti)

Oggetto

Codice OCSE (*)

10.1. 77/536/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova dinamica)

Codice 3

26.1. 76/115/CEE

 

 

16.1. 79/622/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli (prova statica)

Codice 4

26.1. 76/115/CEE

 

 

19.1. 86/298/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte posteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta

Codice 7

26.1. 76/115/CEE

 

 

21.1. 87/402/CEE

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione montati sulla parte anteriore dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata ridotta

Codice 6

26.1. 76/115/CEE

 

 

DS (**)

Prove ufficiali dei dispositivi di protezione dei trattori agricoli o forestali a cingoli

Codice 8

26.1. 76/115/CEE

 

 

 

(*) I documenti di prova devono essere conformi alla decisione C(2005) 1 dell’OCSE. L’equivalenza del documento di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati.

Durante un periodo transitorio di un anno decorrente dalla data di pubblicazione della decisione sul sito web dell’OCSE, ovvero fino al 21 aprile 2006, possono essere accettate anche le relazioni sulle prove conformi ai codici di cui alla decisione C(2000) 59, nella versione modificata da ultimo dalla decisione C(2003) 252.

(**) DS: sarà oggetto di una direttiva specifica.»

 

     3) Nell’allegato III, parte I.A, punto 3.6.1., la dicitura «codice OCSE 1 o 2» è sostituita dalla dicitura «codice OCSE 2».

 

 

ALLEGATO II

 

     Gli allegati I e II della direttiva n. 86/298/CEE sono modificati come segue:

     1) Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.»

     2) L'allegato II è sostituito dalla dicitura seguente:

     «ALLEGATO II

     Prescrizioni tecniche

     I requisiti tecnici per l’omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte posteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.1.4 (“Relazioni sulle prove”), 3.4 (“Modifiche minori”), 3.5 (“Etichettatura”) e 3.6 (“Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza”).»

 

 

ALLEGATO III

 

     Gli allegati I e II della direttiva n. 87/402/CEE sono modificati come segue:

     1) Nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

     «Si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al punto 1 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione del punto 1.1.»

     2) L'allegato II è sostituito dalla dicitura seguente:

     «ALLEGATO II

     Prescrizioni tecniche

     I requisiti tecnici per l’omologazione dei dispositivi di protezione, montati sulla parte anteriore, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta, sono quelli di cui al punto 3 del codice 6 della decisione OCSE C(2005) 1 del 29 marzo 2005, ad eccezione dei punti 3.2.4 (“Relazioni sulle prove”), 3.5 (“Modifiche minori”), 3.6 (“Etichettatura”) e 3.7 (“Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza”).»