§ 3.3.814 – Direttiva 26 maggio 2003, n. 37.
Direttiva n. 2003/37/CE del Parlamento europeo relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro [...]


Settore:Normativa europea
Materia:3. politica industriale e mercato interno
Capitolo:3.3 ravvicinamento delle legislazioni
Data:26/05/2003
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Campo d'applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Domanda di omologazione CE del tipo.
Art. 4.  Il procedimento di omologazione CE del tipo.
Art. 5.  Modifiche delle omologazioni CE del tipo.
Art. 6.  Certificato di conformità e marchio di omologazione CE del tipo.
Art. 7.  Immatricolazione, vendita e messa in circolazione.
Art. 8.  Esenzione.
Art. 9.  Veicoli prodotti in piccole serie.
Art. 10.  Veicoli di fine serie.
Art. 11.  Incompatibilità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche.
Art. 12.  Equivalenza.
Art. 13.  Provvedimenti relativi alla conformità della produzione.
Art. 14.  Obbligo di informazione.
Art. 15.  Clausole di salvaguardia.
Art. 16.  Non conformità al tipo omologato.
Art. 17.  Verifica della non conformità.
Art. 18.  Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili.
Art. 19.  Modifica degli allegati alla presente direttiva e delle direttive particolari.
Art. 20.  Comitato.
Art. 21.  Notifica delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo e dei servizi tecnici.
Art. 22.  Attuazione.
Art. 23.  Misure di applicazione dell'omologazione CE del tipo.
Art. 24.  Abrogazione.
Art. 25.  Entrata in vigore.
Art. 26.  Destinatari.


§ 3.3.814 – Direttiva 26 maggio 2003, n. 37.

Direttiva n. 2003/37/CE del Parlamento europeo relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.U.E. 9 luglio 2003, n. L 171).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Nel quadro dell'armonizzazione delle procedure di omologazione è diventato indispensabile allineare le disposizioni della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, a quelle della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi  e a quelle della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote.

     (2) Dato che la direttiva 74/150/CEElimita l'applicazione della procedura di omologazione comunitaria ai trattori agricoli o forestali a ruote, risulta indispensabile anche estendere il campo d'applicazione ad altre categorie di veicoli agricoli o forestali. La presente direttiva costituisce pertanto un primo passo verso la regolamentazione di altri veicoli agricoli a motore.

     (3) È opportuno considerare anche che, per taluni veicoli costruiti in numero limitato o in fine serie, o grazie a progressi tecnici non coperti da una direttiva particolare, è necessario istituire una procedura di deroga.

     (4) Poiché la presente direttiva è basata sul principio dell'armonizzazione totale, è necessario prevedere un periodo transitorio sufficientemente lungo prima di rendere obbligatoria l'omologazione CE, affinché i costruttori di tali veicoli possano adeguarsi alle nuove procedure armonizzate.

     (5) In seguito alla decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto"), è necessario conformarsi alle varie regolamentazioni internazionali alle quali la Comunità ha aderito. È altresì opportuno armonizzare talune prove con quelle definite dai codici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

     (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

     (7) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto principi generali del diritto comunitario.

     (8) La direttiva 74/150/CEEha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalità, procedere alla sua codificazione,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Campo d'applicazione.

     1. La presente direttiva si applica all'omologazione dei veicoli costruiti in una sola tappa o in più tappe. La presente direttiva si applica ai veicoli definiti all'articolo 2, lettera d), aventi una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h.

     La presente direttiva si applica altresì all'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche previsti per tali veicoli.

     2. La presente direttiva non si applica:

     a) all'approvazione di veicoli singoli.

     Tuttavia talune categorie di veicoli che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva e per le quali è obbligatoria l'omologazione CE possono essere oggetto di tale procedura;

     b) alle macchine progettate appositamente per usi forestali, quali le macchine a strascico (skidder) o autocaricanti (forwarder) per l'esbosco, come definito dalla norma ISO 6814:2000;

     c) alle macchine forestali costruite su telai di macchine per movimento terra definite dalla norma ISO 6165:2001;

     d) alle macchine intercambiabili completamente portate durante la circolazione stradale.

 

     Art. 2. Definizioni.

     Ai fini della presente direttiva si intende per:

     a) "omologazione CE del tipo": procedura tramite la quale uno Stato membro certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva; l'omologazione CE dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche può anche essere denominata "omologazione CE del componente";

     b) "omologazione CE del tipo in più fasi": procedura con cui uno o più Stati membri certificano che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme ai requisiti tecnici della presente direttiva;

     c) "approvazione di veicoli singoli": procedura tramite la quale uno Stato membro certifica che un veicolo approvato individualmente è conforme alle norme nazionali di tale Stato;

     d) "veicolo": qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi, incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attività agricola o forestale;

     e) "categoria del veicolo": insieme di veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche;

     f) "tipo di veicolo": i veicoli di una determinata categoria, identici almeno per gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo A. Un tipo di veicolo può comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A;

     g) "veicolo base": qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE del tipo in più fasi;

     h) "veicolo incompleto": qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni della presente direttiva, deve essere completato in almeno una fase successiva;

     i) "veicolo completato": il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione del tipo in più fasi e che è conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti della presente direttiva;

     j) "trattore": qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori;

     k) "rimorchio": qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali. Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico è in parte trasportato dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è superiore o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali;

     l) "macchina intercambiabile trainata": dispositivo impiegato nell'attività agricola o forestale, progettato per essere trainato da un trattore e che modifica la funzione di quest'ultimo oppure apporta una nuova funzione; essa può inoltre essere dotata di una piattaforma di carico concepita e realizzata per accogliere gli attrezzi e i dispositivi necessari per l'esecuzione del lavoro, nonché per il deposito temporaneo delle materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti i veicoli agricoli o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli è inferiore a 3,0;

     m) "sistema": una serie di dispositivi combinati per svolgere una determinata funzione nel veicolo;

     n) "componente": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale può essere omologato indipendentemente dal veicolo;

     o) "entità tecnica": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi determinati di veicoli;

     p) "costruttore": la persona fisica o giuridica che è responsabile nei confronti delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e per garantire la conformità della produzione indipendentemente dal coinvolgimento diretto o meno della suddetta persona fisica o giuridica in tutte le fasi della realizzazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica; sono considerati costruttori anche:

     i) le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare, realizzano o fanno realizzare per uso personale un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica;

     ii) le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in circolazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica sono responsabili della loro conformità alla presente direttiva.

     In appresso qualsiasi riferimento al termine "costruttore" deve essere inteso al costruttore o al suo mandatario.

     Un mandatario del costruttore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, debitamente designata dal costruttore affinché lo rappresenti presso l'autorità competente e agisca a suo nome nel settore contemplato dalla presente direttiva;

     q) "messa in circolazione": il primo utilizzo di un veicolo all'interno della Comunità, conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, prima del primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come messa in circolazione la prima registrazione o immissione sul mercato;

     r) "autorità competenti per l'omologazione CE del tipo": le autorità di uno Stato membro responsabili di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica che rilasciano e, se necessario, revocano le omologazioni CE del tipo, assicurano il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati membri e verificano le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione;

     s) "servizio tecnico": l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di uno Stato membro. Questa funzione può essere svolta dalle autorità stesse competenti per l'omologazione CE;

     t) "direttive particolari": le direttive di cui all'allegato II capitolo B;

     u) "scheda di omologazione CE del tipo": le schede di cui all'allegato II, capitolo C o all'allegato corrispondente di una direttiva particolare, indicanti le informazioni che le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo devono fornire;

     v) "scheda informativa": una delle schede che figurano nell'allegato I o nel corrispondente allegato di una direttiva particolare, nella quale sono elencate le informazioni che il richiedente è tenuto a fornire;

     w) "fascicolo del costruttore": il fascicolo o la documentazione completi contenenti i dati, i disegni e le fotografie elencati nell'allegato I, che il richiedente fornisce al servizio tecnico o alle autorità competenti in materia di omologazione conformemente alla scheda informativa di una direttiva particolare o della presente direttiva;

     x) "fascicolo di omologazione CE del tipo": il fascicolo del costruttore accompagnato dai verbali di prova o dagli altri documenti che i servizi tecnici o le autorità competenti per l'omologazione hanno aggiunto nello svolgimento delle loro funzioni;

     y) "indice del fascicolo di omologazione CE del tipo": il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile;

     z) "certificato di conformità": il documento di cui all'allegato III, rilasciato dal costruttore per certificare che un determinato veicolo, omologato in conformità della presente direttiva, è conforme a tutte le disposizioni regolamentari in vigore al momento della sua produzione e indicante che il veicolo può essere immatricolato o messo in circolazione in tutti gli Stati membri senza ulteriori ispezioni.

 

     Art. 3. Domanda di omologazione CE del tipo.

     1. La domanda di omologazione di un veicolo è presentata dal costruttore alle autorità competenti per l'omologazione CE di uno Stato membro. Alla domanda è allegato il fascicolo del costruttore contenente le informazioni richieste dall'allegato I.

     Per l'omologazione CE di sistemi, componenti ed entità tecniche, il fascicolo del costruttore è messo a disposizione delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo fino alla data di rilascio o di rifiuto della medesima.

     2. Nel caso di un'omologazione CE in più fasi, il richiedente deve fornire:

     a) nella prima fase, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione del tipo richieste per un veicolo completo, corrispondenti allo stato di costruzione del veicolo base;

     b) nella seconda e nelle successive fasi, le parti del fascicolo del costruttore e le schede di omologazione CE del tipo corrispondenti alla fase attuale di costruzione, nonché una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente; il costruttore deve inoltre fornire un elenco dettagliato delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti.

     3. La domanda d'omologazione di un tipo di sistema, componente o entità tecnica deve essere presentata dal costruttore alle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di uno Stato membro. Alla domanda va allegato il fascicolo del costruttore, in conformità della direttiva particolare.

     4. Qualsiasi domanda di omologazione CE relativa a un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica può essere presentata presso un solo Stato membro. Per ogni tipo da omologare deve essere presentata una domanda separata.

 

     Art. 4. Il procedimento di omologazione CE del tipo.

     1. Ciascuno Stato membro rilascia:

     a) un'omologazione CE del tipo ai tipi di veicoli conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che, a seconda della categoria, soddisfano i requisiti tecnici di tutte le direttive particolari di cui all'allegato II, capitolo B;

     b) un'omologazione CE del tipo in più fasi ai veicoli base, incompleti o completati conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici delle direttive particolari di cui all'allegato II, capitolo B;

     c) un'omologazione CE del tipo di sistema, di componente o di entità tecnica a tutti i tipi di sistemi, di componenti o di entità tecniche conformi alle informazioni contenute nel fascicolo del costruttore e che soddisfano i requisiti tecnici della direttiva particolare corrispondente, indicata nell'allegato II, capitolo B.

     Qualora il sistema, il componente o l'entità tecnica da omologare svolgano la loro funzione o presentino una caratteristica specifica solo in connessione con altri elementi del veicolo e, per tale motivo, la conformità ad uno o più requisiti possa essere verificata solo se il sistema, il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con ad altri elementi del veicolo, siano essi reali o simulati, la portata dell'omologazione CE del tipo di sistema, del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza.

     In tal caso nella scheda di omologazione CE del tipo del suddetto sistema, componente o della suddetta entità tecnica vanno indicate le eventuali restrizioni dell'uso e le eventuali condizioni di installazione. Il rispetto di tali restrizioni e condizioni è verificato al momento dell'omologazione CE del tipo del veicolo.

     2. Tuttavia, se uno Stato membro ritiene che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica, pur conforme alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, rischia di compromettere gravemente la sicurezza stradale, la qualità dell'ambiente o la sicurezza sul lavoro, può rifiutare di concedere l'omologazione CE del tipo. Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

     3. Entro il termine di un mese le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di ciascuno Stato membro inviano ai propri omologhi degli altri Stati membri una copia della scheda di omologazione CE del tipo, corredata degli allegati di cui al capitolo C, allegato II, per ogni tipo di veicolo per cui l'omologazione CE del tipo è stata rilasciata, rifiutata o revocata.

     4. Le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di ciascuno Stato membro inviano ogni mese ai propri omologhi degli altri Stati membri un elenco (contenente i dati di cui all'allegato VI) delle omologazioni CE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o revocate nel corso dello stesso mese.

     Tali autorità, su richiesta dell'autorità competente per l'omologazione CE del tipo di un altro Stato membro, inviano immediatamente a quest'ultima copia della scheda di omologazione del tipo di sistema, del componente o dell'entità tecnica e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun tipo di sistema, componente o entità tecnica per il quale hanno rilasciato, rifiutato o revocato l'omologazione CE del tipo.

 

     Art. 5. Modifiche delle omologazioni CE del tipo.

     1. Lo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo prende i provvedimenti necessari per essere informato di qualsiasi modifica delle informazioni che figurano nel fascicolo di omologazione.

     2. La domanda di modifica di un'omologazione CE del tipo è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria.

     3. Per quanto riguarda l'omologazione CE del tipo, ove siano mutate le indicazioni che figurano nel fascicolo di omologazione, le autorità di omologazione CE del tipo dello Stato membro in questione rilasciano, se necessario, la pagina o le pagine modificate del fascicolo di omologazione CE del tipo, indicando chiaramente su ciascuna pagina modificata la natura della modifica e la data del nuovo rilascio.

     La prescrizione di cui sopra si considera rispettata anche dal rilascio di una versione coordinata e aggiornata del fascicolo di omologazione CE del tipo, accompagnata da una descrizione dettagliata delle modifiche.

     4. Ogni volta che sono rilasciate pagine modificate o una versione coordinata e aggiornata, viene modificato anche l'indice del fascicolo di omologazione CE del tipo (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle modifiche più recenti o la data della versione coordinata e aggiornata.

     5. La modifica è considerata come un'estensione e le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione CE del tipo originaria pubblicano una scheda di omologazione CE del tipo rivista, fornita di un numero d'estensione, che indichi chiaramente il motivo dell'estensione e la data della nuova pubblicazione:

     a) se sono necessarie nuove ispezioni;

     b) se una delle informazioni della scheda di omologazione CE del tipo, eccetto gli allegati, è stata modificata;

     c) se i requisiti di una direttiva particolare, applicabile alla data a partire dalla quale è vietata la prima messa in circolazione, sono stati modificati a partire dalla data che figura attualmente sulla scheda di omologazione CE del tipo.

     6. Se le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria CE del tipo ritengono che la modifica di un fascicolo di omologazione CE del tipo giustifichi nuove ispezioni o nuove prove o nuove verifiche, ne informano il costruttore e rilasciano i documenti di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 solo previo esito positivo delle nuove prove o verifiche.

 

     Art. 6. Certificato di conformità e marchio di omologazione CE del tipo.

     1. Quale detentore di una scheda di omologazione CE del tipo, il costruttore redige un certificato di conformità.

     Questo certificato, i cui modelli figurano nell'allegato III, accompagna ciascun tipo di veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformità del tipo di veicolo omologato.

     2. Tuttavia, a fini di tassazione o di immatricolazione dei veicoli, gli Stati membri possono chiedere, previa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri con almeno tre mesi di anticipo, che siano aggiunti nel certificato elementi non previsti nell'allegato III, purché essi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici.

     3. Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo di un sistema, componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità fabbricati in conformità del tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la direttiva particolare lo prevede, il numero o il marchio di omologazione CE del tipo.

     4. Il costruttore detentore di una scheda di omologazione CE del tipo che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), prevede restrizioni di utilizzazione del sistema, del componente o dell'entità tecnica in questione, fornisce, per ciascun sistema, componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.

 

     Art. 7. Immatricolazione, vendita e messa in circolazione.

     1. Ogni Stato membro immatricola veicoli nuovi omologati per tipo, ne autorizza la vendita oppure la messa in circolazione per motivi inerenti alla costruzione o al funzionamento solo se tali veicoli sono provvisti di un certificato di conformità valido.

     Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro non può vietarne la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva o la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.

     2. Ciascuno Stato membro autorizza la vendita o la messa in circolazione di sistemi, componenti o entità tecniche separate unicamente se tali sistemi, componenti o entità tecniche soddisfano i requisiti delle direttive particolari corrispondenti e i requisiti di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

 

     Art. 8. Esenzione.

     1. I requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non si applicano ai veicoli previsti per l'utilizzo da parte delle forze armate, della protezione civile, dei servizi di lotta contro l'incendio e responsabili per il mantenimento dell'ordine, né ai veicoli omologati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

     2. Ciascuno Stato membro, su richiesta del costruttore, può esentare dall'applicazione di una o più disposizioni di una o più direttive particolari i veicoli di cui agli articoli 9, 10 e 11.

     Gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri ogni anno l'elenco delle deroghe concesse.

 

     Art. 9. Veicoli prodotti in piccole serie.

     Per i veicoli prodotti in piccole serie, il numero di veicoli immatricolati, messi in vendita o in circolazione ogni anno in ciascuno Stato membro è limitato al numero massimo di unità indicate nell'allegato V, sezione A.

     Ogni anno, gli Stati membri inviano alla Commissione l'elenco delle omologazioni di tali veicoli. Lo Stato membro che rilascia dette omologazioni CE del tipo invia copia della scheda informativa, della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle autorità competenti per l'omologazione degli altri Stati membri designate dal costruttore, con l'indicazione della natura delle deroghe concesse. Entro un termine di tre mesi, i suddetti Stati membri decidono se accettano, e per quale numero di unità, l'omologazione CE del tipo dei veicoli da immatricolare nel proprio territorio.

 

     Art. 10. Veicoli di fine serie.

     1. Per i veicoli di fine serie, su richiesta del costruttore, gli Stati membri, entro i limiti quantitativi di cui all'allegato V, sezione B e durante il periodo limitato di cui al terzo comma del presente punto, possono immatricolare e autorizzare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi conformi ad un tipo di veicolo la cui omologazione non è più valida.

     Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che:

     a) si trovavano nel territorio della Comunità; e

     b) sono accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato al momento in cui l'omologazione CE del tipo di veicolo in questione era ancora valida, ma che non erano stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione di validità di detta omologazione.

     Questa possibilità è limitata a 24 mesi per i veicoli completi e 30 mesi per i veicoli completati, a decorrere dalla data in cui l'omologazione CE del tipo ha cessato di avere validità.

     2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 a uno o più tipi di veicoli di una categoria determinata, il costruttore ne fa richiesta alle autorità competenti di ogni Stato membro interessato dalla messa in circolazione di questi tipi di veicoli. La domanda deve precisare i motivi tecnici e/o economici che la giustificano.

     Entro 3 mesi detti Stati membri decidono se autorizzare l'immatricolazione nel loro territorio del tipo di veicolo in oggetto e, in caso affermativo, circa il numero di unità.

     Ciascuno Stato membro interessato dalla messa in circolazione di questi tipi di veicoli garantisce che il costruttore osservi le disposizioni di cui all'allegato V, sezione B.

 

     Art. 11. Incompatibilità di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche.

     Per i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche progettati secondo tecniche o principi incompatibili con uno o più requisiti di una o più direttive particolari:

     a) uno Stato membro può rilasciare un'omologazione CE provvisoria del tipo. In tal caso esso deve inviare entro un mese una copia della scheda di omologazione CE del tipo e dei relativi allegati alle autorità competenti in materia di omologazione CE del tipo degli altri Stati membri e alla Commissione. Nel contempo, esso chiede alla Commissione di essere autorizzato a rilasciare un'omologazione CE del tipo in conformità della presente direttiva.

     La domanda è accompagnata da un fascicolo contenente i seguenti elementi:

     i) i motivi per cui le tecniche o i principi di cui trattasi rendono il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica incompatibile con i requisiti di una o più direttive particolari applicabili;

     ii) una descrizione dei problemi di sicurezza, di protezione ambientale o di sicurezza del lavoro esaminati ed i provvedimenti adottati;

     iii) una descrizione delle prove, con i relativi risultati, le quali dimostrino che è garantito un livello di sicurezza, di protezione ambientale e di sicurezza del luogo di lavoro almeno equivalente a quello garantito da una o più direttive particolari applicabili.

     b) Entro un termine di 3 mesi a partire dalla data di ricevimento della documentazione completa, la Commissione presenta un progetto di decisione al comitato di cui all'articolo 20, paragrafo 1. Seguendo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione decide se autorizzare lo Stato membro a rilasciare un'omologazione CE del tipo a titolo della presente direttiva.

     Solo la domanda di autorizzazione e il progetto di decisione sono trasmessi agli Stati membri nelle loro lingue ufficiali.

     c) Se la domanda è approvata, lo Stato membro interessato può rilasciare un'omologazione CE del tipo in conformità della presente direttiva. In tal caso la decisione deve indicare anche se debbano essere imposte restrizioni per quanto riguarda la validità. La validità dell'omologazione CE del tipo non può avere una durata inferiore a 36 mesi.

     d) Se le direttive particolari sono state adeguate al progresso tecnico in modo che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a titolo delle disposizioni del presente articolo siano conformi alle direttive modificate, gli Stati membri convertono tali omologazioni CE del tipo in omologazioni CE del tipo conformi alla presente direttiva, prevedendo il tempo necessario per gli adeguamenti dei componenti e delle entità tecniche e per la soppressione di qualsiasi riferimento a restrizioni o deroghe.

     e) Se i provvedimenti necessari per adeguare le direttive particolari non sono stati avviati, la validità delle omologazioni CE del tipo rilasciate a titolo delle disposizioni del presente articolo può essere prorogata, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione, tramite un'altra decisione della Commissione.

     f) Una deroga concessa per la prima volta nel quadro del presente articolo può costituire un precedente per il comitato di cui all'articolo 20, paragrafo 1, per altre richieste identiche.

 

     Art. 12. Equivalenza.

     1. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può riconoscere l'equivalenza tra le condizioni o le disposizioni relative all'omologazione CE del tipo di veicoli, sistemi, entità tecniche e componenti stabiliti dalla presente direttiva e dalle direttive particolari e le procedure stabilite da normative internazionali o da paesi terzi nel quadro di accordi multilaterali o bilaterali tra la Comunità e i paesi terzi.

     2. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE del tipo rilasciate sulla base delle direttive particolari relative ai veicoli a motore come definite dalla direttiva 70/156/CEEe figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II.A della presente direttiva.

     3. Si riconosce l'equivalenza delle omologazioni CE rilasciate in base ai regolamenti UNECE, allegati all'accordo del 1958 riveduto, figuranti nell'allegato II, capitolo B, parte II.B della presente direttiva.

     4. Si riconosce l'equivalenza dei documenti di prova rilasciati in base ai codici normalizzati dell'OCSE di cui all'allegato II, capitolo B, parte II.C della presente direttiva, in alternativa ai verbali di prova rilasciati in riferimento alle direttive particolari.

 

     Art. 13. Provvedimenti relativi alla conformità della produzione.

     1. Lo Stato membro che procede all'omologazione CE prende i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo degli altri Stati membri, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformità al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti.

     2. Lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE prende i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo degli altri Stati membri, se i provvedimenti di cui al paragrafo 1 continuano ad essere adeguati e se i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche prodotti continuino ad essere conformi al tipo omologato.

     La verifica effettuata al fine di garantire la conformità della produzione al tipo omologato si limita alle procedure previste dalla sezione 2 dell'allegato IV.

 

     Art. 14. Obbligo di informazione.

     Le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo degli Stati membri si informano reciprocamente, entro il termine di un mese, della revoca di un'omologazione CE del tipo, precisandone i motivi.

 

     Art. 15. Clausole di salvaguardia.

     1. Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche appartenenti ad un determinato tipo, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati, compromettono gravemente la sicurezza stradale o la sicurezza sul lavoro, può, per un periodo massimo di sei mesi, rifiutare l'immatricolazione di detti veicoli o vietare la vendita o la messa in circolazione sul proprio territorio di detti veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche.

     Lo Stato membro in questione ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

     2. Nei casi citati dal paragrafo 1, la Commissione consulta senza indugio le parti interessate.

     Se dopo la consultazione la Commissione constata che:

     a) la misura è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché gli altri Stati membri;

     b) la misura non è giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonché il costruttore.

     Se la decisione di cui al paragrafo 1 è motivata da una lacuna di una delle direttive particolari, la decisione di mantenerla è adottata secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 16. Non conformità al tipo omologato.

     1. Si ha non conformità al tipo omologato quando si constatano, rispetto alla scheda di omologazione CE del tipo e/o al fascicolo di omologazione CE del tipo, divergenze che lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione non ha autorizzato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.

     Non si può considerare che un veicolo non sia conforme al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste da direttive particolari.

     2. Se lo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE del tipo constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione CE del tipo non sono conformi al tipo da esso omologato, prende i provvedimenti necessari affinché sia ripristinata la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche al tipo omologato.

     Le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo di detto Stato membro notificano ai propri omologhi degli altri Stati membri e alla Commissione i provvedimenti presi, che possono giungere fino alla revoca dell'omologazione.

     3. Le autorità competenti dell'omologazione CE del tipo del veicolo chiedono allo Stato membro che ha concesso l'omologazione di un sistema, di un componente, di un'entità tecnica o di un veicolo incompleto di adottare i provvedimenti necessari affinché i veicoli prodotti diventino conformi al tipo, nel caso:

     a) di un'omologazione CE del tipo di veicolo, se la non conformità di un veicolo è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica; oppure

     b) di un'omologazione CE del tipo in più fasi, se la non conformità di un veicolo completato è dovuta esclusivamente alla non conformità di un sistema, componente o entità tecnica che è parte integrante di un veicolo incompleto, o alla non conformità del veicolo incompleto stesso.

     Esse ne informano immediatamente la Commissione, e si applica il paragrafo 2.

 

     Art. 17. Verifica della non conformità.

     Se uno Stato membro constata che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione CE del tipo non sono conformi al tipo omologato, può chiedere allo Stato membro che ha proceduto all'omologazione CE del tipo di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti sono conformi al tipo omologato.

     Tale verifica deve essere effettuata il più presto possibile e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.

 

     Art. 18. Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili.

     Ogni decisione di rifiuto o di revoca di un'omologazione CE del tipo, di rifiuto di immatricolazione o divieto di messa in circolazione o di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione della presente direttiva, è debitamente motivata.

     Essa viene notificata all'interessato unitamente ai mezzi di riicorso previsti dalla legislazione in vigore negli Stati membri e dei relativi termini di esperibilità.

 

     Art. 19. Modifica degli allegati alla presente direttiva e delle direttive particolari.

     1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente atto in relazione alla materia in appresso sono adottate in conformità della procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2:

     a) le modifiche necessarie per l'adeguamento degli allegati alla presente direttiva; oppure

     b) le modifiche necessarie per l'adeguamento delle disposizioni tecniche delle direttive particolari; oppure

     c) l'inserimento nelle direttive particolari di disposizioni relative all'omologazione CE di entità tecniche.

     2. Se, in applicazione della decisione 97/836/CEsono istituite nuove normative o si modificano normative esistenti che la Comunità ha accettato, la Commissione adegua di conseguenza gli allegati alla presente direttiva, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

 

     Art. 20. Comitato.

     1. La Commissione è assistita da un comitato.

     2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5e 7della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

     Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

     3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

     Art. 21. Notifica delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo e dei servizi tecnici.

     1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i nomi e gli indirizzi:

     a) delle autorità competenti per l'omologazione CE del tipo e, se necessario, i settori per cui sono competenti; e

     b) dei servizi tecnici da essi designati, specificando per quali procedure di prova ciascuno di essi è stato accreditato.

     I servizi tecnici notificati devono soddisfare la norma armonizzata in materia di funzionamento dei laboratori di prova (EN-ISO/IEC 17025:2000), nel rispetto delle condizioni seguenti:

     i) un costruttore può essere designato come servizio tecnico unicamente se espressamente previsto dalle direttive particolari o dalle regolamentazioni alternative;

     ii) il servizio tecnico, previo accordo delle autorità competenti in materia di omologazione CE del tipo, può utilizzare attrezzature esterne.

     2. Si ritiene che un servizio tecnico notificato soddisfi la norma armonizzata di cui al paragrafo 1, lettera b).

     Tuttavia, ove necessario, la Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirne la prova.

     3. I servizi di paesi terzi possono essere notificati in quanto servizi tecnici designati solo nell'ambito di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità europea ed i paesi terzi in questione.

 

     Art. 22. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva non oltre il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gi Stati membri comunicano alla Commissione le principali disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 23. Misure di applicazione dell'omologazione CE del tipo.

     1. Per quanto riguarda i veicoli delle categorie T1, T2 e T3 gli Stati membri applicano la presente direttiva:

     a) ai nuovi tipi di veicoli a decorrere dal 1° luglio 2005;

     b) a tutti i nuovi veicoli messi in circolazione a decorrere dal 1° luglio 2009.

     2. Per le categorie di veicoli diversi da quelli di cui al paragrafo 1, una volta adottate tutte le direttive particolari per una categoria di veicoli, come definita nell'allegato II, essi applicano la presente direttiva:

     a) tre anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva particolare da adottare, per i nuovi tipi di veicoli;

     b) sei anni dopo l'entrata in vigore dell'ultima direttiva particolare da adottare, per tutti i veicoli messi in circolazione.

     3. Su richiesta dei costruttori, gli Stati membri possono applicare la presente direttiva a nuovi tipi di veicoli a partire dalla data di entrata in vigore di tutte le relative direttive particolari.

 

     Art. 24. Abrogazione.

     1. La direttiva 74/150/CEE è abrogata con effetto dal 1° luglio 2005.

     2. I riferimenti alla direttiva 74/150/CEEs'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato VIII della presente direttiva.

 

     Art. 25. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 26. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Allegato I [1]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato II [2]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato III [3]

 

     (Omissis)

 

 

Allegato IV

 

PROCEDURE DI CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

 

     1. VALUTAZIONE INIZIALE

     1.1. Prima di concedere l'omologazione CE del tipo, l'autorità competente per l'omologazione del tipo di uno Stato membro verifica l'esistenza di disposizioni e procedure atte ad assicurare che i componenti, i sistemi e le entità tecniche o i veicoli in produzione siano conformi al tipo omologato attraverso un controllo effettivo.

     1.2. L'autorità competente per l'omologazione CE del tipo controlla se la prescrizione di cui al punto 1.1. è rispettata. Il controllo può però essere svolto anche, in nome di detta autorità, dall'autorità competente di un altro Stato membro. In tal caso, quest'ultima autorità redige una dichiarazione di conformità riguardante i settori e gli impianti di produzione, con riferimento al prodotto o ai prodotti da omologare.

     1.3. L'autorità competente per l'omologazione del tipo deve inoltre accettare la certificazione del costruttore in base alla norma armonizzata EN ISO 9001: 2000, con la possibile esclusione dei requisiti relativi ai concetti di progettazione e sviluppo, sottoparagrafo 7.3 "Soddisfazione del cliente e miglioramento continuo" (che si riferisce al prodotto o ai prodotti da omologare) oppure a una norma di approvazione equivalente in adempimento delle prescrizioni di cui al punto 1.1. Il costruttore deve fornire tutte le informazioni necessarie sull'immatricolazione ed impegnarsi ad informare l'autorità competente di ogni modifica concernente la validità o il campo di applicazione.

     1.4. Se riceve una domanda dall'autorità di un altro Stato membro, l'autorità competente per l'omologazione del tipo deve inviare senza indugio la dichiarazione di conformità di cui al punto 1.2, oppure comunicare di non essere in grado di fornire tale dichiarazione.

     2. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

     2.1. Tutti i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche omologati a norma della presente direttiva o di una direttiva specifica devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, soddisfacendo tutte le prescrizioni della presente direttiva o di una direttiva specifica inclusa nell'elenco completo che figura nell'allegato II, capitolo B.

     2.2. L'autorità competente per l'omologazione del tipo di uno Stato membro che concede l'omologazione CE del tipo deve verificare l'esistenza di adeguate misure e piani di controllo documentati, da concordare con il costruttore per ogni omologazione CE del tipo, per eseguire ad intervalli prestabiliti le prove o i controlli necessari per accertare la continuità della conformità al tipo omologato, comprese, se del caso, le prove indicate nelle direttive specifiche.

     2.3. Il detentore dell'omologazione CE del tipo deve, in particolare, rispondere alle seguenti condizioni:

     2.3.1. garantire l'esistenza di efficaci procedure di controllo della conformità dei prodotti (veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche) all'omologazione CE del tipo ottenuta;

     2.3.2. avere accesso alle apparecchiature necessarie per controllare la conformità di ciascun tipo omologato;

     2.3.3. garantire che i risultati delle prove siano registrati e che i documenti allegati siano disponibili per un periodo da concordare con l'autorità competente per l'omologazione CE del tipo; questo periodo non potrà essere superiore a 10 anni;

     2.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, allo scopo di verificare ed assicurare la stabilità delle caratteristiche del prodotto, tenuto conto di determinate tolleranze della produzione industriale;

     2.3.5. garantire che per ogni tipo di prodotto siano eseguiti, come minimo, i controlli prescritti dalla presente direttiva, nonché le prove previste dalle direttive particolari applicabili, il cui elenco completo figura nell'allegato II.

     2.3.6. garantire che, se da un serie di campioni o di pezzi sottoposti a prova risulta una mancanza di conformità, si proceda a un nuovo prelievo e a nuove prove; devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare la conformità della produzione corrispondente;

     2.3.7. in caso di omologazione CE del tipo di un veicolo, i controlli di cui al punto 2.3.5 devono essere limitati a quelli necessari per verificare se sono state rispettate le specifiche relative all'omologazione CE del tipo.

     2.4. L'autorità che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni stabilimento di produzione. La normale frequenza delle verifiche deve rispettare le condizioni eventualmente accettate in conformità dei punti 1.2 e 1.3 del presente allegato, ed assicurare che i controlli necessari siano riesaminati con una frequenza conforme al grado di affidamento stabilito dalle autorità competenti.

     2.4.1. Nel corso di ogni ispezione, devono essere presentati all'ispettore i documenti relativi alle prove e alla produzione.

     2.4.2. Se la natura della prova lo consente, l'ispettore può scegliere dei campioni a caso da sottoporre a prova nel laboratorio del costruttore (oppure del servizio tecnico se la direttiva particolare lo prevede). Il numero minimo dei campioni può essere stabilito in base ai risultati della verifica eseguita dal costruttore stesso.

     2.4.3. Se il livello qualitativo risulta insufficiente, oppure se si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 2.4.2, l'ispettore può prelevare dei campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione CE del tipo.

     2.4.4. L'autorità competente per l'omologazione CE del tipo può eseguire tutti i controlli o le prove prescritti dalla presente direttiva o dalle direttive specifiche applicabili incluse nell'elenco completo che figura nell'allegato II capitolo B.

     2.4.5. Se, nel corso di un'ispezione, i risultati conseguiti sono insoddisfacenti, l'autorità competente per l'omologazione CE del tipo deve provvedere affinché vengano adottati tutti i provvedimenti necessari per ripristinare quanto prima la conformità della produzione.

 

 

Allegato V

 

     A - LIMITI DELLE PICCOLE SERIE

     Il numero delle unità di un tipo da immatricolare, da immettere sul mercato o in circolazione ogni anno in uno Stato membro non deve superare il valore sottoindicato per la categoria in questione:

 

Categoria

Unità (per ciascun tipo)

T

150

C

50

R

75

S

50

 

     B - LIMITI DEI VEICOLI DI FINE SERIE

     Il numero massimo di uno o più tipi di veicoli messi in circolazione in ciascuno Stato membro conformemente alla procedura prevista all'articolo 10 deve essere inferiore o uguale al 10% di tutti i veicoli del tipo interessato messo in circolazione l'anno precedente nello stesso Stato membro, senza tuttavia essere inferiore a venti unità.

     Una menzione specifica sarà apposta sul certificato di conformità dei veicoli messi in circolazione conformemente a tale procedura.

 

 

Allegato VI

 

     (Omissis)

 

 

Allegato VII

 

PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'OMOLOGAZIONE CE DEL TIPO IN PIÙ FASI

 

     1. DATI GENERALI

     1.1. Il buon andamento del procedimento di omologazione CE del tipo in più fasi richiede la collaborazione di tutti i costruttori interessati. A tal fine, prima di concedere l'omologazione CE del tipo per la prima fase o le fasi successive, le autorità competenti per l'omologazione CE del tipo devono accertarsi che tra i costruttori interessati esistano adeguate disposizioni, in materia di forniture e scambio di documenti e informazioni, necessarie a garantire che il veicolo completato soddisfi le prescrizioni di tutte le direttive specifiche di cui all'allegato II, capitolo B.

     Questi dati devono riguardare l'omologazione CE del tipo di tutti i relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché degli elementi che fanno parte del veicolo incompleto, ma che non sono ancora stati omologati.

     1.2. Le omologazioni conformi al presente allegato devono essere concesse facendo riferimento allo stato di completamento effettivo del tipo di veicolo considerato e devono comprendere tutte le omologazioni CE del tipo concesse nelle fasi precedenti.

     1.3. Nel corso di un'omologazione in più fasi, ciascun costruttore è responsabile dell'omologazione CE del tipo e della conformità della produzione di tutti i sistemi, componenti o entità tecniche da lui fabbricati o aggiunti nella fase precedente. Lo stesso costruttore non è invece responsabile degli elementi omologati nelle fasi precedenti, salvo il caso in cui egli abbia modificato le parti del veicolo in misura tale da invalidare la precedente omologazione CE del tipo.

     2. PROCEDURE

     Per le domande presentate conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, l'autorità competente deve:

     a) verificare che tutte le omologazioni CE del tipo rilasciate in base a direttive specifiche siano applicabili alla norma pertinente nella direttiva specifica;

     b) accertare che tutti i dati richiesti, riferiti allo stato di completamento del veicolo, figurino nel fascicolo del costruttore;

     c) verificare che, per quanto riguarda la documentazione, le specifiche relative ai veicoli e i dati contenuti nella parte I del fascicolo del costruttore siano ripresi nel fascicolo di omologazione o nelle schede di omologazione CE del tipo rilasciati a titolo delle direttive specifiche e, per i veicoli completi, se una voce della parte I del fascicolo del costruttore non figura nel fascicolo di omologazione CE del tipo di una delle direttive specifiche, confermare che la parte o la caratteristica in questione sono conformi ai dati contenuti nel fascicolo del costruttore;

     d) su un campione di veicoli del tipo da omologare, eseguire o far eseguire dei controlli delle parti o dei sistemi, allo scopo di accertare che il veicolo o i veicoli siano costruiti in conformità ai dati contenuti nel fascicolo di omologazione autenticato, relativamente alle omologazioni rilasciate in base alle direttive specifiche;

     e) eseguire o far eseguire, ove del caso, i controlli d'installazione necessari per le entità tecniche.

     3. NUMERO DI VEICOLI DA ISPEZIONARE

     Il numero dei veicoli da ispezionare ai fini del paragrafo 2, lettera d), deve consentire un controllo efficace delle varie combinazioni da omologare, in relazione allo stato di completamento del veicolo e dei seguenti elementi:

     - motore,

     - cambio,

     - assi motore (numero, posizione, interconnessione),

     - assi sterzanti (numero e posizione),

     - assi frenati (numero),

     - dispositivo di protezione contro il capovolgimento.

     4. IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO

     Nella seconda e nelle successive fasi, oltre alla targhetta regolamentare prescritta dalla direttiva 89/173/CEE, del Consiglio, del 21 dicembre 1988per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote ciascun costruttore deve applicare sul veicolo una targhetta supplementare.

     Essa dovrà essere fissata solidamente in un punto ben visibile e facilmente accessibile, su una parte non soggetta a sostituzione durante l'uso del veicolo. Essa deve riportare chiaramente e in modo indelebile le seguenti informazioni, nell'ordine in cui sono elencate:

     - nome del costruttore,

     - sezioni 1, 3 e 4 del numero di omologazione CE del tipo,

     - fase di omologazione CE del tipo,

     - numero di serie del veicolo,

     - massa massima ammissibile del veicolo a pieno carico,

     - massa rimorchiabile massima,

     - massa massima ammissibile a pieno carico della combinazione (se il veicolo può trainare un rimorchio),

     - massa massima ammissibile su ciascun asse, iniziando da quello anteriore,

     - carico verticale massimo ammissibile sul punto di aggancio.

 

 

Allegato VIII

 

     TABELLA DI CONCORDANZA

 

Direttiva 74/150/CEE

La presente direttiva

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1

Articolo 2

-

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 2 e 3

Articolo 6

Articolo 6, paragrafo 1, 2 e 3

Articolo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 15

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 14

Articolo 8, paragrafo 3

-

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 9 bis

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 10

-

Articolo 11

Articolo 19

Articolo 12 e 13

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 26

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

 


[1] Allegato modificato dall’art. 2 della direttiva n. 2005/13/CE e dall’art. 1 della direttiva n. 2005/67/CE.

[2] Allegato modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/66/CE e dall’art. 1 della direttiva n. 2005/67/CE.

[3] Allegato modificato dall’art. 1 della direttiva n. 2004/66/CE e dall’art. 1 della direttiva n. 2005/67/CE.