Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.8 cooperazione doganale internazionale |
Data: | 04/10/2005 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 14.8.31 - Decisione 4 ottobre 2005, n. 1.
Decisione n. 1/2005 del Comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci» che invita la Romania ad aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (2005/711/CE)
(G.U.U.E. 14 ottobre 2005, n. L 269).
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (di seguito «convenzione»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) In preparazione dell'adesione della Romania all’Unione europea, gli scambi con questo paese sarebbero agevolati da una semplificazione delle formalità da espletare negli scambi di merci tra la Romania e la Comunità europea, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
(2) Per ottenere tale semplificazione, è opportuno invitare la Romania ad aderire alla convenzione,
DECIDE:
Conformemente alle disposizioni dell'articolo 11 bis della convenzione, la Romania è invitata, tramite lo scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Romania allegato alla presente decisione, a divenire parte contraente di detta convenzione a partire dal 1° gennaio 2006.
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
LETTERA N. 1
Comunicazione della decisione del comitato congiunto CE-EFTA che invita la Romania ad aderire alla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Egregio Signor …,
Mi pregio comunicarLe la
L'adesione della Romania alla convenzione può essere resa effettiva con il deposito dello strumento di adesione presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, accompagnato da una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania, conformemente all'articolo 11 bis di detta convenzione.
Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.
LETTERA N. 2
Strumento di adesione della Romania alla convenzione relativa
alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
La Romania,
preso atto della
desiderando divenire parte contraente di detta convenzione,
DICHIARA CON LA PRESENTE:
di aderire alla convenzione;
di allegare al presente strumento una traduzione della convenzione nella lingua ufficiale della Romania;
di accettare le diverse raccomandazioni e decisioni che il comitato congiunto CE-EFTA «Semplificazione delle formalità negli scambi di merci» potrebbe adottare tra la data del 4 ottobre 2005 e quella in cui l'adesione della Romania ha effetto conformemente all'articolo 11 bis della convenzione.