Settore: | Normativa europea |
Materia: | 6. ambiente e tutela della salute |
Capitolo: | 6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali |
Data: | 21/02/2005 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
§ 6.2.214 – Direttiva 21 febbraio 2005, n. 13.
Direttiva n. 2005/13/CE della Commissione recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell’allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’omologazione dei trattori agricoli o forestali. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 1 marzo 2005, n. L 55).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, come modificata dalla
(2) È opportuno allineare la
(3) È necessario adeguare gli allegati I e II della
(4) È altresì necessario adeguare l’allegato I alla
(5) Le direttive 2000/25/CE e 2003/37/CE devono dunque essere modificate di conseguenza.
(6) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20, paragrafo 1, della
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
La
1) All’articolo 1, è aggiunto il seguente trattino:
«— “motore di sostituzione”: un motore di nuova costruzione destinato a sostituire il motore di una macchina e che viene fornito unicamente a tale scopo;»
2) All’articolo 3, è aggiunto il seguente paragrafo:
«3. I motori di sostituzione devono rispettare i valori limite che il motore da sostituire doveva soddisfare originariamente, al momento dell'immissione sul mercato.
La dicitura “MOTORE DI SOSTITUZIONE” è riportata su un'etichetta applicata al motore o inserita nel manuale del proprietario.»
3) È inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis. Regime di flessibilità.
In deroga all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri dispongono che, a richiesta di un produttore di trattori e subordinatamente all’approvazione da parte dell’autorità competente in materia di omologazione, il produttore di motori possa immettere sul mercato, durante il periodo intercorrente tra due fasi successive di valori limite, un numero limitato di motori o di trattori, forniti di motori conformi ai soli valori limite di emissione della fase immediatamente precedente, con la procedura fissata nell’allegato IV.»
4) L’articolo 4 è modificato come segue:
a) Al paragrafo 2, sono aggiunte le lettere c), d) ed e) seguenti:
«c) nella fase III A
— dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H, I e K (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE),
— dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie J (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 97/68/CE);
d) nella fase III B
— dopo il 31 dicembre 2009 per i motori delle categorie L (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE),
— dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie M e N (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE),
— dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie P (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 97/68/CE);
e) nella fase IV
— dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie Q (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE),
— dopo il 30 settembre 2013 per i motori delle categorie R (forcella di potenza definita all’articolo 9, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 97/68/CE).»
b) Al paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti trattini:
«— dopo il 31 dicembre 2005 per i motori delle categorie H,
— dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie I,
— dopo il 31 dicembre 2006 per i motori delle categorie K,
— dopo il 31 dicembre 2007 per i motori delle categorie J,
— dopo il 31 dicembre 2010 per i motori delle categorie L,
— dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie M,
— dopo il 31 dicembre 2011 per i motori delle categorie N,
— dopo il 31 dicembre 2012 per i motori delle categorie P,
— dopo il 31 dicembre 2013 per i motori delle categorie Q,
— dopo il 30 settembre 2014 per i motori delle categorie R.»
c) Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per i motori delle categorie da A a G, gli Stati membri possono prorogare di due anni le date di cui al paragrafo 3, in relazione a motori aventi data di produzione antecedente a quella suddetta. Essi possono ammettere altre eccezioni nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 10 della direttiva 97/68/CE.»
d) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 6, 7 e 8:
«6. Per motori delle categorie H-R, le date di cui al paragrafo 3 vengono differite di due anni per i motori prodotti prima della data in questione.
7. Per i tipi o famiglie di motori conformi ai valori limiti fissati dalla tabella nelle sezioni 4.1.2.4, 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell’allegato I della direttiva 97/68/CE prima delle date fissate al paragrafo 3 del presente articolo, gli Stati membri consentono una speciale etichettatura e marcatura per evidenziare che il veicolo si conforma ai valori limite imposti prima delle date fissate.
8. Con la procedura di cui dall’articolo 20, paragrafo 2, della
5) Gli allegati I, II e III sono modificati conformemente all’allegato I della presente direttiva.
6) È aggiunto l’allegato IV, in conformità all’allegato II della presente direttiva.
Art. 2.
L’allegato I della
Art. 3.
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2005. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tabella di corrispondenza tra tali norme e quelle della direttiva.
Essi applicano le disposizioni a partire dal 1° gennaio 2006.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Art. 4.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 5.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO I
(Omissis)
ALLEGATO II
(Omissis)
ALLEGATO III
Nell’allegato I della
(Omissis)