§ 14.1.14 - Regolamento 13 marzo 2002, n. 453.
Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, nonché i regolamenti (CE) n. [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.1 questioni generali
Data:13/03/2002
Numero:453


Sommario
Art. 1.      Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, il testo:
Art. 2.      All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1799/2001, il testo:
Art. 3.      Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal seguente:
Art. 4.      L'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 è sostituito dalla tabella seguente:
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 14.1.14 - Regolamento 13 marzo 2002, n. 453.

Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, nonché i regolamenti (CE) n. 1799/2001, (CE) n. 2125/95 e (CE) n. 3223/94 della Commissione, per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni ortofrutticoli.

(G.U.C.E. 14 marzo 2002, n. L 72).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, ha previsto modifiche della nomenclatura combinata per alcuni ortofrutticoli o prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     (2) Pertanto occorre modificare:

     - la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001,

     - l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione, del 12 settembre 2001, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile agli agrumi,

     - l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2125/95 della Commissione, del 6 settembre 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2541/2001,

     - la tabella dell'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2000.

     (3) Le modifiche di cui sopra devono essere applicate contemporaneamente al regolamento (CE) n. 2031/2001.

     (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione degli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, il testo:

     "ex 0812  : Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 95"

     è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

     e il testo:

     "ex 2009

     Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva della sottovoce 2009 60 e dei succhi di banana della sottovoce 2009 80"

     è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1799/2001, il testo:

     "- limoni di cui al codice NC 0805 30 10"

     è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 è sostituito dalla tabella seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.