Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.1 questioni generali |
Data: | 13/03/2002 |
Numero: | 453 |
Sommario |
Art. 1. Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, il testo: |
Art. 2. All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1799/2001, il testo: |
Art. 3. Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal seguente: |
Art. 4. L'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 è sostituito dalla tabella seguente: |
Art. 5. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.1.14 - Regolamento 13 marzo 2002, n. 453.
Regolamento (CE) n. 453/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, nonché i regolamenti (CE) n. 1799/2001, (CE) n. 2125/95 e (CE) n. 3223/94 della Commissione, per quanto concerne i codici della nomenclatura combinata di alcuni ortofrutticoli.
(G.U.C.E. 14 marzo 2002, n. L 72).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Pertanto occorre modificare:
- la tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del
- l'articolo 1 del
- l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, del
- la tabella dell'allegato del
(3) Le modifiche di cui sopra devono essere applicate contemporaneamente al
(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione degli ortofrutticoli e per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,
ha adottato il presente regolamento:
Alla tabella dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96, il testo:
"ex 0812 : Frutta temporaneamente conservate (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non idonee all'alimentazione nello stato in cui sono presentate, escluse le banane temporaneamente conservate della sottovoce ex 0812 90 95"
è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
e il testo:
"ex 2009
Succhi di frutta o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, esclusi i succhi e i mosti di uva della sottovoce 2009 60 e dei succhi di banana della sottovoce 2009 80"
è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
All'articolo 1 del
"- limoni di cui al codice NC 0805 30 10"
è sostituito dal testo seguente:
(Omissis).
Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2125/95 è sostituito dal seguente:
(Omissis).
L'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94 è sostituito dalla tabella seguente:
(Omissis).
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2002.