Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 14/02/2000 |
Numero: | 793 |
Sommario |
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 2135/97 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione 2000/294/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, [...] |
Art. 2. |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.6.92 - Regolamento 14 febbraio 2000, n. 793.
Regolamento (CE) n. 793/2000 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice
controllo).
(G.U.C.E. 18 aprile 2000, n. L 096).
Il regolamento (CE) n. 2135/97 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 ai sensi della
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.
[1] Modifica l'art. 1 e sostituisce l'allegato del regolamento (CE) n. 2135/97.