§ 20.6.92 - Regolamento 14 febbraio 2000, n. 793.
Regolamento (CE) n. 793/2000 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:14/02/2000
Numero:793


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2135/97 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione 2000/294/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.92 - Regolamento 14 febbraio 2000, n. 793.

Regolamento (CE) n. 793/2000 del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice

controllo).

(G.U.C.E. 18 aprile 2000, n. L 096).

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2135/97 resta in vigore per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione 2000/294/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Federazione russa che proroga per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio contemplati dai trattati CE e CECA dalla Federazione russa nella Comunità europea.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.

 

 


[1] Modifica l'art. 1 e sostituisce l'allegato del regolamento (CE) n. 2135/97.