§ 1.6.P25 – Regolamento 28 luglio 1997, n. 1599.
Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:28/07/1997
Numero:1599


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  
Art. 3. 
Art. 4.  
Art. 5.  
Art. 6.  
Art. 7.  


§ 1.6.P25 – Regolamento 28 luglio 1997, n. 1599.

Regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, del 28 luglio 1997, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria e della Romania. [1]

(G.U.C.E. 8 agosto 1997, n. L 216).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1595/97, in particolare l'articolo 8,

     considerando che occorre stabilire le modalità d'applicazione del nuovo regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca e destinati alla trasformazione, instaurato dagli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97; che è opportuno, per ragioni di chiarezza e di presentazione, riprendere in un'unica tabella, in allegato al presente regolamento, i prezzi minimi fissati nei precitati allegati agli allegati;

     considerando che è necessario definire la nozione di "partita" di cui al punto 2 degli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

     considerando che è opportuno, ai fini di una corretta applicazione del regime, precisare le caratteristiche che consentono di classificare ciascun prodotto congelato nelle corrispondenti categorie enumerate negli allegati agli allegati del regolamento (CE) n. 1595/97;

     considerando che occorre che gli Stati membri comunichino periodicamente i dati relativi alle importazioni; che le disposizioni relative a tali comunicazioni sostituiscono quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1226/92 della Commissione, del 13 maggio 1992, relativo ai dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione in merito alle importazioni di taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2480/96; che tuttavia le disposizioni di detto regolamento concernenti i prodotti originari di paesi terzi diversi da quelli contemplati dal presente regolamento e adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 1926/96 del Consiglio devono essere mantenute;

     considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1595/97 abroga il regolamento (CEE) n. 1988/93 del Consiglio, del 29 luglio 1993, relativo al regime di prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria; che è quindi opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2140/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, recante modalità d'applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria e che fissa i prezzi minimi all'importazione applicabili fino al 30 aprile 1994, il regolamento (CE) n. 767/97 della Commissione, del 28 aprile 1997, che fissa i prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari dell'Ungheria, della Polonia, della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca, della Romania e della Bulgaria per la campagna 1997/1998, nonché il regolamento (CE) n. 517/97 della Commissione, del 21 marzo 1997, relativo all'applicazione di un prezzo minimo all'importazione per taluni frutti rossi originari della Polonia;

     considerando che, per il periodo compreso tra il 1° luglio e la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno lasciare all'importatore la scelta tra il vecchio e il nuovo regime per quanto riguarda l'onere all'importazione, composto dal dazio ad valorem ed eventualmente dalla tassa di compensazione; che pertanto le disposizioni del presente regolamento devono essere applicabili con effetto retroattivo a decorrere dal 1° luglio, unicamente su richiesta dell'operatore;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1. [2]

     Ai sensi del presente regolamento, si intende per "partita" la merce destinata alla lavorazione, scortata da una dichiarazione di immissione in libera pratica. Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata nonché, per i prodotti congelati, sotto un solo codice Taric fra quelli indicati nell'allegato I.

 

          Art. 2.

     1. Il valore indicato nella dichiarazione in dogana è corredato di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica del medesimo.

     2. Le autorità competenti prendono i provvedimenti necessari per determinare il prezzo di importazione, riferendosi in particolare al prezzo di rivendita praticato dall'importatore:

     a) se la fattura presentata alle autorità doganali non è stata redatta dall'esportatore nel paese d'origine del prodotto,

     b) se dette autorità non sono persuase che il valore indicato nella dichiarazione corrisponda all'effettivo prezzo di importazione, o

     c) se il pagamento del prezzo al venditore non è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali.

     3. L'importatore conserva la prova dell'avvenuto pagamento al venditore. Tale prova e tutti i documenti commerciali, in particolare fatture, contratti e corrispondenza concernenti l'acquisto e la vendita dei prodotti, sono tenuti per tre anni a disposizione delle autorità doganali per eventuali verifiche.

 

          Art. 3. [3]

     1. Per ogni partita e per ogni origine, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità competenti confrontano il valore indicato nella dichiarazione in dogana con il prezzo minimo all'importazione indicato, per il prodotto in questione, nella regolamentazione comunitaria, di cui all'allegato II, applicabile alle importazioni in oggetto.

     2. Se il valore indicato nella dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo applicabile di cui al paragrafo 1, si applica una tassa di compensazione pari alla differenza tra detto valore e il prezzo minimo.

 

          Art. 4.

     1. Una partita di fragole o di lamponi congelati è classificata nella categoria "frutti interi" ai sensi del presente regolamento se si tratta di frutti congelati singolarmente che presentano le seguenti caratteristiche massime:

     - 10% in peso di frutti danneggiati che hanno perso oltre il 20% delle loro dimensioni iniziali, e

     - 3% in peso di frutti presentati in pezzi di dimensioni non superiori all'80% delle loro dimensioni iniziali, e

     - 5% in peso di frutti che hanno subito alterazioni enzimatiche.

     Per le fragole, una partita di "frutti interi" può contenere esclusivamente frutti classificati, prima della depicciolatura allo stato fresco, nelle categorie "Extra" o "I".

     2. Una partita di ribes nero o di ribes rosso congelato è classificata nella categoria "senza peduncolo" ai sensi del presente regolamento se presenta le seguenti caratteristiche massime:

     - un peduncolo intero per 500 g netti di frutti, e

     - un totale di 2 cm di materiale vegetale estraneo per 500 g netti di frutti.

 

          Art. 5.

     1. Per i prodotti indicati nell'allegato I, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi in libera pratica e i rispettivi valori, ripartiti in base all'origine, al codice NC e, nel caso dei prodotti congelati, al codice Taric [4].

     2. Detta comunicazione è effettuata entro il 25 di ogni mese per i prodotti immessi in libera pratica tra il 1° e il 15 ed entro il 10 del mese seguente per i prodotti messi in libera pratica tra il 16 e l'ultimo giorno del mese.

     3. Se nel corso di uno dei periodi di cui al paragrafo 2 non è stata effettuata alcuna immissione in libera pratica, lo Stato membro ne informa la Commissione nei giorni indicati nello stesso paragrafo.

     [4. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1226/92 sono abrogate per quanto riguarda i prodotti originari dei paesi terzi contemplati dal presente regolamento.] [5]

 

          Art. 6.

     I regolamenti (CEE) n. 2140/93, (CE) n. 517/97 e (CE) n. 767/97 sono abrogati.

 

          Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Su richiesta degli operatori interessati, le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° luglio 1997.

 

 

Allegato [6]

 

ALLEGATO I - Elenco dei prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'importazione

 

Codici NC

Codici Taric

Designazione delle merci

ex 0810 10 00

0810 10 00 10

Fragole destinate alla trasformazione

ex 0810 20 10

0810 20 10 10

Lamponi destinati alla trasformazione

ex 0810 30 10

0810 30 10 10

Ribes nero destinato alla trasformazione

ex 0810 30 30

0810 30 30 10

Ribes rosso destinato alla trasformazione

ex 0811 10 11

0811 10 11 10

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%; frutti interi

 

0811 10 11 90

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%; altre

ex 0811 10 19

0811 10 19 10

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%; frutti interi

 

0811 10 19 90

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%; altre

ex 0811 10 90

0811 10 90 10

Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi

 

0811 10 90 90

Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altre

ex 0811 20 19

0811 20 19 11

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%; frutti interi

 

0811 20 19 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13%; altri

ex 0811 20 31

0811 20 31 10

Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi

 

0811 20 31 90

Lamponi congelati senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altri

ex 0811 20 39

0811 20 39 10

Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo

 

0811 20 39 90

Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro

ex 0811 20 51

0811 20 51 10

Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo

 

0811 20 51 90

Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro

 

 

ALLEGATO II - Regolamentazione comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1

 

Paese terzo d'origine

Regolamentazione comunitaria applicabile

Bulgaria

Allegato all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000 (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1).

[Ungheria

Appendice all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002 (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9).

Polonia

Allegato dell'allegato VIII dell'accordo europeo accluso alla decisione 93/743/ Euratom, CECA, CE, del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993 (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 1), quale adattato dal protocollo accluso alla decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001 (GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1).]

Romania

Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17).

[Repubblica slovacca

Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9).

Repubblica ceca

Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1).

Estonia

Appendice dell'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15).

Lettonia

Appendice all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13).

Lituania

Allegato all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1).] [7]

 


[1] Titolo già sostituito dall'art. 1 del regolamento 8 novembre 1999, n. 2371/99 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 538/2000, e così ulteriormente sostituito dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 498/2004.

[2] Articolo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2153/2002.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2153/2002.

[4] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2153/2002.

[5] Paragrafo abrogato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 538/2000.

[6] Allegato già sostituito dall'art. 1 del regolamento 8 novembre 1999, n. 2371/99 e dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 538/2000, e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2153/2002.

[7] Le parti relative all'Ungheria, alla Polonia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica ceca, all'Estonia, alla Lettonia e alla Lituania sono state abrogate dall’art. 5 del regolamento (CE) n. 498/2004.