§ 14.5.175 - Regolamento 3 dicembre 2002, n. 2153.
Regolamento (CE) n. 2153/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:03/12/2002
Numero:2153


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.175 - Regolamento 3 dicembre 2002, n. 2153.

Regolamento (CE) n. 2153/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1599/97 recante modalità di applicazione del regime dei prezzi minimi all'importazione per taluni frutti rossi originari della Bulgaria, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, della Repubblica slovacca, della Repubblica ceca, dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania.

(G.U.C.E. 4 dicembre 2002, n. L 327).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, nonché le corrispondenti disposizioni dei regolamenti e delle decisioni del Consiglio concernenti i paesi baltici e gli altri paesi dell'Europa centrale e orientale interessati,

     considerando quanto segue:

     (1) In esito ai recenti negoziati commerciali condotti tra la Comunità, da un lato, e la Lettonia e la Lituania, dall'altro, è stato modificato il regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione nella Comunità di alcuni frutti in bacche provenienti da tali paesi terzi e destinati alla trasformazione. Le nuove disposizioni di tale regime sono esposte nell'allegato all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, per la Lituania, e nell'appendice all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, per la Lettonia.

     (2) Per motivi di chiarezza e di certezza giuridica, è opportuno che l'allegato del regolamento (CE) n. 1599/97 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 538/2000, non riporti più i prezzi minimi che attualmente vi figurano. È invece necessario indicare la regolamentazione comunitaria che ha stabilito tali prezzi minimi. A seconda del paese terzo, può trattarsi di un regolamento del Consiglio che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo concluso con il paese terzo di cui trattasi, oppure delle disposizioni pertinenti dell'accordo europeo concluso con detto paese terzo.

     (3) È opportuno quindi modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1599/97.

     (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 1599/97 è modificato come segue:

     1) All'articolo 1, il testo della seconda frase è sostituito dal seguente:

     «Ogni dichiarazione in dogana deve riguardare soltanto merci aventi la stessa origine e classificate sotto un solo codice della nomenclatura combinata nonché, per i prodotti congelati, sotto un solo codice Taric fra quelli indicati nell'allegato I.»

     2) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 3.

     1. Per ogni partita e per ogni origine, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali d'importazione per l'immissione in libera pratica, le autorità competenti confrontano il valore indicato nella dichiarazione in dogana con il prezzo minimo all'importazione indicato, per il prodotto in questione, nella regolamentazione comunitaria, di cui all'allegato II, applicabile alle importazioni in oggetto.

     2. Se il valore indicato nella dichiarazione in dogana è inferiore al prezzo minimo applicabile di cui al paragrafo 1, si applica una tassa di compensazione pari alla differenza tra detto valore e il prezzo minimo.»

     3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Per i prodotti indicati nell'allegato I, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi immessi in libera pratica e i rispettivi valori, ripartiti in base all'origine, al codice NC e, nel caso dei prodotti congelati, al codice Taric.»

     4) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO I

Elenco dei prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'importazione

 

Codici NC

Codici Taric

Designazione delle merci

ex 0810 10 00

0810 10 00 10

Fragole destinate alla trasformazione

ex 0810 20 10

0810 20 10 10

Lamponi destinati alla trasformazione

ex 0810 30 10

0810 30 10 10

Ribes nero destinato alla trasformazione

ex 0810 30 30

0810 30 30 10

Ribes rosso destinato alla trasformazione

ex 0811 10 11

0811 10 11 10

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %; frutti interi

 

0811 10 11 90

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %; altre

ex 0811 10 19

0811 10 19 10

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; frutti interi

 

0811 10 19 90

Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; altre

ex 0811 10 90

0811 10 90 10

Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi

 

0811 10 90 90

Fragole congelate senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altre

ex 0811 20 19

0811 20 19 11

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; frutti interi

 

0811 20 19 19

Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %; altri

ex 0811 20 31

0811 20 31 10

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; frutti interi

 

0811 20 31 90

Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altri

ex 0811 20 39

0811 20 39 10

Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo

 

0811 20 39 90

Ribes nero congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro

ex 0811 20 51

0811 20 51 10

Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; senza peduncolo

 

0811 20 51 90

Ribes rosso congelato senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; altro

 

 

ALLEGATO II

Regolamentazione comunitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1

 

Paese terzo d'origine

Regolamentazione comunitaria applicabile

Bulgaria

Allegato all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000 (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1).

Ungheria

Appendice all'allegato A b) del regolamento (CE) n. 1408/2002 del Consiglio, del 29 luglio 2002 (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 9).

Polonia

Allegato dell'allegato VIII dell'accordo europeo accluso alla decisione 93/743/Euratom, CECA, CE, del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993 (GU L 348 del 31.12.1993, pag. 1), quale adattato dal protocollo accluso alla decisione 2002/63/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001 (GU L 27 del 30.1.2002, pag. 1).

Romania

Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17).

Repubblica slovacca

Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9).

Repubblica ceca

Allegato dell'allegato A b) del regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000 (GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1).

Estonia

Appendice dell'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1151/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 15).

Lettonia

Appendice all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13).

Lituania

Allegato all'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1361/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002 (GU L 198 del 27.7.2002, pag. 1).»