Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.4 accordi con i paesi terzi |
Data: | 31/05/2002 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Il seguente punto è inserito nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 7d (decisione 1999/35/CE della Commissione) |
Art. 2. I testi del regolamento (CE) n. 2163/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede |
Art. 3. La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE |
Art. 4. La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee |
§ 20.4.295 - Decisione 31 maggio 2002, n. 63.
Decisione n. 63/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE.
(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla
(2) Occorre integrare nell'accordo il
DECIDE:
Il seguente punto è inserito nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 7d (
“7e. 32001 R 2163:
I testi del
La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.