§ 20.4.295 - Decisione 31 maggio 2002, n. 63.
Decisione n. 63/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE.


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.4 accordi con i paesi terzi
Data:31/05/2002
Numero:63


Sommario
Art. 1.      Il seguente punto è inserito nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 7d (decisione 1999/35/CE della Commissione)
Art. 2.      I testi del regolamento (CE) n. 2163/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede
Art. 3.      La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE
Art. 4.      La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.4.295 - Decisione 31 maggio 2002, n. 63.

Decisione n. 63/2002 del Comitato Misto SEE che modifica l'allegato XXI (statistiche) dell'accordo SEE.

(G.U.C.E. 5 settembre 2002, n. L 238).

 

     IL COMITATO MISTO SEE,

     visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: “l'accordo”), in particolare l'articolo 98,

     considerando quanto segue:

     (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 45/2002 del Comitato misto SEE del 19 aprile 2002.

     (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada,

     DECIDE:

 

Art. 1.

     Il seguente punto è inserito nell'allegato XXI dell'accordo, dopo il punto 7d (decisione 1999/35/CE della Commissione):

     “7e. 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 del 8.11.2001, pag. 13).”

 

     Art. 2.

     I testi del regolamento (CE) n. 2163/2001 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, fanno fede.

 

     Art. 3.

     La presente decisione entra in vigore il 1° giugno 2002, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

 

     Art. 4.

     La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.