§ 14.2.120 – Regolamento 8 marzo 2005, n. 386.
Regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.2 regolamentazione doganale generale
Data:08/03/2005
Numero:386


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.
Art.  7.


§ 14.2.120 – Regolamento 8 marzo 2005, n. 386.

Regolamento (CE) n. 386/2005 della Commissione che modifica diversi regolamenti relativi ai codici della nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

(G.U.U.E. 9 marzo 2005, n. L 62).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 1810/2004 della Commissione, del 7 settembre 2004, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ha modificato la nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

     (2) Inoltre, negli anni precedenti i regolamenti che modificano l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio hanno inserito modifiche alla nomenclatura combinata per taluni ortofrutticoli e taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e non tutte queste modifiche sono riprese nei seguenti regolamenti che disciplinano le organizzazioni comuni dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: il regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, che stabilisce norme di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste, gli spinaci e le prugne; il regolamento (CEE) n. 1677/88 della Commissione, del 15 giugno 1988, che stabilisce norme di qualità per i cetrioli; il regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche; il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli; il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli e il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all’esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

     (3) Occorre modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1591/87, (CEE) n. 1677/88, (CE) n. 399/94, (CE) n. 3223/94, (CE) n. 1555/96 e (CE) n. 1961/2001.

     (4) È opportuno che tali adeguamenti si applichino contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1810/2004.

     (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli e del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1591/87, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

     «Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV:

     — cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90,

     — cavoli di Bruxelles di cui al codice NC 0704 20 00,

     — sedani da coste di cui al codice NC 0709 40 00,

     — spinaci di cui al codice NC 0709 70 00.».

 

     Art. 2.

     All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/88, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

     «Le norme di qualità per i cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 sono quelle indicate nell'allegato.».

 

     Art. 3.

     All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 399/94, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

     «Le misure specifiche che si riferiscono alla qualità delle uve secche prodotte nella Comunità e di cui ai codici NC 0806 20 10 e 0806 20 30 sono adottate in conformità con la procedura di cui all'articolo 4.».

 

     Art. 4.

     All'allegato del regolamento (CE) n. 3223/94, la parte A è così modificata:

     1) nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance fresche, dolci «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50» sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20»;

     2) nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90» sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80».

 

     Art. 5.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96, è così modificato:

     1) nella quinta riga della tabella, i codici NC delle arance «ex 0805 10 10, ex 0805 10 30 ed ex 0805 10 50» sono sostituiti dal codice NC «ex 0805 10 20»;

     2) nella decima riga della tabella, i codici NC delle mele «ex 0808 10 20, ex 0808 10 50 ed ex 0808 10 90» sono sostituiti dal codice NC «ex 0808 10 80».

 

     Art. 6.

     All'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1961/2001, il terzo comma è modificato come segue:

     1) il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

     «— le arance di cui al codice 0805 10 20,»;

     2) i testi dell'undicesimo e dodicesimo trattino sono sostituiti dal seguente:

     «— limoni (Citrus limon, Citrus limonum) di cui al codice NC 0805 50 10,

     — limette (Citrus aurantifolia) di cui al codice NC 0805 50 90,»;

     3) il testo del quattordicesimo trattino è sostituito dal seguente:

     «— mele di cui ai codici NC 0808 10 10 e 0808 10 80,».

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.