§ 1.1.447 – Regolamento 5 giugno 1987, n. 1591.
Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione che stabilisce norme di qualità per i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci.


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:05/06/1987
Numero:1591


Sommario
Art. 1.      Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV:
Art. 2.      Il regolamento n. 41/66/CEE e il regolamento (CEE) n. 75/74 sono abrogati.
Art. 3.      Il regolamento n. 58 è modificato come segue:
Art. 4.      Il regolamento n. 23 è modificato come segue:
Art. 5.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.447 – Regolamento 5 giugno 1987, n. 1591.

Regolamento (CEE) n. 1591/87 della Commissione che stabilisce norme di qualità per i cavoli di Bruxelles, i sedani da coste e gli spinaci. [1]

(G.U.C.E. 6 giugno 1987, n. L 146).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ' EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la comunità economica europea,

     visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

     considerando che il regolamento n. 41/66/CEE del Consiglio ha determinato norme comuni di qualità per i cavoli cappucci e verzotti, i cavoli di Bruxelles ed i sedani da coste; che il regolamento (CEE) n. 75/74 della Commissione ha completato detto regolamento definendo una categoria di qualità III per i cavoli di Bruxelles;

     considerando che il regolamento n. 58 della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 899/87, ha stabilito nell'allegato I/1 norme di qualità per gli spinaci;

     considerando che il regolamento n. 23 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1129/86, ha stabilito nell'allegato II/8 norme di qualità per le prugne;

     considerando che nella produzione e nel commercio di tali prodotti si è verificata un'evoluzione, soprattutto per quanto riguarda le esigenze dei mercati di consumo e all'ingrosso; che occorre pertanto modificare le norme comuni di qualità, per tener conto di queste nuove esigenze;

     considerando che le norme sono applicabili in tutte le fasi della commercializzazione; che il trasporto su lunghe distanze, il magazzinaggio relativamente prolungato o le varie manipolazioni cui i prodotti sono sottoposti possono causare alterazioni, provocate dall'evoluzione biologica dei prodotti stessi dalla loro natura più o meno deperibile; che occorre tener conto di queste alterazioni al momento di applicare le norme di qualità nelle fasi della commercializzazione successiva a quella della spedizione; che, dovendosi sottoporre i prodotti della categoria "Extra" a una cernita e ad un condizionamento particolarmente accurati, l'unico elemento da prendere in considerazione, per quanto li concerne, è la diminuzione del loro stato di freschezza e di turgidità;

     considerando che, per maggiore chiarezza e ai fini della certezza del diritto, oltre che per facilitare il compito agli interessati, in occasione di nuove modifiche della normativa applicabile, è opportuno procedere alla codificazione della normativa applicabile;

     considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Le norme di qualità per i seguenti prodotti sono stabilite negli allegati I, II, III e IV:

     [— cavoli cappucci e verzotti di cui al codice NC 0704 90,] [2]

     — cavoli di Bruxelles di cui al codice NC 0704 20 00,

     — sedani da coste di cui al codice NC 0709 40 00,

     — spinaci di cui al codice NC 0709 70 00. [3]

     Dette norme si applicano in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1035/72.

     Tuttavia, nelle fasi successive a quella della spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto a quanto prescritto dalle norme:

     - una lieve diminuzione dello stato di freschezza e di turgidità,

     - per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria "Extra", leggere alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro natura più o meno deperibile.

 

     Art. 2.

     Il regolamento n. 41/66/CEE e il regolamento (CEE) n. 75/74 sono abrogati.

 

     Art. 3.

     Il regolamento n. 58 è modificato come segue:

     - all'articolo 1, i termini "07.01 c" e "spinaci" sono soppressi;

     - l'allegato I/1 è soppresso.

 

     Art. 4.

     Il regolamento n. 23 è modificato come segue:

     - all'articolo 2, paragrafo 3, i termini "e alle prugne" sono soppressi;

     - l'allegato II/8 è soppresso.

 

     Art. 5.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO I [4]

Norma di qualità per cavoli cappucci e verzotti

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica ai cavoli cappucci bianchi e rossi e verzotti delle varietà (cultivar) derivate dal "Brassica oleracea L. var, capitata L." e dal "Brassica oleracea L. var bullata DC. e var. sabauda L.", destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cavoli cappucci e verzotti destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cavoli cappucci e verzotti devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

 

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cavoli cappucci e verzotti devono essere:

     - interi,

     - di aspetto fresco,

     - non aperti, non prefioriti,

     - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     - non ammaccati né altrimenti danneggiati,

     - esenti da insetti e/o da altri parassiti,

     - esenti da alterazioni causate dal gelo,

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

     - privi di umidità esterna anormale,

     - privi di odore e/o sapore estranei.

     Il torsolo deve essere tagliato leggermente al di sotto dell'inserzione delle prime foglie che debbono rimanere ben attaccate; il taglio deve essere netto.

     Lo stato dei cavoli cappucci e verzotti deve essere tale da consentire

     - il trasporto e le operazioni connesse,

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

 

     B. Classificazione

     I cavoli cappucci e verzotti sono classificati nelle due categorie seguenti:

     i) Categoria I

     I cavoli cappucci e verzotti di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare tutte le caratteristiche tipiche della varietà. Devono essere compatti secondo la specie.

     I cavoli cappucci e verzotti devono, secondo la varietà, presentare le foglie bene attaccate. I cavoli conservati possono avere alcune foglie di protezione mancanti. I cavoli verdi di Milano e i cavoli primaticci devono, secondo la varietà, essere presentati defogliati in modo appropriato. In tal caso, È ammessa la presenza di un certo numero di foglie di protezione.

     I cavoli verdi possono essere gelati superficialmente.

     Sono ammessi:

     - piccole lacerazioni nelle foglie esterne,

     - piccole ammaccature e un leggero danneggiamento all'apice purché non incidano sul buono stato del prodotto.

     ii) Categoria II

     Questa categoria comprende i cavoli cappucci e verzotti che non possono essere classificati nella categoria I, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

     Rispetto alla categoria I, essi possono:

     - presentare lacerazioni nelle foglie esterne,

     - essere maggiormente defogliati,

     - presentare maggiori ammaccature e danneggiamenti all'apice,

     - essere meno compatti.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     La calibrazione è determinata dal peso netto. Il peso netto unitario non deve essere inferiore a 350 g.

     La calibrazione è obbligatoria per i cavoli cappucci e verzotti presentati imballati. In questo caso, in uno stesso imballaggio il peso della palla più pesante non deve superare il doppio di quello della palla più leggera. Quando il peso della palla più pesante è uguale o inferiore a 2 kg, la differenza tra la palla più pesante e la palla più leggera può raggiungere 1 kg.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro in ogni imballaggio o, nel caso di cavoli cappucci e verzotti spediti alla rinfusa, in ogni partita.

 

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria I

     Il 10% in numero o in peso di cavoli cappucci o verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria II

     Il 10% in numero o in peso di cavoli cappucci o verzotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

 

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: il 10% in numero o in peso di cavoli cappucci e verzotti non conformi:

     - al criterio di omogeneità,

     - al calibro minimo previsto.

     Nessun cavolo può tuttavia presentare un peso inferiore a 300 g.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Ogni imballaggio o, in caso di spedizioni alla rinfusa, ogni partita deve contenere soltanto cavoli cappucci o verzotti della stessa origine, varietà e qualità.

     I cavoli cappucci e verzotti della categoria I devono avere forma e colorazione omogenee.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio o della partita deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [5].

 

     B. Condizionamento

     I cavoli cappucci e verzotti devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. Possono essere presentati imballati o alla rinfusa.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi o, in caso di spedizione alla rinfusa, le partite devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia [6].

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     1. Per i cavoli cappucci o verzotti presentati imballati, ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

     A. Identificazione [7]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

     B. Natura del prodotto

     "Cavoli cappucci bianchi", ecc., se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     C. Origine del prodotto

     Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria

     - Peso o numero di pezzi.

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet [8].

     2. Per i cavoli cappucci e verzotti spediti alla rinfusa (carico diretto su mezzo di trasporto o in compartimento di mezzo di trasporto), le indicazioni di cui sopra devono figurare in un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all'interno del mezzo di trasporto.

 

 

ALLEGATO II

Norma di qualità per cavoli di Bruxelles

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica ai cavoli di Bruxelles, vale a dire ai germogli ascellati che crescono lungo il fusto verticale delle varietà (cultivar) derivate dalla Brassica oleracea L. var. bullatasubvar. gemmifera DC., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i cavoli di Bruxelles, destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i cavoli di Bruxelles devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i cavoli di Bruxelles devono essere:

     - interi,

     - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     - di aspetto fresco,

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

     - non gelati,

     - privi di insetti e/o di altri parassiti,

     - privi di umidità esterna anormale,

     - privi di odore e/o sapore estranei.

     Il torsolo dei cavoli di Bruxelles mondati deve essere tagliato immediatamente al di sotto dell'inserzione delle prime foglie; quello dei cavoli di Bruxelles non mondati deve essere staccato alla base; il taglio o il distacco deve essere netto e non comprendere alcuna parte della pianta.

     I cavoli di Bruxelles devono essere in uno stato tale da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse,

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

     B. Classificazione

     I cavoli di Bruxelles sono classificati nelle tre categorie seguenti:

     i) Categoria I

     I cavoli di Bruxelles di questa categoria devono essere di buona qualità.

     Essi devono essere:

     - compatti,

     - ben serrati,

     - esenti da qualsiasi danno causato dal gelo.

     I cavoli di Bruxelles mondati devono avere una buona colorazione. Per i cavoli di Bruxelles non mondati è ammessa una leggera decolorazione delle foglie esterne di base. Sono altresì ammesse leggere ammaccature superficiali causate dalle operazioni di raccolta, di calibrazione o di imballaggio, purché non pregiudichino il buono stato della merce.

     ii) Categoria II

     Questa categoria comprende i cavoli di Bruxelles che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

     Rispetto alla categoria I, essi possono:

     - avere compattezza meno pronunciata;

     - essere meno serrati, senza tuttavia essere aperti.

     iii) Categoria III

     Questa categoria comprende i cavoli di Bruxelles che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche previste per la categoria II.

     Tuttavia, essi possono presentare:

     - difetti di colorazione, leggere ammaccature e leggere tracce di attacchi da parassiti e da malattie,

     - tracce di terra,

     - calibrazione di danni causati dal gelo.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     La calibrazione è determinata secondo il diametro massimo della sezione normale all'asse del cavolo.

     Il diametro minimo è fissato a:

     - 10 mm per i cavoli di Bruxelles mondati classificati nelle categorie I e II e per quelli, mondati o non classificati nella categoria III;

     - 15 mm per i cavoli di Bruxelles non mondati classificati nelle categorie I e II.

     Per i cavoli di Bruxelles della categoria I, la differenza di diametro tra il cavolo più grosso e quello più piccolo contenuti in uno stesso imballaggio non deve superare 20 mm.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Tolleranze di qualità e di calibro sono ammesse in ogni imballaggio per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria I

     Il 10% in peso di cavoli di Bruxelles non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria II

     Il 10% in peso di cavoli di Bruxelles non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

     iii) Categoria III

     Il 15% in peso di cavoli di Bruxelles non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: il 10% in peso di cavoli di Bruxelles non rispondenti ai requisiti previsti in materia di calibrazione.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto cavoli di Bruxelles della stessa origine, varietà e qualità e dello stesso calibro (quando sia imposta una calibrazione). La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [9].

 

     B. Condizionamento

     I cavoli di Bruxelles devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto. I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia [10].

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

     A. Identificazione [11]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

     B. Natura del prodotto

     "Cavoli di Bruxelles mondati " o " Cavoli di Bruxelles non mondati ", se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     C. Origine del prodotto

     Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria

     - Calibro (se il prodotto e calibrato) espresso dai diametri minimo e massimo.

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet [12].

 

ALLEGATO III

Norma di qualità per sedani da coste

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica ai sedani da coste delle varietà (cultivar) derivate dall'Apium graveolens L. var. dolce Mill., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi quelli destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i sedani da coste devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, i sedani da coste devono essere:

     - interi, la parte superiore può tuttavia essere tagliata;

     - di aspetto fresco;

     - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

     - privi di danni causati dal gelo;

     - privi di coste cave, di germoglio e di steli fioriferi;

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;

     - praticamente privi di attacchi di parassiti;

     - praticamente privi di parassiti;

     - privi di umidità esterna eccessiva, cioè sufficientemente sgrondati dopo un eventuale lavaggio;

     - privi di odore e/o sapore estranei.

     La radice principale deve essere ben pulita e non può superare la lunghezza di 5 cm.

     I sedani da coste devono presentare uno sviluppo normale, tenuto conto del periodo di produzione, ed uno stato tali da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse;

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

     B. Classificazione

     I sedani da coste sono classificati nelle due categorie seguenti:

     i) Categoria I

     I sedani da coste di questa categoria devono essere di buona qualità, di forma regolare ed esenti da tracce di malattie sia sulle foglie che sulle nervature principali.

     Le nervature principali non devono essere spezzate, sfilacciate, schiacciate o aperte.

     Per i sedani sbiancati, le foglie devono presentare una colorazione tra il bianco e il bianco-giallastro o bianco-verdastro su almeno la metà della loro lugnhezza.

     ii) Categoria II

     Questa categoria comprende i sedani da coste che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

     I sedani da coste di questa categoria possono presentare leggere tracce di ruggine. Essi possono inoltre comportare una leggera deformazione, leggere ammaccature e un massimo di 2 nervature principali spezzate, schiacciate o aperte.

     Per i sedani da coste sbiancati, le foglie devono presentare una colorazione tra il bianco e il bianco-giallastro o bianco-verdastro su almeno un terzo della loro lunghezza.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     La calibrazione è determinata in base al peso netto. Il peso minimo dei sedani da coste è fissato a 150 g.

     I sedani da coste sono classificati in tre gruppi:

     - grossi: più di 800 g

     - medi: da 500 a 800 g

     - piccoli: da 150 a 500 g.

     La differenza massima di calibro in uno stesso imballaggio è fissata rispettivamente a 200, 150 e 100 g.

     Il rispetto di questa classificazione e di questa omogeneità è obbligatorio soltanto per la categoria I.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     In ogni imballaggio sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria I

     Il 10% in numero di sedani da coste non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quella della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria II

     Il 10% in numero di sedani da coste non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: il 10% in numero di sedani da coste non rispondenti ai requisiti previsti in materia di calibrazione.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto sedani da coste della stessa origine, qualità e colorazione e dello stesso calibro (quando sia imposta una calibrazione).

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [13].

 

     B. Presentazione

     I sedani da coste possono essere presentati imballati:

     - in mazzi;

     - ovvero disposti nell'imballaggio.

     In caso di presentazione in mazzi, questi devono, in uno stesso imballaggio, contenere uno stesso numero di pezzi.

 

     C. Condizionamento

     I sedani da coste devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia [14].

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONE ESTERNE

     Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

     A. Identificazione [15]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

     B. Natura del prodotto

     "Sedani da coste", con la menzione "sbiancati" o l'indicazione del tipo di colore, quando il contenuto dell'imballaggio non è visibile dall'esterno.

     C. Origine del prodotto

     Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

     D. Caratteristiche commerciali

     - Categoria;

     - Calibro (se il prodotto e calibrato) espresso dalla menzione "grossi", "medi" o "piccoli";

     - Numero di pezzi o eventualmente numero di mazzi.

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet [16].

 

ALLEGATO IV

Norma di qualità per spinaci

 

     I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica agli spinaci delle varietà (cultivar) derivate dalla Spinacia Oleracea L., destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi gli spinaci destinati alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che gli spinaci, in foglia o in cespi, devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, gli spinaci devono essere:

     - sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     - di aspetto fresco,

     - puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili,

     - praticamente privi di parassiti,

     - privi di stelo fiorifero,

     - privi di odore e/o sapore estranei.

     Gli spinaci lavati devono essere sufficientemente sgrondati.

     Per gli spinaci in cespi, la parte comprendente la radice deve essere tagliata immediatamente al di sotto della base delle foglie esterne.

     Gli spinaci devono presentare uno sviluppo ed essere in uno stato tale da consentire:

     - il trasporto e le operazioni connesse,

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

     B. Classificazione

     Gli spinaci sono classificati nelle due categorie seguenti:

     i) Categoria I:

     Gli spinaci in foglie e gli spinaci in cespi di questa categoria devono essere di buona qualità.

     Le foglie devono essere:

     - di colore e aspetto normali, in relazione alla varietà e all'epoca di raccolta,

     - esenti da danni causati dal gelo, da parassiti animali, da malattie che ne pregiudichino l'aspetto o la commestibilita'.

     Per gli spinaci in foglie, la lunghezza del picciolo non deve superare 10 cm.

     ii) Categoria II

     Questa categoria comprende gli spinaci in foglie e in cespi che non possono essere classificati nella categoria I, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PEZZATURA

     Per gli spinaci non è obbligatoria la pezzatura.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Tolleranze di qualità sono ammesse in ogni imballaggio per i prodotti non conformi alle caratteristiche della categoria indicata.

     i) Categoria I:

     Il 10% in peso di spinaci non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria II

     Il 10% in peso di spinaci non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi le foglie e i cespi affetti da marciume, o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

     Inoltre, per quanto riguarda gli spinaci in cespi, è ammessa una tolleranza para al 10% in peso per i cespi le cui radici misurino al massimo un centimetro a partire dalla base delle foglie esterne.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto spinaci della stessa origine, varietà e qualità.

     È vietato mescolare nello stesso imballaggio spinaci in foglie e spinaci in cespi.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [17].

 

     B. Condizionamento

     Gli spinaci devono essere condizionati in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e in particolare di carte o marchi recanti indicazioni commerciali è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

     Le etichette apposte individualmente sui prodotti devono poter essere tolte senza lasciare tracce visibili di colla e difetti della buccia [18].

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     Ogni collo deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le seguenti indicazioni:

     A. Identificazione [19]

     Il nome e l'indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore.

     Tale dicitura può essere sostituita:

     — per tutti gli imballaggi ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale, preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente;

     — unicamente per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nella Comunità, preceduti dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice corrispondente all'imballatore e/o allo speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

     B. Natura del prodotto

     "Spinaci in foglie" o "spinaci in cespi", se il contenuto non è visibile dall'esterno.

     C. Origine del prodotto

     Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

     D. Caratteristiche commerciali

     Categoria.

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo).

     Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sui colli quando questi ultimi contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. I colli non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Qualora i colli siano palettizzati, dette indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet [20].

 

 

ALLEGATO V [21]

Norme di qualità per susine

 

     [I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

     La presente norma si applica alle susine delle varietà (cultivars) derivate da Prunus domestica L., Prunus insititia L. e Prunus salicina Leindley (Prunus triflora Roxburgh) destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le susine destinate alla trasformazione industriale.

 

     II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

     La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le susine devono presentare dopo condizionamento e imballaggio.

     A. Caratteristiche minime

     In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le susine devono essere:

     - intere,

     - sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,

     - praticamente immuni da attacchi di parassiti o di malattie,

     - pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili,

     - prive di umidità esterna anormale,

     - prive di odore e/o di sapore estranei.

     Le susine debbono essere state raccolte con cura.

     Esse devono presentare un grado sufficiente di sviluppo e di maturità. Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle susine devono essere tali da consentirne:

     - il trasporto e le operazioni connesse,

     - l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

     B. Classificazione

     Le susine sono classificate nelle tre categorie seguenti:

     i) categoria "Extra"

     Le susine di questa categoria devono essere di qualità superiore. Esse devono presentare la forma, lo sviluppo e la colorazione tipici della varietà. Esse devono essere:

     - prive di qualsiasi difetto,

     - praticamente ricoperte di pruina secondo la varietà,

     - di polpa resistente.

     ii) Categoria I

     Le susine di questa categoria devono essere di buona qualità. Esse devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Sono tuttavia ammessi, sempreché non pregiudichino l'aspetto esterno del prodotto né la sua conservazione, i seguenti difetti:

     - un lieve difetto di forma,

     - un lieve difetto di sviluppo,

     - un lieve difetto di colorazione,

     - difetti della buccia di forma allungata, che pero non superino, in lunghezza, un terzo del diametro massimo del frutto; in particolare, sono tollerate screpolature cicatrizzate per le varietà "Regine Claudie dorate",

     - altri difetti della buccia, la cui superficie totale non superi 1/16 della superficie del frutto.

     Il peduncolo può essere danneggiato o mancante, purché non ne risultino possibilità di alterazione del frutto.

     iii) Categoria II

     Questa categoria comprende le susine che non possono essere classificate nelle categorie superiori, ma che rispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

     Sono ammessi difetti di forma, di sviluppo e di colorazione, a condizione che le susine conservino le loro caratteristiche.

     I difetti della buccia che non pregiudicano l'aspetto esterno né la conservazione sono ammessi, purché non eccedano un quarto della superficie totale.

 

     III. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

     Il calibro è determinato dal diametro massimo della sezione equatoriale del frutto. La determinazione del calibro minimo viene effettuata secondo lo schema seguente:

     Categoria I Categoria II

     Varietà a grossi frutti: 35 mm 30 mm

     Altre varietà: 28 mm 25 mm

     Mirabelle, Damsons e susine di Dro: 20 mm 17 mm

     Per la categoria "Extra", la differenza di diametro tra i frutti contenuti nello stesso imballaggio, è fissata a 10 mm.

 

     IV. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

     Per i prodotti non rispondenti alle caratteristiche della categoria indicata, sono ammesse tolleranze di qualità e di calibro riferite al contenuto di ciascun imballaggio.

     A. Tolleranze di qualità

     i) Categoria "Extra"

     Il 5% in numero o in peso di susine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I, o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria.

     ii) Categoria I

     Il 10% in numero o in peso di susine non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II, o eccezionalmente ammesse nelle tolleranze di questa categoria. nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 2%.

     iii) Categoria II

     Il 10% in numero o in peso di susine non rispondenti alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i frutti visibilmente affetti da marciume o da ammaccature pronunciate o che presentino qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo. Nell'ambito di questa tolleranza, i frutti spaccati e/o verminati sono limitati al 4%.

     B. Tolleranze di calibro

     Per tutte le categorie: il 10% in numero o in peso di susine che presentino, rispetto al calibro minimo o al calibro indicato sull'imballaggio, una divergenza massima di 3 mm in più o in meno.

 

     V. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

 

     A. Omogeneità

     Il contenuto di ogni imballaggio deve essere omogeneo e comprendere esclusivamente susine della stessa origine, varietà, qualità e (qualora sia imposta una calibrazione) dello stesso calibro e, per la categoria Extra, di colorazione uniforme.

     La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

     In deroga alle precedenti disposizioni della presente parte, i prodotti disciplinati dal presente regolamento possono essere mescolati, in imballaggi di vendita aventi peso netto inferiore o pari a tre chilogrammi, con prodotti ortofrutticoli freschi di specie differenti, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 48/2003 della Commissione [22].

 

     B. Presentazione

     Le susine possono essere presentate in uno dei modi seguenti:

     1. in piccoli imballaggi,

     2. disposti in uno o più strati separati l'uno dall'altro,

     3. alla rinfusa nell'imballaggio, salvo per la categoria " Extra ".

     C. Condizionamento

     Le susine devono essere condizionate in modo che sia garantita una protezione adeguata del prodotto.

     I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali e, in particolare, di carte o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

     Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

 

     VI. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

     Ogni imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili e visibili dall'esterno, le indicazioni seguenti:

     a. Identificazione

     Imballatore e/o Speditore

     Nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale

     B. Natura del prodotto

     - "Susine", se il contenuto non è visibile dall'esterno,

     - Denominazione della varietà.

     C. Origine del prodotto

     Paese d'origine e, eventualmente, zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.

     D. Caratteristiche commerciali

     - categoria

     - calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo.

     E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

 

     LISTA DELLE VARIETÀ DI SUSINE A FRUTTO GROSSO

     Andys pride

     Ariel

     Aple

     Beauty

     Belle de louvain (Bella di Lovanio)

     Bernardina

     Bleu de Belgique

     Blue Free

     Burmosa

     California Blue (Blu)

     Calita

     Coe's Golden Drop

     De Fraile (Fraila)

     Denniston Superb

     Early Orleans (Monsieur Hatif)

     Edwards (Colbus)

     Eldorado

     Emma Leppermann

     Empress

     Ersinger Fruehzwetsche

     Formosa

     Friar

     Frontier

     Gaviota

     Giant (Burbank giant prune)

     Goccia d'Oro

     Golden Japan

     Grand Prix (Grand Prize)

     Grand Rosa

     Hackman

     Hall

     Harris Monarch

     Harry Pickstone

     Heron

     Imperial Epineuse

     Jefferson (Jefferson's Gage)

     Jori's Plum

     June Blood

     Kelsey

     Kirke's Plum (Kirke)

     Laroda

     Late Santa Rosa

     Magna Glauca

     Manns Number One

     Marjorie's Seedling

     Mariposa

     Merton Gage (Merton)

     Merton Gem

     Monarch

     Morettini 355 (Coeur de Lion)

     Nubiana

     Nueva Extremadura

     Oneida

     Ontario

     Ozark Premier

     Pond's Seedling

     President

     Prince Engelbert

     Prince of Wales (Prince de Galles)

     Prof. Collumbien

     Prune Martin

     Queen Rosa

     Quenn's Crown (Cox's Emperor)

     Quetsche blanche de Letricourt

     Red Beaut

     Redgold

     Redroy

     Regina Claudia Mostruosa

     Regina d'Italia

     Reine Claude d'Althan (Falso)

     Reine Claude d'Oullins (Oullin's Gage)

     Rosar Premier

     Royale de Montauban

     Royale de Tours

     Ruth Gerstetter

     Sangue di Drago

     Santa Rosa

     Satsuma improved

     Seneca

     Simka

     Songold

     Starking Delicious

     Sultan

     Swan Gage

     Tragedy

     Utility (Laxton's utility)

     Valor

     Victoria

     Vision

     Washington

     Wickson

     Yakima

     Zimmers Fruehzwetsche]

 


[1] Titolo modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1168/99 e così sostituito dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 634/2006.

[2] Trattino abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 634/2006.

[3] Paragrafo modificato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1168/99 e così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 386/2005.

[4] Allegato abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 634/2006.

[5] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[7] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[8] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[9] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[10] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[11] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[12] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[13] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[14] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[15] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[16] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[17] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.

[18] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[19] Parte così sostituita dall’art. 3 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[20] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 907/2004.

[21] Allegato abrogato dall’art. 2 del regolamento (CE) n. 1168/99.

[22] Comma aggiunto dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 46/2003.